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Diritto delle assicurazioni private

Capitolo 1 - Nozione giuridica di contratto di assicurazione

L'attività assicurativa è regolata dal Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) composto da ben 355 articoli. Le prescrizioni sull'attività assicurativa sono di due tipi, a seconda che riguardino:

  • Qualità e struttura del soggetto imprenditore, allora:
    • L'impresa assicurativa può essere esercitata solo da enti pubblici, SpA, mutue assicuratrici.
    • L'attività assicurativa deve essere il suo oggetto esclusivo.
    • Amministratori e sindaci devono avere speciali requisiti.
    • L'attività necessita dell'autorizzazione del Ministro per lo sviluppo economico.
  • Svolgimento dell'attività assicurativa, allora:
    • L'impresa deve avere un patrimonio consistente per far fronte alle indennità.
    • Vincoli di partecipazioni di controllo su altre imprese.
    • Controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP).
    • Speciale disciplina è riservata agli agenti o broker.

Contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione è un contratto:

  • Bilaterale,
  • A prestazioni corrispettive,
  • Consensuale,
  • Ad effetti obbligatori,
  • Di durata.

L'assicurazione Art. 1882 c.c., disciplinata dal codice civile, è il contratto con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato con una indennità del danno causato da un sinistro, (assicurazione contro i danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). Ecco che possiamo già facilmente intuire le due funzioni indennitarie grazie alle quali interviene la funzione indennitaria: 1. SOLO se si verifica il sinistro, e 2. SOLO nell’effettiva misura del danno patrimoniale conseguente al sinistro. Si è tentato nel tempo di creare una teoria unitaria, che potesse racchiudere sia l'assicurazione contro danni sia l'assicurazione sulla vita; la evidente natura differente delle due tipologie di contratti, porta però a un fallimento di detto tentativo, teorie che restano insoddisfacenti a causa della diversità del rischio nell'assicurazione sulla vita e quella contro i danni. Nelle prime infatti, a sostituire la funzione indennitaria, c’è un principio previdenziale, dove la prestazione dell’assicuratore è sempre dovuta dietro pagamento di un premio del contraente.

Bisogna però distinguere due figure diverse:

  • L’assicurato: colui al quale è riferito il rischio.
  • Il beneficiario: colui il quale gode dell’eventuale indennità.

È chiaro che le due posizioni possono coincidere in capo allo stesso soggetto; altrettanto evidente la possibilità opposta, come nei casi di:

  • Assicurazione per conto altrui
  • Assicurazione sulla propria vita a favore di terzi

Il contratto si perfeziona con il consenso delle parti, ma la sua efficacia è sospesa fino al pagamento della prima rata di premio. In caso di mancato pagamento di una rata di premio, il contratto si risolve, ma trascorsi 15 giorni dalla scadenza di pagamento. È richiesta la forma scritta e il relativo documento contrattuale si chiama polizza (contratto standard, di adesione).

Mancanza della qualità di imprenditore Vi è una nullità per l'assicuratore, nonostante la speciale organizzazione tecnico-finanziaria dell'assicuratore, infatti i contratti assicurativi andranno valutati come contratti atipici. Tuttavia, qualora venga avviata un’impresa non autorizzata, è prevista la nullità dei contratti, con il conseguente favor verso il contraente/assicurato:

  • Contraente Assicurato PUÒ NON DEVE: promuovere l’azione di nullità + restituire i capitali/rendite incassate.
  • Assicuratore NON PUÒ DEVE: promuovere l’azione di nullità + restituire i premi incassati.

Capitolo 2 - Causa del contratto di assicurazione

Centrale è la possibilità che si verifichi in un futuro l’evento dannoso (assicurazione danni) o uno stato di bisogno (assicurazione vita). L’attività assicurativa si fonda infatti sul rischio, il quale viene definito appunto come la “possibilità di un evento dannoso”. Dobbiamo tuttavia distinguere:

  • Assicurazione contro i danni:
    • Elemento determinante del rischio: evento.
    • Conseguenza dell’evento (obbligazione per l’assicuratore): danno.
  • Assicurazione sulla vita:
    • Elemento determinante del rischio: evento (non per forza negativo, es. sopravvivenza).
    • Conseguenza dell’evento: non costituisce obbligazione, perché l’assicuratore deve pagare comunque, una somma o rendita preventivamente determinata in contratto a forfait.

Dunque il rischio è SEMPRE l'elemento determinante di una qualunque assicurazione, e la sua mancanza, produce nullità del contratto. + Rischio = + Premio, fino ad arrivare alla inassicurabilità. Gli elementi del rischio, che concorrono alla quantificazione in termini di possibilità di verifica, possono essere:

  • Generali: statisticamente valutabili, come tipo di rischio, situazione economica, ecc.
  • Particolari: caso per caso valutati, come bene concretamente soggetto a rischio, modalità di conservazione o gestione del bene, ecc. Questi sono inoltre desunti dalle dichiarazioni precontrattuali.

È evidente che il senso giuridico del contratto, la causa sta nel rischio. In assenza di questo, si determinano una serie di regole:

  • L’inesistenza originaria  Nullità del contratto. Eccezione: Rischio Putativo, cioè se la notizia non è pervenuta nel luogo di stipulazione del contratto, questo è valido (principio inattuale).
  • Successiva cessazione  Risoluzione del contratto.
  • Successiva riduzione  Diminuzione del premio. Onere dell’assicurato la comunicazione. Diritto di recesso previsto per l’assicuratore (entro 2 mesi).
  • Successivo aggravamento  Obbligo dell’assicurato darne immediato avviso all’assicuratore, che può recedere il contratto (entro 1 mese).

Capitolo 3 - Interesse contro i danni

L’interesse è l’elemento che identifica l’assicurato e misura il valore della cosa. È necessario che i beni assicurabili presentino una relazione a carattere economico con l’assicurato (diversamente sarebbe scommessa). Art. 1904 c.c. “Se l’interesse non sussiste, il contratto è NULLO”.

Si può configurare un interesse concorrente, con quello del proprietario:

  • Concorrente: si ha nel caso di godimento del bene (usufrutto, affitto, locazione); è chiaro che l’usufruttuario ha un interesse economico sul bene oggetto di usufrutto.
  • Indiretto: Depositario o Vettore di Trasporto Cose (quando rispondono dell’integrità della cosa); si stipula un’assicurazione per conto altrui, nell’interesse di un eventuale danno patrimoniale sull’integrità della cosa.

L’interesse può aversi anche sulla persona, nel caso di malattie e infortuni.

L’interesse è elemento dell’assicurazione contro i danni poiché si vuole evitare un ingiustificato arricchimento. Nell’assicurazione sulla vita, non operando il principio indennitario, la questione non si pone neanche.

L’interesse costituisce la misura del valore: + valore del bene = + rapporto economico + interesse. Il valore dell’interesse in questione è distinguibile in:

  • Valore iniziale assicurabile (o dichiarato): deve corrispondere al valore dichiarato dal contraente nella polizza e sul quale quindi, l’assicuratore calcola il premio.
  • Valore finale: è il valore che la cosa aveva un attimo prima del sinistro.
  • Valore residuo: valore che residua dopo il sinistro.

Valore finale - Valore residuo = Valore risarcibile. Al venire meno dell’interesse, il contratto si scioglie. Esistono due deroghe:

  • Alienazione della cosa assicurata.
  • Assicurazione obbligatoria RC Auto.

Può capitare che il valore della cosa sia diminuito nel corso dell’assicurazione e, in tale situazione di perimento o danneggiamento della cosa, non si può attribuire a questa un valore superiore a quello del tempo del sinistro. Dobbiamo esaminare:

  • Sovrassicurazione - Art. 1909 c.c.: la cosa è assicurata per un valore SUPERIORE al suo valore. Origine dolosa = contratto nullo. Assicuratore in buona fede: ha diritto al premio in corso, ma se anche l’assicurato è in buona fede, il calcolo dell’indennità va effettuato in relazione all’effettivo valore della cosa.
  • Sottoassicurazione - Art. 1907 c.c.: assicurazione parziale, o la cosa è assicurata per un valore INFERIORE al suo valore. Se al momento del sinistro il valore finale del bene > valore assicurato, l’indennità è ridotta nella stessa proporzione. Principio proporzionale.

Ci sono deroghe alle precedenti discipline:

  • Assicurazione a valore nuovo: per, ad es., prodotti di alta tecnologia, che hanno un gran valore, ma lo perdono subito; l’assicuratore non si impegna a risarcire i danni, ma a restituire le apparecchiature con altre nuove di tipo uguale o analogo. Naturalmente il premio sarà alto.
  • Assicurazione a primo rischio: costituisce una deroga implicita della sottoassicurazione. Infatti, con questa l’assicuratore si obbliga a corrispondere un’indennità all’assicurato fino a un massimale prestabilito, anche se il valore della cosa sarebbe maggiore del massimale; tuttavia, anche qualora la cosa mutasse valore, non sarebbe necessario un inventario dei beni.

Assicurazione plurima - Art. 1910 c.c. Medesimo rischio: assicurato presso diversi assicuratori. La somma delle indennità non deve superare l’ammontare del danno. La mancata comunicazione del contraente agli assicuratori, li libera. Ogni assicuratore risponde per l’intero, con possibilità di regresso.

Coassicurazione – Art. 1911 c.c. In quote: il debito dell’indennità è ripartito tra diversi assicuratori; ognuno indennizza proporzionalmente alla sua quota. C’è poi la coassicurazione comunitaria, dove le imprese hanno sedi in più Stati membri.

Capitolo 5 - L'assicurazione sulla persona di un terzo

Come abbiamo già detto, dobbiamo tenere ben presente la distinzione tra:

  • Contraente: colui che contrae la polizza assicurativa.
  • Assicurato: il soggetto titolare dell’interesse, colui su cui si fonda.
  • Beneficiario: il destinatario degli eventuali risarcimenti in assicurazioni a favore di terzi.

Esaminiamo l’assicurazione in nome altrui o l’assicurazione per conto di chi spetta. Con la seconda, il titolare dell’interesse può essere identificato in un secondo momento, ideale per il settore trasporti. Questi due tipi di assicurazione sono ricollegati alla figura generale del contratto a favore di terzi – Arrt. 1411 ss. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui lo stipulante che ha già risarcito l’assicurato dal danno causato, non può più rivolgersi all’assicuratore per il pagamento dell’indennità. Nell’assicurazione a favore del terzo, la prestazione viene attribuita ad un terzo, ma il contraente = titolare dell’interesse. Anche questa ipotesi rientra negli Arrt, l’assicurato deve avere interesse a stipulare a favore del terzo.

Assicurazione sulla vita a favore del terzo – Art. 1920 c.c. stabilisce la validità di detta assicurazione. Presupposto: tale elemento è nella Beneficiario (c.d. Beneficiario Art. 1920). Nell’assicurazione contro i danni NON è ammessa la stipulazione a favore di terzo. La designazione del Beneficiario è importante, ma se non viene indicato, si seguono le leggi in materia di successioni. Questa può essere anche generica (zio, fratello, nonno) purché univoca.

Il beneficiario può essere sottoposto a revoca, anche implicita (in caso di più designazioni, vale l’ultima). La revoca può avvenire anche per ingratitudine e sopravvenienza di figli. Decadenza del beneficio per chi fa l’attentato alla vita dell’assicurato. Sono legittimi la rinuncia del potere di revoca e la rinuncia del beneficio, che devono però essere comunicate per iscritto all’assicuratore. Anche se non è ammesso la stipula a favore di terzo per i danni, il contratto può essere valido con una clausola di vincolo: l’indennità viene attribuita a un terzo in ragione di un particolare rapporto tra Assicurato/Terzo, quale credito pignoratizio o ipotecario.

Capitolo 6 - Formazione e forma del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione è detto polizza, che significa letteralmente "ricevuta, quietanza", cioè documento probatorio della consegna di cose o danaro. È prevista la forma scritta ai soli fini della prova, pertanto la polizza è un contratto non formale. Stante il valore probatorio dell'atto, l'assicuratore è tenuto a rilasciare la polizza stessa o un documento equivalente; deve rilasciare anche duplicati o copie, e in questo caso, può richiedere indietro l'originale.

Il Codice delle Assicurazioni dispone che "il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro e esauriente. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni sono riportante mediante caratteri di particolare evidenza".

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle assicurazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Siri Michele.
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