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Diritto commerciale

Il diritto commerciale è la parte di diritto civile che si occupa dell'impresa, dell'imprenditore, delle società e dei titoli di credito. L'attività d'impresa è l'attività che si fonda sullo scambio e sul credito e al suo interno intervengono una serie infinita di interlocutori (fornitori, clienti, banche, lavoratori, consumatori, Stato, ...).

L'origine

Ha origine tra il XI e il XII secolo, nel Basso Medioevo, quando la società passò da una di tipo feudale, basata sulla proprietà fondiaria e su un'economia chiusa, a quella comunale basata sui traffici commerciali. Nacquero, quindi, una serie di norme volte a disciplinare i rapporti tra commercianti; questi, inoltre, diedero vita alle Corporazioni di Arti e Mestieri.

All'interno di queste Corporazioni nacquero le prime norme del diritto commerciale, le quali costituivano il cd. Ius mercatorum:

  • Si privilegia, nella conclusione dei contratti, il principio della libertà delle forme;
  • Si rafforzano le garanzie a favore del creditore: il debitore deve pagare alla scadenza senza dilazioni e i debiti scaduti producono automaticamente interessi;
  • Nascono il contratto di assicurazione e la cambiale;
  • Viene regolata una nuova procedura per accertare il dissesto economico dei mercanti (il fallimento);
  • La risoluzione delle controversie tra mercanti fu affidata ai consoli delle Corporazioni, applicando le consuetudini e gli usi mercantili (inizialmente applicati solo agli iscritti alle Corporazioni, poi estese a tutti i mercanti).

Il diritto commerciale passò da diritto di classe a diritto degli atti di commercio; con il nascere degli stati monarchici e il diffondersi di una politica statalista hanno fine le Corporazioni e la gestione del diritto commerciale va nelle mani dei Tribunali ordinari, diventando una branca del diritto statale. Viene abolito il divieto di prestito di denaro dietro interesse e si sviluppa il mercato finanziario e nasce una figura presente in tutti i sistemi capitalistici: il banchiere. Con la scoperta dell'America e la colonizzazione di questa da parte degli Europei, nascono nuovi istituti commerciali, come la S.p.A. alla fine del 1600. La prima raccolta organica di diritto commerciale risale al 1673 con l'Ordonnance du Commerce, emanato in Francia; in seguito, verrà codificata nel 1807 con il Codice di Commercio Napoleonico, che sarà alla base per tutti i successivi codici europei (tra cui anche quello italiano).

Il codice di commercio del 1882

Rimasto in vigore fino all'emanazione del codice civile nel 1942, era suddiviso in 4 libri:

  • Del commercio in generale;
  • Del commercio marittimo e della navigazione;
  • Del fallimento;
  • Dell'esercizio delle azioni commerciali e la loro durata.

Il codice di Commercio si applicava ai commercianti e a tutti coloro che venivano in rapporti con essi. Secondo il codice di Commercio, il commerciante era colui che esercitava attività di commercio per professione abituale e comprendeva le società commerciali.

Per atti di commercio si intendeva:

  • Gli acquisti di merci destinati alla rivendita, sia in natura sia dopo averle lavorate o poste in opera, oppure anche solo date in locazione (lo stesso valeva per gli acquisti di titoli di Stato o obbligazioni private);
  • L'acquisto e la rivendita di beni immobili;
  • Tutti i tipi di imprese;
  • Le operazioni bancarie e assicurative.

Già allora non erano considerati atti di commercio le compravendite di merci per autoconsumo.

Fonti del diritto commerciale (dopo il c.c. del 1942)

  • Costituzione: art. 36 e segg.;
  • Codice civile: libro V, Del lavoro;
  • Leggi complementari e speciali.

Le norme che regolano il diritto degli affari sono principalmente contenute nel Titolo V del Codice Civile; ci sono anche norme che non si riferiscono a realtà specifiche, ma contengono elementi generali ed astratti. Nel 1942, il legislatore ha introdotto norme di rilevanza e importanza:

  • Art. 2082: definizione di imprenditore
  • Art. 2083: piccolo imprenditore
  • Art. 2135: imprenditore agricolo

Il primo articolo ha due funzioni:

  • In positivo: indica tutti gli elementi che vanno ad identificare un soggetto come imprenditore, senza aggettivi
  • In negativo: distingue da altre attività economiche esercitate da altri soggetti che tuttavia non possono essere collegate all'imprenditore (ad esempio avvocato, notaio, medico, ...)

L'articolo 2082, quindi, non disciplina una figura specifica di imprenditore ma serve solamente a tracciare una linea di confine tra l'esercizio di un'attività d'impresa e l'esercizio di un'attività professionale.

L'imprenditore (nozione generale)

Art. 2082 c.c.: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

  • Chi: pronome in cui troviamo il mondo della realtà economica. Si riferisce all'imprenditore individuale persona fisica ma anche alle società dotate di personalità giuridica (S.p.A., s.r.l., S.a.p.A.) e non (s.s., s.a.s., s.n.c.) e alle persone giuridiche di diritto pubblico.
  • Esercita un'attività economica: per attività economica si intende l'attività esercitata dall'imprenditore volta a produrre ricchezza attraverso la trasformazione di beni, con l'impiego di fattori produttivi. Ad esempio la fabbrica è il luogo in cui le materie prime vengono trasformate in prodotti finiti da destinare al mercato. Infatti, io proprietario di un immobile, se lo cedo in locazione non sono imprenditore poiché manca il requisito della trasformazione (tanto che il mio guadagno è chiamato "reddito" non "profitto"). Allo stesso modo, il professionista vende un servizio, opera dell'ingegno.
  • Professionalmente: non sta ad indicare l'attività professionale ma la continuità d'esercizio dell'attività economica. Non è imprenditore chi pone in essere un unico affare, pur aver trasformato beni destinati al mercato esercitando un'attività economica organizzata. Salvo le attività economiche stagionali (si tiene conto delle caratteristiche specifiche di un'attività).
  • Organizzata: è imprenditore colui che organizza i fattori della produzione, utilizzando l'azienda. Art. 2555. Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
  • Al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi: l'obiettivo finale è lo scambio o la produzione di beni o servizi, quindi la loro destinazione al mercato. Non è imprenditore chi destina i prodotti finiti al proprio autoconsumo.
  • Obiettivo di conseguire un profitto (non riportato esplicitamente nell'articolo): ribadito dall'articolo 2247 c.c., ovvero nel contratto di società. Anche il sostantivo scambio ci porta ad un contratto di compravendita. L'articolo 1470 c.c. definisce la vendita il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un bene verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 2258. Artisti e professionisti intellettuali: sono considerati imprenditori solo se svolgono la loro attività organizzata sotto forma di impresa. Vi sono, inoltre, determinate categorie di professionisti intellettuali (cd. professioni protette) che hanno l'obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, come architetti, commercialisti, avvocati, medici, ingegneri, ... (art. 2229).

Art. 2511. Imprese mutualistiche: sono soggette al fallimento e sono, pertanto, imprenditori commerciali. In questo caso, non è necessario lo scopo di lucro ma è sufficiente la semplice utilità economica (risparmio di spesa o altro vantaggio patrimoniale).

L'imprenditore commerciale

Manca una norma che descriva la nozione di imprenditore commerciale, ma è possibile arrivare ad identificarlo comparando alcune norme. È imprenditore commerciale chi:

  • Rispetta l'articolo 2082 c.c.
  • Non è piccolo imprenditore (2083 c.c.)
  • Non è imprenditore agricolo (2135 c.c.)
  • Chi esercita una delle attività elencate dall'articolo 2195 c.c. e ha l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi: è imprenditore commerciale colui che acquista le materie prime e le trasforma per destinare i prodotti finiti al mercato. Per industriale si intende ogni attività che comporta la modificazione, fisica o chimica, delle risorse naturali o di beni già prodotti da precedenti processi industriali (sono, quindi, comprese le cd. attività primarie, di diretta utilizzazione delle risorse naturali, che non siano attività agricole) e comprende, inoltre, tutte le attività produttive di servizi (come le imprese telefoniche, di istruzione privata, case di cura, ...). Pertanto, l'aggettivo "industriale" ha la funzione di escludere tutte quelle attività che sono anch'esse dirette al fine della trasformazione e produzione di beni secondo l'art. 2082, ma che trovano collocazione nella contrapposta categoria di imprese agricole.
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (l'attività di chi si limita ad acquistare dal produttore i prodotti finiti e a rivenderli sul mercato);
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un'attività bancaria (l'attività si scompone nella raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e nell'esercizio del credito, è attività commerciale in quanto è un'attività di intermediazione nella circolazione di denaro) o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti (come le imprese di agenzia, di deposito, di mediazione).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Perché manca questa norma? Perché a differenza delle altre classificazioni di imprenditori (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli) l'imprenditore commerciale non rimane immutato nel tempo. Questo si arricchisce nel tempo di nuove tipologie e figure. È il caso delle holding pure (di mera partecipazione) che sono imprenditori commerciali e di conseguenza soggette al fallimento, poiché esercitano l'attività d'impresa indirettamente. L'assenza di una norma permette al giudice di interpretare le varie norme per farvi rientrare le nuove tipologie di imprenditori che nel tempo sono emerse nel diritto e nell'economia.

Il piccolo imprenditore

Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Come l'imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore non rientra nello statuto d'imprenditore commerciale. L'articolo contiene un elenco di imprenditori ma non ne dà una definizione (inviati a norme di diritto speciale). Ha funzione di circoscrivere determinate categorie di imprenditori: non tutti i coltivatori diretti del fondo sono piccoli imprenditori (e questo vale anche per gli artigiani e i piccoli commercianti).

"Coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia" è il criterio distintivo che deve essere utilizzato per distinguere un coltivatore diretto del fondo piccolo imprenditore da imprenditore agricolo e artigiani e piccoli commercianti da imprenditori commerciali. Il contributo apportato dall'imprenditore e dai componenti della sua famiglia deve essere prevalente rispetto a quello apportato dai dipendenti e dal capitale investito nell'azienda.

La riforma fallimentare del 2006-2007 (commi 2° e 3°) stabilisce che sono piccoli imprenditori di cui al 1° comma gli esercenti un'attività commerciale che hanno i seguenti requisiti:

  • Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 €
  • Aver realizzato nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €
  • Avere un ammontare di debiti non superiore a 500.000 €

Se anche solo uno dei tre limiti viene superato, non si rientra nella categoria di piccolo imprenditore seppure vi è la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia sul lavoro dei dipendenti e sul capitale investito nell'azienda.

L'artigiano

La legge del 1956 stabiliva che l'artigiano era colui che produceva pezzi unici (il sarto, l'orafo, ...): la legge del 1985, invece, ha stabilito che l'attività artigiana è quell'attività che produce in serie, avvalendosi di impianti robotizzati, con la possibilità di avere fino a 35 dipendenti (escludendo gli apprendisti e i portatori di handicap).

L'imprenditore agricolo

Art. 2135. Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • Coltivazione del fondo: ogni attività volta ad ottenere un prodotto attraverso un ciclo biologico (non è fondamentale l'uso diretto del suolo);
  • Silvicoltura: attività di coltivazione del bosco diretta alla produzione di legname;
  • Allevamento di animali
  • Attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Sono soggetti non fallibili, in quanto non rientrano nei presupposti di fallibilità secondo l'art. 1 della legge fallimentare. Tale articolo è stato modificato nel 1997/1998 (prima era in due commi, ora in tre). Il secondo comma definisce le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali (la norma precedente parlava di allevamento di bestiame e indicava quegli animali tradizionalmente allevati sul fondo, mentre oggi per animali si intende qualsiasi essere vivente diverso dall'uomo e comprende, pertanto, la bachicoltura, l'itticoltura e l'apicoltura prima non contemplate): tale comma definisce che tali attività possono riguardare anche solo una fase del ciclo biologico, pertanto sono imprenditori agricoli anche i vivaisti e i produttori di colture artificiali, seppur il ciclo biologico delle piante non è completo. L'allevamento di animali non deve necessariamente essere collegato al fondo ma rimane attività agricola anche se praticato in "batteria". La silvicoltura è l'attività agricola diretta alla produzione di legname: non è, però, agricola bensì industriale, l'attività che non prevede la coltivazione del bosco, ovvero che si limita alla semplice estrazione di legname.

Il terzo comma si occupa delle attività connesse: queste per essere agricole devono essere esercitate da chi esercita, al tempo stesso, una delle attività principali e utilizzando prevalentemente i prodotti derivanti da questa (ad esempio un viticoltore che trasforma l'uva in vino per venderla sul mercato). Affinché una determinata attività possa considerarsi connessa devono esserci due elementi di collegamento:

  1. Connessione soggettiva: deve essere svolta dal medesimo imprenditore che svolge una delle attività agricole principali;
  2. Connessione oggettiva: l'attività connessa deve avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

L'articolo 2195 c.c. pone una presunzione assoluta di connessione: i due tipi di attività connesse detti sopra sono, infatti, sempre considerati connessi e non è ammessa la prova contraria.

Imprenditori soggetti a registrazione

La registrazione presso il Registro delle Imprese ha funzione di pubblicità per i terzi: tutto ciò che è stato riportato presso il R.I. è opponibile ai terzi (e viceversa tutto ciò e non è stato scritto non è opponibile ai terzi), a prescindere dagli accordi interni tra soci. La dichiarazione in questo caso ha efficacia dichiarativa mentre ha efficacia costitutiva per le società di capitali: queste acquistano la personalità giuridica solo in seguito alla registrazione presso il R.I. (l'atto costitutivo deve essere redatto sotto forma di atto pubblico). Le società di persone, invece, vengono ad esistenza nel momento in cui i soci stipulano il contratto costitutivo della società (anche se poi materialmente l'iscrizione avviene in seguito). Per le imprese individuali, l'iscrizione...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kika1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Di Chio Giuseppe.
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