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L’ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

Dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità, la disciplina dei soggetti che operano nel mondo dello

negli ultimi anni, molte e incisive modifiche. In particolare, i processi di

sport ha ricevuto,

riforma hanno interessato, in primo luogo, il CONI e le Federazioni sportive nazionali.

Il CONI trova il proprio originario riconoscimento con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, la quale ha

adesso attribuita la natura di ente pubblico, con la funzione di organizzare e potenziare lo sport

nazionale.

IL C.O.N.I. (importante)

L’art. 1 del decreto n. 242/1999 attribuisce al CONI “personalità giuridica di diritto pubblico”,

specificando che la sede del medesimo è in Roma, e che esso è posto sotto la vigilanza del Ministero

per i beni e le attività culturali.

In poche parole, il CONI:

1- Cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione

degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni

sportive nazionali e internazionali”;

2- Adotta misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni

fisiche degli atleti nelle attività sportive, e ciò anche di intesa con la Commissione per la vigilanza ed il

controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, di cui alla legge n. 376/2000;

3- Cura la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che per i

disabili, nei limiti di quanto previsto dal D.p.r. n. 616/1977;

4- Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello

sport”.

In via generale, l’attività del CONI si conforma “ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in

armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale” (CIO).

L’indicazione dei compiti del CONI, effettuata in via generale dal decreto n. 242, viene fortemente

specificata dallo Statuto del CONI, i cui articoli 2 e 3 definiscono le funzioni dell’ente, distinguendole in

“funzioni di disciplina e regolazione” (art. 2) e “funzioni di gestione” (art. 3). A tali funzioni, devono

essere aggiunte quelle – che possono essere definite di “promozione”.

- Le funzioni di disciplina e di regolazione sono le seguenti:

a) prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli

atleti nelle attività agonistico-sportive.

b) definizione dei principi “per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia

di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle

Regioni in materia"

c) definizione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, di principi “per la lotta dello sport contro

l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza”.

Le funzioni di gestione, invece, sono:

a) promozione della diffusione della pratica sportiva

b) promozione e tutela dello sport giovanile

c) prevenzione e repressione dell’uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche

degli atleti

d) cura della preparazione degli atleti.

e) cura, anche in collaborazione con le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate,

le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca

applicata allo sport. Come è facile osservare, per i primi quattro casi, le funzioni di gestione

costituiscono la proiezione di altrettante funzioni di disciplina e regolazione affidate al CONI.

Le funzioni di promozione (art. 12-bis del D.Lgs. n. 242/1999) riguardano l’impegno del CONI

“presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni

sportive nazionali e le discipline sportive associate”, per ottenere una migliore considerazione dello

sport dei disabili.

In particolare, il CONI si impegna a:

promuovere e sviluppare,

1. di concerto con il Comitato Italiano paralimpico, lo sport dei disabili;

riconoscere

2. agli atleti disabili che partecipano alle Paralimpiadi lo stesso trattamento premiale ed

economico riconosciuto agli atleti che partecipano alle Olimpiadi;

riconoscere

3. agli atleti che costituiscono guida degli atleti disabili “il diritto di accompagnarli sul

podio in occasione delle premiazioni”;

ORGANI DEL C.O.N.I.

In base all’art. 3 del decreto n. 242/1999, sono organi del CONI:

a) il Consiglio nazionale;

b) la Giunta nazionale;

c) il Presidente;

d) il Segretario generale;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi restano in carica per quattro anni, con la precisazione che, qualora un componente subentri

in corso di quadriennio, scade insieme a tutti gli altri, al termine dei quattro anni computati

dall’insediamento dell’organo.

Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale costituisce l’assemblea dell’Ente, nell’ambito della quale sono rappresentati, in

differente misura, le varie componenti del mondo dello sport. Secondo l’art. 5, comma 1, decreto n.

242/1999, il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO,

opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale,

armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive

associate. In base all’art. 4, comma 1 (come riformulato dal D.Lgs. n. 15/2004), sono componenti del

Consiglio nazionale:

a) il presidente del CONI, che lo presiede;

b) i presidenti delle Federazioni sportive nazionali;

c) i membri italiani del CIO;

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline

sportive associate:

e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre

membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

La Giunta nazionale

Come afferma l’art. 7 dello Statuto, la Giunta nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo

dell’attività gestionale del CONI; in particolare, la Giunta è l’organo di controllo delle Federazioni

sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti.

Tale controllo si riferisce “al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e

all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari” erogati dall’ente.

I componenti della Giunta:

a) il presidente del CONI, che la presiede;

b) i membri italiani del CIO;

c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

) un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva;

e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

Il Presidente

Ai sensi dell’art. 8 del decreto n. 242/1999, il Presidente del CONI “ha la rappresentanza legale

dell’Ente, anche nell’ambito delle organizzazioni sportive internazionali.

a) il compito di convocare e presiedere il Consiglio nazionale e la Giunta nazionale;

b) la facoltà di formulare proposte alla Giunta nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa.

Il Segretario generale

Il Segretario generale è l’organo di vertice della struttura burocratica dell’ente e provvede alla sua

gestione amministrativa. È nominato dalla Giunta nazionale “tra soggetti in possesso di adeguati

requisiti tecnico professionali” (art. 12, comma 1) e, in quanto organo dell’Ente, dura in carica quattro

anni.

L’organizzazione periferica

Il CONI, oltre a presentarsi come ente a base associativa, si articola in un livello di organizzazione

centrale (sinora esaminata), ed in un livello di organizzazione periferica, articolata in tre livelli, due

strutturali (livello regionale e provinciale) ed uno eventuale (livello locale). Lo Statuto del CONI dedica

alla organizzazione periferica il proprio Titolo III (articoli 13-18), affermando che questa è costituita

da:

- Comitati regionali, istituti in ogni regione.

- Comitati provinciali, istituti in ogni provincia.

- Fiduciari locali, eventualmente istituti dal Comitato provinciale, su proposta del Presidente.

Step 4

PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT

Profili di responsabilità civile

Esaminando, in generale, i profili di responsabilità civile, occorre preliminarmente richiamare la

rischio sportivo,

nozione di da intendere quale aumento del pericolo, cioè quale maggiore probabilità

del verificarsi di un evento dannoso, la quale può essere limitata attraverso l’adozione di idonee

cautele.

Infatti, tale elemento varia nella sua intensità a seconda della tipologia di sport praticato,

distinguendosi tra: - attività sportive in cui i rischi sono a carico dei partecipanti alla gara; - attività

sportive che possano determinare pericolo anche per il pubblico che assiste alla manifestazione.

In relazione alle attività sportive nelle quali i rischi sono a carico dei giocatori, bisogna sottolineare

rischio sportivo, chi pratica sport accetta, implicitamente, di esporsi

come, proprio in virtù del cd.

ad eventi che possono originare un danno, seppur entro limiti ben determinati e desumibili

dalle regole di gioco.

Per quel che riguarda, invece la seconda categoria richiamata, è essenziale definire il concetto di

organizzatore, che corrisponde alla persona fisica, giuridica, associazione, comitato che promuove, con

conseguente assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa, l’incontro di uno o più atleti

al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno

di spettatori.

In particolare, tra le incombenze svolte da tale figura, rientra:

- la predisposizione di tutte quelle misure di protezione atte ad eliminare i rischi di danno nei

confronti di atleti e spettatori;

- il controllo delle attrezzature utilizzate nelle specifiche discipline sportive;

- la verifica della idoneità dei luoghi in cui deve svolgersi la competizione sportiva; - la richiesta delle

autorizzazioni e permessi necessari;

- l’obbligo di comunicazione del regolamento di gioco all’autorità di pubblica sicurezza;

- la verifica delle condizioni psico-fisiche dei gareggianti.

Qualora, invece, si analizzi, attraverso alcune pronunce della giurisprudenza, il tema della

responsabilità civile da una prospettiva differente, il responsabile di

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
17 pagine
1 download
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuseppeUni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport di scienze motorie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Scienze Storiche Prof.