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abituale). IL DOMICILIO è IL LUOGO IN CUI IL SOGGETTO HA LA SEDE PRINCIPALE DEI
SUOI AFFARE E DEI SUOI INTERESSI.
Se il convenuto non è domiciliato in uno stato membro, si guarda l’articolo 4.1 in base a cui
troveranno rilievo norme sulla giurisdizione contenute negli ordinamenti nazionali
(specificazione superflua). Per quello che riguarda l’Italia, se non ci sono convenzioni
internazionali applicabili, si guarda alla legge 218/95; già nel 1988 gli stati europei avevano
concluso con l’Associazione europea di libero scambio una convenzione parallela a quella di
Bruxelles: Convenzione di Lugano.
La Convenzione di Lugano è stata aggiornata: 28/03/2007 (in vigore dal 1/1/201 per
Islanda e Norvegia e dall’1/1/2011 per la Svizzera) nuova Convenzione di Lugano, che ha
operato un allineamento tra la precedente Convenzione di Lugano e il regolamento
44/2001.
Nel 2007 è stata la CE a negoziare la nuova Convenzione di Lugano, perché ne aveva
potestà dopo una pronuncia della CdG, in virtù del principio di parallelismo la CE aveva
acquisito un potere di negoziazione esterna.
Dal punto di vista pratico con la nuova convenzione di Lugano, in un giudizio italiano dove il
convenuto è domiciliato in Svizzera, si dovranno guardare i criteri di giurisdizione presenti
nella Convenzione.
Il giudice investito di una controversia di carattere transnazionale prima guarderà la
possibilità di applicare il regolamento e quindi valuterà se il convenuto è domiciliato in un
paese membro UE; se così non è, il giudice dovrà valutare se sia possibile applicare la
Convenzione di Lugano (se il convenuto è domiciliato in Svizzera, Norvegia o Islanda). Se
anche la convenzione non può essere applicata, allora si passa alla legge 218/95.
Il criterio di giurisdizione legato al domicilio è il criterio generale, ma non è l’unico. Se sulla
base di esso il giudice non è competente, potrà verificare se la sua competenza si possa
fondare su altri criteri di carattere concorrente; ci sono poi criteri di carattere esclusivo,
come quelli agli articoli 22 e 23 del regolamento, unici per quanto riguarda particolari
situazioni.
Diritto internazionale processuale e privato
“Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato
Art 4.2 reg.44/2001:
membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo
Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello
Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I”. In base a questo articolo, i
giudici devono trattare lo straniero convenuto, domiciliato nel tale stato, come se fosse un
cittadino.
CRITERI DI GIURISDIZIONE REGOLAMENTO 44 2001 forum rei “1. Salve le
1. Criterio del foro del convenuto (anche detto del ), articolo 2
disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un
determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità,
davanti ai giudici di tale Stato membro. 2. Alle persone che non sono in possesso
della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le
norme sulla competenza vigenti per i cittadini” : i soggetti domiciliati in uno stato
membro sono convenuti, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti al giudice di
tale stato membro. Per le persone fisiche il giudice applicherà la nozione di domicilio
nazionale, mentre per le persone giuridiche il giudice potrà usare una nozione di
domicilio di carattere autonomo, costruita ad hoc dal legislatore comunitario (art 60,
prevede tre criteri alternativi).
“Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere
2. Considerando 12.
completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al
collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di
agevolare la buona amministrazione della giustizia”.Tale criterio va completato dalla
previsione di fori alternativi, criteri di giurisdizione determinativi: si possono azionare
a discrezione dell’attore, che può radicare la causa presso il luogo di domicilio del
convenuto o presso altri luoghi previsti nel considerando, di conseguenza possono
esserci più giudici competenti. esclusiva.
3. Si prevedono criteri di giurisdizione Gli articoli 22 e 23 devono avere
valenza preordinata rispetto ai punti 1 e 2, perché sono criteri espressivi di un
rapporto forte tra la controversia e il giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.
CRITERIO DEL FORUM DESTINATE SOLUTIONIS (o foro del contratto o forum contractum)
Diritto internazionale processuale e privato
“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro
ex articolo 5 del regolamento
può essere convenuta in un altro Stato membro criterio):
(carattere di facoltatività del
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in
giudizio è stata o deve essere eseguita (si dà per scontato che il regolamento trovi
applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio; ciò richiama integralmente quanto era
Bruxelles);
previsto nella convenzione di
b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di
esecuzione del-
l'obbligazione dedotta in giudizio è: i) nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato
in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto, ii) nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro,
in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.
Si deve individuare il concetto di materia contrattuale e il giudice per fare ciò dovrà dare alla
nozione una interpretazione autonoma che prescinde dalle categorie nazionali. La CdG
aveva già dato una interpretazione dicendo che la controversia è contrattuale quando
riguarda un obbligo giuridico liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra. Che
legame c’è tra questa nozione e il nostro articolo 1341 c.c.?
Esempi: azioni risarcitorie promosse da sub acquirenti nei confronti di produttori di beni
viziati; ci possono essere problemi di qualificazione perché in Italia le azioni promosse sono
di tipo extracontrattuale, in Francia, invece, sono contrattuali. Il giudice chiamato ad
applicare l’articolo 5 reg. 44/2001, come si deve comportare? Deve cercare di privilegiare
una nozione autonoma e in base a quanto detto dalla CdG, queste sono azioni che non
hanno natura contrattuale.
Azioni per il risarcimento dei danni a seguito della violazione dell’obbligo di buonafede nelle
questioni precontrattuali, per esempio relativamente a un contratto che non viene concluso
a seguito della violazione della buonafede. Per l’ordinamento italiano la questione è di tipo
extracontrattuale, per la Germania, invece, è contrattuale la questione. Per la CdG la
questione è di tipo extracontrattuale.
Se ciò che è controverso è l’esistenza stessa del contratto, come può avvenire nel caso in
cui si chiede l’adempimento di un contratto relativo alla fornitura di beni e il soggetto si
Diritto internazionale processuale e privato
difende sostenendo che il contratto non esiste o è nullo, il giudice chiamato ad applicare
l’articolo 5, come deve comportarsi? Può applicare l’articolo 5? No.
Se invece si tratta di azioni volte all’ablazione del vincolo contrattuale, siamo di fronte a
azioni di carattere contrattuale? Sì e il criterio, quindi, si può applicare anche quando si
agisce in questi casi.
Come si applica il criterio? Si richiede che si identifichi l’obbligazione dedotta in giudizio; nel
caso di inadempimento del pagamento del prezzo, l’obbligazione dedotta in giudizio è quella
alla base dell’azione giudiziaria, quindi il mancato pagamento del prezzo.
Se deduco in giudizio una pluralità di obbligazioni che non sono state eseguite o che non
dovrebbero essere eseguite, nel medesimo stato, la CdG ha affermato che si deve
valorizzare l’obbligazione con carattere principale e se non si può porre una gerarchia non si
può fare ricorso all’articolo 5.1.a) e si applica il principio del foro del convenuto (sempre che
non si debbano applicare altri criteri speciali).
L’articolo 5.1.a) crea problemi per quanto riguarda l’individuazione della nozione di materia
contrattuale, relativamente all’obbligazione dedotta in giudizio (che è il problema maggiore)
e per la localizzazione del luogo di adempimento dell’obbligazione, che deve fare il giudice
chiamato a verificare la sua giurisdizione, in base alla legge designata dalle proprie norme di
conflitto.
Esempio: un giudice deve verificare la sua giurisdizione rispetto a una controversia
instaurata da un venditore che chiede al fornitore il prezzo di una fornitura di beni; si
applica l’art 5.1.a)? L’obbligazione dedotta in giudizio è una obbligazione pecuniaria (nel
diritto italiano ciò è stabilito dal c.c.) e il giudice dovrà fare ricorso alla norma di diritto
internazionale privato del suo stato, non dovrà operare una interpretazione autonoma.
In Italia si è perseguito un obiettivo di uniformità dei titoli di giurisdizione.
Art. 5 1 del regolamento Bruxelles 1 è previsto il criterio di collegamento giurisdizione più
importante. Si è intervenuto al fine di soccorrere l’interprete nella verifica della sua
competenza per quanto concerne le controversie in materia contrattuale.
Sentenza del tribunale di Padova sezione DS del 10 gennaio 2006 (utile per capire i
problemi dell’interprete).
Il caso vede un’impresa domiciliata in Italia che produce giostre e vende due giostre ad una
ditta inglese con parco di divertimento, il contratto prevede che il soggetto italiano deve
Diritto internazionale processuale e privato
fornirei le giostre montarle e dopo 6 mesi le giostre sono operative la società inglese può
pagare (ma non paga).
La ditta italiana sostiene che sia di competenza del giudice italiano: i motivi per cui aspira
l’ubicazione presso il giudice italiano sono i fatti che il pagamento doveva essere fatto in
Italia e la residenza della ditta Italiana.
Il convenuto inglese non si costituisce e viene perciò dichiarata la contumacia a seguito
del’udienza.
Il giudice di Padova procede alla verifica della sussistenza della competenza giurisdizionale.
Perché lo fa?
Il giudice in caso di contumacia del convenuto può dichiarare d’ufficio la propria carenza di
giurisdizion