Disposizioni sulla legge applicabile e la giurisdizione italiana
Non si applica altresì riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; in relazione alle disposizioni relative alle obbligazioni non contrattuali; nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 (in tema di filiazione) si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.
Convenzioni internazionali e accertamento della legge straniera
Quando la L. 218/1995 dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale, si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia, e interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
La legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza di detti ulteriori criteri si applica la legge italiana.
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Disposizioni sui casi di apolidia, rifugiati e cittadinanza
Nei casi in cui la Legge 218/1995 richiama la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Norma di salvaguardia del diritto italiano
Bisogna tenere sempre in considerazione una norma di salvaguardia del diritto italiano, nei casi più sensibili. L’articolo 17 L. 218/1995, dà atto di norme di applicazione necessaria, disponendo che è fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni degli artt. 18 e seguenti della L. 218/1995, delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. La norma serve a tutelare quelle situazioni in cui il diritto italiano è difficilmente derogabile, e, anzi, tutela maggiormente determinati casi, rispetto al diritto straniero. Lascia però anche ampi margini interpretativi.
Identificazione del diritto applicabile: tabella di sintesi
Nei seguenti articoli si continuerà l’esplicazione delle regole per identificare il diritto applicabile nelle macro aree in cui è diviso il titolo III della Legge 218/1995, in merito alle quali se ne riporta una tabella di sintesi, ma lasciando a più avanti un’analisi più approfondita, comprendente anche una serie di eccezioni e intrecci con Convenzioni internazionali e con la normativa dell’Unione Europea.
| Materia | Criterio (secondo la L. 218/1995) | Criterio (secondo altra norma Europea o Convenzione Internazionale) |
|---|---|---|
| Capacità e diritti delle persone fisiche | Legge nazionale | |
| Capacità d’agire delle persone fisiche | Legge nazionale | |
| Società, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente pubblico o privato | Luogo di costituzione (criterio generale) | Sede della persona giuridica, se in Italia si trova la sede stessa o l’oggetto principale (criterio speciale) |
| Trust | Legge scelta dal costituente, o, in mancanza, legge con il quale il trust ha più stretti legami | (Conv. Aja 1 luglio 1985) |
| Promessa di matrimonio, capacità matrimoniale, rapporti personali tra coniugi, contratti di convivenza, separazione personale e scioglimento del matrimonio | Legge nazionale comune (criterio generale) | |
| Forma del matrimonio | Luogo di celebrazione o legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o legge dello Stato di comune residenza in tale momento | |
| Contratti di convivenza | Legge nazionale comune dei contraenti | |
| Adozione | Legge nazionale (o, in mancanza, residenza) dell’adottante | |
| Divorzio o separazione personale | Possibile scelta della legge applicabile. In mancanza di scelta: residenza abituale o loro ultima residenza abituale (se la medesima entro un anno dall’inizio del giudizio e se un coniuge almeno vi è ancora residente); legge nazionale comune; legge del luogo in cui viene adito il caso | (Regolamento (UE) n. 1259/2010) |
| Protezione dei minori | Residenza abituale del minore | (Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, richiamata ex art. 42 L. 218/1995) |
| Protezione degli incapaci maggiori di età | Legge nazionale | Residenza abituale (Convenzione de L’Aja 13 gennaio 2000, firmata dall’Italia ma ancora in fase di ratifica) |
| Obbligazioni alimentari nella famiglia | Residenza abituale del creditore | (Convenzione de L’Aja 2 ottobre 1973, come richiamata ex art. 45 L. 218/1995) |
| Successione mortis causa | Legge nazionale al momento della morte (successioni aperte ante 17/08/2015) | Residenza abituale al momento della morte (successioni aperte post 17/08/2015 – Reg. UE 650/2012) |
| Diritti reali su beni mobili e immobili | Lex rei sitae | (criterio generale, derogato ad es. in ambito successorio) |
| Donazioni | Legge nazionale del donante al momento della donazione | |
| Obbligazioni contrattuali | Legge scelta dalle parti. In mancanza si applicano differenti criteri, ad esempio: per vendita di beni, prestazione di servizi, affiliazione (franchising) e distribuzione, si applica la legge del paese di residenza del venditore, prestatore di servizi o dell’affiliato; ai contratti relativi a beni immobili si applica la legge del paese nel quale si trova il bene immobile, salvo nei casi di locazione temporanea e privata; il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta; qualora non possibile l’applicazione di dette norme, la legge applicabile sarà determinata in base al paese di residenza della parte che esegue la parte principale, o del paese con il quale il contratto risulta maggiormente legato | (Regolamento (CE) n. 593/2008 – Roma I) |
Competenza del giudice italiano
Come si stabilisce se il giudice italiano è competente? Controversie nel territorio italiano.
LEGGE 218 DEL 1995: Art 3 ci dice che la giurisdizione italiana vale quando uno dei convenuti abbia il domicilio o è residente in Italia. Art 4 dice invece che la giurisdizione italiana può essere derogata ad un altro giudice straniero se provato per iscritto.
Criteri di collegamento per identificare la legislazione appropriata
- Cittadinanza: Per i casi in cui un cittadino straniero si trova in Italia pur essendo considerato maggiorenne in Italia, nel suo paese è minorenne, si deve considerare maggiorenne o minorenne? In base all’art 23 della legge 218, la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legislazione del suo paese (è minorenne per il suo paese).
- Residenza: Per i casi in cui due cittadini stranieri hanno scelto di sposarsi in Italia e vivere qua, il loro rapporto deve essere disciplinato dal diritto italiano o straniero? In base all’articolo 29 della legge 218, i rapporti personali tra coniugi con cittadinanze diverse, sono regolati dalla legge dello stato dove il loro matrimonio è principalmente localizzato.
- Volontà: Possono decidere diversamente come nei casi di divorzio dove due coniugi vogliono applicare non la legge italiana ma quella dello stato di residenza e lo possono fare se la volontà è sottoscritta da entrambi i coniugi in base all’art 31 della legge 218.
- Luogo in cui è avvenuto il fatto: Caso di incidente stradale di un cittadino svizzero su territorio italiano, prevale la giurisdizione italiana in quanto il fatto è avvenuto in luogo italiano. Questo in base all’articolo 62 della legge 218.
- Luogo in cui si trova il bene: Vale la stessa cosa del caso precedente; caso in cui un cittadino straniero voglia acquistare una casa in Sardegna, deve sottostare alla legislazione italiana in base all’art 218 della legge 218.
Limiti all’applicazione della legge straniera
Ci sono dei limiti all’applicazione della legge straniera: limite di ordine pubblico, limite della legge penale, delle norme di applicazione necessaria e della reciprocità.
Ordine pubblico
- Si stabilisce che la legge straniera non potrà mai essere applicata sul territorio quando tali leggi sono contrari all’ordine pubblico che riguarda le norme della costituzione o quelli fondamentali che si possono ricavare dall’ordinamento (ad esempio il ripudio del coniuge o il divieto di matrimonio tra persone di religioni diverse sono leggi che non potranno mai essere applicate dal legislatore italiano).
- La contrarietà alle norme straniere viene lasciata alla discrezionalità al giudice di valutare i casi di violazione dei principi fondamentali dell’ordine giuridico, ciò che è reputato contrario all’ordine pubblico oggi potrebbe non esserlo domani ad esempio l’indissolubilità del matrimonio valeva fino ad un certo punto nel nostro paese in passato, oggi è decaduto con la legge del 1970 e l’approvazione della legge sul divorzio.
Applicazione di norme necessarie
- Per la loro importanza non possono essere derogate ad esempio le condizioni per contrarre matrimonio, l’art 27 della legge 218 dispone che le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo come ad esempio ci sono stati che permettono la poligamia, l’Italia non lo permette e questa legge subisce una deroga per effetto dell’art 86 cc il quale dispone che non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Materia penale
L’Italia stabilisce chi commette reato sul territorio dello stato.
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