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CARATTERISTICHE DELLA RISPOSTA ALL'ATTO DI AGGRESSIONE
• a) la reazione dev'essere proporzionata all'aggressione
b) la forza dev'essere usata finchè perdura la situazione di liceità e
dev'essere immediata
c) uno Stato che interviene in legittima difesa non ha bisogno di essere
autorizzato a farlo
d) lo Stato che intende usare la forza deve darne preventiva
comunicazione al Consiglio di Sicurezza ONU, il quale potrebbe decidere
di attivare il sistema di sicurezza colettiva.
Nel caso di legittima difesa individuale, l'uso della forza deve avere una
durata limitata in riferimento al tempo di aggressione; al contrario, con il
sistema di sicurezza collettiva dell'ONU si può continuare ad usare la
forza anche se ormai sono finiti i tempi dell'aggressione.
In base al diritto generale internazionale, non esiste un obbligo per gi
• Stati di agire in legittima difesa collettiva, di intervenire per lo Stato
richiedente; se però decidono di intervenire sono tutelati, ovvero il loro
intervento non viola l'art. 2 par.4 poiché intervengono a favore di uno
Stato che ha richiesto l'attivazione della legittima difesa collettiva.
L'obbligo però può avere natura pattizia (es. Trattato NATO O CSI).
Un'altra deroga all'art.2 par.4 è l'art. 39 CNU → SISTEMA DI SICUREZZA
• COLLETTIVA, che si attiva in violazione della pace
a) è un meccanismo reattivo, con la ratio di intervenire per ripristinare la
pace e la sicurezza internazionale, lo stato ex quo ante.
b) l'istituzione attorno a cui ruota il Sistema di Sicurezza Collettiva è il
Consiglio di Sicurezza ONU, il quale si fonda quindi su decisioni di tipo
politico.
c) Il meccanismo del SSC si blocca quando uno dei 5 membri permanenti
si trova in disaccordo con gli altri 14 stati del CDS, il quale si attiva
soltanto quando qualifica un comportamento o come atto di aggressione,
o come minaccia alla pace, o come violazione della pace. Se il SSC decide
rientrante il comportamento in una delle 3 categorie sopraelencate,
scatta il Sistema di Sicurezza Collettivo.
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI STATI AUTORI DELL'ILLEGITTIMO (art. 40,
• 41 e 42):
a) art. 40 – misure provvisorie → raccomanda allo Stato autore dell'illecito
di porre fine allo stesso (reazione “soft”)
b) art. 41 → misure vincolanti, non implicanti l'uso della forza – base per
adottare misure coercitive, per sanzioni economiche nei confronti di
individui che hanno compiuto atti di aggressione, minaccia o violazione
della pace, o nei confronti di individui che rivestano cariche di governo in
quello Stato, a contestazione delle conseguenze degli embarghi a carico
della popolazione e non del singolo individuo → smart santions, a scapito
dell'individuo e non della popolazione, anche nel caso di individui
terroristi.
- decisione di rompere i rapporti diplomatici
- decisione di rompere le comunicazioni
- decisione di dar vita ad un embargo commerciale (sanzioni economiche)
Altre forme di misure vincolanti non implicanti l'uso della forza:
- Tribunali penali ad hoc per i crimini commessi (ad es. Ex Jugoslavia o
Rwanda).
- Le forme di listing sono state applicate dal CS come misure non
implicanti l'uso della forza.
- Quando il CDS attiva il SSC, non è necessario che adotti le tre misure
una dopo l'altra.
c) art. 42 → misure vincolanti, implicanti l'uso della forza, in deroga
all'art. 2 par. 4, applicabili se il CDS ritiene che le misure dell'art.41 non
siano adeguate a ristabilimento della pace.
- art. 43 → Il CDS può stipulare accordi con gli Stati membri dell'ONU
aventi oggetto la messa a disposizione a titolo permanente di contingenti
militari che potessero esser usati dall'ONU laddove si optasse come
soluzione l'uso della forza armata. Si prevedeva anche la costituzione di
uno stato maggiore comune che sovrintendesse alle operazioni dei
contingenti → quest'articolo è rimasto lettera morta in quanto gli Stati
hanno voluto detenere il proprio controllo sulla disponibilità a contribuire
con i propri contingenti alle operazioni ONU.
3 tipi di attuazione art. 42:
• a) peace keeping operations → intervento nei luoghi in cui c'è stata una
minaccia: sono un'invenzione dell'ONU, a scopo di creare una “zona
cuscinetto” tra le forze in conflitto.
Di volta in volta, l'ONU deve verificare se c'è disponibilità da parte degli
Stati di fornire volontariamente contingenti militari; se questa
disponibilità non c'è, l'operazione non nasce.
- Le operazioni si realizzano solo col consenso delle parti, e in particolare
del sovrano territoriale → laddove non ci fosse più un sovrano,
l'operazione si dispiegherebbe comunque.
- Sono possibili soltanto per legittima difesa
- Si tratta di operazioni multifunzionali → prevedono l'impiego di
contingenti civili accanto a quelli militari, chiamati a:
* verificare il rispetto dei diritti umani
* compiere attività di institutional building (ricostruzione dell'apparato
istituzionale di uno Stato)
* svolgere competenze per l'istituzione di Commissioni di Verità e
Conciliazione a livello internazionale.
Vi sono anche le operazioni di peace enforcement, che si dispiegano
• quando la pace dev'essere ristabilita se si ha un mandato più robusto che
consenta di utilizzare la forza anche all'infuori del diritto di legittima
difesa (raramente). Queste operazioni hanno portato a crimini di guerra e
violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dei contingenti
ONU.
Esiste la possibilità di adottare delle “amministrazioni internazionali dei
• territori”, al posto del sovrano territoriale, a svolgimento delle funzioni di
uno Stato (es. Kosovo e Timor Leste).
- Queste operazioni hanno un mandato temporaneo, trascorso il quale il
CDS:
a) se ha raggiunto il suo scopo, vi pone fine
b) può decidere che l'operazione vada avanti
c) può decidere di mantenere l'operazione ma ne modifica la forma.
- Il CDS può intervenire in opera, in quanto il provvedimento ha carattere
temporaneo.
b) autorizzazione a usare la forza per garantire il rispetto di decisioni
prese ex art. 41 → assunte molto raramente dal CDS
c) autorizzazioni uso della forza diverse da quelle funzionali a garantire
l'applicazione di misure adottate ai sensi art. 41 → si tratta di tutti i tipi di
uso della forza a favore degli Stati membri dell'ONU.
- Il CDS può deliberare l'autorizzazione all'uso della forza per dare vita ad
una guerra internazionale; è successo due volte:
1) Prima Guerra del Golfo (1990-91) → contro l'Iraq (passaggio dalla
legittima difesa del SSC
2) Guerra di Corea (1950)
- Questa modalità di intervento non è garantita dalla CNU, ma nella
prassi. Il problema è la durata dell'autorizzazione, in quanto non hanno
un termine di fine.
Es: Prima Guerra del Golfo → nel '90 il CDS autorizza gli Stati ad usare la
forza contro l'Iraq. Un anno dopo adotta la Risoluzione 687, con la quale
cessa il conflitto e definisce gli obblighi ai quali l'Iraq è chiamata, in
materia di disarmo. Anni dopo, durante il governo Bush, Powell afferma di
aver prove della disattesa degli obblighi della Risoluzione 687/1991 da
parte dell'Iraq, e quindi ritiene che, scongelata, questa risoluzione
avrebbe legittimato ad usare la forza contro l'Iraq, giustificazione fornita
dagli USA per la Seconda Guerra del Golfo, in quanto la Risoluzione
687/1991 non aveva un termine.
I CDS può autorizzare operazioni di peace keeping gestite direttamente
• da Stati, come in Kosovo o in Afghanistan.
Ci sono altre eccezioni all'art.2 par.4 a giustificazione dell'uso della forza
• al di fuori della CNU:
1) intervento coercitivo di uno Stato per difendere i propri cittadini che si
trovano all'estero
2) intervento col consenso dell'avente diritto; uno Stato che chieda ad un
altro Stato d'intervenire sul proprio territorio con la forza
3) R2P (responsability to protect – intervento umanitario) → intervento
delle forze armate al di fuori del SSC e della legittima difesa, in una
situazione di grave e sistematica violazione dei diritti umani - “teoria
dell'intervento umanitario”.
Per il nostro Stato il sistema di regole dello jus ad bello è l'art. 11 della
• Costituzione, che ricorda l'art. 2 par. 4 della CNU: l'Italia non ripudia la
guerra, ma ripudia solo quella d'aggressione.
L'Italia può muovere guerra per:
- legittima difesa
- sistemi previsti dal diritto ONU
La seconda parte dell'art. 11 dice che l'Italia consente alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni → primato diritto dell'UE su quello italiano. Questa legge era
pensata per l'adesione dell'Italia all'ONU.
- Il nostro Stato consente un adattamento automatico permanente alle
norme internazionali generali sull'uso della forza.
* Prima Guerra del Golfo → l'Italia interviene con propri contingenti nella
realizzazione di operazioni coercitive, in coerenza con la CNU –
Risoluzione 678/1991.
* Guerra in Iraq → l'Italia interviene in un'operazione di bombardamento
della NATO senza il consenso ONU, che intervenne ex post.
* Seconda Guerra del Golfo → l'Italia non interviene nelle operazioni
coercitive, ma quando interviene l'ONU, attraverso l'operazione di peace
keeping denominata Babilonia.
* Guerra in Afghanistan (in corso) → l'Italia interviene in una operazione
NATO attraverso un'operazione di peace keeping.
- Le questioni del possibile intervento si dispiegano su due fronti:
1) a livello interno → il Parlamento può togliere la fiducia all'Esecutivo
qualora il Governo pretenda un impegno troppo grosso.
2) a livello internazionale → accordi che definiscono lo status giuridico dei
contingenti militari nello stato in cui vanno ad operare. L'Italia può
togliersi da questi accordi, purchè rispetti le condizioni e l'iter previsti
dagli accordi stessi, in quanto prevede la rinegoziazione dei vincoli
internazionali assunti.
2) JUS IN BELLO → disposizioni di diritto internazionale che
regolamentano le modalità di conduzione del conflitto e dell'utilizzo della
forza, con convenzioni concluse a livello internazionale
– CONVENZIONI DELL'AJA DEL 1899 E DEL 1907: regolamentazione della
modalità di utilizzo della forza tra