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RIMOZIONE ED OMISSIONE DI CAUTELE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI
• SUL LAVORO → mira a proteggere la sicurezza collettiva nell'ambito dei luoghi di lavoro.
La norma descrive due condotte attive = rimuovere o danneggiare, e una omissiva = omettere di
collocare. L'oggetto materiale di queste condotte sono gli impianti, gli apparecchi o segnali che
hanno la finalità di prevenire disastri o infortuni sul lavoro.
*Le condotte attive possono essere commesse da chiunque: datore di lavoro o lavoratore. La
condotta omissiva invece presuppone un obbligo di collocare impianti e le apparecchiature ed è un
reato proprio che può essere commesso soltanto da colui cui l'ord. Attribuisca quei doveri.
*Nella forma omissiva impone l'individualizzazione delle figure di garanzia: datore, delegati,
dirigenti, collaboratori e lavoratori stessi. Tutti costoro qualora siano gravati da un dovere di
attivarsi omettano la collocazione di apparecchi o impianti finalizzati a prevenire infortuni sul
lavoro potranno essere chiamati a rispondere della fattispecie omissiva. L'articolo prevede l'evitare
le c.d. Malattie-infortunio.
L'esposizione a pericolo di una quantità indeterminata di soggetti rientra nell'oggetto del dolo.
*Il verificarsi del disastro, dell'infortunio o della malattia professionale costituisce un autonomo
titolo di reato.
*L'articolo riguardante l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
incrimina le omissioni o i danneggiamenti di apparecchi o mezzi destinati all'estinzione
dell'incendio. È una norma di difesa secondaria che cioè riguarda l'omissione di cautele o difese
destiate ad essere attivate dopo che si sia verificato il disastro.
DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA
•
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A) EPIDEMIA → è la diffusione di un morbo di carattere contagioso che si trasmette
incontrollatamente a una quantità indeterminata di persone.
B) AVVELENAMENTO DI ACQUE E SOSTANZE ALIMENTARI → delitto di evento a forma
libera. Consiste nell'introduzione di sostanze letali o tossiche per l'uomo. Questo delitto è punito
anche a titolo di colpa.
C) ADULTERAZIONE, CONTRAFFAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE
ALIMENTARI NOCIVE O PERICOLOSE → il nucleo dei delitti contro la salute pubblica è
dato dalle norme che incriminano l'adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze
alimentari. È incriminata la condotta del corrompere (= modificare la composizione naturale di una
sostanza rendendola nociva) e adulterare (= alterare fraudolentemente la genuinità di una sostanza.
*L'oggetto materiale della condotta sono le acque o le sostanze destinate all'alimentazione umana.
*Fondamentale è il requisito esplicito del pericolo: il fatto è punito solo se le sostanze sono state
rese pericolose per la salute pubblica. È un delitto che estende la tutela della salute dei consumatori.
*Le condotte descritte sono la detenzione per il commercio, la messa in commercio e la
distribuzione per il consumo. Gli oggetti materiali delle condotte possono essere acque, sostanze o
cose avvelenate, corrotte, contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica. Il pericolo è qualità
dell'oggetto materiale della condotta incriminata.
DELITTI IN TEMA DI MEDICINALI → i farmaci danneggiano la salute di chi li assume
• e non svolgono la funzione terapeutica. Prevede le condotte di chi detiene per il commercio,
pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. È incriminata poi la
somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Soggetto attivo
del reato è chi esercita il commercio, anche abusivo di medicinali.
DISCIPLINA PENALE DELLE ARMI
In Italia le attività connesse alle armi sono soggette ad un rigido sistema di controllo ed il loro
svolgimento in alcuni casi è oggetto di divieti assoluti, mentre in altri casi è condizionato al rilascio
di specifiche autorizzazioni o licenze da parte delle autorità preposte al controllo. La legislazione
sulle armi si caratterizza per una stretta connessione tra disciplina amministrativa e disciplina
penale. TIPOLOGIE DI ARMI → la disciplina è differenziata a seconda dell'arma. Le armi pur
• essendo accomunate dal fatto di essere strumenti di offesa alla persona si diversificano tra
loro in relazione alla potenzialità aggressiva e alla funzionalità offensiva.
a) Armi proprie = le armi da sparo, le armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (c.d.
Armi bianche) e le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
b) Armi improprie = tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in
modo assoluto (tutti gli oggetti che posseggono per loro caratteristiche potenzialità offensive).
c) Armi da sparo = divise in armi da guerra e armi comuni da sparo. Sono armi da guerra le armi
che sono e possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per
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l'impiego bellico.
Gli elementi caratteristici delle armi da guerra sono: 1. spiccata idoneità offensiva 2. destinazione
al moderno armamento dell'esercito 3. destinazione all'impiego bellico.
Sono escluse dalla disciplina sulle armi le c.d. Armi giocattolo.
PRINCIPALI CONDOTTE VIETATE →
•
*Per le armi da guerra: fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione senza
licenza, raccolta, detenzione illegale.
*Pene particolarmente severe sono previste per chi fabbrica, introduce nello stato, esporta,
commercia, pone in vendita o cede armi clandestine.
*Disciplina penale del porto d'armi illegale: subordinazione a specifica licenza del questore. Rispeto
ad alcune armi è vietato il porto fuori dalla propria abitazione.
*Il porto d'armi è vietato in modo assoluto ai componenti delle associazioni che svolgono attività di
segnalazione alle forze di polizia dello stato o locali di eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana.
*Norme penali sono anche contenute nelle leggi di attuazione di vincoli internazionali.
STUPEFACENTI E DOPING
STUPEFACENTI
•
La legge del 1954 incriminò per la prima volta la detenzione di sostanze stupefacenti, punendola
nella stessa misura delle condotte di produzione e traffico.
Con la legge del 2006 si assiste ad un ulteriore inasprimento della disciplina con l'equiparazione
delle c.d. Droghe leggere alle c.d. Droghe pesanti e con la previsione per il consumatore di nuove
sanzioni si natura amministrativa.
DISCIPLINA PENALE →
1. repressione rispetto a tutte le condotte inerenti il ciclo della droga: produzione, coltivazione,
trasporto, importazione, vendita, commercio.
2. Vengono incriminate condotte di agevolazione, istigazione e induzione all'uso di sostanze
stupefacenti.
3. Si incrimina l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. È punito
con pene esemplari chi materialmente realizza condotte strumentali al consumo o si associa
per commettere delitti di droga.
4. Condotte come la detenzione, importazione, acquisto, finalizzate all'uso esclusivamente
personale costituiscono illecito amministrativo : sospensione patente, della licenza di porto
d'armi, del permesso di soggiorno.
Sono da intendersi sostanze stupefacenti tutte le sostanze indicate nella tabella I e determinati
medicinali reputati pericolosi. Il legislatore ha predisposto un elenco.
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CONDOTTE INCRIMINATE → la norme fondamentale relativa al traffico di stupefacenti
distingue 2 gruppi di condotte:
A) quelle punite in quando destinate a procurare il consumo altrui: coltivazione, produzione,
fabbricazione, estrazione, commercio, consumo ecc...
sono penalmente rilevanti se destinate ad uso non esclusivamente personale.
B) la novella del 2005 ha inteso fornire certezza e uniformità applicativa, fissando:
1. gli indici espressivi dell'uso non esclusivamente personale dello stupefacente.
2. Incrimina l'importazione, esportazione, acquisto di medicinali contenenti sostanze
stupefacenti eccedenti al quantitativo prescritto.
FATTISPECIE DI LIEVE ENTITà → a fronte dell'estrema severità della pena prevista per la
fattispecie base di traffico di stupefacenti (reclusione da 6 a 20 anni) il legislatore ha introdotto una
fattispecie attenuante → è prevista pena minore quando per i mezzi, le modalità, le circostanze
dell'azione o per la quantità e qualità delle sostanze, i fatti previsti sono di lieve entità.
AGGRAVANTI SPECIFICHE → la pena è aumentata in ragione delle caratteristiche del
cessionario, del ruolo dell'autore o delle sue caratteristiche o del suo rapporto con il destinatario,
dalla natura dello stupefacente.
La pena è aumentata se il fatto riguarda ingenti quantità di stupefacenti.
DELITTO DI ASSOCIAZIONE CRIMINOSA → esige lo stabile associarsi di 3 o più persone
allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti. È sufficiente che sussista una
ripartizione di ruoli e è necessario che gli associati forniscano contributi continuativi al programma
criminoso.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti e se l'associazione è armata.
MORTE COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI SPACCIO → in caso di morte causata
dall'assunzione di droga può sorgere il problema della configurabilità in capo allo spacciatore
dell'omicidio colposo aggravato.
In via generale dovrà escludersi la responsabilità del cedente in tutte le ipotesi in cui la morte risulti
in concreto prevedibile, in quanto intervenuta per fattori non noti o non rappresentabili dal cedente.
ATTENUAZIONI PREMIALI → il legislatore ha preveduto una circostanza attenuante ad effetto
speciale, di natura premiale, per chi collabori con le autorità.
Per chi collabori con la giustizia sono previste consistenti attenuanti e un regime di favore
nell'accesso a taluni beni penitenziari.
SANZIONI PER IL CONSUMATORE DI DROGA → qualora dalle modalità o circostanze
dell'uso di sostanze stupefacenti possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che
risulta già condannato anche non definitivamente per reati contro la persona, contro il patrimonio o
del codice della strada o destinatario di misure di sicurezza, può essere sottoposto per la durata
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massima di 2 anni ad una o più misure cautelari e di prevenzione.
Il tossicodipendente è considerato come potenziale pericolo per la società.
CESSIONE DI DOSE PRIVA DI EFFICACIA DROGANTE → sono prese in considerazione
sostanze inidonea a produrre gli effetti tipici che ci si attende dalla droga.
Se la sos