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Il ruolo del comitato dei creditori
Il parere espresso dal comitato dei creditori può essere di qualunque contenuto positivo o negativo e non è in grado di precludere la prosecuzione dell'iter previsto dalla norma (non ha efficacia vincolante anche se è a carattere obbligatorio).
Il ruolo del Tribunale
Se la proposta di concordato fallimentare contiene la suddivisione dei creditori in classi il giudice delegato è chiamato ad acquisire anche il parere del tribunale. Il giudizio negativo non impedisce la presentazione di una nuova proposta contenenti elementi significativamente diversi e migliorativi rispetto a quella in precedenza presentata.
Solo nel caso di parere favorevole espresso dal curatore, il giudice delegato ordina la comunicazione a tutti i creditori ammessi al passivo. Nel caso in cui la comunicazione della proposta di concordato fallimentare deve essere effettuata nei confronti di un numero rilevante di creditori, il giudice delegato,
mediante una sua scelta discrezionale, può autorizzare il curatore a comunicare proposta di concordato fallimentare mediante la "pubblicazione del testo integrale della medesima in luogo della tradizionale comunicazione ai su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale", singoli creditori. Entro il termine discrezionale fissato dal giudice, compreso tra i venti ed i trenta giorni dal deposito del provvedimento presso la cancelleria, i creditori devono far pervenire le loro dichiarazioni di dissenso. La dichiarazione di dissenso può essere revocata. Se il creditore nulla dice si presume il silenzio-assenzio. Il voto può essere espresso per iscritto, anche mediante procura. Se le proposte sono più di una devono essere portate in votazione contemporaneamente, in tale caso la proposta approvata sarà quella che otterrà il minor numero di dissensi. Ciascun creditore può esprimere un solo voto, anche se titolare dipiù crediti. I creditori privilegiati non hanno diritto di voto, a meno che non rinuncino al diritto di prelazione.
La proposta di concordato fallimentare è approvata quando esprimono parere favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Nel caso in cui la proposta di concordato fallimentare preveda la suddivisione in classi dei creditori, la maggioranza deve essere raggiunta all’interno della di ciascuna classe.
Il giudizio non si conclude più con sentenza, ma con decreto motivato. Se nel termine fissato dal giudice delegato non è presentata alcuna opposizione, il tribunale, previa verifica della regolarità e dell’esito della votazione, omologherà il concordato fallimentare dello svolgimento della procedura con decreto motivato, non soggetto a gravame. Il decreto motivato pronunciato dal tribunale non è soggetto ad impugnazione, si tratta di una procedura semplificata, priva di contraddittorio.
9°
LEZIONE 13-11-2020 Sino al 2012, per i soggetti debitori non commerciali, l'unico modo per i creditori al fine di recuperare i rispettivi crediti nei confronti di costoro era un ricorso alle procedure individuali. La legge 3/2012 disciplina 3 diverse procedure: 1) piano per il consumatore, tramite il quale il consumatore fa la sua proposta di pagamento dilazionato in percentuale sulla quale poi il giudice decide, alla fine si ha un risultato di concordato coatto perché i creditori non votano questo atto essendo il giudice a decidere; 2) mini-concordato che è una sorta di concordato preventivo per il debitore non commerciale; 3) il procedimento liquidativo, è sempre uno strumento residuale e si attiva solo se il debitore vuole. Il consumatore è qualunque persona fisica che agisce al di fuori dello svolgimento della sua attività di libero professionista o di imprenditore. 17 Il debitore non commerciale può accedere a tutte e tre le procedure, seè un debitore noncommerciale ma non è consumatore può accedere solo alla liquidazione e al mini-concordato.
Presupposto soggettivo delle procedure di liquidazione e del mini-concordato è la qualità di debitore non commerciale.
Presupposto oggettivo è rappresentato dal sovraindebitamento. Il sovraindebitamento si verifica quando un debitore presenta uno squilibrio fra i suoi debiti e le sue attività, vuol dire quando le passività superano le attività.
Le procedure concorsuali mirano a valorizzare l’interesse del mercato in quanto il mercato può avere interesse al recupero o all’espulsione di quell’impresa e quindi l’imprenditore commerciale subisce o può subire le procedure concorsuali anche contro la sua volontà e certamente devono esserci i presupposti.
Le procedure di regolazione della crisi del debitore non commerciale invece hanno una logica diversa, non sono procedure dettate
d’impresa per esigenze di economicità il legislatore ha unificato le figure delle procedure della crisi delle procedure in un’unica figura che è l’organismo di composizione della crisi (OCC). Si tratta di appositi organismi che sono composti da professionisti abilitati, i quali assolvono la duplice funzione di assistere il debitore non commerciale ed effettuano controlli tipici del professionista che lavoro per mano pubblica. In alternativa all’organismo di composizione della crisi, il debitore non commerciale puòaccedere a queste procedure avvalendosi di un professionista che su istanza viene nominato dal presidente del tribunale dinanzi al quale verrà proposto il piano.
automatico l'effetto esdebitativo. Dalle procedure di gestione della crisi è possibile ottenere in verifica dei presupposti dell'esdebitazione nel caso del fallimento viene fatta ex-post. La cioè dopo e pertanto nel caso del fallimento l'effetto esdebitativo non è automatico. La chiusura della procedura d'accesso alle procedure della crisi la. Per verifica si fa a monte cioè prima, in maniera tale che chi accede sa già di avere tutte le carte in regola per poter essere esdebitato al termine di questo percorso.
10° LEZIONE 17-11-2020
Gli organismi di composizione della crisi (OCC) svolgono il ruolo di veri e propri gestori della crisi e devono rispettare determinati requisiti, un requisito fondamentale è quello dell'indipendenza perché essi devono porsi
In un ruolo abbastanza neutro tra le istanze dei creditori e le istanze del debitore. Il più delle volte sono costituiti da enti di natura pubblica che rispettano i requisiti di indipendenza e professionalità e sono iscritti presso il registro tenuto dal ministero della giustizia.
Il piano del consumatore è una procedura semplificata a disposizione del solo consumatore, cioè il debitore persona fisica per obbligazioni estranee all'attività imprenditoriale o professionale. Si richiesto l'accordo di trattativa di piano e non di accordo perché presenta carattere unilaterale, cioè non è da parte dei creditori ma viene direttamente omologato dal tribunale se sussistono i requisiti della fattibilità e della meritevolezza.
La proposta del piano del consumatore è accompagnata da una relazione dell'organismo di composizione della crisi che ha la funzione di dare maggiori informazioni al giudice delegato sulla meritevolezza.
E sulla fattibilità. Questa relazione deve contenere le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, di incapacità di adempiere, la meritevolezza, la completezza e l'attendibilità della documentazione e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Il giudice quindi omologa il piano o rigetta il ricorso. Il giudice deve disporre le adeguate forme di pubblicità del decreto di omologazione. Se prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, deve essere trascritto nei relativi registri da parte dell'organismo di composizione. L'accordo di composizione. Questa procedura può essere utilizzata da tutti i soggetti esclusi dal fallimento e quindi sia dagli imprenditori non fallibili che dai professionisti e dai consumatori. Oggi questi ultimi, in particolare, possono quindi scegliere fra il piano del consumatore,
riservato esclusivamente a loro, l'accordo di composizione richiede il voto favorevole dei creditori ed è assimilabile al concordato preventivo. In particolare, l'accordo richiede una maggioranza pari al 60% dei crediti ammessi al voto, escludendo i creditori che hanno già sottoscritto un accordo di composizione della crisi, che è assimilabile al concordato preventivo. Così come il concordato preventivo, anche la liquidazione è funzionale al fallimento. Ciò significa che, in linea di massima, la liquidazione prevede la vendita dei beni che compongono l'attivo per ripartire il ricavato tra i creditori. Nella predisposizione della proposta, il debitore deve essere affiancato da un organismo di composizione della crisi che ha il compito di assistere il debitore, attestare la veridicità dei dati e indicare la convenienza di adottare questo piano di accordo rispetto al piano di liquidazione.riguarda il contenuto della proposta, questo è soggetto a deivincoli che sono il soddisfacimento dei creditori con diritti di prelazione, il pagamento dei debiti sorti durante la procedura e il pagamento dei tributi. La proposta può contenere anche la decisione di continuità dell'attività d'impresa. Se il patrimonio non è sufficiente a soddisfare la proposta è necessario l'intervento di un terzo in qualità di sovventore o di garante. Alla proposta dovrà essere allegato l'inventario dei beni e dei debiti, se il debitore è imprenditore dovranno essere allegate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, la situazione dei rapporti con l'erario. La proposta deve essere depositata presso il tribunale, entro 3 giorni deve essere presentata dall'OCC all'agente di decide sull'ammissibilità o inammissibilità con riscossione ed agli uffici fiscali. Il tribunaledecreto impugnabile con reclamo al collegio. In caso di ammissione il giudice fissa l'udienza in cui si verifica eventuale contraddittorio tra