Introduzione al diritto internazionale moderno
Il diritto internazionale moderno si fonda sul documento redatto dalle Nazioni Unite aperto alla firma a San Francisco il 26 giugno 1945. È composto da vari articoli che fissano i principi cardini dell’ordinamento internazionale e ne sviluppano le istituzioni, definendone le regole e i meccanismi in maniera più o meno esaustiva. In diritto internazionale non esiste un vero e proprio legislatore, ma esistono altri organi, come il Consiglio di Sicurezza o l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che hanno tra le loro funzioni la facoltà di emettere atti vincolanti per gli Stati membri. Questi poteri sono previsti dal trattato fondamentale e lì trovano la propria legittimazione.
Principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite
Tra i principi cardini della Carta spicca il perseguimento della pace e della sicurezza, che ha come conseguenza il divieto generale dell’utilizzo della forza, tranne nei casi definiti dalla stessa Carta. Per far sì che il trattato sia rispettato interviene il Consiglio di Sicurezza che può anche disporre un attacco militare nei confronti del trasgressore. Tale organo è dotato di una particolare composizione: 15 membri tra cui 5 permanenti, i quali dispongono di un diritto di veto. Il Consiglio di Sicurezza è l’organo responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e come tale ha il potere di emettere risoluzioni in merito a controversie e prendere delle decisioni che devono essere rispettate da tutti i membri delle Nazioni Unite, o almeno dai membri interessati.
Il diritto internazionale e la sovranità degli stati
Il diritto internazionale è composto, a differenza degli ordinamenti nazionali, di soggetti di pari sovranità; nessun legislatore nazionale può in alcun modo porre in essere atti che violino la sovranità di un altro Stato, in base al principio di eguaglianza di sovranità. Questo principio rappresenta la vera peculiarità del diritto internazionale rispetto al diritto interno. Il diritto internazionale, ovvero l’ordinamento giuridico della società internazionale, è l’insieme delle norme giuridiche che regolano il rapporto tra gli Stati. Lo Stato è quindi il soggetto artefice e destinatario di tali norme.
Organizzazione dello stato
Occorre definire che cosa si intende per organizzazione di governo di una comunità territoriale, le cui caratteristiche fondamentali sono sovranità e indipendenza. Il diritto internazionale si impone dunque su soggetti sovrani, che hanno pari sovranità, come è esposto dal principio di sovrana uguaglianza nell’art. 2 par. 1 della Carta delle NU. Le funzioni dell’organo sono, volendo, le funzioni classiche di ogni ordinamento interno: la produzione di norme, l’accertamento e l’attuazione. Tali funzioni sono, nell’ordinamento internazionale, decentrate alla volontà degli Stati.
Funzioni dell'ordinamento giuridico internazionale
Le funzioni di un qualsiasi ordinamento giuridico sono la funzione legislativa, la funzione giudiziaria e la funzione esecutiva. La funzione di accertamento in diritto internazionale viene svolta dai tribunali internazionali dell’Aja, i quali hanno competenza sia in sede penale che nei contrasti tra gli Stati. La Corte Internazionale di Giustizia deve essere attivata da un trattato con cui gli Stati sottoscrivono il loro consenso e la loro accettazione della sentenza preventivamente. Vi è inoltre la possibilità di nominare un arbitro decisionale ad hoc. Nel caso in cui sorga una controversia, gli stipulanti accettano a priori la delegazione della decisione in merito alla Corte Internazionale di Giustizia, cd clausola compromissoria. È prevista la possibilità di inserire la clausola compromissoria all’interno di trattati, accettando in via preventiva la risoluzione di un’eventuale controversia da parte della Corte.
Esempi storici di diritto internazionale
Un esempio è rappresentato dalla convenzione relativa alla gestione delle risorse idriche del 1963. Emblematico è anche il caso dei due tedeschi arrestati negli Stati Uniti e condannati alla pena capitale; in quella vicenda la Germania intervenì per far rispettare gli accordi sul diritto di processare in Germania cittadini di nazionalità tedesca, convenzione non rispettata dagli Stati Uniti che ordinarono l’esecuzione.
L'attuazione delle norme e l'autotutela
La funzione dell’attuazione è intesa nel senso di coercizione, svolta dall’organo che impone il rispetto delle norme attraverso la previsione di sanzioni. L’idea originaria era rappresentata dall’autotutela; ogni Stato era padrone della difesa nel proprio territorio. Tutto ciò veniva chiamato rappresaglia, ma questo sistema presentava l’evidente problema della diversità di forza tra gli Stati e della mancanza di limiti nell’utilizzo della forza. Fino al XX secolo l’ordinamento internazionale non vietava l’autotutela e la rappresaglia.
Nella Carta delle Nazioni Unite sono fissati principi ben precisi che istituiscono l’interesse comune, fino agli anni ’70 riguardanti esclusivamente gli Stati parte delle Nazioni Unite. Nel giro di 40 anni la Carta diviene uno strumento accertato e valido per tutti, poiché conviene valori ampiamente accettati e condivisi. Stati come la Svizzera che per molto tempo si sono chiamati fuori dall’ordinamento internazionale, o come la Città del Vaticano che ancora è fuori dal trattato, restano vincolati agli obblighi della Carta. Vi sono inoltre le consuetudini, che vincolano tutti gli Stati in via generale indipendentemente dalla presenza di un atto scritto. Essa se negli ordinamenti interni rappresenta una materia residuale, nell’ordinamento internazionale, primitivo e rudimentale, rappresenta una delle fonti primarie del diritto. L’ordinamento giuridico internazionale è tuttora al centro di un graduale processo di cambiamento.
Le fonti normative del diritto internazionale
Per quanto riguarda la funzione legislativa, le due fonti normative del diritto internazionale sono i trattati e soprattutto la consuetudine. Grazie a questa infatti si è legittimata l’espansione dei principi delle Nazioni Unite. Mentre il trattato vincola solo chi lo sottoscrive, la consuetudine si consocia in via informale e generale, valida per tutto l’ordinamento internazionale.
Nel diritto internazionale trattato e consuetudine si equivalgono, salvo il caso del diritto cogente, cioè il caso di norme imperative del diritto internazionale di carattere generale e inderogabile. Le norme consuetudinarie di diritto cogente sono quindi gerarchicamente più importanti dei trattati, in quanto tutelano valori condivisi generalmente. La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 tratta nella sezione 2 della nullità dei trattati, disponendo all’art 53 che è nullo qualsiasi trattato in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ogni Stato sarebbe legittimato all’azione di denuncia dell’eventuale violazione dei principi condivisi, agli apparati delle Nazioni Unite.
La superiorità del diritto cogente fu importante per decidere in merito alla questione tra USA e Nicaragua. Nel 1986 la Corte Internazionale di Giustizia fu chiamata a giudicare circa la controversia sorta tra Stati Uniti e Nicaragua. Con la sentenza del 27 giugno 1986 la Corte sostenne che alcune attività degli Stati Uniti sono contro il divieto dell’uso della forza. Tale decisione fu possibile grazie al formarsi di consuetudini, valide per tutti gli Stati, che vietano l’uso della forza, non solo nei rapporti tra gli Stati parte, ma per tutti gli Stati. La consuetudine si è formata sotto l’effetto della Carta delle Nazioni Unite che dal ’45 è diventata prassi internazionale.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del ’69 esplica il tema del diritto cogente all’art 53, disponendo che la norma imperativa (ius cogens) di carattere consuetudinario, fa sì che qualsiasi norma di carattere imperativo possa essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale, generale e avente lo stesso carattere.
Soggetti del diritto internazionale
Per definire a pieno l’ordinamento internazionale occorre definirne i soggetti. Questi sono anzitutto gli Stati, poi le organizzazioni internazionali e le persone fisiche. Nel diritto internazionale il popolo assume un ruolo ben definito, distinto dal concetto di nazione, assumendo diritti propri, come il diritto all’autodeterminazione.
Sviluppo storico del diritto internazionale moderno
Pace di Westfalia
Nel corso dei secoli vi sono stati vari episodi riconducibili ad un diritto internazionale, vari tentativi di unificazione o espansione falliti, volti a stabilire un diritto collettivo, basato in molti casi sullo ius gentium. Il momento discriminante che sancisce la nascita del diritto internazionale inteso nel senso moderno si ha con la pace di Westfalia del 1648. I trattati di Osnabruk e Munster sanciscono la nascita di una pluralità di entità politiche tra loro indipendenti. Il fattore determinante risiede nella nascita dello Stato moderno, cioè dell’entità statuale così come la conosciamo oggi, sovrana e indipendente e delle sue relazioni intrattenute con altre entità sovrane e indipendente in modo paritario. Questo sistema di rapporti internazionali creato a Westfalia aveva al suo interno un embrionale sistema di sicurezza, una tendenza alla pace, pur molto limitata e scarsamente efficiente.
XVII-XVIII secolo
Il carattere iniziale fortemente eurocentrico della moderna società internazionale portò a due modalità di relazione con altre entità politico-territoriali extraeuropee nel corso del XVII e del XVIII secolo: le capitolazioni e il colonialismo. La modalità delle capitolazioni consisteva nella redazione di trattati con cui uno Stato europeo instaurava un rapporto minimo con veri e propri Stati extraeuropei, attraverso indifferenza o separazione giuridica, in particolare per tutelare i commercianti e le controversie tra viaggiatori. Il colonialismo invece fu attuato nei confronti di territori privi del tutto o in parte di una organizzazione politica, che consentì ai Paesi europei di imporre il proprio modello.
XVIII-XIX secolo
La rivoluzione francese e le guerre napoleoniche misero in discussione l’equilibrio raggiunto dalle potenze europee a Westfalia. Il congresso di Vienna e il Trattato di Parigi del 1815 segnarono l’inizio di un nuovo assetto politico continentale, caratterizzato da un’alleanza militare (Santa Alleanza) e da un nuovo sistema di concertazione diplomatica (Concerto d’Europa).
XIX secolo
Il 1800 è segnato dall’emergere di una nuova potenza mondiale extraeuropea con radici comunque europee: gli Stati Uniti d’America. Nel 1823 è affermata da Monroe l’egemonia a livello continentale, nel nome di quell’autodeterminazione dei popoli che sarà il fondamento del processo di decolonizzazione del secolo successivo.
XX secolo
L’inizio del XX secolo è immediatamente segnato dallo scoppio della prima guerra mondiale, dai disordini e dai precari equilibri che furono imposti in seguito ad essa. Subito dopo la guerra l’emergere dell’URSS quale nuova potenza sorta in nome dell’autodeterminazione, questa volta politica, dei popoli. Nello stesso periodo vengono create le prime organizzazioni internazionali, con lo scopo di scongiurare il ripetersi dell’esperienza della Grande Guerra. La Società delle Nazioni sorta nel 1919 fu fin da subito menomata dalla mancata ratifica da parte degli Stati Uniti e non fu in grado di contrastare l’incombere della seconda guerra mondiale che devastò il vecchio continente.
Durante quest’ultima fu architettata una nuova organizzazione internazionale con lo scopo di perseguire la pace e garantire la sicurezza internazionale; nel 1945 nasceva l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel secondo dopoguerra vengono a formarsi nuovi Stati in seguito al processo di decolonizzazione, gli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite finiscono con il raddoppiare nella seconda metà del secolo. Il processo di decolonizzazione fu promosso sia dalla Carta delle Nazioni Unite, sia dai due blocchi della Guerra Fredda, entrambi sorti dall’autodeterminazione dei popoli e che quindi erano propensi a favorire. Dopo il processo di decolonizzazione un altro episodio che conseguì un aumento considerevole di Stati riconosciuti fu lo smembramento dell’Unione Sovietica all’inizio degli anni ’90 e della Jugoslavia. Mentre nel primo caso lo smembramento fu pacifico, le repubbliche federate non fecero più capo ad un governo centrale e iniziarono ad autogovernarsi, nel caso della Jugoslavia non fu pacifico, il governo centrale cercò di fermare le secessioni con la forza scatenando una guerra che afflisse la regione balcanica per gran parte del decennio. Alla fine degli anni ’90 si vennero a formare 6 nuove entità statuali, permanendo il problema del Kosovo.
Tutte queste vicende vanno a modificare considerevolmente la consistenza della società internazionale, specie per quanto riguarda i soggetti del diritto internazionale. Questo profondo cambiamento non porta ad un simmetrico cambiamento interno all’organizzazione delle Nazioni Unite, portando anche a situazioni quasi paradossali che non rispecchiano la realtà odierna. Questo mancato adattamento è dovuto alle particolari procedure di modifica della Carta delle Nazioni Unite, specialmente per le disposizioni che prevedono posizioni privilegiate ai 5 membri permanenti.
Soggetti di diritto internazionale
Lo stato
Con la nozione di diritto internazionale si intende l’ordinamento giuridico della società internazionale, l’insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati. Ai sensi del diritto internazionale è bene definire in maniera ben precisa il concetto di Stato per applicazioni pratiche. È definita l’organizzazione di governo di una comunità territoriale; caratteristiche necessarie affinché si possa parlare di Stato sono la sovranità e l’indipendenza. Gli Stati sono i principali soggetti del diritto internazionale e in ragion di ciò esso si caratterizza dal principio di sovrana uguaglianza degli Stati, esplicata dall’art 2 della Carta delle Nazioni Unite. Le classiche funzioni di un ordinamento giuridico (legislativa, esecutiva e giudiziaria) sono in diritto internazionale basate sulla volontà dei vari Stati esplicata nei trattati, ma decentrata ad organi internazionali.
La Convenzione di Montevideo del 1933 definisce chiaramente il concetto di Stato. Lo Stato, come soggetto di diritto internazionale deve presentare le seguenti qualifiche: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati. L’esistenza di uno Stato è indipendente dal riconoscimento da parte degli altri Stati, esso rappresenta meramente il fatto che lo Stato che ne riconosce un altro, accetta in via formale la sua personalità. Il riconoscimento è irrevocabile. In un arbitrato di una controversia tra USA e Paesi Bassi viene definito il concetto di indipendenza, per la quale sovranità nella relazione tra Stati significa indipendenza riguardo ad una porzione della terra e il diritto di escludere tutti gli altri Stati dal governo della stessa.
La precisa definizione di Stato è utile per fini più pratici che teorici. Essa diviene fondamentale in casi concreti di rapporti internazionali tra Stati. Un esempio in materia è rappresentato da una sentenza della nostra Corte di Cassazione nei confronti del Capo di Stato del Montenegro nel 2004. Egli fu processato in Italia per reati personali, ma si appellò alla norma di diritto internazionale consuetudinaria per cui un Capo di Stato non può essere processato in Paesi diversi dal proprio, per tutelare a pieno la libertà degli Stati. Nel 2004 Serbia e Montenegro erano federati e almeno dal punto di vista del diritto internazionale rappresentavano un ente unico: Repubblica federata di Jugoslavia Serbia-Montenegro. La Cassazione fu portata dunque a chiedersi quando lo Stato, secondo il diritto internazionale, si possa definire tale, giungendo alla conclusione che debba sussistere la presenza della triade: popolo, governo, territorio, e viga in ragione di ciò il principio di sovranità.
Nel 2004 il Montenegro non poteva essere considerato uno Stato, non rispettando tali requisiti e fu perciò negata l’immunità. Essendo questa una norma consuetudinaria, ha carattere generale. La sentenza continua sostenendo che affinché un ente di diritto internazionale possa dirsi sovrano, occorre che esso abbia la cd capacità giuridica internazionale, ovvero che sia riconosciuto dagli altri Stati come pari e indipendente. Precisando che il riconoscimento non influisce sull’effettiva sovranità di uno Stato, occorre pur sempre che l’organizzazione di governo eserciti indipendentemente il proprio esercizio sulla comunità territoriale e in ragione di ciò diviene soggetto di diritto internazionale automaticamente. Quindi uno Stato può dirsi sovrano e soggetto indipendente di diritto internazionale ove sussistano i requisiti imposti dalla triade e in presenza dei requisiti dell’effettività e dell’indipendenza. Il riconoscimento è un atto privo di conseguenza giuridiche e ha conseguenze esclusivamente sul piano politico. Nel caso specifico, le attività proprie di governo sono esercitate dalla Repubblica federale di Iugoslavia e così le attività internazionali. In conclusione, il Montenegro non può considerarsi uno Stato sovrano ed indipendente, ma parte costituente del soggetto di diritto internazionale Repubblica federata di Jugoslavia Serbia-Montenegro.
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