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Lezione 6 - Parte 1

Vediamo alcuni passi significativi della sentenza 8827 del 31 Maggio 2003. Era il caso dei genitori con bambino invalido al 100% per effetto di errore medico. La posizione da cui parte il giudice, la cui sentenza è impugnata in Cassazione, è quella di riconoscere la valorizzazione in termini economici di una forma di danno che è terza rispetto al danno biologico e rispetto al danno morale. E' il danno esistenziale che consiste nello sconvolgimento delle abitudini di vita dei genitori, delle normali aspettative.

Secondo l'impostazione tradizionale i genitori potevano invocare due tipi diversi di danno: quello biologico proprio e quello morale proprio. Danno biologico proprio vuol dire che per effetto della lesione subita dal congiunto anch'essi hanno subito una lesione al bene salute. La prova di questo danno (depressione, esaurimento, ...) ovviamente deve essere rimessa ad una valutazione medico-legale. Il danno morale proprio sono le ...

Lacrime dei genitori per il fatto che il loro figlio è ridotto come un pezzo di legno in un letto. L'errore medico crea una sofferenza che è diversa dalla lesione alla salute. Allora, qual era il problema che si poneva per la risarcibilità di questi danni? Il problema, si diceva, è che si tratta di danni che si verificano di rimbalzo. Vuol dire che non sono originati direttamente dal fatto illecito, ma si interpone fra loro ed il fatto illecito originario una lesione intermedia che è essa stessa a sua volta la causa di quest'ultimo danno. Per capirci, non è che il dolore dei congiunti fisico o psichico sia un effetto diretto dell'atto medico sbagliato, ma è un effetto mediato. L'atto medico negligente ha prodotto in prima battuta la lesione del bambino e di rimbalzo ha prodotto la lesione sofferta dai genitori. Allora, la risarcibilità di questo danno dei genitori che non era una conseguenza immediata e diretta.

dell' illecito ma mediata ed indiretta dell' illecito, poneva un problema di natura risarcitoria sul piano della causalità. Il 1223 del c.c. - risarcimento del danno- afferma: "Il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". C'è una condizione limitativa. Allora ci si domandava se questo rapporto di consequenzialità immediata e diretta potesse sussistere con riguardo ai patimenti sofferti dai congiunti. La giurisprudenza ha cominciato a dire che quando si discute di consequenzialità immediata e diretta il concetto di conseguenza immediata e diretta è un concetto che non deve essere preso alla lettera. Cioè la conseguenza immediata e diretta di cui parla il 1223 non è la prima conseguenza in ordine spazio-temporale conseguente alla lesione ma

bisogna allargare il significato: sono risarcibili anche quelle conseguenze mediate da altre purché, su un piano di regolarità causale, siano conseguenze normali. Bisogna capire la ratio del 1223: la preoccupazione del legislatore al tempo in cui fu emanato il codice era quella di evitare una catena causale lunghissima. Il legislatore non aveva trovato niente di meglio che questa formula (conseguenze immediate e dirette), ma è una formula che può voler dire tutto e può voler dire nulla. Il giudice ha sostanzialmente creato una nuova regola, interpretativa della precedente, ma che nello stesso tempo la sostituisce. La regola diversa è quella della regolarità causale. Così riletta la regola suona in questo modo: vanno posti a carico dell’ autore dell’ illecito originario tutti i danni che possono dirsi conseguenza regolare del fatto illecito. Tornando al nostro caso pratico, in un primo momento si riteneva che solo la morte

Della persona giustificasse il risarcimento del danno patito dal congiunto. Se invece mio figlio cade e si sbuccia un ginocchio io non posso chiedere il risarcimento del danno mio. Che cosa è successo però, ad un certo punto questa risarcibilità del danno ha cominciato a ritenersi estensibile non solo ai casi di morte (che sono i casi che hanno inaugurato la categoria del risarcimento del danno ai congiunti) ma anche al caso di lesioni gravi (ad esempio un figlio ridotto in stato vegetativo). Sempre in uno sviluppo della propria giurisprudenza, la Cassazione ha anche affermato per superare l'ostacolo del 1223 un principio leggermente diverso, cioè ha detto, non è corretto il processo argomentativo secondo il quale prima il fatto illecito del medico provoca il danno al figlio e poi di conseguenza provoca il danno al genitore. In realtà, dice la Corte, in tutti questi casi si tratta di fatti illeciti pluri-offensivi, cioè a ben vedere lo

stesso fatto illecito lede nel contempo situazioni giuridiche protette diverse. Praticamente i giudici ragionano dicendo che il fatto illecito è idoneo a ledere in via diretta anche il bene giuridico salute dei genitori del bambino. Con la sentenza Sezioni Unite n. 9956 del 2002 l'assetto è questo: nell'ambito della famiglia ristretta, in caso di morte o lesione seriamente invalidante, si ritiene risarcibile il danno alla salute o il danno morale sofferto dal congiunto. Quando si tratta di risarcire il danno morale sofferto dai congiunti si usano dei criteri che sono sostanzialmente presuntivi circa l'ammontare del danno. Sono criteri che valorizzano, ad esempio, la convivenza o meno. C'è grande difficoltà nel poter stimare l'entità di una lesione affettiva. Mediamente per la perdita di un coniuge vengono risarciti 120.000 euro, questo è il danno morale. Adesso parliamo del danno esistenziale. La genesi di questo danno.ha due fonti. Per un verso è un tentativo di ampliare la sfera del danno risarcibile, per un altro vi è il bisogno di dare tutela anche su un piano patrimoniale ad una lesione che non è chiaramente riconducibile né al danno biologico né al danno morale. Il fatto che la vita venga sconvolta ha una valenza oggettiva. Prima che sorgesse il danno biologico, negli anni '70 una delle voci di danno di cui si parlava era il danno alla vita di relazione. Era il danno che un soggetto subiva per il fatto che l'illecito subito gli precludeva una normale relazionalità con l'ambiente di lavoro, familiare, amicale, che lo circondava. Non era molto chiaro che tipo di danno fosse, tanto è vero che spesso veniva risarcito come danno patrimoniale più che come danno alla salute. Altra voce di danno inventata era la lesione del diritto alla serenità famigliare. Anche qui non si capiva bene che danno fosse. Insomma, prima checomparisse chiara e netta la categoria del danno biologico, si era già avuto il sentore che ci fossero delle lesioni alle quali non si sapeva dare una collocazione esatta, che ciononostante meritassero protezione e tutela. Quando esce la categoria del biologico, vi sono delle sentenze degli anni '90 che dicono una cosa non scontata. Dicono, danno alla salute non è solo il danno corporeo, il bene salute va inteso in senso ampio, come situazione di benessere della persona che trascende la propria corporeità. Queste sentenze ebbero la finalità di far rientrare nel concetto di danno alla salute anche forme di lesioni (pensiamo al danno alla vita di relazione) che non erano corporali in senso proprio. Per cui, il soggetto che si trova a non poter più avere una vita relazionare normale è un soggetto che vede compromesso il suo bene salute, se per salute non si intende solo la protezione del suo corpo ma si intende la protezione della sua persona in una

dimensione più ampia. Questa idea ( salute in senso lato) poi ad un certo momento viene abbandonata. Subentra il danno esistenziale.

Parte 2

Con la sentenza 8828 la Corte mette in evidenza come già, con leggi, vi è stata una apertura verso la tutela risarcitoria del danno di natura non patrimoniale non derivante da fattispecie di reato. Pensiamo alla legge sulla ragionevole durata dei processi. La Corte poi riconosce la lata estensione della nozione di danno non patrimoniale, inteso come lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo. La Corte poi dice, è vero che il 2059 dice che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge e secondo una interpretazione consolidata questi sono i casi nei quali c’è la fattispecie di reato, ma dopo l’ entrata in vigore della Costituzione bisogna ritenere seppur implicitamente che anche tutti i diritti/interessi inviolabili della

personaprevisti in Costituzione debbano essere garantiti da tutela e dunque rappresentino implicitamente uno dei casi previsti dalla legge ex art. 185 c.p per i quali deve essere ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte rafforza l'idea che la perdita del rapporto parentale non abbia a che vedere col danno alla salute e con quello morale, ravvisandone il fondamento negli artt. 29 e 30 Cost. (tutela della famiglia come formazione sociale). La Corte poi si pone il problema se il danno è dato dalla lesione dell'interesse o se il danno è un evento esterno alla lesione dell'interesse. Per intenderci, Tizio ha una relazione familiare, un bel giorno il coniuge muore, la relazionalità viene meno. Il danno è dato dal venir meno dell'interesse protetto al rapporto con il congiunto o è un effetto di questo? Il problema può sembrare solamente terminologico, ma sul piano pratico ha un significato. La Corte intende

dire che non è sufficiente la lesione dell'interesse per ottenere il risarcimento ma bisogna provare che c'è un danno per effetto di quella lesione. Il danno va allegato e provato. Per Pucella la lesione dell'interesse è già danno e semmai la sua intensità va dimostrata. Per quanto riguarda il risarcimento, il principio di fondo rimane quello del 1226. La Corte poi dice che vi può essere un terzo tipo di danno: quello esistenziale. Si potranno risarcire tutti. Il danno deve essere sempre personalizzato, una voce di danno potrà essere valorizzata rispetto alle altre. La Corte, infine, dice che è sufficiente lavorare su due categorie generali di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. In quest'ultimo ci rientra tutto, non ha più senso distinguere tra biologico, morale ed esistenziale perché sono tutte forme di lesione relative a valori proteggibili della persona che non hanno carattere.nto della natura biologica, morale ed esistenziale del danno subito. La dimensione biologica si riferisce alle conseguenze fisiche e materiali del danno, come ad esempio le lesioni fisiche o la perdita di beni materiali. La dimensione morale riguarda invece le conseguenze psicologiche e emotive del danno, come ad esempio lo stress, l'angoscia o la sofferenza morale. Infine, la dimensione esistenziale si riferisce alle conseguenze che il danno ha sulla vita e sull'identità della persona, come ad esempio la perdita di autonomia, la limitazione delle capacità o l'alterazione dell'immagine di sé. È importante considerare tutte queste dimensioni quando si valuta il danno subito da una persona, al fine di garantire un risarcimento equo e adeguato. Solo tenendo conto di tutti questi aspetti si può realmente comprendere l'impatto che il danno ha sulla vita di una persona e valutare in modo corretto il risarcimento dovuto.
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Publisher
A.A. 2008-2009
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Pucella Roberto.