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LA PROVA DELLA FILIAZIONE

Lo status di figlio si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L’ufficiale di stato civile raccoglie la

dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita e accerta che la nascita sia effettivamente avvenuta

mediante l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto o dal personale sanitario

che vi abbia assistito. Chi compie la dichiarazione deve rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere

nominata.

L’atto di nascita indica le generalità dei genitori e, se questi sono tra loro sposati, costituisce il tiolo dello stato di figlio

nato nel matrimonio. Se la madre non consente di essere nominata nell’atto di nascita, il nato non acquisterà lo status di

figlio nato nel matrimonio. La giurisprudenza ha anche espressamente ammesso che la madre possa dichiarare il figlio

come naturale, impedendo dunque l’acquisto dello status di legittimità.

In forza dell’art 232 comma 2, lo status di figlio nato nel matrimonio è escluso altresì se i genitori al momento del

concepimento erano separati e la madre fa constare che il figlio è nato oltre i 300 giorni dall’inizio della vita separata dei

genitori.

L’art 239 comma 2, previsto dallo schema di decreto legislativo, consente l’azione di reclamo dello stato di figlio da parte

di chi sia nato nel matrimonio, ma sia stato iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti.

Appunti di lezione

Utili solo per una ripetizione, ma non da utilizzare come unico materiale di studio 23

Lo stato di figlio non potrà essere dimostrato, qualora manchi l’atto di nascita, mediante il possesso continuo dello status

di figlio. Si parla di possesso di stato ad indicare un insieme di circostanze che nel loro complesso valgono a dimostrare

una relazione di filiazione e parentela tra una persona e la famiglia alla quale questa pretende di appartenere. Prima

della Novella il possesso di stato operava solo rispetto alla filiazione legittima.

Ad integrare il possesso di stato di figlio devono concorrere i seguenti elementi: tractatus, ossia le persona deve essere

stata costantemente trattata dal genitore come figlio; fama, ossia deve essere stata costantemente considerata come

figlio nei rapporti sociali e nell’ambito della famiglia. Il vigente art 237 esige anche il requisito del nomen, ossia che il

figlio abbia portato il nome cognome del (preteso) padre: di tale disposizione è però prevista l’abrogazione nello schema

di decreto legislativo.

Ove manchino sia l’atto di nascita che il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi, nell’ambito di un’azione di

reclamo dello stato di figlio, con ogni mezzo.

L’AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’ DEL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO. LE AZIONI DI

RECLAMO E DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO.

Per effetto della presunzione di paternità il figlio di donna coniugata, purché nato nel periodo indicato, si considera figlio

del marito della madre. Questa presunzione non è però assoluta e può essere superata mediante l’azione di

disconoscimento della paternità.

Secondo il testo originario dell’art 232 CC (del 1942) l’azione poteva essere proposta soltanto dal presunto padre; la

riforma del diritto di famiglia del ’75 ha concesso la legittimazione ad esperire azione di disconoscimento di paternità

anche alla madre e al figlio che abbia raggiunto la maggiore età. La recente Novella interviene ulteriormente:

l’importanza delle modificazioni previste giustifica un’esposizione distinta sia dell’attuale regime sia di quello di

imminente entrata in vigore.

Secondo il regime vigente, l’azione di disconoscimento di paternità è consentita soltanto nei seguenti casi:

• Se i coniugi non hanno coabitato nel periodo del presunto concepimento;

• Se durante tale periodo il marito era affetto da impotenza, coëundi o quanto meno generandi;

• Se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la

nascita del figlio.

Mentre nei primi due casi la prova della non coabitazione o dell’impotenza costituiscono condizioni sufficienti per

ottenere una pronuncia di disconoscimento della paternità, nel terzo caso la prova dell’adulterio non è sufficiente per

ottenere il disconoscimento, occorrendo raggiungere la concreta prova del fatto che il nato non è figlio del marito della

madre. La legge consente di provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili

con quelle del presunto padre, ovvero altri fatti tendenti ad escludere la paternità ed idonei a convincere il giudice.

L’azione di disconoscimento deve essere proposta, a pena di decadenza:

• Dal marito nel termine di un anno dal giorno della nascita; se si trovava lontano dal luogo in cui è nato il figlio o

in cui è la residenza familiare, entro un anno dal giorno del suo ritorno; se prova di aver ignorato la nascita,

entro un anno dal giorno in cui ne ha avuto notizia. La Corte Costituzionale è intervenuta in materia stabilendo

che il termine annuale decorre dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie,

ovvero nel caso di disconoscimento fondato su impotentia generandi, dal giorno in cui il marito sia venuto a

conoscenza della propria impotenza a generare;

• Dalla madre del termine di 6 mesi dalla nascita del figlio per effetto della già citata sentenza della Corte

Costituzionale, il termine di 6 mesi decorre, anche per la moglie, dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza

dell’impotentia generandi del marito;

• Dal figlio nel termine di un anno dal concepimento della maggiore età o dal momento in cui venga

successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento; peraltro già a partire dal

concepimento del 16esimo anno egli può fare istanza al giudice affinché gli nomini un curatore che promuova

Appunti di lezione

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l’azione, mentre quando non abbia ancora 16 anni, l’istanza per la nomina del curatore speciale può essere

proposta dal PM.

Se il titolare dell’azione di disconoscimento muore senza averla promossa, ma prima di essere decaduto il diritto di

intentarla, l’azione può ancora essere esercitata dai suoi discendenti o dai suo ascendenti, se si tratta del presunto

padre o della madre, dal coniuge o dai discendenti, se si tratta del figlio.

L’assetto delineato dallo schema di decreto legislativo riordina l’azione di contestazione.

L’art 243­bis comma 2 del CC stabilisce in via generale che chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste

il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Peraltro, la sola dichiarazione della madre non vale di per sé ad

escludere la paternità.

I termini temporali, di decadenza, per la proposizione dell’azione e i suoi stessi connotati oggettivi variano a seconda del

soggetto che la propone.

In ogni caso, l’azione della madre o del marito di questa, fondate sull’impotenza generandi del marito o sull’adulterio

della moglie, non possono essere proposte decorsi 5 anni dalla nascita. Un limite, questo, non previsto dalla disciplina

oggi vigente, posto a tutela dell’interesse alla stabilità dello status di figlio.

L’azione può essere proposta dal figlio maggiorenne ed è per lui imprescrittibile.

La novella contempla uno speciale regime per i casi di incapacità del soggetto legittimato all’azione: il termine è sospeso

nei confronti di chi si trovi in stato di interdizione per infermità di mentre o versi in situazione di abituale infermità, che gli

impedisca di provvedere alla cura dei propri interessi.

Peraltro in tal caso l’azione può essere proposta per conto del figlio da un curatore speciale nominato su istanza del PM,

del tutore o dell’altro genitore; per gli altri titolari dell’azione questa può essere proposta dal tutore i da un curatore

speciale.

In tema di filiazione sono previste altre due azioni di stato:

• Azione di reclamo della legittimità: in caso di supposizione di parto o di sostituzione del neonato, il figlio può

chiedere l’accertamento giudiziale del proprio status legitimitatis. L’azione spetta al figlio ed è imprescrittibile.

Essa consente all’attore di reclamare uno stato diverso da quello risultante dall’atto di nascita.

Come si è già accennato, l’azione di reclamo può anche essere proposta da chi sia nato nel matrimonio, ma sia

stato iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti, ovvero per reclamare lo stato di figlio conforme

alla presunzione di paternità, se sia stato riconosciuto da altro sedicente genitore, ovvero si sia verificato un

conflitto di presunzione di paternità;

• Azione di contestazione della legittimità: dall’atto di nascita un soggetto può risultare figlio di determinati genitori

senza esserlo, e ciò per ragioni diverse da quelle che si fanno valere con l’azione di disconoscimento della

paternità. In queste ipotesi chiunque vi abbia interesse, ed in primo luogo chi dall’atto di nascita del figlio appare

suo genitore, può agire in giudizio per contestarne la legittimità. L’azione è imprescrittibile e richiede la presenza

in giudizio di entrambi i genitori e del figlio.

IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Lo status giuridico di figlio nato fuori dal matrimonio non si costituisce quale immediato effetto dell’atto generativo,

essendo necessario che il rapporto di filiazione venga riconosciuto dal genitore ovvero venga giudizialmente accertato.

Il CC, nel testo originario, ammetteva il riconoscimento dei figli naturali, a condizione che non si trattasse di figli adulterini

o incestuosi. Tuttavia il genitore poteva riconoscere il figlio adulterino dopo la morte del coniuge, perché non vi fossero

figli legittimi o legittimati; ed il figlio incestuoso poteva essere riconosciuto dai genitori qualora questi avessero ignorato di

commettere incesto.

La riforma del ’75 aveva già cancellato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, mantenendo fermo però il principio

per cui era fatto divieto di riconoscere come figlio naturale colui che avesse lo status di figlio legittimo di altri, divieto

esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesima sia in contrasto con lo stato di figlio, anche nato fuori del

Appunti di lezione

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matrimonio (purché ovviamente riconosciuto o giudizialmente

Dettagli
A.A. 2014-2015
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esco.montanaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Nanna Concetta Maria.