Diritto internazionale privato e processuale
Con l’espressione “diritto internazionale privato” ci riferiamo all’insieme di norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che coinvolgono privati e che non sono totalmente interni all’ordinamento statale in questione, ma presentano qualche elemento di estraneità, cioè aspetti di internazionalità (o transnazionalità). Dunque, di volta in volta, bisognerà capire se vi sono e quali sono gli elementi di estraneità e ciò è possibile non solo usando il buon senso, ma soprattutto ricorrendo alla Legge num.218 del 31 Maggio 1995 che è la legge di riforma del sistema di d.i.pr. e processuale; essa, infatti, ha sostituito, abrogandoli espressamente (con l’art.73), gli articoli dal 17 al 31 delle Preleggi del Codice Civile e una serie di norme contenute nel Codice di Procedura Civile, creando in questo modo un sistema autonomo del d.i.pr. e processuale. Nonostante la maggior parte delle norme di d.i.pr. siano contenute nella Legge num.218 del 1995, alcune di esse sono rimaste in appositi strumenti (per es. nel Codice della Navigazione e nella legge concernente l’adozione).
L’esigenza a cui il d.i.pr. vuole rispondere è quella riconducibile al fenomeno della “mobilità delle persone” (una mobilità che è ormai sia fisica che intellettuale, cioè il fatto che le persone si spostino da un ordinamento ad un altro fa sì che sorgano situazioni giuridiche collegate con più di un ordinamento nell’ambito del diritto privato). Ad es. la vicenda dei marò è legata a più di un ordinamento: sotto certi punti di vista all’ordinamento italiano, sotto altri punti di vista all’ordinamento indiano.
Struttura della Legge num.218 del 1995
Per quanto riguarda la struttura della Legge num.218 del 1995 vediamo che consta di 5 titoli (i più importanti dei quali sono il 2 – 3 e 4). Il titolo 1 è quello relativo alle disposizioni generali e contiene solo 2 norme. Il titolo 2 affronta il primo problema cioè quello della giurisdizione italiana (chi è il giudice competente a risolvere la questione?).
Il titolo 3 parla del diritto applicabile (sulla base di quale diritto il giudice adito risolverà la questione?), inoltre questo titolo si compone di 11 capi e gli argomenti trattati sono ordinati seguendo più o meno l’ordine in cui è strutturato il Codice Civile. Il titolo 4 si occupa del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze straniere (che valore ha la sentenza di un tribunale straniero connessa con la questione?).
Il titolo 5 si occupa delle disposizioni transitorie e finali (e anche in questo caso, come per il titolo 1, abbiamo solo 2 norme). Molto importante è il capo 1 del titolo 3 relativo alle disposizioni generali queste norme, che vanno dall’art.13 al 19, non si occupano di singoli istituti giuridici (come: famiglia, successioni, obbligazioni contrattuali ecc.), ma si occupano di questioni di d.i.pr. e spesso non attengono solo al titolo in cui sono collocate (cioè al titolo 3), ma danno soluzioni estensibili anche al titolo 2 e 4.
Dunque dicevamo che i titoli più importanti sono il 2 – 3 e 4, i quali affrontano i problemi relativi alla: giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Per una cosa è necessario chiarire chi è il giudice competente, quindi si deve affrontare il problema della giurisdizione (da ius dicere = dire/affermare il diritto, cioè risolvere il caso concreto) e ci riferiamo alla competenza giurisdizionale internazionale cioè il d.i.pr. si occupa di stabilire quale autorità nazionale deve risolvere la controversia; se per es. sceglie il giudice italiano, all’interno dell’Italia ci sono vari organi giurisdizionali quindi si può porre il problema se sia competente il giudice di Siracusa, Messina, Bolzano, Roma ecc. ma questo attiene alla giurisdizione interna cioè alla competenza territoriale.
Invece il d.i.pr. si occupa di stabilire quale autorità nazionale deve risolvere la controversia. Dunque se il giudice a cui è presentata la controversia ha titolo per deciderla o se, invece, deve dichiararsi incompetente. Se il giudice si dichiara competente il passo successivo è quello di decidere se applicare una legge italiana o quella di un altro Stato e le indicazioni gliele fornisce la Legge num.218 del 1995 che indica la legge più idonea a regolare la controversia (legge intesa come diritto). Questo secondo problema, quindi, riguarda la legge applicabile ciò significa che non è automatico che il giudice competente applichi la propria legge nazionale (la c.d. “legge del foro”), ma potrebbe applicare anche una legge straniera. Ovviamente se il giudice non si ritiene competente il secondo problema non si pone.
L’ultimo problema è quello del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere quindi occorre verificare se una determinata sentenza straniera può essere riconosciuta ed eseguita nel nostro ordinamento; in questo caso l’elemento di estraneità è dato dal fatto che la sentenza provenga da uno Stato straniero. Quindi il d.i.pr. si occupa di profili privatistici e affronta queste tre questioni. Per la seconda (cioè quella della legge applicabile) si parla di d.i.pr. in senso stretto; mentre per la prima e per la terza (cioè quelle relative: alla giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze straniere) si parla di d.i.pr. e processuale.
Dunque nel 1995 il legislatore italiano approva la Legge di riforma num.218, ma dopo pochi anni quella legge non viene tanto applicata perché nel frattempo a livello dell’U.E. è cambiato qualcosa, cioè fino al 1997 avevamo due strumenti giuridici connessi, in qualche modo, al diritto comunitario:
- La Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (si occupa del primo e del terzo problema);
- La Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (si occupa del secondo problema).
Quindi fino al ‘97 esistevano solo questi due strumenti, dopo quella data l’U.E. adotta il trattato di Amsterdam, il quale dà avvio al processo di comunitarizzazione del d.i.pr. Cosa vuol dire processo di comunitarizzazione del d.i.pr.? Vuol dire che l’U.E. aveva una struttura a pilastri, infatti in passato l’U.E veniva rappresentata nei libri come un tempio greco che poggiava su tre pilastri:
- Il primo è il pilastro comunitario (cioè il pilastro che nasceva dal trattato istitutivo di Roma della Cee) è il pilastro più grande che si occupava di: libera circolazione di persone, beni e capitali, servizi, politica in campo agricolo, pesca, trasporti ecc.;
- Il secondo pilastro è quello della politica estera e sicurezza comune (PESC);
- Il terzo pilastro è quello relativo alla giustizia e affari interni (si occupava della lotta al terrorismo, traffico di droga ecc.).
Qual è la differenza fondamentale? Nel primo pilastro gli strumenti (regolamenti e direttive) venivano adottati a maggioranza qualificata; nel secondo e nel terzo pilastro, invece, il principio era l’unanimità (le due Convenzioni in vigore fino al 1997 rientravano in questa categoria). Quindi per es. per adottare uno strumento in materia di cooperazione giudiziaria civile, che era collocata nel terzo pilastro, si richiedeva l’unanimità. Ma quando fu adottato il trattato di Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile passò dal terzo pilastro al primo, per cui nel terzo pilastro rimase solo la cooperazione in materia penale. Da quel momento in poi, siccome bastava la maggioranza per poter adottare uno strumento nel campo di cooperazione giudiziaria in materia civile, si ebbe una rapida evoluzione in cui l’U.E. approvò una serie di Regolamenti che incidevano sulla disciplina internazional-privatistica.
L’art.65 del trattato di Amsterdam adesso corrisponde all’art.81 del TFUE (che è uno dei due trattati attualmente vigenti in Europa) secondo l’art.81 “l’U.E. sviluppa la cooperazione giudiziaria in materia civile fondata sul principio del riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie” quindi il problema è il terzo che era considerato il più importante dall’U.E. Infatti quando fu elaborata la Convenzione di Bruxelles del 1968, in realtà, si sarebbe dovuto trattare solo il punto terzo; poi però si decise di aggiungere anche il punto primo. Il punto secondo, invece, fu trattato dalla Convenzione di Roma del 1980.
Però all’inizio l’U.E. era interessata solo al riconoscimento delle decisioni perché lo considerava un punto fondamentale e strategico per realizzare il mercato interno in cui circolano liberamente persone, beni, capitali e servizi (la realizzazione del mercato interno era già un obiettivo della Cee). Inoltre uno degli elementi necessari per il funzionamento del mercato unico era quello che le decisioni (sentenze) pronunciate in uno Stato potessero circolare liberamente negli altri Stati. Ad es. un’azienda spagnola vende un prodotto ad un’azienda italiana e quest’ultima non paga. L’azienda spagnola ottiene in Spagna una sentenza favorevole che le riconosce il credito vantato nei confronti dell’azienda italiana; questa sentenza deve essere eseguita anche in altri Paesi.
E questo è stabilito nel secondo comma dell’art.81, il quale stabilisce che “il Parlamento e il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, adottano se è necessario a garantire il buon funzionamento del mercato interno misure per assicurare: il riconoscimento reciproco tra Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie e la loro esecuzione; comparazione e assunzione dei mezzi di prova; accesso effettivo alla giustizia (quindi chi non ha i mezzi disponibili per poter avviare una causa può ricorrere al gratuito patrocinio); sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie (es. mediazione, buoni uffici, conciliazione ecc.)”.
Il comma 3 dell’art.81 dispone che “in deroga al paragrafo 2 le misure relative al diritto di famiglia, aventi implicazioni transnazionali, sono stabilite dal Consiglio che delibera all’unanimità”; diritto di famiglia nel senso di diritto sostanziale.
Regolamenti comunitari
- REGOLAMENTO NUM.44 DEL 2001 IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (erede della Convenzione di Bruxelles del 1968, infatti viene chiamato anche “Regolamento Bruxelles 1”; risolve il primo e terzo problema, così come la Convenzione di Bruxelles).
- REGOLAMENTO NUM.1347 DEL 2000 IN MATERIA MATRIMONIALE E POTESTÀ DEI GENITORI è chiamato anche “Bruxelles 2”; risolve il primo e il terzo problema. Questo regolamento non affronta gli aspetti sostanziali ma quelli internazional-privatistici, cioè non ci dice cos’è il matrimonio o in cosa consiste la potestà genitoriale, ma ci dice chi è il giudice competente e ci aiuta a capire a quali condizioni la sentenza del divorzio o quella che decide sull’affidamento dei figli può essere riconosciuta dagli altri Stati (es. nel caso in cui una persona chiede di poter annullare o sciogliere il matrimonio è competente il giudice dell’ultima residenza abituale dei coniugi o il giudice dello Stato del convenuto).
- REGOLAMENTO NUM.2201 DEL 2003 IN MATERIA MATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE chiamato anche “Regolamento Bruxelles 2 Bis” perché il precedente non aveva funzionato per cui fu sostituito e fu cambiato un po’ il titolo, infatti non si parla più di potestà genitoriale ma, in senso innovativo, di responsabilità. Infatti il regolamento dice che i genitori non hanno la potestà sui figli ma hanno una responsabilità nei confronti dei figli, cioè i figli non sono una sorta di proprietà ma sono soggetti che implicano delle responsabilità. Tale regolamento si occupa anche di capire come risolvere i problemi relativi al diritto di visita dei genitori o nel caso di sottrazione dei genitori come il minore debba far ritorno nel Paese da cui è stato illegittimamente prelevato. Si occupa del primo e terzo problema.
- REGOLAMENTO NUM.743 DEL 2002 RELATIVO ALL’ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO (l’atlante giudiziario è uno strumento importantissimo perché permette di risolvere una questione collegata con più ordinamenti, cioè una questione di d.i.pr.).
- REGOLAMENTO NUM.4 DEL 2009 IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI (si occupa di tutti e tre i problemi).
- REGOLAMENTO NUM.1259 DEL 2010 IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (si occupa del secondo problema).
- REGOLAMENTO NUM.593 DEL 2008 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (che sostituisce la Convenzione di Roma del 1980).
- REGOLAMENTO NUM.864 DEL 2007 RELATIVO ALLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI.
Quindi cosa non è regolato dal diritto comunitario? Le capacità delle persone fisiche (invece le persone giuridiche rientrano nel Regolamento Bruxelles 1 in materia civile e commerciale, nel quale rientrano anche i diritti reali).
Per risolvere un caso che presenta elementi di connessione con un ordinamento dell’U.E. la Legge num.218 del 1995 non si applica, prima si devono consultare i Regolamenti poi dopo, semmai, si può andare a vedere anche la Legge 218 del 1995, ma è difficile trovare una soluzione in questa legge italiana, la soluzione si trova in un regolamento comunitario. E allora che la facciamo a fare la Legge num.218 del 1995? La Legge num.218 del 1995 funziona laddove le controversie sono collegate con Paesi terzi cioè non appartenenti all’U.E. (es. Australia, Stati Uniti ecc.).
Fonti del diritto internazionale privato
- Fonti interne (Legge num.218 del 1995),
- Regolamenti comunitari (vedi su),
- Convenzioni internazionali (la maggior parte sono state adottate nel quadro della Conferenza dell’Aja di d.i.pr. e processuale della quale fanno parte 72 Stati. Tale Conferenza nel 1955 è diventata un’organizzazione permanente e serve a far accordare gli Stati a ratificare le norme uniformi). Quindi nel contesto dell’U.E. basta un regolamento e abbiamo un quadro uniforme per tutti gli Stati membri; invece nell’ambito del d.i.pr. le forme di adozione di regolamenti internazionali seguono le stesse fasi che abbiamo visto nel diritto internazionale pubblico cioè: negoziazione, firma, ratifica e pubblicazione, e lo fanno nel quadro della Conferenza dell’Aja. Ora l’U.E. ha acquisito competenze anche nell’ambito di cooperazione giudiziaria per cui non ci vanno più i singoli Stati alla Conferenza dell’Aja ma ci va l’U.E. che rappresenta tutti i membri.
Le Convenzioni più importanti sono: “protezione dei minori”, “tutela degli adulti”, “relazioni tra gli sposi”, “matrimonio e obblighi di mantenimento”, “diritto di proprietà” ecc. Le Convenzioni vincolano solo gli Stati che le hanno ratificate (regola dell’effetto relativo). Può esserci un problema di sovrapposizione tra fonte comunitaria e fonte internazionale (cioè tra regolamento comunitario che ha lo stesso ambito di applicazione della Convenzione negoziata e adottata nell’ambito della Conferenza dell’Aja). In questi casi, la maggior parte delle volte, si segue il regolamento comunitario nei rapporti tra Stati membri e la Convenzione nei rapporti tra Stato comunitario e Stato terzo.
Al di fuori della Conferenza dell’Aja ci sono altre organizzazioni: la CIEC (Commissione Internazionale dello Stato Civile) che si occupa di promuovere l’adozione di norme uniformi nel settore dello Stato Civile; l’UNIDROIT (Istituto Internazionale per l’unificazione del diritto sostanziale, cioè si vuole stabilire ad es. che gli obblighi derivanti dal contratto sono gli stessi in tutti gli Stati. Quindi l’Unidroit si occupa di avvicinamento delle legislazioni. Invece il d.i.pr. funziona diversamente, ci dice chi è il giudice competente, quale diritto nazionale si applica ecc.).
Bisogna distinguere le Convenzioni di diritto materiale uniforme dalle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale. Le prime esprimono la disciplina materiale di un determinato settore per risolvere la questione; le seconde, invece, non danno soluzioni specifiche ma indicano qual è il criterio di collegamento da utilizzare per individuare il diritto applicabile. Es. di Convenzioni di diritto materiale uniforme sono: la Convenzione di Ginevra del 1931 sugli assegni (che dà una disciplina materiale sulle modalità di circolazione degli assegni come strumento di pagamento); la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti internazionali di merci. Invece es. di Convenzioni di d.i.pr. sono: la Convenzione di Bruxelles del 1968 (sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale); Convenzione di Roma del 1980 (sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali).
Per fare un es. e capire di cosa stiamo parlando andiamo a vedere alcune norme della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti internazionali di merci: l’art.1 ci dice l’ambito di applicazione della Convenzione, quindi “la presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci tra parti aventi la loro sede in Stati diversi” (quindi la sede delle persone giuridiche è in uno Stato che ha ratificato la Convenzione). Inoltre stabilisce che “la presente Convenzione n
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti lezioni Diritto internazionale privato e processuale
-
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale
-
Diritto processuale civile - Lezioni
-
Lezioni, Diritto internazionale