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ANCHE LA CASA CHE NON E’ PIU’ NEL PATRIMONIO DI B.

40 Che con l’amministrazione del patrimonio  azione surrogatoria e fa entrare il bene nel patrimonio e quindi

lo avrebbe usato per soddisfare. Cfr funzione di identificare, formare il patrimonio fallimentare: sta appunto in

questo.

41 In altri ordinamenti non è cosi: negli Usa restano al fallito e per questo sono possibili più fallimenti dello

stesso imprenditore.

42 Se lavora, in caso di vincita ad esempio dedotta la spesa incontrata per l’acquisto ex art. 42

successivo in linea di successione. Il curatore non può accettare l’eredità al posto del fallito ma ex art.524 cc

se il fallito rinuncia è prevista una deroga, quindi di fatto il curatore può farsi autorizzare ad accettare.

Questo è l’unico caso in cui sia prevista deroga.)

-gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua

attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Definizione di patrimonio fallimentare: insieme di beni ma non in senso stretto, ma come situazioni

giuridiche attive con contenuto patrimoniale e facenti capo al fallito al momento della sentenza. Con

ciò si indicano non solo i diritti reali, i diritti di credito e potestativi, ma anche tutte le aspettative e

tutte le altre situazioni. Tutto questo insieme è quindi assoggettabile all’esecuzione e non coincide con il

patrimonio del fallito, perché il patrimonio fallimentare potrebbe essere più ampio o meno comunque. I due

concetti non coincidono. Alcuni beni potrebbero essere nel patrimonio del fallito, ma non nell’altro.

Ex art. 46 Beni non compresi nel fallimento

1.beni di natura strettamente personale

2.assegni alimentari

Quindi del ricavato dall’attività economica svolta dal fallito, che può dunque tranquillamente lavorare, una

parte può essere trattenuto per i suoi bisogni e della famiglia, ma un’altra può essere destinata ai creditori. La

somma non viene comunque decisa dal fallito ma ex ultimo comma i limiti sono fissati dal giudice delegato,

tenendo conto della situazione del fallito e della sua famiglia. Quindi non funziona come con la

corrispondenza, che viene recapitata tutta al fallito che poi deciderà cosa dare al curatore. Il gd permetterà

quindi di trattenere quanto necessario.

3.i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i

frutti di essi.

4.le cose assolutamente impignorabili ex lege, che sono escluse anche dal fallimento e dal procedimento di

esecuzione individuale. Ex art. 514 cpc sono esclusi anche gli anelli nuziali e le cose sacre e che servono

all’esercizio del culto, tavolo, utensili di casa, letto, armadio etc. Il televisore invece si, anche se si discute

ancora in merito.

Quindi già escluse dal procedimento esecutivo individuale, sono richiamate ex art. 46 l.fall. e pertanto

escluse anche dal fallimento.

Le cose relativamente impignorabili non sono invece escluse dal fallimento: l’art. 46 infatti non le

richiama. Non viene esclusa la casa di abitazione se di proprietà del fallito: potrebbe essere venduta dal

curatore. In effetti manca anche la macchina, quindi potrebbe non essere esclusa.

Allora rientrano nel patrimonio fallimentare i beni che sono esistenti al momento della dichiarazione

di fallimento, esclusi quindi solo quelli elencati ex art. 46 l.fall. Se un bene non è più esistente allora non

fa più parte del patrimonio.

Quindi nel patrimonio fallimentare rientrano

1.beni esistenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, salvo ex art. 46

2.beni che il fallito acquista post sentenza di fallimento

Ne restano però esclusi alcuni beni che al momento della sentenza non sono più nel patrimonio del

fallito, quindi di sua proprietà, ma sono ugualmente aggredibili da parte del curatore. Ex art. 42 viene

illustrato il principio ma non vero del tutto.

1.Beni di terzi, prima di proprietà del fallito: se il curatore chiede la revocatoria su beni usciti dal

patrimonio prima della sentenza, vi rientrano nel patrimonio fallimentare e si collocano nella zona grigia tra

il cerchio più grande del patrimonio fallimentare e quello più piccolo del fallito. Quindi non sono del fallito

ma del terzo che ha acquistato. Il bene è uscito con atto revocabile, quindi non è più del fallito ma rientra

comunque nel patrimonio fallimentare.

2.(nota bene contratto di compravendita) Se viene acquistato un immobile con contratto di

compravendita con forma scritta insieme al consenso per il passaggio di proprietà, (con il consenso + la

forma scritta passa) la trascrizione successiva serve per opporre al terzo l’acquisto poiché prevale chi

trascrive per primo. Applicando tali principi al fallimento, se il fallito ha venduto prima del fallimento,

quindi della sentenza, la sua casa a Tizio

-la casa non è più nel patrimonio del fallito

-ma si trova nel patrimonio fallimentare poiché l’acquisto non è stato trascritto e quindi non è

opponibile ai terzi, tra i quali ci sono anche i creditori del debitore (la trascrizione serve per opporre

l’acquisto al terzo che vanta diritti incompatibili) Solo la trascrizione avrebbe reso possibile ciò.

-tra i terzi rientrano anche i creditori del fallito/venditore che sono terzi e ad essi doveva essere reso

opponibile l’acquisto mediante la trascrizione.

-ma come si colloca qui la priorità della trascrizione? In realtà qui nessuno ha trascritto nulla: né l’acquisto

da parte di terzo, né la sentenza dichiarativa di fallimento dai creditori. Qui non si ha anteriorità della

trascrizione.

Vale però un principio particolare in tale situazione: la sentenza dichiarativa di fallimento non ha bisogno

di essere trascritta per essere resa opponibile ai terzi. E’ atto di natura pubblica ma che, salvo il registro

imprese, non deve essere trascritta.

Sono necessarie però solo alcune piccole formalità: ex art. 88 comma 2 la mera pubblicità notizia della

sentenza che non c’entra con gli effetti dichiarativi della trascrizione stessa: solo un estratto innanzitutto e

non riguarda l’efficacia dichiarativa della trascrizione.

Questo principio è disciplinato ed esposto dall’art. 45: le formalità necessarie per rendere opponibili gli

atti ai terzi vanno eseguite prima della sentenza di fallimento perché abbiano effetto nei confronti dei

creditori. Si applica inoltre anche all’acquisto di terzo se caratterizzato da qualche forma pubblicitaria: deve

dunque farsi prima del fallimento perché possa esplicare i suoi propri effetti. Diversamente farà ancora

parte del patrimonio fallimentare e il curatore lo potrà quindi vendere, anche se la trascrizione è avvenuta,

ma dopo il fallimento.

Se terzo ha acquistato prima del fallimento e non ha trascritto prima del fallimento può avere comunque

qualche utilità a farlo successivamente? Si, ma al di fuori del fallimento! Si tutela in questo modo nel caso in

cui il fallito dovesse poi decidere di vendere. Servirà quindi a futura memoria per rapporti esterni al

fallimento.

Ex art. 45 non parla solo di trascrizione, ma di formalità necessarie, di adempimenti pubblicitari ai

fini della opponibilità ai terzi. Riguarda quindi tutti i casi in cui la legge prescrive formalità

pubblicitarie sempre appunto per l’opponibilità ai terzi. Si tratta quindi di una norma in bianco, infatti la

trascrizione è solo un modo per rendere opponibile un atto ad un terzo. La trascrizione è comunque solo un

modo per rendere opponibile un atto ad un terzo: tra gli altri casi ad esempio vi rientra quello in cui il fallito

è titolare di un ingente diritto di credito verso Caio e lo cede a Sempronio. Tizio deve quindi pagare a lui e

non più al fallito: il contratto di cessione trasferisce per effetto del consenso. Se dopo la cessione e prima del

pagamento il cedente fallisce, a chi si paga? di chi è il credito? E’ sufficiente la notifica dell’accettazione

prima del fallimento ai fini dell’opponibilità a terzi perché diversamente non sarà possibile e sarà ancora nel

patrimonio fallimentare. Tizio quindi dovrà pagare al curatore. Diversamente sarà nel patrimonio

fallimentare e Caio dovrà pagare al curatore.

Quindi anche questo caso rientra nell’art. 45 l.fall, come tutti gli altri che richiedono adempimenti,

formalità pubblicitarie rispetto a terzi ai fini dell’opponibilità di un atto di disposizione.

Quindi nel patrimonio fallimentare rientrano:

1.beni presenti

2.beni futuri

3.beni non più del fallito, ma usciti dal patrimonio fallimentare in modo inopponibile o revocabile e quindi di

fatto ancora nel patrimonio fallimentare.

(Ad esempio la fideiussione non è un cespite attivo del patrimonio fallimentare, ma il creditore può rivolgersi

anche al fideiussore solidarietà)

Il fallito quindi perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, ossia il potere di incidere in qualsiasi

modo sulla consistenza del patrimonio fallimentare. Non può compiere atti di nessun tipo. E’ insensibile

rispetto all’attività del fallito dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Sarà infatti il curatore a poterlo fare. Si arriva alla cristallizzazione dell’attivo al momento della sentenza.

Oltre ai molteplici atti che il fallito non può compiere (donazioni, vendite) il fallito non può nemmeno

assumere obbligazioni che siano da adempiere con beni che rientrano nel patrimonio fallimentare.

Tra le obbligazioni poi si devono comunque distinguere:

-obbligazioni ex contracto: non può comprare obbligazioni contrattuali con cui vincolare il patrimonio.

(finanziamento)

-obbligazioni ex delicto: non è nemmeno possibile imporre un vincolo derivante da atto illecito (es. vaso. Il

diritto di credito del passante sorge ma il fallito non avrebbe potuto farlo nascere, a causa della insensibilità

del patrimonio fallimentare alle azioni del fallito stesso. Se invece caduto il giorno prima, la stessa

obbligazione sarebbe stata soddisfatta, con insinuazione al passivo.

Se ne deduce che tutti i crediti posteriori al fallimento non possono essere soddisfatte al passivo.

Lo stesso vaso fatto cadere dal curatore nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio mentre si trova nella

sede dell’impresa, da invece diritto al risarcimento pagato in moneta buona: obbligazione in prededuzione.

L’avvocato del fallito invece non può soddisfarsi, perché è creditore del fallito ma post sentenza. Sarà pagato

integralmente invece quello del curatore, poiché in prededuzione in quanto creditori di colui che ha

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A.A. 2016-2017
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giacomini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castagnola Angelo.