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L’ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE
Dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità, la disciplina dei soggetti che operano nel mondo dello
negli ultimi anni, molte e incisive modifiche. In particolare, i processi di
sport ha ricevuto,
riforma hanno interessato, in primo luogo, il CONI e le Federazioni sportive nazionali.
Il CONI trova il proprio originario riconoscimento con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, la quale ha
adesso attribuita la natura di ente pubblico, con la funzione di organizzare e potenziare lo sport
nazionale.
IL C.O.N.I. (importante)
L’art. 1 del decreto n. 242/1999 attribuisce al CONI “personalità giuridica di diritto pubblico”,
specificando che la sede del medesimo è in Roma, e che esso è posto sotto la vigilanza del Ministero
per i beni e le attività culturali.
In poche parole, il CONI:
1- Cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione
degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni
sportive nazionali e internazionali”;
2- Adotta misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni
fisiche degli atleti nelle attività sportive, e ciò anche di intesa con la Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, di cui alla legge n. 376/2000;
3- Cura la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che per i
disabili, nei limiti di quanto previsto dal D.p.r. n. 616/1977;
4- Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello
sport”.
In via generale, l’attività del CONI si conforma “ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale” (CIO).
L’indicazione dei compiti del CONI, effettuata in via generale dal decreto n. 242, viene fortemente
specificata dallo Statuto del CONI, i cui articoli 2 e 3 definiscono le funzioni dell’ente, distinguendole in
“funzioni di disciplina e regolazione” (art. 2) e “funzioni di gestione” (art. 3). A tali funzioni, devono
essere aggiunte quelle – che possono essere definite di “promozione”.
- Le funzioni di disciplina e di regolazione sono le seguenti:
a) prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli
atleti nelle attività agonistico-sportive.
b) definizione dei principi “per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia
di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle
Regioni in materia"
c) definizione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, di principi “per la lotta dello sport contro
l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza”.
Le funzioni di gestione, invece, sono:
a) promozione della diffusione della pratica sportiva
b) promozione e tutela dello sport giovanile
c) prevenzione e repressione dell’uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti
d) cura della preparazione degli atleti.
e) cura, anche in collaborazione con le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate,
le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca
applicata allo sport. Come è facile osservare, per i primi quattro casi, le funzioni di gestione
costituiscono la proiezione di altrettante funzioni di disciplina e regolazione affidate al CONI.
Le funzioni di promozione (art. 12-bis del D.Lgs. n. 242/1999) riguardano l’impegno del CONI
“presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate”, per ottenere una migliore considerazione dello
sport dei disabili.
In particolare, il CONI si impegna a:
promuovere e sviluppare,
1. di concerto con il Comitato Italiano paralimpico, lo sport dei disabili;
riconoscere
2. agli atleti disabili che partecipano alle Paralimpiadi lo stesso trattamento premiale ed
economico riconosciuto agli atleti che partecipano alle Olimpiadi;
riconoscere
3. agli atleti che costituiscono guida degli atleti disabili “il diritto di accompagnarli sul
podio in occasione delle premiazioni”;
ORGANI DEL C.O.N.I.
In base all’art. 3 del decreto n. 242/1999, sono organi del CONI:
a) il Consiglio nazionale;
b) la Giunta nazionale;
c) il Presidente;
d) il Segretario generale;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Gli organi restano in carica per quattro anni, con la precisazione che, qualora un componente subentri
in corso di quadriennio, scade insieme a tutti gli altri, al termine dei quattro anni computati
dall’insediamento dell’organo.
Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale costituisce l’assemblea dell’Ente, nell’ambito della quale sono rappresentati, in
differente misura, le varie componenti del mondo dello sport. Secondo l’art. 5, comma 1, decreto n.
242/1999, il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO,
opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale,
armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate. In base all’art. 4, comma 1 (come riformulato dal D.Lgs. n. 15/2004), sono componenti del
Consiglio nazionale:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle Federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline
sportive associate:
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre
membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
La Giunta nazionale
Come afferma l’art. 7 dello Statuto, la Giunta nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo
dell’attività gestionale del CONI; in particolare, la Giunta è l’organo di controllo delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti.
Tale controllo si riferisce “al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e
all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari” erogati dall’ente.
I componenti della Giunta:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
) un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva;
e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
Il Presidente
Ai sensi dell’art. 8 del decreto n. 242/1999, il Presidente del CONI “ha la rappresentanza legale
dell’Ente, anche nell’ambito delle organizzazioni sportive internazionali.
a) il compito di convocare e presiedere il Consiglio nazionale e la Giunta nazionale;
b) la facoltà di formulare proposte alla Giunta nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa.
Il Segretario generale
Il Segretario generale è l’organo di vertice della struttura burocratica dell’ente e provvede alla sua
gestione amministrativa. È nominato dalla Giunta nazionale “tra soggetti in possesso di adeguati
requisiti tecnico professionali” (art. 12, comma 1) e, in quanto organo dell’Ente, dura in carica quattro
anni.
L’organizzazione periferica
Il CONI, oltre a presentarsi come ente a base associativa, si articola in un livello di organizzazione
centrale (sinora esaminata), ed in un livello di organizzazione periferica, articolata in tre livelli, due
strutturali (livello regionale e provinciale) ed uno eventuale (livello locale). Lo Statuto del CONI dedica
alla organizzazione periferica il proprio Titolo III (articoli 13-18), affermando che questa è costituita
da:
- Comitati regionali, istituti in ogni regione.
- Comitati provinciali, istituti in ogni provincia.
- Fiduciari locali, eventualmente istituti dal Comitato provinciale, su proposta del Presidente.
Step 4
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT
Profili di responsabilità civile
Esaminando, in generale, i profili di responsabilità civile, occorre preliminarmente richiamare la
rischio sportivo,
nozione di da intendere quale aumento del pericolo, cioè quale maggiore probabilità
del verificarsi di un evento dannoso, la quale può essere limitata attraverso l’adozione di idonee
cautele.
Infatti, tale elemento varia nella sua intensità a seconda della tipologia di sport praticato,
distinguendosi tra: - attività sportive in cui i rischi sono a carico dei partecipanti alla gara; - attività
sportive che possano determinare pericolo anche per il pubblico che assiste alla manifestazione.
In relazione alle attività sportive nelle quali i rischi sono a carico dei giocatori, bisogna sottolineare
rischio sportivo, chi pratica sport accetta, implicitamente, di esporsi
come, proprio in virtù del cd.
ad eventi che possono originare un danno, seppur entro limiti ben determinati e desumibili
dalle regole di gioco.
Per quel che riguarda, invece la seconda categoria richiamata, è essenziale definire il concetto di
organizzatore, che corrisponde alla persona fisica, giuridica, associazione, comitato che promuove, con
conseguente assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa, l’incontro di uno o più atleti
al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno
di spettatori.
In particolare, tra le incombenze svolte da tale figura, rientra:
- la predisposizione di tutte quelle misure di protezione atte ad eliminare i rischi di danno nei
confronti di atleti e spettatori;
- il controllo delle attrezzature utilizzate nelle specifiche discipline sportive;
- la verifica della idoneità dei luoghi in cui deve svolgersi la competizione sportiva; - la richiesta delle
autorizzazioni e permessi necessari;
- l’obbligo di comunicazione del regolamento di gioco all’autorità di pubblica sicurezza;
- la verifica delle condizioni psico-fisiche dei gareggianti.
Qualora, invece, si analizzi, attraverso alcune pronunce della giurisprudenza, il tema della
responsabilità civile da una prospettiva differente, il responsabile di