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Diritto internazionale

Introduzione

Produzione norme

  • No carta internazionale
  • No organi legislativi
  • Tutti gli stati possono produrre norme
  • Ordinamento internazionale → atomizzato, decentrato e non omogeneo

Le controversie vengono risolte tra stati – Comunità internazionale

Stato nazionale

Principio di interazione fra eguali

  • No poteri superiori al governo
  • No impero e no Papato
  • Organizzazioni internazionali (XIX – XX sec.) create dagli stati per cooperazioni
  • Interazioni autonome tra loro
  • Attenuanti dell'atomizzazione
  • Stato: territorio su terre emerse, dotato di popolazione non nomade (concittadinanza) e di governo indipendente

Territorio creato per: secessione, fusione, occupazione (non più praticabile), occupazione in terre nullius (ad oggi non ne esistono più), smembramento o dissoluzione; delimitazione definibile senza vincoli di estensione.

Governo: in grado di esercitare potere d'imperio, autonomo (no governi fantoccio, condotti da altri stati), nessuna imposizione della forma di governo da adottare.

Riconoscimento stato

  • Implicito (tramite comportamenti concludenti degli altri Stati)
  • Esplicito (con atti formali – scritti)
  • Di fatto (riconoscimento del nuovo stato da parte di un altro)
  • Di diritto (implicita o esplicita, ma riconoscimento della legittimità)

Effetti riconoscimento:

  • Estoppel → chi riconosce non può rimangiarsi la parola data
  • Riconoscimento prematuro → azione politica con fine d'acquisizione diritti internazionali prima della presenza dei tre requisiti territorio – popolo - governo

Mutamento governi

  • Secundum legem (tramite iter predefinito)
  • Contra legem (illegittimo)

Per la comunità internazionale non cambia nulla: il nuovo stato subentra in tutte le situazioni soggettive di quello precedente.

Estinzione governo

  • Fallimento → no sovranità = no stato - Vengono meno le azioni di quello stato → sospensione degli accordi internazionali
  • Debellatio bellis → occupazione a scopo di eliminazione dell'attuale forma di governo (vedi USA in Afghanistan e Iraq) - Istituzione di nuova forma di governo = conservazione della statualità dei trattati internazionali stipulati dal precedente governo.
  • Governo in esilio → stato come ente fiduciario: o si evolve o si estingue.

Organizzazioni internazionali

  • Controtendenza all'atomizzazione (XIX – XX sec.)
  • Cooperazioni istituzionalizzate dagli stati
  • Enti a titolo derivato dagli stati che ne hanno voluto la nascita
  • Enti a competenza specializzata, definite dagli stati appartenenti

Tipologie di organizzazioni internazionali

  1. Universali → a scopo di riunificazione del maggior numero di stati (es. ONU)
  2. Regionali → n° stati limitato (es. OPEC), senza per forza una connotazione territoriale specifica, ma con determinati requisiti (es. UE)
  3. Politiche → cooperazioni più vaste (es. ONU)
  4. Tecniche → cooperazione limitata ad azioni specifiche (es. WTO)
  5. Di cooperazione → cooperazione strutturata senza trasferimento di quote di sovranità dagli stati alle organizzazioni (es. ONU → salvaguardia pace e sicurezza internazionale)
  6. Di integrazione → trasferimento di quote di sovranità: l'organizzazione si occupa della sua competenza a livello sovranazionale = no autonomia totale da parte degli stati – trasferimento quote di sovranità (es. Unione Europea)
  7. Intergovernative → soggetti della comunità internazionale istituiti dagli stati in conclusione di trattati
  8. Non governative → ONG: enti di diritto privato, istituiti dai singoli.

Struttura organizzazioni internazionali

In generale tripartita. Esempio più chiaro → ONU

  • Organo amm.vo burocratico → Segretariato Generale - Compito di assistenza agli altri due organi.
  • Organo consultivo → Assemblea Generale (emanazioni non vincolanti) - Esprime pareri e raccomandazioni esortative
  • Organo decisionale → Consiglio di Sicurezza - Assume decisioni vincolanti a tutela della pace e della sicurezza internazionale. È composto da 15 membri, di cui 5 permanenti occupati dagli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, e 10 rinnovabili ogni 2 anni

L'Unione Europea ha una diversa suddivisione:

  1. Parlamento → rappresentanza (rinnovo con elezioni ogni 5 anni)
  2. Commissione Europea → opera per il solo interesse UE
  3. Corte di Giustizia → per scopi giurisdizionali

Non importa chi crea o chi subentra dopo; solo nell'ONU i 5 membri permanenti hanno diritto di veto. Il recesso è possibile se non espressamente vietato in forma scritta. Espulsione è ammessa nei casi di gravi inadempienze nei confronti dei doveri assunti.

Movimenti insurrezionali → smantellamento contra legem della forma di governo da sostituire. È un ente temporaneo che può interagire con gli stati internazionali per principio di effettività (persistenza di sovranità) nel caso venisse mantenuta una parte di quello stato territoriale, ma gli altri stati però non possono contribuire a sostegno del conflitto armato. Generalmente crea la nascita di uno stato tramite secessione. È destinatario di norme internazionali sui conflitti armati (interni o internazionali).

Movimenti di liberazione nazionale → vige il Principio di Autodeterminazione dei Popoli (1946). È un ente temporaneo. Il Principio di Autodeterminazione comprende due prospettive:

  • Interna → un gruppo di individui intende esercitare il proprio diritto di autodeterminazione della forma di governo: no rilievo internazionale
  • Esterna → la CNU riconosce il diritto ai popoli di autodotarsi di un governo solo quando la popolazione è sotto una potenza militare occupante, a regime di apartheid o segregazione razziale, o a regime coloniale. Il nuovo governo è definito “movimento di liberazione nazionale” e può concludere accordi militari

ONG e individui → soggettività limitata, titolari di diritti ed obblighi a tutela dei diritti umani

Produzione norme dei soggetti del diritto internazionale

Le fonti sono le consuetudini internazionali

  • La Corte Internazionale di Giustizia (art. 38) applica:
    • Le convenzioni internazionali
    • Le consuetudini internazionali
    • I principi riconosciuti dalle nazioni civili

Esistono altre due categorie non citate nell'art. 38:

  • Le norme di Jus Cogens (diritto cogente)
  • Le fonti previste da accordi internazionali

Consuetudine → comportamento tenuto dai soggetti internazionali viene considerato fonte internazionale quando è un comportamento costante ed uniforme, tenuto da tutti i soggetti della comunità internazionale.

Opinio juris ac/sive necesitatis → gli stati tengono quella determinata condotta in quanto ritenuta obbligatoria, giuridicamente o socialmente, ovvero poiché ritenuto consono all'ambiente sociale. Quando un comportamento viene tenuto poiché imposto giuridicamente siamo di fronte ad una fonte di opinio juris.

Problema di interpretazione e codificazione

Trasformazione di una regola orale in una norma scritta → Accordo internazionale

  • La commissione generale dell'ONU, composta da tecnici incaricati, raduna le regole e le rende vincolanti, inserendole in un programma di convenzioni, vincolanti solo per gli stati facenti parte di quell'accordo.

Sviluppo progressivo del diritto internazionale → la codificazione rielabora la norma e la sviluppa, poiché contiene le consuetudini e le norme che descrivono i comportamenti futuri.

Obiettore persistente → stato che non rispetta persistentemente una data consuetudine. Gli stati possono tollerare, protestare o imitare, nel qual caso l'obiettore persistente porterebbe all'evoluzione della consuetudine (desuetudine).

Principi generali riconosciuti dalle nazioni civili → consuetudini caratterizzate da un comportamento ritrovabile negli ordinamenti dei singoli stati.

Jus cogens (diritto cogente) → sono comportamenti costanti ed uniformi assunti in quanto ritenuti obblighi giuridici inderogabili (1969 – Convenzione di Vienna).

Convenzione di Vienna → codifica le regole applicabili agli accordi: nel contrasto fra accordo e norma cogente, l'accordo è nullo. Le norme cogenti principali sono:

  • Divieto di aggressione armata
  • Divieto di sistematiche violazioni dei diritti umani (tortura, genocidio, apartheid, deportazioni di massa)
  • Divieto di inquinamento dei mari e dell'atmosfera

Si considerano cogenti gli obblighi derivanti dall'adesione all'ONU, il quale detiene il primato diritto. Però possono verificarsi controversie (vedi il caso del comitato 1267 sul terrorismo) quindi... → la CEDU ha dichiarato la prevalenza dalla Carta delle Nazioni Unite sulla tutela dei diritti umani. Le norme cogenti possono solo essere sostituite da altre norme di jus cogens.

Accordi internazionali → regolamentazione comune nata per volontà dei soggetti, che può derogare la consuetudine ma non la jus cogens. Le norme guida sullo stipulo di un trattato sono contenute nella Convenzione di Vienna. Può essere concluso in qualsiasi forma ma la maggior parte sono accordi scritti. Anche le regioni hanno la possibilità di stipulare accordi, ai quali soprasiede il Ministero degli Esteri che decide se approvare o meno.

Procedura di conclusione accordi (trattati)

Solenni

  1. Negoziato → concluso dai plenipotenziatari, dichiarati tali dallo stato per i quali vanno negoziando, dall'Esecutivo.
  2. Adozione del testo → a cura dei plenipotenziatari, una volta raggiunto il consenso sul testo.
  3. Firma → mera azione notarile, per non modificare il testo in attesa della...
  4. Ratifica → impegno da parte dei soggetti contraenti a rispettare il trattato; in Italia è il Presidente della Repubblica che ratifica, anche se in certi casi deve prima consultarsi col Parlamento (su accordi implicanti modificazioni territoriali, di leggi, di natura politica – es. accordo Italia Libia -, introduzione di nuovi oneri finanziari non previsti, regolamenti giudiziari).
  5. Entrata in vigore dell'accordo → bilaterale: quando i due stati contraenti procedono alla ratifica, plurilaterale: quando si raggiunge il numero minimo di ratifiche.
  6. Registrazione al Segretariato Generale dell'ONU → ha la funzione di pubblicità, ad eliminazione della diplomazia segreta. Solo gli accordi registrati all'ONU possono essere fatti valere davanti alle Nazioni Unite.

Semplificata

  • La firma è già una ratifica. La Convenzione di Vienna vieta solo che gli stati firmatari, nella forma solenne tra firma e ratifica, tengano comportamenti contrari all'oggetto dell'accordo, a meno che non si rinunci alla ratifica.
  • Scompare il ruolo del Parlamento dalla procedura di ratifica, ovvero la componente rappresentativa popolare.
  • La conclusione solenne è più trasparente della semplificata, in quanto il testo dell'accordo non viene visionato dal Parlamento fino all'emanazione in una parte riservata alla pubblicazione degli accordi ratificati in forma semplificata nella Gazzetta Ufficiale, che può avvenire anche anni dopo la sua entrata in vigore.

Riserva

Uno stato ratifica un trattato, ma solo a patto di alcune modifiche, chiamate appunto riserve, e sono concesse soltanto nei patti plurilaterali.

  1. Eccezionale → accettazione, con l'eccezione delle parti citate nella riserva stessa
  2. Modificativa → accettazione delle parti in riserva solo secondo l'interpretazione fornita dallo stato stesso
  3. Interpretativa → accettazione delle parti in riserva solo secondo l'interpretazione fornita dallo stato stesso

Obiezione ad una riserva

  • Semplice → non si applica la riserva in quanto non detiene i parametri previsti dalla Convenzione di Vienna. È un atto politico senza effetti giuridici.
  • Qualificata → la riserva risulta contrastante con l'oggetto dell'accordo, che non viene applicato in toto nei confronti dello stato emanante riserva.

Efficacia accordi internazionali (art. 26 Convenzione di Vienna)

Norma pacta sunt servanda: ogni accordo vincola le parti

Specificazione contenuta nell'art. 27 → i contraenti non possono applicare il diritto interno dello stato per giustificare la mancata adempienza; ciò che conta è il soggetto e non il suo diritto interno.

Tre declinazioni di “efficacia”:

  1. Ratione logi → gli accordi si applicano nel territorio delle parti. Nel caso di accordi sulla tutela dei diritti umani, uno stato può esercitare giurisdizione anche all'esterno del suo territorio.
  2. Ratione temporis → non c'è efficacia retroattiva (ex nunc).
  3. Ratione personarum → nonostante negli accordi le norme colpiscano solo i soggetti contraenti e non tutti, ciò non impedisce che le norme vengano applicate anche a soggetti terzi, sia nell'attribuzione di diritti (effetti positivi) o di doveri (effetti negativi), anche se non è possibile attribuirli ad uno stato terzo senza il suo consenso.

Interpretazione (art. 31 Convenzione di Vienna)

La CDV prevede l'interpretazione applicando ai termini il loro senso ordinario

  • Letterale (o testuale) → attribuzione del significato ordinario ai termini
  • Sistematico → attribuzione in base al contesto
  • Teleologico → attribuzione in base all'oggetto e allo scopo dell'accordo.

L'art. 31 vuole che si tenga in considerazione:

  • Degli accordi interpretativi delle parti
  • Del contesto di conclusione dell'accordo
  • Di ogni altra regola applicabile tra le parti

Norma 31.3c della Convenzione di Vienna: si può ricorrere alle norme contenute nei singoli accordi per l'interpretazione generale delle norme degli accordi stessi, a combattimento della frammentazione del sistema internazionale generale.

La Convenzione di Vienna fornisce altri strumenti per l'interpretazione:

  • Lavori preparatori → le minute, ovvero i processi verbali tenuti nelle conferenze per produrre gli accordi, raccolte negli atti della conferenza.
  • Creazione di una interpretazione linguistica comune → gli accordi possono essere redatti in più lingue, dipendentemente dagli stati partecipanti.

Poteri impliciti

Il trattato di istituzione di un'organizzazione internazionale conferisce all'organizzazione competenze, ma non gli strumenti per adempirne.

Validità

La Convenzione di Vienna individua 2 casi di invalidità:

  • Invalidità assoluta → l'accordo cade in toto con effetti ex tunc (retroattività).
    • Violenza
    • Violazione di jus cogens
  • Invalidità relativa → o si sana la parte contrastante con interventi ex post, altrimenti decade l'accordo ab origine.
    • Errore
    • Dolo
    • Violazione di norme sulla competenza di stipula degli accordi

Tre sono le principali cause di invalidità:

  • Errore → su un elemento oggettivo, non colpevole, scusabile
  • Dolo → contraffazione fraudolenta della realtà (es. corruzione del plenipotenziatario)
  • Violenza → contro il plenipotenziatario, costretto ad accettare un trattato con l'uso della forza o contro lo stato, tramite minacce allo stato. (Esiste un trattato politico di esortazione contro qualsiasi forma di violenza politica).
  • Violazione di norme cogenti → se l'accordo è incompatibile con norme cogenti preesistenti, l'accordo è invalido (connotazione negativa), se invece è in contrasto con jus cogens successive all'accordo, lo stesso viene estinto (connotazione neutra).
  • Violazione di norme interne sulla competenza a stipulare → art.27: vietata opposizione di norme di diritto interno per la mancata esecuzione di un accordo. Ecco l'eccezione: art.46 → un accordo è invalido se concluso in violazione delle norme fondamentali di diritto interno sulla competenza a stipulare, ovvero che regolano il potere di concludere accordi (generalmente di rango costituzionale).

Quando si conclude un accordo in violazione di queste norme, l'accordo può esser dichiarato nullo.

Estinzione o sospensione

Per cause di volontà delle parti:

  • Apposizione di un termine finale, con scadenza
  • Apposizione di una clausola sospensiva o risolutiva (es. numero minimo di ratifiche per l'entrata in vigore)
  • Recesso o denuncia
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher taggamistamminchiaebbasta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Manzini Pietro.
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