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abituale). IL DOMICILIO è IL LUOGO IN CUI IL SOGGETTO HA LA SEDE PRINCIPALE DEI

SUOI AFFARE E DEI SUOI INTERESSI.

Se il convenuto non è domiciliato in uno stato membro, si guarda l’articolo 4.1 in base a cui

troveranno rilievo norme sulla giurisdizione contenute negli ordinamenti nazionali

(specificazione superflua). Per quello che riguarda l’Italia, se non ci sono convenzioni

internazionali applicabili, si guarda alla legge 218/95; già nel 1988 gli stati europei avevano

concluso con l’Associazione europea di libero scambio una convenzione parallela a quella di

Bruxelles: Convenzione di Lugano.

La Convenzione di Lugano è stata aggiornata: 28/03/2007 (in vigore dal 1/1/201 per

Islanda e Norvegia e dall’1/1/2011 per la Svizzera) nuova Convenzione di Lugano, che ha

operato un allineamento tra la precedente Convenzione di Lugano e il regolamento

44/2001.

Nel 2007 è stata la CE a negoziare la nuova Convenzione di Lugano, perché ne aveva

potestà dopo una pronuncia della CdG, in virtù del principio di parallelismo la CE aveva

acquisito un potere di negoziazione esterna.

Dal punto di vista pratico con la nuova convenzione di Lugano, in un giudizio italiano dove il

convenuto è domiciliato in Svizzera, si dovranno guardare i criteri di giurisdizione presenti

nella Convenzione.

Il giudice investito di una controversia di carattere transnazionale prima guarderà la

possibilità di applicare il regolamento e quindi valuterà se il convenuto è domiciliato in un

paese membro UE; se così non è, il giudice dovrà valutare se sia possibile applicare la

Convenzione di Lugano (se il convenuto è domiciliato in Svizzera, Norvegia o Islanda). Se

anche la convenzione non può essere applicata, allora si passa alla legge 218/95.

Il criterio di giurisdizione legato al domicilio è il criterio generale, ma non è l’unico. Se sulla

base di esso il giudice non è competente, potrà verificare se la sua competenza si possa

fondare su altri criteri di carattere concorrente; ci sono poi criteri di carattere esclusivo,

come quelli agli articoli 22 e 23 del regolamento, unici per quanto riguarda particolari

situazioni.

Diritto internazionale processuale e privato

“Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato

Art 4.2 reg.44/2001:

membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo

Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello

Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I”. In base a questo articolo, i

giudici devono trattare lo straniero convenuto, domiciliato nel tale stato, come se fosse un

cittadino.

CRITERI DI GIURISDIZIONE REGOLAMENTO 44 2001 forum rei “1. Salve le

1. Criterio del foro del convenuto (anche detto del ), articolo 2

disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un

determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità,

davanti ai giudici di tale Stato membro. 2. Alle persone che non sono in possesso

della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le

norme sulla competenza vigenti per i cittadini” : i soggetti domiciliati in uno stato

membro sono convenuti, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti al giudice di

tale stato membro. Per le persone fisiche il giudice applicherà la nozione di domicilio

nazionale, mentre per le persone giuridiche il giudice potrà usare una nozione di

domicilio di carattere autonomo, costruita ad hoc dal legislatore comunitario (art 60,

prevede tre criteri alternativi).

“Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere

2. Considerando 12.

completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al

collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di

agevolare la buona amministrazione della giustizia”.Tale criterio va completato dalla

previsione di fori alternativi, criteri di giurisdizione determinativi: si possono azionare

a discrezione dell’attore, che può radicare la causa presso il luogo di domicilio del

convenuto o presso altri luoghi previsti nel considerando, di conseguenza possono

esserci più giudici competenti. esclusiva.

3. Si prevedono criteri di giurisdizione Gli articoli 22 e 23 devono avere

valenza preordinata rispetto ai punti 1 e 2, perché sono criteri espressivi di un

rapporto forte tra la controversia e il giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.

CRITERIO DEL FORUM DESTINATE SOLUTIONIS (o foro del contratto o forum contractum)

Diritto internazionale processuale e privato

“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro

ex articolo 5 del regolamento

può essere convenuta in un altro Stato membro criterio):

(carattere di facoltatività del

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in

giudizio è stata o deve essere eseguita (si dà per scontato che il regolamento trovi

applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio; ciò richiama integralmente quanto era

Bruxelles);

previsto nella convenzione di

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di

esecuzione del-

l'obbligazione dedotta in giudizio è: i) nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato

in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base

al contratto, ii) nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro,

in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.

Si deve individuare il concetto di materia contrattuale e il giudice per fare ciò dovrà dare alla

nozione una interpretazione autonoma che prescinde dalle categorie nazionali. La CdG

aveva già dato una interpretazione dicendo che la controversia è contrattuale quando

riguarda un obbligo giuridico liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra. Che

legame c’è tra questa nozione e il nostro articolo 1341 c.c.?

Esempi: azioni risarcitorie promosse da sub acquirenti nei confronti di produttori di beni

viziati; ci possono essere problemi di qualificazione perché in Italia le azioni promosse sono

di tipo extracontrattuale, in Francia, invece, sono contrattuali. Il giudice chiamato ad

applicare l’articolo 5 reg. 44/2001, come si deve comportare? Deve cercare di privilegiare

una nozione autonoma e in base a quanto detto dalla CdG, queste sono azioni che non

hanno natura contrattuale.

Azioni per il risarcimento dei danni a seguito della violazione dell’obbligo di buonafede nelle

questioni precontrattuali, per esempio relativamente a un contratto che non viene concluso

a seguito della violazione della buonafede. Per l’ordinamento italiano la questione è di tipo

extracontrattuale, per la Germania, invece, è contrattuale la questione. Per la CdG la

questione è di tipo extracontrattuale.

Se ciò che è controverso è l’esistenza stessa del contratto, come può avvenire nel caso in

cui si chiede l’adempimento di un contratto relativo alla fornitura di beni e il soggetto si

Diritto internazionale processuale e privato

difende sostenendo che il contratto non esiste o è nullo, il giudice chiamato ad applicare

l’articolo 5, come deve comportarsi? Può applicare l’articolo 5? No.

Se invece si tratta di azioni volte all’ablazione del vincolo contrattuale, siamo di fronte a

azioni di carattere contrattuale? Sì e il criterio, quindi, si può applicare anche quando si

agisce in questi casi.

Come si applica il criterio? Si richiede che si identifichi l’obbligazione dedotta in giudizio; nel

caso di inadempimento del pagamento del prezzo, l’obbligazione dedotta in giudizio è quella

alla base dell’azione giudiziaria, quindi il mancato pagamento del prezzo.

Se deduco in giudizio una pluralità di obbligazioni che non sono state eseguite o che non

dovrebbero essere eseguite, nel medesimo stato, la CdG ha affermato che si deve

valorizzare l’obbligazione con carattere principale e se non si può porre una gerarchia non si

può fare ricorso all’articolo 5.1.a) e si applica il principio del foro del convenuto (sempre che

non si debbano applicare altri criteri speciali).

L’articolo 5.1.a) crea problemi per quanto riguarda l’individuazione della nozione di materia

contrattuale, relativamente all’obbligazione dedotta in giudizio (che è il problema maggiore)

e per la localizzazione del luogo di adempimento dell’obbligazione, che deve fare il giudice

chiamato a verificare la sua giurisdizione, in base alla legge designata dalle proprie norme di

conflitto.

Esempio: un giudice deve verificare la sua giurisdizione rispetto a una controversia

instaurata da un venditore che chiede al fornitore il prezzo di una fornitura di beni; si

applica l’art 5.1.a)? L’obbligazione dedotta in giudizio è una obbligazione pecuniaria (nel

diritto italiano ciò è stabilito dal c.c.) e il giudice dovrà fare ricorso alla norma di diritto

internazionale privato del suo stato, non dovrà operare una interpretazione autonoma.

In Italia si è perseguito un obiettivo di uniformità dei titoli di giurisdizione.

Art. 5 1 del regolamento Bruxelles 1 è previsto il criterio di collegamento giurisdizione più

importante. Si è intervenuto al fine di soccorrere l’interprete nella verifica della sua

competenza per quanto concerne le controversie in materia contrattuale.

Sentenza del tribunale di Padova sezione DS del 10 gennaio 2006 (utile per capire i

problemi dell’interprete).

Il caso vede un’impresa domiciliata in Italia che produce giostre e vende due giostre ad una

ditta inglese con parco di divertimento, il contratto prevede che il soggetto italiano deve

Diritto internazionale processuale e privato

fornirei le giostre montarle e dopo 6 mesi le giostre sono operative la società inglese può

pagare (ma non paga).

La ditta italiana sostiene che sia di competenza del giudice italiano: i motivi per cui aspira

l’ubicazione presso il giudice italiano sono i fatti che il pagamento doveva essere fatto in

Italia e la residenza della ditta Italiana.

Il convenuto inglese non si costituisce e viene perciò dichiarata la contumacia a seguito

del’udienza.

Il giudice di Padova procede alla verifica della sussistenza della competenza giurisdizionale.

Perché lo fa?

Il giudice in caso di contumacia del convenuto può dichiarare d’ufficio la propria carenza di

giurisdizion

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Publisher
A.A. 2016-2017
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Queenofhearts di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Ragno Francesca.