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CEDU
Le fonti previste da accordi normalmente sono a grandi linee riconducibili a due grandi macro categorie:
Decisioni
o Regolamenti
o Direttive
o Decisioni.
Sono vincolanti, obbligano i destinatari
Raccomandazioni
o Pareri
o Raccomandazioni
Atti UE non vincolanti.
Che nulla tolgono al principio fondamentale di libertà degli stati di adottare denominazioni diversi.
Moltissime organizzazioni internazionali prevede che l’organizzazione adotti raccomandazioni.
Conforti dice: Uno stato, che per tenere un comportamento conforme a una organizzazione internazionale
violasse un obbligo internazionale, non commetterebbe un illecito.
Fonti
Norme consuetudinarie, alcune hanno rango costituzionale (pacta sunt servanda)
Accordi fondati sul principio pacta sunt servanda. Cost e accordi sono reciprocamente derogabili
(eccezione ius cogens)
Fonti di terzo grado: atti previsti da accordi.
Contenuto delle norme internazionali
Abbiamo ora dimestichezza con i soggetti e le fonti dell’ordinamento; dobbiamo vedere il contenuto delle
norme internazionali.
Norme che costituiscono un limite all’uso della forza interna o internazionale
Il diritto si presenta con regole formali o strumentali (norme sui procedimenti di formazione, modificazione
e estinzione del diritto internazionale e norme sulle soluzioni delle controversie) e regole materiali, da cui
derivano diritti e obblighi degli stati. L’idea guida è che il contenuto del diritto internazionale è costituito
da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli stati. Sia la forza verso l’esterno, cioè verso altri
stati, contro altri stati, sia l’uso della forza all’interno, contro persone fisiche. La domestic jurisdiction
conosce dei limiti: il potere non è più quello del sovrano assoluto, il diritto internazionale presenta una
serie di limiti. 20
1. Sovranità territoriale: è la prima fondamentale norma, è una norma consuetudinaria che si afferma
all’indomani della fine del sacro romano impero; cessano le forme di dipendenza dal papa o
imperatore. La sovranità territoriale all’inizio è intesa come proprietà del sovrano, cui è collegato il
potere sugli individui. Sovranità territoriale intesa come potere di esercitare le funzioni di governo
in maniera esclusiva (=esclude possibilità degli stessi soggetti di avanzare la stessa pretesa). Divieto
di penetrazione nella sfera di questa sovranità territoriale. Diritto pieno, potenzialmente assoluto.
Ma incontra dei limiti oggi sempre più frequenti in ragione degli obblighi degli stati su certe
materie. Quanto più gli stati contraggono obblighi, tanto più limitano il loro potere sovrano, che è
sempre meno un potere assoluto, senza limiti. Questo è il primo elemento essenziale.
2. Il secondo: principio di effettività. L’effettivo esercizio del potere di governo fa sorgere il diritto
all’esercizio esclusivo; il diritto internazionale non è sensibile al dover essere, è molto sensibile
all’essere, alla realtà di fatto. da secoli il diritto internazionale è conservatore; come vedremo
quando parleremo dell’uso della forza, oggi uno dei grossi limiti è costituito dal fatto che il divieto
dell’uso della forza ha la conseguenza che non sono riconosciute le acquisizioni territoriali avvenute
con la forza, anche se caratterizzate dall’effettività dell’esercizio del potere. Tendenza a
disconoscere gli effetti delle acquisizioni con forza. Per tutte le altre acquisizioni, è il principio di
effettività che regola la nascita dei nuovi stati sovrani. Al generalissimo principio di sovranità oggi il
diritto internazionale collega una serie di limiti; più crescono gli obblighi degli stati mediante
trattati, più si assottiglia l’esercizio esclusivo del potere. Limiti al principio di sovranità:
3. Trattamento degli stranieri: lo straniero diventa rilevante perché è oggetto del potere dello stato.
Istituto della protezione diplomatica: oggi nella prassi c’è maggiore attenzione all’istituto nel senso
di riconoscerla collegata alla persona umana e alla protezione della persona umana, ma l’origine è
tipicamente legata alla sovranità dello stato. L’obbligo di protezione degli stranieri, inteso come
diritto dello stato!
4. Trattamento degli stati stranieri: anche qui c’è un limite alla sovranità dello stato, c’è un divieto di
ingerenza, e poi il limite che incontra è quello relativo alla immunità dello stato straniero dalla
giurisdizione di un altro stato. Fino alla prima guerra mondiale prevaleva la dottrina della immunità
assoluta degli stati; dopo la prima guerra mondiale si sviluppa una giurisprudenza ad opera delle
corti del regno d’Italia e del Belgio teoria dell’immunità relativa o ristretta, non più l’immunità
assoluta dello stato straniero. A questa giurisprudenza italiana e belga si accodano quelle di stati
come gli stati uniti, il regno unito, che avevano una tradizione di immunità assoluta, per cui oggi
possiamo ritenere che la dottrina della immunità ristretta sia divenuta di diritto consuetudinario.
Consiste nella distinzione tra acta iure imperii e acta iure gestioniis. Gli acta iure imperii sono gli atti
strettamente connessi con l’esercizio di poteri sovrani, di funzioni pubbliche. Questa è la
manifestazione di una evoluzione della giurisprudenza incline a ridurre gli atti di imperio. Lo stesso
si applica oltre agli stati anche alle organizzazioni internazionali. Le fonti non sono di diritto
consuetudinario, ma pattizio. È retta da accordi. Due tipi di accordi:
a. Convenzioni sulle immunità e i privilegi
b. Accordi di sede, intercorrono tra organizzazione e stato, dove l’organizzazione ha la sua
sede. Stabiliscono le condizioni relative a quella specifica sede.
5. Un altro ambito che rileva ai nostri fini è il diritto del mare, che è una parte del diritto
internazionale che ha avuto un grande sviluppo e presenta evidenti collegamenti con le pretese di
sovranità degli stati, in diverse direzioni. Rinvio più avanti.
6. Un altro limite fondamentale all’esercizio dei poteri sovrani è connesso con la diplomazia e le
relative immunità che sono riconosciute per l’esercizio dell’attività diplomatica. Strumento
21
attraverso il quale gli stati intrattengono reciproche relazioni. È una relazione giuridica quella che
intercorre tra uno stato e un altro; i due stati sono qualificati come stato accreditante e stato
accreditatario. La missione diplomatica ha una procedura di accreditamento. Ha origine
consuetudinaria. Secondo l’art. 3 dell’apposita convenzione di codificazione, convenzione di vienna
sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 cui è seguita una convenzione nel ’63 per le relazioni
consolari. Siamo nell’ambito di convenzioni multilaterali di codificazione. La missione diplomatica è
un istituto che risale indietro nei secoli. Antico diritto di origine consuetudinaria che viene
codificato. Secondo l’art. 3 le funzioni di una missione diplomatica consistono in
Rappresentare lo stato accreditante presso lo stato accreditatario
Proteggere nello stato accreditatario gli interessi dello stato accreditante e dei cittadini di
questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale (spionaggio)
Negoziare con il governo dello stato accreditatario
Informarsi con ogni mezzo lecito delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello
stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo stato accreditante.
Promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e
scientifiche.
La missione comporta il fondamento su un accreditamento, che da luogo a una vera e propria
procedura. La missione diplomatica comporta che i diplomatici siano accreditati. Procedura di
accreditamento del capomissione:
ad opera del ministero affari esteri o organo corrispondente per i soggetti non stati, dello
stato accreditante chiede allo stato accreditatario il gradimento per una persona. Vuol dire
che il governo chiede all’altro governo se la persona di tizio sarebbe gradita come capo
missioni. Siamo nell’ambito delle relazioni bilaterali; lo stato a ha interesse per lo stato b. il
primo passaggio è la richiesta di gradimento. Lo stato accreditatario può rifiutare il
gradimento. La prassi è ricca di casi in cui il gradimento viene rifiutato. Avviene con
modalità di discrezione e riservatezza. Lo stato lo può rifiutare e non è obbligato a
motivare. Si usa il termine persona non grata: non ha nulla a che vedere con la gratitudine,
ma è una locuzione latina=persona non gradita. Se c’è gradimento, si passa alla fase
successiva.
Vero e proprio accreditamento, fondato sulle lettere credenziali. L’emissione delle lettere
credenziali è un atto del capo dello stato, ed è indirizzato normalmente al capo dello stato
accreditatario. Con le lettere credenziali il capo dello stato accreditante indirizza uno
strumento formale al capo dello stato accreditatario, indicando il nome. Normalmente è
un’occasione formale. Questo e il passaggio successivo sono ancora l’eredità dell’antica
tradizione storica dei rapporti tra sovrani. Formalmente e sostanzialmente la competenza
resta nel nostro ordine costituzionale contemporaneo affidata al capo dello stato.
Il capomissione parte, raggiunge capitale stato accreditatario e verrà ricevuto dal capo
dello stato, al quale consegnerà le lettere credenziali. Nelle mani del capo dello stato
accreditatario. In alcuni paesi la procedura è molto semplice, in altri assume una certa
importanza. Da quel momento in avanti l’ambasciatore d’Italia rappresenta, protegge, …
esercita funzioni nella sua pienezza.
Categorie di capomissione: 22
1815 l’atto finale del congresso di vienna che stabilì le categorie dei capi missione; poi
questo atto finale integrato dal congresso di Aquisgrana del 1818. La distinzione delle
categorie dei capi missione era una prima categoria:
o gli ambasciatori
o Ministri plenipotenziari
o Incaricati d’affari.
o Con aquisgrana introdotta categoria ministri residenti.
Attuale
o Ambasciatori e nunzi apostolici
o Ministri plenipotenziari e internunzi
o Incaricati d’affari.
È una questione di rango del capomissione, che si spiega essenzialmente in chiave storica: relazioni
diplomatiche nate e sviluppate in chiave essenzialmente bilaterale e in termini di reciprocità. Il che
nei rapporti tra entità politica implicava che gli stati si riconoscessero di pari rango, che non era per
tutti gli sta