Lezione 8 parte 1
Continuiamo il discorso dell’ultima lezione. Restano fortemente controverse due questioni. L’una riguarda, in una prospettiva un po’ diversa, il tema della causalità e cioè in particolar modo qual è il livello di rigore necessario nell’accertamento del nesso causale. Questo tema non ci è nuovo. Quanto sicuri dobbiamo essere per poter dire che il nesso c’è? Qui soccorre un orientamento interpretativo molto recente di cui abbiamo fatto cenno proprio della dottrina penalistica.
Ovviamente responsabilità civile e penale hanno funzioni diverse. La seconda ha funzione punitiva e lo Stato punisce, la prima ha funzione soprattutto risarcitoria e vi è un rapporto paritario fra danneggiante e danneggiato. Nel penale non è pensabile la responsabilità oggettiva, che nel civile invece c’è. Nel penale non sono ammesse situazioni poco chiare: nel dubbio meglio lasciare libero un reo che mettere in cella un innocente. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 si è cominciato a dire che laddove è in gioco la vita umana il fatto di sapere che una condotta diversa avrebbe potuto comportare con un certo livello di probabilità, non elevato (anche sotto il 50%), la salvezza allora in quel caso è giusto condannare penalmente.
Nel 2001 c’è stata la famosa sentenza Franzese della Cassazione Penale. Il principio che detta è quello per il quale la responsabilità penale del medico, in generale la responsabilità penale, non può essere attribuita se non c’è un elevato grado di credibilità razionale e logica. La sentenza si distingue per due aspetti. Il primo è che la sentenza in sostanza dice, non è più sufficiente per poter ascrivere una responsabilità un accertamento fondato sulla base di prove statistiche. Il fatto che le statistiche ci dicano che 80 volte su 100 che si tiene una certa azione c’è una certa conseguenza non basta di per sé per dire che nel caso concreto dove c’è quella premessa automaticamente si deve ritenere che la conseguenza sia quella. Questo perché bisogna vedere se quel dato statistico si adatta alle peculiarità del caso di specie. Il dato statistico da solo non è sufficiente per poter ascrivere una responsabilità, allora è necessario che ci sia un elevato grado di credibilità razionale. Vuol dire che ci devono essere elementi propri della fattispecie in concreto che giustifichino un elevato grado.
Quindi i principi sono due:
- Ci vuole un accertamento del caso di specie, non posso accontentarmi di dati esterni.
- L’accertamento del caso di specie mi deve portare ad un livello di sicurezza circa l’esistenza del nesso di causalità che raggiunga o sfiori la certezza.
La Cassazione Civile ed i giudici di merito civili successivamente cominciano a dire, in fin dei conti la Cassazione Penale ha dettato una bella regola, ha chiarito un principio, perché non avvalercene? Possiamo applicare gli stessi criteri e tenerli buoni anche nell’accertamento civilistico. C’è un gruppetto di sentenze che si fa forte di questo orientamento e dice, nell’ambito della responsabilità civile possono valere i principi enunciati dalla Cassazione Penale con la sentenza Franzese. Tuttavia vi è un problema applicativo.
Se noi cominciamo a dire che ci può essere una attribuzione di responsabilità soltanto se siamo certi o quasi certi che il medico abbia cagionato il danno aumenteranno in modo significativo i casi nei quali il medico non potrà soggiacere a responsabilità civile per la mancanza di questo elevato grado di credibilità razionale. Quindi questa scelta si traduce sul piano pratico nel far gravare sul paziente danneggiato il rischio dell’incertezza. Il paziente non sarà pagato se non quando vi sarà quasi certezza che la azione od omissione del medico ha cagionato il danno.
Allora questo problema, alla luce della funzione della responsabilità civile, porta ad una rilettura del significato della causalità. Cominciano ad apparire sentenze che prendono le distanze dalla Franzese, perché in fin dei conti nel civile si tratta solo di allocare dei costi. La tesi che pare affacciarsi da un certo gruppo di sentenze è quella per cui per condannare civilmente è necessario che ci sia un buon grado di probabilità ma non la certezza o la quasi certezza. Si parla di “ragionevolmente probabile”, “serie ed apprezzabili probabilità”,... Si usano forme impalpabili, che fanno intendere che vi deve essere una buona sicurezza ma non la certezza.
Si arriva così alla sentenza della 3^ Sez. n. 21619 del 2007, che intende fare chiarezza su quello che è il livello di certezza del nesso causale necessario per poter pervenire ad una attribuzione di responsabilità civile. Sentenza che ha dettato una regola chiara. Bisogna capire se è condivisibile oppure no.
Lezione 8 parte 2
Si legge la sentenza. Il fatto è quello di un sub che risalendo in fretta ha una embolia e va da un medico, che sottovaluta la questione e gli crea danni per il 60%. In una perizia si dice che non avrebbe avuto rilevanza un comportamento diverso del medico. In una seconda perizia si dice invece che una rilevanza vi sarebbe stata. Questo pone un problema di decisione al giudice. Entrambe le perizie mediche hanno ragioni per essere accolte.
La sentenza si propone di fare chiarezza nei diversi orientamenti, che dice essere tre. L’uno che vuole la certezza, l’uno che parla di serie e probabili possibilità e l’altro che si rifà all’elevato grado di credenza razionale. La Corte dice che la tesi delle serie probabilità non è accoglibile perché chiama a rispondere più per l’aumento del rischio che per la causazione del danno. Non si può dall’altro lato accogliere il criterio causale di una certezza irraggiungibile e quello per il quale il nesso causale è ricostruibile sulla base semplicemente dell’esistenza di un coefficiente di probabilità statistica. Va accolto invece, secondo la Corte, il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale.
Proseguendo con la sentenza si nota come il giudice intenda tenere distinto il profilo della causalità da quello dell’accertamento della colpa. Poi il giudice affronta un tema assai importante e cioè dice, il problema del nesso causale nell’ambito del diritto civile va risolto nell’ambito di una dimensione di politica del diritto. È un’affermazione importante e forte. Vuol dire che per risolvere il problema causale non ci si può rifare a qualcosa di meccanico. Lo stesso si presta ad applicazioni diverse a seconda di ciò che è opportuno in quel momento.
Poi il giudice detta una regola operativa e dice, possiamo ritenere che ci sia nesso di causalità tutte le volte in cui a seguito di un fatto illecito si verifichino delle conseguenze che sono normali conseguenze di quel tipo di atto. Quindi adotta un criterio di normalità o regolarità causale. Tu rispondi di tutte quelle conseguenze che sembrano essere conseguenza normale della tua condotta, salvo che non sia intervenuto un fattore causale nuovo in merito al quale il medico, nel caso di specie, non aveva un dovere di intervenire. In sostanza il novus actus interveniens (atto nuovo che sopravviene) sarebbe un fattore causale nuovo che interromperebbe la catena causale tra la condotta del medico e l’evento, al di fuori di questa ipotesi il medico risponde di tutte le conseguenze che sono un effetto normale o regolare della sua condotta.
Concludendo la sentenza afferma che il giudice non perde la possibilità di operare una selezione di scelte opportune giuridicamente in un dato momento storico. Poi conclude dicendo che in ambito civilistico la regola che opera è quella del più probabile che non. Allora il giudice di fronte a due alternative ugualmente difendibili sul piano scientifico come risolve il problema? Beh, andiamo a vedere che cosa è più probabile. Il 51% batte il 49%.
Lezione 1 5 feb 2008 Pucella parte 1
Cos’è la responsabilità? E che cosa è la responsabilità civile? In termini generali possiamo dire che il concetto di responsabilità fa riferimento al fatto che qualcuno, persona fisica o ente, tenga a carico suo qualcosa. Nel codice troviamo due concetti di responsabilità: patrimoniale e civile. La responsabilità patrimoniale (2740 c.c., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge) è la responsabilità del debitore nei confronti del debitore. La responsabilità patrimoniale viene assunta nel momento in cui si assume l’obbligazione. Il debitore, nel momento in cui assume l’obbligo, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento. Qui il concetto di responsabilità non è legato al macchiarsi di alcun fatto negativo ma è semplicemente legato alla assunzione di una obbligazione. Responsabilità patrimoniale vuol dire garantire. Il debitore garantisce con tutto il suo patrimonio. Se sarà adempiente questa garanzia non dovrà mai essere attivata. Se il debitore non adempirà all’obbligo, il creditore potrà aggredire il suo patrimonio. Quindi, il concetto generale di responsabilità lo ritroviamo nel 2740.
Il concetto di responsabilità civile è diverso e più ampio. Qui, anziché al concetto di garanzia, si fa riferimento al concetto di risarcimento. Qui un soggetto ristora qualcuno per un danno provocatogli. Tale responsabilità si suddivide a sua volta in contrattuale e extra-contrattuale o aquiliana. In entrambe si ristora un danno, ma nell’ambito della responsabilità contrattuale questo obbligo risarcitorio è la conseguenza della violazione di una obbligazione (c’è un debitore inadempiente). Importa distinguere fra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale perché diversa è la disciplina giuridica applicata.
Noi non ci occuperemo di responsabilità contrattuale, dobbiamo però ricordare che nella responsabilità contrattuale le caratteristiche sono:
- Esistenza di un rapporto obbligatorio.
- Inadempimento di una o più obbligazioni facenti parte di quel rapporto obbligatorio leso.
- Esistenza di un danno.
La responsabilità aquiliana comprende le ipotesi nelle quali il danno/l’effetto negativo pregiudizievole non ha come premessa l’inadempimento di una obbligazione. In sostanza c’è responsabilità aquiliana tutte le volte in cui è cagionato danno ad un soggetto indipendentemente ed al di fuori di una precedente relazione giuridica fra le parti. Nella responsabilità contrattuale può essere facile stabilire se e a che condizioni c’è responsabilità, questo perché le parti hanno regolamentato con un rapporto obbligatorio la loro relazione. Se c’è un rapporto, implica una regolamentazione. Qualsiasi obbligazione è fatta di un credito e di un debito e il rapporto debito/credito implica che tra le parti ci sia un regolamento del rapporto. Nella responsabilità aquiliana è diverso. Qui le parti non posseggono un regolamento dei loro rapporti. Ex. un tassista che investe una vecchietta, questi due soggetti nemmanco si conoscono. Non è possibile ricostruire un insieme di obblighi o di debiti. Qui, per stabilire se e in che termini c’è responsabilità, non è possibile richiamarci ad accordi intercorsi fra le parti. Non è possibile dare rilievo alla volontà delle parti.
La responsabilità aquiliana muove da alcuni presupposti di carattere generale, la cui sussistenza giustifica per l’ordinamento l’attribuzione di responsabilità. Questi criteri sono:
- Esistenza di un danno.
- Il danno non trova giustificazione in una qualche causa giustificativa presente nell’ordinamento.
- Il danno deve avere il connotato della antigiuridicità (o ingiustizia), cioè deve essere un danno provocato in violazione di interessi protetti all’interno dell’ordinamento. Ad esempio, il danno che si provoca ad un concorrente attraverso una attività in libera concorrenza non è un danno risarcibile.
- La condotta, attiva od omissiva, fonte del danno, deve essere biasimevole, cioè una condotta caratterizzata da dolo o colpa.
- Profilo soggettivo: capacità richiesta al soggetto per rispondere del fatto illecito. Un bambino che lancia un libro da una finestra e danneggia un’auto non risponde personalmente del danno perché difetta un requisito di capacità.
Nella responsabilità aquiliana non sempre la causazione di un danno giustifica l’attribuzione di responsabilità. Non sempre chi ha cagionato un danno lo deve risarcire. Vi possono essere eccezioni. Può capitare che chi ha cagionato il danno non risponda di quel danno o ne risponda solo parzialmente. Il sistema della responsabilità civile è un sistema complesso, un sistema di regole che rispondono a più funzioni diverse, di cui quella più intuibile è la funzione riparatoria, se qualcuno procura un danno lo paga. Ma se la responsabilità civile fosse contraddistinta solo da una funzione riparatoria, io dovrei dire che una volta cagionato il danno va sempre ripagato, a prescindere dal dolo e dalla colpa. Invece, altra funzione importante della responsabilità civile è la funzione sanzionatoria, punire chi sbaglia. L’elemento ristoratorio si fonde con l’elemento sanzionatorio.
Lezione 1 5 feb 2008 Pucella parte 2
L’art. 2 afferma: “con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa”. Il senso della norma sulla capacità di agire è quello di evitare, negli atti di autoregolamentazione dei propri interessi (detti anche negozi giuridici), di dover compiere ogni volta una indagine per accertare se il soggetto che compie l’atto è in condizione di poterlo fare. Il legislatore ritiene in via presuntiva che a 18 anni la persona possa regolare da sé i propri affari senza arrecarsi pregiudizio. Ovviamente questo è un criterio di carattere generale ed ha rischi intrinseci. Per intenderci ci potrà essere il 16enne già maturo come il 20enne bamboccione.
L’avere o non avere la capacità di agire non ha nessuna rilevanza per quanto riguarda la responsabilità da fatto illecito perché compiere un fatto illecito non è compiere attività negoziale, non è auto-regolamentare i propri interessi. Non mi interessa sapere che chi tira il sasso fuori dalla finestra abbia o no diciotto anni. Questo perché la regola dei diciotto anni è una regola che mi fa presumere che il soggetto abbia una maturità tale da poter gestire i propri interessi patrimoniali: fare contratti, fare testamento, sposarsi, .... Non ha rilevanza se io mi domando se quella persona che tira il vaso dalla finestra debba o non debba rispondere dell’illecito.
In questo caso, come in quello di un pedone che viene investito, ciò che mi interessa è un requisito più elementare di capacità, ossia l’attitudine del soggetto di comprendere ciò che sta facendo (capacità di intendere e di volere). Nell’ambito del fatto illecito, recita il 2046, non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. L’ubriaco che si mette alla guida e causa un incidente certo che risponde del fatto illecito, anche se nel momento in cui lo ha cagionato era completamente privo della facoltà di intendere e di volere.
Cosa vuol dire incapacità di intendere o di volere? La giurisprudenza ha parlato per lungo tempo di uno stato di obnubilamento totale (incapacità di auto-determinarsi, di capire le conseguenze dei propri gesti, ...). Per intenderci, non è facile essere incapaci di intendere e di volere. Lo stato di incapacità di intendere e di volere non è uno stato che è in relazione diretta con la capacità di agire. Sono due binari che corrono paralleli, a volte si incrociano ma non si scontrano mai. Si può avere un soggetto che sia incapace di agire (infra-diciottenne) che è capace di intendere e di volere.
Un soggetto capace di agire, ciò nonostante privo della capacità di intendere e di volere (ex. anziano che pensa che un kilo di arance costi 2000 euro). Ancora, si può avere un soggetto maggiorenne che essendo stato interdetto (sono interdicibili, con sentenza, gli abituali infermi di mente incapaci di provvedere ai propri interessi) è privo della capacità di agire ed ha capacità di intendere e di volere o non ce l’ha. La capacità d’agire è uno strumento legale che viene dato e può venire tolto; la capacità d’intendere e di volere invece non è qualcosa che si attribuisce o di cui un soggetto può essere privato, è un qualcosa che uno ha oppure non ha. È una capacità di fatto, detta anche naturale. Per dire che non è l’effetto di una decisione umana, è una capacità che uno ha o non ha per natura. Il legislatore dice che tutti i soggetti che hanno capacità di intendere e di volere, e solo quelli, sono i soggetti ai quali può essere addossata una responsabilità da fatto illecito. Coloro i quali non avevano capacità di intendere e di volere
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