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Non si applica altresì riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; in

relazione alle disposizioni relative alle obbligazioni non contrattuali; nei casi di cui

agli articoli 33, 34 e 35 (in tema di filiazione) si tiene conto del rinvio soltanto se

esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della

filiazione.

Inoltre quando la L. 218/1995 dichiara in ogni caso applicabile una convenzione

internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla

convenzione.

L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine

puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali,

di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia, e interpellare

esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la

legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata

mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima

ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

La legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento

eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza di detti

ulteriori criteri si applica la legge italiana.

Se nell'ordinamento dello Stato richiamato coesistono piu' sistemi normativi a

base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri

utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si

applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento

piu' stretto.

Nei casi in cui la Legge 218/1995 richiama la legge nazionale di una persona, se

questa e' apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in

mancanza, la legge dello Stato di residenza.

Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di

appartenenza con il quale essa ha il collegamento piu' stretto. Se tra le

cittadinanze vi e' quella italiana, questa prevale.

Bisogna tenere sempre in considerazione una norma di salvaguardia del diritto

italiano, nei casi più sensibili. L’articolo 17 L. 218/1995, da atto di norme di

applicazione necessaria, disponendo che è fatta salva la prevalenza, sulle

disposizioni degli artt. 18 e seguenti della L. 218/1995, delle norme italiane che,

in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate

nonostante il richiamo alla legge straniera. La norma serve a tutelare quelle

situazioni in cui il diritto italiano è difficilmente derogabile, e, anzi, tutela

maggiormente determinati casi, rispetto al diritto straniero. Lascia però anche

ampi margini interpretativi.

Nei seguenti articoli si continuerà l’esplicazione delle regole per identificare il

diritto applicabile nelle macro aree in cui è diviso il titolo III della Legge

218/1995, in merito alle quali se ne riporta una tabella di sintesi, ma lasciando a

più avanti un’analisi più approfondita, comprendente anche una serie di eccezioni

e intrecci con Convenzioni internazionali e con la normativa dell’Unione Europea.

Materia Criterio Criterio

(in base al quale si decide il diritto (secondo altra norma Europea o

applicabile) Convenzione Internazionale)

(secondo la L. 218/1995)

* capacità e diritti delle persone * legge nazionale

fisiche.

* capacità d’agire delle persone * legge nazionale

fisiche

* societa', associazioni, * luogo di costituzione. (criterio

fondazioni ed ogni altro ente generale)

pubblico o privato * sede della persona giuridica, se in

Italia si trova la sede stessa o

l’oggetto principale. (criterio

speciale)

* trust * legge scelta dal costituente, o, in

mancanza, legge con il quale il trust ha

più stretti legami.

(Conv. Aja 1 luglio 1985)

* promessa di matrimonio, * legge nazionale comune.

capacita' matrimoniale, rapporti

personali tra coniugi, (criterio generale)

contratti di convivenza,

separazione personale e

scioglimento del matrimonio.

* forma del matrimonio. * luogo di celebrazione o legge

nazionale di almeno uno dei coniugi

al momento della celebrazione o

legge dello Stato di comune

residenza in tale momento.

* contratti di convivenza. * legge nazionale comune dei

contraenti.

* adozione. * legge nazionale (o, in mancanza,

residenza) dell’adottante.

* divorzio o separazione * possibile scelta della legge applicabile.

personale. In mancanza di scelta:

(solo se riguardanti coniugi con - residenza abituale o loro ultima

cittadinanze diverse, che vivono residenza abituale (se la medesima entro

in un paese diverso da quello di un anno dall’inizio del giudizio e se un

cui hanno la cittadinanza o che coniuge almeno vi è ancora residente);

non vivono più nello stesso

paese dell’Unione europea) - legge nazionale comune;

- legge del luogo in cui viene adito il

caso.

(Regolamento (UE) n. 1259/2010)

* protezione dei minori. * residenza abituale del minore.

(Convenzione de L’Aja del 5 ottobre

1961, richiamata ex art. 42 L. 218/1995)

* protezione degli incapaci * legge nazionale. * residenza abituale.

maggiori di età. (art. 43 L. 218/1995 – in vigore) (Convenzione de L’Aja 13 gennaio 2000,

firmata dall’Italia ma ancora in fase di

ratifica)

* obbligazioni alimentari nella * residenza abituale del creditore.

famiglia. (Convenzione de L’Aja 2 ottobre 1973,

come richiamata ex art. 45 L. 218/1995)

* successione mortis causa. * legge nazionale al momento della * residenza abituale al momento della

morte. morte.

(successioni (successioni aperte post 17/08/2015 –

aperte ante 17/08/2015) Reg. UE 650/2012)

* diritti reali su beni mobili e * lex rei sitae.

immobili. (criterio generale, derogato ad es. in

ambito successorio)

* donazioni * legge nazionale del donante al

momento della donazione.

* obbligazioni contrattuali * legge scelta dalle parti.

In mancanza si applicano differenti

criteri, ad esempio:

- per vendita di beni, prestazione di

servizi, affiliazione (franchising) e

distribuzione, si applica la legge del

paese di residenza del venditore,

prestatore di servizi o dell’affiliato;

- ai contratti relativi a beni immobili si

applica la legge del paese nel quale si

trova il bene immobile, salvo nei casi di

locazione temporanea e privata;

- il contratto di vendita di beni all’asta è

disciplinato dalla legge del paese nel

quale ha luogo la vendita all’asta;

- qualora non possibile l’applicazione di

dette norme, la legge applicabile sarà

determinata in base al paese di residenza

della parte che esegue la parte

principale, o del paese con il quale il

contratto risulta maggiormente legato.

(Regolamento (CE) n. 593/2008 – Roma

I)

Come si stabilisce se il giudice italiano è competente? Controversie nel territorio

italiano

LEGGE 218 DEL 1995: Art 3 ci dice che la giurisdizione italiana vale quando uno dei

convenuti abbia il domicilio o è residente in Italia.

Art 4 dice invece che la giurisdizione italiana può essere derogata ad un altro giudice

straniero se provato per iscritto

Per identificare la legislazione più appropriata ci sono dei criteri di collegamento:

residenza, volontà, cittadinanza, luogo in cui si trova il bene o dove è successo il fatto

CITTADINANZA: per i casi in cui un cittadino straniero si trova in italia pur

 essendo considerato maggiorenne in Italia, nel suo paese è minorenne, si deve

considerare maggiorenne o minorenne? In base all’art 23 della legge 218, la

capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legislazione del suo

paese (è minorenne per il suo paese).

RESIDENZA: per i casi in cui due cittadini stranieri hanno scelto di sposarsi in

 italia e vivere qua, il loro rapporto deve essere disciplinato dal diritto italiano o

straniero? In base all’articolo 29 della legge 218, i rapporti personali tra coniugi

con cittadinanze diverse, sono regolati dalla legge dello stato dove il loro

matrimonio è principalmente localizzato

VOLONTà: possono decidere diversamente come nei casi di divorzio dove due

 coniugi vogliono applicare non la legge italiana ma quella dello stato di

residenza e lo possono fare se la volontà è sottoscritta da entrambi i coniugi in

base all’art 31 della legge 218

LUOGO IN CUI è AVVENUTO IL FATTO: caso di incidente stradale di un cittadino

 svizzero su territorio italiano, prevale la giurisdizione italiana in quanto il fatto è

avvenuto in luogo italiano. Questo in base all’articolo 62 della legge 218

LUOGO IN CUI SI TROVA IL BENE: vale la stessa cosa del caso precedente; caso

 in cui un cittadino sttraniero voglia acquistare una casa in Sardegna, deve

sottostare alla legislazione italiana in base all’art 218 della legge 218

Ci sono dei limiti all’applicazione della legge straniera: limite di ordine pubblico, limite

della legge penale, delle norme di applicazione necessaria e della reciprocità

ORDINE PUBBLICO: Si stabilisce che la legge straniera non potrà mai essere

 applicata sul territorio quando tali leggi sono contrari all’ordine pubblico che

riguarda le norme della costutuzione o quelli fondamentali che si possono

ricavare dall’ordinamento ( ad esempio il ripudio del coniuge o il divieto di

matrimonio tra persone di religioni diverse sono leggi che non potranno mai

essere applicate dal legislatore italiano)

La contrarietà alle norme straniere viene lasciata alla discrezionalità al

giudice di valutare i casi di violazione dei principi fondamentali dell’ordine

giuridico, ciò che è reputato contrario all’ordine pubblico oggi potrebbe non

esserlo domani ad esempio l’indissolubilità del matrimonio valeva fino ad un

certo punto nel nostro paese in passato, oggi è decaduto con la legge del 1970

e l’approvazione della legge sul divorzio.

APPLICAZIONE DI NORME NECESSARIE: per la loro importanza non

 possonoessere derogate ad esempio le condizioni per contrarre matrimonio,

l’art 27 della legge 218 dispone che le condizioni per contrarre matrimonio sono

regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo come ad esempio ci sono

stati che permettono la poligamia, l’italia non lo permette e questa legge

subisce una deroga per effetto dell’art 86 cc il quale dispone che non può

contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente

MATERIA PENALE: italia stabilisce chi commette reato sul territorio dello stato

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A.A. 2023-2024
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher graziac01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Honorati Costanza.