1
CORSO DI DIRITTO FALLIMENTARE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
MAGISTRALE ECONOMIA E DIRITTO – A.A. 2013/2014
23/09/13
Diritto che riguarda l’impresa, situazione patologica in cui l’impresa si trova in uno stato di crisi. Regolazione
giuridica della crisi di impresa: settore che ha una lunga tradizione, le imprese possono avere un inizio e una
fine, per così dire “fisiologica”, e può concludersi in un altro momento per libera scelta. Ci può essere un
momento traumatico in cui l’impresa per ragioni oggettive di mercato, o interne, si viene a trovare in crisi: il
diritto disciplina questa fase particolarmente delicata. In questa fase vengono a incontrarsi e scontrarsi delle
esigenze contrapposte: da un lato c’è l’esigenza di tutti coloro che hanno fatto credito all’imprenditore e che si
trovano a non poter più recuperare quanto hanno dato all’imprenditore (la banca che l’ha finanziato, il fornitore
e così via), una prima esigenza che qualunque disciplina della crisi dell’impresa deve curare è tutelare è quella
della tutela dei creditori, fare in modo che questi riescano ad ottenere il massimo di quello che si può ottenere
dall’imprenditore in crisi.
C’è un’altra esigenza altrettanto importante e contrapposta: evitare, fin dove possibile, di travolgere quelli che
sono organismi produttivi che potenzialmente, con alcune misure, sarebbero ancora in grado di produrre
ricchezza. Se seguissimo solo la prima linea (garantire i creditori) la soluzione sarebbe quella di liquidare tutto
quello che è possibile e distribuirlo ai creditori, ma così si smembrerebbero le aziende in maniera irreversibile;
c’è di contro l’esigenza di conservare le imprese.
I vari ordinamenti hanno sempre cercato di contemperare queste esigenze, facendo prevalere quella della tutela
dei creditori, altri cercando di far prevalere la continuità dell’attività economica. La regolazione giuridica della
crisi di impresa ha origini lontane: la prima previsione di un normativa in questo campo la troviamo nel
medioevo, negli ordinamenti comunali italiani e francesi, ma con una caratteristica particolare che in
quell’ambito, il diritto fallimentare era un diritto autogestito dalle corporazioni. Era un metodo attraverso il
quale si voleva espellere e punire coloro che portavano disonore o discredito alla categoria/corporazione.
Questa visione si è perpetuata, e la ritrovavamo nella legge fallimentare del 1942, fondata su una logica
radicalmente liquidatoria da un lato (la procedura fondamentale di fallimento mirava essenzialmente a
raccogliere/recuperare quello che rimaneva del patrimonio dell’imprenditore, monetizzarlo e distribuirlo ai
creditori) la funzione liquidatoria e punitiva: fallimento come “fase disonorevole” della vita dell’imprenditore.
Il legislatore del ’42 prevedeva sanzioni personali per l’imprenditore fallito, perdeva molte capacità personali
(votare, emettere assegni, registrazione nel registro dei falliti, non poteva ricevere corrispondenza, non poteva
abbandonare il comune in cui aveva la residenza etc.). Con la chiusura di fallimento rimaneva l’iscrizione nel
registro dei falliti che poteva essere rimossa solo con una sentenza, con la quale l’imprenditore poteva
“ripulire” la sua reputazione, ma solo in presenza di determinate condizioni particolari.
Tutto questo è scomparso con le riforme degli anni recenti, il processo riformatore è iniziato nel 2005 con una
anticipazione di quella che poi sarebbe stata la riforma organica di quei ambiti ritenuti più urgenti: disciplina
del concordato preventivo e la disciplina delle azioni revocatorie fallimentari.
Nel 2006 c’è stata la riforma generale della legge fallimentare (ha toccato tutti gli ambiti), nel 2007 c’è stato un
“decreto correttivo” che ha sistemato alcuni passaggi che si erano dimostrati deficitari, e poi ogni anno c’è stato
un qualche intervento di settore. 2
La materia dell’impresa, e di quella particolare forma di esercizio collettivo dell’impresa (la società), sono state
oggetto negli ultimi 60 anni di un processo di uniformizzazione a livello internazionale da un lato e, in
particolare, a livello comunitario. Il diritto commerciale ha sempre avuto una tendenza a ottenere una disciplina
uniforme a prescindere dal singolo ordinamento. Il regolamento comunitario, si caratterizza per il fatto che
dove interviene il regolamento, questa disciplina è di diretta applicazione negli ordinamenti di tutti gli Stati che
appartengono alla Comunità, attraverso l’istituto della direttiva comunitaria, che non va a disciplinare i
rapporti, ma è diretta agli Stati membri, portandoli a modificare la propria disciplina verso l’uniformità. Questo
processo di conformazione del diritto non è avvenuto con riferimento al diritto fallimentare; c’è un unico
regolamento riguardo il diritto fallimentare ma che va a disciplinare ipotesi in cui l’impresa si trovi ad operare
in più ordinamenti, è una disciplina di “diritto internazionale privato”, che tende a disciplinare i conflitti tra
ordinamenti.
Perché è avvenuto tutto questo?
Probabilmente le ragioni sono di carattere storico, il diritto fallimentare (a differenza di quello societario) nei
vari ordinamenti, presenta differenze radicali. Lo stesso legislatore comunitario nel regolamento di cui sopra
(del 2000) dice, giustificando il suo silenzio in materia, “il presente regolamento tiene conto del fatto che in
considerazione delle differenze dei diritti sostanziali non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza
avente valore universale per tutta la Comunità”. Queste differenze così radicali sono fra gli ordinamenti di tipo
latino e quelli di tipo germanico.
Nei sistemi latini, storicamente, la materia del diritto fallimentare è sempre stata riservata esclusivamente agli
imprenditori: regolazione giuridica della crisi per quanto riguarda l’imprenditore rispetto all’insolvenza di
soggetti “non-imprenditori”. Si è sempre distinto riguardo alla natura del debitore. Tutto il diritto fallimentare si
basa solo sulla crisi dell’imprenditore, e detta un modo di risolvere la crisi che ha caratteri peculiari, nelle
procedure che riguardano l’imprenditore in crisi, tutto il patrimonio dell’imprenditore viene coinvolto nella
procedura e tutti i creditori vengono coinvolti, così che possano avere una soddisfazione dei loro crediti. In
Italia addirittura le procedure non sono solo riservate agli imprenditori, ma ad una speciale categoria di
imprenditori, gli imprenditori commerciali (gli imprenditori agricoli non falliscono ad esempio), questo
retaggio al giorno d’oggi ha sempre meno senso.
Tutto diverso è il sistema nei paesi che si basano sul sistema di tipo germanico: non c’è mai stata differenza tra
debitore “civile” e debitore “commerciale”; se non si può più pagare i creditori, si apre una procedura di
carattere universale comunque. Con questa logica di aggredire tutto il patrimonio del soggetto insolvente è
possibile far agire tutti i creditori per il soddisfacimento dei loro crediti.
In Europa, l’insolvenza è una situazione irreversibile in cui un soggetto non può adempiere le proprie
obbligazioni, negli USA si è sempre parlato genericamente di “crisi dell’imprenditore”, lo scopo
dell’ordinamento statunitense è quello di introdurre meccanismi che “prendano” l’imprenditore mentre sta
precipitando nell’insolvenza, quindi agendo prima. Negli ultimi anni queste differenze vanno a sfumarsi: anche
in Italia con gli ultimi ritocchi, l’insolvenza non è più presupposto per il concordato preventivo, ad esempio
(l’apertura della procedura può essere proposta per l’imprenditore “in crisi”, che comprende anche l’insolvenza
ma non si esaurisce nell’insolvenza). Sul fronte delle differenze col sistema germanico, una legge ha previsto
una disciplina della situazione di sovra-indebitamento di soggetti non ammissibili alle procedure concorsuali:
pensato per lo sviluppo del credito al consumo (?).
Impianto della legge fallimentare del 1942
Era essenzialmente rivolto ad una vocazione liquidatoria e punitiva dell’imprenditore che si veniva a trovare in
crisi. Tutto ruotava intorno all’insolvenza come condizione per l’inizio delle procedure concorsuali. Stato
irreversibile in cui su trova l’imprenditore di non poter soddisfare le sue obbligazioni. C’era una particolare
procedura che aveva un presupposto più “morbido”: l’amministrazione controllata che aveva come presupposto
3
una “temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni”, uno stato di crisi generico dunque.
L’amministrazione controllata non ha mai avuto successo, non perché non fosse applicata, ma proprio a causa
dei limiti intrinseci della disciplina, nessuna amministrazione controllata aperta aveva successo, si finiva
sempre per cadere nel fallimento. Nella legge fallimentare del ‘42 non c’era alcuna attenzione a quell’esigenza
implicita nell’organizzazione della crisi, quella di salvare l’attività produttiva, salvare gli organismi che se
gestiti diversamente sono in grado di produrre ricchezza. La legge oggi obbliga nella fase di liquidazione del
patrimonio, di effettuare le vendite con un certo ordine: prima bisogna tentare di vendere l’azienda nel suo
complesso, e successivamente si può passare alla vendita dei singoli beni. Tutto questo non c’era nella vecchia
legge fallimentare. C’era un intento punitivo e sanzionatorio, con una serie di sanzioni personali anche molto
gravi. Tutto questo, sia l’aspetto della funzione esclusivamente liquidatoria delle procedure, con l’effetto che il
patrimonio dell’insolvente veniva svenduto (“pagato in moneta fallimentare”), sanzioni personali etc., ha fatto
nascere il ricorso sempre più frequente a tentativi di risoluzione stragiudiziale: cercare di risolvere la crisi fuori.
Con un approccio dell’imprenditore nei confronti dei creditori (o quelli principali, le banche), al fine di trovare
un accordo per rimediare alla crisi. Uno dei maggiori rischi della soluzione stragiudiziale: è il fatto che una
soluzione stragiudiziale (che è difficile condurla con tutti i creditori) potrebbe portare al rischio che un singolo
creditore possa singolarmente fare istanza di fallimento. Altro rischio è quello che molte volte in queste
soluzioni stragiudiziale si concordava con soggetti terzi l’innesto di “nuova finanza” nell’impresa per cercare di
riavviare un meccanismo virtuoso dell’impresa: c’erano finanziatori che fornivano denaro, ma se poi
l’imprenditore fallisce? Sono guai, perché se io ho fornito denaro e l’imprenditore fallisce l’unica cosa che
posso fare è insinuarmi nel fallimento, ma sarò pagato solo nella misura in cui saranno pagati gli altri creditori
(in proporzione al valore del proprio credito). Altro rischio è quello che l’imprenditore, per cercare di
risollevarsi, cede dei suoi beni a qualche creditore (soggetti terzi per trovare liquidità), se poi interviene il
fallimento, tutte queste operazioni sono passibili di revoca (il curatore può agire per recuperare al patrimonio
del fallito beni/attività/etc. che sono uscite dal patrimonio nel periodo che precede il fallimento). Rischi anche
di tipo penale nel partecipare ad una soluzione stragiudiziale, perché queste prevedono meccanismi di
“vantaggio” per alcuni creditori nei confronti di altri (“bancarotta confidenziale”, “ricorso abusivo al credito”
etc.). Le soluzioni stragiudiziali, apparentemente un toccasana, presentavano dei rischi molto grossi. Oggi il
legislatore ha voluto risolvere, nelle soluzioni concordate, per mettere al riparo queste soluzioni da questo tipo
di rischi.
Fino al 1979 nessun cambio sostanziale. Nel ’79 è successo che è stata emanata una prima legge
sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (non ha avuto gran successo, perché oggetto di
una procedura da parte dell’unione europea perché l’Europa la vedeva come un aiuto di Stato all’impresa in
crisi). Nel 1999 (legge 270/1999) è stata introdotta una procedura rivolta solo alle imprese “grandi”, e
caratterizzata da una natura “mista”, con lo scopo di cercare di recuperare i complessi produttivi ad un
andamento fisiologico. Nel corso degli anni è accaduto che la legge è rimasta sostanzialmente la stessa, ma è
stata bombardata da interventi plurimi della Corte Costituzionale che aveva dichiarato incostituzionale diverse
parti della disciplina fallimentare. Uno dei casi più clamorosi: pensiamo al fatto che nella legge fallimentare
originaria era previsto che un imprenditore potesse essere dichiarato fallito a sua insaputa (contro il diritto di
difesa in giudizio).
Com’è intervenuto il legislatore della Riforma
Eliminando alcuni istituti o perché desueti o perché avevano mostrato la loro inconsistenza: si è abrogata
l’amministrazione controllata (insufficienza a risolvere problemi), si è eliminato anche il “procedimento
sommario di fallimento” che doveva risolvere crisi di imprenditori con una complessità di debiti/crediti non
particolarmente elevata ma non veniva quasi mai usato, ed è stato sostituito da una misura più funzionale, una
sorta di norma di decongestionamento delle pratiche dei tribunali, la legge nuova ha introdotto una norma di
4
sbarramento, prevedendo che un imprenditore che abbia un ammontare di debiti scaduti che risultano
nell’istruttoria prefallimentare sotto una certa somma non può essere dichiarato fallito (tentativo di
decongestionare i tribunali da piccoli fallimenti). Un altro istituto eliminato è quello della riabilitazione civile,
la chiusura del fallimento non comportava automaticamente la cessazione delle sanzioni personali a carico
dell’imprenditore fallito, ma serviva una sentenza di riabilitazione civile per liberarsene, oggi questo non esiste
più ma è stato introdotto l’istituto della esdebitazione dell’imprenditore già fallito.
Il legislatore della riforma ha seguito queste linee portanti:
1) Potenziamento del peso degli attori privati nella gestione della crisi: l’imprenditore da una parte e i
creditori dall’altra (a discapito del terzo attore Stato). Vari attori che operano a vario titolo: debitore,
creditori e Stato come terzo che detta la disciplina con il suo “braccio armato giudiziario”. Questo lo si
nota nel fatto che la riforma ha teso a favorire la possibilità di trovare soluzioni concordate della crisi
(tra imprenditore/debitore e i creditori). Privatizzazione della soluzione della crisi.
2) Anche nell’ambito delle procedure tradizionali, questa privatizzazione si evidenzia nello spostamento
di peso che si ha nel potere dal giudice delegato al fallimento (depotenziato rispetto al passato) al
comitato dei creditori: che prima della riforma non serviva a nulla mentre oggi (oltre al fatto che deve
dare dei pareri anche vincolanti) ha poteri d’intervento e controllo che tradizionalmente spettavano al
giudice delegato. Non c’è più la possibilità di un’iniziativa di ufficio nella dichiarazione di fallimento:
nel passato a fianco dell’iniziativa dei creditori e dell’imprenditore o del pubblico ministero, era prevista
l’iniziativa di ufficio (da parte del tribunale), oggi questa è stata abolita.
Il concordato preventivo esisteva già, ma era un istituto di difficilissima applicazione perché, nella logica del
legislatore, dovrebbe servire a prevenire il fallimento. Nella vecchia legge fallimentare il presupposto era lo
stesso: lo stato d’insolvenza. I presupposti per essere ammessi al concordato preventivo erano assai pesanti:
questa proposta di concordato preventivo doveva prevedere necessariamente un pagamento integrale di tutti i
creditori muniti di privilegio e il pagamento di almeno il 40% di tutti i crediti cosiddetti chirografari (non dotati
di privilegio); non tutti gli imprenditori insolventi potevano chiedere di essere ammessi al concordato
preventivo, bisognava superare un esame di “meritevolezza”, l’imprenditore doveva dimostrarsi “onesto ma
sfortunato”; e poi (limite molto pesante) il giudice, ancor prima di sentire i creditori, faceva una valutazione
discrezionale sulla convenienza per i creditori dell’imprenditore (anche senza consultare i creditori medesimi).
Oggi il concordato cambia radicalmente: sono stati eliminati completamente i criteri di meritevolezza (a
prescindere dalla regolarità della gestione dell’impresa), è stato eliminato il giudizio di convenienza, e sono
stati eliminati anche i limiti oggettivi (non più il soddisfacimento del 40% dei crediti chirografari e anche i
creditori speciali, se pur con alcune cautele), non serve più lo stato d’insolvenza ma basta anche un generico
“stato di crisi”; mentre nel passato poi la proposta concordataria era rigidamente stabilita dal legislatore (due
forme: “con garanzia” o “con cessione dei beni”), oggi invece c’è totale libertà. L’offerta concordataria doveva
essere paritaria nei confronti della soddisfazione dei creditori, oggi invece si può prevedere una suddivisione in
“classi” dei creditori. Oggi è prevista solo una maggioranza di capitale nell’approvazione del concordato
preventivo da parte dei creditori.
24/09/2013
Grande attenzione alle soluzioni concordate della crisi, soluzioni che prevedano accordi con tutti o parte dei
creditori con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Anche la procedura tradizionale che prevede una soluzione
concordata è stata radicalmente modific
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto fallimentare - Prime lezioni
-
Lezioni diritto fallimentare
-
Lezioni appunti di Diritto fallimentare
-
Diritto fallimentare - lezioni 1-5