Estratto del documento

Diritto internazionale processuale e privato

Perché nasce l’esigenza da parte degli stati di dotarsi di un diritto internazionale privato?

Gli stati non sono vincolati di per se a riconoscere un ordinamento straniero, in virtù della

sovranità riconosce solo regole e eroe di cui si sono dotati all’interno del loro sistema

giuridico.

Questo approccio di chiusura è stato superato, dal momento che gli stati hanno preso atto

della dimensione internazionale dei rapporti giuridici, garantendo la protezione alle persone

di proteggere il loro status giuridico oltre i confini del proprio stato.

Occorreva riconoscere certezza alle situazioni giuridiche anche laddove le persone volessero

allontanarsi dal proprio stato di appartenenza; per fa questo gli stati dovevano aprirsi nei

confronti di ordinamenti stranieri.

Il diritto internazionale privato in qualche modo è la branca del diritto che forse

maggiormente si presta al riconoscimento della pluralità del diritto e degli ordinamento

giuridici.

Il diritto internazionale privato viene in rilievo laddove si individua un elemento di

internazionalità, laddove la fattispecie non sia connessa esclusivamente ad un territorio

nazionale

Gli stati moderni hanno cercato di coordinarsi fra loro per superare questa discontinuità di

situazioni giuridiche.

Il diritto internazionale privato detta le regole, le norme che nel caso in cui una fattispecie

presenti dei caratteri di internazionalità permettono di determinare essenzialmente quale è il

giudice competente ( il profilo della giurisdizione) e permettono di determinare il profilo

della legge applicabile.

Permette in primo luogo al giudice (operatore del diritto) di rispondere a due quesiti:

- chi è il giudice competente, o meglio “io giudice italiano sono competente in questa

controversia”?

- quale è la legge che devo applicare per risolvere questa determinata controversia?

Il giudice italiano non necessariamente applica la legge italiana in presenza di fattispecie

con elementi di estraneità.

Quali sono questi elementi? Essenzialmente sono quegli elementi che fanno si che quella

fattispecie non sia connessa solo alla fattispecie italiana.

Es.: società italiana che esporta in ad un’altra società in Germania con un contratto

( questo contratto ha una estraneità, in quanto una delle parti ha una sede al di fuori

Diritto internazionale processuale e privato

dell’Italia).

Ma l’internazionalità può essere ritenuta da un giudice in un modo e dal giudice di un altro

stato in modo diverso.

Regolamento Roma 1: disciplina le ipotesi di conflitto di legge, caratterizzato da un

elemento di estraneità.

Diritto internazionale pubblico: creato tra due o più stato attribuendo diritti e obblighi tra più

stati.

Diritto internazionale privato: regola rapporti tra individui privati aventi dei punti di contatto

con altri ordinamento statali.

Per evitare il rischio di questa divergenza dei risultati in punto di merito si ritiene necessario

il ricorso a norme di conflitto, con la funzione di prevenire i conflitti.

Noi ci occuperemo delle norme che individuano i casi in cui il giudice del foro è legittimato a

pronunciarsi su una determinata controversia.

Il primo problema che ogni giudice, e nella nostra angolazione il giudice italiano, è chiamato

a risolvere di fronte elementi di estraneità è la sussistenza di giurisdizione.

Ai nostri fini, le norme sulla giurisdizione permettono al giudice italiano di capire se egli, in

quanto italiano, ha la possibilità di pronunciarsi su una competenza.

Perché l’esigenza di queste norme sulla giurisdizione?

La finalità è quella di evitare la c.d. giurisdizione esorbitante, che si verifica quando un

giudice si pronuncia su una controversia che ha una connessione molto tenue con il proprio

ordinamento o addirittura non ha alcuna connessione (ipotesi però molto inverosimile).

In questo caso il fatto che il giudice trattenga la controversia, pronunciandosi, equivale ad

un esercizio abnorme della sovranità da parte di quello stato (seppur in questo caso

l’esercizio abnorme è mediato attraverso il ruolo del giudice).

La giurisdizione esorbitante è un pericolo sul piano internazionale in quanto i giudici di un

altro paese potrebbero rispondere con la stessa arma esercitando la giurisdizione in modo

esorbitante.

Si può pensare che esiste un obbligo per gli stati, obbligo avente natura internazionale, di

rinunciare all’esercizo della giurisdizione esorbitante o meglio ad esercitarla in modo non

esorbitante?

Per alcuni si, vi è un obbligo in questo senso, obbligo che imporrebbe ai giudici di esercitare

Diritto internazionale processuale e privato

la propria giurisdizione solo in presenza di un legame effettivo tra lo stato del foro e la

fattispecie in giudizio.

Per l’Italia pare che questo stato sia stato recepito mediante l’art.10 della Costituzione.

Vi sono alcuni ordinamento che non solo ritengono a necessità di darsi dei criteri, ma

contengono norme che consentono ai giudici di rifiutare, di declinare la propria giurisdizione

common law, non

in presenza di ragioni di opportunità ( in una logica di il cosiddetto foro

convenience).

Il giudice avrebbe la facoltà di declinare discrezionalmente la propria giurisdizione qualora

un altro giudice sia a sua volta competente e se questo giudice possa ritenersi

oggettivamente più idoneo a conoscere la controversia.

forum non convenicence

Secondo la dottrina del il giudice può discrezionalmente declinare

la propria giurisdizione qualora in un altro stato esista un giudice a sua volta competente e

laddove riscontri che questo giudice sia maggiormente indicato a risolvere la situazione,a

vendo riguardo alle parti processuali e all’interesse della giustizia.

common law,

Questo avviene non solo nei paesi di in quanto anche il Olanda avviene

qualcosa di molto simile.

Nella pratica: il convenuto deve dimostrare che la prosecuzione della causa di fronte a

questo giudice sarebbe per lui vessatoria oppressiva o inopportuna.

È interessante come in alcuni ordinamenti la giurisdizione sia influenzata da logiche di

equità, cosa che non avviene nel nostro ordinamento.

Però, laddove i criteri di giurisdizione del giudice inglese derivino da un regolamento

comunitario, lui non potrà adottare questa dottrina.

Per i giudici di common law è stato introdotto l’idea del forum maggiormente adeguato

(suitable forum).

Quali sono le logiche che possono indurre un giudice a declinare la propria giurisdizione:

possono ritenere che le fonti di prova siano ubicate in un altro ordinamento; possono

ritenere conveniente un altro foro perché la legge applicabile è quella di quel paese;

possono ritenere migliore un altro foro perché li hanno la residenza le parti in casa; possono

more suitable

ritenere un foro che ha particolare familiarità con quel tipo di controversia.

Le norme sulla giurisdizione sono norme nazionali, ogni giudice in via teorica ha le proprie,

e queste norme hanno la funzione esclusiva di stabilire se il giudice italiano è competente, è

una funzione limitativa, una funzione di circoscrivere i limiti di esercizio della giurisdizione

italiana (come le norme sulla giurisdizione tedesca pongono i limiti sulla giurisdizione

Diritto internazionale processuale e privato

tedesca).

Si sta cercando di uniformare le norme sulla giurisdizione nei vai stati membri, per evitare il

contrasto di giudicati; per evitare che non vi sia nessuna giurisdizione per una determinata

fattispecie; la certezza del diritto, soprattutto in relazione all’instaurazione del mercato

comune.

Vi è anche un problema notevole che riguarda il merito della controversia: se i criteri di

giurisdizione sono diversi, vi è la possibilità di in qualche modo designare il giudice

competente a conoscere della controversia sulla base di quello che è l’interesse rispetto a

forum shopping,

quello che prevede la legge applicabile ( pratica del che indica il fatto che

le parti attraverso la scelta del giudice competente possono orientare il merito della

controversia o meglio l‘esito del procedimento perché possono contare sulla legge che a

loro è favorevole in quanto ogni giudice ha proprie norme di diritto internazionale privato, o

forum running, che individua il fatto che le parti in caso di discordia sono incentivate a

ricorrere al prima possibili ai giudici perché instaurando per primi il procedimento in ragione

della litispendenza possono governare il processo, dal momento che porta a radicare il

processo).

Le norme di diritto internazionale privato:

-stabiliscono i limiti della giurisdizione del foro italiano

- una volta che il giudice ha verificato la sussistenza di giurisdizione, il giudice dovrà porsi il

problema delle legge applicabile.

I criteri per risolvere questo secondo quesito sono date dalle norme di diritto internazionale

privato: le norme che vengono in rilievo ora sono norme “di conflitto”, volte a prevenire a

leggi astrattamente applicabile alla fattispecie.

common law,

In alcuni ordinamenti, come la distinzione tra norme di diritto processuale e

norme di diritto privato: spesso la norma applicabile viene assorbito dalla giurisdizione,

forse a causa della loro discrezionalità.

C’è una sorta di commistione tra questi due profili.

Quindi mente le norme di conflitto stabiliscono la legge da applicare a quella determinata

fattispecie.

Terza funzione del diritto internazionale privato (inteso sempre in senso lato): è quella di

individuare le condizioni per l’ingresso in Italia di decisioni o di atto efficaci all’estero-

problema del riconoscimento delle sentenze estere.

Diritto internazionale processuale e privato

Il problema che si pone è: occorre riconoscere automaticamente queste sentenze o questi

atti o occorre fare una valutazione o controllo circa le decisioni o atti?

La risposta del legislatore italiano è volta ad un controllo delle decisioni e delle sentenze,

guardando la modalità di svolgimento del processo; compatibilità della decisione degli atti

( o provvedimento) con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

l. n°118/95- legge di riforma del diritto internazionale privato, al’articolo 1 espone queste

tre funzioni del diritto internazionale privato, affermando che la presente legge determina

l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e

disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Quali sono le fonti del diritto internazionale privato in Italia?

Questo diritto in Italia è in primo luogo composto dalle norme emanate dal legislatore

italiano; queste norme erano contenute nelle disposizioni preliminare al c.c. del 1865 agli

articoli 6 e 12, sono state poi proposte nelle disposizioni preliminari al c.c. del ‘42 e sono

state sostitute dalla legge 118, che è ora il corpus delle regole di diritto internazionale

privato in vigore in Italia (queste per quanto riguarda le norme di emanazioni del

legislatore):

Uno dei meriti della 118 è di aver raggruppato in questo corpus sia le regole sulla

giurisdizione sia le norme sulla competenza ( prima le norme sulla giurisdizione erano

contenute nel codice di procedura civile).

Non è la cittadinanza che fa applicare la legge italiana, si guarda al domicilio e alla

residenza ( questo in una logica di paese a forte emigrazione).

In Germania si discuteva sulla neutralità dei criteri di collegamento: i criterio di

collegamento deve essere già intriso di valutazioni materiali o può supplire a quello che

sono disparità materiali presenti a livello di ordinamento giuridici nel mondo?

16/02/2012

Le legge 218 del ‘95 costituisce un vero e proprio sistema del diritto internazionale privato,

perché in sé raccoglie sia le norme di tipo processuale (che permetto a un giudice italiano di

stabilire se ha competenza) sia le norme di conflitto (norme volte a individuare la legge

applicabile al rapporto) e infine le norme che determinano le condizioni per l’ingresso in

Diritto internazionale processuale e privato

Italia di sentenze o atti stranieri.

La legge 218 è strutturata in tre parti.

C’è una pluralità di fonti che caratterizza il diritto internazionale privato, ci sono infatti

convenzioni internazionali che contengono norme di diritto internazionale privato che

contengono norme vincolanti anche per il giudice italiano e prevalgono sulle norme

dell’articolo 218, in quanto le norme contenute in una convenzione internazionale vengono

trasposte attraverso un ordine di esecuzione che attribuisce ad esse prevalenza rispetto al

diritto comune.

La prevalenza è ribadita dalla stessa legge 218, che dispone all’art 2.1 che le norme della

legge non pregiudicano le norme contenute nelle convenzioni internazionali.

È importante rilevare che chiunque si trovi davanti a una fattispecie con carattere di

internazionalità deve essere consapevole che non c’è solo la legge 218, ma ci sono anche

altre fonti che hanno carattere prevalente.

Ci possono essere convenzioni che hanno una finalità di diritto internazionale processuale,

con lo scopo di uniformare nella pluralità di stati contraenti la convenzione in questione, le

norme sulla giurisdizione e o le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.

Se le convenzioni hanno norme sia sulla giurisdizione che sull’esecuzione e il riconoscimento

delle sentenze, si dicono di natura doppia; es. convenzione di Bruxelles 1968 concernente

le …. Conclusa tra gli allora 6 membri della CEE e conclusa per l’esigenza di promuovere la

libera circolazione dei beni e dei capitali, attraverso la semplificazione delle misure volte al

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni commerciali (oggi sostituita con il reg

44/2001).

Possono essere concluse dagli stati più sensibili all’uniformazione del diritto, convenzioni

volte a uniformare negli stati contraenti le norme di conflitto.

Es.:convenzione di Roma 80 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, conclusa su

spinta della CEE che hanno ritenuto che al divergenza dei vari sistemi nel mercato unico,

potesse costituire un pericolo serie all’instaurazione del mercato comune.

In più l’uniformazione dei criteri delle norme di conflitto assolve all’esigenza di certezza del

diritto spinta a agevolare le trattative commerciali.

Oltre questo tipo di uniformazione, esiste una uniformazione più incisiva: uniformazione del

diritto materiale. Gli stati rispetto a alcune fattispecie decidono non di uniformare i criteri di

individuazione della legge applicabile, ma di regolare in modo omogeneo tali rapporti

operando una disciplina in modo diretto evitando che l’interprete debba prima individuare la

Diritto internazionale processuale e privato

legge applicabile e poi può risolvere la questione (doppio passaggio).

Se c’è esistenza di una convenzione internazionale di diritto materiale che disciplina di per

sé la fattispecie, il giudice non dovrà cerca la legge applicabile al proprio contratto perché

troverà il diritto da applica re proprio nella convenzione di diritto materiale.

1980 convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di immobili, convenzione di diritto

materiale in quanto disciplina direttamente il contratto di compravendita.

Alcune convenzioni di diritto materiale uniforme (come la convenzione di Ginevra sugli

assegni) sostituiscono integralmente le norme nazionali, indipendentemente dal fatto che la

fattispecie che applicano abbia carattere internazionale.

La convenzione di Vienna, come altre, è una convenzione che viene in rilievo solo ed

esclusivamente quando il contratto presenta un elemento di internazionalità.

Internazionalità è definita dalle convenzioni, in base alla funzionalità che è utile alla

convenzione. Per la convenzione di Vienna internazionale è il contratto di vendita che

avviene tra parti aventi la propria sede d’affari in stati diversi. Internazionalità del contratto

vs applicabilità della convenzione.

Questa definizione vale solo ai fini dell’applicazione della convenzione di Vienna.

La convenzione di Vienna trova applicazione laddove le parti contraenti abbiano la propria

sede d’affari in stati contraenti.

La convenzione però dice che può essere applicata anche quando la legge applicabile sia

quella di uno stato contraente (criterio sussidiario); il giudice deve applicare le proprie

norme di diritto internazionale privato e verificare se queste norme lo conducono

all’applicazione delle norme di uno stato contraente la convenzione.

A volte anche le convenzioni di diritto materiale richiamano le norme di conflitto ai fini di

circoscrivere la propria applicazione.

Nella convenzione di Vienna è stabilito che le parti contraenti (stati) possano porre in essere

una riserva al fine di non essere vincolati al criterio territoriale sussidiario.

Ai sensi della riserva i giudici degli stati a cui appartengono le parti contraenti, possono

applicare unicamente il criterio territoriale principale (non quello sussidiario) al fine di

restringere il più possibile l’applicazione della convenzione a fare del diritto internazionale

privato.

La riserva, però ha valore solo all’interno dello stato, per cui gli stri stati non devono tenere

in considerazione la riserva dichiarata.

Diritto internazionale processuale e privato

Il diritto internazionale privato è oggetto a una uniformazione non solo sul piano

interstatale,ma ci sono anche altri protagonisti che sono organizzazioni internazionali

intergovernative che fanno sì che il diritto internazionale privato degli stati che ad esse

partecipano, siano sempre più convergenti: conferenza di diritto internaziona

Anteprima
Vedrai una selezione di 23 pagine su 107
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 1 Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 2
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 6
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 11
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 16
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 21
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 26
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 31
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 36
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 41
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 46
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 51
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 56
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 61
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 66
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 71
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 76
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 81
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 86
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 91
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 96
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 101
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale Pag. 106
1 su 107
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Queenofhearts di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Ragno Francesca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community