Codice penale essenziale
Diritto penale diverso dagli altri rami del diritto — “il diritto penale è costituito dalle norme dell'ordinamento giuridico che prevedono una sanzione come effetto di un determinato comportamento umano”.
Tre questioni fondamentali
- Reato
- Reo
- Pena
Fondamentale è identificare dove collocare il diritto penale rispetto all'ordinamento giuridico e altri ordinamenti che è pieno di nessi. Il diritto penale, contrariamente ad altri diritti come quello civile, si concretizza nel processo. Le norme del diritto penale o si rispettano o si violano. Violando le norme del diritto penale, il diritto penale vive.
Differenziazione del diritto penale
Si può differenziare il diritto penale dagli altri diritti ma come:
- Sostanzialmente: il reato di per sé è diverso da altri illeciti, ad esempio, civile/tributario? NO. Non c'è differenza sostanzialmente.
- Il diritto penale si differenzia per la sanzione — si chiama penale perché è il diritto che minaccia una pena, la particolare sanzione del diritto penale. Sanzioni applicabili solo a chi ha commesso un reato.
Quando pensiamo a reato/sanzione forse ci viene in mente il carcere: non è l'unica pena che c'è. Il carcere è stato tra il 19/20 secolo quando è stato introdotto un'umanizzazione della pena — prima del carcere le pene riguardavano il patrimonio e il corpo (dignità) ad esempio, bando, esilio, togliere diritti sociali, pena di morte, pene con lesioni sul corpo. Il carcere è una pena storicamente data, oggi si pensa che si possano utilizzare altri tipi di pena diversi dal carcere e quindi diversi dalla limitazione della libertà personale. Il vero problema è che i carcerati non riescono a reinserirsi nella società — oggi la pena sta cambiando perché si cerca di dare applicazione all'art. 27 comma 3 della Costituzione. Un ordinamento civile deve ragionare soprattutto per il cosiddetto “fine pena” — se si pensa ad una pena solo retributiva (condanna), forse, non si raggiungono gli scopi che invece dobbiamo attribuire alla pena.
Idee di filosofi e giuristi
Idea di Seneca, Platone e poi di Beccaria — “non si punisce perché si è peccato, ma perché non si pecchi in futuro”. Secondo Beccaria “la pena deve impedire al reo di fare nuovi danni e ad altri di farne di nuovi”. Una riga che riassume la prevenzione speciale e la prevenzione generale di oggi. Pena con duplice finalità:
- Impedire che il condannato commetta nuovi reati
- Impedire che altri commettano nuovi reati
Il diritto penale irroga sofferenza. Proprio perché irroga sofferenza, esso deve essere garantista. Ma verso chi? Verso gli imputati: sono loro che devono essere garantiti con un giusto processo ecc.
Giustizia e diritto penale
Giustizia: tasto più delicato in assoluto. È un concetto che varia da persona a persona, una definizione laica è molto difficile ma dobbiamo risolvere un problema di base: che ruolo vogliamo dare alla giustizia?
Esercitazioni e temi di natura sanzionatoria
Esercitazioni: “Diritto penale e pericolosità” — temi di natura sanzionatoria — misure di sicurezza — misure di prevenzione (a metà tra le misure amministrative e penali). Lunedì dalle 9 alle 11 dal 17/03 al 14/04.
Esame: calendario 27/5; 10/06; 16/7; 10/09. Esame orale.
Manuali consigliati
- Mariucci — ha gli schemi. Molto adatto ad accompagnare lo studente. Ottimo testo.
- Cadoppi — aggiornatissimo, uso dei grassetti molto abile, scrittura chiara, esposizione piana.
- Pulitanò — molto concettuoso, testo difficile, problematico, profondo. Chi ha il diritto penale nel sangue. Richiede più fatica.
- Fiandaca: consigliato per esame magistratura, bel testo, elenca casi problematici e risolve i casi.
- Palazzo: manuale intermedio, modo chiaro, non ha punti deboli, testo omogeneo, aggiornato, non ha cadute. Usato anche per esame magistratura.
Ricevimento: cambia a seconda della settimana.
Il diritto penale nello Stato
Diritto penale fa parte del diritto dello Stato, il diritto pubblico e si occupa di regolare i conflitti caratterizzati dalla realizzazione di condotte che l'ordinamento considera reati. Non esiste il REATO PENALE, dirlo è una bestemmia, il reato è un illecito penale. I giuristi non possono permettersi di parlare male. Il diritto penale interviene con le proprie sanzioni solamente quando altri diritti non possono intervenire. I penalisti dicono che meno diritto penale, meglio è, perché funziona. Nel nostro ordinamento ce n'è troppo, infatti, non funziona.
Interconnessioni del diritto penale
Diritto penale caratterizzato da un'interconnessione con altri rami del diritto:
- Processo penale: confine tra il diritto penale e il diritto processuale penale — una volta si insegnavano congiuntamente — aveva un senso perché il diritto penale si concretizza nel processo. Confine con zone grigie. Diritto penale tratta dei concetti generali (dolo, colpa, causalità) e i principi dell'imputazione / costituzionale / rea / pene e sua applicazione. Diritto processuale penale tratta del rito penale all'interno del quale il diritto penale è applicato dal giudice, investigazioni. La custodia cautelare di che diritto fa parte? Solitamente al c.p.p., ma in realtà è al confine. La prescrizione? La prescrizione è l'istituto in base al quale allo scadere di un tempo determinato, il processo non può proseguire — il soggetto imputato viene assolto perché il reato è estinto. Tema di confine con la procedura penale.
- Criminologia: la criminologia è molto utile al diritto penale, ma essa si occupa del crimine, delle cause, profili clinici, impatto sociale, statistiche criminali.
- Diritto privato: nessun rapporto tra privati, ma solo rapporti stato/privati.
- Morale/etica: rapporto con il pluralismo etico dovuto al multiculturalismo — es. il diritto penale deve anche intervenire su questioni bioetiche (aborto/eutanasia).
- Filosofia: i grandi trattati sul significato della pena sono stati scritti dai filosofi. Ma anche i criteri di interpretazione della fattispecie penale: 2 visioni principali — logico-assiomatico / retorico ermeneutico: - visione ermeneutica: non esiste una contrapposizione vera o falsa, la decisione del giudice non può essere sbagliata.
- Politica: la politica è il centro di imputazioni di scelte di valore — diamo per postulato questa definizione, il diritto penale c'entra molto poiché è il ramo del diritto all'interno del quale si applicano scelte rilevanti per la politica. Si decide che cos'è socialmente tollerabile e che cosa invece non lo sia dunque si applicano le relative sanzione. E' una linea mobile che varia da tempo e tempo. Il diritto penale incide moltissimo sulle scelte del legislatore. Dovrebbe essere la politica ad occuparsi del diritto penale, ma ciò non avviene più. Anzi, la politica delega le scelte all'esterno. Oggi praticamente tutti i provvedimenti di diritto penale non sono provvedimenti di natura parlamentare, ma provengono dall'esterno: governo, lobby ecc.. Stiamo assistendo ad una deresponsabilizzazione della politica a fare di altri soggetti che però non sono legittimamente eletti — è il risultato del fallimento della politica.
- Economia: il diritto penale regola l'economia — es. società, fallimento, lavoro. Settori con disciplina penalistica che regola l'andamento dell'economia. Ma soprattutto è l'economia che incide sul diritto penale: es. vicenda del codice penale tedesco che con una riforma del '75 introduceva degli istituti di terapia sociale = alcuni autori di reati commessi a causa di dipendenza da alcool/stupefacenti non andavano in carcere, ma in strutture mediche. Il legislatore tedesco introdusse questa “sperimentazione” per 10 anni. Secondo le statistiche un'alta percentuale di persone che hanno beneficiato di questi istituti non sono ricaduti, ma il Parlamento abrogò la norma. Come mai? Costava troppo. Il problema dell'allocazione delle risorse sta diventando un problema politico di scelta.
- Psicologia: aiuta molto nell'analisi dei motivi a delinquere che spesso sono irrazionali. “Delitto e castigo” è un trattato di psicologia giudiziaria.
- Sociologia: Garofalo, uno dei sociologi più importanti, si occupa dello studio delle aspettative pubbliche e del rapporto tra i fatti rilevanti e gli impatti sociali.
- Scienza: rapporto nuovo e problematico. In ambito penalistico è una questione recente dopo una sentenza del Tribunale dell'Aquila, sentenza che ritenne responsabili i sismologi di alcuni omicidi colposi.
- Informazione: nodo molto complicato specie oggi, i mass media rappresentano il fenomeno criminale del tutto distorta. I dati dicono che la criminalità si è abbassata drasticamente, ma c'è una fabbrica della paura tutto per creare business. Diminuiscono omicidi, lesioni, stupri. Aumentano reati conto la Pubblica Amministrazione, reati in materia di stupefacenti, reati in materia di immigrazione. Una realtà distorta produce anche una legislazione distorta.
Importanza della comparazione giuridica
È molto importante considerare in ambito penalistico la scienza della comparazione giuridica: il diritto non è fermo, si evolve. Comparazione importante sia sincronica che diacronica. Si dice poi che il diritto penale sia in crisi da 30 anni — crisi significa passaggio/transizione, è sempre in crisi perché è fisiologicamente una disciplina in transizione.
Tre sfide per il diritto penale
- Intervento sulla scena del diritto penale internazionale e dell'armonizzazione europea: la tradizione penalistica fino alla fine del 20esimo secolo vede il diritto penale come diritto dello Stato. Oggi l'UE guadagna competenze fino a diventare protagonista.
- Globalizzazione del multiculturalismo — i centri di produzioni di beni/merci/servizi e quindi anche di diritto siano delocalizzati. Emergono fonti di soft law creati in grandi studi legali. Pensiamo al reato di mutilazione dei genitali femminili: l'immigrato arriva in Italia con i propri valori e convinzioni religiosi che applica, ma in Italia ciò costituisce reato grave. Può valore la scriminante ex art. 5 c.p.? Tema aperto con dibattito ampio.
- Necessità di una revisione del sistema delle sanzioni e delle alternative extracarcerarie — il carcere viene introdotto come misura di umanizzazione e razionalizzazione della pena. Ora il carcere viene visto anche come misura di rieducazione, almeno in teoria. Il carcere è un'esperienza fallimentare, non è riuscito nelle missioni che si era prefisso (sentenza Torrigiani 2013). La revisione del sistema deve partire da un punto molto sofferto: la perdita di sacralità del diritto penale. Il diritto penale deve irrogare pene con finalità da raggiungere — si devono quindi prevedere meccanismi diversi dal carcere, anche limitando la libertà personale. Particolare esempio nel nostro ordinamento è il giudice di pace, giudice penale per reati di lieve entità il GdP ha 2 caratteristiche fondamentali: 1) prima di tutto va esperito un tentativo di conciliazione, anche attraverso centri specializzati, con la mediazione per i reati la cui pena è al di sotto di 1 anno di reclusione. Conciliazione tra i soggetti coinvolti (autore e vittima) che viene vidimata dal giudice. es. ingiuria, l'imputato deve fare delle scuse pubbliche = tipico esempio di pena alternativa ottenuta mediante il tentativo di conciliazione. Le pene che può irrogare il GdP sono comunque al di fuori della reclusione: il GdP può irrogare sanzioni di reclusione domiciliare ovvero lavori di pubblica utilità. L'ordinamento penale deve avere degli obiettivi e delle finalità.
Costituzione e diritto penale
Individuiamo nella costituzione (norma giuridica) un modello teorico con all'interno dei principi che in larga parte vengono disattesi nell'attuazione del diritto penale. Ci sono due realtà: i principi generali (teoria) e realtà legislativa/attuativa (pratica). Nella costituzione — modello di riferimento — troviamo negli articoli 25 e 27 un diritto penale diverso da quello che troviamo poi nella realtà. Perché? Ci sono alcune ragioni oggettive, forse fisiologiche: la criminalità ha cambiato volto rispetto al modello di riferimento del dopoguerra, non si poteva pensare ad una criminalità organizzata, ai colletti bianchi, nuove forme di terrorismo. Ragioni flebili perché in linea di principio le norme costituzionali si potrebbero benissimo applicare a nuove forme di criminalità. La vera ragione è un vuoto totale della politica: essa ha consapevolmente delegato ad altri le proprie scelte — alla magistratura, ai mass media, alle lobby di potere.
Legittimazione del diritto penale
Il diritto penale ha un problema di legittimazione, a differenze di altri rami del diritto — poiché il diritto penale irroga sofferenza deve essere legittimato — dove si deve cercare la legittimazione? Probabilmente nel consenso dei consociati attraverso norme ragionevoli. Oggi purtroppo non è così, le legittimazione si trova su onde emotive, consenso con riguardo ai sentimenti di pancia. La legittimazione deriva dai sondaggi. Non c'è nessuna continuità. Si calcola che ci siano tra 8 e 10 mila comportamenti penalmente rilevanti (reati).
Obbligatorietà dell'azione penale
Nella nostra costituzione l'azione penale è obbligatoria, il PM una volta ricevuta la notizia criminis da altri, dalla P.G, da sé, ha l'obbligo di iniziare l'azione penale. Poi magari chiederà l'archiviazione, ma intanto ci vogliono giorni di indagini magari inutili. Negli altri paesi i reati sono 500, 1000... mai 8/10 mila. Anche questa è la causa della lunghezza dei processi. Dire depenalizzare i reati non significa non voler sanzionare quegli illeciti, ma volerli trasferire dalla sede penale ad altre sedi.
Ragioni della lentezza dei processi e misure alternative
Le vere ragioni delle lentezza dei processi sono: mancanza dei cancellieri (senza non si può svolgere il processo), mancano i dattilografi giudiziari (chi scrive gli appunti per il giudice? Il giudice interroga ecc.. non prende appunti). Abbiamo una richiesta abnorme di carcerazione preventiva: circa 2 detenuti su 5 sono in attesa di giudizio e spesso queste 2/5 diventano criminali quindi carcere in alcuni casi come luoghi dove perire delinquenti. Ci sarebbero tante misure da attuare per combattere i cancri italiani: evasione fiscale e corruzione. Non si cerca di fare prevenzione prevenendo i reati.
Diritto penale e terrorismo
Secondo il prof., il diritto penale non risolve i problemi: es. terrorismo non viene sconfitto dal diritto penale, ma dalla classe dirigente — sconfitta politica. Ormai si fa dell'emergenza e dell'eccezione la regola — affrontati con strumenti straordinari, limitazione delle libertà e dei diritti. Il sistema penale attuale è un cumulo di macerie che fa comodo a tanti:
- Avvocati: 90% dei processi arriva la prescrizione quindi il cliente viene assolto
- Magistrati: potere molto alto, fanno diritto a tutti gli effetti vista la carenza del legislatore.
Necessità di ricostruzione del diritto penale
Ricostruire il diritto penale non sembra interessare a nessuno oggi, basti pensare alla modifica del codice penale, ormai scomparso da qualsiasi programma politico. L'evoluzione del pensiero penalistico va diviso in vari periodi temporali: fino al '600 il concetto di reato coincideva in gran parte con quello del peccato. Per Carpzovio la dottrina giuridica è penetrata dalla dottrina teologica. Nel “de iure belli” Gentili scrive “fate silenzio teologi in ciò che non vi compete”, scappato dall'Italia a Oxford (se no la chiesa lo bruciava vivo), scrive per emarginare la chiesa dalla dottrina giuridica. Nel nord Europa Grozio, esponente della scuola del diritto internazionale, parte dalla separazione tra peccato e reato. Nel pensiero teologico pensare di compiere un peccato equivale ad averlo commesso. Locke sempre nel Regno Unito è il primo pensatore liberal democratico e nella sua opera rivolta al legislatore penale afferma che deve essere permesso di dissentire dal potere.
Nel '700, fine '700, con l'illuminismo non si sapevano gli illeciti perché non c'erano il codice, si otteneva la confessione sotto tortura per poi dichiararlo colpevole. Per Beccaria i punti fondamentali erano: 1) sistema delle fonti 2) sistema delle pene. Le fonti devono diventare certe, non può esistere una situazione di incertezza circa quali siano i reati e quali no. Per quanto riguarda la pena secondo Beccaria essa deve essere: umana, proporzionale, misurata, certa, rapida. Il contrario del 2014. Per Beccaria la legge deve essere chiara, giusta e il giudice quando la applica lo fa applicando il sillogismo perfetto: il giudice dovrebbe avere una premessa maggiore: legge, una minore: il comportamento, se non c'è corrispondenza scatta la sanzione. Idea di fondo è quella di garanzia. I giudizi devono essere pubblici e non tutte le prove devono essere assunte dal giudice = Beccaria vuole eliminare la tortura. La visione di Beccaria è di un diritto penale laico, nonostante Beccaria fosse cristiano.
Beccaria, avendo pubblicato il suo libro all'estero, ha avuto più effetto in Francia e Spagna che in Italia.
Il sistema delle fonti e della pena
Per Beccaria il sistema delle fonti è fondamentale — deve essere chiaro quali comportamenti l'ordinamento considera criminosi e con quali sanzioni esse devono essere punite. All'epoca solo durante il processo l'imputato conosceva di aver violato una norma penale. Sistema della pena — non solo castigare il comportamento, ma fungere da elemento utile: deve far in modo che quel soggetto e altri soggetti della società non cadano nel reato.
Altri pensatori Pagano. Per Romagnosi con “genesi del diritto penale” la pena ha una funzione di contropartita: poiché gli individui hanno per natura una spinta criminosa, le norme penali servono per frenare questo istinto criminale. La norma penale, dunque, serve a dissuadere i consociati a porre in essere comportamenti criminosi — teoria della prevenzione generale.
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