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RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE

quindi occorre verificare se una determinata sentenza straniera può essere

riconosciuta ed eseguita nel nostro ordinamento; in questo caso l’elemento di

estraneità è dato dal fatto che la sentenza provenga da uno Stato straniero.

Quindi il d.i.pr. si occupa di profili privatistici e affronta queste 3 questioni. Per

a

la 2 (cioè quella della legge applicabile) si parla di d.i.pr. in senso stretto;

a a

mentre per la 1 e per la 3 (cioè quelle relative: alla giurisdizione e al

riconoscimento delle sentenze straniere) si parla di d.i.pr. e processuale.

Dunque nel 1995 il legislatore italiano approva la Legge di riforma num.218,

ma dopo pochi anni quella legge non viene tanto applicata perché nel

frattempo a livello dell’U.E. è cambiato qualcosa, cioè fino al 1997 avevamo

2 strumenti giuridici connessi, in qualche modo, al diritto comunitario:

- la Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e

riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

o o

(si occupa del 1 e del 3 problema); e

- la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni

o

contrattuali (si occupa del 2 problema).

Quindi fino al ‘97 esistevano solo questi 2 strumenti, dopo quella data l’U.E.

adotta il trattato di Amsterdam, il quale dà avvio al processo di

comunitarizzazione del d.i.pr. Cosa vuol dire processo di

comunitarizzazione del d.i.pr.? Vuol dire che l’U.E. aveva una struttura a

pilastri, infatti in passato l’U.E veniva rappresentata nei libri come un tempio

greco che poggiava su 3 pilastri:

o

il 1 è il pilastro comunitario (cioè il pilastro che nasceva dal trattato istitutivo

• di Roma della Cee) è il pilastro più grande che si occupava di: libera

circolazione di persone, beni e capitali, servizi, politica in campo agricolo,

pesca, trasporti ecc.);

o

il 2 pilastro è quello della politica estera e sicurezza comune (PESC);

• o

il 3 pilastro è quello relativo alla giustizia e affari interni (si occupava della

• lotta al terrorismo, traffico di droga ecc.). o

Qual è la differenza fondamentale? Nel 1 pilastro gli strumenti

o

(regolamenti e direttive) venivano adottati a maggioranza qualificata; nel 2 e

o

nel 3 pilastro, invece, il principio era l’unanimità (le 2 Convenzioni in vigore

fino al 1997 rientravano in questa categoria). Quindi per es. per adottare uno

strumento in materia di cooperazione giudiziaria civile, che era collocata nel

o

3 pilastro, si richiedeva l’unanimità. Ma quando fu adottato il trattato di

o

Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile passò dal 3 pilastro

o o

al 1 , per cui nel 3 pilastro rimase solo la cooperazione in materia penale. Da

quel momento in poi, siccome bastava la maggioranza per poter adottare uno

strumento nel campo di cooperazione giudiziaria in materia civile, si ebbe una

rapida evoluzione in cui l’U.E. approvò una serie di Regolamenti che

incidevano sulla disciplina internazional-privatistica. L’art.65 del trattato di

Amsterdam adesso corrisponde all’art.81 del TFUE (che è uno dei 2 trattati

attualmente vigenti in Europa) secondo l’art.81 “l’U.E. sviluppa la

cooperazione giudiziaria in materia civile fondata sul principio del

riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie” quindi il

o

problema è il 3 che era considerato il più importante dall’U.E. Infatti quando

fu elaborata la Convenzione di Bruxelles del 1968, in realtà, si sarebbe

dovuto trattare solo il punto 3; poi però si decise di aggiungere anche il punto

1. Il punto 2, invece, fu trattato dalla Convenzione di Roma del 1980. Però

all’inizio l’U.E. era interessata solo al riconoscimento delle decisioni perché lo

considerava un punto fondamentale e strategico per realizzare il mercato

interno in cui circolano liberamente persone, beni, capitali e servizi (la

realizzazione del mercato interno era già un obiettivo della Cee). Inoltre uno

degli elementi necessari per il funzionamento del mercato unico era quello

che le decisioni (sentenze) pronunciate in uno Stato potessero circolare

liberamente negli altri Stati. Ad es. un’azienda spagnola vende un prodotto ad

un’azienda italiana e quest’ultima non paga. L’azienda spagnola ottiene in

Spagna una sentenza favorevole che le riconosce il credito vantato nei

confronti dell’azienda italiana; questa sentenza deve essere eseguita anche

o

in altri Paesi. E questo è stabilito nel 2 comma dell’art.81, il quale stabilisce

che “il Parlamento e il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata,

adottano se è necessario a garantire il buon funzionamento del mercato

interno misure per assicurare: il riconoscimento reciproco tra Stati membri

delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie e la loro esecuzione;

comparazione e assunzione dei mezzi di prova; accesso effettivo alla

giustizia (quindi chi non ha i mezzi disponibili per poter avviare una causa

può ricorrere al gratuito patrocinio); sviluppo di metodi alternativi per la

risoluzione delle controversie (es. mediazione, buoni uffici, conciliazione

ecc.)”. Il comma 3 dell’art.81 dispone che “in deroga al paragrafo 2 le misure

relative al diritto di famiglia, aventi implicazioni transnazionali, sono stabilite

dal Consiglio che delibera all’unanimità”; diritto di famiglia nel senso di diritto

sostanziale. I Regolamenti comunitari emanati dall’U.E. sono:

REGOLAMENTO NUM.44 DEL 2001 IN MATERIA CIVILE E

• COMMERCIALE (erede della Convenzione di Bruxelles del 1968, infatti viene

o o

chiamato anche “Regolamento Bruxelles 1”; risolve il 1 e 3 problema, così

come la Convenzione di Bruxelles).

REGOLAMENTO NUM.1347 DEL 2000 IN MATERIA MATRIMONIALE E

• o o

POTESTÀ DEI GENITORI è chiamato anche “Bruxelles 2”; risolve il 1 e il 3

problema. Questo regolamento non affronta gli aspetti sostanziali ma quelli

internazional-privatistici, cioè non ci dice cos’è il matrimonio o in cosa

consiste la potestà genitoriale, ma ci dice chi è il giudice competente e ci

aiuta a capire a quali condizioni la sentenza del divorzio o quella che decide

sull’affidamento dei figli può essere riconosciuta dagli altri Stati (es. nel caso

in cui una persona chiede di poter annullare o sciogliere il matrimonio è

competente il giudice dell’ultima residenza abituale dei coniugi o il giudice

dello Stato del convenuto).

REGOLAMENTO NUM.2201 DEL 2003 IN MATERIA MATRIMONIALE E

• RESPONSABILITÀ GENITORIALE chiamato anche “Regolamento Bruxelles

2 Bis” perché il precedente non aveva funzionato per cui fu sostituito e fu

cambiato un po’ il titolo, infatti non si parla più di potestà genitoriale ma, in

senso innovativo, di responsabilità. Infatti il regolamento dice che i genitori

non hanno la potestà sui figli ma hanno una responsabilità nei confronti dei

figli, cioè i figli non sono una sorta di proprietà ma sono soggetti che

implicano delle responsabilità. Tale regolamento si occupa anche di capire

come risolvere i problemi relativi al diritto di visita dei genitori o nel caso di

sottrazione dei genitori come il minore debba far ritorno nel Paese da cui è

o o

stato illegittimamente prelevato. Si occupa del 1 e 3 problema.

REGOLAMENTO NUM.743 DEL 2002 RELATIVO ALL’ATLANTE

• GIUDIZIARIO EUROPEO (l’atlante giudiziario è uno strumento

importantissimo perché permette di risolvere una questione collegata con più

ordinamenti, cioè una questione di d.i.pr.).

REGOLAMENTO NUM.4 DEL 2009 IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI

• ALIMENTARI (si occupa di tutti e 3 i problemi).

REGOLAMENTO NUM.1259 DEL 2010 IN MATERIA DI SEPARAZIONE E

• o

DIVORZIO (si occupa del 2 problema).

REGOLAMENTO NUM.593 DEL 2008 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE

• OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (che sostituisce la Convenzione di Roma

del 1980).

REGOLAMENTO NUM.864 DEL 2007 RELATIVO ALLA LEGGE

• APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI.

Quindi cosa non è regolato dal diritto comunitario? Le capacità delle

persone fisiche (invece le persone giuridiche rientrano nel Regolamento

Bruxelles 1 in materia civile e commerciale, nel quale rientrano anche i diritti

reali).

Per risolvere un caso che presenta elementi di connessione con un

ordinamento dell’U.E. la Legge num.218 del 1995 non si applica, prima si

devono consultare i Regolamenti poi dopo, semmai, si può andare a vedere

anche la Legge 218 del 1995, ma è difficile trovare una soluzione in questa

legge italiana, la soluzione si trova in un regolamento comunitario. E allora

che la facciamo a fare la Legge num.218 del 1995? La Legge num.218 del

1995 funziona laddove le controversie sono collegate con Paesi terzi cioè

non appartenenti all’U.E. (es. Australia, Stati Uniti ecc.).

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO fonti interne (Legge

num.218 del 1995), Regolamenti comunitari (vedi su), Convenzioni

internazionali (la maggior parte sono state adottate nel quadro della

Conferenza dell’Aja di d.i.pr. e processuale della quale fanno parte 72 Stati.

Tale Conferenza nel 1955 è diventata un’organizzazione permanente e serve

a far accordare gli Stati a ratificare le norme uniformi). Quindi nel contesto

dell’U.E. basta un regolamento e abbiamo un quadro uniforme per tutti gli

Stati membri; invece nell’ambito del d.i.pr. le forme di adozione di regolamenti

internazionali seguono le stesse fasi che abbiamo visto nel diritto

internazionale pubblico cioè: negoziazione, firma, ratifica e pubblicazione, e

lo fanno nel quadro della Conferenza dell’Aja. Ora l’U.E. ha acquisito

competenze anche nell’ambito di cooperazione giudiziaria per cui non ci

vanno più i singoli Stati alla Conferenza dell’Aja ma ci va l’U.E. che

rappresenta tutti i membri. Le Convenzioni più importanti sono: “protezione

dei minori”, “tutela degli adulti”, “relazioni tra gli sposi”, “matrimonio e obblighi

di mantenimento”, “diritto di proprietà” ecc. Le Convenzioni vincolano solo gli

Stati che le hanno ratificate (regola dell’effetto relativo). Può esserci un

problema di sovrapposizione tra fonte comunitaria e fonte internazionale (cioè

tra regolamento comunitario che ha lo stesso ambito di applicazione della

Convenzione negoziata e adottata nell’ambito della Conferenza dell’Aja). In

questi casi, la ma

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A.A. 2015-2016
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Scaffidi Runchella Livio.