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SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
LO STATO
Con la nozione di diritto internazionale si intende l’ordinamento giuridico della società internazionale,
l’insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati. Ai sensi del diritto internazionale è bene definire
in maniera ben precisa il concetto stato per applicazioni pratiche. È definita l’organizzazione di gover-
Stato
no di una comunità territoriale, caratteristiche necessarie affinché si possa parlare di Stato sono la sovrani-
Gli Stati sono i principali soggetti del diritto internazionale e in ragion di ciò esso si ca-
tà e l’indipendenza.
ratterizza dal degli Stati, esplicata dall’art 2 della Carta delle Nazioni Unite.
principio di sovrana uguaglianza
Le classiche funzioni di un ordinamento giuridico (legislativa, esecutiva e giudiziaria) sono in diritto interna-
zionale basate sulla volontà dei vari Stati esplicata nei trattati, ma decentrata ad organi internazionali. La
definisce chiaramente il concetto di Stato. Lo Stato, come soggetto di
Convenzione di Montevideo del 1933
diritto internazionale deve presentare le seguenti qualifiche: una popolazione permanente, un territorio
definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati. L’esistenza di uno Stato è indi-
pendente dal riconoscimento da parte degli altri Stati, esso rappresenta meramente il fatto che lo Stato che
ne riconosce un altro, accetta in via formale la sua personalità. Il riconoscimento è irrevocabile. In un arbi-
trato di una controversia tra USA e Paesi Bassi viene definito il concetto di indipendenza, per la quale sovra-
nità nella relazione tra Stati significa indipendenza riguardo ad una porzione della terra e il diritto di esclu-
dere tutti gli altri Stati dal governo della stessa.
La precisa definizione di Stato è utile per fini più pratici che teorici. Essa diviene fondamentale in casi con-
creti di rapporti internazionali tra Stati. Un esempio in materia è rappresentato da una sentenza della no-
stra Corte di Cassazione nei confronti del Capo di Stato del Montenegro nel 2004. Egli fu processato in Italia
per reati personali, ma si appellò alla norma di diritto internazionale consuetudinaria per cui un Capo di Sta-
to non può essere processato in Paesi diversi dal proprio, per tutelare a pieno la libertà degli Stati. Nel 2004
Serbia e Montenegro erano federati e almeno dal punto di vista del diritto internazionale rappresentavano
un ente unico: Repubblica federata di Jugoslavia Serbia-Montenegro. La Cassazione fu portata dunque a
chiedersi quando lo Stato, secondo il diritto internazionale, si possa definire tale, giungendo alla conclusione
che debba sussistere la presenza della e viga in ragione di ciò il principio
triade: popolo, governo, territorio,
di sovranità. Nel 2004 il Montenegro non poteva essere considerato uno Stato, non rispettando tali requisiti
e fu perciò negata l’immunità. Essendo questa una norma consuetudinaria, ha carattere generale. La sen-
tenza continua sostenendo che affinché un ente di diritto internazionale possa dirsi sovrano, occorre che es-
so abbia la cd ovvero che sia riconosciuto dagli altri Stati come pari e in-
capacità giuridica internazionale,
Precisando che il riconoscimento non influisce sull’effettiva sovranità di uno Stato, occorre pur
dipendente.
sempre che l’organizzazione di governo eserciti indipendentemente il proprio esercizio sulla comunità terri-
toriale e in ragione di ciò diviene soggetto di diritto internazionale automaticamente. Quindi uno Stato può
dirsi sovrano e soggetto indipendente di diritto internazionale ove sussistano i requisiti imposti dalla triade
e in presenza dei requisiti dell’effettività e dell’indipendenza. Il riconoscimento è un atto privo di conse-
guenza giuridiche e ha conseguenze esclusivamente sul piano politico. Nel caso specifico, le attività proprie
di governo sono esercitate dalla Repubblica federale di Iugoslavia e così le attività internazionali. In conclu-
sione il Montenegro non può considerarsi uno Stato sovrano ed indipendente, ma parte costituente del sog-
getto di diritto internazionale Repubblica Federale di Iugoslavia. Già la carta costituzionale della Repubblica
Federale di Iugoslavia dispone chiaramente all’art 14 che Serbia e Montenegro sono un’unica personalità di
diritto internazionale.
Vi sono però varie teorie dottrinali e non circa il momento in cui uno Stato nasce. Secondo una prima teoria
l’esistenza o meno di uno Stato, la sua nascita e la sua scomparsa, sono fenomeni esclusivamen-
fattualista,
te di fatto, da cui derivano le regole giuridiche discendenti e le varie conseguenze. Secondo un trattato de-
gli anni ’30, uno Stato per essere definito tale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: una popola-
zione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati.
La formazione del e del si formò in seguito alla vicenda della Serbia e del Ko-
polo legalista polo fattualista
sovo in relazione agli interessi di politica interna. Il tribunale per la ex Jugosalvia fu chiamato a decidere le
sorti di Milosevic nel 2004. Utile alla sentenza fu decidere in quale momento il conflitto ebbe interesse inter-
nazionale e per fare ciò bisognava stabilire quando la Croazia divenne effettivamente un Stato indipenden-
te. Secondo l’accusa il conflitto armato divenne internazionale dal gennaio del ’91, data in cui la Croazia di-
chiarò l’indipendenza, mentre secondo la documentazione la Croazia acquisì l’indipendenza soltanto nel ’92,
quando essa fu riconosciuta dalla comunità europea e divenne Stato membro delle Nazioni Unite. La deci-
sione si rifece alla Convenzione di Montevideo per stabilire che l’esistenza di uno Stato non è frutto di un
qualche riconoscimento da parte degli altri soggetti di diritto internazionale, ma è un riflesso dei principi fat-
tuali: la Croazia l’8 ottobre del ’91 aveva una popolazione permanente, aveva un territorio definito, aveva
un governo sovrano ed era in grado di porsi in relazione con gli altri Stati, come evidenziano gli accordi in-
trapresi con la Serbia e le negoziazioni con l’UE. In conclusione la Croazia già l’8 ottobre 1991 poteva consi-
derarsi uno Stato a tutti gli effetti, indipendentemente da un formale riconoscimento da parte degli altri
Stati.
All’interno del documento redatto dalla commissione Badinter sull’ex Jugoslavia, è definita chiaramente la
preferenza del diritto internazionale alla teoria fattualista. I principi di diritto internazionale sono utili a
chiarire le condizioni per cui un’entità costituisce uno Stato, il formarsi o il dissolversi di uno Stato sono
questioni di fatto. Premesse le tre caratteristiche dello Stato: territorio, popolazione assoggettata
all’autorità di un organizzazione politica, sovranità, l’esistenza dello Stato federale implica che l’organo fe-
derale rappresenti i componenti della federazione e che eserciti un effettivo potere, cosa che non si poteva
più riscontrare nel caso della Jugoslavia. In definitiva, la Jugoslavia, come Stato federale si trovava in un
processo di dissoluzione.
Il riconoscimento formale di uno Stato non ha un valore costitutivo , ma soltanto dichiarativo, tuttavia una
volta che riconoscimento vi è occorre una cera coerenza. Il riconoscimento può tuttalpiù contribuire a for-
mare quella fattualità costituente lo Stato. Un particolare tipo di riconoscimento è quello che di più Stati
che contemporaneamente riconoscono più Stati, come avvenne tra i Paesi della Comunità Europea con
quelli che sorsero dallo smembramento dell’Unione Sovietica. Tuttavia questi divennero Stati a prescindere
da suddetto riconoscimento. A favore della teoria per la quale il riconoscimento non è costitutivo vi è il rico-
noscimento degli Stati Uniti in favore del Kosovo, come Stato sovrano e indipendente. Ancora oggi il Kosovo
non può dirsi uno Stato a tutti gli effetti, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti non costituisce alcunché,
se non un favorire che emergano gli elementi fattuali che porteranno eventualmente alla formazione dello
Stato. sono rappresentati dal Taiwan, dalla Somalia e dalla Palestina. Nel caso del sorta
Casi particolari Taiwan,
una controversia tra un cittadino canadese ed un ente di Taipei, Taiwan si avvalse della regola per cui un en-
te statuale non può essere processato in sede civile in un Paese estero. Tuttavia Taiwan non era uno Stato
riconosciuto dal Canada e da molti altri Stati, in ragione del fatto che non fa parte delle Nazioni Unite per
ragioni politiche legate alla Cina. Essendo comunque uno Stato di fatto gli fu data ragione nella controversia
La invece
canadese. perse il suo apparato di governo. La pirateria opera appunto in questa regione
Somalia
in ragione della mancanza di un governo e di conseguenza di forze di polizia, ma soprattutto per la mancan-
za di una giurisdizione. Tuttavia per il diritto internazionale i pirati potrebbero essere presi e processati in un
qualsiasi Stato, siccome ledono interessi globali. La Somalia è considerata uno Stato anche in mancanza di
Per
un ente governativo, questo anche per permettere agli altri Stati di condurre controlli sulle sue coste.
quanto riguarda la invece, nel 1947 le Nazioni Unite decisero per la formazione di due Stati: lo Sta-
Palestina
to di Israele e lo Stato Arabo Palestinese. Il piano fu presentato alla popolazione locale, ma rifiutato dagli
arabi, i quali l’anno seguente ricevettero il sostegno di Egitto, Giordania e Siria. Nel 1949 la popolazione
arabo palestinese si ridusse alla strisci di Gaza e alla Giordania, territorio sostenuto dalle truppe egiziane e
della Giordania stessa. Nel 1967 scoppiò il conflitto arabo israeliano, con Siria e Giordania che si prepararo-
no ad attaccare Israele nella Guerra dei 6 giorni. Fu Israele ad attaccare per primo, nell’ottica della legittima
difesa preventiva, e da allora controlla, o meglio occupa, le zone arabo-palestinesi. Nel 1993 Israele e OLB
(ANP) furono costrette a riconoscersi reciprocamente attraverso alcuni trattati di pace che dovevano porta-
re alla formazioni di territori arabi e israeliani, ma nel 1990 fu assassinato il Primo Ministro israeliano, epi-
sodio che fece saltare ogni accordo. La Palestina ad oggi non può essere considerata Stato, perché in pre-
senza di territorio e popolazione, manca l’esercizio effettivo di un potere governativo e sovrano, manca cioè
il requisito dell’effettività. La Palestina avanzò delle richieste volte ad entrare a far parte delle Nazioni Unite,
richieste respinte anche per la ferma opposizione degli USA, alleati di Israele. L