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LAVORO
1) valutazione di tutti i rischi fatta in un documento vagliato dalla P.A. e che sta alla base
dell'organizzazione della sicurezza
2) deve designare il responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi
Il datore di lavoro deve altresì (obblighi delegabili):
1) fornire gli strumenti di sicurezza e di protezione ai lavoratori
2) svolgere un'adeguata formazione e informazione dei lavoratori
3) nominare il medico competente
4) nell'affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro deve tener conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ( lettera c, art. 18 c. 1
dlgs81/08 ) ==> in relazione all'esercizio dello ius variandi ( cambio mansione) in senso
verticale ( mansioni superiori) l'unico limite al cambio mansioni in verticale è proprio
questo. Clausola elastica che vincola tutti i poteri del datore di lavoro, in particolare quello
direttivo e lo ius variandi, quello di trasferimento, controllo. E' la norma in base alla quale
potremmo dire che è l'organizzazione che si deve basare sulla persona e non viceversa.
Gli altri obblighi possono essere delagabili purchè la delega risulti da atto scritto, il delegato
possegga tutti i requisiti di professionalità che viene valutata in relazione alle tematiche delegate, il
delegato deve essere dotato di un potere di spesa congruo.
Solo l'art. 18 dlgs 82/08 elenca 24 obblighi del datore di lavoro, noi dobbiamo sapere quali obblighi
sono oggetto di delega e quali no ( i primi due), la delega è usatissima.
Il datore di lavoro o adempie in proprio i suoi obblighi o delega con i limiti visti e questi obblighi
sono tutelati sul piano pubblicistico con le sanzioni penali ==> art. 437 ( rimozione o omissione
dolosa di cautele), 451 ( rimozione o omissione colposa di cautele), 582, 583 ( lesioni), 589
( omicidio colposo), 590 ( lesioni colpose).
Il meccanismo dell'esonero civile può facilmente saltare per i reati sopra menzionati che possono
realizzarsi abbastanza facilmente
Obblighi in materia di prevenzione del LAVORATORE
Per lavoratore s'intende chi, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro e al lavoratore sono equiparati i
soci-lavoratori, gli associati in partecipazione, i lavoratori a progetto e cococo, se svolgono la
propria opera nei luoghi di lavoro del committente.
Il lavoratore ha l'obbligo di:
1) prendersi cura della propria salute e sicurezza e delle altre persone presenti nel luogo di
lavoro
2) deve contribuire per quanto dipende da lui all'adempimento degli obblighi in materia di
sicurezza, osservare le istruzioni impartite, utilizzare correttamente le attrezzature, segnalare
prontamente guasti agli strumenti di sicurezza, deve partecipare alle iniziative formative e si
deve sottoporre ai controlli sanitari.
Si tratta di obblighi rilevanti sul piano del rapporto di lavoro ossia obblighi del lavoratore nei
confronti del datore di lavoro che specificano l'obbligo generale di prestazione o di rendere
possibile l'adempimento della prestazione, l'obbligo di tenere un comportamento congruo all'
esigenze dell'organizzazione e anche di obblighi la cui violazione può essere fatta valere dagli altri
lavoratori sul piano extracontrattuale. Questi obblighi, se violati, possono condurre in capo al
lavoratore un o più illeciti penali.
Nel caso di inadempimento agli obblighi di un lavoratore (A) il datore di lavoro risponde nei
confronti di un altro lavoratore (B) per i danni causati da A?
Si il datore di lavoro risponde perchè egli ha i poteri per indirizzare il comportamento del lavoratore
ed è obbligato ad utilizzare i suoi poteri direttivi per garantire a tutti salute e sicurezza. Non
risponderà per i comportamenti imprevedibili, straordinari o abnormi ==> c'è un limite oltre al
quale è irragionevole pretendere dal datore di lavoro obblighi impossibili.
Obblighi del servizio di prevenzione e medico competente
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro tra i medici che hanno il titolo di medicina del
lavoro. Non è necessario che il medico operi come dipendente, può operano anche come libero
professionista o come dipendente di struttura esterna convenzionata.
Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di protezione e prevenzione, visita gli
ambienti di lavoro, programma la sorveglianza sanitaria e informa i lavoratori dei risultati della
sorveglianza sanitaria stessa.
Anche il medico può avere delle responsabilità: risponderà nei confronti dei singoli lavoratori da un
punto di vista civilistico, anche se con loro non contrae un contratto, ma risponderà sul piano della
responsabilità extracontrattuale, e anche nei confronti del datore di lavoro in via contrattuale.
Il servizio di protezione e prevenzione è uno degli obblighi del datore di lavoro non delegabili,
possono essere sia dipendenti che soggetti esterni. Ha il compito di individuare il fattore di rischio e
le misure di sicurezza. Questo non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità come la
valutazione dei rischi.
Tutta la materia della sicurezza sul lavoro ambisce ad effettività solo con una tutela collettiva:
IN PASSATO: il nostro ordinamento ha avuto una sua evoluzione dall'art. 9 dello statuto dei
lavoratori, ancora in vigore, viene considerata come emblema della spinta anti-sindacale
dell'autunno caldo del 68. La norma riconosce ai lavoratori, mediante le loro rappresentanze, il
diritto di controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Con le
rappresentanze sembra si precluda la possibilità di affidare questi compiti a soggetti esterni
all'ambiente di lavoro. Le rappresentanze sindacali aziendali ( art. 19 statuto) sono un canale
indiretto di rappresentanza dei lavoratori, sono formate ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito di
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ( possono essere soggetti
esterni all'impresa). L'art. 19 è una norma di compromesso, voleva venire incontro alla
contestazione nei confronti delle O.S. Ma voleva recuperare un collegamento tra le O.S. e i
lavoratori.
Nell'art. 9 invece si vede molto meglio lo spirito di contestazione che materie che influiscono sulla
salute dei lavoratori vengano gestiti da soggetti esterne ( << loro rappresentanze >> ==> si cerca
di far gestire la questione a soggetti interni all'azienda).
L'art. 19, sottoposto a referendum, viene manipolato in modo che le rappresentanze aziendali
potessero essere costituite ad iniziativa dei lavoratori ma nell'ambito di O.S. firmatarie di contratti
collettivi applicati nell'unità produttiva.
In seguito alle vicende FIAT di qualche anno fa in cui la FIOM non poteva più essere
rappresentanza aziendale in quanto non aveva firmato il contratto collettivo aziendale, questa
fattispecie è stata allargata perchè si era creato il fenomeno paradossale per cui un sindacato
maggioritario nell'impresa, se non firmava il contratto collettivo applicato, non poteva dar luogo a
rappresentanze sindacali aziendali. E' intervenuta la corte costituzionale dichiarando la parziale
incostituzionalità dell'art. 19 statuto dei lavoratori nella misura in cui non consente di costituire
rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito dell'impresa anche se non firmatarie del CCA.
La normativa in materia di sicurezza si è allontanata dallo spirito originario dell'art. 9 ed è evoluta
nella direzione per cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive fino a
15 dipendenti viene eletto o designato tra i lavoratori, sopra i 15 dipendenti viene eletto o designato
nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Dunque l'art. 9 è stato sostanzialmente superato
( abrogato tacitamente) e il soggetto di rappresentanza collettiva al quale sono riconosciuti il diritto
di accesso e di tutela di sicurezza in materia di lavoro e anche di agire in giudizio per
l'adempimento di obblighi in materia di sicurezza, nelle imprese più grandi può essere
esternalizzato. L'art. 2087 c.c. pure essendo una norma elaborata e adottata nel 1942, è una norma
molto aderente alle esigenze più moderne ==> “obbligo di conservare l'integrità fisica ma anche
morale del lavoratore” ==> la risarcibilità di danni non patrimoniali ( ad. es. danno biologico) si
può appoggiare su questa fonte.
Dal 2000 l'assicurazione obbligatoria copre il danno biologico, ma non il danno esistenziale. Il
lavoratore oltre a quando percepisce dall'INAIL, può agire in sede civile per reclamare il danno
biologico differenziato ( si sottrae quanto percepito dall'INAIL), sia per chiedere ulteriori danni non
patrimoniali ( esistenziali) tra i quali il più importante è il danno alla professionalità ==> il danno
che può insorgere nel caso in cui il lavoratore sia soggetto a un demansionamento o sia
lasciato inattivo.
01.12.2014
POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Possiamo distinguere 7 profili:
1) fondamento del potere: il fondamento è sempre e solo contrattuale. Per un certo periodo
fino agli anni 70, dominava la teoria tedesca secondo cui si dovevano distinguere due sfere:
una contrattuale e una della comunità aziendale ==> entrambi questi profili venivano visti
come dei fatti che si realizzano nella vita di tutti i giorni, fatti costitutivi delle posizioni
soggettive delle parti e quindi anche dei poteri. Visione totalmente superata grazie ad un
concetto più complesso di contratto: non solo accordo tra le parti, ma anche il regolamento
contrattuale che è fatto dell'accordo delle parti integrato da regole inderogabili in peius,
ebbene questo regolamento contrattuale viene riconosciuto come il fondamento di qualsiasi
posizione soggettiva che venga ascritta ad una delle parti del rapporto di lavoro. Visione
totalmente contrattuale del rapporto di lavoro. La ricostruzione dualistica ( vecchia)
tendenzialmente tendeva ad allargare sia l'ambito dei poteri del datore di lavoro sia l'ambito
degli obblighi del lavoratore. Il concetto di comunità aziendale serviva per giustificare
questi allargamenti in base all'esigenze dell'impresa.
2) tipologie di potere del datore: - potere direttivo ( art. 2104 c.c.) può avere due oggetti: 1)
esecuzione tecnica della prestazione lavorativa ( indicazioni sui comportamenti inerenti la
tecnica produttiva) 2) organizzazione del lavoro che viene definita dal codice con il termine
disciplina. - potere disciplinare ( art. 2106 c.c. e art. 7 statuto): potere di autotutela del datore
di lavoro che consistono in sanzioni disciplinari. - potere di cont