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L'imprenditore e l'impresa

Art. 2082 cod. civ.: "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

  • Oggetto dell'impresa: imprenditore agricolo, imprenditore commerciale.
  • Dimensione dell'impresa: piccolo imprenditore, imprenditore medio-grande.
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa: impresa individuale, società, impresa pubblica.

Il codice civile detta una serie di norme generali che fanno riferimento all'imprenditore o all'impresa senza ulteriori specificazioni; è poi identificabile uno specifico statuto dell'imprenditore commerciale (integrativo di quello generale) (iscrizione nel registro delle imprese, rappresentanza commerciale, pubblicità legale, esposizione al fallimento, scritture contabili). Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice in riferimento all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore, esonerati dalle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali. Con la riforma del diritto fallimentare del 2006 è stata soppressa la regola per cui le società non potevano essere mai considerate piccoli imprenditori; regola che in passato faceva sì che le società erano sempre esposte fallimento se esercitavano attività commerciale (gli enti pubblici non sono mai esposti al fallimento).

Nozione generale di imprenditore

Se prendiamo in considerazione la definizione, è opportuno suddividere le sue disposizioni per comprenderne meglio il loro significato:

  • Fattore produttivo: "fine della produzione o dello scambio di beni e servizi". Recita l'articolo 810 che "l'impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi". Impresa dunque NON può essere definita un'attività di mero godimento, l'attività cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione). Non vi è però incompatibilità fra attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può costituire nello stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi (proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione, l'attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence). Pertanto possiamo definire anche le Società di Investimento delle imprese, ugualmente le Società di Finanziamento, infine le c.d. Holding, cioè società che acquistano quote societarie, con finalità di direzione, coordinamento e finanziamento.

L'organizzazione: "un'attività organizzata". Non è concepibile attività d'impresa senza l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui. La funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali. NON è necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinati, e altrettanto non lo è che l'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ciò che qualifica l'impresa, è l'utilizzazione di fattori produttivi (e anche il capitale finanziario lo è) ed il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo. A tal proposito risulta essenziale introdurre una distinzione fra Impresa e Lavoro Autonomo: pensiamo ai prestatori autonomi ed opera manuale (elettricisti, idraulici) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio); questi operatori economici sono sempre e comunque imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi svolge attività di impresa organizzata prevalentemente col proprio lavoro? La risposta è no. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un'organizzazione di tipo imprenditoriale. Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, del resto, l'organizzazione del lavoro bifamiliari e pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Sintomatico è poi che requisito dell'organizzazione sia richiesto per l'imprenditore e per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo (art. 2222 c. Civ.)

Economicità dell'attività: "chi esercita un'attività economica". Si ritiene che nella definizione disposta dal codice civile, la qualità di attività economica sia sinonimo di "Attività Produttiva" e perciò altro non significhi che attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa conclusione riduttiva non può essere condivisa, poiché l'economicità richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell'attività ed al concetto di attività economica può e deve essere recuperato un proprio ed autonomo significato l'attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è propensa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati; quando svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è perciò imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a "prezzo politico". Così, non è imprenditore l'ente pubblico o l'associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, una scuola, una mensa o un ospizio per poveri.

La professionalità: "chi esercita professionalmente un'attività". Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. La professionalità non implica però che l'attività imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni (attività stagionali), neppure che quella di impresa sia l'attività unica o principale (pluralità di attività, Prof. ho impiegato che gestiscono un negozio o un albergo). Impresa si può, infine, avere anche quando si opera per il compimento di un Unico A fare, cioè quando, per la sua rilevanza economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse dell'utilizzo dell'apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.

Altri requisiti

Troviamo poi altri requisiti, oltre a quelli del legislatore:

  • Scopo di lucro: non è contestabile che lo scopo che normalmente anima l’imprenditore è la realizzazione del massimo profitto consentito dal mercato, bisogna però chiedersi se giuridicamente tale morente sia necessario. Se lo scopo lucrativo si intende soggettivo, ovvero come movente psicologico dell'imprenditore, la risposta sarebbe sicuramente no! Tuttavia, se il lucro è oggettivo, cioè essenziale è solo che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative, allora la risposta è sì, ma rimane tuttavia irrilevante sia la circostanza che un profitto venga poi realmente conseguito, si il fatto che l'imprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. È sufficiente che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive tendente al pareggio fra costi ricavi (metodo economico) o è ulteriormente necessario che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi (metodo lucrativo)? Molteplici indici legislativi inducono a optare per la sufficienza del solo metodo economico, considerando cioè solo ciò che è comunemente essenziale a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
  • Impresa per conto proprio: può essere considerato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso un consumo personale? L'articolo 2082 afferma testualmente che è imprenditore chi esercita attività organizzata al fine della produzione dello scambio ed offre perciò un argomento letterale per sostenere che è imprenditore anche l'imprenditore per conto proprio. È tuttavia largamente prevalente l'opinione contraria: la concezione economica dell'imprenditore è intesa come soggetto che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori, dunque l'impresa per conto proprio non è impresa. Non possono essere considerate imprese per conto proprio sotto il profilo giuridico ad esempio la cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci, le aziende costituite dallo stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni e servizi da fornire dietro corrispettivo esclusivamente alle impedì pertinenza. Possono invece considerarsi vere proprie imprese per conto proprio:
    • La coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltore e della sua famiglia;
    • La costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (costruzione in economia).
  • Impresa illecita: casi classici sono di impresa illecita il contrabbando di sigarette, la fabbricazione lo smercio di droga, la gestione organizzata della prostituzione. Ma illecita è altresì l'attività bancaria esercitata senza la prescritta autorizzazione della Banca d'Italia; illecito è il commercio all'ingrosso o al minuto senza licenza amministrativa e più generale, è illecita ogni attività di impresa svolta in violazione di norme imperative che subordinano l'accesso all'attività a concessione, autorizzazione o licenza (art. 2084). È certamente illecito e nullo il contratto con cui il fabbricante di droga acquisterà materia prima necessaria. Ma leciti e validi devono invece ritenersi i contratti che lo stesso stipula con terzi del tutto ignari. L'impresa illegale, come ad esempio la banca di fatto, il commercio senza licenza, non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore e con pienezza di effetti, fermo restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali che possono giungere fino all'inibizione dell'esercizio ulteriore dell'attività (fallimento). Si esita invece a pervenire alla stessa conclusione quando illecito sia l'oggetto stesso dell'attività, ad esempio contrabbando, fabbricazione di droga (Impresa Immorale). Anche chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto imprenditore commerciale potrà fallire al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali. Identici principi possono e debbono essere applicati all'Impresa Mafiosa.
  • Impresa e professioni intellettuali: queste professioni sono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore, tanto si desume dall'Art. 2238, il quale stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se "l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa". Il professionista intellettuale è l'artista che si limita svolgere la propria attività, non è MAI imprenditore! È oggi del tutto pacifico che sia imprenditore commerciale il Farmacista, benché qualificato per legge come professionista intellettuale e nonostante il peculiare regime dell'attività, l'oggetto prevalente della sua attività è infatti, la vendita al pubblico di specialità farmaceutiche acquistate dalle case produttrici: fa farmacista e clienti intercorrono pertanto rapporti di compravendita e non di prestazione d'opera intellettuale.

Categorie di imprenditori

Imprese agricole e commerciali

Imprenditore Agricolo e Imprenditore Commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all'oggetto dell'attività.

Imprenditore agricolo

Art. 2135: Il testo originario dell'art. 2135 stabiliva che "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse". Specificava poi che "si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Attività agricole

Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:

  • Attività agricole essenziali: la disposizione introdotta dal d. lgs. 228/2001 rispetta pressoché il testo originario, ampliandolo. Questa modifica è dettata ovviamente dall'industrializzazione e dal processo tecnologico dell'agricoltura; in più, il processo consente oggi di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (coltivazioni artificiali o fuori terra). Il legislatore, con una recente riforma, ha ritenuto opportuno ritenere che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali, ogni forma di produzione è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, ribadendo nell'art. 2135 che "imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse per" specificando subito "coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". In base alla nuova definizione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali e animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Esemplifichiamo qui la coltivazione del fondo (coltivazioni in serra o in vivai, orticoltura), selvicoltura (coltivazione del bosco), allevamento di animali (allevamento in batteria, animali da cortile), (con la sostituzione del termine bestiame con quello più ampio di animali, si possono qualificare oltre all'allevamento classico degli animali, l'allevamento di animali da cortile e persino l'apicoltura), acquacoltura (pesci e mitili), imprenditore ittico (ovvero l'imprenditore che esercita l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci).
  • Attività agricole per connessione: la nozione precedente le individuava in quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli e in tutte le altre attività esercitate in connessione con le attività essenziali. Oggi si intendono comunque connesse:
    • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
    • Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Da qui l'importanza di precisare quando un'attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione; a tal proposito, erano e ancora oggi sono necessarie due condizioni al riguardo:

  • Connessione soggettiva: il soggetto che le esercita deve essere qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole essenziali e inoltre attività coerente con quella connessa. (Risulta essere dunque imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui, il viticultura che produce formaggi! Resta invece imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino!).
  • Connessione oggettiva: risulta essere l'altro requisito necessario fra le due attività; infatti non si richiede più che le attività rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura e che siano considerate criteri necessari come accessori; entrambi questi sono sostituiti da quello della prevalenza: sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale, in breve cioè, è sufficiente che le attività connesse non prevalgano per rilievo economico sull'attività agricola essenziale.

L'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate dall'art. 2195:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi: case automobilistiche, chimiche, edili, tessili, ecc.
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni: commercio ingrosso, commercio al minuto.
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  • Attività bancaria o assicurativa.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Siri Michele.
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