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DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - LEZIONE N. 1 (06/10/2008)

(APPUNTI)

Le regole sulla navigazione risalgono al tempo dei Sumeri; gia il Codice di Hamurabi

conteneva infatti norme sulla navigazione fluviale, come regole per la costruzione di

mezzi di trasporto e per gli accordi per i trasferimenti delle merci.

Successivamente regole furono create dai Greci, poi dai Latini e dai Romani.

Oggi, il DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE è una parte dell’ordinamento giuridico

italiano che si occupa della navigazione marittima, interna (di cui non tratteremo) e

aerea (quest’ultima più recente).

OGGETTO della materia:

Navigazione mercantile e commerciale (non militare)

Bisogna tener presente il rapporto che esiste cmq tra diritto della navigazione e diritto

dei trasporti:

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: ha come oggetto la navigazione

• commerciale o mercantile (marittima e aerea)

DIRITTO DEI TRASPORTI: si occupa del contratto di trasporto quindi è

• COMPLEMENTARE al diritto della navigazione. Si occupa del trasporto

marittimo e aereo.

Il diritto della navigazione studia la navigazione sotto diversi punti di vista: individua i

beni nei quali e sui quali si esplica questo tipo di attività (quindi individua regime

giuridico del mare, del cielo, dei porti, degli aeroporti, ecc…); individua le regole

processuali e penali in materia di navigazione; individua gli organi e i soggetti che si

occupano di questa attività; ecc…

Diciamo perciò che il diritto della navigazione ci permette di capire il fenomeno della

navigazione sotto diversi profili: il profilo privatistico, pubblicistico, internazionalistico

e amministrativo.

Nel 2005 - 2006 parte della materia è stata riformata, più precisamente la parte inerente

alla navigazione aerea.

Il codice della navigazione è stato invece emanato nel 1942 (anche se il primo volo

risale al 1904 e il primo aereo al 1912).

La preparazione del codice venne affidata al grande giurista Scialoja, che è considerato

il fondatore del diritto della navigazione.

Egli si fece aiutare nella stesura del codice dai suoi migliori allievi: Dovidio, che si

occupò della parte privatistica, Pescatore, che si occupò della parte amministrativa,

Leone, che si occupò della parte penalistica, ecc…

Nel 1950 proprio Divido e Pescatore scrissero il primo manuale sul diritto della

navigazione, che seguiva l’impostazione del codice della navigazione.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - LEZIONE N. 2 (07/10/2008)

Elementi caratterizzanti la materia del diritto della navigazione: (caratteri)

SPECIALITà

* AUTONOMIA

* UNITARIETà

*

CONCETTI ABBASTANZA IMPORTANTI CHE SERVONO PER CAPIRE BENE

L'ATTEGGIARSI DELLA DISCIPLINA DI SETTORE.

1) SPECIALITà: il diritto della navigazione è un diritto speciale nel senso che ha un

rapporto di SPECIES A GENUS (considerando il genus il c.d. diritto comune, ma non il

diritto comune che si studia in storia del diritto italiano, ma il diritto in generale, il diritto

che non è speciale)

La materia di diritto della navigazione è speciale per diversi motivi, ma in particolar

modo perchè è un materia peculiare, composta da norme speciali eccezionali, che fanno

cioè eccezione, date da esigenze molto particolari:lasciando perdere la disciplina

aeronautica che è una disciplina molto recente, pensiamo a quanto fosse eccezionale

l'attività di navigazione, specialmente nell'antichità ma fino anche a qualche secolo fa. Si

trattava di vere e proprie imprese epiche.

Si tratta quindi di un fenomeno particolarmente eccezionale che si svolge in un c.d.

AMBIENTE OSTILE: il mare e l'area non è che sono elementi ostili di per se, ma non

sono cmq gli elementi naturali in cui svolgere l'attività umana, per cui il coefficiente di

rischiosità di un attività che si svolge in tali ambienti ostili è elevato e quindi impone

delle risposte disciplinari diverse, che tengano conto di questa ostilità, difficoltà,

instabilità.

Quindi la specialità nasce come risposta normativa ad esigenze speciali, eccezionali alle

quali si risponde appunto con norme speciali, eccezionali.

Ma questo non giustifica l'esigenza di un diritto speciale: si può parlare di diritto

speciale quando le norme speciali, eccezionali create per rispondere a una esigenza

speciale ed eccezionale, formano un complesso organico, non sono cioè norme

sporadiche contenute in un provvedimento contingente, ma fanno parte di un complesso

organico che avrebbe la presunzione di essere autonomo.

2) AUTONOMIA: autonomo significa che dovremo trovarci di fronte a una

sistemazione normativa speciale propria della materia, in grado in astratto di rispondere

a tutte le esigenze disciplinari della materia , autonomamente, cioè senza far riferimento

ad altre norme generali dell'ordinamento.

Ovviamente si tratta di un aspirazione, qualcuno ha parlato in questi casi di diritto

autarchico, diritto che al suo interno dovrebbe essere autosufficiente per rispondere a

tutte le esigenze disciplinari della materia.

Quando si parla di autonomia si parla quindi di una sistemazione normativa propria della

materia che comprende non solo gli elementi tipici di una branca del diritto, ma

comprende disposizioni di diritto privato, commerciale, delle società, fallimentare,

amministrativo, costituzionale, internazionale, comunitario, penali o disciplinari, anche

processuali, ecc..

Es. ci sono delle fattispecie penali che hanno senso solo se le immaginiamo in un

contesto legato alla navigazione...; esistono delle norme disciplinari che sono delle vere

e proprie restrizioni della libertà personale, che non sarebbero ammissibili nel nostro

ordinamento terrestre: il comandante (autorità suprema di una nave in navigazione in

altomare) può irrogare delle sanzioni disciplinari (può restringere la libertà personale di

un passeggero che si è reso responsabile di atti che mettono in pericolo la navigazione).

Tutte soluzioni che nella terraferma presuppongono il vaglio della magistratura, un

contenzioso, un contraddittorio con accusa e difesa, ecc.... , e che in queste situazioni

speciali non sono invece necessarie.

Altra norma speciale: lo sciopero non può esser proclamato in una nave in navigazione

(anche se è un diritto costituzionalmente garantito).

Quindi il diritto della navigazione essendo un diritto autonomo e speciale si caratterizza

per una struttura e fonti proprie.

Quindi quando si parla di autonomia si parla anche di autonomia nelle fonti: l'ART. 1

cod.nav. ci indica infatti quali sono le fonti del diritto della navigazione e ci spiega come

interpretarne l'articolazione sulla base di questi principi.

Quando si parla di autonomia non si parla solo di autonomia normativa, ma anche di

autonomia scientifica ( perchè il diritto della navigazione ha una propria autonomia di

indagine, è una branca del sapere giuridico che approfondisce questi temi), autonomia

didattica.

3) UNITARIETà: il diritto della navigazione è unitario e tratta della navigazione

marittima, interna e aerea contemporaneamente, nel senso che nel codice della

navigazione abbiamo la parte sulla navigazione marittima, interna e aerea, cioè fanno

parte di un medesimo codice.

Sono osmotiche fra di loro; è evidente che la parte principale, quella più completa sarà

quella marittima, della quale saranno tributarie la parte della navigazione interna e aerea,

perchè i principi cardine sono i medesimi.

La navigazione aerea ovviamente ha mutuato, dalla navigazione marittima tutta quella

serie di concetti, di principi, di articolazioni , il linguaggio: tutto questo ha tenuto per un

certo periodo poi c'è stata una modifica di questa parte nel 2005, e nel 2006, perchè non

più adatta vista l'evoluzione del settore. Questo intervento però non è stato un intervento

di legge speciale, di legge ad hoc, ma è stato un intervento di novellazione del codice

della navigazione.

I caratteri del diritto della navigazione sono particolarmente utili per comprendere il

discorso delle fonti.

ART. 1 cod. nav. elenca fonti del diritto della navigazione e ci dice anche come si

applicano.

"sono fonti del diritto della navigazione il presente codice, le leggi, i regolamenti , le

norme corporative e gli usi ad esse relativi"

Quindi sono fonti:

il CODICE, che dal punto di vista formale è una legge;

* le LEGGI in materia di navigazione,

* i REGOLAMENTI in materia di navigazione,

* "le NORME CORPORATIVE",

* gli USI relativi al diritto navigazione.

*

Le norme corporative erano delle norme in vigore fino al 1948, e riguardavano alcune

fattispecie riguardanti i contratti collettivi di lavoro, in epoca fascista: all'epoca non

esistevano i sindacati, ma le corporazioni e queste norme erano norme cogenti in materia

di lavoro.

Le LEGGI in materia di navigazione: non solo quelle nazionali, ma anche quelle

* regionali, gli atti aventi forza di legge, convenzioni internazionali (atti di diritto

internazionale uniforme a cui l'Italia aderisce e che vengono resi obbligatori,

attraverso la ratifica mediante atti normativi (leggi), normativa comunitaria, che si

articola mediante regolamento – (provvedimento normativo comunitario

direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri senza possibilità di

essere modificato; provvedimento specifico che dettano delle norme applicative

tecniche) - e direttiva – (comando riferito agli ordinamenti dei paesi membri,

comando che però deve essere reso obbligatorio all'interno di questi ordinamenti

mediante un atto di ricezione interno, la legge: sono atti con cui intervieni sul

sistema); questo fa si che mentre i regolamenti sono resi immediatamente

esecutivi all'interno dell'ordinamento, e sono immediatamente precettivi, le

direttive a volte invece tardano nell'essere applicate e magari vengono adattate a

quelli che sono i principi dell' ordinamento interno), provvedimenti di ratifica e di

esecuzione di atti di diritto internazionale uniforme.

Tutti questi atti però non stanno tutti su un piano orizzontale perchè al loro interno

esiste una GERARCHIA, che è data dall'esigenza di individuare quale tra una

norma interna e per es. un regolamento comunitario prevale sul piano applicativo.

Qui si tiene conto di due generai principi:

SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO: secondo cui la legge

* successiva dovrebbe abrogare la norma precedente. ma se esiste una legge

ordinaria successiva che vuole abrogare una norma altrettanto interna che

recepisce un principio di diritto internazionale, qui ci si rifà all'

ART. 10 cost: "L'ITALIA OSSERVA GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI

* CUI è PARTE": quindi una norma interna non dovrebbe essere in grado di

abrogare una norma altrettanto interna che recepisce un principio di diritto

internazionale che l'Italia ha sottoscritto per es. con una convenzione

internazionale.

REGOLAMENTI: fonte secondaria, provvedimenti dell'esecutivo (decreti

* ministeriali, decreti del presidente del consiglio dei ministri) ma anche

regolamenti interministeriali, regionali, e di vario genere (es. che disciplinano

argomenti specifici, come REGOLAMENTI DI ESECUZIONE che disciplinano

le norme sull'abilitazione sulla conduzione di navi, che non sono presenti

specificamente nel codice della navigazione ). Essi disciplinano cioè specifici

settori di una disciplina.

USI: o consuetudini; comportamenti che sono ripetuti nel tempo e che sono

* ritenuti vincolanti da parte dei consociati. Per avere un uso sono necessari due

elementi:

ELEMENTO MATERIALE : RIPETIZIONE DEL COMPORTAMENTO

* ELEMENTO PSICOLOGICO : PERCEZIONE DI QUEL COMPORTAMENTO

* COME VINCOLANTE

Nella materia della navigazione, sopratutto della navigazione marittima, ci sono degli

usi ben radicati e caratterizzanti della materia, molti si sono trasformati in norme.

Esisteva in epoca medioevale una raccolta di usi, redatta tra 13 e 14 sec., il "consolato

del mare".

Gli usi hanno storicamente un importanza molto forte per la materia e il legislatore del

42 ha voluto considerare gli usi come fonte residuale del diritto della navigazione.

Se l'uso viene richiamato automaticamente prende lo stesso grado della norma che lo

richiama (es. se legge dice che determinato profilo viene disciplinato da un uso, questo

assume lo stesso grado della legge).

ART. 1 COMMA 2 COD.NAV. : " ove manchino disposizioni del diritto della

navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia si applica il diritto civile".

Significato: mi trovo di fronte a una fattispecie, e in virtù del principio della specialità e

dell'autonomia, per regolarla, faccio riferimento alle norme speciali e autonome del

diritto della navigazione, ma non trovo nessuna norma applicabile nel codice della

navigazione o cmq un altra disposizione riguardante la navigazione che possa essere

applicabile a quella fattispecie (quindi ricerco la norma applicabile tra le fonti della

navigazione in generale). Quindi preventivamente, dopo aver esperito un tentativo di

individuare la disciplina in via diretta esaminando le fonti del diritto della navigazione,

bisogna effettuare un tentativo di disciplinare la fattispecie per via analogica, utilizzando

l'analogia interna (es. tra parte marittima e aeronautica del codice, tra regolamenti , tra

usi ).

Solo quando non si trova ne in via diretta, ne in via analogica nessuna norma per

disciplinare la fattispecie, si può far riferimento al diritto civile, inteso come diritto in

generale, diritto nella sua totalità.

Tutto questo però porta delle conseguenze particolari: un diritto speciale porta, nel

momento in cui deve regolare una particolare fattispecie, a derogare al principio della

gerarchia delle fonti: ci si può trovare nell'ipotesi di dover applicare prima di tutto il

diritto della navigazione, quindi un uso in materia di navigazione trova applicazione in

via diretta o analogica prima di una legge ordinaria generale, ossia che non si occupa di

diritto della navigazione.

La specialità e la pretese di aver un diritto autonomo quindi possono condurre a un

sovvertimento della normale articolazione del sistema delle fonti.

Questo fa si che il diritto della navigazione sia realmente un diritto speciale.

Ci sono delle norme di diritto della navigazione non contenute nel codice della

navigazione: vi sono cioè delle altre norme contenute in altri provvedimenti legislativi,

per es. codice civile, che sono norme di diritto della navigazione perchè si occupano

della materia della navigazione, o perchè esplicitamente rilevano o perchè vengono

richiamate dal codice della navigazione.

Quindi una norma diventa di diritto della navigazione o quando si occupa della

navigazione o quando viene richiamata dal codice della navigazione. (es. norme sui

privilegi previste dal codice civile che vengono richiamate dal codice della navigazione).

CODICE DELLA NAVIGAZIONE:

si compone di 1331 articoli; è un codice articolato e si compone di 4 parti:

Navigazione marittima e interna

* Navigazione aerea

* Disposizioni penali e disciplinari

* Disposizioni transitorie e complementari

*

Le prime due parti (navigazione marittima e interna - navigazione aerea) sono divise in

altri 4 libri:

Ordinamento amministrativo

* Proprietà e armamento

* Obbligazioni relative alla navigazione

* Disposizioni processuali

*

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - LEZIONE N. 2 (07/10/2008)

Elementi caratterizzanti la materia del diritto della navigazione: (caratteri)

SPECIALITà

* AUTONOMIA

* UNITARIETà

*

CONCETTI ABBASTANZA IMPORTANTI CHE SERVONO PER CAPIRE BENE

L'ATTEGGIARSI DELLA DISCIPLINA DI SETTORE.

1) SPECIALITà: il diritto della navigazione è un diritto speciale nel senso che ha un

rapporto di SPECIES A GENUS (considerando il genus il c.d. diritto comune, ma non il

diritto comune che si studia in storia del diritto italiano, ma il diritto in generale, il diritto

che non è speciale)

La materia di diritto della navigazione è speciale per diversi motivi, ma in particolar

modo perchè è un materia peculiare, composta da norme speciali eccezionali, che fanno

cioè eccezione, date da esigenze molto particolari:lasciando perdere la disciplina

aeronautica che è una disciplina molto recente, pensiamo a quanto fosse eccezionale

l'attività di navigazione, specialmente nell'antichità ma fino anche a qualche secolo fa. Si

trattava di vere e proprie imprese epiche.

Si tratta quindi di un fenomeno particolarmente eccezionale che si svolge in un c.d.

AMBIENTE OSTILE: il mare e l'area non è che sono elementi ostili di per se, ma non

sono cmq gli elementi naturali in cui svolgere l'attività umana, per cui il coefficiente di

rischiosità di un attività che si svolge in tali ambienti ostili è elevato e quindi impone

delle risposte disciplinari diverse, che tengano conto di questa ostilità, difficoltà,

instabilità.

Quindi la specialità nasce come risposta normativa ad esigenze speciali, eccezionali alle

quali si risponde appunto con norme speciali, eccezionali.

Ma questo non giustifica l'esigenza di un diritto speciale: si può parlare di diritto

speciale quando le norme speciali, eccezionali create per rispondere a una esigenza

speciale ed eccezionale, formano un complesso organico, non sono cioè norme

sporadiche contenute in un provvedimento contingente, ma fanno parte di un complesso

organico che avrebbe la presunzione di essere autonomo.

2) AUTONOMIA: autonomo significa che dovremo trovarci di fronte a una

sistemazione normativa speciale propria della materia, in grado in astratto di rispondere

a tutte le esigenze disciplinari della materia , autonomamente, cioè senza far riferimento

ad altre norme generali dell'ordinamento.

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alduino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Deiana Massimo.
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