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PENALE

18/02

Codice penale essenziale.

Diritto penale diverso dagli altri rami del diritto ==> def. “ il diritto penale è costituito dalle norme

dell .o.g. che prevedono una sanzione come effetto di un determinato comportamento umano”.

3 questioni: reato, reo, pena.

Fondamentale è identificare dove collocare il diritto penale rispetto all'o.g. e altri ordinamenti che è

pieno di nessi.

Il diritto penale, contrariamente ad altri diritti come quello civile, si concretizza nel processo.

Le norme del diritto penale o si rispettano o si violano. Violando le norme del diritto penale, il

diritto penale vive.

SI può differenziare il diritto penale dagli altri diritti ma come:

− sostanzialmente: il reato di per sé è diverso da altri illeciti, ad. es. civile/tributario? NO. Non

c'è diff. Sostanzialmente.

− Il diritto penale si differenzia per la sanzione ==> si chiama penale perchè è il diritto che

minaccia una pena, la particolare sanzione del diritto penale. Sanzioni applicabili solo a chi

ha commesso un reato.

Quando pensiamo a reato/sanzione forse ci viene in mente il carcere: non è l'unica pena che c'è.

Il carcere è stato tra il 19/20 secolo quando è stato introdotto un'umanizzazione della pena ==>

prima del carcere le pene riguardavano il patrimonio e il corpo (dignità) ad es. bando, esilio,

togliere diritti sociali, pena di morte, pene con lesioni sul corpo.

Il carcere è una pena storicamente data, oggi si pensa che si possano utilizzare altri tipi di pena

diversi dal carcere e quindi diversi dalla limitazione della libertà personale. Il vero problema è che i

carcerati non riescono a reinserirsi nella società ==> oggi la pena sta cambiando perchè si cerca di

dare applicazione all'art. 27 comma 3 cost. Un ordinamento civile deve ragionare sopratutto per il

cd. “fine pena” => se si pensa ad una pena solo retributiva ( condanna), forse, non si raggiungono

gli scopi che invece dobbiamo attribuire alla pena.

Idea di Seneca, Platone e poi di Beccaria ==> “non si punisce perchè si è peccato, ma perchè non si

pecchi in futuro”. Secondo Beccaria “la pena deve impedire al reo di fare nuovi danni e ad altri di

farne di nuovi”. Una riga che riassume la prevenzione speciale e la prevenzione generale di oggi.

Pena con duplice finalità: - impedire che il condannato commetta nuovi reati

− impedire che altri commettano nuovi reati

Il diritto penale irroga sofferenza. Proprio perchè irroga sofferenza, esso deve essere garantista. Ma

verso chi? Verso gli imputati = sono loro che devono essere garantiti con un giusto processo ecc...

Giustizia: tasto più delicato in assoluto. E' un concetto che varia da persona a persona, una def laica

è molto difficile ma dobbiamo risolvere un problema di base: che ruolo vogliamo dare alla

giustizia?

**** vedi angelica ***

19/02

Esercitazioni: “Diritto penale e pericolosità” ==> temi di natura sanzionatoria ==> -misure di

sicurezza – misure di prevenzione ( a metà tra le misure amministrative e penali).

Lunedì dalle 9 alle 11 dal 17/03 al 14/04.

Federico Fava ==> favafederico@hotmail.com

Esame: calendario 27/5 ; 10/06; 16/7; 10/09. Esame orale.

Manuali: Mariucci ==> ha gli schemi. Molto adatto ad accompagnare lo studente. Ottimo testo.

Cadoppi ==> aggiornatissimo, uso dei grassetti molto abile, scrittura chiara, esposizione piana.

Pulitanò==> molto concettuoso, testo difficile, problematico, profondo. Chi ha il diritto penale nel

sangue. Richiede più fatica.

Fiandaca: consigliato x esame magistratura, bel testo, elenca casi problematici e risolve i casi.

Palazzo: manuale intermedio, modo chiaro, non ha punti deboli, testo omogeneo, aggiornato, non ha

cadute. Usato anche x esame magistratura.

Ricevimento: cambia a seconda della settimana.

Diritto penale fa parte del diritto dello Stato, il diritto pubblico e si occupa di regolare i conflitti

caratterizzati dalla realizzazione di condotte che l'ordinamento considera reati.

Non esiste il REATO PENALE, dirlo è una bestemmia, il reato è un illecito penale. I giuristi non

possono permettersi di parlare male.

Il diritto penale interviene con le proprie sanzioni solamente quando altri diritti non possono

intervenire. I penalisti dicono che meno diritto penale, meglio è, perchè funziona. Nel nostro

ordinamento c'è ne troppo, infatti, non funziona.

Diritto penale caratterizzato da un'interconnessione con altri rami del diritto:

1) processo penale: confine tra il diritto penale e il diritto processuale penale ==> una volta si

insegnavano congiuntamente ==> aveva un senso perchè il diritto penale si concretizza nel

processo. Confine con zone grigie. Diritto penale tratta dei concetti generali ( dolo, colpa,

causalità) e i principi dell'imputazione / costituzionale / rea / pene e sua applicazione. Diritto

processuale penale tratta del rito penale all'interno del quale il diritto penale è applicato dal

giudice, investigazioni. La custodia cautelare di che diritto fa parte? Solitamente al c.p.p.,

ma in realtà è al confine. La prescrizione? La prescrizione è l'istituto in base al quale allo

scadere di un tempo determinato, il processo non può proseguire ==> l soggetto imputato

viene assolto perchè il reato è estinto. Tema di confine con la procedura penale.

2) Criminologia: la criminologia è molto utile al diritto penale, ma essa si occupa del crimine,

delle cause, profili clinici, impatto sociale, statistiche criminali.

3) Diritto privato: nessun rapporto tra privati, ma solo rapporti stato/privati

4) morale/etica: rapporto con il pluralismo etico dovuto al multiculturalismo ==> es. il diritto

penale deve anche intervenire su questioni bioetiche ( aborto/eutanasia).

5) Filosofia: i grandi trattati sul significato della pena sono stati scritti dai filosofi. Ma anche i

criteri di interpretazione della fattispecie penale: 2 visioni principali ==> logico

assiomatico / retorico ermeneutico: - visione ermeneutica: non esiste una contrapposizione

vera o falsa, la decisione del giudice non può essere sbagliata.

6) Politica: la politica è il centro di imputazioni di scelte di valore ==> diamo per postulato

questa definizione, il diritto penale c'entra molto poiché è il ramo del diritto all'interno del

quale si applicano scelte rilevanti per la politica. Si decide che cos'è è socialmente tollerabile

e che cosa invece non lo sia dunque si applicano le relative sanzione. E' una linea mobile

che varia da tempo e tempo. Il diritto penale incide moltissimo sulle scelte del legislatore.

Dovrebbe essere la politica ad occuparsi del diritto penale, ma ciò non avviene più. Anzi, la

politica delega le scelte all'esterno. Oggi praticamente tutti i provvedimenti di diritto penale

non sono provvedimenti di natura parlamentare, ma provengono dall'esterno: governo, lobby

ecc.. Stiamo assistendo ad un'deresponsabilizzazione della politica a fare di altri soggetti che

però non sono legittimamente eletti ==> è il risultato del fallimento della politica.

7) Economia: il diritto penale regola l'economia ==> es. società, fallimento, lavoro. Settori con

disciplina penalistica che regola l'andamento dell'economia. Ma sopratutto è l'economia che

incide sul diritto penale: es. vicenda del codice penale tedesco che con una riforma del 75

introduceva degli istituti di terapia sociale = alcuni autori di reati commessi a causa di

dipendenza da alcool/stupefacenti non andavano in carcere, ma in strutture mediche.

Il legislatore tedesco introdusse questa “sperimentazione” per 10 anni. Secondo le statistiche

un'alta % di persone che hanno beneficiato di questi istituti non sono ricaduti, ma il

Parlamento abrogò la norma. Come mai? Costava troppo. Il problema dell'allocazione delle

risorse sta diventando un problema politico di scelta.

8) Psicologia: aiuta molto nell'analisi dei motivi a delinquere che spesso sono irrazionali.

“Delitto e castigo” è un trattato di psicologia giudiziaria.

9) Sociologia: Garofalo, uno dei sociologi più importanti, si occupa dello studio delle

aspettative pubbliche e del rapporto tra i fatti rilevanti e gli impatti sociali.

10) Scienza: rapporto nuovo e problematico. In ambito penalistico è una questione recente dopo

una sentenza del Tribunale dell'Aquila, sentenza che ritenne responsabili i sismologi di

alcuni omicidi colposi.

11) Informazione: nodo molto complicato specie oggi, i mass media rappresentano il fenomeno

criminale del tutto distorta. I dati dicono che la criminalità si è abbassata drasticamente, ma

c'è una fabbrica della paura tutto per creare businness. Diminuiscono omicidi, lesioni, stupri.

Aumentano reati conto la P.A., reati in materia di stupefacenti, reati in materia di

immigrazione. Una realtà distorta produce anche una legislazione distorta.

E' molto importante considerare in ambito penalistico la scienza della comparazione giuridica: il

diritto non è fermo, si evolve. Comparazione importante sia sincronica che diacronica.

Si dice poi che il diritto penale sia in crisi da 30 anni ==> crisi significa passaggio/transizione, è

sempre in crisi perchè è fisiologicamente una disciplina in transizione.

Ci sono 3 sfide per il diritto penale:

1) intervento sulla scena del diritto penale internazionale e dell'armonizzazione europea: la

tradizione penalistica fino alla fine del 20esimo secolo vede il diritto penale come diritto

dello Stato. Oggi l'UE guadagna competenze fino a diventare protagonista.

2) Globalizzazione del multiculturalismo ==> i centri di produzioni di beni/merci/servizi e

quindi anche di diritto siano delocalizzati. Emergono fonti di soft law creati in grandi studi

legali. Pensiamo al reato di mutilazione dei genitali femminili: l'immigrato arriva in italia

con i provi valori e convinzioni religiosi che applica, ma in Italia ciò costituisce reato grave.

Può valore la scriminante ex art. 5 c.p.? Tema aperto con dibattito ampio.

3) Necessità di una revisione del sistema delle sanzioni e delle alternative extracarcerarie

==> il carcere viene introdotto come misura di umanizzazione e razionalizzazione della

pena. Ora il carcere viene visto anche come misura di rieducazione, almeno in teoria. Il

carcere è un'esperienza fallimentare, non è riuscito nelle missioni che si era prefisso

( sentenza Torrigiani 2013). La revisione del sistema deve partire da un punto molto

sofferto: la perdita di sacralità del diritto penale. Il diritto penale deve irrogare pene con

finalità da raggiungere ==> si devono quindi prevedere meccanismi diversi dal carcere,

anche limitando la libertà personale. Particolare esempio nel nostro ordinamento è il giudice

di pace, giudice penale per reati di lieve entità il GdP ha 2 caratteristiche fondamentale: 1)

prima di tutto va esperito un tentativo di conciliazione, anche attraverso centri specializzati,

con la mediazione per i reati la cui pena è al di sotto di 1 anno di reclusione. Conciliazione

tra i soggetti coinvolti ( autore e vittima) che viene vidimata dal giudice. es. ingiuria,

l'imputato deve fare delle scuse pubbliche = tipico esempio di pena alternativa ottenuta

mediante il tentativo di conciliazione. Le pene che può irrogare il GdP sono cmq al di fuori

della reclusione: il GdP può irrogare sanzioni di reclusione domiciliare ovvero lavori di

pubblica utilità. L'ordinamento penale deve avere degli obiettivi e delle finalità.

25/02

Individuiamo nella costituzione (norma giuridica) un modello teorico con all'interno dei principi

che in larga parte vengono disattesi nell'attuazione del diritto penale. Ci sono due realtà: i principi

generali (teoria) e realtà legislativa/attuativa (pratica).

Nella costituzione – modello di riferimento- troviamo negli art. 25 e 27 un diritto penale diverso da

quello che troviamo poi nella realtà. Perchè? Ci sono alcune ragioni oggettive, forse fisiologiche: la

criminalità ha cambiato volto rispetto al modello di riferimento del dopoguerra, non si poteva

pensare ad una criminalità organizzata, ai colletti bianchi, nuove forme di terrorismo. Ragioni flebili

perchè in linea di principio le norme costituzionali si potrebbero benissimo applicare a nuove forme

di criminalità. La vera ragione è un vuoto totale della politica: essa ha consapevolmente delegato ad

altri le proprie scelte ==> alla magistratura, ai mass media, alle lobby di potere.

Il diritto penale ha un problema di legittimazione, a differenze di altri rami del diritto ==> poiché

il diritto penale irroga sofferenza deve essere legittimato ==> dove si deve cercare la

legittimazione? Probabilmente nel consenso dei consociati attraverso norme ragionevoli. Oggi

purtroppo non è così, le legittimazione si trova su onde emotive, consenso con riguardo ai

sentimenti di pancia. La legittimazione deriva dai sondaggi. Non c'è nessuna continuità. Si calcola

che ci siano tra 8 e 10 mila comportamenti penalmente rilevanti ( reati).

Nella nostra costituzione l'azione penale è obbligatoria, il PM una volta ricevuta la notizia criminis

da altri, dalla P.G, da sé, ha l'obbligo di iniziare l'azione penale. Poi magari chiederà l'archiviazione,

ma intanto ci vogliono giorni di indagini magari inutili. Negli altri paesi i reati sono 500, 1000...

mai 8/10 mila. Anche questa è la causa della lunghezza dei processi.

Dire depenalizzare i reati non significa non voler sanzionare quegli illeciti, ma volerli trasferire

dalla sede penale ad altre sedi.

Le vere ragioni delle lentezza dei processi sono: mancanza dei cancellieri ( senza non si può

svolgere il processo), mancano i dattilografi giudiziari ( chi scrive gli appunti per il giudice? Il

giudice interroga ecc.. non prende appunti).

Abbiamo una richiesta abnorme di carcerazione preventiva: circa 2 detenuti su 5 sono in attesa di

giudizio e spesso queste 2/5 diventano criminali quindi carcere in alcuni casi come luoghi dove

reperire delinquenti.

Ci sarebbero tante misure da attuare per combattere i cancri italiani: evasione fiscale e corruzione.

Non si cerca di fare prevenzione prevenendo i reati.

Secondo il prof., il diritto penale non risolve i problemi: es. terrorismo non viene sconfitto dal

diritto penale, ma dalla classe dirigente ==> sconfitta politica.

Ormai si fa dell'emergenza e dell'eccezione la regola ==> affrontati con strumenti straordinari,

limitazione delle libertà e dei diritti.

Il sistema penale attuale è un cumulo di macerie che fa comodo a tanti:

− avvocati: 90% dei processi arriva la prescrizione quindi il cliente viene assolto

− magistrati: potere molto alto, fanno diritto a tutti gli effetti vista la carenza del legislatore.

Ricostruire il diritto penale non sembra interessare a nessuno oggi, basti pensare alla modifica del

codice penale, ormai scomparso da qualsiasi programma politico.

L'evoluzione del pensiero penalistico va diviso in vari periodi temporali:

fino al '600 il concetto di reato coincideva in gran parte con quello del peccato. Per Carpzrovio la

dottrina giuridica è penetrata dalla dottrina teologica. Nel “de iure belli” Gentili scrive “ fate

silenzio teologi in ciò che non vi compete”, scappato dall'italia a oxford ( se no la chiesa lo bruciava

vivo), scrive per emarginare la chiesa dalla dottrina giuridica. Nel nord europa Grozio, esponente

della scuole del diritto internazionale, parte dalla separazione tra peccato e reato. Nel pensiero

teologico pensare di compiere un peccato equivale ad averlo commesso. Locke sempre nel regno

unito è il primo pensatore liberl democratico e nella sua opera rivolta al legislatore penale afferma

che deve essere permesso di dissentire dal potere.

Nel '700, fine 700, con l'illuminismo non si sapevano gli illeciti perchè non c'erano il codice, si

otteneva la confessione sotto tortura per poi dichiararlo colpevole. Per Beccaria i punti fondamentali

erano: 1) sistema delle fonti 2) sistema delle pene. Le fonti devono diventare certe, non può esistere

una situazione di incertezza circa quali siano i reati e quali no. Per quanto riguarda la pena secondo

beccaria essa deve essere: umana, proporzionale, misurata, certa, rapida. Il contrario del 2014. Per

beccaria la legge deve essere chiara, giusta e il giudice quando la applica lo fa applicando il

sillogismo perfetto: il giudice dovrebbe avere una premessa maggiore: legge, una minore: il

comportamento, se non c'è corrispondenza scatta la sanzione. Idea di fondo è quella di garanzia. I

giudizi devono essere pubblici e non tutte le prove devono essere assunte dal giudice = beccaria

vuole eliminare la tortura. La visione di beccaria è di un diritto penale laico, nonostante beccaria

fosse cristiano.

Beccaria, avendo pubblicato il suo libro all'estero, ha avuto più effetto in Francia e Spagna che in

Italia.

26/02

Per Beccaria il sistema delle fonti è fondamentale ==> deve essere chiaro quali comportamenti

l'ordinamento considera criminoso e con quali sanzioni esse devono essere punite. All'epoca solo

durante il processo l'imputato conosceva di aver violato una norma penale.

Sistema della pena ==> non solo castigare il comportamento, ma fungere da elemento utile: deve

far in modo che quel soggetto e altri soggetti della società non cadano nel reato.

Altri pensatori Pagano.

Per Romagnosi con “genesi del diritto penale”la pena ha una funzione di contropartita: poiché gli

individui hanno per natura una spinta criminosa, le norme penali servono per frenare questo istinto

criminale. La norma penale, dunque, serve a dissuadere i consociati a porre in essere comportamenti

criminosi ==> teoria della prevenzione generale.

Molte volte c

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fornasari Gabriele.
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