DIRITTO COMMERCIALE
SECONDA LEZIONE 22-2
Il diritto commerciale si costruisce sul soggetto che esercita una attività, per una attività che non è
il perno formale ma ha un rilievo enorme perché qualifica il “perno”, il soggetto, l’imprenditore che
si qualifica per la sua attività.
L’impresa è il concetto dinamico costituito da una serie di atti, coordinati verso un fine, il fine
dell’imprenditore.
L’impresa è una attività, essa non può essere un soggetto.
L’azienda è il complesso dei beni e dei rapporti organizzati dall’imprenditore per esercitare l’attività
d’impresa: l’azienda è un oggetto di diritti, non è l’attività. E’ un complesso di beni e rapporti
organizzati da soggetto-imprenditore al fine di consentire l’esercizio dell’attività.
L’azienda è un fenomeno statico perché può essere anche oggetto di negoziazioni. L’azienda è
statica ma ogni giorno essa è diversa dal giorno precedente.
L’azienda si trova al 2555. L’azienda si trasferisce per iscritto. Questa disciplina è volta ad
agevolare i trasferimenti del compendio aziendale con norme che semplificano la circolazione. E’
una disciplina di favore dei trasferimenti dei beni che riguardano l’organizzazione dell’impresa.
Possiamo utilizzare l’espressione dell’azienda “Mario Rossi” ma cambia di contenuto giorno dopo
giorno: l’etichetta giuridica racchiude un concetto che cambia velocemente nella realtà. Chi compra
farà controlli, verifiche ma è sicuro che comprerà qualcosa di diverso rispetto alla fotografia fatta
nella negoziazione.
Cedo l’azienda di mario rossi con tutti i contratti d’impresa (anche se il ceduto non è d’accordo). I
contratti passano anche se non scrivete niente. Così passano anche tutti i crediti al compratore.
Chi compra azienda si becca anche i debiti dell’azienda ceduta che risultano dalle scritture
contabili obbligatorie: è una norma imperativa! In materia fallimentare chi compra non prende
anche i debiti!
Il mondo anglosassone c’è un principio identico più forte. Quando si cede compendio aziendale,
tutti i debiti del cedente se li becca il cessionario. Il che comporta una conseguenza seria, perché
nelle scritture contabili obbligatorie manca una serie di debiti importanti. Sono i debiti da fatto
illecito, da resp extracontrattuale non sono tenuti conto nella scrittura contabile obbligatoria. Invece
nel mondo anglosassone si prendono anche i debiti da fatto illecito.
In Italia quindi si vuole incentivare il trasferimento ma si vogliono bilanciare gli interessi: ne
risponderà anche il cessionario ma solo nelle scritture contabili.
Nel linguaggio volgare si utilizza molto il termine “ditta”. In termini giuridici si è lontani da questo
concetto. Art. 2563: la ditta è un segno distintivo, un “nome commerciale”, siamo lontanissimi da
“azienda, impresa” che hanno profili di contiguità.
L’imprenditore deve o dovrebbe utilizzare un nome commerciale. “lampade mario rossi” è una ditta,
quando fa l’imprenditore lui si chiama “lampade mario rossi”.
Ricapitolando il diritto commerciale si fonda sul soggetto che è l’imprenditore che esercita l’attività,
organizzata da un compendio che si chiama azienda. Abbiamo visto imprenditore, impresa ed
azienda. Azienda è organizzazione.
L’art. 2082 dà definizione di imprenditore.
C’è stata una riforma organica del diritto fallimentare, una roba schifosissima, però c’era bisogno di
una revisione strutturale del regime fallimentare. La norma su cui si basa l’architettura è rimasto
uguale mentre è cambiata l’architettura.
Il legislatore del 42 ha creato la categoria dell’imprenditore ma poi ha diviso diverse sottocategorie:
tra il contadino ed il costruttore di automobili ci sono profonde differenze. Non si è creato solo una
classificazione generale di imprenditore. Ha enucleato una serie di soggetti che sono imprenditori
particolari con statuti specifici. Per esempio l’imprenditore agricolo con art. 2135.
E’ una disciplina che si contraddistingue per una caratteristica. Si ritiene che l’imprenditore agricolo
sia soggetto a rischio qualitativamente e quantitativamente più sensibili, quindi è agevolato, non è
soggetto a FALLIMENTO SE INSOLVENTE.
Il piccolo imprenditore opera con una organizzazione di beni modesta. Anche il piccolo
imprenditore è agevolato dal legislatore: non è sottoposto a fallimento.
La categoria dominante è L’IMPRENDITORE COMMERCIALE: NON HA UNA ATTIVITA’
MERCEOLOGICAMENTE AGRICOLA. C’E’ UNA DICOTOMIA NEL CC DEL 42. Il vantaggio di
questa semplificazione è sensibile.
Non ci sono altri imprenditori. Si trova al 2195, la definizione di imprenditore commerciale.
Per come il legislatore ha visto la sistematica si è visto una divisione in categorie. Si è classificata
la realtà in modo semplice.
Il legislatore del 42 ha cercato un risultato semplice senza troppe categorie complesse.
LEZIONE POMERIGGIO 28-2
L’attività deve essere professionale, deve avere prevalenza oppure deve avere una rilevanza,
oggetto di un impegno prevalente: per gli enti collettivi il professionalmente va visto in maniera
diversa, forse.
Bisogna immaginare che legislatore avesse voluto dire “se tu svolgi quella attività, per me tu puoi
svolgere anche altre attività basta che fai imprenditore” ma non è così: OGGI SI DICE CHE BASTA
LA NATURA NON OCCASIONALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. Bisogna stare attenti alla
“stagionalità” e “continuatività dell’attività”. La giurisprudenza però è rigorosa sulla natura
occasionale dell’attività: costruire o valorizzare un edificio, e poi vendo appartamenti, può
sembrare un atto occasionale ma ciononostante quando l’atto è isolato e presuppone una
organizzazione qualcosa si è imprenditori commerciali. Quando si riflette sulla occasionalità
prevale la logica espansiva della attività economica commerciale ed imprenditoriale.
Se io faccio una attività che è come “autoproduzione”, produco e consumo (come una cooperativa
“pura”): quando falliscono le cooperative, ci son seri problemi perché sono fallimenti incasinati.
Economico è ciò che si rivolge al mercato, secondo alcuni: economico è ciò che si rivolge al
mercato, anche chi si rivolge a sé stessi?! Se io mi costruisco casa e vado dentro casa mia, sono
imprenditore? No. Questo problema non è una cavolata. Se parliamo della cooperativa che fa
rimanere processo interno all’ente si creano problemi: c’è chi (minoranza) dice che non c’è
differenza con privato e si dice che non fallisce, e poi c’è la teoria dominante. Secondo la dottrina
si cerca di tutelare chi è in rapporto con queste cooperative.
Si dice che l’atto con il socio da parte della cooperativa abbia rilevanza esterna e non è diverso da
quello con terzi, il fatto che ci sia socio è un dato che non interessa sul piano della attività. Per
l’ammissione di nuovi soci nelle cooperative ci sono particolari regole: entra chi abbia cittadinanza
e non sia concorrente con cooperativa e con residenza magari nel territorio della cooperativa. In
realtà questo scambio ha la stessa natura che si ha quando prodotto è destinato al mercato.
L’autoproduzione di per sé non sarebbe attività imprenditoriale, in questo caso però si applicano
altre categorie.
La professionalità è intesa in modo largheggiante. E si escludono requisiti che sono preconcettuali.
Si allarga infatti possibilità di allargare disciplina.
C’è anche particolare espressione “organizzata al fine di produrre beni e servizi”: “organizzazione”
era sinonimo di azienda. L’organizzazione non era altro che azienda, complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per svolgere la sua attività tipica. Però poi dottrina e giuris si è trovata di fronte a
cambiamento radicale dell’impresa. Nel ’42 modello era fabbrica, opificio. Ma l’attività
imprenditoriale oggi è prevalentemente smaterializzata. Se compriamo una macchina paghiamo un
sacco di soldi e l’investimento sarà consistente: ma oggi si acquisiscono con rapporti contrattuali
come leasing, non si eroga più sforzo finanziario notevole.
Le macchine per lo sbancamento della terra non vengono più comprate ma si contrattano per
locazione. Se l’impresa è questo, siamo sicuri che azienda coincide con “beni organizzati”? Non
siamo forse troppo vicini alla matrice ottocentesca?! Se siamo troppo “materialisti”, non si
riconoscono tanti soggetti che operano senza “materiali”. Mantenere un parco macchine è un costo
morto.
Manca la seconda ora.
LEZIONE 01-03-2013
Aveva senso sottrarre alla pressione del mercato la negoziazione dei compensi (tariffe
professionali)?! La concorrenza sleale ha dei fini ancorati a “correttezza dei comportamenti”.
L’attività “stragiuziale” non è vincolata, solo il patrocinio in giudizio c’è l’esclusiva: tutti possono fare
consulenze in sfere fiscali, ma la sfera di “esclusiva” è sensibile nell’ambito medico invece!
l’art. 2238 comprendeva la coda “di paglia” del legislatore: era consapevole il legislatore che
poteva esserci contiguità fra professione ed impresa. Se sono iscritto ad albo avvocati e apro
cartoleria, sono imprenditore e non sono esentato. Professionista intellettuale ed impresa, rapporto
difficile.
C’è dicotomia (professionista non è considerato imprenditore, esentandolo) fra imprenditore
agricolo e commerciale. Non si considera professionista un imprenditore. Ci sono delle figure che
hanno creato delle situazioni di tensione.
Come la holding, soggetto che gestisce società di mera gestione di partecipazioni detenute. Le
partecipazioni diventano rilevanti in particolare quando sono di “maggioranza”, sono quote del
capitale di altre società. Nello schema semplice la HOLDING FA SOLO QUESTO. La holding
gestirà le partecipazioni: ci sono “holding e anche subholding”. Si mira a far andare bene la società
e portare a casa utili e dividendi che la holding stessa incamera. Comprare le partecipazioni allo
scopo di rivenderle e gestirle c’è differenza ontologica: quando faccio “trader” non sono tanto
interessato a gestire partecipazioni ma solo interessato a sapere quando vendere. L’attività è
smaterializzata praticamente. Ci sono nostalgie “ottocentesche” in questa situazione disastrosa.
Le banche non mostrano veri bilanci. Adesso le banche cercano di ristrutturare ad ogni costo, per
differire il momento del collasso. Ci penserà chi sarà al futuro: è l’opposto rispetto al passato.
Ogni anno si vota bilancio ed ogni 3 anni si votano o revocano gli amministratori, se sei socio di
controllo puoi determinare contenuto delle deliberazioni. L’attività tipica di una holding è questa. La
holding è al vertice di una struttura di gruppo, integrata, e quindi dovrà promuovere un disegno
strategico. I gruppi non sono completamente eterogenei. Ci sarà bisogno di COORDINAMENTO
IN MODO TALE CHE ATTIVITA’ REALIZZINO SINERGIE. C’è una attività continua quindi di
programmazione e coordinamento verso obiettivi unitari e ciò è codificato da art. 2947. Viene
sanzionato l’abuso ma è legittimo che la capogruppo, esercitando potere da socio e fuori, diriga e
coordini l’attività delle società controllate. Nel diritto nordamericano i GRUPPI DI SOCIETA’
ERANO VIETATI. UNA SOCIETA’ NON POTEVA CONTROLLARNE ALTRE! C’ERA OBBLIGO DI
ESERCITARE UNA IMPRESA MULTIDIVISIONALE, CON COMPARTI INSOMMA. SI E’
PROVOCATO FENOMENO DI COLOSSI GIGANTESCHI CHIAMATI “MULTINAZIONALI”, CHE
MONOPOLIZZAVANO IL MERCATO.
Il privato ODIA la concorrenza, altrimenti collide con altri. Il legislatore americano intervenne
drasticamente emanando atti (prototipo di antitrust) clayman act obbligando imprese a
frammentarsi, un provvedimento di deconcentrazione.
Il gruppo è una struttura coordinata e di raccordo che esercita funzione di indirizzo, coordinamento
e direzione delle singole società produttive. Ognuna certo ha propri obiettivi, la capogruppo non
può danneggiare consapevolmente le controllate. Non si può fare perché ci sono anche “contro
interessati”, come soci di minoranza, ecc….
C’è l’organizzazione di cose e di beni, come la holding che ha sue persone. Dell’organizzazione
personale ci sono anche le controllate che agiscono come “longa manus” della holding, potrebbero
essere le stesse persone addirittura! Addirittura c’è chi piglia il doppio compenso.
Quale è il servizio che la holding presta? Alla fine si dice che la holding eroga sì un servizio, è il
servizio “di direzione e coordinamento”, è un po’ astratto, si è un po’ in contesto limite, ma è “fare”.
C’è una teoria, Galgano, che ha superato tutto: la holding esercita indirettamente l’attività della
controllata.
Ci sono due imprenditori che esercitano la stessa impresa?! Forse in questa teoria è accettabile,
ma nella legge non è così!
Le teorie sono suadenti e suggestive: il profano le recepisce.
Qualcuno disse che se holding controllo 1, che controlla 2, fino a 30, dobbiamo dire che holding
controlla 30 a cascata?! Non è possibile una roba del genere,si può dire per fini didascalici. La
holding esercita la sua impresa e bon.
Spesso leggiamo altri giuristi che scrivono cose dicendo di aver letto economisti, peccato che
molte volte è sbagliato!
Il comparatista molto spesso è lo scarso :D molte volte i giuristi sono arroganti
La holding non gestisce imprese delle controllate, ma gestisce funzioni che hanno sì a che vedere
con le controllate, ma sono funzioni di direzione, indirizzo. C’è disciplina che sancisce holding se si
inserisce male, la holding risponde di danni. Non si può dire che holding è impresa di “secondo
livello”, è definizione sbagliata da punto di vista formale ed è nettamente diversa da profilo
sostanziale. Gestisce la sua impresa che è gestione economica, professionale di indirizzo. Eroga
un servizio nei cfr delle controllate.
La direttiva interpretativa è nel senso di estendere al massimo la tutela dei terzi del soggetto della
cui natura imprenditoriale si discute. L’attività ausiliaria ha diverse interpretazioni. Ci sono
certamente diversi paradossi.
Soggetti che svolgono attività di coordinamento come persone fisiche e non è fenomeno
infrequente. La persona fisica non è società, si può dire che la qualificazione cambi a seconda di
persona fisica o giuridica?!
Nel 2947 si dice che società o enti che gestiscono rispondono dei danni. Perché non c’è scritto
“chi” e c’è solo “società o enti”?!
Sentenza Caltalgirone confermò pronunce che avevano dichiarato fallimento di una società che
faceva capo a membri della famiglia. Era una holding pura e quindi ritenne che Caltalgirone fosse
holding pura con caratteristiche imprenditoriali. Ma Galgano nel 1991 disse che l’oggetto sociale
della holding è l’esercizio indiretto delle controllate: ma la sentenza dice cosa diversa perché dice
che holding esercita la sua impresa, cioè la gestione delle partecipazioni. Ma di quali obbligazioni
risponde?! Quali debiti troverà nel fallimento?! Quelli della sua attività!! La cassa ha detto che
holding ha sua attività, sua economicità e risponde della sua gestione, dei suoi debiti.
La holding è debitore della controllata e la deve risarcire: ma la teoria del Galgano viene
sconfessata.
La cassa si era fissata su una interpretazione per cui non essendo imprenditore il socio non era
applicabile il periodo di un anno di fallimento (che vale per imprenditore). Ma la costituzionale disse
che, non interessa se socio è imprenditore o no, è irragionevole pensare che una situazione simile
possa essere dichiarato fallito senza limiti di tempo quando vi è chi ha limite annuale.
Galgano arrivò a punti spettacolari su questo, dicendo che lo sostenevano anche quando non era
vero.
LEZIONE POMERIGGIO 07-03
L’artigiano è stato normato con una legge del 56. Poi c’è la legge quadro 443 del 1985: era una
legge quadro prima della legislazione regionale.
E’ un testo che si autopropone ad una rilevanza relativa all’artigianato.
E’ imprenditore-artigiano chi esercita direttamente impresa con attività prevalente anche manuale.
Richiama un po’ 2083. “E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”
Si pensa all’artigiano come ad un laboratorio del ciabattino. Si ha definizione di impresa artigiana.
E' artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’atti
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