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RUOLO E FUNZIONE CHE HANNO I VALORI COSTITUZIONALI

ALL’INTERNO DEL SISTEMA  secondo il professor Silvestri oggi non ci

sono sovrani in senso soggettivo, ma in senso oggettivo e questi sovrani

sono i valori. Dunque nessun soggetto può vantare la plena potestas.

COSTITUZIONE: IN SENSO FORMALE  le caratteristiche più importanti

sono: rigidità e flessibilità; IN SENSO MATERIALE  allude a ciò che succede

(sono i fatti nudi e crudi). Quando una Costituzione si dice “flessibile”?

Quando è modificabile tramite una legge ordinaria. Quando una

Costituzione si dice “rigida”? Quando si può modificare con una procedura

più grave a garanzia delle norme costituzionali (la nostra Costituzione è

rigida). Quando possiamo dire che siamo di fronte ad una nuova

Costituzione e non in presenza di una Costituzione modificata? Quando

si sfigura il volto della vecchia Costituzione ecco che siamo in presenza di

una Costituzione nuova.

Mortati si chiede: essendo il diritto positivo (cioè espressione della vita

economica e sociale della realtà), un diritto effettivo, chi è che realizza

la Costituzione? È il partito politico unico che svolge questa fondamentale

attività: cioè fa’ vivere i valori portati dalla Costituzione e li fa’ vivere nella

realtà. Chi è Mortati? È un accanito positivista. Il dogma del positivismo:

tutta la legge è diritto.

COSTITUZIONE SCRITTA  raccoglie in una carta costituzionale le norme

principali del sistema. Ma ci sono norme costituzionali che stanno fuori dal

testo. Questo tipo di Costituzione segna la volontà di rompere col passato per

costruire un futuro nuovo.

COSTITUZIONI CONSUETUDINARIE  categoria composta da un solo

ordinamento (quello inglese). Le consuetudini cambiano lentamente.

L’Inghilterra è la patria del Costituzionalismo.

COSTITUZIONI ORDINATIVE  esprimono un’idea politica unica (esempi:

Costituzione hitleriana, Costituzioni sovietiche). Queste Costituzioni

esprimono un’unica ideologia.

COSTITUZIONI CONVENZIONALI  la nostra Costituzione include diverse

ideologie e strutture.

COSTITUZIONE BILANCIO  fa’ tesoro di ciò che c’è.

COSTITUZIONE PROGRAMMA  delinea il programma di azione futura.

STATO-ISTITUZIONE  gruppo sociale organizzato che si esprime tramite

l’Italia. È inteso come Stato moderno. Nasce storicamente in relazione alla

struttura feudale.

STATO-APPARATO  organizzazione d poteri pubblici. È collegato allo Stato-

istituzione.

STATI MODERNI  volevano garantire omogeneità dal punto di vista giuridico.

LO STATO  è una comunità politica, si occupa del popolo e degli interessi

collettivi, è radicato su un territorio. Un elemento costitutivo dello Stato è

rappresentato dalla sovranità assoluta che serve a garantire una pacifica

convivenza.

NOZIONE DI CITTADINANZA  in senso moderno non è solo appartenenza

allo Stato ma è anche aere diritti e doveri. La legge italiana attribuisce la

cittadinanza italiana al figlio di padre e madre italiani. Il criterio usato dal

nostro ordinamento è lo ius sanguis cioè si fa’ riferimento alla discendenza.

Secondo lo ius solis è cittadino italiano solo chi nasce nel territorio italiano,

anche se i suoi genitori sono apolidi (stranieri). Una persona risiedente in

Italia regolarmente da 10 anni può richiedere la cittadinanza italiana. Come

viene attribuita la cittadinanza europea? Viene attribuita dall’Unione

Europea. La cittadinanza europea si accompagna alla cittadinanza nazionale

(ad esempio quella italiana) e la perdita di 1 comporta la perdita dell’altra.

POPOLAZIONE  elemento costitutivo dello Stato. insieme di soggetti

residenti sul territorio internazionale. Fino agli anni ’70 popolazione,

cittadinanza e nazione coincidevano, nel senso che la popolazione italiana

parlava la lingua italiana, era di cultura italiana. Chi risiedeva in Italia era di

cittadinanza e nazionalità italiana (ed era di fede cattolica).

TERRITORIO  è quella porzione del globo definita dai confini fissati a livello

internazionale. Il territorio subisce un’incidenza sui processi di

globalizzazione.

SOVRANITA’  elemento costitutivo dello Stato-istituzione. La sovranità

appartiene al popolo (nessuno è sovrano). La sovranità come plena potestas

non appartiene a nessuno.

Come si può limitare il potere? Le strategie sono 2: limitarlo mediante il

diritto; e limitarlo mediante la separazione dei poteri (secondo la concezione

di Montesquieu).

LE FONTI  sono una categoria che riguarda tutto il diritto.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO  si intende ogni atto e fatto idonei a

produrre norme giuridiche.

FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO  strumenti mediante i quali veniamo

a conoscenza degli atti e fatti che producono norme giuridiche.

FONTI FATTO  tutte le fonti che non sono fanti atto.

L’ordinamento è costruito su una scala gerarchica, all’ultimo gradino troviamo

la CONSUETUDINE  essa è un comportamento che deve essere diffuso nel

gruppo e reiterato nel tempo e vi deve essere la convinzione che si tratta di

un obbligo giuridico). Opinio iuris ac necessitatis: comportamento

giuridicamente obbligatorio. La CONSUETUDINE A LIVELLO

COSTITUZIONALE  pone più di un problema: intanto occorre ridimensionare

la consuetudine; inoltre i comportamenti che danno vita alla consuetudine

possono essere distanti l’uno dall’altro. La consuetudine priva la Costituzione

dell’efficacia positiva.

FONTI SULLA PRODUZIONE  sono norme che ci dicono quali organi, e con

quali procedure, producono diritto. Norme che ci dicono come si produce la

legge. Secondo la tesi di Ruggeri: le fonti sulla produzione non sono solo

logicamente superiori alle fonti di produzione, ma sono anche positivamente

superiori (oltre che superiori gerarchicamente). Le fonti sulla produzione sono

“la madre e il padre” delle fonti di produzione. Attraverso le fonti sulla

produzione (che rendono possibile il cambiamento delle fonti) il diritto può

cambiare in fedeltà del DNA dell’ordinamento. METANORME  norme sulla

produzione preziose perché rendono possibile il cambiamento, mantenendo

l’identità dell’ordinamento (da meta = sopra; e norme); è Ruggeri a chiamarle

metanorme. Egli inoltre distingue il criterio ordinatorio delle fonti in:

FORMALE PROCEDIMENTALE e SOSTANZIALE CONTENUTISTICO.

Quando la legge non è conforme alla Costituzione diciamo che ha un VIZIO,

dunque è una non-legge. Il gradino più alto è occupato dalla Costituzione e

dai princìpi fondamentali. Sotto troviamo le norme comuni (cioè le norme

costituzionali che non sono princìpi fondamentali). Su questo sesso gradino

troviamo anche le leggi costituzionali (cioè leggi che modificano il quadro

costituzionale senza modificare le norme fondamentali). Accanto a queste vi

sono le norme di derivazione concordataria. Infine troviamo le fonti

paracostituzionali.

ATTI GOVERNATIVI  decreto amministrativo; decreto legge. Si tratta di atti

emanati dal Governo e accettati dal Presidente della Repubblica.

PRESUPPOSIZIONE  si presuppone una norma per applicare un’altra

norma (ad esempio: per applicare una norma italiana devo presupporre una

norma esterna, come russa, brasiliana ecc. La norma esterna non viene

applicata dall’ordinamento, ma viene presupposta per applicarne un’altra).

RINVIO  impone il collegamento ad un riferimento della norma esterna che

viene applicata dall’ordinamento italiano in forza della norma interna. Molto

raro è il rinvio statico (o fisso, o recettizio, o materiale). Nel RINVIO STATICO

la norma esterna all’ordinamento rinviante viene presa e immessa

nell’ordinamento italiano così come scritta nella sua formulazione testuale.

Esiste anche un RINVIO FORMALE (non recettizio o dinamico) nel quale si

individua la norma vigente nell’ordinamento straniero (esempio: brasiliana,

sudafricana) e la si applica nell’ordinamento italiano. La figura del rinvio non

opera solo tra ordinamento italiano e ordinamento straniero, ma anche tra

ordinamento italiano e ordinamento interno. i

Le FONTI COMUNITARIE sono di 2 tipi: REGOLAMENTI e DIRETTIVE. I 1

sono fonti obbligatorie che obbligano i cittadini europei e gli Stati. Il

e

regolamento è una norma ad applicabilità diretta e prevale da subito. Le 2

vincolano solo gli Stati e sono obbligatorie solo per l’obiettivo da seguire.

Quando una legge è in contrasto con la direttiva si dice “incostituzionale”.

INTERPRETAZIONE NORMATIVA GIURIDICA  passare dal significante al

significato.

ATTIVITA’ INTERPRETATIVA DEL DIRITTO  INTERPRETAZIONE

DOTTRINALE: non è vincolante per nessuno. Gli studiosi ipotizzano casi per

applicare le norme; INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI: è vincolante. La

sentenza del giudice è vincolante per le parti. I giudici sono liberi di porsi

davanti ad un testo e di interpretarlo; essi inoltre non sono vincolati ad

interpretare una legge allo stesso modo del giudice precedente (quindi

ognuno interpreta a modo suo); INTERPRETAZIONE DEL LEGISATORE: è

vincolante per tutti. Il legislatore crea una legge che ha lo scopo di

interpretare una legge precedente e di fare chiarezza (“legge interpretativa”).

In altre parole il legislatore può scrivere una legge per interpretare meglio la

legge precedente. Chi è vincolato dalla nuova legge? Tutti, ma prima

devono interpretarla e poi osservarla. L’articolo 12 è una pre-legge che ci dice

come interpretare le leggi. Ma l’articolo 12 come si interpreta? Tramite

l’interpretazione che ci dà l’articolo 12 stesso. Quali sono i punti di

riferimento dell’interprete? Il testo normativo (cioè quello che sta’ scritto

nell’articolo), il sistema normativo complessivo (cioè l’ordinamento), il ruolo

dei princìpi (chiedersi qual è lo scopo del legislatore), caso concreto

(importante perché l’attività di interpretazione consiste nell’applicare la norma

al caso concreto. Senza il caso concreto non si può comprendere l’attività

interpretativa).

PARLAMENTO  è l’unico organo eletto dai cittadini. Esso elegge il

a

Presidente della Repubblica. La 1 norma che troviamo con riferimento al

Parlamento è l’articolo 55, detto “norma bicamerale”. Il BICAMERALISMO è il

principio fondamentale dell’ordinamento. CAMERA DEI LORDS (composta

da: nobiltà e alto clero) e CAMERA DEI COMUNI (composta dal

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A.A. 2014-2015
11 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof D'Andrea Luigi.