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RUOLO E FUNZIONE CHE HANNO I VALORI COSTITUZIONALI
ALL’INTERNO DEL SISTEMA secondo il professor Silvestri oggi non ci
sono sovrani in senso soggettivo, ma in senso oggettivo e questi sovrani
sono i valori. Dunque nessun soggetto può vantare la plena potestas.
COSTITUZIONE: IN SENSO FORMALE le caratteristiche più importanti
sono: rigidità e flessibilità; IN SENSO MATERIALE allude a ciò che succede
(sono i fatti nudi e crudi). Quando una Costituzione si dice “flessibile”?
Quando è modificabile tramite una legge ordinaria. Quando una
Costituzione si dice “rigida”? Quando si può modificare con una procedura
più grave a garanzia delle norme costituzionali (la nostra Costituzione è
rigida). Quando possiamo dire che siamo di fronte ad una nuova
Costituzione e non in presenza di una Costituzione modificata? Quando
si sfigura il volto della vecchia Costituzione ecco che siamo in presenza di
una Costituzione nuova.
Mortati si chiede: essendo il diritto positivo (cioè espressione della vita
economica e sociale della realtà), un diritto effettivo, chi è che realizza
la Costituzione? È il partito politico unico che svolge questa fondamentale
attività: cioè fa’ vivere i valori portati dalla Costituzione e li fa’ vivere nella
realtà. Chi è Mortati? È un accanito positivista. Il dogma del positivismo:
tutta la legge è diritto.
COSTITUZIONE SCRITTA raccoglie in una carta costituzionale le norme
principali del sistema. Ma ci sono norme costituzionali che stanno fuori dal
testo. Questo tipo di Costituzione segna la volontà di rompere col passato per
costruire un futuro nuovo.
COSTITUZIONI CONSUETUDINARIE categoria composta da un solo
ordinamento (quello inglese). Le consuetudini cambiano lentamente.
L’Inghilterra è la patria del Costituzionalismo.
COSTITUZIONI ORDINATIVE esprimono un’idea politica unica (esempi:
Costituzione hitleriana, Costituzioni sovietiche). Queste Costituzioni
esprimono un’unica ideologia.
COSTITUZIONI CONVENZIONALI la nostra Costituzione include diverse
ideologie e strutture.
COSTITUZIONE BILANCIO fa’ tesoro di ciò che c’è.
COSTITUZIONE PROGRAMMA delinea il programma di azione futura.
STATO-ISTITUZIONE gruppo sociale organizzato che si esprime tramite
l’Italia. È inteso come Stato moderno. Nasce storicamente in relazione alla
struttura feudale.
STATO-APPARATO organizzazione d poteri pubblici. È collegato allo Stato-
istituzione.
STATI MODERNI volevano garantire omogeneità dal punto di vista giuridico.
LO STATO è una comunità politica, si occupa del popolo e degli interessi
collettivi, è radicato su un territorio. Un elemento costitutivo dello Stato è
rappresentato dalla sovranità assoluta che serve a garantire una pacifica
convivenza.
NOZIONE DI CITTADINANZA in senso moderno non è solo appartenenza
allo Stato ma è anche aere diritti e doveri. La legge italiana attribuisce la
cittadinanza italiana al figlio di padre e madre italiani. Il criterio usato dal
nostro ordinamento è lo ius sanguis cioè si fa’ riferimento alla discendenza.
Secondo lo ius solis è cittadino italiano solo chi nasce nel territorio italiano,
anche se i suoi genitori sono apolidi (stranieri). Una persona risiedente in
Italia regolarmente da 10 anni può richiedere la cittadinanza italiana. Come
viene attribuita la cittadinanza europea? Viene attribuita dall’Unione
Europea. La cittadinanza europea si accompagna alla cittadinanza nazionale
(ad esempio quella italiana) e la perdita di 1 comporta la perdita dell’altra.
POPOLAZIONE elemento costitutivo dello Stato. insieme di soggetti
residenti sul territorio internazionale. Fino agli anni ’70 popolazione,
cittadinanza e nazione coincidevano, nel senso che la popolazione italiana
parlava la lingua italiana, era di cultura italiana. Chi risiedeva in Italia era di
cittadinanza e nazionalità italiana (ed era di fede cattolica).
TERRITORIO è quella porzione del globo definita dai confini fissati a livello
internazionale. Il territorio subisce un’incidenza sui processi di
globalizzazione.
SOVRANITA’ elemento costitutivo dello Stato-istituzione. La sovranità
appartiene al popolo (nessuno è sovrano). La sovranità come plena potestas
non appartiene a nessuno.
Come si può limitare il potere? Le strategie sono 2: limitarlo mediante il
diritto; e limitarlo mediante la separazione dei poteri (secondo la concezione
di Montesquieu).
LE FONTI sono una categoria che riguarda tutto il diritto.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO si intende ogni atto e fatto idonei a
produrre norme giuridiche.
FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO strumenti mediante i quali veniamo
a conoscenza degli atti e fatti che producono norme giuridiche.
FONTI FATTO tutte le fonti che non sono fanti atto.
L’ordinamento è costruito su una scala gerarchica, all’ultimo gradino troviamo
la CONSUETUDINE essa è un comportamento che deve essere diffuso nel
gruppo e reiterato nel tempo e vi deve essere la convinzione che si tratta di
un obbligo giuridico). Opinio iuris ac necessitatis: comportamento
giuridicamente obbligatorio. La CONSUETUDINE A LIVELLO
COSTITUZIONALE pone più di un problema: intanto occorre ridimensionare
la consuetudine; inoltre i comportamenti che danno vita alla consuetudine
possono essere distanti l’uno dall’altro. La consuetudine priva la Costituzione
dell’efficacia positiva.
FONTI SULLA PRODUZIONE sono norme che ci dicono quali organi, e con
quali procedure, producono diritto. Norme che ci dicono come si produce la
legge. Secondo la tesi di Ruggeri: le fonti sulla produzione non sono solo
logicamente superiori alle fonti di produzione, ma sono anche positivamente
superiori (oltre che superiori gerarchicamente). Le fonti sulla produzione sono
“la madre e il padre” delle fonti di produzione. Attraverso le fonti sulla
produzione (che rendono possibile il cambiamento delle fonti) il diritto può
cambiare in fedeltà del DNA dell’ordinamento. METANORME norme sulla
produzione preziose perché rendono possibile il cambiamento, mantenendo
l’identità dell’ordinamento (da meta = sopra; e norme); è Ruggeri a chiamarle
metanorme. Egli inoltre distingue il criterio ordinatorio delle fonti in:
FORMALE PROCEDIMENTALE e SOSTANZIALE CONTENUTISTICO.
Quando la legge non è conforme alla Costituzione diciamo che ha un VIZIO,
dunque è una non-legge. Il gradino più alto è occupato dalla Costituzione e
dai princìpi fondamentali. Sotto troviamo le norme comuni (cioè le norme
costituzionali che non sono princìpi fondamentali). Su questo sesso gradino
troviamo anche le leggi costituzionali (cioè leggi che modificano il quadro
costituzionale senza modificare le norme fondamentali). Accanto a queste vi
sono le norme di derivazione concordataria. Infine troviamo le fonti
paracostituzionali.
ATTI GOVERNATIVI decreto amministrativo; decreto legge. Si tratta di atti
emanati dal Governo e accettati dal Presidente della Repubblica.
PRESUPPOSIZIONE si presuppone una norma per applicare un’altra
norma (ad esempio: per applicare una norma italiana devo presupporre una
norma esterna, come russa, brasiliana ecc. La norma esterna non viene
applicata dall’ordinamento, ma viene presupposta per applicarne un’altra).
RINVIO impone il collegamento ad un riferimento della norma esterna che
viene applicata dall’ordinamento italiano in forza della norma interna. Molto
raro è il rinvio statico (o fisso, o recettizio, o materiale). Nel RINVIO STATICO
la norma esterna all’ordinamento rinviante viene presa e immessa
nell’ordinamento italiano così come scritta nella sua formulazione testuale.
Esiste anche un RINVIO FORMALE (non recettizio o dinamico) nel quale si
individua la norma vigente nell’ordinamento straniero (esempio: brasiliana,
sudafricana) e la si applica nell’ordinamento italiano. La figura del rinvio non
opera solo tra ordinamento italiano e ordinamento straniero, ma anche tra
ordinamento italiano e ordinamento interno. i
Le FONTI COMUNITARIE sono di 2 tipi: REGOLAMENTI e DIRETTIVE. I 1
sono fonti obbligatorie che obbligano i cittadini europei e gli Stati. Il
e
regolamento è una norma ad applicabilità diretta e prevale da subito. Le 2
vincolano solo gli Stati e sono obbligatorie solo per l’obiettivo da seguire.
Quando una legge è in contrasto con la direttiva si dice “incostituzionale”.
INTERPRETAZIONE NORMATIVA GIURIDICA passare dal significante al
significato.
ATTIVITA’ INTERPRETATIVA DEL DIRITTO INTERPRETAZIONE
DOTTRINALE: non è vincolante per nessuno. Gli studiosi ipotizzano casi per
applicare le norme; INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI: è vincolante. La
sentenza del giudice è vincolante per le parti. I giudici sono liberi di porsi
davanti ad un testo e di interpretarlo; essi inoltre non sono vincolati ad
interpretare una legge allo stesso modo del giudice precedente (quindi
ognuno interpreta a modo suo); INTERPRETAZIONE DEL LEGISATORE: è
vincolante per tutti. Il legislatore crea una legge che ha lo scopo di
interpretare una legge precedente e di fare chiarezza (“legge interpretativa”).
In altre parole il legislatore può scrivere una legge per interpretare meglio la
legge precedente. Chi è vincolato dalla nuova legge? Tutti, ma prima
devono interpretarla e poi osservarla. L’articolo 12 è una pre-legge che ci dice
come interpretare le leggi. Ma l’articolo 12 come si interpreta? Tramite
l’interpretazione che ci dà l’articolo 12 stesso. Quali sono i punti di
riferimento dell’interprete? Il testo normativo (cioè quello che sta’ scritto
nell’articolo), il sistema normativo complessivo (cioè l’ordinamento), il ruolo
dei princìpi (chiedersi qual è lo scopo del legislatore), caso concreto
(importante perché l’attività di interpretazione consiste nell’applicare la norma
al caso concreto. Senza il caso concreto non si può comprendere l’attività
interpretativa).
PARLAMENTO è l’unico organo eletto dai cittadini. Esso elegge il
a
Presidente della Repubblica. La 1 norma che troviamo con riferimento al
Parlamento è l’articolo 55, detto “norma bicamerale”. Il BICAMERALISMO è il
principio fondamentale dell’ordinamento. CAMERA DEI LORDS (composta
da: nobiltà e alto clero) e CAMERA DEI COMUNI (composta dal