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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Essa è prototipo della disciplina delle società commerciali. L’art. 2291, che apre il Capo III
definendola, trae il tratto tipologico della s.n.c., ossia la responsabilità solidale e illimitata, per cui
se nella società semplice erano possibili patti limitativi opponibili ai terzi, in questo caso questi patti
sono solo interni.
Il c.2 introduce una possibilità di limitazione di responsabilità meramente interna, che fa sorgere al
socio non responsabile un diritto di regresso, non opponibile ai terzi.
La limitazione di responsabilità può essere anche in favore di un amministratore, con il limite del
divieto del patto leonino.
Da un punto di vista strutturale dell’organizzazione vi è un rinvio alle norme sulla società semplice
per quanto non diversamente disposto (art. 2293). Questo rinvio è massiccio da un punto di vista
operativo, perché per la s.n.c. vi è un complesso di norme, che lasciano diverse questioni irrisolte,
che vengono colmate dalla disciplina delle società semplice.
Viene introdotto un regime di pubblicità della s.n.c., con cui si introduce un obbligo di pubblicità
legale soddisfatto con l’iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 2296. Una volta che si è
stipulato il contrato costitutivo, il notaio se fatto per atto pubblico, le parti se fatto per scrittura
privata (autenticata) devono depositare il documento per l’iscrizione al registro delle imprese.
L’iscrizione è un onere (non un obbligo), nel senso che gli amministratori ne sono tenuti, ma il
legislatore distingue con la norma dell’art. 2297, le società registrate (o regolari) e non registrate (o
irregolari). Il legislatore ammette che la società sia non iscritta al registro delle imprese, dettando
una disciplina ad hoc.
Esistono anche le società di fatto, che non hanno l’atto per il deposito, sono sempre società
irregolari, ma non tutte le società irregolari sono società di fatto, la società è irregolare può essere
costituita tramite un contratto scritto, ma non depositato presso il registro delle imprese. Quindi
società di fatto e società irregolare sono due concetti diversi.
Il fatto che una società in nome collettivo sia iscritta presso il registro delle imprese comporta delle
conseguenze. Dato che la s.n.c. dovrebbe essere iscritta presso il registro delle imprese per
conoscenza dei terzi, in caso di mancata registrazione vi è una duplicazione di regime giuridico
circa il rapporto con i terzi.
La società non iscritta è valida e operativa, ma vanno distinti i rapporti interni tra soci dai rapporti
esterni con i terzi:
• Nei rapporti interni si applicheranno le norme sulla società in nome collettivo,
• I rapporti esterni sono regolati dalle norme relative alla società semplice (artt. 2266-2290),
ferma restando la responsabilità illimitata e solidale.
Ulteriormente il legislatore avendo presente il problema che la società dovrebbe essere registrata
e svolge un’attività commerciale, per cui sorge il problema dell’affidamento, all’art. 2297, c.2, opera
una deroga in materia di rappresentanza rispetto alla disciplina della società semplice, non
applicando la norma che imponeva che le modificazioni del potere rappresentativo dei terzi fossero
portati a conoscenza dei terzi con modi idonei o per i patti originari, con le norme civilistiche,
inserendo una presunzione per cui ogni socio sia rappresentante, tranne se viene dimostrato che
vi sono patti limitativi che, anche se originari, vanno portati a conoscenza dei terzi, per tutelare il
loro affidamento.
La situazione di irregolarità è comunque eccezionale perché se gli amministratori non provvedono
al deposito entro 30 giorni, ciascuno dei soci può provvedere, a spese della società o imporre agli
amministratori di provvedervi.
Nel momento in cui la società viene iscritta nel registro delle imprese gode di alcuni vantaggi, in
primo luogo una più intensa autonomia patrimoniale nei confronti dei creditori, perché viene
derogata la norma dell’art. 2270 applicabile alla società in nome collettivo irregolare, infatti la quota
del socio viene particolarmente tutelata tramite un principio di non liquidabilità della quota finchè
dura la società, che viene meno solo nel caso di proroga nella durata della società. Viene
introdotto il principio che dato che la proroga comporta la proroga dell’esigibilità della quota del
socio, il creditore può opporsi alla proroga e la quota deve essere liquidata.
L’art. 2304 introduce un regime diverso in materia di responsabilità dei soci che delinea
diversamente il beneficio della preventiva escussione. Quindi è vero che i soci sono illimitatamente
responsabili ma prima va escusso l’intero patrimonio della società, per poi rivalersi sui soci. Qui
non è necessario indicare beni di immediato soddisfacimento, la responsabilità solidale diventa
sussidiaria, per cui risponde prima la società, poi se esso è insufficiente, si possono aggredire i
patrimoni individuali. Quindi non è il socio a dover indicare beni di immediato soddisfacimento,
sarà il creditore sociale a dover dimostrare che il patrimonio sociale è incapiente.
Il regime della limitazione del potere di rappresentanza è diverso perché l’art. 2298 dispone
diversamente, introducendo il principio dell’opponibilità ai terzi della limitazione del potere
rappresentativo tramite l’iscrizione presso il registro delle imprese, espressione del meccanismo di
pubblicità dichiarativa. Quindi non sono opponibili se non sono iscritte, a meno che i terzi non ne
abbiano avuto conoscenza in altro modo.
Per questi motivi è vantaggiosa l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il legislatore individua la necessità di atto costitutivo come regola generale, presupposto per
l’iscrizione nel registro delle imprese.
Questo atto costitutivo ha un contenuto minimo definito dal legislatore, esso deve indicare i dati dei
soci, la ragione sociale ossia il nome della società, che deve consentire a chi vi entra in contatto di
sapere il tipo sociale, quindi quest’ultimo va indicato.
Il diritto all’uso della ragione sociale è disciplinato al c.2. con una norma che richiama quella sulla
ditta derivata, ma leggermente diversa, per cui il nome può essere conservato anche nel caso di
uscita del socio come ragione sociale derivata.
Il n°3, art. 2295, individua come contenuto dell’atto costitutivo, l’indicazione dei soci che hanno
l’amministrazione e la rappresentanza della società. Questo occorre se si vuole uscire dalla
presunzione per cui tutti i soci sono amministratori, e tutti gli amministratori sono rappresentanti. È
un requisito eventuale, se non è previsto opera la presunzione.
Il n°4 impone di indicare la sede della società, rilevante sotto molteplici profili, in primo luogo da
esso si ricava l’ufficio del registro delle imprese competente, inoltre anche la competenza del
tribunale, individuazione degli usi commerciali applicabili.
È possibile avere anche sedi secondarie, che vengono stabilite per avere uffici o recapiti dislocati
sul territorio. L’art. 2299 dice che un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato nel luogo
dove la società ha sedi secondarie, per rendere più semplice al terzo di identificare la situazione.
Il n°5 indica come contenuto l’oggetto sociale, ossia il tipo di attività esercitata. Essa è importante
perché individua il perimetro dell’attività svolta e il profilo di rischio dell’attività.
Il n°6 parla dei conferimenti di ciascun socio. I conferimenti sono la norma e dovrebbero essere
scritte anche le quote ed il modo di valutazione. È un requisito eventuale, perché in assenza di
conferimenti, i soci si impegnano a conferire la loro illimitata responsabilità.
Il n°7 dice che il contratto deve prevedere anche le prestazioni a cui è obbligato il socio d’opera.
Il n°8 è solo eventuale, perché le lacune sono regolate dalla presunzione che la partecipazione agli
utili e perdite sia proporzionale ai conferimenti.
Anche la durata della società (n°9) è eventuale, perché vi dev’essere solo per le società a tempo
determinato. La proroga è ammissibile perché l’art. 2307 individua la possibilità di proroga
espressa o tacita.
Una volta che l’atto è formato, deve essere depositato presso il registro delle imprese che
provvede all’iscrizione, ma l’ufficio del registro raccoglie l’atto e provvede all’iscrizione, ma vi è un
passaggio intermedio perché il registro svolge un controllo di regolarità formale, non è un controllo
sostanziale.
Sono soggette all’iscrizione non soltanto la iniziale dichiarazione, ma anche tutte le successive
modifiche, quindi qualunque modifica deve essere registrata per poter essere opponibile. Se la
modificazione risulta da deliberazione dei soci, deve essere portata in copia autentica. Vige il
principio della pubblicità dichiarativa ex art. 2300.
Capitale e patrimonio
Se i conferimenti sono effettuati nella s.n.c. vanno a comporre il capitale sociale.
Il capitale sociale è un valore numerico che rappresenta l’insieme dei conferimenti. Può essere
costituito da denaro o beni che vengono valorizzati.
Diverso è il concetto di patrimonio, perché mentre il concetto di capitale è un concetto di stock,
stabile nel tempo, il patrimonio è un concetto dinamico, in quanto è l’insieme di attività e passività
riferibili alla società.
Quindi capitale e patrimonio convergono solo nel momento iniziale. Tra essi vi è correlazione
perché la società espone ai terzi il valore del capitale, su cui essi fanno riferimento, credendo che il
patrimonio sia per lo meno corrispondente al capitale.
Va considerata la disciplina della s.n.c. sulla sostanziale coincidenza di capitale e patrimonio. L’art.
2303 c.1 dice che i soci possono dividersi solo utili che sono stati conseguiti, non possono dividersi
il capitale sociale. Il c.2 dice che se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo
alla ripartizione di utili finchè il capitale non è stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Questo perché il legislatore vuole che vi sia una corrispondenza tendenziale tra patrimonio e
capitale. 14/11/2013
Se sono distribuiti utili non realmente conseguiti, essi sono stati indebitamente distribuiti, quindi
esiste un