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Estratto del documento

CEDU

Le fonti previste da accordi normalmente sono a grandi linee riconducibili a due grandi macro categorie:

 Decisioni

o Regolamenti

o Direttive

o Decisioni.

Sono vincolanti, obbligano i destinatari

 Raccomandazioni

o Pareri

o Raccomandazioni

Atti UE non vincolanti.

Che nulla tolgono al principio fondamentale di libertà degli stati di adottare denominazioni diversi.

Moltissime organizzazioni internazionali prevede che l’organizzazione adotti raccomandazioni.

Conforti dice: Uno stato, che per tenere un comportamento conforme a una organizzazione internazionale

violasse un obbligo internazionale, non commetterebbe un illecito.

Fonti

 Norme consuetudinarie, alcune hanno rango costituzionale (pacta sunt servanda)

 Accordi fondati sul principio pacta sunt servanda. Cost e accordi sono reciprocamente derogabili

(eccezione ius cogens)

 Fonti di terzo grado: atti previsti da accordi.

Contenuto delle norme internazionali

Abbiamo ora dimestichezza con i soggetti e le fonti dell’ordinamento; dobbiamo vedere il contenuto delle

norme internazionali.

Norme che costituiscono un limite all’uso della forza interna o internazionale

Il diritto si presenta con regole formali o strumentali (norme sui procedimenti di formazione, modificazione

e estinzione del diritto internazionale e norme sulle soluzioni delle controversie) e regole materiali, da cui

derivano diritti e obblighi degli stati. L’idea guida è che il contenuto del diritto internazionale è costituito

da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli stati. Sia la forza verso l’esterno, cioè verso altri

stati, contro altri stati, sia l’uso della forza all’interno, contro persone fisiche. La domestic jurisdiction

conosce dei limiti: il potere non è più quello del sovrano assoluto, il diritto internazionale presenta una

serie di limiti. 20

1. Sovranità territoriale: è la prima fondamentale norma, è una norma consuetudinaria che si afferma

all’indomani della fine del sacro romano impero; cessano le forme di dipendenza dal papa o

imperatore. La sovranità territoriale all’inizio è intesa come proprietà del sovrano, cui è collegato il

potere sugli individui. Sovranità territoriale intesa come potere di esercitare le funzioni di governo

in maniera esclusiva (=esclude possibilità degli stessi soggetti di avanzare la stessa pretesa). Divieto

di penetrazione nella sfera di questa sovranità territoriale. Diritto pieno, potenzialmente assoluto.

Ma incontra dei limiti oggi sempre più frequenti in ragione degli obblighi degli stati su certe

materie. Quanto più gli stati contraggono obblighi, tanto più limitano il loro potere sovrano, che è

sempre meno un potere assoluto, senza limiti. Questo è il primo elemento essenziale.

2. Il secondo: principio di effettività. L’effettivo esercizio del potere di governo fa sorgere il diritto

all’esercizio esclusivo; il diritto internazionale non è sensibile al dover essere, è molto sensibile

all’essere, alla realtà di fatto. da secoli il diritto internazionale è conservatore; come vedremo

quando parleremo dell’uso della forza, oggi uno dei grossi limiti è costituito dal fatto che il divieto

dell’uso della forza ha la conseguenza che non sono riconosciute le acquisizioni territoriali avvenute

con la forza, anche se caratterizzate dall’effettività dell’esercizio del potere. Tendenza a

disconoscere gli effetti delle acquisizioni con forza. Per tutte le altre acquisizioni, è il principio di

effettività che regola la nascita dei nuovi stati sovrani. Al generalissimo principio di sovranità oggi il

diritto internazionale collega una serie di limiti; più crescono gli obblighi degli stati mediante

trattati, più si assottiglia l’esercizio esclusivo del potere. Limiti al principio di sovranità:

3. Trattamento degli stranieri: lo straniero diventa rilevante perché è oggetto del potere dello stato.

Istituto della protezione diplomatica: oggi nella prassi c’è maggiore attenzione all’istituto nel senso

di riconoscerla collegata alla persona umana e alla protezione della persona umana, ma l’origine è

tipicamente legata alla sovranità dello stato. L’obbligo di protezione degli stranieri, inteso come

diritto dello stato!

4. Trattamento degli stati stranieri: anche qui c’è un limite alla sovranità dello stato, c’è un divieto di

ingerenza, e poi il limite che incontra è quello relativo alla immunità dello stato straniero dalla

giurisdizione di un altro stato. Fino alla prima guerra mondiale prevaleva la dottrina della immunità

assoluta degli stati; dopo la prima guerra mondiale si sviluppa una giurisprudenza ad opera delle

corti del regno d’Italia e del Belgio teoria dell’immunità relativa o ristretta, non più l’immunità

assoluta dello stato straniero. A questa giurisprudenza italiana e belga si accodano quelle di stati

come gli stati uniti, il regno unito, che avevano una tradizione di immunità assoluta, per cui oggi

possiamo ritenere che la dottrina della immunità ristretta sia divenuta di diritto consuetudinario.

Consiste nella distinzione tra acta iure imperii e acta iure gestioniis. Gli acta iure imperii sono gli atti

strettamente connessi con l’esercizio di poteri sovrani, di funzioni pubbliche. Questa è la

manifestazione di una evoluzione della giurisprudenza incline a ridurre gli atti di imperio. Lo stesso

si applica oltre agli stati anche alle organizzazioni internazionali. Le fonti non sono di diritto

consuetudinario, ma pattizio. È retta da accordi. Due tipi di accordi:

a. Convenzioni sulle immunità e i privilegi

b. Accordi di sede, intercorrono tra organizzazione e stato, dove l’organizzazione ha la sua

sede. Stabiliscono le condizioni relative a quella specifica sede.

5. Un altro ambito che rileva ai nostri fini è il diritto del mare, che è una parte del diritto

internazionale che ha avuto un grande sviluppo e presenta evidenti collegamenti con le pretese di

sovranità degli stati, in diverse direzioni. Rinvio più avanti.

6. Un altro limite fondamentale all’esercizio dei poteri sovrani è connesso con la diplomazia e le

relative immunità che sono riconosciute per l’esercizio dell’attività diplomatica. Strumento

21

attraverso il quale gli stati intrattengono reciproche relazioni. È una relazione giuridica quella che

intercorre tra uno stato e un altro; i due stati sono qualificati come stato accreditante e stato

accreditatario. La missione diplomatica ha una procedura di accreditamento. Ha origine

consuetudinaria. Secondo l’art. 3 dell’apposita convenzione di codificazione, convenzione di vienna

sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 cui è seguita una convenzione nel ’63 per le relazioni

consolari. Siamo nell’ambito di convenzioni multilaterali di codificazione. La missione diplomatica è

un istituto che risale indietro nei secoli. Antico diritto di origine consuetudinaria che viene

codificato. Secondo l’art. 3 le funzioni di una missione diplomatica consistono in

Rappresentare lo stato accreditante presso lo stato accreditatario

Proteggere nello stato accreditatario gli interessi dello stato accreditante e dei cittadini di

questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale (spionaggio)

Negoziare con il governo dello stato accreditatario

Informarsi con ogni mezzo lecito delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello

stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo stato accreditante.

Promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e

scientifiche.

La missione comporta il fondamento su un accreditamento, che da luogo a una vera e propria

procedura. La missione diplomatica comporta che i diplomatici siano accreditati. Procedura di

accreditamento del capomissione:

ad opera del ministero affari esteri o organo corrispondente per i soggetti non stati, dello

stato accreditante chiede allo stato accreditatario il gradimento per una persona. Vuol dire

che il governo chiede all’altro governo se la persona di tizio sarebbe gradita come capo

missioni. Siamo nell’ambito delle relazioni bilaterali; lo stato a ha interesse per lo stato b. il

primo passaggio è la richiesta di gradimento. Lo stato accreditatario può rifiutare il

gradimento. La prassi è ricca di casi in cui il gradimento viene rifiutato. Avviene con

modalità di discrezione e riservatezza. Lo stato lo può rifiutare e non è obbligato a

motivare. Si usa il termine persona non grata: non ha nulla a che vedere con la gratitudine,

ma è una locuzione latina=persona non gradita. Se c’è gradimento, si passa alla fase

successiva.

Vero e proprio accreditamento, fondato sulle lettere credenziali. L’emissione delle lettere

credenziali è un atto del capo dello stato, ed è indirizzato normalmente al capo dello stato

accreditatario. Con le lettere credenziali il capo dello stato accreditante indirizza uno

strumento formale al capo dello stato accreditatario, indicando il nome. Normalmente è

un’occasione formale. Questo e il passaggio successivo sono ancora l’eredità dell’antica

tradizione storica dei rapporti tra sovrani. Formalmente e sostanzialmente la competenza

resta nel nostro ordine costituzionale contemporaneo affidata al capo dello stato.

Il capomissione parte, raggiunge capitale stato accreditatario e verrà ricevuto dal capo

dello stato, al quale consegnerà le lettere credenziali. Nelle mani del capo dello stato

accreditatario. In alcuni paesi la procedura è molto semplice, in altri assume una certa

importanza. Da quel momento in avanti l’ambasciatore d’Italia rappresenta, protegge, …

esercita funzioni nella sua pienezza.

Categorie di capomissione: 22

1815 l’atto finale del congresso di vienna che stabilì le categorie dei capi missione; poi

questo atto finale integrato dal congresso di Aquisgrana del 1818. La distinzione delle

categorie dei capi missione era una prima categoria:

o gli ambasciatori

o Ministri plenipotenziari

o Incaricati d’affari.

o Con aquisgrana introdotta categoria ministri residenti.

Attuale

o Ambasciatori e nunzi apostolici

o Ministri plenipotenziari e internunzi

o Incaricati d’affari.

È una questione di rango del capomissione, che si spiega essenzialmente in chiave storica: relazioni

diplomatiche nate e sviluppate in chiave essenzialmente bilaterale e in termini di reciprocità. Il che

nei rapporti tra entità politica implicava che gli stati si riconoscessero di pari rango, che non era per

tutti gli sta

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A.A. 2013-2014
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unam92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Greppi Edoardo.