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Gli effetti di cui gode l'autonomia patrimoniale di cui godono le società di persone, sono quindi
sostanzialmente differenti rispetto alla personalità giuridica attribuita alle società di capitali. Nello
specifico, il legislatore ha detto alcuni criteri per scegliere il tipo di società in base all'attività svolta:
• Società cooperative, che hanno un fine “mutualistico” (forniscono beni e servizi a
condizioni più vantaggiose del mercato): Solo la forma di Srl;
• Società lucrative, come banche o assicurazioni: solo Spa.
Sono scelte dettate non solo dalla convenienza, ma anche dalla prudenza, infatti per le società con
fine lucrativo si sceglie spesso la veste di Spa, in quanto hanno un capitale fisso e cioè ogni
variazione del capitale è presa con cautela. Per le società di persone, invece, è più facile entrare ed
uscire, in quanto presenta un capitale variabile; pertanto, non è indifferente scegliere il tipo di
società, dato che hanno efficacia diversa.
Ulteriore differenza è rappresentata dall'iscrizione al registro delle imprese, dato che nelle società di
capitali è necessario alla nascita in quanto la mancata iscrizione al registro delle imprese non fa
nascere l'impresa; d'altra parte, per le società di persone, nello specifico per la società semplice,
l'iscrizione al registro delle imprese ha solo una funzione “anagrafica”; mentre invece per le Snc e
Sas la mancata iscrizione al registro fa venire meno la “autonomia patrimoniale rinforzata”, tipica di
queste società, facendo sì che queste società siano regolate dalla stessa disciplina della società
semplice (Snc e Sas irregolari).
I tipi societari che è possibile porre in essere, quindi, sono solo quelli stabiliti dalla legge, e ogni
società “atipica” non è riconosciuta come impresa. È l'esempio della società occulta, la quale non è
regolata da nessuna disciplina, in quanto non rientra negli schemi tipici delle società; oppure è
importante non scambiare l'impresa con la comunione, che differisce dall'impresa dalla mancanza
di due dei presupposti principali (esercizio dell'attività comune e spartizione degli utili), nonostante
sia presente il conferimento dei beni.
Il primo elemento fondamentale della società è il conferimento, il quale è strumentale all'avvio
dell'attività, essendo l'oggetto stesso della società che porterà allo svolgimento dell'attività comune
d'impresa (Secondo elemento fondamentale dell'impresa). Il conferimento può anche essere inteso
come l'obbligo/promessa di un socio a conferire la sua quota (solo società di persone) , e può
essere:
• Di capitale: in quanto consiste in un apporto di denaro alla società, che andrà iscritto
all'attivo o al passivo in bilancio, e fa sorgere il diritto alla restituzione verso il socio;
restituzione che avverrà al momento dello scioglimento della società, al netto di eventuali
perdite;
• Non di capitale: non sono conferimenti che hanno carattere patrimoniale, ma spesso
consistono in apporto di beni alla società (conferimento in natura), tali beni andranno
valutati da esperti professionisti per una perizia di stima e valutare il loro effettivo valore.
Possono essere concessi in due modi:
1. In godimento: il socio che ha conferito tale bene, continua ad essere il proprietario, e ne
concede il godimento alla società. È ovvio che il perimento del bene conferito a
godimento, porterà alla perdita della sua qualità di socio;
2. In proprietà: la proprietà passa alla società che se ne assumerà gli eventuali rischi. Il
tipo di conferimento in natura riflette la massima latina res perit domino, in quanto il
rischio incombe sul proprietario.
Quando il conferimento non è in natura, può essere d'opera, e cioè sono conferimenti attuati
mediante la prestazione di un lavoro specifico attinente la costituzione della società. Se
questo lavoro è capitalizzabile, e quindi è possibile valutarlo in termini monetari, il socio “
d'opera” avrà gli stessi diritti dei soci che hanno conferito in denaro (partecipare agli utili +
diritto alla restituzione), quando il lavoro non è capitalizzabile il conferimento d'opera
consente unicamente di partecipare agli utili, e non dà il diritto alla restituzione della quota.
I conferimenti, se non specificato nel contratto sociale, si presumono fatti in ugual misura e
devono essere distinti dal patrimonio sociale, in quanto quest'ultimo è rappresentato dall'insieme
delle voci dell'attivo e del passivo (cifra che varia a seconda della gestione), e i conferimenti non
sono altro che il capitale sociale (cifra fissa).
Il terzo elemento fondamentale della società è la partecipazione agli utili e alle perdite.
Innanzitutto, la legge pone il divieto al patto “leonino”, in base al quale i soci partecipano agli utili
“escludendo” un socio; la quota di partecipazione agli utili è proporzionale al conferimento, tutti i
soci hanno diritto a partecipare agli utili, nessuno escluso, cosi come hanno il diritto alla
restituzione del conferimento allo scioglimento della società. Nel caso in cui i conferimenti non
siano stati valutati, oppure nel contratto di società non sia specificato diversamente, allora i soci
partecipano agli utili in ugual misura. Discorso diverso per il “socio d'opera”, che potrà partecipare
agli utili solo se la sua opera fosse stata valutata, e se così non fosse, si provvederebbe a farla
valutare mediante un giudice.
Infine è necessario stabilire le differenze tra società nulle:
• Di persone: se la nullità avviene “prima di esistere”, degli atti posti in essere dalla società
nulla, ne risponde il socio particolare che ha compiuto quei specifici atti (nei rapporti
interni). Tuttavia all'esterno, saranno tutti i soci responsabili in quanto hanno dato
l'apparenza di essere una società.
• Di capitali: fin quando la nullità è prima dell'iscrizione, si seguono le regole per le società
di persone. Altrimenti bisogna seguire un procedimento particolare.
IV. Società di persone: la società semplice
La società semplice (Art. 2251 e seguenti), è una tipologia societaria poco utilizzata (spesso
società agricole...) e non ha una forma particolare, tuttavia deve presentare un oggetto non-
commerciale, non presenta un'assemblea e segue fondamentalmente le regole generali per le
società di persone. Le regole sul conferimento seguono lo schema tipico:
• Conferimento in capitale: può anche consistere nella promessa del conferimento futuro e
permette di partecipare agli utili; la quota verrà restituita al momento dello scioglimento;
• Conferimento d'opera: l'opera è posta in essere non da un dipendente, ma da un potenziale
socio, che conferisce la sua quota prestando un servizio alla società. Con questo acquista
tutti i diritti degli altri soci, ma anche i doveri (come il rischio d'impresa) e se la società
non producesse utili, avrebbe prestato la sua opera invano.
Eventuali modifiche al contratto sociale (oggettive: modifica della sede, o soggettive: modifica dei
soci), devono essere prese in considerazione con cautela, in quanto portano a una modifica dello
schema tipico di partenza, e siccome si tratta di un contratto intuitu personae i soci potrebbero
avere dei pregiudizi su alcune modifiche al contratto. Per tutte queste ragioni, per le modifiche al
contratto occorre l'unanimità dei soci; ciò non toglie che con apposito patto, sia possibile rendere
efficacie anche la maggioranza.
Ogni socio facente parte della società semplice è, essendo illimitatamente responsabile,
amministratore della società; la società, quindi, assume obblighi mediante i soci che ne detengono
la rappresentanza, che si presume sia inclusa nel potere di amministrazione. Pertanto, come recita
l'art. 2566 II comma, la rappresentanza spetta a ciascun socio, salvo patto diverso (come il patto di
limitazione della responsabilità). Degli obblighi di cui si fanno carico i soci risponde in primo luogo
la società, e in seguito (se non fosse sufficiente) ne rispondono i soci.
La legge ammette due criteri di amministrazione delle società semplici:
• Criterio disgiuntivo: Art.2257 – ogni socio detiene per intero il potere amministrativo, e
può compiere atti anche senza il permesso degli altri soci, i quali possono “opporsi” prima
che l'atto sia portato a termine.
• Criterio congiuntivo: Art. 2258 – tutti i soci amministratori devono compiere insieme gli
atti inerenti la società, e non è possibile porre in essere un atto da solo (a meno di evitare
danni urgenti).
L'art. 2267, inoltre regola la responsabilità per soci che hanno compiuto atti contrari a leggi
o al contratto sociale in caso di amministrazione disgiuntiva, stabilendo che la responsabilità
per tali atti è attribuita a tutti i soci, anche quelli che non hanno compiuto tali atti, in
quanto avrebbero dovuto “vigilare” sull'operato degli altri soci. Questi ultimi, infine,
possono essere tutelati ed essere estranei dalla responsabilità stipulando il patto di
limitazione della responsabilità che tutela e limita, appunto, la responsabilità dei soci che
non hanno agito. Tuttavia per avere efficacia, questo patto deve essere messo a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei iscrivendolo al registro delle imprese.
È possibile che i soci, assumano un amministratore apposito, escludendosi dal compito
amministrativo:
• Amministratore nominato con atto separato: Art. 2259 II comma – l'amministratore
viene scelto e revocato, mediante un contratto diverso da quello sociale e pertanto ha diritto
a compenso e la sua posizione il suo lavoro sono disciplinati dal contratto che lo lega alla
società;
• Amministratore nominato con contratto sociale: Art. 2259 I comma – è nominato alla
costituzione della società mediante il contratto sociale non ha diritto a compenso, e siccome
la sua revoca porterebbe a una modifica del contratto sociale, è necessaria l'unanimità per la
sua revoca solo per giusta causa.
Gli art. 2265 e 2290 regolano inoltre, la responsabilità del “socio uscente” e cioè quel socio che
esce dalla società al nascere di una particolare obbligazione, e del “socio entrante” e cioè quel socio
entrat