vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Non si applica altresì riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; in
relazione alle disposizioni relative alle obbligazioni non contrattuali; nei casi di cui
agli articoli 33, 34 e 35 (in tema di filiazione) si tiene conto del rinvio soltanto se
esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
Inoltre quando la L. 218/1995 dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla
convenzione.
L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine
puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali,
di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia, e interpellare
esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la
legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
La legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza di detti
ulteriori criteri si applica la legge italiana.
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato coesistono piu' sistemi normativi a
base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri
utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si
applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento
piu' stretto.
Nei casi in cui la Legge 218/1995 richiama la legge nazionale di una persona, se
questa e' apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in
mancanza, la legge dello Stato di residenza.
Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di
appartenenza con il quale essa ha il collegamento piu' stretto. Se tra le
cittadinanze vi e' quella italiana, questa prevale.
Bisogna tenere sempre in considerazione una norma di salvaguardia del diritto
italiano, nei casi più sensibili. L’articolo 17 L. 218/1995, da atto di norme di
applicazione necessaria, disponendo che è fatta salva la prevalenza, sulle
disposizioni degli artt. 18 e seguenti della L. 218/1995, delle norme italiane che,
in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera. La norma serve a tutelare quelle
situazioni in cui il diritto italiano è difficilmente derogabile, e, anzi, tutela
maggiormente determinati casi, rispetto al diritto straniero. Lascia però anche
ampi margini interpretativi.
Nei seguenti articoli si continuerà l’esplicazione delle regole per identificare il
diritto applicabile nelle macro aree in cui è diviso il titolo III della Legge
218/1995, in merito alle quali se ne riporta una tabella di sintesi, ma lasciando a
più avanti un’analisi più approfondita, comprendente anche una serie di eccezioni
e intrecci con Convenzioni internazionali e con la normativa dell’Unione Europea.
Materia Criterio Criterio
(in base al quale si decide il diritto (secondo altra norma Europea o
applicabile) Convenzione Internazionale)
(secondo la L. 218/1995)
* capacità e diritti delle persone * legge nazionale
fisiche.
* capacità d’agire delle persone * legge nazionale
fisiche
* societa', associazioni, * luogo di costituzione. (criterio
fondazioni ed ogni altro ente generale)
pubblico o privato * sede della persona giuridica, se in
Italia si trova la sede stessa o
l’oggetto principale. (criterio
speciale)
* trust * legge scelta dal costituente, o, in
mancanza, legge con il quale il trust ha
più stretti legami.
(Conv. Aja 1 luglio 1985)
* promessa di matrimonio, * legge nazionale comune.
capacita' matrimoniale, rapporti
personali tra coniugi, (criterio generale)
contratti di convivenza,
separazione personale e
scioglimento del matrimonio.
* forma del matrimonio. * luogo di celebrazione o legge
nazionale di almeno uno dei coniugi
al momento della celebrazione o
legge dello Stato di comune
residenza in tale momento.
* contratti di convivenza. * legge nazionale comune dei
contraenti.
* adozione. * legge nazionale (o, in mancanza,
residenza) dell’adottante.
* divorzio o separazione * possibile scelta della legge applicabile.
personale. In mancanza di scelta:
(solo se riguardanti coniugi con - residenza abituale o loro ultima
cittadinanze diverse, che vivono residenza abituale (se la medesima entro
in un paese diverso da quello di un anno dall’inizio del giudizio e se un
cui hanno la cittadinanza o che coniuge almeno vi è ancora residente);
non vivono più nello stesso
paese dell’Unione europea) - legge nazionale comune;
- legge del luogo in cui viene adito il
caso.
(Regolamento (UE) n. 1259/2010)
* protezione dei minori. * residenza abituale del minore.
(Convenzione de L’Aja del 5 ottobre
1961, richiamata ex art. 42 L. 218/1995)
* protezione degli incapaci * legge nazionale. * residenza abituale.
maggiori di età. (art. 43 L. 218/1995 – in vigore) (Convenzione de L’Aja 13 gennaio 2000,
firmata dall’Italia ma ancora in fase di
ratifica)
* obbligazioni alimentari nella * residenza abituale del creditore.
famiglia. (Convenzione de L’Aja 2 ottobre 1973,
come richiamata ex art. 45 L. 218/1995)
* successione mortis causa. * legge nazionale al momento della * residenza abituale al momento della
morte. morte.
(successioni (successioni aperte post 17/08/2015 –
aperte ante 17/08/2015) Reg. UE 650/2012)
* diritti reali su beni mobili e * lex rei sitae.
immobili. (criterio generale, derogato ad es. in
ambito successorio)
* donazioni * legge nazionale del donante al
momento della donazione.
* obbligazioni contrattuali * legge scelta dalle parti.
In mancanza si applicano differenti
criteri, ad esempio:
- per vendita di beni, prestazione di
servizi, affiliazione (franchising) e
distribuzione, si applica la legge del
paese di residenza del venditore,
prestatore di servizi o dell’affiliato;
- ai contratti relativi a beni immobili si
applica la legge del paese nel quale si
trova il bene immobile, salvo nei casi di
locazione temporanea e privata;
- il contratto di vendita di beni all’asta è
disciplinato dalla legge del paese nel
quale ha luogo la vendita all’asta;
- qualora non possibile l’applicazione di
dette norme, la legge applicabile sarà
determinata in base al paese di residenza
della parte che esegue la parte
principale, o del paese con il quale il
contratto risulta maggiormente legato.
(Regolamento (CE) n. 593/2008 – Roma
I)
Come si stabilisce se il giudice italiano è competente? Controversie nel territorio
italiano
LEGGE 218 DEL 1995: Art 3 ci dice che la giurisdizione italiana vale quando uno dei
convenuti abbia il domicilio o è residente in Italia.
Art 4 dice invece che la giurisdizione italiana può essere derogata ad un altro giudice
straniero se provato per iscritto
Per identificare la legislazione più appropriata ci sono dei criteri di collegamento:
residenza, volontà, cittadinanza, luogo in cui si trova il bene o dove è successo il fatto
CITTADINANZA: per i casi in cui un cittadino straniero si trova in italia pur
essendo considerato maggiorenne in Italia, nel suo paese è minorenne, si deve
considerare maggiorenne o minorenne? In base all’art 23 della legge 218, la
capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legislazione del suo
paese (è minorenne per il suo paese).
RESIDENZA: per i casi in cui due cittadini stranieri hanno scelto di sposarsi in
italia e vivere qua, il loro rapporto deve essere disciplinato dal diritto italiano o
straniero? In base all’articolo 29 della legge 218, i rapporti personali tra coniugi
con cittadinanze diverse, sono regolati dalla legge dello stato dove il loro
matrimonio è principalmente localizzato
VOLONTà: possono decidere diversamente come nei casi di divorzio dove due
coniugi vogliono applicare non la legge italiana ma quella dello stato di
residenza e lo possono fare se la volontà è sottoscritta da entrambi i coniugi in
base all’art 31 della legge 218
LUOGO IN CUI è AVVENUTO IL FATTO: caso di incidente stradale di un cittadino
svizzero su territorio italiano, prevale la giurisdizione italiana in quanto il fatto è
avvenuto in luogo italiano. Questo in base all’articolo 62 della legge 218
LUOGO IN CUI SI TROVA IL BENE: vale la stessa cosa del caso precedente; caso
in cui un cittadino sttraniero voglia acquistare una casa in Sardegna, deve
sottostare alla legislazione italiana in base all’art 218 della legge 218
Ci sono dei limiti all’applicazione della legge straniera: limite di ordine pubblico, limite
della legge penale, delle norme di applicazione necessaria e della reciprocità
ORDINE PUBBLICO: Si stabilisce che la legge straniera non potrà mai essere
applicata sul territorio quando tali leggi sono contrari all’ordine pubblico che
riguarda le norme della costutuzione o quelli fondamentali che si possono
ricavare dall’ordinamento ( ad esempio il ripudio del coniuge o il divieto di
matrimonio tra persone di religioni diverse sono leggi che non potranno mai
essere applicate dal legislatore italiano)
La contrarietà alle norme straniere viene lasciata alla discrezionalità al
giudice di valutare i casi di violazione dei principi fondamentali dell’ordine
giuridico, ciò che è reputato contrario all’ordine pubblico oggi potrebbe non
esserlo domani ad esempio l’indissolubilità del matrimonio valeva fino ad un
certo punto nel nostro paese in passato, oggi è decaduto con la legge del 1970
e l’approvazione della legge sul divorzio.
APPLICAZIONE DI NORME NECESSARIE: per la loro importanza non
possonoessere derogate ad esempio le condizioni per contrarre matrimonio,
l’art 27 della legge 218 dispone che le condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo come ad esempio ci sono
stati che permettono la poligamia, l’italia non lo permette e questa legge
subisce una deroga per effetto dell’art 86 cc il quale dispone che non può
contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
MATERIA PENALE: italia stabilisce chi commette reato sul territorio dello stato
<