DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
LEZIONE 04/03/2010 MATTINO →
UE → è un'organizzazione internazionale creata dagli Stati attraverso la stipulazione di Tr.
Internazionali (il processo di formazione dei Tr prevede la stesura di un progetto, la firma da parte
degli Stati e l'adattamento mediante ratifica. Solo con la ratifica il Tr produce effetti all'interno di
ogni singolo ordinamento statale).
Caratteristiche peculiari e uniche dell'UE sono →
• a) democraticità dell'organizzazione garantita dalla presenza del Parlamento europeo
(organo di individui per eccellenza)
b) possibilità che gli atti adottati dall'Ue producano effetti direttamente in capo ai soggetti e
non agli stati (a tal fine occorre l'adattamento)
Gli stati dell'UE hanno rinunciato ad una porzione della propria sovranità per consentire
• all'UE di adottare atti in grado di produrre diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli.
Attualmente l'UE è composta da 27 stati (+ 3 candidati Croazia, Macedonia, Turchia)
• Processo di Formazione dell'UE →
• 1) 1951 Trattato di Parigi → istituzione della CECA da parte di Belgio, Francia, Italia,
Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi → allo scopo di sfruttare congiuntamente le
risorse del bacino della Ruhr.
2) 1957 Trattato di Roma → istituzione della CEE e dell'EURATOM.
Negli anni 50 quindi convivevano 3 comunità istituite ciascuna con un proprio
• trattato, ma in relazione alle quali si andavano delineando istituzioni comuni, quali:
a) Assemblea Parlamentare
b) Corte di Giustizia (per l'interpretazione dei trattati)
c) Comitato Economico Sociale (funzione consultiva)
3) 1965 → si realizza la fusione anche degli organi esecutivi mediante la creazione del
Consiglio e della Commissione (istituzioni uniche per tutte e 3 le comunità).
4) 1986 → su impulso del Parlamento Europeo (in precedenza Assemblea Parlamentare) si
arriva alla conclusione dell'Atto Unico Europeo per la semplificazione dei 3 trattati
originali. Si prevede pertanto →
a) semplificazione del meccanismo di decisione del Consiglio
b) partecipazione del Parlamento Europeo
c) cooperazione politica in materia di politica estera
5) 1992 Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione – TUE) → introduce il concetto di
Unione Europea come contenitore di diversi concetti e aspetti. L'UE viene configurata
come un tempio greco formato da 3 pilastri: 1
a) Pilastro Comunitario → comprende le 3 comunità
b) PESC → pilastro della politica estera e sicurezza comune
c) GAI → pilastro della giustizia e affari interni
La base del tempio → è costituita dalle disposizioni finali.
Il frontone del tempio → costituito dalle disposizioni comuni ai 3 pilastri + un
preambolo.
Le istituzioni comuni previste per le 3 comunità, anche se incaricate di svolgere
funzioni diverse sono:
a) Consiglio
b) Commissione
c) Parlamento Europeo
d) Corte di Giustizia / Corte dei Conti
e) Banca Centrale Europea / Banca Europea per gli Investimenti
f) Comitato Economico e sociale / Comitato delle regioni
Distinzione tra pilastri →
I° Pilastro prevede il Metodo Comunitario → Pilastro Comunitario → perchè
• l'integrazione tra gli Stati ha consentito sempre più l'adozione da parte dell'UE di
norme direttamente vincolanti per i cittadini.
II° e III° Pilastro prevedono un Metodo Intergovernativo → prevede un ruolo
• centrale degli Stati. Le istituzioni comunitarie creano obblighi direttamente in
capo agli stati che devono adempierli.
Con il Tr Maastricht viene attuata la netta distinzione tra UE (tutto il tempio greco) e la
CE (costituita solo dal I° Pilastro, cioè dalle 3 comunità).
N.B. → nel 2002 la CECA è venuta meno in quanto il proprio Tr prevedeva il suo
scioglimento entro 50 anni dalla sua costituzione.
Con Maastricht si realizza un'innovazione anche nei Trattati in quanto la distinzione tra
le due organizzazioni (UE e CE) ha portato ad una doppia regolamentazione →
Una contenuta nel TUE → che regola tutti gli aspetti dell'UE.
• L'altra contenuta nel TCE → che disciplina solo quanto relativo al pilastro
• comunitario.
Quest'assetto normativo è venuto meno col Tr di Lisbona → non esiste più il tempio
greco, non esiste più il diritto comunitario esiste solo un diritto europeo unico.
6) 1997 Trattato di Amsterdam (stipulato nell'ottica di una > integrazione) → gli stati si
spogliano di una porzione sempre maggiore della loro sovranità a favore di un sempre >
potere dell'UE:
a) Viene previsto che gli Stati per agevolare l'integrazione possano operare talvolta una
cooperazione rafforzata (accordandosi fra loro al di fuori di quanto già previsto a
livello comunitario). 2
b) Viene spostata la materia della cooperazione giudiziale in materia civile, di visti, di
asilo, di immigrazione, dall'ambito della giustizia e affari interni appartenenti al III°
Pilastro al I° Pilastro (quello Comunitario) → quindi una normativa che prima
vincolava gli Stati ora vincola direttamente i cittadini.
A seguito di questo cambiamento il GAI è diventata Cooperazione di Polizia in
Materia Penale (che rimane il III° Pilastro).
7) 2001 Trattato di Nizza →
a) Conferisce un maggiore potere al Parlamento Europeo .
b) Viene riconosciuto il ruolo fondamentale dei cittadini.
c) Viene elaborata la Carta di Nizza → non riconosciuta come Tr ma come semplice
dichiarazione, e pertanto non vincolante.
Col Tr di Lisbona (dicembre 2009) → è stato risolto il problema relativo al valore
attribuibile alla Carta di Nizza, infatti nel Tr è contenuta una norma che parifica la
Carta di Nizza ai Tr dandole valore vincolante.
8) 2004 Costituzione per l'Europa →
a) Questo Tr prevedeva l'eliminazione del TUE e del TCE e li sostituiva con norme
costituzionali che disciplinavano l'UE come unicum, mediante l'abolizione dei
pilastri, come se fosse una federazione.
b) Nonostante questo Tr sia stato firmato da tutti gli stati, per produrre effetti doveva
essere ratificato → ma il problema si è posto in relazione alla Francia e ai Paesi bassi
che a seguito di referendum hanno ottenuto esito negativo → in quanto si riteneva
che dando attuazione alla costituzione europea si concedesse un'eccessiva ingerenza
dell'UE nell'ordinamento degli stati membri.
9) 2007 Trattato di Lisbona viene firmato (entra in vigore il 1/12/2009) →
a) Manteneva l'assetto previsto dal Tr di Maastricht e confermato dal Tr di Amsterdam
dopo.
b) Tr di Lisbona doveva entrare in vigore oppure il 1/01/2009 o il primo giorno del
mese successivo all'ultima ratifica → la Rep. Ceca (ultima a ratificare) ha ratificato il
17/11/2009 → quindi il Tr è entrato in vigore l'1/12/2009.
Problema Irlanda → L'Irlanda riteneva che il Tr di Lisbona non tutelasse le proprie
prerogative nazionali in materia di famiglia e immigrazione.
Gli altri Stati hanno firmato un accordo, volto a garantire all'Irlanda la tutela delle sue
prerogative → nell'Ottobre 2009 in Irlanda c'è stato un ulteriore referendum che ha dato
esito positivo, consentendo così il deposito dell'accordo di ratifica.
a) Tr di Lisbona non sostituisce totalmente, ma modifica formalmente e
sostanzialmente, sia il TCE che il TUE anche sotto il profilo della loro nomenclatura
→ oggi infatti si hanno:
Un TUE che detta i principi generali.
• Mentre il TCE è stato sostituito dal TFUE (Tr sul Funzionamento dell'UE) che
• disciplina i settori nei quali interviene l'UE. 3
I 2 Trattati hanno stesso valore giuridico, ma sono tra loro inscindibili.
b) Crolla il tempio greco → esiste un'unica UE (come già voleva la Costituzione per
l'UE del 2004) sottoposta interamente al metodo comunitario →
NON c'è più il Metodo Intergovernativo (per quel che riguarda il III° ed il II°
• Pilastro).
Però la PESC (Politica Estera Sicurezza Comune), pur seguendo i principi e
• l'interpretazione dell'UE, gode di regole particolare.
e) L'UE dopo il Tr di Lisbona ha acquisito personalità giuridica internazionale → cioè
è un'ente assestante rispetto i Governi e gli Stati membri, non è un agglomerato di
Stati, è un'entità da questi distinta.
Nel TUE vengono indicate le istituzioni (a cui si è aggiunto, rispetto a Maastricht il
Consiglio Europeo).
LEZIONE 04/03/2010 POMERIGGIO →
ISTITUZIONI →
Col Tr di Lisbona viene modificato l'assetto delle Istituzioni →
• a) Tendenza a dare > rilevanza al Parlamento Europeo, specie nella formazione delle leggi
europee.
b) Previsto il Consiglio Europeo come istituzione.
c) Viene modificato il sistema di votazione → cioè la > qualifica va a sostituire l'unanimità.
d) Introduzione dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune.
e) Maggiore partecipazione dei governi nazionali nelle istituzioni comuni.
Le Istituzioni in senso ampio (perchè comprendono anche gli organi consultivi) si
• distinguono in →
A) Istituzioni Politiche → Consiglio Europeo / Consiglio dei Ministri / Commissione /
Parlamento Europeo
B) Istituzioni di Controllo → Corte di Giustizia / Corte dei conti
C) Istituzioni Monetarie e Finanziarie → BCE / Banca Europea per gli Investimenti
D) Organi Consultivi → Comitato Economico e Sociale / Comitato delle Regioni
A) ISTITUZIONI POLITICHE → il potere legislativo ed il potere esecutivo sono ripartiti
tra Commissione e Consiglio da una parte e Parlamento Europeo e Consiglio Europeo da
un'altra.
Il potere giudiziario spetta alla Corte di Giustizia (organo consultivo e non politico).
Le Istituzioni Politiche si dividono in →
Organi di Individui → quando i membri delle istituzioni agiscono come rappresentanti
• delle istanze cittadine che rappresentano, e non come rappresentanti degli Stati (es 4
Parlamento Europeo → agisce come istituzione comunitaria senza impegnare il proprio
Governo).
Organi di Stati → quando i membri delle istituzioni agiscono come rappresentanti degli
• Stati di appartenenza (es Consiglio Europeo / Consiglio → esprimono la volontà dello
Stato).
Prima del Tr di Lisbona → gli stati nazionali avevano poca rilevanza perchè esisteva una
Visione Internazionalistica: gli interlocutori delle istituzioni comunitarie erano gli stati in
quanto tali, cioè era irrilevante la suddivisione interna del potere.
Dopo il Tr di Lisbona → i Parlamenti nazionali hanno potere di incursione nel lavoro delle
istituzioni.
Secondo le modalità previste dai Tr e da alcuni Protocolli Allegati è talvolta previsto
l'intervento dei parlamenti nazionali nel Parlamento Europeo pur non costituendo questi
istituzioni comunitarie.
ART. 12 TUE → rende esplicito il ruolo dei Parlamenti Nazionali, ovvero il diritto di
incursione, necessario per il buon funzionamento dell'UE quando →
1) Si deve esprimere parere sull'adesione di nuovi stati all'UE.
2) In materia di revisione dei Tr → che avviene secondo le modalità stabilite dai Tr
stessi.
3) In materia legislativa → gli Stati nazionali ricevono comunicazioni da parte della
Commissione delle proposte legislativa su cui i parlamenti nazionali potranno
proporre osservazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Nel Tr di Lisbona è promossa una cooperazione interparlamentare per contribuire a quello
che l'ART. 12 c.1 TUE definisce buon andamento e sviluppo dell'UE.
1) CONSIGLIO EUROPEO (regolato da ART. 15 TUE) →
Introdotto come istituto dal Tr di Lisbona → infatti prima del Tr di Lisbona →
• Il Consiglio Europeo previsto per la prima volta nell'Atto Unico '86 →
consisteva inizialmente in riunioni informali dei Capi di Stato e di Governo.
Il Consiglio Europeo era previsto dal Tr di Maastricht come organo di indirizzo
dell'attività dell'UE → era pertanto una figura ibrida e ricopriva un ruolo di
sfondo nel I° Pilastro, invece fissava le linee giuda e di indirizzo in maniera più
incisiva nel II° e II° Pilastro (non era previsto espressamente come istituzione).
N.B. → Consiglio Europeo è diverso dal Consiglio d'Europa → quest'ultimo è
• invece un'organizzazione internazionale che ha elaborato la CEDU.
Composizione →
• Composto dai Capi di Stato e di Governo di ciascuno Stato membro + il
• Presidente della Commissione.
E' prevista la partecipazione dell'Alto Rappresentante della PESC alle sedute del
• 5
Consiglio Europeo (non fa parte del Consiglio, ma ha solo diritto di intervento).
Funzioni →
• 1) Nominare il Presidente del Consiglio Europeo →
Questo deve dirigere e dare unità ai lavori del Consiglio Europeo.
• Viene nominato a > qualificata per 2 anni e mezzo.
• Il suo mandato rinnovabile una sola volta.
• Prima di Lisbona il Presidente del Consiglio Europeo coincideva con il
• presidente del consiglio dei ministri.
La carica di Presidente del Consiglio europeo è incompatibile con le altre
• cariche nazionali → ovvero non può essere né Capo di Stato né di Governo di
uno Stato membro.
2) Proporre al Parlamento Europeo il Presidente della Commissione.
3) Nomina l'intera Commissione a seguito dell'approvazione del Parlamento
Europeo.
4) Nomina l'Alto Rappresentante per la PESC e affari esteri.
5) Prende decisioni sulla ripartizione dei seggi del Parlamento Europeo e sulla
composizione del consiglio dei ministri.
6) Fissa i criteri che devono essere integrati dagli stati intenzionati ad aderire
all'UE.
Il TUE prevede espressamente che il Consiglio Europeo NON abbia potere
• legislativo.
2) CONSIGLIO DEI MINISTRI →
Composizione →
• É un organo di governi → cioè quello in cui i membri delle istituzioni agiscono
• rappresentando la volontà degli Stati.
E' formato da 1 rappresentante per ogni stato membro (27 in tutto).
• E' a composizione variabile → a seconda della materia trattata dal Consiglio
• parteciperà un rappresentante dello Stato, avente la qualifica di ministro,
competente nella materia di volta in volta trattata.
Le possibili composizioni del Consiglio sono decise con atto dal Consiglio
Europeo, solo due composizioni sono espressamente previste dai trattati →
a) Composizione Affari Generali → per assicurare la coerenza nell'operato del
Consiglio.
b) Composizione Affari Esteri → per elaborare la strategia di azione esterna
all'UE (in questa composizione il Presidente del Consiglio è sempre l'Alto
Rappresentante...).
Ogni volta in cui viene convocato il Consiglio in una determinata composizione
• spetta al singolo Stato membro decidere quale rappresentante far partecipare, 6
tuttavia il rango ministeriale dei rappresentanti è stabilito dai Tr.
Nel caso in cui l'ordinamento non preveda la carica ministeriale è legittimato
• ogni soggetto in grado di manifestare la volontà dello stato → cioè in grado di
vincolare lo stato stesso.
Prima del Tr di Lisbona → la presidenza del Consiglio era attribuita a rotazione
• ogni 6 mesi ad uno degli stati membri.
Oggi → la presidenza è attribuita sempre a rotazione ma la turnazione è legata
• ad un Sistema di Gruppo → il Consiglio Europeo individua un gruppo di 3 Stati
membri che esercitano congiuntamente per 18 mesi la presidenza → (ciascuno
dei 3 Stati la esercita personalmente per 6 mesi, ma è sempre tenuto a
relazionarsi e ad avere pareri dagli altri stati appartenenti al gruppo al fine di
garantire la continuità e il coordinamento nell'esercizio della funzione di
indirizzo).
Il Consiglio è composto da gruppi di lavoro che esaminano le questioni rilevanti
• e le presentano al COREPER (Commissione dei rappresentanti Permanenti),
con sede a Bruxelles.
Il COREPER →
a) E' composto da alcuni rappresentanti per ciascuno stato membro.
b) Vaglia le proposte di ciascun gruppo di lavoro.
c) Elabora le delibere e le decisioni del consiglio a seguito del quale il
Consiglio si pronuncerà.
Deliberazioni →
• a) Prima del Tr di Lisbona → le delibere del Consiglio, secondo la regola generale
erano approvate a > semplice oppure a > qualificata calcolata secondo la media
ponderata in base alla densità della popolazione di ciascuno stato.
b) Oggi → la > qualificata richiede una doppia maggioranza: la > degli stati
membri (14) che però rappresentino la maggioranza della popolazione degli stati
membri.
N.B. → il sistema di deliberazione è previsto specificatamente dal TUE e dal
TFUE.
Funzioni → ART. 16 TUE →
• a) Esercita congiuntamente al Parlamento Europeo la funzione legislativa e di
bilancio → pertanto partecipa alla formazione degli atti con Parlamento e
Commissioni
b) Coordina le politiche generali degli Stati membri nell'ottica di coordinamento.
c) Conclude gli accordi internazionali per conto dell'UE (UE è considerata persona
giuridica e come tale può concludere personalmente accordi).
d) Si occupa della politica estera comune.
e) Svolge un ruolo fondamentale nella predisposizione del bilancio (UE ha risorse
proprie non coincidenti con quelle degli Stati).
3) PARLAMENTO EUROPEO → 7
E' l'istituzione più democratica, il cui ruolo è stato nel tempo intensificato grazie alla
• rinuncia da parte degli stati di una sempre > porzione di sovranità.
I
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