Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Lezioni, Diritto civile Pag. 1 Lezioni, Diritto civile Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto civile Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto civile Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto civile Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto civile Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto civile Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONCLUDONO L’ACCORDO: SCOPO E’ QUELLO CHE HANNO IN TESTA I CONTRAENTI. Ciò

diverso dalle TEORIE OGGETTIVE, QUI SI VEDE IL FENOMENO DAL PUNTO DI VISTA

ESTERNO, QUALE FINE VEDONO I CONSOCIATI: QUESTA E’ LA CAUSA: SI GUARDA

DALL’ESTERNO.

Le teorie soggettive hanno problema che entrare nella testa di qualcuno è difficile, quindi si tende

al piano OGGETTIVO. Quando si parla di causa, si ha in mente il fine, ma il fine visto

DALL’ESTERNO!

Bisogna vedere il fine del contratto alla luce della rappresentazione dei CONSOCIATI. La prima

distinzione è fra TEORIE ASTRATTE E TEORIE CONCRETE.

Per le teorie astratte la causa è la funzione economico-sociale tipica del contratto. Facciamo

esempio della compravendita: lo scambio dell’alfa romeo contro corrispettivo, questa è la funzione

tipica, ma allora qualunque compravendita è uguale! Siccome è il codice a definire il tipo “di

contratto”, se la causa è la funzione socio-economica tipica, la causa si identifica con il tipo, quindi

la mancanza di causa non si porrebbe mai nei contratti tipici. Ma non è solo questa la criticità!

Posso dire che la causa è illecita? Si crea ingorgo mentale dal quale è difficile uscire.

Giuris ha mollato questa teoria con il caso del mutuo al casinò. La concezione astratta non

permette in modo adeguato di capire se la causa c’è e se è lecita: non mi permette di risolvere il

caso del mutuo concesso al giocatore! Proprio per inadeguatezza di questa teoria, è stata

introdotta una diversa nozione di causa: ESSA E’ LA FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE O

COMUNQUE LA RAGIONE CHE GIUSTIFICA IL PARTICOLARE CONTRATTO IN ESAME.

COME FACCIO PERO’ SE LA CAUSA DIVENTA “CONCRETA” A DISTINGUERLA DAL MOTIVO?!

Torniamo al caso iniziale, cioè la cessione delle autolinee. Prendiamo la concezione astratta della

causa: non c’è una donazione perché manca liberalità, non c’è compravendita perché manca

corrispettivo, è contratto atipico meritevole di tutela?! E’ meritevole di tutela chi dà gratis

qualcosa?! Se io ragiono in termini concreti, allora si parla di ALIENAZIONE, QUINDI IN SENSO

CONCRETO LA CAUSA IN QUESTO CASO RICOMPARE.

Perché il legislatore si è fissato sulla causa e perché i giuristi la hanno a cuore?! Vi sono due

concezioni. Una DIRIGISTICO-PATERNALISTICA E UNA LIBERALE.

1 – perché il legislatore non si fida di noi, perché crede che un contratto che dall’esterno sembra

non avere fine sia sospetto, quindi il legislatore crea un controllo. LA CAUSA E’ UNO

STRUMENTO DI CONTROLLO, CHE PERMETTE ALLO STATO DI TENERE D’OCCHIO I

CITTADINI: NON PIACCIONO I CONTRATTI FUTILI E CON CAUSA FUTILE. NEL NOSTRO

CASO SI DICE CHE NON SI PUO’ CEDERE BENI GRATIS, LA CAUSA SERVE A

CONTROLLARE E TUTELARE LE PERSONE (SI DICE CHE CONTRATTO E’ NULLO PERCHE’

MANCA CORRISPETTIVO E PERCHE’ E’ IRRAGIONEVOLE CEDERE GRATIS LE AUTOLINEE

E POI SI LITIGHI).

2 – LIBERALE. CRITICA A TEORIA PRECEDENTE PER COMPROMISSIONE DELL’AUTONOMIA

PRIVATA. ALLORA QUANDO MI ACCORGO CHE LE AUTOLINEE SONO STATE CEDUTE PER

DEBITI, NON SINDACO L’ATTIVITA’, L’AUTONOMIA PRIVATA. SECONDO QUESTA

CONCEZIONE SI RITIENE VALIDO ANCHE UN CONTRATTO STRAVAGANTE.

Un’ultima distinzione è quella fra teoria ANALITICA E TEORIA UNITARIA.

La teoria analitica è superata e riferiva alla causa le singole obbligazioni: si rispondeva alla

domanda “che fine ha la singola obbligazione?”. Invece secondo la concezione unitaria bisogna

guardare a tutto il contratto perché vi sia causa. Nel cod napoleon al centro del sistema vi erano le

obbligazioni, ora invece no!

La causa concreta è la CAUSA O LA RAGIONE CHE CONCRETAMENTE GIUSTIFICA IL

CONTRATTO. INIZIAMO CON I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO. Hanno una causa concreta

questi contratti?! Eh sì!

Contratti gratuiti: fideiussione del socio a vantaggio della società, c’è una CAUSA CONCRETA.

Si creano problemi seri con contratti gratuiti atipici! Il problema della causa è

molto delicato!

Nell’ipotesi di cessione delle autolinee per debiti futuri c’è la CAUSA CONCRETA,

PERCHE’ CHI CEDE CI GUADAGNA, CI GUADAGNA A NON AVER DEBITI FUTURI!

ESISTONO CONTRATTI CHE HANNO UNA CAUSA ANCHE SE A TITOLO GRATUITO!

CI SONO QUEI CONTRATTI CHE HANNO VANTAGGIO PER CHI SI SACRIFICA!

Tizio è proprietario di un immobile con cortile. Dopo dieci anni di causa perché oggetto del

contendere era la tettoia, da una parte si rinuncia a qualcosa per risparmiar sulle spese, e

anche dall’altra, ma a seconda della parte che si prende nella definizione di causa, per

una il contratto è nullo, per altro no!

Se c’è contratto a titolo gratuito bisogna vedere se c’è vantaggio rilevante per chi dispone:

se c’è rilevanza c’è causa, altrimenti NO!

CI SONO IPOTESI COME DONAZIONE, MUTUO A TITOLO GRATUITO (SENZA INTERESSI,

CHE NON RECA ALCUN VANTAGGIO), ED IN ESSE DOV’E’ LA CAUSA?! SONO IPOTESI A

CAUSA DEBOLE!

IL DEPOSITO A TITOLO GRATUITO NON HA GRAN SENSO DAL PUNTO DI VISTA

ECONOMICO. IL COMODATO GRATUITO IDEM.

LA DONAZIONE VIENE VISTA CON SOSPETTO ENORME! E’ IPOTESI CON CAUSA DEBOLE.

DOVE NON VIENE CONTROLLATO CON LA CAUSA, SI HANNO ALTRI CONTROLLI: C’E’ IL

NOTAIO NELLA DONAZIONE!

In ipotesi di causa debole, il notaio va a supplire alla causa! In altri ipotesi si supplisce con

materialità!

Si tratta dei casi di negozio di accertamento: le parti possono accertare la situazione di

fatto, come l’accertamento dei confini! La causa debole qui viene dall’incertezza

pregressa.

BISOGNA DISTINGUERE FRA CAUSA E MOTIVI. NON E’ CHIARA LA DISTINZIONE.

Finchè usiamo una definizione astratta della causa, è facile la distinzione! Se io acquisto macchina

per fuggire da rapina, è un MOTIVO ILLECITO! La distinzione fra causa e motivo assume un certo

rilievo: non è facile distinguere causa in concreto e causa in astratto.

In genere la giurisprudenza fa ragionamento tautologico: (causa) tutti interessi della parte che

giustificano il contratto (la frustrazione degli interessi comporta rimedi contrattuali). Mentre i motivi

sono interessi che stanno fuori dal contratto perché non fanno parte della ragione giustificativa.

Non c’è DISCRIMINE NETTO. Non si tratta di due concetti discreti e con confine ben delineato.

Se io dico di acquistare automobile per far felice ragazza direi che è motivo, per rapina direi causa

concreta.

La causa rileva in DUE SENSI:

- CAUSA SERVE A VALUTARE SE CONTRATTO E’ SENSATO PERCHE’ LEGISLATORE

NON SI FIDA. IL CONTRATTO E’ RICONOSCIUTO SE HA UN SENSO. ORDINAMENTO

TUTELA IL SENSO ATTRAVERSO LA CAUSA.

- CAUSA SERVE A VALUTARE LICEITA’ O NO DEL CONTRATTO. SE QUINDI IL SENSO E’

CONFORME ALL’ORDINAMENTO.

La liceità è un tema semplice.

Vediamo il tema della MANCANZA DELLA CAUSA.

Le ipotesi in esame della giuris sono queste:

- Mancata indicazione della causa. I notai sono attenti all’indicazione della causa nel

contratto (si pone problema nei contratti che hanno forma scritta).

- Indicazione di causa irrealizzabile (vendita di cosa già di proprietà del compratore: il caso

classico è acquisto per usucapione del terreno, per venderlo però poi dovete intavolarlo ed

intestarlo nei pubblici registri, se non avete carte non avete niente, se si fa causa 2,5 anni

in Trentino, se facciamo però contratto con parte perdente dell’immobile che l’immobile è

stato acquistato per usucapione, ma il notaio non lo fa: notaio chiede di far finta che sia

compravendita! Compravendita di cosa già vostra!)

-

LEZIONE 07-03

Valori e principi: volontà ed autonomia contrattuale, certezza del diritto, tutela del contraente

debole.

L’ordine del ragionamento: casi, norme del codice, aspetti fondamentali della disciplina, forme e

regime delle prove, giurisprudenza.

Partiamo da un caso che tocca un tema che riprenderemo, le condizioni generali del contratto! Si

vede come l’autonomia contrattuale si esprime. Le condizioni generali pongono un problema di

forma e di tutela dell’aderente. Tizio appone una sola sottoscrizione in calce a specchietto di

“approvazione espressa”, in luogo alla doppia sottoscrizione. Le clausole citate si devono ritenere

inefficaci ex art. 1341 oppure no?

La clausola compromissoria devolve ad arbitri la soluzione della controversia. Le condizioni

generali del contratto sono efficaci se l’aderente, che conosceva, avrebbe potuto conoscerla

usando l’ordinaria diligenza. Se non c’è specifica approvazione per iscritto, non sono valide

determinate tipi di clausole. E’ un elenco tassativo questo?! Ma quali altri elementi vanno sottoposti

ad attenzione? All’interno delle condizioni generali di contratto potrebbero esservi anche clausole

vessatorie, come in questo caso. Rispetto alla presenza delle clausole vessatorie c’è problema di

tutela dell’aderente. Teniamo presente la disciplina dei singoli contratti nominali! La qualifica del

contratto è opera complessa perché c’è tema dell’autonomia e tema della tipicità o atipicità dei

contratti. Cosa dobbiamo andare a vedere delle parole che sono qui esposte?

C’è problema che attiene alla validità della clausola e del contratto: della singola clausola

vessatoria. Bisogna distinguere fra forma che serve per validità della prova e forma che serve

come sostanza.

Nel contratto online, caso 2, fra EB e CE concluso mediante condizioni generali di contratto, la

società EB inserisce una clausola che le attribuisce la facoltà di recedere. CE aderisce alle

condizioni generali con un point and click. La clausola di recesso è efficace ai sensi del 1341?!

Dove sappiamo dal cc che si tratta di firma questo “point and click”?! dal regime della scrittura

privata si ricava che la sottoscrizione “è segno che identifica soggetto giuridico

INEQUIVOCABILMENTE E DEVE ESSERE AUTOGRAFA”: POINT AND CLICK E’ UNA

SOTTOSCRIZIONE?!

Quello che dobbiamo fare con codice digitale è controllare l’ultima versione.

Caso 3, proprietario di garage danneggiato da infiltrazioni di acqua cita in giudizio proprietari di

altre unità immobiliare del condominio ed il condominio. Però i citati ricordano che tizio in un

verbale condominiale aveva accettato una soluzione bonaria della controversia. Quid iuris? Quali

sono gli elementi rilevanti?!

La rinuncia è FORMALE O INFORMALE NELL’ACCETTAZIONE DELLA SOLUZIONE B

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SolidSnake86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pascuzzi Giovanni.