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MATERIALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
LA COSTITUZIONE
Il decreto legge luogotenenziale 151/1944 stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata eletta
a suffragio universale, diretto e segreto, un’Assemblea costituente x scegliere la forma di stato e
dare al paese una nuova cost. Il decreto legislativo luogotenenziale 98/1946 integrava e
modificava la normativa precedente, affidando ad un referendum popolare la decisione sulla forma
istituzionale dello Stato. Il decreto luogotenenziale 99/1946 fissava le norme x la contemporanea
effettuazione delle votazioni x il referendum e l’Assemblea costituente, da eleggersi con sistema
proporzionale.
La legge elettorale suddivideva l’Italia in 32 collegi elettorali; i Costituenti eletti furono 556.
L’affluenza alle urne fu altissima: votò l’89,1% degli aventi diritto.
Prevalse la repubblica.
La scheda x il referendum istituzionale proponeva all’interno la scelta fra i simboli della rep (2
fronde intrecciate di quercia e di alloro con al centro la donna turrita) e della monarchia (lo stemma
sabaudo sormontato da una corona).
I risultati del referendum furono proclamati dalla Corte di cassazione il 10 giugno 1946.
L’Assemblea costituente si riunì x la prima volta il 25 giugno 1946 ed elesse pres Saragat.
L’Assemblea doveva sciogliersi il giorno dell’entrata in vigore della Cost e, cmq, nn oltre l’ottavo
mese dalla sua prima riunione. Il termine di chiusura dei lavori fu prorogato: l’Assemblea lavorò
fino al 31 gennaio 1948. L’Assemblea decise l’istituzione di una Commissione speciale incaricata
di elaborare e proporre il progetto di Cost (Commissione dei 75), il cui pres era Meuccio Ruini. La
Commissione si organizzò in 3 Sottocommissioni:
• Prima Sottocommissione: si occupava dei diritti e doveri dei cittadini
• Seconda Sottocommissione: si occupava dell’organizzazione cost dello Stato
• Terza Sottocommissione: si occupava di diritti e doveri economico-sociali
Il Comitato dei 18 (un comitato di redazione) aveva il compito di coordinare ed armonizzare il
lavoro prodotto dalle 3 Sottocommissioni.
La discussione generale in Aula sul progetto di cost iniziò il 4 marzo 1947. L’Assemblea cost votò a
scrutinio segreto il progetto di Cost il 22 dicembre 1947. La nuova Carta cost fu promulgata dal
Capo dello stato De Nicola il 27 dicembre 1947. Entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
Nella sua prima sentenza (1/1956) la CC fu chiamata ad affrontare due problemi:
1) Quello della sorte delle norme anteriori alla cost. La CC afferma che il contrasto tra la
cost nuova e le vecchie leggi determina sempre un vizio di incost sopravvenuta sul quale si
estende la propria giurisdizione, anche se i giudici comuni abbiano nel frattempo ritenuto la
legge abrogata.
2) Quello della distinzione tra norme cost precettive e norme cost programmatiche o ad
efficacia differita. La CC afferma l’irrilevanza di questa distinzione, ai fini del controllo di
cost delle leggi: anche le norme cost programmatiche o ad efficacia differita possono
fungere da parametro nel giudizio di cost.
In tempi + recenti, la Corte ha assunto una posizione differente: “alle disposizioni
programmatiche nn può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica”.
LE LEGGI COSTITUZIONALI
Seguiamo l’iter di una legge di revisione cost: legge di modifica dell’art 27 cost, sull’abolizione
della pena di morte.
Art 138: il referendum popolare costituisce una fase solo “doppiamente eventuale” dell’iter della
legge cost (nel senso che il referendum nn può aver luogo se il disegno di legge è stato approvato
dai 2/3 di entrambe le camere o se non è richiesto). La legge sull’approvazione della pena di morte
è stata approvata con la maggioranza dei 2/3 di entrambe le camere, per cui nn si proceduto al
referendum.
Giurisprudenza cost: il problema dell’esistenza, nell’ordinamento italiano, di limiti ulteriori sottratti a
revisione cost è stato affrontato e risolto in senso affermativo dalla CC.
In precedenza, la Corte aveva individuato i “principi fondamentali dell’ordinamento cost” e “i diritti
inalienabili della persona umana” cm limiti al diritto europeo. Essa ha anche affermato che
l’inviolabilità dei diritti significa che il contenuto essenziale del diritto nn può essere ogg di revisione
cost.
L’art 134 assegna alla Corte il controllo di cost sulle leggi e gli atti con forza di legge, dello stato e
delle regioni.
La dottrina italiana aveva sostenuto l’esistenza di limiti impliciti alle leggi cost, nel senso di un
nucleo di principi immodificabili attraverso il procedimento dell’art 138, per la revisione cost, in
quanto qualificanti la forma di stato e perciò riservati al potere costituente. Da un lato si affermava
che il limite esplicito alla revisione cost (art 139: “la forma rep nn può essere ogg di revisione cost”)
deve essere letto alla luce dell’art 1; dall’altro l’esistenza di un nucleo di principi immodificabili si
poneva in relazione alla differenza che deve sussistere tra potere costituente e poteri costituiti. La
CC si limita ad affermare che i principi supremi sono quei principi che appartengono all’essenza
dei valori supremi sui quali si fonda la Cost italiana.
LA LEGGE ORDINARIA
Il procedimento legislativo statale x le leggi ordinarie è disciplinato dagli art 71-74 Cost, oltre
che dai regolamenti parlamentari. Esso si articola in + fasi: fase dell’iniziativa, istruttoria,
deliberativa, integrativa dell’efficacia. Iniziativa legislativa: è l’esercizio da parte di determinati
sogg del potere di presentare disegni, progetti, proposte di legge. Il disegno di legge viene
annunciato in Assemblea da parte del Pres e assegnato, poi, alla Commissione competente. Essa
opera diversamente a seconda della sede in cui lavora:
• Sede referente: poteri referenti sono affidati alla Commissione competente x materia,
mentre la discussione e la votazione della proposta sono riservate all’Assemblea.
• Sede legislativa o deliberante: qui la proposta di legge inizia e conclude il suo iter in
Commissione, dove essa viene esaminata, discussa e votata.
• Sede redigente: la proposta di legge viene prima esaminata e discussa dall’Assemblea;
viene poi trasmessa alla Commissione perché questa provveda a redigere i singoli articoli;
infine torna in Assemblea x il voto sui singoli articoli nonché x la votazione finale. In caso di
approvazione, il disegno di legge viene trasmesso all’altra camera. Se essa approva il
progetto senza apporvi modifiche, si chiude la fase deliberativa. Altrimenti, il disegno di
legge torna alla prima camera la quale, a sua volta, nel caso in cui introduca ulteriori
variazioni, trasmette nuovamente il testo all’altra camera e così via, fino a che l’atto venga
deliberato da entrambe le camere nello stesso identico testo (navette).
A questo punto, la legge è perfetta ma nn ancora efficace. Inizia la fase integrativa dell’efficacia.
La legge viene inviata al pres della rep x la promulgazione. Entro un mese dall’approvazione la
legge deve essere promulgata o rinviata alle camere. Nn oltre 30 gg dalla promulgazione si
procede alla pubblicazione della legge nella GU della rep italiana. La legge entra in vigore il 15
giorno successivo alla sua pubblicazione.
I regolamenti parlamentari sono sottratti ad ogni forma di controllo esterno. Per tale ragione, la CC
ne ha escluso la sindacabilità, e quindi il valore di legge.
Quanto invece alla parametricità dei regolamenti parlamentari, cioè alla possibilità che la corte
dichiari l’illegittimità di una legge x violazione di norme contenute nel regolamento dell’una o
dell’altra camera, la Corte si è espressa in senso negativo (sent 9 del 1959).
La natura della riserva di regolamento di cui agli art 64 e 71 deve dunque intendersi cm riserva
esclusiva, nn solo nel senso di escludere ogni altra forma normativa dalla disciplina della materia,
ma anche nel senso di escludere ogni forma di controllo diverso da quello che le stesse camere
possono esercitare sui propri regolamenti.
Con riguardo al principio dell’insindacabilità degli interna corporis, la CC si è pronunciata sul
comportamento dei deputati pianisti, sospettati cioè di aver votato al posto dei colleghi assenti,
utilizzando il voto elettronico. La CC ha detto che incombe sulle camere il dovere di impiegare tutti
i mezzi tecnologici al fine di consentire l’identificazione del votante con dispositivo elettronico ed
evitare ripetute violazioni del principio della personalità del voto.
GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE: IL DECRETO LEGISLATIVO
La delega legislativa consente alle camere di trasferire al Governo l’esercizio della funzione
legislativa (art 76 cost).
CC: “la legge delega è il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé
compiuto e, pertanto, nn è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale”. Legge di delega e
decreto legislativo sono atti normativi tra loro collegati ma nn legati da un vincolo strutturale. I vizi
di cost che possono intaccare la legge di delega sono la mancanza dei 3 requisiti prescritti dall’art
76 (determinazione di principi e criteri direttivi, tempo limitato e oggetti definiti). I vizi di cost che
riguardano, invece, i decreti legislativi sono incostituzionalità ed eccesso di delega.
Collegamento funzionale: i contenuti della legge di delega si configurano quali condizioni di validità
del decreto legislativo. Gli elementi della legge di delega devono delineare confini e contenuti del
successivo decreto legislativo. Le 3 condizioni minime essenziali della delegazione (limiti
necessari), richieste ed imposte dall’art 76, sono: principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti
definiti. Tuttavia, nella delegazione compaiono stabilmente altri contenuti, ormai stabilizzati dalla
prassi (di dubbia cost): si tratta della prassi di far seguire ad un 1 decreto legislativo uno o +
decreti di integrazione e/o correzione, con la conseguenza di arricchire la delegazione di
un’ulteriore fase: accanto alla legge di delega si pongono un decreto legislativo principale ed uno o
+ decreti che hanno il compito di integrare o correggere il primo decreto della serie. Le deleghe x
la correzione ed integrazione possono essere contestuali alla delega principale ma anche
contenute in atti autonomi e distanti nel tempo rispetto alla delega base (delega di integrazione e
correzione a distanza). Con questa prassi, il decreto legislativo, da atto stabile e destinato a
durare, è divenuto un atto instabile e destinato ad avere piena effettività solo in un momento
successivo alla sua entrata in vigore.