Appunti delle lezioni di diritto costituzionale 1
DIRITTO facoltà di un individuo di pretendere qualcosa in base ai suoi
stessi interessi. Il diritto è un insieme di norme funzionali alla tutela degli
interessi dei cittadini. Secondo Pugliatti: il diritto è una scienza pratica. Il
diritto si può comprendere mettendo in relazione i Codici con la vita
quotidiana.
NORMA GIURIDICA = regola. La comunità umana è retta dalle norme, le
quali esistono per regolare i rapporti tra i singoli individui, assicurando una
pacifica convivenza tra di essi.
Perché gli uomini vivono secondo norme? Per poter coesistere. Noi
siamo in relazione e in rapporto con gli altri. Homo hominis lupus (l’uomo è
lupo all’uomo) per evitare che un uomo prenda le armi contro un altro uomo
si pongono delle regole. Gli uomini elaborano norme di comportamento in
quanto si trovano in una condizione di tragica incertezza perché ciascun
uomo è per natura un “animale politico”, così come disse Aristotele. La
condizione umana è governata dall’incertezza, la quale non può essere
eliminata, ma attenuata dalle norme. Essendo le norme sanzionate, pongono
un peso a carico di chi le trasgredisce.
NORMATIVITA’ insieme di regole.
REGOLE SOCIALI sono le regole che seguiamo in un determinato contesto
sociale (esempio: fare un regalo agli sposi in occasione del loro matrimonio).
REGOLE GIURIDICHE sottoinsieme di regole sociali che garantiscono una
pacifica convivenza sociale.
Quando una regola sociale diventa una regola giuridica? Le regole
sociali diventano regole giuridiche solo quando garantiscono l’ordine sociale.
Occorre precisare che tutte le regole giuridiche sono regole sociali; ma non
tutte le regole sociali sono anche regole giuridiche. I latini dicevano che il
diritto (e quindi le regole) esisteva per garantire la pace sociale. Le regole
giuridiche sono le più importanti tra le regole sociali perché garantiscono la
pace sociale e anche alcuni valori particolari, importanti per la vita sociale.
Il diritto è un fenomeno RELATIVO. Ogni gruppo sociale ha un certo tipo di
diritto (il diritto è sempre “diritto di una comunità”).
NORMA GIURIDICA è una norma che garantisce la pace sociale all’interno
di una comunità.
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA esteriorità – positività – coattività
– generalità e astrattezza. Esteriorità: le norme giuridiche hanno riguardo al
comportamento esteriore dell’essere umano (cioè riguardano il
comportamento esteriore dell’uomo e non l’orientamento interiore). Il diritto si
interessa del comportamento interiore solo quando questo illumina e spiega il
comportamento esteriore. Positività: le norme giuridiche sono positive. Il
diritto è positivo. Per positività possiamo intendere 2 caratteri della norma
giuridica:
-positività nel senso che la norma è posta dal legislatore (autorità che pone le
norme). In questo senso il diritto positivo si contrappone al diritto naturale,
cioè quel diritto riconducibile alla natura umana.
-positività significa effettività. Diritto positivo come diritto effettivo, cioè una
serie di regole effettivamente osservate dalla comunità. Se il legislatore scrive
una legge che nessuno rispetta allora quella legge non è riuscita a diventare
diritto positivo (nel senso di “effettivamente osservato”).
Ex facto oritor ius è il fatto che genera diritto (si tratta di un fatto sociale, un
fatto delle relazioni umane). Il diritto nasce dalla storia di una comunità. È
prodotto dalla comunità nel suo insieme e cambia con l’evoluzione sociale.
Quindi le norme positive: nascono dal “capriccio” del legislatore; sono il
prodotto della cultura di una società.
Coattività: vuol dire che la regola giuridica, a differenza della regola sociale,
conosce una sanzione che la fa rispettare anche con la forza. Vi è una
corrispondenza tra gravità dell’azione e sanzione: più è grave l’azione, più
sarà grave la sanzione. Coattiva non è la singola norma, ma l’ordinamento
nel suo insieme. Coattività (come capacità dell’ordinamento di plasmare la
realtà) e positività (come effettività) coincidono. Tutte le regole giuridiche
sono sanzionate? No. A cosa serve la sanzione? Serve a garantire la
pace tra i cittadini. Generalità: quando si parla di generalità si fa’ riferimento ai
destinatari della regola (cioè i soggetti a cui si rivolge la norma). La pluralità
dei destinatari della regola definisce la generalità. La norma giuridica è
generale quando si riferisce a tutti coloro che vivono in un contesto sociale.
La disposizione riguarda tutti, nessuno escluso (generalità piena ed
indiscussa). La generalità è apparente quando si riferisce ad un gruppo
ristretto e facilmente identificabile (esempio: tutti coloro che possiedono 3 reti
televisive sappiamo che in questo caso si fa’ riferimento a Berlusconi). La
generalità è un carattere pieno nei casi di categorie molto ampie; ma è anche
un carattere graduabile perché si può riferire a categorie molto ristrette.
Astrattezza: la norma giuridica fa’ astrazione; da “astrarre” che significa “non
considerare”. Cos’è che non viene considerato nella norma giuridica?
Esempio: un individuo è stato ucciso. La legge non considera se ad ucciderlo
sia stato un 20enne o un 60enne. Generalità e astrattezza sono collegate:
meno si astrae e più la generalità è ampliata. Generalità e astrattezza
allontanano la norma dai casi: più la norma è lontana dai casi, più siamo
tenuti a non considerare la generalità dei casi. Più la norma è generale ed
astratta, più è facile per me sapere quello che devo o non devo fare. La
distanza tra il caso che si realizza quotidianamente e la regola è un valore ma
anche un problema (esempio: rubare per acquistare un diamante e rubare
per dar da mangiare ai figli. Il caso visto astrattamente è pur sempre un furto;
tuttavia l’ordinamento si occupa di colmare quella distanza tra caso e regola.
LEGGI PROVVEDIMENTO non contengono norme giuridiche ma
provvedimenti. Qui non c’è né generalità né astrattezza.
COSTITUZIONE termine che definisce la struttura f
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