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I GRUPPI SOCIETARI

Il nostro ordinamento non prevede una disciplina organica dei gruppi per non imbrigliare un settore che è

continuamente in crescita.

Vige il principio generale secondo cui la società capogruppo risponde delle obbligazioni assunte dalle società

controllate; questo principio vige perché l'unicità dell'impresa è esercitata tramite società diverse, autonome

e distinte tra loro. Nel caso in cui il patrimonio delle società controllate non sia in grado di far fronte alle

obbligazioni assunte nei confronti dei terzi creditori, vi è la responsabilità solidale della società capogruppo a

far fronte ai debiti e più i generale alle perdite.

Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria;

2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

nell'assemblea ordinaria;

3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a

società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per

conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza

notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un

quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

È una norma che definisce quando una società è controllata da un'altra o collegata ad un'altra società.

Società controllate

 Primo caso di maggioranza di diritto: la controllante detiene il 51% del capitale sociale;

 Secondo caso di maggioranza di fatto: la controllante non ha il 51% del capitale sociale della

controllata ma detiene una partecipazione tale da permetterle comunque di esercitare un controllo

dominante sull'Assemblea (detiene, ad esempio, il 25% del capitale sociale che non è il 51% ma le

permette comunque di essere il socio di maggioranza perché il resto del capitale è sparpagliato tra

tanti piccoli azionisti).

 Terzo caso: una società controlla un'altra società non avendo a neppure un'azione di quest'ultima, ma

in base a vincoli contrattuali. Pensiamo ad una società di franchising, ad esempio l'Autogrill, che

concede in gestione i vari punti vendita a società le quali hanno stipulato con Autogrill S.p.A. un

contratto di franchising.

Queste società non hanno alcuna autonomia di impresa, ovvero non possono scegliere ad esempio

l'arredamento, il numero di dipendenti, le mansioni dei dipendenti, ...

Inoltre i franchisee sono sottoposti a continui controlli da parte di Autogrill per quanto riguarda il

rispetto dei punti del contratto.

Oppure, prendiamo come esempio il gruppo Fiat: ogni concessionaria è una società che ha con il

gruppo Fiat un contratto di franchising. Se una concessionaria ha un contratto che gli permette di

esporre e vendere automobili Fiat e Alfa Romeo, se viola le regole contrattuali esponendo anche

solo un auto di Lancia, rischia la risoluzione di diritto del contratto, ancorché l'auto esposta viene

prodotta dallo stesso gruppo.

Nel secondo comma dell'articolo abbiamo un controllo a catena: se Alfa controlla Beta e Beta controlla

Gamma, allora in pratica Alfa controlla indirettamente Gamma.

Oppure possiamo avere altre architetture di gruppo, Alfa controlla Beta e Gamma, Delta non è controllata

direttamente nè da Beta nè da Gamma ma unificando le partecipazioni di Beta e Gamma nella società Delta

allora abbiamo che Alfa controlla Delta.

La società capogruppo può essere essa stessa società industriale; vi sono, però, società capogruppo che non

esercitano direttamente attività di produzione. Queste holding pure vengono considerate imprenditori

commerciali perché esercitano attività di impresa attraverso le società controllate. 34

Società collegate

Per influenza notevole si intende quando una società detiene almeno un quinto dei voti per le società non

quotate e almeno un decimo dei voti per le società quotate.

LA RESPONSABILITÀ DELLA HOLDING

Art. 2497. Responsabilità.

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse

imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale

delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio

arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali

per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno

risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero

integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi

ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o

l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società

soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta

amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento,

l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal

commissario straordinario.

Se le direttive della capogruppo costituiscono attività illecite, di queste attività illecite ne rispondono sia gli

amministratori della società che coordina e dirige sia gli amministratori della società diretta e coordinata, i

quali dovrebbero opporsi e non lo fanno.

Art. 2359-bis. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli

utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono

essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere

la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al

mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società

controllante o dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo

del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o

per interposta persona.

La controllata può acquistare solo azioni interamente liberate e solo utilizzando utili non distribuiti e le

riserve disponibili.

Importante: la società controllata non ha il diritto di voto in Assemblea della controllante perché gli

amministratori della controllata sono nominati dagli amministratori della stessa controllante, i quali

sfruttando la loro subordinazione potrebbero rafforzare la loro posizione come amministratori attraverso il

voto della controllata in Assemblea.

In caso di aumento di capitale della controllante, la controllata non può sottoscrivere le nuove azioni.

Vi è il divieto reciproco di sottoscrizione degli aumenti di capitale: ad esempio, Alfa (controllante)

delibera un aumento di capitale sociale, Beta (controllata) sottoscrive l'aumento con un ulteriore aumento di

capitale sottoscritto dalla controllante. Vi è un doppio aumento di capitale ma in pratica non si effettuano i

conferimenti (annacquamento del capitale). 35

L'ASSEMBLEA

Art. 2363. Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Possono partecipare all'Assemblea solo i soci che incorporano tale diritto nella loro partecipazione. Non ci

sono due Assemblee (ordinaria e straordinaria) ma l'Assemblea si riunisce in due diverse sedi.

Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza (sistema non

tradizionale)

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e,

quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori,

ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea ordinaria deve essere

convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore

a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior

termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del

bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista

dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

A questa norma ne colleghiamo un'altra:

Art. 2380-bis. Amministrazione della società.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i qua

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Publisher
A.A. 2014-2015
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kika1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Di Chio Giuseppe.