Diritto internazionale processuale e privato
Perché nasce l’esigenza da parte degli stati di dotarsi di un diritto internazionale privato?
Gli stati non sono vincolati di per se a riconoscere un ordinamento straniero, in virtù della
sovranità riconosce solo regole e eroe di cui si sono dotati all’interno del loro sistema
giuridico.
Questo approccio di chiusura è stato superato, dal momento che gli stati hanno preso atto
della dimensione internazionale dei rapporti giuridici, garantendo la protezione alle persone
di proteggere il loro status giuridico oltre i confini del proprio stato.
Occorreva riconoscere certezza alle situazioni giuridiche anche laddove le persone volessero
allontanarsi dal proprio stato di appartenenza; per fa questo gli stati dovevano aprirsi nei
confronti di ordinamenti stranieri.
Il diritto internazionale privato in qualche modo è la branca del diritto che forse
maggiormente si presta al riconoscimento della pluralità del diritto e degli ordinamento
giuridici.
Il diritto internazionale privato viene in rilievo laddove si individua un elemento di
internazionalità, laddove la fattispecie non sia connessa esclusivamente ad un territorio
nazionale
Gli stati moderni hanno cercato di coordinarsi fra loro per superare questa discontinuità di
situazioni giuridiche.
Il diritto internazionale privato detta le regole, le norme che nel caso in cui una fattispecie
presenti dei caratteri di internazionalità permettono di determinare essenzialmente quale è il
giudice competente ( il profilo della giurisdizione) e permettono di determinare il profilo
della legge applicabile.
Permette in primo luogo al giudice (operatore del diritto) di rispondere a due quesiti:
- chi è il giudice competente, o meglio “io giudice italiano sono competente in questa
controversia”?
- quale è la legge che devo applicare per risolvere questa determinata controversia?
Il giudice italiano non necessariamente applica la legge italiana in presenza di fattispecie
con elementi di estraneità.
Quali sono questi elementi? Essenzialmente sono quegli elementi che fanno si che quella
fattispecie non sia connessa solo alla fattispecie italiana.
Es.: società italiana che esporta in ad un’altra società in Germania con un contratto
( questo contratto ha una estraneità, in quanto una delle parti ha una sede al di fuori
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dell’Italia).
Ma l’internazionalità può essere ritenuta da un giudice in un modo e dal giudice di un altro
stato in modo diverso.
Regolamento Roma 1: disciplina le ipotesi di conflitto di legge, caratterizzato da un
elemento di estraneità.
Diritto internazionale pubblico: creato tra due o più stato attribuendo diritti e obblighi tra più
stati.
Diritto internazionale privato: regola rapporti tra individui privati aventi dei punti di contatto
con altri ordinamento statali.
Per evitare il rischio di questa divergenza dei risultati in punto di merito si ritiene necessario
il ricorso a norme di conflitto, con la funzione di prevenire i conflitti.
Noi ci occuperemo delle norme che individuano i casi in cui il giudice del foro è legittimato a
pronunciarsi su una determinata controversia.
Il primo problema che ogni giudice, e nella nostra angolazione il giudice italiano, è chiamato
a risolvere di fronte elementi di estraneità è la sussistenza di giurisdizione.
Ai nostri fini, le norme sulla giurisdizione permettono al giudice italiano di capire se egli, in
quanto italiano, ha la possibilità di pronunciarsi su una competenza.
Perché l’esigenza di queste norme sulla giurisdizione?
La finalità è quella di evitare la c.d. giurisdizione esorbitante, che si verifica quando un
giudice si pronuncia su una controversia che ha una connessione molto tenue con il proprio
ordinamento o addirittura non ha alcuna connessione (ipotesi però molto inverosimile).
In questo caso il fatto che il giudice trattenga la controversia, pronunciandosi, equivale ad
un esercizio abnorme della sovranità da parte di quello stato (seppur in questo caso
l’esercizio abnorme è mediato attraverso il ruolo del giudice).
La giurisdizione esorbitante è un pericolo sul piano internazionale in quanto i giudici di un
altro paese potrebbero rispondere con la stessa arma esercitando la giurisdizione in modo
esorbitante.
Si può pensare che esiste un obbligo per gli stati, obbligo avente natura internazionale, di
rinunciare all’esercizo della giurisdizione esorbitante o meglio ad esercitarla in modo non
esorbitante?
Per alcuni si, vi è un obbligo in questo senso, obbligo che imporrebbe ai giudici di esercitare
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la propria giurisdizione solo in presenza di un legame effettivo tra lo stato del foro e la
fattispecie in giudizio.
Per l’Italia pare che questo stato sia stato recepito mediante l’art.10 della Costituzione.
Vi sono alcuni ordinamento che non solo ritengono a necessità di darsi dei criteri, ma
contengono norme che consentono ai giudici di rifiutare, di declinare la propria giurisdizione
common law, non
in presenza di ragioni di opportunità ( in una logica di il cosiddetto foro
convenience).
Il giudice avrebbe la facoltà di declinare discrezionalmente la propria giurisdizione qualora
un altro giudice sia a sua volta competente e se questo giudice possa ritenersi
oggettivamente più idoneo a conoscere la controversia.
forum non convenicence
Secondo la dottrina del il giudice può discrezionalmente declinare
la propria giurisdizione qualora in un altro stato esista un giudice a sua volta competente e
laddove riscontri che questo giudice sia maggiormente indicato a risolvere la situazione,a
vendo riguardo alle parti processuali e all’interesse della giustizia.
common law,
Questo avviene non solo nei paesi di in quanto anche il Olanda avviene
qualcosa di molto simile.
Nella pratica: il convenuto deve dimostrare che la prosecuzione della causa di fronte a
questo giudice sarebbe per lui vessatoria oppressiva o inopportuna.
È interessante come in alcuni ordinamenti la giurisdizione sia influenzata da logiche di
equità, cosa che non avviene nel nostro ordinamento.
Però, laddove i criteri di giurisdizione del giudice inglese derivino da un regolamento
comunitario, lui non potrà adottare questa dottrina.
Per i giudici di common law è stato introdotto l’idea del forum maggiormente adeguato
(suitable forum).
Quali sono le logiche che possono indurre un giudice a declinare la propria giurisdizione:
possono ritenere che le fonti di prova siano ubicate in un altro ordinamento; possono
ritenere conveniente un altro foro perché la legge applicabile è quella di quel paese;
possono ritenere migliore un altro foro perché li hanno la residenza le parti in casa; possono
more suitable
ritenere un foro che ha particolare familiarità con quel tipo di controversia.
Le norme sulla giurisdizione sono norme nazionali, ogni giudice in via teorica ha le proprie,
e queste norme hanno la funzione esclusiva di stabilire se il giudice italiano è competente, è
una funzione limitativa, una funzione di circoscrivere i limiti di esercizio della giurisdizione
italiana (come le norme sulla giurisdizione tedesca pongono i limiti sulla giurisdizione
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tedesca).
Si sta cercando di uniformare le norme sulla giurisdizione nei vai stati membri, per evitare il
contrasto di giudicati; per evitare che non vi sia nessuna giurisdizione per una determinata
fattispecie; la certezza del diritto, soprattutto in relazione all’instaurazione del mercato
comune.
Vi è anche un problema notevole che riguarda il merito della controversia: se i criteri di
giurisdizione sono diversi, vi è la possibilità di in qualche modo designare il giudice
competente a conoscere della controversia sulla base di quello che è l’interesse rispetto a
forum shopping,
quello che prevede la legge applicabile ( pratica del che indica il fatto che
le parti attraverso la scelta del giudice competente possono orientare il merito della
controversia o meglio l‘esito del procedimento perché possono contare sulla legge che a
loro è favorevole in quanto ogni giudice ha proprie norme di diritto internazionale privato, o
forum running, che individua il fatto che le parti in caso di discordia sono incentivate a
ricorrere al prima possibili ai giudici perché instaurando per primi il procedimento in ragione
della litispendenza possono governare il processo, dal momento che porta a radicare il
processo).
Le norme di diritto internazionale privato:
-stabiliscono i limiti della giurisdizione del foro italiano
- una volta che il giudice ha verificato la sussistenza di giurisdizione, il giudice dovrà porsi il
problema delle legge applicabile.
I criteri per risolvere questo secondo quesito sono date dalle norme di diritto internazionale
privato: le norme che vengono in rilievo ora sono norme “di conflitto”, volte a prevenire a
leggi astrattamente applicabile alla fattispecie.
common law,
In alcuni ordinamenti, come la distinzione tra norme di diritto processuale e
norme di diritto privato: spesso la norma applicabile viene assorbito dalla giurisdizione,
forse a causa della loro discrezionalità.
C’è una sorta di commistione tra questi due profili.
Quindi mente le norme di conflitto stabiliscono la legge da applicare a quella determinata
fattispecie.
Terza funzione del diritto internazionale privato (inteso sempre in senso lato): è quella di
individuare le condizioni per l’ingresso in Italia di decisioni o di atto efficaci all’estero-
problema del riconoscimento delle sentenze estere.
Diritto internazionale processuale e privato
Il problema che si pone è: occorre riconoscere automaticamente queste sentenze o questi
atti o occorre fare una valutazione o controllo circa le decisioni o atti?
La risposta del legislatore italiano è volta ad un controllo delle decisioni e delle sentenze,
guardando la modalità di svolgimento del processo; compatibilità della decisione degli atti
( o provvedimento) con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
l. n°118/95- legge di riforma del diritto internazionale privato, al’articolo 1 espone queste
tre funzioni del diritto internazionale privato, affermando che la presente legge determina
l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e
disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Quali sono le fonti del diritto internazionale privato in Italia?
Questo diritto in Italia è in primo luogo composto dalle norme emanate dal legislatore
italiano; queste norme erano contenute nelle disposizioni preliminare al c.c. del 1865 agli
articoli 6 e 12, sono state poi proposte nelle disposizioni preliminari al c.c. del ‘42 e sono
state sostitute dalla legge 118, che è ora il corpus delle regole di diritto internazionale
privato in vigore in Italia (queste per quanto riguarda le norme di emanazioni del
legislatore):
Uno dei meriti della 118 è di aver raggruppato in questo corpus sia le regole sulla
giurisdizione sia le norme sulla competenza ( prima le norme sulla giurisdizione erano
contenute nel codice di procedura civile).
Non è la cittadinanza che fa applicare la legge italiana, si guarda al domicilio e alla
residenza ( questo in una logica di paese a forte emigrazione).
In Germania si discuteva sulla neutralità dei criteri di collegamento: i criterio di
collegamento deve essere già intriso di valutazioni materiali o può supplire a quello che
sono disparità materiali presenti a livello di ordinamento giuridici nel mondo?
16/02/2012
Le legge 218 del ‘95 costituisce un vero e proprio sistema del diritto internazionale privato,
perché in sé raccoglie sia le norme di tipo processuale (che permetto a un giudice italiano di
stabilire se ha competenza) sia le norme di conflitto (norme volte a individuare la legge
applicabile al rapporto) e infine le norme che determinano le condizioni per l’ingresso in
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Italia di sentenze o atti stranieri.
La legge 218 è strutturata in tre parti.
C’è una pluralità di fonti che caratterizza il diritto internazionale privato, ci sono infatti
convenzioni internazionali che contengono norme di diritto internazionale privato che
contengono norme vincolanti anche per il giudice italiano e prevalgono sulle norme
dell’articolo 218, in quanto le norme contenute in una convenzione internazionale vengono
trasposte attraverso un ordine di esecuzione che attribuisce ad esse prevalenza rispetto al
diritto comune.
La prevalenza è ribadita dalla stessa legge 218, che dispone all’art 2.1 che le norme della
legge non pregiudicano le norme contenute nelle convenzioni internazionali.
È importante rilevare che chiunque si trovi davanti a una fattispecie con carattere di
internazionalità deve essere consapevole che non c’è solo la legge 218, ma ci sono anche
altre fonti che hanno carattere prevalente.
Ci possono essere convenzioni che hanno una finalità di diritto internazionale processuale,
con lo scopo di uniformare nella pluralità di stati contraenti la convenzione in questione, le
norme sulla giurisdizione e o le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.
Se le convenzioni hanno norme sia sulla giurisdizione che sull’esecuzione e il riconoscimento
delle sentenze, si dicono di natura doppia; es. convenzione di Bruxelles 1968 concernente
le …. Conclusa tra gli allora 6 membri della CEE e conclusa per l’esigenza di promuovere la
libera circolazione dei beni e dei capitali, attraverso la semplificazione delle misure volte al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni commerciali (oggi sostituita con il reg
44/2001).
Possono essere concluse dagli stati più sensibili all’uniformazione del diritto, convenzioni
volte a uniformare negli stati contraenti le norme di conflitto.
Es.:convenzione di Roma 80 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, conclusa su
spinta della CEE che hanno ritenuto che al divergenza dei vari sistemi nel mercato unico,
potesse costituire un pericolo serie all’instaurazione del mercato comune.
In più l’uniformazione dei criteri delle norme di conflitto assolve all’esigenza di certezza del
diritto spinta a agevolare le trattative commerciali.
Oltre questo tipo di uniformazione, esiste una uniformazione più incisiva: uniformazione del
diritto materiale. Gli stati rispetto a alcune fattispecie decidono non di uniformare i criteri di
individuazione della legge applicabile, ma di regolare in modo omogeneo tali rapporti
operando una disciplina in modo diretto evitando che l’interprete debba prima individuare la
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legge applicabile e poi può risolvere la questione (doppio passaggio).
Se c’è esistenza di una convenzione internazionale di diritto materiale che disciplina di per
sé la fattispecie, il giudice non dovrà cerca la legge applicabile al proprio contratto perché
troverà il diritto da applica re proprio nella convenzione di diritto materiale.
1980 convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di immobili, convenzione di diritto
materiale in quanto disciplina direttamente il contratto di compravendita.
Alcune convenzioni di diritto materiale uniforme (come la convenzione di Ginevra sugli
assegni) sostituiscono integralmente le norme nazionali, indipendentemente dal fatto che la
fattispecie che applicano abbia carattere internazionale.
La convenzione di Vienna, come altre, è una convenzione che viene in rilievo solo ed
esclusivamente quando il contratto presenta un elemento di internazionalità.
Internazionalità è definita dalle convenzioni, in base alla funzionalità che è utile alla
convenzione. Per la convenzione di Vienna internazionale è il contratto di vendita che
avviene tra parti aventi la propria sede d’affari in stati diversi. Internazionalità del contratto
vs applicabilità della convenzione.
Questa definizione vale solo ai fini dell’applicazione della convenzione di Vienna.
La convenzione di Vienna trova applicazione laddove le parti contraenti abbiano la propria
sede d’affari in stati contraenti.
La convenzione però dice che può essere applicata anche quando la legge applicabile sia
quella di uno stato contraente (criterio sussidiario); il giudice deve applicare le proprie
norme di diritto internazionale privato e verificare se queste norme lo conducono
all’applicazione delle norme di uno stato contraente la convenzione.
A volte anche le convenzioni di diritto materiale richiamano le norme di conflitto ai fini di
circoscrivere la propria applicazione.
Nella convenzione di Vienna è stabilito che le parti contraenti (stati) possano porre in essere
una riserva al fine di non essere vincolati al criterio territoriale sussidiario.
Ai sensi della riserva i giudici degli stati a cui appartengono le parti contraenti, possono
applicare unicamente il criterio territoriale principale (non quello sussidiario) al fine di
restringere il più possibile l’applicazione della convenzione a fare del diritto internazionale
privato.
La riserva, però ha valore solo all’interno dello stato, per cui gli stri stati non devono tenere
in considerazione la riserva dichiarata.
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Il diritto internazionale privato è oggetto a una uniformazione non solo sul piano
interstatale,ma ci sono anche altri protagonisti che sono organizzazioni internazionali
intergovernative che fanno sì che il diritto internazionale privato degli stati che ad esse
partecipano, siano sempre più convergenti: conferenza di diritto internaziona
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