Diritto della navigazione - Lezione n. 1 (06/10/2008) (appunti)
Le regole sulla navigazione risalgono al tempo dei Sumeri; già il Codice di Hamurabi conteneva infatti norme sulla navigazione fluviale, come regole per la costruzione di mezzi di trasporto e per gli accordi per i trasferimenti delle merci.
Successivamente regole furono create dai Greci, poi dai Latini e dai Romani.
Oggi, il diritto della navigazione è una parte dell’ordinamento giuridico italiano che si occupa della navigazione marittima, interna (di cui non tratteremo) e aerea (quest’ultima più recente).
Oggetto della materia
Navigazione mercantile e commerciale (non militare).
Bisogna tener presente il rapporto che esiste comunque tra diritto della navigazione e diritto dei trasporti:
- Diritto della navigazione: ha come oggetto la navigazione commerciale o mercantile (marittima e aerea).
- Diritto dei trasporti: si occupa del contratto di trasporto, quindi è complementare al diritto della navigazione. Si occupa del trasporto marittimo e aereo.
Il diritto della navigazione studia la navigazione sotto diversi punti di vista: individua i beni nei quali e sui quali si esplica questo tipo di attività (quindi individua regime giuridico del mare, del cielo, dei porti, degli aeroporti, ecc…); individua le regole processuali e penali in materia di navigazione; individua gli organi e i soggetti che si occupano di questa attività; ecc…
Diciamo perciò che il diritto della navigazione ci permette di capire il fenomeno della navigazione sotto diversi profili: il profilo privatistico, pubblicistico, internazionalistico e amministrativo.
Nel 2005 - 2006 parte della materia è stata riformata, più precisamente la parte inerente alla navigazione aerea.
Il codice della navigazione è stato invece emanato nel 1942 (anche se il primo volo risale al 1904 e il primo aereo al 1912).
La preparazione del codice venne affidata al grande giurista Scialoja, che è considerato il fondatore del diritto della navigazione.
Egli si fece aiutare nella stesura del codice dai suoi migliori allievi: Dovidio, che si occupò della parte privatistica, Pescatore, che si occupò della parte amministrativa, Leone, che si occupò della parte penalistica, ecc…
Nel 1950 proprio Divido e Pescatore scrissero il primo manuale sul diritto della navigazione, che seguiva l’impostazione del codice della navigazione.
Diritto della navigazione - Lezione n. 2 (07/10/2008)
Elementi caratterizzanti la materia del diritto della navigazione
Caratteri:
- Specialità.
- Autonomia.
- Unitarietà.
Concetti abbastanza importanti che servono per capire bene l’atteggiarsi della disciplina di settore.
1) Specialità
Il diritto della navigazione è un diritto speciale nel senso che ha un rapporto di species a genus (considerando il genus il c.d. diritto comune, ma non il diritto comune che si studia in storia del diritto italiano, ma il diritto in generale, il diritto che non è speciale).
La materia di diritto della navigazione è speciale per diversi motivi, ma in particolar modo perché è una materia peculiare, composta da norme speciali eccezionali, che fanno cioè eccezione, date da esigenze molto particolari: lasciando perdere la disciplina aeronautica che è una disciplina molto recente, pensiamo a quanto fosse eccezionale l’attività di navigazione, specialmente nell’antichità ma fino anche a qualche secolo fa. Si trattava di vere e proprie imprese epiche.
Si tratta quindi di un fenomeno particolarmente eccezionale che si svolge in un c.d. ambiente ostile: il mare e l’area non è che sono elementi ostili di per sé, ma non sono comunque gli elementi naturali in cui svolgere l’attività umana, per cui il coefficiente di rischiosità di un’attività che si svolge in tali ambienti ostili è elevato e quindi impone delle risposte disciplinari diverse, che tengano conto di questa ostilità, difficoltà, instabilità.
Quindi la specialità nasce come risposta normativa ad esigenze speciali, eccezionali alle quali si risponde appunto con norme speciali, eccezionali.
Ma questo non giustifica l’esigenza di un diritto speciale: si può parlare di diritto speciale quando le norme speciali, eccezionali create per rispondere a una esigenza speciale ed eccezionale, formano un complesso organico, non sono cioè norme sporadiche contenute in un provvedimento contingente, ma fanno parte di un complesso organico che avrebbe la presunzione di essere autonomo.
2) Autonomia
Autonomo significa che dovremo trovarci di fronte a una sistemazione normativa speciale propria della materia, in grado in astratto di rispondere a tutte le esigenze disciplinari della materia, autonomamente, cioè senza far riferimento ad altre norme generali dell’ordinamento.
Ovviamente si tratta di un’aspirazione, qualcuno ha parlato in questi casi di diritto autarchico, diritto che al suo interno dovrebbe essere autosufficiente per rispondere a tutte le esigenze disciplinari della materia.
Quando si parla di autonomia si parla quindi di una sistemazione normativa propria della materia che comprende non solo gli elementi tipici di una branca del diritto, ma comprende disposizioni di diritto privato, commerciale, delle società, fallimentare, amministrativo, costituzionale, internazionale, comunitario, penali o disciplinari, anche processuali, ecc..
Es. ci sono delle fattispecie penali che hanno senso solo se le immaginiamo in un contesto legato alla navigazione...; esistono delle norme disciplinari che sono delle vere e proprie restrizioni della libertà personale, che non sarebbero ammissibili nel nostro ordinamento terrestre: il comandante (autorità suprema di una nave in navigazione in alto mare) può irrogare delle sanzioni disciplinari (può restringere la libertà personale di un passeggero che si è reso responsabile di atti che mettono in pericolo la navigazione).
Tutte soluzioni che nella terraferma presuppongono il vaglio della magistratura, un contenzioso, un contraddittorio con accusa e difesa, ecc...., e che in queste situazioni speciali non sono invece necessarie.
Altra norma speciale: lo sciopero non può esser proclamato in una nave in navigazione (anche se è un diritto costituzionalmente garantito).
Quindi il diritto della navigazione essendo un diritto autonomo e speciale si caratterizza per una struttura e fonti proprie.
Quindi quando si parla di autonomia si parla anche di autonomia nelle fonti: l’art. 1 cod. nav. ci indica infatti quali sono le fonti del diritto della navigazione e ci spiega come interpretarne l’articolazione sulla base di questi principi.
Quando si parla di autonomia non si parla solo di autonomia normativa, ma anche di autonomia scientifica (perché il diritto della navigazione ha una propria autonomia di indagine, è una branca del sapere giuridico che approfondisce questi temi), autonomia didattica.
3) Unitarietà
Il diritto della navigazione è unitario e tratta della navigazione marittima, interna e aerea contemporaneamente, nel senso che nel codice della navigazione abbiamo la parte sulla navigazione marittima, interna e aerea, cioè fanno parte di un medesimo codice.
Sono osmotiche fra di loro; è evidente che la parte principale, quella più completa sarà quella marittima, della quale saranno tributarie la parte della navigazione interna e aerea, perché i principi cardine sono i medesimi.
La navigazione aerea ovviamente ha mutuato, dalla navigazione marittima tutta quella serie di concetti, di principi, di articolazioni, il linguaggio: tutto questo ha tenuto per un certo periodo poi c’è stata una modifica di questa parte nel 2005, e nel 2006, perché non più adatta vista l’evoluzione del settore. Questo intervento però non è stato un intervento di legge speciale, di legge ad hoc, ma è stato un intervento di novellazione del codice della navigazione.
I caratteri del diritto della navigazione sono particolarmente utili per comprendere il discorso delle fonti.
Art. 1 cod. nav. e fonti del diritto della navigazione
L’art. 1 cod. nav. elenca fonti del diritto della navigazione e ci dice anche come si applicano.
“Sono fonti del diritto della navigazione il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad esse relativi”.
Quindi sono fonti:
- Il codice, che dal punto di vista formale è una legge.
- Le leggi in materia di navigazione.
- I regolamenti in materia di navigazione.
- Le “norme corporative”.
- Gli usi relativi al diritto navigazione.
Le norme corporative erano delle norme in vigore fino al 1948, e riguardavano alcune fattispecie riguardanti i contratti collettivi di lavoro, in epoca fascista: all’epoca non esistevano i sindacati, ma le corporazioni e queste norme erano norme cogenti in materia di lavoro.
Le leggi in materia di navigazione: non solo quelle nazionali, ma anche quelle regionali, gli atti aventi forza di legge, convenzioni internazionali (atti di diritto internazionale uniforme a cui l’Italia aderisce e che vengono resi obbligatori, attraverso la ratifica mediante atti normativi (leggi), normativa comunitaria, che si articola mediante regolamento – (provvedimento normativo comunitario direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri senza possibilità di essere modificato; provvedimento specifico che dettano delle norme applicative tecniche) - e direttiva – (comando riferito agli ordinamenti dei paesi membri, comando che però deve essere reso obbligatorio all’interno di questi ordinamenti mediante un atto di ricezione interno, la legge: sono atti con cui intervieni sul sistema); questo fa sì che mentre i regolamenti sono resi immediatamente esecutivi all’interno dell’ordinamento, e sono immediatamente precettivi, le direttive a volte invece tardano nell’essere applicate e magari vengono adattate a quelli che sono i principi dell’ordinamento interno), provvedimenti di ratifica e di esecuzione di atti di diritto internazionale uniforme.
Tutti questi atti però non stanno tutti su un piano orizzontale perché al loro interno esiste una gerarchia, che è data dall’esigenza di individuare quale tra una norma interna e per es. un regolamento comunitario prevale sul piano applicativo.
Qui si tiene conto di due generali principi:
- Successione delle leggi nel tempo: secondo cui la legge successiva dovrebbe abrogare la norma precedente. Ma se esiste una legge ordinaria successiva che vuole abrogare una norma altrettanto interna che recepisce un principio di diritto internazionale, qui ci si rifà all’art. 10 cost: “L’Italia osserva gli obblighi internazionali di cui è parte”: quindi una norma interna non dovrebbe essere in grado di abrogare una norma altrettanto interna che recepisce un principio di diritto internazionale che l’Italia ha sottoscritto per es. con una convenzione internazionale.
- Regolamenti: fonte secondaria, provvedimenti dell’esecutivo (decreti ministeriali, decreti del presidente del consiglio dei ministri) ma anche regolamenti interministeriali, regionali, e di vario genere (es. che disciplinano argomenti specifici, come regolamenti di esecuzione che disciplinano le norme sull’abilitazione sulla conduzione di navi, che non sono presenti specificamente nel codice della navigazione). Essi disciplinano cioè specifici settori di una disciplina.
- Usi: o consuetudini; comportamenti che sono ripetuti nel tempo e che sono ritenuti vincolanti da parte dei consociati. Per avere un uso sono necessari due elementi:
- Elemento materiale: ripetizione del comportamento.
- Elemento psicologico: percezione di quel comportamento come vincolante.
Nella materia della navigazione, soprattutto della navigazione marittima, ci sono degli usi ben radicati e caratterizzanti della materia, molti si sono trasformati in norme.
Esisteva in epoca medioevale una raccolta di usi, redatta tra 13 e 14 sec., il “consolato del mare”.
Gli usi hanno storicamente un’importanza molto forte per la materia e il legislatore del 42 ha voluto considerare gli usi come fonte residuale del diritto della navigazione.
Se l’uso viene richiamato automaticamente prende lo stesso grado della norma che lo richiama (es. se legge dice che determinato profilo viene disciplinato da un uso, questo assume lo stesso grado della legge).
Art. 1 comma 2 cod. nav.: “Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia si applica il diritto civile”.
Significato: mi trovo di fronte a una fattispecie, e in virtù del principio della specialità e dell’autonomia, per regolarla, faccio riferimento alle norme speciali e autonome del diritto della navigazione, ma non trovo nessuna norma applicabile nel codice della navigazione o comunque un’altra disposizione riguardante la navigazione che possa essere applicabile a quella fattispecie (quindi ricerco la norma applicabile tra le fonti della navigazione in generale). Quindi preventivamente, dopo aver esperito un tentativo di individuare la disciplina in via diretta esaminando le fonti del diritto della navigazione, bisogna effettuare un tentativo di disciplinare la fattispecie per via analogica, utilizzando l’analogia interna (es. tra parte marittima e aeronautica del codice, tra regolamenti, tra usi).
Solo quando non si trova né in via diretta, né in via analogica nessuna norma per disciplinare la fattispecie, si può far riferimento al diritto civile, inteso come diritto in generale, diritto nella sua totalità.
Tutto questo però porta delle conseguenze particolari: un diritto speciale porta, nel momento in cui deve regolare una particolare fattispecie, a derogare al principio della gerarchia delle fonti: ci si può trovare nell’ipotesi di dover applicare prima di tutto il diritto della navigazione, quindi un uso in materia di navigazione trova applicazione in via diretta o analogica prima di una legge ordinaria generale, ossia che non si occupa di diritto della navigazione.
La specialità e la pretese di aver un diritto autonomo quindi possono condurre a un sovvertimento della normale articolazione del sistema delle fonti.
Questo fa sì che il diritto della navigazione sia realmente un diritto speciale.
Ci sono delle norme di diritto della navigazione non contenute nel codice della navigazione: vi sono cioè delle altre norme contenute in altri provvedimenti legislativi, per es. codice civile, che sono norme di diritto della navigazione perché si occupano della materia della navigazione, o perché esplicitamente rilevano o perché vengono richiamate dal codice della navigazione.
Quindi una norma diventa di diritto della navigazione o quando si occupa della navigazione o quando viene richiamata dal codice della navigazione. (es. norme sui privilegi previste dal codice civile che vengono richiamate dal codice della navigazione).
Codice della navigazione
Il codice della navigazione si compone di 1331 articoli; è un codice articolato e si compone di 4 parti:
- Navigazione marittima e interna.
- Navigazione aerea.
- Disposizioni penali e disciplinari.
- Disposizioni transitorie e complementari.
Le prime due parti (navigazione marittima e interna - navigazione aerea) sono divise in altri 4 libri:
- Ordinamento amministrativo.
- Proprietà e armamento.
- Obbligazioni relative alla navigazione.
- Disposizioni processuali.
Diritto della navigazione - Lezione n. 2 (07/10/2008)
Elementi caratterizzanti la materia del diritto della navigazione
Caratteri:
- Specialità.
- Autonomia.
- Unitarietà.
Concetti abbastanza importanti che servono per capire bene l’atteggiarsi della disciplina di settore.
1) Specialità
Il diritto della navigazione è un diritto speciale nel senso che ha un rapporto di species a genus (considerando il genus il c.d. diritto comune, ma non il diritto comune che si studia in storia del diritto italiano, ma il diritto in generale, il diritto che non è speciale).
La materia di diritto della navigazione è speciale per diversi motivi, ma in particolar modo perché è una materia peculiare, composta da norme speciali eccezionali, che fanno cioè eccezione, date da esigenze molto particolari: lasciando perdere la disciplina aeronautica che è una disciplina molto recente, pensiamo a quanto fosse eccezionale l’attività di navigazione, specialmente nell’antichità ma fino anche a qualche secolo fa. Si trattava di vere e proprie imprese epiche.
Si tratta quindi di un fenomeno particolarmente eccezionale che si svolge in un c.d. ambiente ostile: il mare e l’area non è che sono elementi ostili di per sé, ma non sono comunque gli elementi naturali in cui svolgere l’attività umana, per cui il coefficiente di rischiosità di un’attività che si svolge in tali ambienti ostili è elevato e quindi impone delle risposte disciplinari diverse, che tengano conto di questa ostilità, difficoltà, instabilità.
Quindi la specialità nasce come risposta normativa ad esigenze speciali, eccezionali alle quali si risponde appunto con norme speciali, eccezionali.
Ma questo non giustifica l’esigenza di un diritto speciale: si può parlare di diritto speciale quando le norme speciali, eccezionali create per rispondere a una esigenza speciale ed eccezionale, formano un complesso organico, non sono cioè norme sporadiche contenute in un provvedimento contingente, ma fanno parte di un complesso organico che avrebbe la presunzione di essere autonomo.
2) Autonomia
Autonomo significa che dovremo trovarci di fronte a una sistemazione normativa speciale propria della materia, in grado in astratto di rispondere a tutte le esigenze disciplinari della materia, autonomamente, cioè senza far riferimento ad altre norme generali dell’ordinamento.
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