Diritto dello sport per scienze motorie, sport e salute
Sintesi utile per superare gli esami!
Indice
- Ordinamento statale e ordinamento sportivo
- L’origine e l’evoluzione del concetto di "ordinamento giuridico"
- Il rapporto tra lo stato e gli ordinamenti settoriali
- La struttura dell’ordinamento sportivo (C.I.O. / C.O.N.I.)
- L’autonomia dell’ordinamento sportivo
- L’evoluzione dei rapporti fra ordinamento statale e ordinamento sportivo
- La legge 17 ottobre 2003, n. 280
- Le situazioni di rilevanza giuridica
- La giurisdizione del giudice amministrativo
- La competenza del T.A.R. del Lazio
- La pregiudiziale sportiva
- Il C.O.N.I.
- Organi del C.O.N.I.
- Profili di responsabilità civile e penale nello sport
- Il doping
- La WADA
- Il codice mondiale antidoping
- La regolamentazione dei rapporti fra società sportive e professionisti
- La tutela dello sportivo professionista
- Durata e cessione del contratto di lavoro sportivo
- Le società sportive ed i loro rapporti con le federazioni
- I contratti di sponsorizzazione sportiva e di merchandising
- Marketing sportivo
- Sponsorizzazione
- Abbinamento
- Merchandising
Ordinamento statale e ordinamento sportivo
L’ordinamento sportivo è un ordinamento settoriale, dotato di un certo grado di autonomia. A questo proposito, è bene notare fin da subito come oggi i rapporti fra l’ordinamento statale e quello sportivo siano regolati, in modo organico, dalla legge n. 280/2003.
L’origine e l’evoluzione del concetto di "ordinamento giuridico"
Secondo Hans Kelsen e Santi Romano: il primo è l’esponente più alto della dottrina c.d. "normativistica", che fa coincidere il concetto di ordinamento giuridico con l’insieme delle norme poste da uno Stato. In questo senso, quindi, l’ordinamento giuridico sarebbe un sistema normativo, costituito (soltanto) dalle norme vigenti, in un dato momento storico, in uno Stato determinato.
Diversa, invece, la costruzione teorica di Santi Romano, secondo lui la "plurisoggettività", ossia la necessaria presenza di più persone, e la loro organizzazione in strutture sociali, ossia le Istituzioni, sono fatti preesistenti, che, in un secondo momento, generano il fenomeno della normazione. In sostanza, in base a questa teoria, l’idea di ordinamento giuridico si sovrappone a quella di società.
In altre parole, all’interno dell’ordinamento statale è possibile individuare una pluralità di ordinamenti "minori", detti settoriali, ognuno dei quali persegue la realizzazione degli interessi di un settore specifico. Questo fenomeno è definito "pluralismo giuridico-sociale".
Tipici esempi di ordinamenti settoriali sono, oggi, l’ordinamento militare, gli ordini professionali, l’ordinamento universitario, l’ordinamento sportivo, etc.; i quali sono dotati di una certa autonomia, che si esprime nel potere di organizzarsi in modo indipendente e di stabilire delle norme proprie, pur all’interno di una "cornice" dettata dallo Stato, che segna i limiti entro i quali questa autonomia deve rimanere.
Il rapporto tra lo stato e gli ordinamenti settoriali
Gli ordinamenti settoriali sono posti all’interno dell’ordinamento statale e sono definiti come "ordinamenti derivati". Il rapporto di "derivazione" si manifesta attraverso due dati di fatto: in primo luogo, in virtù della meritevolezza dei fini collettivi perseguiti, spesso lo Stato finanzia, attraverso contributi pubblici, gli ordinamenti settoriali. In secondo luogo, i membri dei diversi ordinamenti settoriali (riferendosi agli esempi fatti in precedenza, si pensi ai militari, ai professionisti, agli universitari e agli sportivi) sono anche membri dell’ordinamento statale (ad esempio, si pensi al soggetto che, oltre ad essere un militare, presenti anche lo status di cittadino italiano).
A fronte di ciò, si tenga presente che gli ordinamenti settoriali, in quanto composti da Istituzioni poste all’interno dell’ordinamento statale, sono sempre soggetti alla giurisdizione dei Giudici dello Stato.
La struttura dell’ordinamento sportivo
Il sistema sportivo è strutturato su base internazionale e in modo piramidale. Esso trova al vertice della propria organizzazione il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), posto a capo dell’ordinamento sportivo internazionale, il quale persegue il fine di organizzare e promuovere lo sport su scala mondiale. Al C.I.O. sono affiliati i Comitati olimpici nazionali dei vari Paesi (si pensi al C.O.N.I., vertice dell’ordinamento sportivo nazionale italiano), che perseguono il fine di organizzare e promuovere lo sport sul territorio nazionale di competenza.
Il sistema sportivo si articola poi in una serie di sistemi "collaterali" (le federazioni), tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale, con il fine di organizzare le singole discipline sportive. A livello internazionale, al C.I.O. sono affiliate le federazioni sportive internazionali, che organizzano le competizioni internazionali delle singole discipline sportive (si pensi, per il calcio, alla F.I.F.A.). A livello delle singole nazioni, ai comitati olimpici nazionali sono affiliate le federazioni sportive nazionali (si pensi, per il calcio, alla F.I.G.C.), che organizzano le competizioni nazionali delle singole discipline sportive. Le federazioni nazionali sono affiliate, altresì, alle corrispondenti federazioni sportive internazionali (ad esempio, la F.I.G.C. è affiliata alla F.I.F.A.).
Ad un livello intermedio, invece, troviamo, nei diversi continenti, i Comitati olimpici continentali (si pensi, in Europa, al C.O.E., ossia Comitato Olimpico Europeo), i quali organizzano le competizioni sportive a livello continentale. Parallelamente, a livello di singole federazioni, troviamo le Confederazioni continentali, con il compito di organizzare le competizioni continentali delle varie discipline sportive (si pensi, per il calcio, alla U.E.F.A.).
L’autonomia dell’ordinamento sportivo
Il sistema sportivo, facendo leva sulle sue peculiari caratteristiche, rivendica da sempre la propria autonomia. Per questo motivo, e al fine di fornire una soluzione rapida a tutte le controversie relative al suo settore di competenza, è stato istituito un apparato di giustizia interno, noto come "giustizia sportiva".
Oltre a ciò, gli ordinamenti sportivi nazionali, su sollecitazione dell’ordinamento sportivo internazionale, hanno posto, all’interno dei propri regolamenti, una norma che impedisce ai tesserati di ricorrere agli organi di giustizia statali per la tutela dei propri interessi (si parla, a tal proposito, di vincolo di giustizia), stabilendo altresì delle sanzioni disciplinari in caso di sua violazione. In questo modo, il sistema sportivo ha inteso affermare la propria autonomia assoluta dall’ordinamento statale, negando ai soggetti ad esso affiliati (ossia le società e le associazioni sportive) o ai tesserati, come i tecnici e gli atleti, l’esercizio del diritto alla tutela dei propri interessi innanzi agli organi di giustizia dello Stato.
L’evoluzione dei rapporti fra ordinamento statale e ordinamento sportivo
Anteriormente alla legge 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti fra l’ordinamento sportivo e quello statale erano totalmente indefiniti. La possibilità, da parte dei soggetti dell’ordinamento sportivo, di proporre azioni giudiziarie davanti agli organi di giustizia dello Stato era del tutto deregolamentata.
Con il tempo e con diverse procedure, la giurisprudenza ha cercato, così, di fornire una risposta di giustizia che potesse garantire, almeno in astratto, delle certezze.
In particolare, laddove gli interessi lesi avessero acquisito una rilevanza (oltre che sportiva) anche economico-giuridica, con conseguente capacità di incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario del provvedimento, inteso (oltre che come sportivo) anche come cittadino dello Stato, si riconosceva la giurisdizione del giudice statale (principio di rilevanza).
Il criterio della rilevanza delle situazioni giuridico-soggettive dedotte in giudizio aveva permesso di configurare un principio generale di irrilevanza delle sole questioni "tecniche", mentre aveva portato a riconoscere la rilevanza di tutte le altre questioni, ovvero quelle di carattere disciplinare, patrimoniale o amministrativo.
La necessità di stabilire delle regole certe in materia era, pertanto, sempre più sentita, anche in considerazione del fatto che - in conseguenza della sempre maggiore crescita degli interessi economici nel settore sportivo e della inadeguatezza di questo a gestire tale crescita del sistema - si era assistito (soprattutto dai primi anni novanta) ad una sempre maggiore domanda di giustizia in sede statale da parte dei soggetti dell’ordinamento sportivo.
Poi il tanto atteso intervento del legislatore è giunto solo con l’emanazione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, poi convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.
La legge 17 ottobre 2003, n. 280
La legge n. 280/2003 regola i rapporti tra ordinamento sportivo e statale e ha fornito una risposta efficace, quantomeno con riferimento agli aspetti di incertezza del diritto in precedenza esistenti.
In particolare, tale legge:
- Ha sancito che si deve riconoscere la configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi;
- Ha stabilito che, nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (salvo i casi di "controversie patrimoniali tra pari ordinati", devoluti alla competenza del giudice ordinario);
- Ha individuato, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma;
- Ha determinato, di fatto, la fine di ogni rifiuto, da parte dell’ordinamento sportivo, di dare attuazione alle decisioni prese dai giudici statali. Tale legge ha poi dettato disposizioni specifiche relative alle modalità di proposizione delle azioni innanzi alla giustizia statale.
Le situazioni di rilevanza giuridica
La legge n. 280/2003, pur confermando il riconoscimento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale (in quanto articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale), ha ricondotto l’autonomia dell’ordinamento sportivo nei limiti dei superiori principi costituzionali.
In sostanza, ha riconosciuto l’irrilevanza delle questioni tecniche e delle questioni disciplinari, ma ha sancito la rilevanza delle questioni amministrative; successivamente la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, con una serie di decisioni, la potenziale rilevanza anche delle questioni disciplinari.
Questioni tecniche
Le questioni tecniche (ovvero le questioni relative all’applicazione delle regole tecnico-sportive, quali, ad esempio, le decisioni dell’Arbitro sul campo di gioco) continuano, allo stato attuale, ad essere comunemente riconosciute come rientranti nella presunta area dell’“indifferente giuridico” per l’ordinamento generale.
Questioni disciplinari
Anche le questioni disciplinari (ovvero quelle relative all’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati) dovrebbero essere comunemente riconosciute come rientranti nella presunta area dell’“indifferente giuridico ed in ordine alle quali non si potrebbe invocare il controllo giurisdizionale da parte del Giudice statale. Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza del T.A.R. Lazio ha ulteriormente ampliato l’area di questioni rilevanti nell’ambito dell’ordinamento statale, ammettendo l’impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo anche delle sanzioni disciplinari sportive in tutti quei casi in cui esse assumano una rilevanza giuridico-economica.
Questioni amministrative
Per quanto riguarda le questioni amministrative (relative al mantenimento dello status di associato e del livello di tale status, come le questioni relative all’affiliazione, al tesseramento, all’ammissione ai campionati ecc.), queste sono pacificamente riconosciute come rilevanti per l’ordinamento generale.
Questioni patrimoniali fra pari ordinati
Per quel che concerne, infine, le questioni di carattere patrimoniale fra pari ordinati si evidenzia come esse non siano menzionate nell’ambito delle materie riservate all’ordinamento sportivo.
La giurisdizione del giudice amministrativo
Il primo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede che tutte le controversie (questioni rilevanti) aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive siano devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La "scelta di campo" del legislatore in favore dell’attribuzione di tutta la materia sportiva rilevante alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (anziché del Giudice Ordinario) deve essere apprezzata per il fatto di essere tecnicamente corretta dal punto di vista giuridico.
La competenza del T.A.R. del Lazio
Il secondo comma dell’art. 3 prevede, inoltre, nel caso di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la competenza territoriale funzionale, anche per le misure cautelari, del T.A.R. Lazio con sede in Roma. L’attribuzione della competenza territoriale al T.A.R. Lazio costituisce il frutto di una scelta ben precisa del legislatore, che trova la propria ratio (giuridicamente corretta) nel fatto che la sede del C.O.N.I. e delle varie federazioni è proprio a Roma.
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