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RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE
quindi occorre verificare se una determinata sentenza straniera può essere
riconosciuta ed eseguita nel nostro ordinamento; in questo caso l’elemento di
estraneità è dato dal fatto che la sentenza provenga da uno Stato straniero.
Quindi il d.i.pr. si occupa di profili privatistici e affronta queste 3 questioni. Per
a
la 2 (cioè quella della legge applicabile) si parla di d.i.pr. in senso stretto;
a a
mentre per la 1 e per la 3 (cioè quelle relative: alla giurisdizione e al
riconoscimento delle sentenze straniere) si parla di d.i.pr. e processuale.
Dunque nel 1995 il legislatore italiano approva la Legge di riforma num.218,
ma dopo pochi anni quella legge non viene tanto applicata perché nel
frattempo a livello dell’U.E. è cambiato qualcosa, cioè fino al 1997 avevamo
2 strumenti giuridici connessi, in qualche modo, al diritto comunitario:
- la Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e
riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale
o o
(si occupa del 1 e del 3 problema); e
- la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
o
contrattuali (si occupa del 2 problema).
Quindi fino al ‘97 esistevano solo questi 2 strumenti, dopo quella data l’U.E.
adotta il trattato di Amsterdam, il quale dà avvio al processo di
comunitarizzazione del d.i.pr. Cosa vuol dire processo di
comunitarizzazione del d.i.pr.? Vuol dire che l’U.E. aveva una struttura a
pilastri, infatti in passato l’U.E veniva rappresentata nei libri come un tempio
greco che poggiava su 3 pilastri:
o
il 1 è il pilastro comunitario (cioè il pilastro che nasceva dal trattato istitutivo
• di Roma della Cee) è il pilastro più grande che si occupava di: libera
circolazione di persone, beni e capitali, servizi, politica in campo agricolo,
pesca, trasporti ecc.);
o
il 2 pilastro è quello della politica estera e sicurezza comune (PESC);
• o
il 3 pilastro è quello relativo alla giustizia e affari interni (si occupava della
• lotta al terrorismo, traffico di droga ecc.). o
Qual è la differenza fondamentale? Nel 1 pilastro gli strumenti
o
(regolamenti e direttive) venivano adottati a maggioranza qualificata; nel 2 e
o
nel 3 pilastro, invece, il principio era l’unanimità (le 2 Convenzioni in vigore
fino al 1997 rientravano in questa categoria). Quindi per es. per adottare uno
strumento in materia di cooperazione giudiziaria civile, che era collocata nel
o
3 pilastro, si richiedeva l’unanimità. Ma quando fu adottato il trattato di
o
Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile passò dal 3 pilastro
o o
al 1 , per cui nel 3 pilastro rimase solo la cooperazione in materia penale. Da
quel momento in poi, siccome bastava la maggioranza per poter adottare uno
strumento nel campo di cooperazione giudiziaria in materia civile, si ebbe una
rapida evoluzione in cui l’U.E. approvò una serie di Regolamenti che
incidevano sulla disciplina internazional-privatistica. L’art.65 del trattato di
Amsterdam adesso corrisponde all’art.81 del TFUE (che è uno dei 2 trattati
attualmente vigenti in Europa) secondo l’art.81 “l’U.E. sviluppa la
cooperazione giudiziaria in materia civile fondata sul principio del
riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie” quindi il
o
problema è il 3 che era considerato il più importante dall’U.E. Infatti quando
fu elaborata la Convenzione di Bruxelles del 1968, in realtà, si sarebbe
dovuto trattare solo il punto 3; poi però si decise di aggiungere anche il punto
1. Il punto 2, invece, fu trattato dalla Convenzione di Roma del 1980. Però
all’inizio l’U.E. era interessata solo al riconoscimento delle decisioni perché lo
considerava un punto fondamentale e strategico per realizzare il mercato
interno in cui circolano liberamente persone, beni, capitali e servizi (la
realizzazione del mercato interno era già un obiettivo della Cee). Inoltre uno
degli elementi necessari per il funzionamento del mercato unico era quello
che le decisioni (sentenze) pronunciate in uno Stato potessero circolare
liberamente negli altri Stati. Ad es. un’azienda spagnola vende un prodotto ad
un’azienda italiana e quest’ultima non paga. L’azienda spagnola ottiene in
Spagna una sentenza favorevole che le riconosce il credito vantato nei
confronti dell’azienda italiana; questa sentenza deve essere eseguita anche
o
in altri Paesi. E questo è stabilito nel 2 comma dell’art.81, il quale stabilisce
che “il Parlamento e il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata,
adottano se è necessario a garantire il buon funzionamento del mercato
interno misure per assicurare: il riconoscimento reciproco tra Stati membri
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie e la loro esecuzione;
comparazione e assunzione dei mezzi di prova; accesso effettivo alla
giustizia (quindi chi non ha i mezzi disponibili per poter avviare una causa
può ricorrere al gratuito patrocinio); sviluppo di metodi alternativi per la
risoluzione delle controversie (es. mediazione, buoni uffici, conciliazione
ecc.)”. Il comma 3 dell’art.81 dispone che “in deroga al paragrafo 2 le misure
relative al diritto di famiglia, aventi implicazioni transnazionali, sono stabilite
dal Consiglio che delibera all’unanimità”; diritto di famiglia nel senso di diritto
sostanziale. I Regolamenti comunitari emanati dall’U.E. sono:
REGOLAMENTO NUM.44 DEL 2001 IN MATERIA CIVILE E
• COMMERCIALE (erede della Convenzione di Bruxelles del 1968, infatti viene
o o
chiamato anche “Regolamento Bruxelles 1”; risolve il 1 e 3 problema, così
come la Convenzione di Bruxelles).
REGOLAMENTO NUM.1347 DEL 2000 IN MATERIA MATRIMONIALE E
• o o
POTESTÀ DEI GENITORI è chiamato anche “Bruxelles 2”; risolve il 1 e il 3
problema. Questo regolamento non affronta gli aspetti sostanziali ma quelli
internazional-privatistici, cioè non ci dice cos’è il matrimonio o in cosa
consiste la potestà genitoriale, ma ci dice chi è il giudice competente e ci
aiuta a capire a quali condizioni la sentenza del divorzio o quella che decide
sull’affidamento dei figli può essere riconosciuta dagli altri Stati (es. nel caso
in cui una persona chiede di poter annullare o sciogliere il matrimonio è
competente il giudice dell’ultima residenza abituale dei coniugi o il giudice
dello Stato del convenuto).
REGOLAMENTO NUM.2201 DEL 2003 IN MATERIA MATRIMONIALE E
• RESPONSABILITÀ GENITORIALE chiamato anche “Regolamento Bruxelles
2 Bis” perché il precedente non aveva funzionato per cui fu sostituito e fu
cambiato un po’ il titolo, infatti non si parla più di potestà genitoriale ma, in
senso innovativo, di responsabilità. Infatti il regolamento dice che i genitori
non hanno la potestà sui figli ma hanno una responsabilità nei confronti dei
figli, cioè i figli non sono una sorta di proprietà ma sono soggetti che
implicano delle responsabilità. Tale regolamento si occupa anche di capire
come risolvere i problemi relativi al diritto di visita dei genitori o nel caso di
sottrazione dei genitori come il minore debba far ritorno nel Paese da cui è
o o
stato illegittimamente prelevato. Si occupa del 1 e 3 problema.
REGOLAMENTO NUM.743 DEL 2002 RELATIVO ALL’ATLANTE
• GIUDIZIARIO EUROPEO (l’atlante giudiziario è uno strumento
importantissimo perché permette di risolvere una questione collegata con più
ordinamenti, cioè una questione di d.i.pr.).
REGOLAMENTO NUM.4 DEL 2009 IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI
• ALIMENTARI (si occupa di tutti e 3 i problemi).
REGOLAMENTO NUM.1259 DEL 2010 IN MATERIA DI SEPARAZIONE E
• o
DIVORZIO (si occupa del 2 problema).
REGOLAMENTO NUM.593 DEL 2008 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE
• OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (che sostituisce la Convenzione di Roma
del 1980).
REGOLAMENTO NUM.864 DEL 2007 RELATIVO ALLA LEGGE
• APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI.
Quindi cosa non è regolato dal diritto comunitario? Le capacità delle
persone fisiche (invece le persone giuridiche rientrano nel Regolamento
Bruxelles 1 in materia civile e commerciale, nel quale rientrano anche i diritti
reali).
Per risolvere un caso che presenta elementi di connessione con un
ordinamento dell’U.E. la Legge num.218 del 1995 non si applica, prima si
devono consultare i Regolamenti poi dopo, semmai, si può andare a vedere
anche la Legge 218 del 1995, ma è difficile trovare una soluzione in questa
legge italiana, la soluzione si trova in un regolamento comunitario. E allora
che la facciamo a fare la Legge num.218 del 1995? La Legge num.218 del
1995 funziona laddove le controversie sono collegate con Paesi terzi cioè
non appartenenti all’U.E. (es. Australia, Stati Uniti ecc.).
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO fonti interne (Legge
num.218 del 1995), Regolamenti comunitari (vedi su), Convenzioni
internazionali (la maggior parte sono state adottate nel quadro della
Conferenza dell’Aja di d.i.pr. e processuale della quale fanno parte 72 Stati.
Tale Conferenza nel 1955 è diventata un’organizzazione permanente e serve
a far accordare gli Stati a ratificare le norme uniformi). Quindi nel contesto
dell’U.E. basta un regolamento e abbiamo un quadro uniforme per tutti gli
Stati membri; invece nell’ambito del d.i.pr. le forme di adozione di regolamenti
internazionali seguono le stesse fasi che abbiamo visto nel diritto
internazionale pubblico cioè: negoziazione, firma, ratifica e pubblicazione, e
lo fanno nel quadro della Conferenza dell’Aja. Ora l’U.E. ha acquisito
competenze anche nell’ambito di cooperazione giudiziaria per cui non ci
vanno più i singoli Stati alla Conferenza dell’Aja ma ci va l’U.E. che
rappresenta tutti i membri. Le Convenzioni più importanti sono: “protezione
dei minori”, “tutela degli adulti”, “relazioni tra gli sposi”, “matrimonio e obblighi
di mantenimento”, “diritto di proprietà” ecc. Le Convenzioni vincolano solo gli
Stati che le hanno ratificate (regola dell’effetto relativo). Può esserci un
problema di sovrapposizione tra fonte comunitaria e fonte internazionale (cioè
tra regolamento comunitario che ha lo stesso ambito di applicazione della
Convenzione negoziata e adottata nell’ambito della Conferenza dell’Aja). In
questi casi, la ma