DIRITTO DELLO SPORT, ALIMENTAZIONE E BENESSERE – PROF.SSA SILVIA MANSERVISI
INDIVIDUAZIONE DELLA NOZIONE DI SPORT
→ Ci sono molte attività che le persone possono svolgere
→ Queste attività possono essere ricondotte all’attività sportiva in senso ampio
→ Tra le attività che sono riconosciute dal CONI vi è un’ampia gamma
→ Nel sito ufficiale del CONI -> distinzione tra:
➢ SPORT IN SENSO STRETTO 1 elemento comune: Spirito di svago e divertimenti
➢ ATTIVITÁ MOTORIA Diverse conseguenze giuridiche -> che derivano dalla qualificazione dell’attività
➢ GIOCO
1 elemento comune -> SPIRITO DI SVAGO E DI DIVERTIMENTO
Perché hanno in comune questo elemento? Andiamo a vedere l’origine del termine sport
• FRANCESE ANTICO (1500) -> desport = divertimento
• Tradotto in INGLESE -> dispost = divertimento
• Il termine ha origini ancora più antiche -> LATINO -> deportare = portare fuori/lontano
Primi giochi olimpici -> origini antiche
Dall’antica Atene nel 560 a.C. -> Tiranno Pisistrato -> aveva deciso di istituire i giochi fuori
dalla città -> aveva fatto costruire uno stadio alle pendici del colle Ardettos, ricco di acqua e
vegetazione. (primi giochi olimpici chiamati Panatenaici -> si tenevano ogni 4 anni)
− Giochi olimpici in chiave moderna riproposti da Pierre de Coubertin nel 1894 nella
Pierre de Coubertin sua Dichiarazione fatta a sorbona di Parigi.
nato a Parigi il 1° − Si tennero nel 1896 i primi Giochi olimpici in chiave moderna proprio ad Atene
gennaio 1863 − Pierre De Coubertin fu il fondatore del CIO, del quale fu egli stesso segretario
generale.
Distinzione interna
DIVERSE CONSEGUENZE GIURIDICHE che derivano dalla qualificazione dell’attività
SPORT ATTIVITÁ MOTORIA GIOCO
Hanno in comune il movimento coordinato del corpo
È retta da regole tecniche di gioco e di gara. L’attività motoria e il gioco sono retti esclusivamente da
Regole tecniche di gara contraddistinguono lo regole tecniche di gioco
sport in senso stretto: Le regole tecniche di gioco “sono volte alla buona riuscita
“disciplinano il corretto svolgimento degli dei colpi e dei movimenti”
incontri ed hanno natura preventiva di
infortuni e lesioni a carico dell’atleta o di terzi” Retta da regole volte ad attuare uno
Una delle caratteristiche del diritto sportivo è specifico movimento fisico nella maniera
la Responsabilità Sportiva è caratterizzata da più soddisfacente con riguardo
una soglia di indulgenza delineata dalla c.d. all’obiettivo salutistico, riabilitativo,
“scriminante sportiva” che l’ordinamento estetico, edonistico ma non contempla la
penale e civile appresta alle lesioni provocate potenziale collisione con diritti inviolabili
durante lo svolgimento della sola attività della persona quali, la vita, l’incolumità
sportiva. fisica e la salute.
Dal punto di vista giuridico è
assoggettata alle regole generiche, come
tutti i comportamenti umani, di
prevenzione di eventi lesivi -> art. 2043
c.c. -> sancito sul principio del neminel leadere
DISCIPLINE AD ELEVATISSIMA RISCHIOSITÁ
Distinzione tra:
→ Attività che sono effettivamente sportive
→ Attività che sono in contrasto con lo spirito sportivo
Ci sono casi in sui se la probabilità del verificarsi dell’evento lesivo è talmente levata da tradursi nella pressoché certezza
→
della perdita del bene primario della persona La condotta non può definirsi prettamente sportiva ma illecita alla
stregua dell’ordinamento generale.
• In questo senso è orientata la Cass. Pen. 15170/2016
• Anche la Cass. Civ. 12012/2020 -> ha affermato -> “Sicura nullità dell’accordo tacito concretatosi nell’accettazione
dell’eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte, provocate da un intervento regolare” (ma solo
secondo l’ordinamento sportivo).
Un margine di rischio è proprio di tutte le discipline MA un livello di rischio così elevato da tradursi nella certezza della
perdita di un bene primario della persona è assolutamente un’attività illecita e non può essere presa in considerazione
dal nostro ordinamento.
Elemento essenziale è il RIGOROSO RISPETTO DELLE REGOLE
→ Si può pensare solo con riferimento ad alcuni sport e non per altri per i quali è tollerato il c.d. RISCHIO DEL FALLO
-> violazione colposa di regole nonostante la quale persiste la natura sportiva.
(esempio -> sport di squadra -> spesso sentito nel calcio)
→ È fondamentale ai fini della connotazione di un’attività come sportiva la DOVEROSA TENSIONE del partecipante
al rispetto di regole tecnico-preventive.
Anche se poi a posteriori può non essere rispettata perché c’è il rischio del fallo
La doverosa tensione emerge dal c.d. PRINCIPIO DEL FAIR PLAY = SPIRITO SPORTIVO (= principio cardine).
QUALIFICA/CONNOTAZIONE DI UN’ATTIVITÁ COME SPORTIVA
→ La qualifica/connotazione di un’attività come sportiva dovrebbe prescindere dalla qualità di chi ha concepito
queste regole e indipendentemente dalla presenza o meno di una istituzione od organizzazione, di qualunque
livello essa sia.
→ Ogni complesso di regole tecniche preventive di infortuni derivanti da un’attività fisica da chiunque concepite ed
→
individuate, appare idoneo a dare luogo ad un distinto e specifico sport con la conseguenza del continuo
sorgere di sport assolutamente nuovi con regole create dalla fantasia dei partecipanti.
→ Queste nuove attività aspirano ad essere sempre più diffuse, ad avere più odience, l’obiettivo è di avere degli
spettatori per poi associarsi, organizzarsi e in seguito ottenere il riconoscimento istituzionale del CONI.
→ Dalla spontaneità fino ad un riconoscimento del CONI.
No, perché ci sono varie discipline che possono esser praticate
FINALITÁ AGONISTICA -> È necessaria? anche a livello dilettantistico (calcio, surf, nuoto, ecc…)
Per rispondere a questa domanda guardiamo unica definizione di sport contenuta in un documento ufficiale:
➢ CARTA EUROPEA DELLO SPORT adottata dal Consiglio d’Europa ( -> è una carta internazionale)
Emanata il 13 – 15 Maggio 1992 a Rodi
a
in occasione della 7 Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport
→ “Lo sport è qualsiasi forma di attività fisica, che attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia
ART. 2 per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni
sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”
- Non deve essere necessariamente riconosciuta o organizzata
→ Ricomprende espressamente - Non deve essere necessariamente connotata da spirito agonistico
→ È una definizione generale -> Non si estende fino a delineare la distinzione tra attività sportive, attività
motoria e gioco, mancando infatti ogni riferimento a regole tecniche di
gioco e di gara -> questa è una distinzione che effettuano i giuristi.
LA MOLTEPLICITÁ DELLE FUNZIONI DELLO SPORT
Sport è un FATTORE COMPOSITO di molteplici e rilevanti funzioni oltre che di valori.
−
− Spirito di gruppo
Educativa −
− Benessere/salute Amicizia
− −
Lavorativa Tolleranza
− Inclusione sociale − Solidarietà
− Promozione turistica − Correttezza
− Rimozione diseguaglianze −
− Sana e leale competizione
Dialogo interculturale
Molteplicità delle funzioni emerge nel contesto dell’UE nel LIBRO BIANCO SULLO SPORT (COM 2007/391)
→ Si apre con una citazione di Pierre de Coubertin “Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e
la sua assenza non potrà mai essere compensata”.
→ Punto 2 -> Relativo al ruolo sociale dello sport
→ Punto 2,1 -> Miglioramento della salute pubblica attraverso l’attività fisica
→ Punto 2,6 -> Lo sport interessa tutti i cittadini
→ Punto 2,3 -> I valori veicolati dallo sport
→ Punto 2,4 -> Attraverso lo sport si promuove il volontariato e la cittadinanza attiva
→ Punto 2,5 -> Utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità
→ Punto 3 -> Concerne la dimensione economica dello sport
Altro documento importante -> LIBRO BIANCO – UNA STRATEGIA EUROPEA PER I PROBLEMI DI SALUTE LEGATI
ALL’ALIMENTAZIONE, AL SOVRAPPESO E ALL’OBESITÁ -> COM 2007/279
Alto documento importante -> CONVENZIONE INTRNAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÁ del 2006
− Art. 30 -> fa menzione del diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale per poi comprendere
sia il tempo libero che lo sport.
FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO -> il diritto sportivo costituisce il risultato dell’interazione di più ordinamenti giuridici
È disciplinato da:
➢ FONTI ETERONOME -> derivano da soggetti esterni all’ordinamento sportivo
− A livello europeo ed internazionale
LIBRO BIANCO SULLO SPORT (COM 2007/391)
TRATTATO DI LISBONA
CARTA INTERNAZIONALE DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE FISICA DELL’UNESCO
CARTA EUROPEA DELLO SPORT PER TUTTI (-> prima versione del 1978 -> aggiornata nel 2005)
− CARTA EUROPEA DELLO SPORT
CARTE DI RODI quali: − CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA
− A livello nazionale
COSTITUZIONE
LEGGI ORDINARIE
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
➢ FONTI AUTONOME -> derivano da soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo -> c.d. fonti del diritto sportivo
− A livello internazionale WADA ENTI IN
CIAS
CARTA OLIMPICA ESSO
CIFP CORRELATI
WAO
DIRETTIVE E RACCOMANDAZIONI DEL CIO CIP
STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI
− A livello nazionale
STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
STATUTO DEL CONI
FONTI ETERONOME – a livello europeo ed internazionale
➢ LIBRO BIANCO SULLO SPORT – COM 2007/391
→ Obiettivo di fornire un orientamento strategico sul ruolo dell’attività sportiva nell’UE
→ Si concentra sul ruolo sociale dello sport, sulla dimensione economica e sulla sua organizzazione
• Riguardo alla FUNZIONE SOCIALE -> il Libro Bianco evidenzia l’utilità sportiva al fine di migliorare
Punto 2,1 la salute pubblica
+ unire forza degli Stati Membri x combattere il doping
• Rafforzare ruolo dello sport ai fini dell’inclusione sociale, dell’integrazione e pari opportunità
Punto 2,4 + prevenzione x la lotta contro razzismo e violenze
• DIMENSIONE ECONOMICA DELLO SPORT -> contributo che lo sport dà alla crescita e alla creazione di
Punto 3 nuovi posti di lavoro
• La Commissione Europea promuove la cooperazione tra gli Stati Membri mediante periodiche riunioni
Punto 5,2 dei Ministri dello sport e dei Dirigenti.
e punto 6 + rediga una relazione sull’attuazione del piano di azione c.d. “Pier de Coubertin”.
− Firmato – 13 dicembre 2007
➢ TRATTATO DI LISBONA − In vigore – 1° dicembre 2009
→ Ha modificato il TUE ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea, dando luogo al TFUE
→ Con la sua entrata in vigore l’UE ha acquisito, x la prima volta, una competenza specifica nel settore dello sport
Art. 165 TFUE -> 1° comma -> L’UE è chiamata a contribuire alla promozione dei profili europei dello sport
L’UE ha il compito di sviluppare la dimensione europea dello sport,
2° comma -> promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la
cooperazione tra gli organismi e proteggendo l’integrità fisica e morale degli
sportivi
→ L’azione dell’UE è finalizzata a rafforzare la lotta contro il doping
ma anche di favorire la cooperazione dell’Unione stessa con le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali
con riguardo ai criteri di selezione da parte delle Federazioni degli Stati Membri.
➢ CARTA INTERNAZIONALE DELLO SPORT DELL’UNESCO – adottata a Parigi il 21 Novembre 1978
→ Art. 1 -> afferma -> “La pratica dell’educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti”
→ Aggiornata nel 2015 -> introduce principi universali, quali:
• Parità di genere
• Non discriminazione
• Inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport
• Evidenzia i benefici dell’attività fisica, la sostenibilità dello sport, l’inclusione delle persone diversamente
abili e la protezione dei minori
➢ CARTA EUROPEA DELLO SPORT PER TUTTI – Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1976
→ Art. 1 -> “Ciascuno ha il diritto di praticare lo sport”
→ Art. 2 -> “La promozione dello sport come fattore importante dello sviluppo umano deve essere sostenuta e
incoraggiata” 1. CARTA EUROPEA DELLO SPORT
➢ CARTE DI RODI 2. CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA
→ a
emanati a Rodi -> dal 13 al 15 Maggio 992 -> 7 Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello Sport
1. CARTA EUROPEA DELLO SPORT
→ Recepisce ed armonizza sia i principi della Carta Internazionale dello Sport dell’Unesco, sia i principi della Carta
Europea dello Sport per tutti.
→ Art. 1, 2° comma -> “protegge e sviluppa le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza
di coloro che partecipano, protegge lo sport da qualsiasi forma di sfruttamento a fini politici, commerciali ed
economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l’abuso di droga”
→ Art. 2 -> contiene l’unica definizione di Sport -> “Si intende per sporti qualsiasi forma di attività fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata o no, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della
condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli”
2. CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA
→ Si fonda sul principio per cui “le considerazioni etiche insite nel gioco leale, il c.d. fair play, non sono elementi
facoltativi, ma qualcosa di essenziale […]. Queste considerazioni sono applicabili a tutti i livelli di abilità e impegno
nell’attività sportiva dello Sport ricreativo a quello agonistico […]”
→ Definizione di gioco leale, c.d. fair play -> “Fair Play significa molto di più che un semplice rispetto delle regole. […].
È un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. […]. Il fair play è un concetto positivo. […]”
→ Sono poi sanciti importanti principi in tema di doveri di promozione del fair play, la c.d. responsabilità per il fair
play (gioco leale), questa responsabilità è a carico “dei governi a tutti i livelli; delle organizzazioni e degli enti
sportivi in generale e dei singoli […]. Il Codice è applicabile a tutti coloro che operano nello sport sia su base
volontaria, sia professionistica. Anche gli spettatori possono assumere una responsabilità rispetto al fair play.”
→ Infine, conclude affermando che -> “il fair play è essenziale se si vuole promuovere e sviluppare lo sport e la
partecipazione. […]. Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il fair play, il modo vincente (chi gioca lealmente
è sempre vincitore)”.
FONTI ETERONOME – a livello nazionale
➢ COSTITUZIONE
→ Legge Costituzionale 3/2001 -> con la quale è stata data la riforma del Titolo V della Cost che ha portato sostanziali
modifiche all’art. 117, relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni.
→ Art. 117, 2° comma, lettera G -> “competenza esclusiva dello stato a legiferare sull’ordinamento e
sull’organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali” -> fra i quali va ricompreso il CONI
→ Art. 117, 3° comma -> L’ordinamento sportivo è stato espressamente inserito nell’elencazione delle materie di
legislazione regionale concorrente con quella dello Stato.
→ Lo sport trova riconoscimento e tutela anche in altre disposizioni costituzionali:
• Art 2 -> fra i principi fondamentali riconoscendo e garantendo la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali lo stesso esprime la propria personalità, ricomprende
anche la piena esplicazione delle potenzialità umane nelle attività culturali, ricreative ed economiche e
quindi anche in quelle di natura sportiva.
• Art. 3 -> sancisce il principio di eguaglianza
• Art. 18 -> ricomprende nella propria sfera l’associazionismo sportivo
• Art. 32 -> in tema di tutela della saluta trova attuazione attraverso l’attività sportiva in tutte le sue forme
• Art. 33 -> garantendo la libertà dell’insegnamento si presta ad un collegamento con la funzione normativa
e educativa dello sport praticato a tutti i livelli
• Artt. 4 e 35 -> in tema di tutela del lavoro in tutte le sue forme d’applicazione, ricomprende anche l’attività
lavorativa sportiva professionale o meno.
➢ Fra le fonti dell’ordinamento statale, di rango subordinato rispetto alla Costituzione che regolano l’ambito sportivo,
assume rilievo la L. 91/1981 -> rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, che ha
disciplinato il lavoro s
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