Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Lezioni, Diritto dell' economia Pag. 1 Lezioni, Diritto dell' economia Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto dell' economia Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto dell' economia Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto dell' economia Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE DISCIPLINE SPECIALI: ENERGIA ELETTRICA

Evoluzione: riserva originaria della produzione, del trasporto e della distribuzione all’ENEL

(ente nazionale energia elettrica) (prima ente pubblico poi trasformato in SPA).

Per applicare le indicazioni provenienti dall’ordinamento europeo, si è proceduto alla

separazione tra le diverse fasi del servizio e si è affidata la regolazione all’Autorità per

l’energia elettrica e il gas: l‘attività di produzione è libera (obbligo di consentire

l’accesso,divieto di produrre oltre una certa quota,obbligo di produrre una quota da fonti

rinnovabili), così come l’importazione e l’esportazione. L’attività di trasmissione e

dispacciamento (servizi ausiliari) sono affidate al GRTN (Spa costituita dall’enel), mentre

la proprietà della rete e la relativa gestione spettano ad una spa pubblica TERNA. Anche

l’attività di distribuzione può essere esercitata soltanto previo rilascio di concessione (1

solo concessionario per ogni comune). La vendita agli utenti finali è stata completamente

liberalizzata.

LE DISCIPLINE SPECIALI: IL GAS NATURALE

Evoluzione: riserva originaria all’ENI (ente pubblico poi trasformato in spa), e alle società

pubbliche totalitarie da esso controllate, delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi;

posizione di sostanziale monopolio anche nelle altre fasi

(importazione,stoccaggio,trasporto,distribuzione).

In seguito alle indicazioni dell’UE, il settore è stato aperto alla concorrenza e affidato alla

regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas: sono state liberalizzate le attività di

ricerca e coltivazione (tramite procedure concorsuali per il rilascio delle autorizzazioni),

cosi come l’importazione,l’esportazione e lo stoccaggio. La distribuzione locale è affidata

mediante gara e per l’attività di vendita ci sono quote massime da non superare e occorre

accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Personalità giuridica di diritto pubblico. È dotata di autonomia amministrativa,

organizzativa e contabile (è finanziata attraverso contributi a carico degli operatori del

settore) ed è composta da 1 presidente e 4 commissari nominati dal PDR su delibera del

Consiglio dei Ministri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e

competenza nel settore.

Ha funzione di regolazione del mercato e tutela degli utenti in materia di servizi energetici

(energia elettrica e gas naturale), con poteri consultivi e di proposta a Governo e

Parlamento, potere di adozione di atti normativi e amministrativi generali (es.stabilisce i

livelli qualitativi del servizio, le modalità tecniche,..), poteri di controllo esercitati con

l’adozione di provvedimenti amministrativi e poteri di risoluzione delle controversie in via

alternativa alla giurisdizione.

I TRASPORTI DI LINEA

- Trasporto ferroviario : settore tradizionalmente gestito da imprese pubbliche o da

concessionari pubblici e privati in regime di esclusiva. Questo è un servizio molto

oneroso per il bilancio dello Stato, che è costretto a frequenti interventi per ripianare

il deficit delle imprese ferroviarie. Il processo di liberalizzazione inizia negli anni 70

e si perfeziona negli anni 90 con la separazione tra gestione delle infrastrutture ed

erogazione del servizio di trasporto. Oggi in Italia è presente il gruppo FS spa

(proprietario delle reti) composto da RFI spa (gestore delle reti) e Trenitalia spa

(erogatore del servizio). L’organismo di regolazione è il ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, che collabora con gli organismi degli altri paesi dell’UE. Per evitare

che l’apertura alla concorrenza metta a repentaglio il buon funzionamento del

sistema ferroviario, sono state istituite l’Agenzia Ferroviaria Europea, l’Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l’Organismo investigativo permanente.

- Trasporto aereo : alla fine degli anni 90 inizia il processo di liberalizzazione:

inizialmente la Comunità europea rende meno rigide le norme sui prezzi e i servizi

offerti, successivamente provvede ad aumentare l’autonomia dei vettori sotto il

profilo delle tariffe. Infine si subordina il trasporto aereo di linea al rilascio di

licenza, rimuove la riserva a favore delle compagnie di bandiera nei collegamenti

tra scali interni, sancisce il principio della libera fissazione delle tariffe (sono

possibili interventi eccezionali da parte dello Stato per le tratte “svantaggiate”),

affidando a un coordinatore indipendente l’assegnazione delle fasce orarie di

traffico negli aeroporti (per non pregiudicare i vari operatori presenti nel mercato).

- Trasporto marittimo: per favorire la liberalizzazione, la Comunità europea ha

eliminato le riserve di traffico esistenti a favore delle navi di bandiera, ha abolito le

barriere d’ingresso, e ha sancito il diritto alla libera prestazione dei servizi di

trasporto da parte dei vettori comunitari che utilizzano navi registrate in uno stato

membro e che battono la relativa bandiera.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Molti servizi pubblici sono organizzati a livello locale. In passato il legislatore ha

disciplinato forme di intervento degli enti locali allo scopo di consentire loro l’assunzione e

la gestione diretta dei servizi. Nella maggior parte dei casi gli enti locali gestivano i servizi

mediante aziende municipalizzate, trasformate nel 1990 da imprese organo a enti pubblici

economici, dotati di personalità giuridica. L’intervento dell’UE nei diversi settori di servizi

pubblici con lo scopo di introdurre la concorrenza, in alcuni casi ha riguardato anche alcuni

servizi pubblici locali. In base alla legge, gli enti locali nel rispetto dei principi di libertà di

stabilimento e di libera prestazione dei servizi, devono verificare la realizzabilità di una

gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali: quindi vanno liberalizzate tutte le attività

economiche mantenendo le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Negli

altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva va limitata alle ipotesi in cui, in base ad

un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un

servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Le ragioni di tale decisione e i benefici per la comunità locale devono essere formalizzati in

un’apposita delibera e inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(AGCM).

CAPITOLO 6

IL CONTROLLO DEI MERCATI FINANZIARI

LA TRIPARTIZIONE DEI MERCATI FINANZIARI

I mercati finanziari sono divisi in 3 parti:

- mercato bancario in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono le imprese bancarie e il

regolatore (l’organismo di controllo) è la Banca d’Italia;

- mercato mobiliare in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono gli intermediari finanziari non

bancari e gli investitori istituzionali e il regolatore (l’organismo di controllo) è la Consob;

- mercato assicurativo in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono le imprese assicurative e il

regolatore (l’organismo di controllo) è l’ISVAP (dal 2013 IVASS);

MERCATO BANCARIO

- La disciplina del credito: le tappe principali dell’evoluzione del sistema bancario sono 4:

1) leggi bancarie del 1926 e 1936 in vigore fino al 1993: quella del 26 ha diviso la

disciplina del credito dal codice del commercio, quella del 36 ha attribuito ai poteri pubblici

la regolazione del mercato creditizio e ha introdotto la separazione tra banca e industria

(istituendo l’IRI) e fra risparmio a breve e a medio-lungo termine.

2) a partire dagli anni ’70 alla legge bancaria del ’36 sono state affiancate la prima e la

seconda direttiva in materia bancaria (1977 e 1989): la prima direttiva disciplina

l’ingresso al mercato bancario su autorizzazione in base a parametri oggettivi, mentre la

seconda introduce l’autorizzazione unica del paese d’origine per operare nel mercato

comunitario. Inoltre la Cassazione ha definito l’attività bancaria non come servizio pubblico

ma come attività d’impresa.

3) Terza legge bancaria (TUB del 1993): rappresenta il secondo strumento di attuazione

della seconda direttiva bancaria. Contiene tutta la normativa bancaria (vigilanza, crisi,

operatori, trasparenza,…) definendo l’attività bancaria come attività d’impresa avente per

oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito.

Sempre in questo periodo avviene l’armonizzazione e il coordinamento delle regole comuni

anche al settore mobiliare e delle assicurazioni, il perfezionamento dei controlli bancari in

base alle norme internazionali e il recepimento dell’Accordo di Basilea sul capitale delle

banche.

4) effetti della crisi finanziaria: causata da investimenti delle banche in mutui ad alto

rischio di insolvenza (mutui subprime), assenza di regole internazionali comuni e assenza di

misure di vigilanza. Gli effetti sono stati i fallimenti di banche e salvataggi governativi,

rischio default per gli stati con forte debito pubblico e aumento del tasso dei titoli di Stato,

revisione e ridimensionamento del rating.

MERCATO MOBILIARE

La disciplina del mercato mobiliare: riguarda la regolazione delle attività degli intermediari

finanziari e la regolazione delle operazioni che si svolgono sul mercato mobiliare. La vigilanza è

svolta dalla Consob e ha come fine lo sviluppo dei mercati regolamentati in modo trasparente e

concorrente.

Evoluzione del mercato mobiliare si suddivide in 5 fasi:

1. 1974-1983: istituzione della Consob (cui sono state trasferite alcune funzioni delle Camere

di Commercio) come organo dello Stato con limitata autonomia.

2. 1983-1986: attuazione delle direttive comunitarie ed attribuzione alla Consob della

personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia.

3. 1986-1989: adozione del regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento della

Consob.

4. 1991-1994: la Consob acquisisce un controllo completo degli intermediari di valori

mobiliari.

5. 1996-oggi: si amplia l’autonomia della Consob (può autofinanziarsi con i corrispettivi per i

servizi resi) e si intensifica l’attività di vigilanza e regolamentazione.

CONSOB

FUNZIONI: informazione societaria, sollecitazione del pubblico risparmio, funzionamento dei

mercati, vigilanza sugli intermediari,controllo sulle società di gestione dei mercati.

NATURA GIURIDICA: autorità amministrativa indipendente con autonomia organizzativa,

funzionale e finanziaria. La nomina dei componenti è governativa e sussiste un ri

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
19 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eridantony di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gola Marcella.