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Appunti delle lezioni di diritto costituzionale 1

DIRITTO  facoltà di un individuo di pretendere qualcosa in base ai suoi

stessi interessi. Il diritto è un insieme di norme funzionali alla tutela degli

interessi dei cittadini. Secondo Pugliatti: il diritto è una scienza pratica. Il

diritto si può comprendere mettendo in relazione i Codici con la vita

quotidiana.

NORMA GIURIDICA  = regola. La comunità umana è retta dalle norme, le

quali esistono per regolare i rapporti tra i singoli individui, assicurando una

pacifica convivenza tra di essi.

Perché gli uomini vivono secondo norme? Per poter coesistere. Noi

siamo in relazione e in rapporto con gli altri. Homo hominis lupus (l’uomo è

lupo all’uomo)  per evitare che un uomo prenda le armi contro un altro uomo

si pongono delle regole. Gli uomini elaborano norme di comportamento in

quanto si trovano in una condizione di tragica incertezza perché ciascun

uomo è per natura un “animale politico”, così come disse Aristotele. La

condizione umana è governata dall’incertezza, la quale non può essere

eliminata, ma attenuata dalle norme. Essendo le norme sanzionate, pongono

un peso a carico di chi le trasgredisce.

NORMATIVITA’  insieme di regole.

REGOLE SOCIALI  sono le regole che seguiamo in un determinato contesto

sociale (esempio: fare un regalo agli sposi in occasione del loro matrimonio).

REGOLE GIURIDICHE  sottoinsieme di regole sociali che garantiscono una

pacifica convivenza sociale.

Quando una regola sociale diventa una regola giuridica? Le regole

sociali diventano regole giuridiche solo quando garantiscono l’ordine sociale.

Occorre precisare che tutte le regole giuridiche sono regole sociali; ma non

tutte le regole sociali sono anche regole giuridiche. I latini dicevano che il

diritto (e quindi le regole) esisteva per garantire la pace sociale. Le regole

giuridiche sono le più importanti tra le regole sociali perché garantiscono la

pace sociale e anche alcuni valori particolari, importanti per la vita sociale.

Il diritto è un fenomeno RELATIVO. Ogni gruppo sociale ha un certo tipo di

diritto (il diritto è sempre “diritto di una comunità”).

NORMA GIURIDICA  è una norma che garantisce la pace sociale all’interno

di una comunità.

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA  esteriorità – positività – coattività

– generalità e astrattezza. Esteriorità: le norme giuridiche hanno riguardo al

comportamento esteriore dell’essere umano (cioè riguardano il

comportamento esteriore dell’uomo e non l’orientamento interiore). Il diritto si

interessa del comportamento interiore solo quando questo illumina e spiega il

comportamento esteriore. Positività: le norme giuridiche sono positive. Il

diritto è positivo. Per positività possiamo intendere 2 caratteri della norma

giuridica:

-positività nel senso che la norma è posta dal legislatore (autorità che pone le

norme). In questo senso il diritto positivo si contrappone al diritto naturale,

cioè quel diritto riconducibile alla natura umana.

-positività significa effettività. Diritto positivo come diritto effettivo, cioè una

serie di regole effettivamente osservate dalla comunità. Se il legislatore scrive

una legge che nessuno rispetta allora quella legge non è riuscita a diventare

diritto positivo (nel senso di “effettivamente osservato”).

Ex facto oritor ius  è il fatto che genera diritto (si tratta di un fatto sociale, un

fatto delle relazioni umane). Il diritto nasce dalla storia di una comunità. È

prodotto dalla comunità nel suo insieme e cambia con l’evoluzione sociale.

Quindi le norme positive: nascono dal “capriccio” del legislatore; sono il

prodotto della cultura di una società.

Coattività: vuol dire che la regola giuridica, a differenza della regola sociale,

conosce una sanzione che la fa rispettare anche con la forza. Vi è una

corrispondenza tra gravità dell’azione e sanzione: più è grave l’azione, più

sarà grave la sanzione. Coattiva non è la singola norma, ma l’ordinamento

nel suo insieme. Coattività (come capacità dell’ordinamento di plasmare la

realtà) e positività (come effettività) coincidono. Tutte le regole giuridiche

sono sanzionate? No. A cosa serve la sanzione? Serve a garantire la

pace tra i cittadini. Generalità: quando si parla di generalità si fa’ riferimento ai

destinatari della regola (cioè i soggetti a cui si rivolge la norma). La pluralità

dei destinatari della regola definisce la generalità. La norma giuridica è

generale quando si riferisce a tutti coloro che vivono in un contesto sociale.

La disposizione riguarda tutti, nessuno escluso (generalità piena ed

indiscussa). La generalità è apparente quando si riferisce ad un gruppo

ristretto e facilmente identificabile (esempio: tutti coloro che possiedono 3 reti

televisive  sappiamo che in questo caso si fa’ riferimento a Berlusconi). La

generalità è un carattere pieno nei casi di categorie molto ampie; ma è anche

un carattere graduabile perché si può riferire a categorie molto ristrette.

Astrattezza: la norma giuridica fa’ astrazione; da “astrarre” che significa “non

considerare”. Cos’è che non viene considerato nella norma giuridica?

Esempio: un individuo è stato ucciso. La legge non considera se ad ucciderlo

sia stato un 20enne o un 60enne. Generalità e astrattezza sono collegate:

meno si astrae e più la generalità è ampliata. Generalità e astrattezza

allontanano la norma dai casi: più la norma è lontana dai casi, più siamo

tenuti a non considerare la generalità dei casi. Più la norma è generale ed

astratta, più è facile per me sapere quello che devo o non devo fare. La

distanza tra il caso che si realizza quotidianamente e la regola è un valore ma

anche un problema (esempio: rubare per acquistare un diamante e rubare

per dar da mangiare ai figli. Il caso visto astrattamente è pur sempre un furto;

tuttavia l’ordinamento si occupa di colmare quella distanza tra caso e regola.

LEGGI PROVVEDIMENTO  non contengono norme giuridiche ma

provvedimenti. Qui non c’è né generalità né astrattezza.

COSTITUZIONE  termine che definisce la struttura f

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof D'Andrea Luigi.
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