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LAVORO

1) valutazione di tutti i rischi fatta in un documento vagliato dalla P.A. e che sta alla base

dell'organizzazione della sicurezza

2) deve designare il responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi

Il datore di lavoro deve altresì (obblighi delegabili):

1) fornire gli strumenti di sicurezza e di protezione ai lavoratori

2) svolgere un'adeguata formazione e informazione dei lavoratori

3) nominare il medico competente

4) nell'affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro deve tener conto delle capacità e delle

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ( lettera c, art. 18 c. 1

dlgs81/08 ) ==> in relazione all'esercizio dello ius variandi ( cambio mansione) in senso

verticale ( mansioni superiori) l'unico limite al cambio mansioni in verticale è proprio

questo. Clausola elastica che vincola tutti i poteri del datore di lavoro, in particolare quello

direttivo e lo ius variandi, quello di trasferimento, controllo. E' la norma in base alla quale

potremmo dire che è l'organizzazione che si deve basare sulla persona e non viceversa.

Gli altri obblighi possono essere delagabili purchè la delega risulti da atto scritto, il delegato

possegga tutti i requisiti di professionalità che viene valutata in relazione alle tematiche delegate, il

delegato deve essere dotato di un potere di spesa congruo.

Solo l'art. 18 dlgs 82/08 elenca 24 obblighi del datore di lavoro, noi dobbiamo sapere quali obblighi

sono oggetto di delega e quali no ( i primi due), la delega è usatissima.

Il datore di lavoro o adempie in proprio i suoi obblighi o delega con i limiti visti e questi obblighi

sono tutelati sul piano pubblicistico con le sanzioni penali ==> art. 437 ( rimozione o omissione

dolosa di cautele), 451 ( rimozione o omissione colposa di cautele), 582, 583 ( lesioni), 589

( omicidio colposo), 590 ( lesioni colpose).

Il meccanismo dell'esonero civile può facilmente saltare per i reati sopra menzionati che possono

realizzarsi abbastanza facilmente

Obblighi in materia di prevenzione del LAVORATORE

Per lavoratore s'intende chi, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro e al lavoratore sono equiparati i

soci-lavoratori, gli associati in partecipazione, i lavoratori a progetto e cococo, se svolgono la

propria opera nei luoghi di lavoro del committente.

Il lavoratore ha l'obbligo di:

1) prendersi cura della propria salute e sicurezza e delle altre persone presenti nel luogo di

lavoro

2) deve contribuire per quanto dipende da lui all'adempimento degli obblighi in materia di

sicurezza, osservare le istruzioni impartite, utilizzare correttamente le attrezzature, segnalare

prontamente guasti agli strumenti di sicurezza, deve partecipare alle iniziative formative e si

deve sottoporre ai controlli sanitari.

Si tratta di obblighi rilevanti sul piano del rapporto di lavoro ossia obblighi del lavoratore nei

confronti del datore di lavoro che specificano l'obbligo generale di prestazione o di rendere

possibile l'adempimento della prestazione, l'obbligo di tenere un comportamento congruo all'

esigenze dell'organizzazione e anche di obblighi la cui violazione può essere fatta valere dagli altri

lavoratori sul piano extracontrattuale. Questi obblighi, se violati, possono condurre in capo al

lavoratore un o più illeciti penali.

Nel caso di inadempimento agli obblighi di un lavoratore (A) il datore di lavoro risponde nei

confronti di un altro lavoratore (B) per i danni causati da A?

Si il datore di lavoro risponde perchè egli ha i poteri per indirizzare il comportamento del lavoratore

ed è obbligato ad utilizzare i suoi poteri direttivi per garantire a tutti salute e sicurezza. Non

risponderà per i comportamenti imprevedibili, straordinari o abnormi ==> c'è un limite oltre al

quale è irragionevole pretendere dal datore di lavoro obblighi impossibili.

Obblighi del servizio di prevenzione e medico competente

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro tra i medici che hanno il titolo di medicina del

lavoro. Non è necessario che il medico operi come dipendente, può operano anche come libero

professionista o come dipendente di struttura esterna convenzionata.

Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di protezione e prevenzione, visita gli

ambienti di lavoro, programma la sorveglianza sanitaria e informa i lavoratori dei risultati della

sorveglianza sanitaria stessa.

Anche il medico può avere delle responsabilità: risponderà nei confronti dei singoli lavoratori da un

punto di vista civilistico, anche se con loro non contrae un contratto, ma risponderà sul piano della

responsabilità extracontrattuale, e anche nei confronti del datore di lavoro in via contrattuale.

Il servizio di protezione e prevenzione è uno degli obblighi del datore di lavoro non delegabili,

possono essere sia dipendenti che soggetti esterni. Ha il compito di individuare il fattore di rischio e

le misure di sicurezza. Questo non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità come la

valutazione dei rischi.

Tutta la materia della sicurezza sul lavoro ambisce ad effettività solo con una tutela collettiva:

IN PASSATO: il nostro ordinamento ha avuto una sua evoluzione dall'art. 9 dello statuto dei

lavoratori, ancora in vigore, viene considerata come emblema della spinta anti-sindacale

dell'autunno caldo del 68. La norma riconosce ai lavoratori, mediante le loro rappresentanze, il

diritto di controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Con le

rappresentanze sembra si precluda la possibilità di affidare questi compiti a soggetti esterni

all'ambiente di lavoro. Le rappresentanze sindacali aziendali ( art. 19 statuto) sono un canale

indiretto di rappresentanza dei lavoratori, sono formate ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito di

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ( possono essere soggetti

esterni all'impresa). L'art. 19 è una norma di compromesso, voleva venire incontro alla

contestazione nei confronti delle O.S. Ma voleva recuperare un collegamento tra le O.S. e i

lavoratori.

Nell'art. 9 invece si vede molto meglio lo spirito di contestazione che materie che influiscono sulla

salute dei lavoratori vengano gestiti da soggetti esterne ( << loro rappresentanze >> ==> si cerca

di far gestire la questione a soggetti interni all'azienda).

L'art. 19, sottoposto a referendum, viene manipolato in modo che le rappresentanze aziendali

potessero essere costituite ad iniziativa dei lavoratori ma nell'ambito di O.S. firmatarie di contratti

collettivi applicati nell'unità produttiva.

In seguito alle vicende FIAT di qualche anno fa in cui la FIOM non poteva più essere

rappresentanza aziendale in quanto non aveva firmato il contratto collettivo aziendale, questa

fattispecie è stata allargata perchè si era creato il fenomeno paradossale per cui un sindacato

maggioritario nell'impresa, se non firmava il contratto collettivo applicato, non poteva dar luogo a

rappresentanze sindacali aziendali. E' intervenuta la corte costituzionale dichiarando la parziale

incostituzionalità dell'art. 19 statuto dei lavoratori nella misura in cui non consente di costituire

rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito dell'impresa anche se non firmatarie del CCA.

La normativa in materia di sicurezza si è allontanata dallo spirito originario dell'art. 9 ed è evoluta

nella direzione per cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive fino a

15 dipendenti viene eletto o designato tra i lavoratori, sopra i 15 dipendenti viene eletto o designato

nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Dunque l'art. 9 è stato sostanzialmente superato

( abrogato tacitamente) e il soggetto di rappresentanza collettiva al quale sono riconosciuti il diritto

di accesso e di tutela di sicurezza in materia di lavoro e anche di agire in giudizio per

l'adempimento di obblighi in materia di sicurezza, nelle imprese più grandi può essere

esternalizzato. L'art. 2087 c.c. pure essendo una norma elaborata e adottata nel 1942, è una norma

molto aderente alle esigenze più moderne ==> “obbligo di conservare l'integrità fisica ma anche

morale del lavoratore” ==> la risarcibilità di danni non patrimoniali ( ad. es. danno biologico) si

può appoggiare su questa fonte.

Dal 2000 l'assicurazione obbligatoria copre il danno biologico, ma non il danno esistenziale. Il

lavoratore oltre a quando percepisce dall'INAIL, può agire in sede civile per reclamare il danno

biologico differenziato ( si sottrae quanto percepito dall'INAIL), sia per chiedere ulteriori danni non

patrimoniali ( esistenziali) tra i quali il più importante è il danno alla professionalità ==> il danno

che può insorgere nel caso in cui il lavoratore sia soggetto a un demansionamento o sia

lasciato inattivo.

01.12.2014

POTERI DEL DATORE DI LAVORO

Possiamo distinguere 7 profili:

1) fondamento del potere: il fondamento è sempre e solo contrattuale. Per un certo periodo

fino agli anni 70, dominava la teoria tedesca secondo cui si dovevano distinguere due sfere:

una contrattuale e una della comunità aziendale ==> entrambi questi profili venivano visti

come dei fatti che si realizzano nella vita di tutti i giorni, fatti costitutivi delle posizioni

soggettive delle parti e quindi anche dei poteri. Visione totalmente superata grazie ad un

concetto più complesso di contratto: non solo accordo tra le parti, ma anche il regolamento

contrattuale che è fatto dell'accordo delle parti integrato da regole inderogabili in peius,

ebbene questo regolamento contrattuale viene riconosciuto come il fondamento di qualsiasi

posizione soggettiva che venga ascritta ad una delle parti del rapporto di lavoro. Visione

totalmente contrattuale del rapporto di lavoro. La ricostruzione dualistica ( vecchia)

tendenzialmente tendeva ad allargare sia l'ambito dei poteri del datore di lavoro sia l'ambito

degli obblighi del lavoratore. Il concetto di comunità aziendale serviva per giustificare

questi allargamenti in base all'esigenze dell'impresa.

2) tipologie di potere del datore: - potere direttivo ( art. 2104 c.c.) può avere due oggetti: 1)

esecuzione tecnica della prestazione lavorativa ( indicazioni sui comportamenti inerenti la

tecnica produttiva) 2) organizzazione del lavoro che viene definita dal codice con il termine

disciplina. - potere disciplinare ( art. 2106 c.c. e art. 7 statuto): potere di autotutela del datore

di lavoro che consistono in sanzioni disciplinari. - potere di cont

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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nogler Luca.