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DIRITTO SPECIALE - PARTE SPECIALE

TUTELA PENALE DELLA PERSONA

TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITà FISICA (PARTE I)

A) ATTIVITà TERAPEUTICA

Nell'ord.italiano la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni

dell'encefalo. Definire la morte significa definire il campo di operatività delle norme giuridiche di

tutela della vita, dal divieto di uccidere ai doveri di cura. La morte si identifica con la cessazione di

tutte le funzioni dell'encefalo.

Il momento iniziale della tutela è il momento del concepimento. Assume rilievo il momento della

nascita.

Divieti d'agire hanno forma di divieti rivolti a tutti con pretesa di applicabilità incondizionata: si

rivolgono a categorie di soggetti e riguardano comportamenti da tenere in determinate situazioni

tipiche.

Nel sistema di tutela della vita e dell'integrità fisica un ruolo importante hanno i doveri di soccorso

e di cura.

Le professioni sanitarie sono attività lecite, socialmente necessarie, oggetto di articolate discipline

le quali fondano positivamente la loro legittimità ed i doveri connessi al loro esercizio. La tesi della

c.d. Autolegittimazione dell'attività medica, ormai riconnette nella giurisprudenza e nella dottrina,

pone in rilievo che tale attività ha fondamento nella finalità di tutela della salute come bene

costituzionalmente garantito.

In quanto incidente sul corpo altrui, l'esercizio di attività terapeutica nei confronti di una data

persona presuppone il consenso di questa, se in grado di esprimerlo.

Art.32 Cost.: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge.

Di fronte al paziente bisognoso d'intervento, ma incapace di esprimersi, l'intervento è non

semplicemente legittimo, ma doveroso.

L'attività medica pone un problema di rispetto della libertà del paziente.

La lesione chirurgica e qualsiasi effetto pregiudizievole di una terapia, pongono problemi di

giustificazione, che danno per presupposta l'incidenza sull'integrità fisica delle alterazioni funzionali

negative connesse alla terapia.

L'adempimento del dovere è una causa di giustificazione di fatti penalmente tipici, in situazioni in

cui la tipicità del fatto non è indizio di antigiuridicità, pur presentando un contenuto offensivo che

pone un problema di giustificazione.

CONSENSO INFORMATO → il consenso del paziente deve essere informato: un'adeguata

informazione è la premessa di un consapevole esercizio della libertà.

È un fondamento di doveri d'informazione in capo al medico. Il codice deontologico della

professione medica fa obbligo al medico di fornire al paziente le informazioni necessarie ai fini dela

sua scelta. A livello internazionale il principio del consenso informato è sancito dalla Convenzione

1

di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

Per le persone incapaci, il consenso può essere dato da chi ne abbia la cura.

L'effettuazione di un intervento diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso

informato è l'ipotesi oggetto della citata sentenza che ha affermato la liceità qualora l'intervento

abbia avuto esito fausto.

L'ipotesi dell'intervento consentito a seguito di una informazione inadeguata comprende i casi in cui

l'intervento eseguito non è diverso da quanto previamente consentito, ma il consenso è stato prestato

sulla base di una informazione insufficiente sui rischi e sulle eventuali alternative.

L'informazione sul rischio è doverosa.

IL RIFIUTO DI CURE → il dovere di cura non è indipendente dalla volontà dell'interessato. Il

medico non può imporre tassativamente un trattamento che il paziente rifiuta.

Il paziente deve essere informato sui rischi cui andrebbe incontro rifiutando il trattamento

• che gli viene proposto e messo in condizione di valutare benefici e rischi delle possibili

alternative.

Quando il paziente, correttamente informato delle conseguenze, rifiuta il trattamento, questo

non può essere imposto coattivamente, nemmeno se si tratta d'una terapia che il medico

ritiene necessaria.

Liceità della c.d. Eutanasia passiva consensuale = omissione su richiesta dell'interessato

di un trattamento terapeutico adeguato e necessario per il mantenimento in vita.

È concordemente ammessa la liceità di praticare una terapia del dolore che pure possa

• provocare effetti negativi rispetto alla durata della sopravvivenza.

Il dovere medico è di valutare e fornire al paziente l'informazione necessaria. Ove il

paziente sia incapace di dare indicazioni, sarà il medico a dover decidere nel suo migliore

interesse. Il limite invalicabile del suo dovere è in ogni caso segnato dal divieto

d'accanimento terapeutico.

Il rifiuto di una terapia in atto comporta il dovere di farla cessare.

• Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona e si

• cllega strettamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all'individuo.

Il profilo della libertà è peraltro essenziale: implica il diritto di vivere le fasi finali della

propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato.

CASO EUTANASIA leggere pag. 49-51

2

L'OMICIDIO (PARTE II)

Omicidio = causazione della morte di un uomo. È oggetto di incriminazioni a tutto campo, che si

avvalgono di tutte le possibilità d'intervento consentite dai principi del diritto penale.

La fattispecie dei delitti di omicidio hanno struttura di delitti d'evento a forma libera. Il fatto

tipizzato come delittuoso è la causazione della morte di un uomo: tutte le figure di omicidio sono

compiutamente caratterizzate dal disvalore d'evento, quale che sia stata la modalità di condotta

causale.

Il codice italiano incrimina e punisce l'omicidio doloso, colposo, preterintenzionale.

L'omicidio è un delitto comune. Il momento finale della tutela si identifica con la morte, la quale

segna il momento consumativo dei delitti di omicidio, che sono delitti istantanei con effetti

permanenti, irreversibili.

La struttura di delitto d'evento a forma libera pone come problema fondamentale il nesso causale tra

l'evento di morte e la condotta di cui venga asserita la causalità.

Sul piano delle valutazioni di gravità oggettiva, il dato di partenza è l'eguale dignità ed eguale

meritevolezza di tutela della vita di qualsiasi persona.

Il criterio più forte di differenziazione emerge sul piano della colpevolezza soggettiva: fra omicidio

doloso, l'omicidio colposo ed eventuali forme intermedie. È questa la differenziazione fondamentale

della fattispecie tipiche di omicidio nel codice penale italiano.

OMICIDIO DOLOSO

→ è la figura centrale di qualsiasi ordinamento penale. Nel codice italiano è la figura che apre il

titolo dei delitti contro la persona.

Il dolo d'omicidio è il dolo generico e può atteggiarsi in tutte le forme che l'ord. Giuridico riconosce

come dolo: dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale. Elemento comune è la consapevolezza e

volontà di tenere contro un essere umano vivente una condotta idonea a cagionare la morte.

Nell'ord. Italiano vi è un'unica fattispecie nominata di omicidio doloso, la pena edittale è la

reclusione da 21 a 24 anni.

*AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO DOLOSO: queste circostanze comportano la pena

dell'ergastolo. L'art. 576 prevedeva le aggravanti che comportavano la pena di morte ma dopo

l'abolizione di questa le gravanti degli articoli 576 e 577 hanno la medesima rilevanza.

A. alcune aggravanti hanno riguardo all'identità della vittima: omicidio commesso contro

l'ascendente o discendente.

B. l'identità della vittima di specifica in relazione a situazioni particolari: casi di omicidio

commesso :

-contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria,

-in occasione di un delitto di violenza sessuali,

-dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa [le ultime due ipotesi

sono state introdotte con il d.l del 2009].

3

C. alcune aggravanti riguardano i mezzi adoperati o a modalità della condotta.

D. altre aggravanti riguardano ai fini o motivi dell'omicidio:

-motivi abietti o futili,

-nesso teleologico,

-omicidio commesso dal latitante per sottrarsi alla cattura, omicidio commesso dall'associato per

delinquere.

E. la preterintenzione = quando il proposito omicida perdura senza soluzione di continuità per un

tempo apprezzabile, dal suo consolidarsi fino alla realizzazione dell'omicidio.

*è pure aggravato l'omicidio commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre

adottivi o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

*sono applicabili all'omicidio doloso anche le circostanze aggravanti comuni.

*l'omicidio doloso è compreso tra i delitti cui si applica l'aggravante di pena aumentata da 1\3 alla

metà per il delitto commesso in periodo in cui l'autore è sottoposto a misura di prevenzione.

*FIGURE QUALIFICATE DI OMICIDIO DOLOSO:

è previsto l'ergastolo per i delitti contro la personalità dello stato.

– Punita con l'ergastolo l'uccisione di una o più persone cagionata dal compimento, al fine di

– uccidere, di tali atti da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Punita con l'ergastolo la morte di più persone cagionata dalla diffusione dolosa di germi

– patogeni o avvelenamento delle acque.

Previsto l'ergastolo per il caso di uccisione volontaria di persona sequestrata a scopo di

– estorsione o di eversione.

La commisurazione della pena per fatti di omicidio doloso deve valutare le aggravanti e le

attenuanti. Ragione di diminuzione della pena è il rito abbreviato: prevede la diminuzione di 1\3

della pena. La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione di 30 anni .

*FIGURE SPECIALI DI OMICIDIO DOLOSO: figure di omicidio volontario meno

severamente sanzionate sono l'infanticidio e l'omicidio del consenziente.

A. infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale → risponde di ciò la madre che

cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto. La

pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni. Eventuali concorrenti sono assoggettati alla pena della

reclusione non inferiore a 21 anni che può essere diminuita da 1\3 a 2\3 per chi abbia agito al solo

scopo di favorire la madre. Le condizioni dell'abbandono devono concorrere congiuntamente. Le

condizioni di abbandono devono essere connesse al parto.

La figura speciale di infanticidio è prevista solo nella forma dolosa. Il dolo richiesto è il dolo

generico che implica la conoscenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico: elemento

essenziale è la consapevolezza delle condizioni di abbandono materiale e morale. Ai fini del dolo ha

rilievo la conoscenza della situazione di fatto.

B. omicidio del consenziente → chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui è

punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Questa figura speciale di omicidio sottende l'indisponibilità

della vita. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 c.p. . né si applicano le aggravanti

speciali dell'omicidio le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

4 1. contro una persona minore di 18 anni

2. contro una persona inferma di mente o inferma per abuso di sostanze alcoliche o

stupefacenti

3. contro una persona il cui consenso sia stato estorto con minaccia, violenza o inganno

la questione dell'omicidio del consenziente è un aspetto della questione dell'eutanasia volontaria.

OMICIDIO COLPOSO

Il delitto colposo viene tipizzato dalla norma penale e dalla combinazione con le regole di diligenza

pertinenti all'attività considerata.

I temi e problemi fondamentali sono causalità, colpa, posizioni di garanzia.

È la responsabilità per colpa lo sfondo normale dei problemi di eventuale responsabilità omissiva di

soggetti appartenenti a taluna delle molte e varie posizioni di garanzia che hanno a che fare con la

vita e l'integrità fisica. Posizione di protezione: genitori, esercenti di professione sanitaria, autorità

della protezione civile.

La pena prevista per l'omicidio colposo è la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Modifiche del 2008: se il

fatto è commesso con violazione delle norme della disciplina stradale o della prevenzione sul lavoro

sono circostanze aggravanti.

MORTE COME CONSEGUENZA D'ALTRO DELITTO

Compare come evento del delitto di omicidio preterintenzionale: chiunque con atti diretti a

commettere uno dei delitti di lesioni o percosse cagiona la morte di un uomo, è punito con la

reclusione da 10 a 18 anni.

Compare come evento aggravante di varie figure di delitti dolosi:

sequestro di persona a scopo di estorsione

– maltrattamenti in famiglia

– procurato aborto senza il consenso della donna

– rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

– abuso di mezzi di correzione

– abbandono di persone minori o incapaci

– interruzione di gravidanza con consenso senza l'osservanza delle modalità di legge

– omissione di soccorso

Compare come circostanza aggravante dell'omicidio colposo.

Tutte queste ipotesi sono accomunate dalla causazione volontaria dell'evento morte.

*OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO → morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva quale conseguenza non voluta dal colpevole,

la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83 e le pene sono quelle

stabilite per l'omicidio colposo.

La casistica di questo tipo di omicidio è collegata a delitti dolosi di varia natura. Quella più

frequente concerne la questione della responsabilità dello spacciatore di sostanze stupefacenti per la

morte del consumatore.

*OMICIDIO PRETERINTENZIONALE E DELITTI AGGRAVANTI DALL'EVENTO DI

5

MORTE → l'omicidio preterintenzionale è così quando dall'azione od omissione deriva un evento

dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. La condotta illecita consiste in atti

diretti a commettere uno dei delitti di percosse o lesioni.

La pena prevista è intermedia fra quelle per omicidio doloso e quello colposo.

L'imputazione dell'evento di morte presuppone che la condotta dolosa, abbia raggiunto quanto meno

lo stadio del delitto tentato. Per l'imputazione dell'evento più grave basterebbe accertare il nesso

causale. La preterintenzione deve essere ricostruita come dolo misto a colpa.

La responsabilità per l'evento di morte richiede il dolo del reato meno grave avuto di mira.

La struttura e i problemi del delitto oltre l'intenzione si trovano in tutti i delitti dolosi aggravanti

dall'evento morte.

SUICIDIO → l'ord. Penale italiano incrimina l'istigazione o aiuto al suicidio. Art. 580:

• chiunque determina altri al suicidio è punito se il suicidio avviene con la reclusione da 5 a

12 anni. Se il suicidio non avviene è punito la reclusione da 1 a 5 anni.

Il suicida attua volontariamente e liberamente la propria azione suicida. L'art. 580 prevede che le

pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore di 14 anni o priva di

capacità di intendere e volere si applicano le disposizioni relative all'omicidio. La fattispecie di

istigazione o aiuto al suicidio è prevista solo nella forma dolosa.

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE

Fatti offensivi dell'integrità fisica presentano contenuti offensivi di diversa gravità: da eventi che

incidono sull'integrità fisica in modo gravissimo a condotte che non hanno cagionato conseguenze

apprezzabili. Nel cod. italiano le figure tipiche di delitti che offendono l'integrità fisica sono le

percosse e le lesioni personali. Il discrimine fra le fattispecie di lesioni e di percosse è definito

come malattia. In assenza di malattia, sono incriminati come percosse soltanto fatti dolosi di

aggressione corporale.

Concetto di malattia = ha un aspetto descrittivo che si riferisce a processi biologici che hanno come

oggetto una conoscenza scientifica. Ha poi un aspetto normativo che è il diritto che seleziona i

processi biologici valutati come rilevanti. Per malattia si intende processo patologico.

PERCOSSE → commette il delitto di percosse chi percuote taluno, se dal fatto non deriva una

malattia nel corpo o nella mente. Non si applica quando la legge considera la violenza come

elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

LESIONI PERSONALI → realizza il reato di lesione personale chiunque cagiona ad alcuno una

lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

La struttura della fattispecie è quella del delitto comune d'evento, a forma libera tipizzato in chiave

causale. Per La formula legislativa l'evento è la malattia. Malattia del corpo o della morte deve

intendersi pertinente a qualsiasi fattispecie di lesione personale, dolosa e colposa. Momento

consumativo del delitto di lesioni è il verificarsi della malattia. Il delitto è consumato nel momento

in cui l'evento lesivo sia venuto ad esistenza.

La diversa gravità della malattia è il criterio principale di articolazione interna della disciplina delle

lesioni personali nel codice italiano: lesioni semplici, gravi e gravissime.

A) Lesioni gravi:

6 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa. Dev

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica.romeo.58 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Gaetano.
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