Diritto
Internazionale
Appunti dettagliati delle lezioni del prof. Greppi
Anno 2013-2014
DIRITTO INTERNAZIONALE
Definizione di “diritto internazionale”
Il diritto internazionale è l’ordinamento della comunità degli stati: a monte di tutto abbiamo quella che
chiamiamo la comunità internazionale, che è una società organizzata e che come tale ha delle regole, dei
principi. L’ordinamento giuridico inteso come espressione di una società che vive in forma organizzata la
vita di relazione dei suoi soggetti. Siamo di fronte a una società, detta comunità internazionale, composta
essenzialmente da stati. Gli stati sono essenzialmente i soggetti della comunità internazionale, ma ci sono
anche altri soggetti che interagiscono con gli stati. Ma essenzialmente la comunità internazionale è
composta di stati. Gli stati del mondo sono circa 200: 193 delle Nazioni Unite, il Taiwan non è delle Nazioni
Unite per ragioni politiche.
La comunità internazionale è una società con un numero relativamente modesto di soggetti. Vedremo che
accanto agli stati ci sono una manciata di soggetti non stati e le organizzazioni internazionali.
È un complesso di norme che si forma al di sopra dello stato e che scaturisce dalla vita di relazione degli
stati. Vedremo quali sono le fonti e le ragioni per le quali gli stati sono vincolati ad osservarne le norme.
Dicendo che regola le norme tra gli stati -> le norme si indirizzano essenzialmente agli stati. Essenzialmente
vuol dire non esclusivamente, perché tende anche a lambire e quindi regolare rapporti che riguardano per
esempio gli individui, cioè il d.internazionale penetra anche all’interno degli stati e delle comunità statuali.
Un tempo i rapporti all’interno degli stati erano di pertinenza esclusiva dello stato stesso, e il diritto
internazionale si occupava di guerra e pace, alleanze… era una materia essenzialmente per diplomatici, per
dei professionisti delle relazioni internazionali. Oggi è sempre meno così: da una parte una crescente
internazionalizzazione, che si constata ad esempio nel corso di diritto UE e crescente interdipendenza,
globalizzazione dei mercati e non solo, anche dei problemi. Le nostre generazioni sono pesantemente
investite dalle relazioni di interdipendenza.
La parte centrale è focalizzata sulla persona come titolare di diritti e destinataria di obblighi.
Studieremo d.i. come complesso di norme che regolano i rapporti tra soggetti e che creano diritti e
obblighi in capo agli stati. Vedremo la tendenza crescente a trasferire all’ordinamento internazionale
materie e rapporti di diverse sfere che un tempo erano circoscritte all’interno dello stato. Non solo, ma un
tempo e per parecchi secoli gli stati intrattenevano tra loro rapporti in chiave bilaterale, stato a con b e b
con a. Oggi una crescente quantità di rapporti è oggetto di relazioni multilaterali e quindi di una disciplina
normativa multilaterale. In ragione di tutti questi elementi che hanno modificato la vita di relazioni
internazionali d.i. è sempre meno materia esclusiva per i diplomatici e sempre più un diritto amministrato
e applicato dagli operatori giuridici internazionali. Questo spiega perché il d.i. sia una materia che
obbligatoriamente studiano tutti, anche chi non farà mai il diplomatico! Il d.i. riguarda tutti; come lo
studiamo noi qui è quello rilevante in tanto in quanto è amministrato all’interno dello stato da operatori
giuridici.
Chiamato anche diritto internazionale pubblico. Il d.i. privato è invece il complesso delle regole che in ogni
singolo ordinamento giuridico nazionale disciplinano i conflitti di legge e di giurisdizione che conseguono
all’esistenza di una pluralità di ordinamenti nazionali distinti e separati. Se abbiamo quasi 200 stati nel
mondo, abbiamo quasi 200 ordinamenti nazionali. Vi è tutta un’ampia sfera di rapporti che va a toccare
proprio quel diritto quando tizio cittadino italiano sposa caia cittadina svedese. È quindi l’insieme delle
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regole che delimitano il diritto privato nazionale prescrivendo quando e come debba essere applicato, e
quando invece i giudici debbano applicare norme di diritto privato straniere. Da tutto questo deriva come
conseguenza che allora è diritto interno, non internazionale -> infatti non ho un diritto internazionale
privato, ma un d.i.p. italiano, un d.i.p. svedese ecce ecc. è nel diritto interno che lo qualifico come diritto
internazionale privato, ma è diritto interno! Ecco perché non abbiamo bisogno di aggiungere l’aggettivo
pubblico. Il diritto internazionale privato non è diritto internazionale, anche se regola rapporti di diritto
internazionale.
Il diritto internazionale poggia sul diritto delle nazionalità -> tesi manciniana. Prima cattedra in Italia di
diritto internazionale a Torino.
La comunità internazionale è l’insieme degli stati che non vivono isolati, ma intrattengono reciproche
relazioni disciplinate da norme giuridiche -> che sono il diritto internazionale. Il complesso di queste
regole che disciplinano questi rapporti è il diritto internazionale (diritto della comunità internazionale)
Origine della comunità internazionale.
In dottrina varie soluzioni:
Caduta impero romano di Occidente
Trattati di Vestfalia che posero fine alla guerra dei 30anni (1648).
È in quel periodo che gli stati completano il cammino che li ha portati ad essere entità politiche sovrane e a
riconoscersi reciprocamente come tali. Sovranità, indipendenza. Fino al medioevo la comunità
internazionale dal p.d.v. del potere e dell’autorità: erano l’Imperatore e il Papa. Con Vestfalia, punto di
arrivo di un processo storico, gli stati si riconoscono reciprocamente indipendenti (=non dipendenti!
sottinteso dal papa, imperatore..). processo storico con momento cruciale nel ‘400-500, dove nascono in
Europa le grandi Monarchie.
In Francia, dopo conclusione guerra 100 anni il re di Francia Luigi XI sconfigge l’ultimo alfiere
dell’indipendentismo feudale e assoggettando al potere centrale, a Parigi la franca contea e la Borgogna, e
assorbendo per matrimonio anche bretagna e provenza diventa una grande monarchia nazionale.
In Inghilterra, negli stessi decenni guerra delle 2 rose (lancaster e york), sale al trono Enrico VII Tudor, che
ha sangue lancaster ma sposa una york; la rissosa nobiltà feudale inglese china la testa al nuovo sovrano.
In Spagna 1469 accentramento del potere con il matrimonio fra Ferdinando e Isabella di Castiglia, che
creano la grande monarchia.
In Germania, anni successivi al tramonto del S.R.I. si sono formati numerosi centri di potere finchè sale al
trono un Asburgo, che dà origine a un robusto stato sovranazionale che durerà fino al 1918. Gli stati in età
moderna si consolidano secondo questo principio, che così è stato formulato allora: rex superiorem non
recognoscens in reio suo est imperator. Il re nel suo regno è un imperatore, perché non riconosce un ente,
una fonte di potere a lui superiore. Non c’è più il papa, né un imperatore superiore. Gli enti sono proprio gli
stati-> nascono come entità politiche autonome, si danno le proprie norme! Indipendenti= la loro sovranità
non poggia su una legittimazione di una autorità superiore. È la fine della frammentazione del
particolarismo feudale, e l’affermazione dell’apparato centrale dello stato. Le grandi capitali diventano i
centri di elaborazione della politica europea. La chiave di lettura del diritto internazionale moderno quale si
sviluppa a partire da quel periodo è dunque da leggersi come la sovranità. Lo stato di cui parliamo è
sovrano; questi stati non riconoscono una autorità superiore. Da questo una serie di conseguenze che
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approfondiremo-> la comunità internazionale è una società a potere diffuso e non centralizzato. Quei 200
stati sono centri di potere autonomo, essi rivendicano la propria sovranità, a partire da quei secoli ormai
lontani. Sovrana eguaglianza tra i membri.
Funzione di produzione delle norme giuridiche. Accertamento del diritto. Attuazione coercitiva del diritto.
Fonti: diritto internazionale generale, consuetudine. Accordo. I trattati. Fonti previste da accordi, atti delle
organizzazioni internazionali.
27.09.2013
Natura giuridica delle norme di diritto internazionale
Nella determinazione di che cosa sia il diritto internazionale non è irrilevante la parola “diritto”. È stata
messa in passato anche in discussione la natura giuridica delle norme, se questo fosse diritto. Sono davvero
regole giuridiche se poi non c’è modo di obbligare effettivamente i soggetti a realizzarle?
Sono norme giuridiche nella misura in cui gli stati vi danno attuazione nell’ordinamento interno:
ottica internistica.
Secondo profilo di giuridicità: attiene più alla sfera dei rapporti con gli stati. Alcuni studiosi del 900
hanno affermato che nella comunità internazionale esisterebbe una sorta di autorità sociale che
induce i consociati a tenere comportamenti conformi al diritto. Da cosa la ricaviamo? Nessuno
stato al mondo violando una norma internazionale dice di violarla. Al massimo dice che non c’è o è
diversa; dirà che è convinto di tenere comportamenti conformi al diritto. Es: discriminazione
razziale in sudafrica, costituzionalizzata -> per anni la comunità internazionale ha esercitato
pressioni sul sudafrica in tutte le forme possibili, alla fine lo stato ha ceduto in misura rilevante per
queste pressioni.
La comunità internazionale è essenzialmente una società anorganica=essenzialmente priva di organi. Non
c’è un legislatore mondiale, non c’è un governo mondiale, non c’è un giudice internazionale precostituito
per legge! Nell’ordinamento internazionale questo giudice naturale precostituito per legge con riferimento
agli stati non c’è. Ecco la più grossa peculiarità che incontriamo, attiene alla diversa natura della comunità
internazionale. La società che troviamo quando discorriamo dello stato e delle sue istituzioni è
istituzionalizzata ad elevatissimo grado; la comunità internazionale è una società invece anorganica, priva di
organi. Gli stati sono enti politici superiorem non reconoscentem. Vediamo quindi che la natura del diritto
internazionale sarà necessariamente diversa, proprio perché la diversità è connaturata con la diversa
natura dei soggetti. Le norme internazionali si caratterizzano per essere poste dagli stessi destinatari delle
norme.
Le fonti dell’ordinamento internazionale sono essenzialmente
la consuetudine (diritto che si forma spontaneamente, in via storica, nei secoli. Una delle più
antiche nomre consuetudinarie stabilisce il principio di libertà dei mari)
l’accordo: migliaia di trattati che sono accordi tra gli stati. Gli stati si danno regole e si impegnano a
rispettarle. Ma sono i soggetti che pongono la norma, che essi stessi sono chiamati a rispettare.
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Le norme si formano in una società orizzontale come questa, e l’accertamento giudiziario, in una società
siffatta, che natura ha? Poggia sull’accordo tra le parti. È come se noi non avessimo più tribunale, corte
d’appello, cassazione, ma solo degli arbitri. La giurisdizione internazionale ha essenzialmente natura
arbitrale, cioè poggia sull’accordo tra le parti. I soggetti accettano la giurisdizione del giudice internazionale.
La giurisdizione internazionale si fonda su presupposti quindi largamente diversi da quelli cui siamo abituati
noi. Non è vero che questa funzione non esiste o è inconsistente! Questi anni sono caratterizzati da una
crescente acquisizione di importanza.
Attuazione coercitiva: in larga misura affidata alla autotutela. I soggetti provvedono essi stessi a
garantire il rispetto del diritto. È chiaro allora che l’autotutela nel diritto interno è un’eccezione,
perché il diritto interno è istituzionalizzato, organico! Nell’ordinamento internazionale questo da
eccezione diventa regola. Divieto della diplomazia segreta
L’ordinamento internazionale è un diritto molto singolare, diverso a quello cui siamo abituati:
Non c’è cost. scritta, ma materiale c’è.
Non ci sono codici
È una società necessaria, naturale = non è un libera associazione, costituita su basi volontarie. Quando uno
stato si forma, automaticamente entra a far parte della comunità internazionale. Non è prodotto di una
manifestazione di volontà. Non ci sono ammissioni, esclusioni dello stato.
Nel diritto internazionale faremo spesso riferimento allo stato. La loro vita di relazione è regolata da norme
giuridiche. Quando parliamo di stato che cosa intendiamo? Due ipotesi in dottrina.
Stato – organizzazione: quello cui fa riferimento il diritto internazionale quando pensa allo Stato. La
qualità di soggetto internazionale spetta allo stato. È all’insieme degli organi dello stato come ceti
di imputazione di diritti e obblighi che guardiamo. Sono gli organi dello stato chiamati al rispetto
delle norme. Quando parleremo dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale che è
agli organi dello stato che la norma è indirizzata. L’ottica internistica si vede chiaramente.
Stato – comunità: quello rappresentato dall’insieme dei soggetti che sono cittadini dello stato. La
comunità dei consociati nello stato.
Tutti gli organi dello stato diventano rilevanti ai fini della imputabilità dei comportamenti per quanto
attiene alle norme internazionali.
Principi di riferimento per Stato=soggetto di diritto internazionale
Quali sono i principi cui facciamo riferimento quando guardiamo allo stato come soggetto di diritto
internazionale?
Principio di effettività: l’ordinamento internazionale è estremamente pragmatico, realista, molto
più attento all’essere che al dover essere. Per questo qualcuno ha sottolineato che l’ordinamento
internazionale è tendenzialmente conservatore rispetto all’ordine esistente. Uno dei principi
cardine dell’ordinamento internazionale è “pacta sunt servanda” e non c’è principio più
conservatore di questo! Anche la consuetudine prosegue nei secoli.. principio di effettività è un
principio caridne nel senso che in primo luogo si guarda allo stato nella effettività della sua
organizzazione. Non è tanto quello che dice di essere, ma quello che è. È essenzialmente rilevante il
fatto che quando parliamo dello stato organizzazione intendiamo guardare alla organizzazione
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effettiva: abbiamo uno stato quando si afferma una autorità su una sfera politico territoriale nei
riguardi di una popolazione su questo territorio stanziale. La nostra giurisprudenza parla della
triade popolo – governo - territorio. Questo deve essere letto alla luce del p. di effettività.
L’esercizio effettivo del potere del governo su quella popolazione stanziata su quel territorio. Si è
discusso del principio di effettività riguardo ai governi in esilio. La tendenza è a disconoscere la
soggettività internazionale di questi enti. OLP si ritiene difetti del requisito di effettività. Significa
che è in atto un processo che dovrebbe auspicabilmente condurre ad accordi finalizzati a costituire
un vero e proprio stato palestinese. Presa di posizione esplicita con l’affermazione che
l’autodeterminazione dei popoli deve essere riconosciuta ai popoli che lottano per l’indipendenza
dalla dominazione coloniale -> corte di cassazione ha fatto riferimento alla triade popolo – governo
– territorio. Stato visto alla luce del principio di effettività; si è posto il problema degli “stati falliti”:
sono o non sono soggetti dell’ordinamento internazionale? La Somalia è paradigmatica dello stato
fallito per una debolezza estrema del sistema di governo centrale. Anche in questi casi la linea che
prevale è di estrema cautela, perché si vuole evitare che affermando con decisione che la somalia
non esiste, il suo territorio diventi automaticamente terra di nessuno e come tale occupabile da un
altro soggetto, da un altro stato. La somalia quindi è uno stato sovrano, si prosegue nella finzione
che questo stato sia formalmente ancora soggetto di diritto internazionale.
L’altra colonna portante per quanto attiene alla soggettività internazionale è il principio che fa
riferimento alla indipendenza dello stato, detta anche sovranità esterna. Stato inteso come
autorità, centro di potere indipendente. Parliamo di indipendenza formale, giuridica. La sua
organizzazione non dipende da un altro stato. Ecco il criterio della indipendenza. Si è posto il
problema per quanto attiene agli stati membri di una federazione. Stati membri di una federazione
posseggono questa caratteristica di indipendenza? NO! Il soggetto internazionale sono gli USA, la
Svizzera, … questo vale per il caso della federazione. Più complesso il caso della confederazione, il
cui legame tra stati è meramente funzionale: una confederazione è una unione tra stati che sono
indipendenti e sovrani; è istituita per scopi di difesa comuni. Mentre l’enfasi nello stato federale è
sul decentramento del potere, nel caso della confederazione è una unione di soggetti che restano
indipendenti. Rispetto alla soggettività internazionale, lo stato membro di una federazione non è
soggetto di diritto internazionale, mentre lo stato membro di una confederazione lo resta! Si è
posto il problema per i cosiddetti governi fantoccio: quelli che vengono insediati da una potenza
che effettivamente co
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