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CONSERVARE PER OGNI AFFARE GLI ORIGINALI (NON SI APPLICA A PICCOLE IMPRESE).

Si deve avere quindi un apparato contabile analitico.

Sarà opportuno avere attività separate. Ogni ramo d’azienda avrà il proprio libro. Allora si dovranno

anche conservare le lettere e altre scritture giuridiche: sono documenti dell’apparato

amministrativo (come le fatture, sono documenti fiscali –e non contabili-!, sono scritture giuridiche).

C’è il registro IVA attivo e passivo! I libri contabili devono essere numerati progressivamente in

ogni pagina.

LE REGISTRAZIONI DEBBONO ESSERE CONSULTABILI IN OGNI MOMENTO. Si ha un lessico

particolare in queste disposizioni (2214, 2215, 2216).

Il LIBRO GIORNALE CONTIENE LE OPERAZIONI GIORNO PER GIORNO.

Vi è però una partita doppia delle varie copie: la logica qui è ferrea. E’ una scienza con grande

coerenza quella della ragioneria. In ragioneria è così. C’è una tendenza a coerenza nel sistema. Il

giurista che deve capire sta roba ha problemi.

“la contabilità aziendale spiegata ai giuristi” era una pubblicazione per giuristi per cui è difficile

capire la contabilità. Libro di ruppi

Qualche volta giurista arriva a capire cose velocemente rispetto ad esperto contabile.

Libro contabile registra con cronologia giornaliera, operazione compare con una stringa. Dovrà

esserci continuità cronologica.

Inventario 2217 redatto all’inizio dell’impresa e poi ogni anno: attività (beni e crediti) e passività di

impresa e di imprenditori estranei alla medesima. Elenco dei beni che ho e dei debiti. Si pensa

all’inventario del magazzino, nell’accezione comune, ma è fotografia a fine dell’anno di quello che

ho e di quello che devo dare. Devo quindi non solo indicare il tutto ma anche valutare!

Ci sono le attività con la descrizione e poi le valutazioni, operazioni discrezionali dell’imprenditore.

Inventario si chiude con il bilancio. E con il conto dei profitti e delle perdite: qui la norma non è

stata adatta alla riforma comunitaria. Ora si parla di conto economico, è la stessa cosa cmq: qui vi

sono ricavi e costi.

Inventario si chiude e deve dimostrare con evidenza e verità gli utili e le passività.

Nelle valutazioni del bilancio imprenditore deve attenersi alle norme sulle società per azioni per

quanto applicabili, unico rinvio. Xk? La UE con direttive ha uniformato il diritto dei bilanci delle spa

e gli Stati erano liberi per fare la stessa scelta su srl. E’ una disciplina molto evoluta. Si hanno tanti

contenuti su bilanci! Qst regole non si applicano integralmente a società a forma azionaria o

imprenditori individuali, società di persone ed impr ind possono fare bilanci come vogliono.

Impr ind e società di persone non sono tenuti a depositare in registro di imprese a differenza di spa

e srl: anzi non si può pubblicare perché non è prevista la pubblicazione! Snc quindi sono opache!

Vedete che le uniche norme sono quelle sui criteri di valutazione, imprenditori ind deve tenere

conto dei criteri di spa, ma non per forma ed altre cose importanti!

La sapa è la formula della cassaforte della famiglia agnelli per esempio: e molte famiglie hanno

fatto così! Imprenditori fanno questa cosa e copiano: è nel registro delle imprese lo statuto ed è

facile copiare! Quando c’è caso giudiziario c’è attesa spasmodica perché potrebbe essere nulla

anche clausola di chi si è copiato! Casi di rilevanza nazionale!

2219 le scritture devono essere tenute con ordinata contabilità senza spazi in bianco (tutto deve

essere continuo), senza interlinea e senza trasporti in margine. Non si fanno abrasioni e se

servono cancellazione devono essere leggibili le parole cancellate: per rimediare ad errori

materiali! Dobbiamo annullare (stornare) la registrazione e poi facciamo la nuova!

Per es. in una data si ha saldo di una partita, ma quel saldo in realtà è così sei mesi più tardi: si è

fatto errore.

Conservazione, 2220: le scritture contabili vanno conservate per dieci anni. Le scritture giuridiche

anche vanno conservate. Anche con tramite di registrazioni (pdf).

Il bilancio storicamente è una evoluzione di questo sistema nel senso che il bilancio assomiglia

molto all’inventario e del resto il libro degli inventari si chiude con bilancio: inventario è archetipo di

attivi e debiti dell’imprenditore, è archetipo del bilancio. Conto economico dà immagine di

redditività dell’impresa: se impresa produce utile o perdita. Conto economico è simile a rendiconto

quindi: è spiegazione di come stanno andando le cose. Questi documenti sembrano davvero

lunari! Avvocato dice che sono “questioni di numeri”. Ma queste cose bisogna capirle!

La contabilità aziendale c’è ancora. Ci vuole umiltà per capire queste cose.

La ragioneria è difficile. E bisogna cercare di capire partendo dal basso.

Altra cosa è L’INSTITORE. Di chi si parla?! E’ sicuramente un’invenzione giuridica: esiste ma

nessuno lo chiama così, tranne giurista. Altri lo chiamano preposto, direttore.

Art. 2203 è institore colui che è preposto da titolare ad esercizio di impresa commerciale: è

alterego dell’imprenditore, compie tutti gli atti inerenti all’esercizio dell’impresa, nei rami

dell’impresa a cui è preposto. E’ “delegato” ad esercitare l’impresa in luogo dell’imprenditore. E’

fenomeno tipico di organizzazione imprenditoriale abbastanza semplice. E’ direttore generale nelle

spa. Quando invece siete in contesti “ristretti”, l’institore ha una sua “autonomia”.

Qualcuno dice sempre che è rappresentante, ma la disciplina è particolare: colui che è preposto da

titolare ad impresa commerciale, può essere anche limitata a ramo particolare d’impresa. + institori

possono agire distintamente. 2204 compie atti attinenti ad esercizio impresa, salvo limiti presenti

nella procura.

Atti di straordinaria amministrazioni sono considerati eccedenti rispetto a poteri di institore,

altrimenti atto è inefficace. Può stare in giudizio quando atti a lui imputati vengono contestati.

La procura con sottoscrizione del proponente viene iscritta nel registro delle imprese: in mancanza

dell’iscrizione la rappr si intende generale, però i limiti non sono opponibili a terzi a meno che non

sapessero.

La preposizione institoria può essere anche tacita, dicendo che d’ora in poi si prende ordini da altri,

per fatti concludenti. Non è iscritta nel registro delle imprese, ma non potrà vendere/ipotecare beni

immobili senza procura scritta.

Atti con cui viene limitata o revocata procura vanno nel registro anche se la procura non era

iscritta.

Terzo è in buona fede, finchè non sa della presenza dell’institore.

Norma fondamentale è l’art. 2208: resp personale dell’institore: quale è il regime civilistico della

rappresentanza nel caso di stipula del contratto se non dice che è rappresentante al terzo? Non

c’è quindi la spendita del nome: quale regime civilistico? E’ nullo? No, atto vincola rappresentante

che non ha dichiarato sua rappresentanza: il bene non passa, ma comunque rappr è responsabile.

Non essendo in grado di adempiere, si è resp contrattualmente e terzo potrà chiedere danno. La

spendita del nome è fondamentale per porre in capo gli atti al rappresentato. Ho la legittimazione a

disporre quindi se spendo il nome: c’è legittimazione rappresentativa. Cosa succede se vendo

vettura di soggetto e dico che sono rappresentante ma non lo sono?! Falsus procurator: che fine fa

l’atto?! L’atto è inefficace, ma “rappr” risponde dei danni: in forza dell’art. 1398 si risponde del

danno provocato nel contraente che confidava nell’efficacia del contratto. Senza colpa vuol dire

che se vendo bene immobile oralmente dicendo di essere rappr, atto non fonda responsabilità

perché nel sentire comune si sa che la forma deve essere scritta: qui si ha colpa! Romano prodi

vendette delle azioni di una società partecipata dall’IRI senza autorizzazione, non pensava che gli

segassero la parola: ma il CdA non ratifica; causa milionaria a Prodi, poi la Cassazione dice che

non deve risarcire il danno perché rientra nella cultura media sapere che per vendere serve

autorizzazione dell’organo collegiale; lo sa anche demente che servono autorizzazioni per

spogliarsi di un bene. Non è disciplina semplice.

Per institori il mondo è diverso.

Institori è un rappr fino ad un certo punto: è personalmente obbligato se non dice che sta agendo

in nome e per conto di terzo. Imprenditore poi accetta rischio perché terzo può agire anche contro

di lui per atto compiuto in esercizio di attività dall’institore. Questo strumento ha un suo livello di

tutela maggiore per i terzi. Nella preposizione institoria il terzo è tutelato in maniera forte.

In questo capo ci sono figure particolari che avrete scarsa difficoltà di incontrare 2206-2207 regola

anche i procuratori: compiono atti pertinenti all’impresa ma senza essere preposti, no autonomia

decisionale qui. Institore invece ha discrezionalità in luogo di imprenditore.

Institore è ruolo che si assume di fatto.

I commessi possono compiere atti nell’attività di cui sono incaricati: atti esecutivi.

Si possono avere sconti nei limiti in cui ciò è usuale, tramite commessi.

Altra figura che prendiamo in esame è da valutare, dopo institore. Valter Bigiari, pieno di querele,

era terribile ma gli teneva testa solo Galgano. Si racconta che Vigiari portò allievi in osteria,

portando da mangiare da fuori, e prendono vino, poi mandò allievo a prendere mortadella, poi

Galgano dice di essersi ricordato di impegno, Vigiavi capisce che è infastidito sto Galgano, e parla

a chi deve la cattedra: Galgano disse “solo a me stesso”.

Poi c’è teoria dell’imprenditore occulto, è ciò che sta “dietro”, non compie nessun atto, formalmente

e non ci interfaccia con terzi, dell’impresa: e interpone imprenditore apparente, un prestanome.

Vi è mero prestanome, scarsamente patrimonializzato. I terzi si interfacciano con questo soggetto:

lui dice di essere imprenditore. E tutto si svolge ad insaputa degli estranei, ma quando impresa

salta per aria, allora imprenditore occulto può dire di abbandonare la baracca e smette le

sovvenzioni ed impresa si avvia a fallimento. Per creditori è possibile aggredire imprenditore

occulto?! La posizione classica dice che atti

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SolidSnake86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.