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CONCLUDONO L’ACCORDO: SCOPO E’ QUELLO CHE HANNO IN TESTA I CONTRAENTI. Ciò
diverso dalle TEORIE OGGETTIVE, QUI SI VEDE IL FENOMENO DAL PUNTO DI VISTA
ESTERNO, QUALE FINE VEDONO I CONSOCIATI: QUESTA E’ LA CAUSA: SI GUARDA
DALL’ESTERNO.
Le teorie soggettive hanno problema che entrare nella testa di qualcuno è difficile, quindi si tende
al piano OGGETTIVO. Quando si parla di causa, si ha in mente il fine, ma il fine visto
DALL’ESTERNO!
Bisogna vedere il fine del contratto alla luce della rappresentazione dei CONSOCIATI. La prima
distinzione è fra TEORIE ASTRATTE E TEORIE CONCRETE.
Per le teorie astratte la causa è la funzione economico-sociale tipica del contratto. Facciamo
esempio della compravendita: lo scambio dell’alfa romeo contro corrispettivo, questa è la funzione
tipica, ma allora qualunque compravendita è uguale! Siccome è il codice a definire il tipo “di
contratto”, se la causa è la funzione socio-economica tipica, la causa si identifica con il tipo, quindi
la mancanza di causa non si porrebbe mai nei contratti tipici. Ma non è solo questa la criticità!
Posso dire che la causa è illecita? Si crea ingorgo mentale dal quale è difficile uscire.
Giuris ha mollato questa teoria con il caso del mutuo al casinò. La concezione astratta non
permette in modo adeguato di capire se la causa c’è e se è lecita: non mi permette di risolvere il
caso del mutuo concesso al giocatore! Proprio per inadeguatezza di questa teoria, è stata
introdotta una diversa nozione di causa: ESSA E’ LA FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE O
COMUNQUE LA RAGIONE CHE GIUSTIFICA IL PARTICOLARE CONTRATTO IN ESAME.
COME FACCIO PERO’ SE LA CAUSA DIVENTA “CONCRETA” A DISTINGUERLA DAL MOTIVO?!
Torniamo al caso iniziale, cioè la cessione delle autolinee. Prendiamo la concezione astratta della
causa: non c’è una donazione perché manca liberalità, non c’è compravendita perché manca
corrispettivo, è contratto atipico meritevole di tutela?! E’ meritevole di tutela chi dà gratis
qualcosa?! Se io ragiono in termini concreti, allora si parla di ALIENAZIONE, QUINDI IN SENSO
CONCRETO LA CAUSA IN QUESTO CASO RICOMPARE.
Perché il legislatore si è fissato sulla causa e perché i giuristi la hanno a cuore?! Vi sono due
concezioni. Una DIRIGISTICO-PATERNALISTICA E UNA LIBERALE.
1 – perché il legislatore non si fida di noi, perché crede che un contratto che dall’esterno sembra
non avere fine sia sospetto, quindi il legislatore crea un controllo. LA CAUSA E’ UNO
STRUMENTO DI CONTROLLO, CHE PERMETTE ALLO STATO DI TENERE D’OCCHIO I
CITTADINI: NON PIACCIONO I CONTRATTI FUTILI E CON CAUSA FUTILE. NEL NOSTRO
CASO SI DICE CHE NON SI PUO’ CEDERE BENI GRATIS, LA CAUSA SERVE A
CONTROLLARE E TUTELARE LE PERSONE (SI DICE CHE CONTRATTO E’ NULLO PERCHE’
MANCA CORRISPETTIVO E PERCHE’ E’ IRRAGIONEVOLE CEDERE GRATIS LE AUTOLINEE
E POI SI LITIGHI).
2 – LIBERALE. CRITICA A TEORIA PRECEDENTE PER COMPROMISSIONE DELL’AUTONOMIA
PRIVATA. ALLORA QUANDO MI ACCORGO CHE LE AUTOLINEE SONO STATE CEDUTE PER
DEBITI, NON SINDACO L’ATTIVITA’, L’AUTONOMIA PRIVATA. SECONDO QUESTA
CONCEZIONE SI RITIENE VALIDO ANCHE UN CONTRATTO STRAVAGANTE.
Un’ultima distinzione è quella fra teoria ANALITICA E TEORIA UNITARIA.
La teoria analitica è superata e riferiva alla causa le singole obbligazioni: si rispondeva alla
domanda “che fine ha la singola obbligazione?”. Invece secondo la concezione unitaria bisogna
guardare a tutto il contratto perché vi sia causa. Nel cod napoleon al centro del sistema vi erano le
obbligazioni, ora invece no!
La causa concreta è la CAUSA O LA RAGIONE CHE CONCRETAMENTE GIUSTIFICA IL
CONTRATTO. INIZIAMO CON I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO. Hanno una causa concreta
questi contratti?! Eh sì!
Contratti gratuiti: fideiussione del socio a vantaggio della società, c’è una CAUSA CONCRETA.
Si creano problemi seri con contratti gratuiti atipici! Il problema della causa è
molto delicato!
Nell’ipotesi di cessione delle autolinee per debiti futuri c’è la CAUSA CONCRETA,
PERCHE’ CHI CEDE CI GUADAGNA, CI GUADAGNA A NON AVER DEBITI FUTURI!
ESISTONO CONTRATTI CHE HANNO UNA CAUSA ANCHE SE A TITOLO GRATUITO!
CI SONO QUEI CONTRATTI CHE HANNO VANTAGGIO PER CHI SI SACRIFICA!
Tizio è proprietario di un immobile con cortile. Dopo dieci anni di causa perché oggetto del
contendere era la tettoia, da una parte si rinuncia a qualcosa per risparmiar sulle spese, e
anche dall’altra, ma a seconda della parte che si prende nella definizione di causa, per
una il contratto è nullo, per altro no!
Se c’è contratto a titolo gratuito bisogna vedere se c’è vantaggio rilevante per chi dispone:
se c’è rilevanza c’è causa, altrimenti NO!
CI SONO IPOTESI COME DONAZIONE, MUTUO A TITOLO GRATUITO (SENZA INTERESSI,
CHE NON RECA ALCUN VANTAGGIO), ED IN ESSE DOV’E’ LA CAUSA?! SONO IPOTESI A
CAUSA DEBOLE!
IL DEPOSITO A TITOLO GRATUITO NON HA GRAN SENSO DAL PUNTO DI VISTA
ECONOMICO. IL COMODATO GRATUITO IDEM.
LA DONAZIONE VIENE VISTA CON SOSPETTO ENORME! E’ IPOTESI CON CAUSA DEBOLE.
DOVE NON VIENE CONTROLLATO CON LA CAUSA, SI HANNO ALTRI CONTROLLI: C’E’ IL
NOTAIO NELLA DONAZIONE!
In ipotesi di causa debole, il notaio va a supplire alla causa! In altri ipotesi si supplisce con
materialità!
Si tratta dei casi di negozio di accertamento: le parti possono accertare la situazione di
fatto, come l’accertamento dei confini! La causa debole qui viene dall’incertezza
pregressa.
BISOGNA DISTINGUERE FRA CAUSA E MOTIVI. NON E’ CHIARA LA DISTINZIONE.
Finchè usiamo una definizione astratta della causa, è facile la distinzione! Se io acquisto macchina
per fuggire da rapina, è un MOTIVO ILLECITO! La distinzione fra causa e motivo assume un certo
rilievo: non è facile distinguere causa in concreto e causa in astratto.
In genere la giurisprudenza fa ragionamento tautologico: (causa) tutti interessi della parte che
giustificano il contratto (la frustrazione degli interessi comporta rimedi contrattuali). Mentre i motivi
sono interessi che stanno fuori dal contratto perché non fanno parte della ragione giustificativa.
Non c’è DISCRIMINE NETTO. Non si tratta di due concetti discreti e con confine ben delineato.
Se io dico di acquistare automobile per far felice ragazza direi che è motivo, per rapina direi causa
concreta.
La causa rileva in DUE SENSI:
- CAUSA SERVE A VALUTARE SE CONTRATTO E’ SENSATO PERCHE’ LEGISLATORE
NON SI FIDA. IL CONTRATTO E’ RICONOSCIUTO SE HA UN SENSO. ORDINAMENTO
TUTELA IL SENSO ATTRAVERSO LA CAUSA.
- CAUSA SERVE A VALUTARE LICEITA’ O NO DEL CONTRATTO. SE QUINDI IL SENSO E’
CONFORME ALL’ORDINAMENTO.
La liceità è un tema semplice.
Vediamo il tema della MANCANZA DELLA CAUSA.
Le ipotesi in esame della giuris sono queste:
- Mancata indicazione della causa. I notai sono attenti all’indicazione della causa nel
contratto (si pone problema nei contratti che hanno forma scritta).
- Indicazione di causa irrealizzabile (vendita di cosa già di proprietà del compratore: il caso
classico è acquisto per usucapione del terreno, per venderlo però poi dovete intavolarlo ed
intestarlo nei pubblici registri, se non avete carte non avete niente, se si fa causa 2,5 anni
in Trentino, se facciamo però contratto con parte perdente dell’immobile che l’immobile è
stato acquistato per usucapione, ma il notaio non lo fa: notaio chiede di far finta che sia
compravendita! Compravendita di cosa già vostra!)
-
LEZIONE 07-03
Valori e principi: volontà ed autonomia contrattuale, certezza del diritto, tutela del contraente
debole.
L’ordine del ragionamento: casi, norme del codice, aspetti fondamentali della disciplina, forme e
regime delle prove, giurisprudenza.
Partiamo da un caso che tocca un tema che riprenderemo, le condizioni generali del contratto! Si
vede come l’autonomia contrattuale si esprime. Le condizioni generali pongono un problema di
forma e di tutela dell’aderente. Tizio appone una sola sottoscrizione in calce a specchietto di
“approvazione espressa”, in luogo alla doppia sottoscrizione. Le clausole citate si devono ritenere
inefficaci ex art. 1341 oppure no?
La clausola compromissoria devolve ad arbitri la soluzione della controversia. Le condizioni
generali del contratto sono efficaci se l’aderente, che conosceva, avrebbe potuto conoscerla
usando l’ordinaria diligenza. Se non c’è specifica approvazione per iscritto, non sono valide
determinate tipi di clausole. E’ un elenco tassativo questo?! Ma quali altri elementi vanno sottoposti
ad attenzione? All’interno delle condizioni generali di contratto potrebbero esservi anche clausole
vessatorie, come in questo caso. Rispetto alla presenza delle clausole vessatorie c’è problema di
tutela dell’aderente. Teniamo presente la disciplina dei singoli contratti nominali! La qualifica del
contratto è opera complessa perché c’è tema dell’autonomia e tema della tipicità o atipicità dei
contratti. Cosa dobbiamo andare a vedere delle parole che sono qui esposte?
C’è problema che attiene alla validità della clausola e del contratto: della singola clausola
vessatoria. Bisogna distinguere fra forma che serve per validità della prova e forma che serve
come sostanza.
Nel contratto online, caso 2, fra EB e CE concluso mediante condizioni generali di contratto, la
società EB inserisce una clausola che le attribuisce la facoltà di recedere. CE aderisce alle
condizioni generali con un point and click. La clausola di recesso è efficace ai sensi del 1341?!
Dove sappiamo dal cc che si tratta di firma questo “point and click”?! dal regime della scrittura
privata si ricava che la sottoscrizione “è segno che identifica soggetto giuridico
INEQUIVOCABILMENTE E DEVE ESSERE AUTOGRAFA”: POINT AND CLICK E’ UNA
SOTTOSCRIZIONE?!
Quello che dobbiamo fare con codice digitale è controllare l’ultima versione.
Caso 3, proprietario di garage danneggiato da infiltrazioni di acqua cita in giudizio proprietari di
altre unità immobiliare del condominio ed il condominio. Però i citati ricordano che tizio in un
verbale condominiale aveva accettato una soluzione bonaria della controversia. Quid iuris? Quali
sono gli elementi rilevanti?!
La rinuncia è FORMALE O INFORMALE NELL’ACCETTAZIONE DELLA SOLUZIONE B