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LE DISCIPLINE SPECIALI: ENERGIA ELETTRICA
Evoluzione: riserva originaria della produzione, del trasporto e della distribuzione all’ENEL
(ente nazionale energia elettrica) (prima ente pubblico poi trasformato in SPA).
Per applicare le indicazioni provenienti dall’ordinamento europeo, si è proceduto alla
separazione tra le diverse fasi del servizio e si è affidata la regolazione all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas: l‘attività di produzione è libera (obbligo di consentire
l’accesso,divieto di produrre oltre una certa quota,obbligo di produrre una quota da fonti
rinnovabili), così come l’importazione e l’esportazione. L’attività di trasmissione e
dispacciamento (servizi ausiliari) sono affidate al GRTN (Spa costituita dall’enel), mentre
la proprietà della rete e la relativa gestione spettano ad una spa pubblica TERNA. Anche
l’attività di distribuzione può essere esercitata soltanto previo rilascio di concessione (1
solo concessionario per ogni comune). La vendita agli utenti finali è stata completamente
liberalizzata.
LE DISCIPLINE SPECIALI: IL GAS NATURALE
Evoluzione: riserva originaria all’ENI (ente pubblico poi trasformato in spa), e alle società
pubbliche totalitarie da esso controllate, delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi;
posizione di sostanziale monopolio anche nelle altre fasi
(importazione,stoccaggio,trasporto,distribuzione).
In seguito alle indicazioni dell’UE, il settore è stato aperto alla concorrenza e affidato alla
regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas: sono state liberalizzate le attività di
ricerca e coltivazione (tramite procedure concorsuali per il rilascio delle autorizzazioni),
cosi come l’importazione,l’esportazione e lo stoccaggio. La distribuzione locale è affidata
mediante gara e per l’attività di vendita ci sono quote massime da non superare e occorre
accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Personalità giuridica di diritto pubblico. È dotata di autonomia amministrativa,
organizzativa e contabile (è finanziata attraverso contributi a carico degli operatori del
settore) ed è composta da 1 presidente e 4 commissari nominati dal PDR su delibera del
Consiglio dei Ministri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e
competenza nel settore.
Ha funzione di regolazione del mercato e tutela degli utenti in materia di servizi energetici
(energia elettrica e gas naturale), con poteri consultivi e di proposta a Governo e
Parlamento, potere di adozione di atti normativi e amministrativi generali (es.stabilisce i
livelli qualitativi del servizio, le modalità tecniche,..), poteri di controllo esercitati con
l’adozione di provvedimenti amministrativi e poteri di risoluzione delle controversie in via
alternativa alla giurisdizione.
I TRASPORTI DI LINEA
- Trasporto ferroviario : settore tradizionalmente gestito da imprese pubbliche o da
concessionari pubblici e privati in regime di esclusiva. Questo è un servizio molto
oneroso per il bilancio dello Stato, che è costretto a frequenti interventi per ripianare
il deficit delle imprese ferroviarie. Il processo di liberalizzazione inizia negli anni 70
e si perfeziona negli anni 90 con la separazione tra gestione delle infrastrutture ed
erogazione del servizio di trasporto. Oggi in Italia è presente il gruppo FS spa
(proprietario delle reti) composto da RFI spa (gestore delle reti) e Trenitalia spa
(erogatore del servizio). L’organismo di regolazione è il ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che collabora con gli organismi degli altri paesi dell’UE. Per evitare
che l’apertura alla concorrenza metta a repentaglio il buon funzionamento del
sistema ferroviario, sono state istituite l’Agenzia Ferroviaria Europea, l’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l’Organismo investigativo permanente.
- Trasporto aereo : alla fine degli anni 90 inizia il processo di liberalizzazione:
inizialmente la Comunità europea rende meno rigide le norme sui prezzi e i servizi
offerti, successivamente provvede ad aumentare l’autonomia dei vettori sotto il
profilo delle tariffe. Infine si subordina il trasporto aereo di linea al rilascio di
licenza, rimuove la riserva a favore delle compagnie di bandiera nei collegamenti
tra scali interni, sancisce il principio della libera fissazione delle tariffe (sono
possibili interventi eccezionali da parte dello Stato per le tratte “svantaggiate”),
affidando a un coordinatore indipendente l’assegnazione delle fasce orarie di
traffico negli aeroporti (per non pregiudicare i vari operatori presenti nel mercato).
- Trasporto marittimo: per favorire la liberalizzazione, la Comunità europea ha
eliminato le riserve di traffico esistenti a favore delle navi di bandiera, ha abolito le
barriere d’ingresso, e ha sancito il diritto alla libera prestazione dei servizi di
trasporto da parte dei vettori comunitari che utilizzano navi registrate in uno stato
membro e che battono la relativa bandiera.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Molti servizi pubblici sono organizzati a livello locale. In passato il legislatore ha
disciplinato forme di intervento degli enti locali allo scopo di consentire loro l’assunzione e
la gestione diretta dei servizi. Nella maggior parte dei casi gli enti locali gestivano i servizi
mediante aziende municipalizzate, trasformate nel 1990 da imprese organo a enti pubblici
economici, dotati di personalità giuridica. L’intervento dell’UE nei diversi settori di servizi
pubblici con lo scopo di introdurre la concorrenza, in alcuni casi ha riguardato anche alcuni
servizi pubblici locali. In base alla legge, gli enti locali nel rispetto dei principi di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, devono verificare la realizzabilità di una
gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali: quindi vanno liberalizzate tutte le attività
economiche mantenendo le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Negli
altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva va limitata alle ipotesi in cui, in base ad
un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Le ragioni di tale decisione e i benefici per la comunità locale devono essere formalizzati in
un’apposita delibera e inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM).
CAPITOLO 6
IL CONTROLLO DEI MERCATI FINANZIARI
LA TRIPARTIZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
I mercati finanziari sono divisi in 3 parti:
- mercato bancario in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono le imprese bancarie e il
regolatore (l’organismo di controllo) è la Banca d’Italia;
- mercato mobiliare in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono gli intermediari finanziari non
bancari e gli investitori istituzionali e il regolatore (l’organismo di controllo) è la Consob;
- mercato assicurativo in cui gli operatori (i soggetti controllati) sono le imprese assicurative e il
regolatore (l’organismo di controllo) è l’ISVAP (dal 2013 IVASS);
MERCATO BANCARIO
- La disciplina del credito: le tappe principali dell’evoluzione del sistema bancario sono 4:
1) leggi bancarie del 1926 e 1936 in vigore fino al 1993: quella del 26 ha diviso la
disciplina del credito dal codice del commercio, quella del 36 ha attribuito ai poteri pubblici
la regolazione del mercato creditizio e ha introdotto la separazione tra banca e industria
(istituendo l’IRI) e fra risparmio a breve e a medio-lungo termine.
2) a partire dagli anni ’70 alla legge bancaria del ’36 sono state affiancate la prima e la
seconda direttiva in materia bancaria (1977 e 1989): la prima direttiva disciplina
l’ingresso al mercato bancario su autorizzazione in base a parametri oggettivi, mentre la
seconda introduce l’autorizzazione unica del paese d’origine per operare nel mercato
comunitario. Inoltre la Cassazione ha definito l’attività bancaria non come servizio pubblico
ma come attività d’impresa.
3) Terza legge bancaria (TUB del 1993): rappresenta il secondo strumento di attuazione
della seconda direttiva bancaria. Contiene tutta la normativa bancaria (vigilanza, crisi,
operatori, trasparenza,…) definendo l’attività bancaria come attività d’impresa avente per
oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito.
Sempre in questo periodo avviene l’armonizzazione e il coordinamento delle regole comuni
anche al settore mobiliare e delle assicurazioni, il perfezionamento dei controlli bancari in
base alle norme internazionali e il recepimento dell’Accordo di Basilea sul capitale delle
banche.
4) effetti della crisi finanziaria: causata da investimenti delle banche in mutui ad alto
rischio di insolvenza (mutui subprime), assenza di regole internazionali comuni e assenza di
misure di vigilanza. Gli effetti sono stati i fallimenti di banche e salvataggi governativi,
rischio default per gli stati con forte debito pubblico e aumento del tasso dei titoli di Stato,
revisione e ridimensionamento del rating.
MERCATO MOBILIARE
La disciplina del mercato mobiliare: riguarda la regolazione delle attività degli intermediari
finanziari e la regolazione delle operazioni che si svolgono sul mercato mobiliare. La vigilanza è
svolta dalla Consob e ha come fine lo sviluppo dei mercati regolamentati in modo trasparente e
concorrente.
Evoluzione del mercato mobiliare si suddivide in 5 fasi:
1. 1974-1983: istituzione della Consob (cui sono state trasferite alcune funzioni delle Camere
di Commercio) come organo dello Stato con limitata autonomia.
2. 1983-1986: attuazione delle direttive comunitarie ed attribuzione alla Consob della
personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia.
3. 1986-1989: adozione del regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento della
Consob.
4. 1991-1994: la Consob acquisisce un controllo completo degli intermediari di valori
mobiliari.
5. 1996-oggi: si amplia l’autonomia della Consob (può autofinanziarsi con i corrispettivi per i
servizi resi) e si intensifica l’attività di vigilanza e regolamentazione.
CONSOB
FUNZIONI: informazione societaria, sollecitazione del pubblico risparmio, funzionamento dei
mercati, vigilanza sugli intermediari,controllo sulle società di gestione dei mercati.
NATURA GIURIDICA: autorità amministrativa indipendente con autonomia organizzativa,
funzionale e finanziaria. La nomina dei componenti è governativa e sussiste un ri