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Anno 2014-2015 - Diritto civile professionale della società

Appunti del corso

Lezione 1 - 22 settembre

Esame: come l'anno scorso, per i frequentanti negli appelli, fino a luglio, c'è esame scritto (quiz a risposta multipla); eventualmente, c'è la possibilità di un preappello verso fine maggio.

Garanzie delle obbligazioni: pegno, ipoteca

Avremo un creditore e un debitore. Il debitore deve adempiere a una obbligazione. La prestazione è il contenuto di un'obbligazione!

La prestazione può avere ad oggetto:

  • L'obbligo di pagare una somma di denaro -> obbligazioni pecuniarie
  • Consegnare un bene mobile o immobile
  • Compiere una determinata attività

Garanzie reali e garanzie personali. La bipartizione tradizionale corrisponde al corso: garanzie reali nella prima parte, garanzie personali nella seconda parte del corso.

Tipologie di garanzie

Garanzie reali

  • Pegno
  • Ipoteca
  • Privilegi (Tommaso va in albergo con una valigia e cerca di uscire senza pagare il conto, l'albergatore lo ferma perché ha un privilegio nei suoi confronti: l'albergatore ha diritto di ritenzione nei confronti della valigia di Tommaso, cioè ha il diritto di tenersi la valigia, avendo un privilegio sul bene)
  • Proprietà in garanzia

Garanzie personali

  • Fideiussione (nel codice è la garanzia personale tipica: arriva un terzo, fideiussore, che garantisce) -> garanzia accessoria
  • Contratto autonomo di garanzia (la fideiussione è una garanzia accessoria; il contratto autonomo di garanzia è, invece, una garanzia autonoma, non c'è nel codice)
  • Polizza fideiussoria (è contratto di assicurazione con finalità di garanzia)
  • Ci sono, poi, garanzie personali riguardante i titoli di credito (cambiale, assegno, obbligazioni di società): l’avallo (chi firma la cambiale o l’assegno sulla facciata è considerato garante)

Le garanzie reali danno al creditore la possibilità di rivalersi sulla cosa (hanno per oggetto una cosa). Pegno, ipoteca e privilegi sono diritti reali diversi dalla proprietà. La proprietà di un bene, però, funziona come garanzia (proprietà del bene con funzione di garanzia). Il negozio fiduciario a noi interessa proprio quando parliamo di proprietà in garanzia.

Trust: meccanismo di affidamento fiduciario sviluppato nell’Inghilterra dal 1300 in poi, per cui il feudatario che doveva partire per le crociate con rischio morte elevato attribuiva il suo feudo a qualcuno fidato perché lo conservasse per i figli. Quando questo meccanismo di affidamento fiduciario si unisce alla funzione di garanzia, si giunge a un meccanismo che può servire per garantire l’adempimento di un’obbligazione. L’istituto del trust interessa quando si connota dalla finalità della garanzia. Quando si parla di affidamento fiduciario, trust, proprietà in garanzia, sotto si nasconde la causa del contratto (art. 1325 requisiti del contratto, tra cui compare anche la causa).

Articoli 1345, 1344, 1343: questi articoli regolano la causa, ma il codice non dice cosa sia la causa. La causa è la ragione giustificativa di un trasferimento: la causa di un trust è il trasferimento fiduciario, affinché il soggetto detenga i beni per consegnarli poi ai figli del feudatario.

Differenza pegno-ipoteca

  • Pegno: garanzia che ha per oggetto cose mobili
  • Ipoteca: garanzia che ha per oggetto beni immobili

Nell'ambito garanzie reali bipartizione:

  • Mobiliari
  • Immobiliari

Marchi e brevetti possono essere oggetto di garanzia? Sì: alcuni parlano di pegno, ma in realtà si tratta di un’ipoteca.

Rapporto obbligatorio: debitore e creditore. Nella garanzia personale c’è un terzo garante (es. fideiussore) che garantisce. La garanzia reale, invece, è una garanzia su una cosa. Chi è proprietario di questa cosa? Il debitore, ma può anche essere un terzo (che garantisce) datore di pegno o di ipoteca (il terzo si presta a garantire).

Nel nostro sistema, quando c’è una garanzia reale su immobili, c’è disciplina specifica dell’ipoteca. Ogni stato europeo ha una propria disciplina di garanzia immobiliare (frammentazione nei vari stati europei). L’ipoteca ha disciplina specifica in Germania, che è diversa in Francia, in Olanda, in Italia, in Spagna.

Le garanzie mobiliari (pegno) presentano una situazione caotica: tutto ruota intorno al requisito base del pegno, cioè la consegna (spossessamento), che è un concetto tipicamente francese e assunto anche in Italia. Problema: una banca può farsi garantire con il pegno sui beni aziendali (beni lavorati) che vengono venduti e poi pagati dopo sessanta giorni (credito della banca sui beni finiti/lavorati)? Non funziona lo spossessamento, perché abbiamo dei beni nuovi, lavorati: come fa il creditore banca ad essere garantito? Per molto tempo in Italia si è usata la categoria dei privilegi, piuttosto che quella del pegno, perché se non c’è spossessamento non ci può essere pegno (problema derivante dalla nozione di pegno francese, cioè pegno quale spossessamento).

Rispetto alle garanzie personali, l’Italia si trova in una situazione di globalizzazione (il contratto autonomo di garanzia ne è un esempio). Il sistema giuridico italiano in Europa presenta delle strutture di base molto rigide, ma esistono escamotage per far fronte a tali rigidità.

Se guardiamo più in grande, qual è il panorama che troviamo? Il nostro sistema rispetto ai diritti continentali europei?

  • Quando la garanzia è una garanzia reale sugli immobili, troviamo la normativa del luogo in cui si trovano: massima frammentazione di diritto in Europa.
  • Garanzie mobiliari: situazione caotica. Tutto ruota intorno all'istituto base del pegno: la consegna. Una banca come fa a farsi garantire sui beni aziendali? In Italia no pegno, ma privilegi.

Storicamente abbiamo la nozione di pegno che arriva dalla Francia. In molti stati europei ci sono garanzie reali su beni mobili senza spossessamento.

Nel codice troviamo solo la fideiussione, rispetto alle garanzie personali. Si crea una garanzia personale diversa dalla fideiussione, non accessoria.

Lezione 2 - 23 settembre

La responsabilità patrimoniale del debitore

Art. 2740: "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Quale nozione salta fuori dal 2740? È la nozione di patrimonio. Emerge chiaramente l’idea del patrimonio del debitore. Il bene è oggetto di diritti per l’individuo, suscettibile di appropriazione. Il termine beni è usato diversamente dal solito. Perché?

Es. A deve pagare 50 al debitore. Il nostro creditore iniziale può rivalersi su questi 50? Si, il debitore ha un diritto di credito verso A, esiste il pignoramento del credito che A deve pagare al suo debitore, compreso nell'articolo 2740. I beni non sono solo cose oggetto di diritti, ma tutte le poste attive di patrimonio del debitore che possono essere oggetto di espropriazione. È questo il significato della parola “beni” del 2740. La parola “beni” del 2740 ha un significato diverso rispetto all’812. Questa idea del senso diverso fa capire che nel 2740 parliamo di tutto il patrimonio del debitore che è destinato al soddisfacimento del credito del creditore. Per questo è in senso ampio.

Come avviene questo soddisfacimento? Cosa vuol dire che “tutti i beni presenti e futuri” del debitore sono destinati al soddisfacimento dell’obbligazione? Intuitivamente i beni sono lì a disposizione. Il c.p.c prevede alcune forme di vendita del bene per esempio tramite asta col cui ricavato il creditore soddisfa il suo credito. Questo aspetto del come però ci interessa poco.

La regola importante è che il patrimonio è unico o è una pluralità di patrimoni per un singolo soggetto?

In generale vale l'unicità del patrimonio per ogni soggetto. C’è una regola generale che è l’unicità e delle eccezioni. Nel 1800 c'era una distinzione tra patrimonio civile e commerciale e un soggetto poteva averli entrambi. Oggi questa distinzione non c'è più.

Es. c'è un piccolo imprenditore che apre una panetteria e che è proprietario di beni civili personali come la casa dove abita oppure dei macchinari con cui fa il pane. Tutto questo fa parte dell’unico patrimonio di questo soggetto > il creditore della sua attività di impresa può aggredire la sua casa personale > unicità del patrimonio, non si distingue tra patrimonio civile e commerciale.

Ci sono però deroghe e modifiche a questo principio:

  • La più importante è nelle successioni ereditarie: l'erede accetta l'eredità con beneficio di inventario = art.490 > viene distinto il patrimonio dell'erede da quello del de cuius. L’erede è titolare di due patrimoni: uno è il patrimonio ereditario e l'altro è il patrimonio personale. Questo è l’esempio più chiaro di deroga al principio dell’unicità del patrimonio. Es. l'erede doveva dare 10 al de cuius e nel suo patrimonio personale resta comunque il debito perché non c'è confusione dei patrimoni. Es. se all'erede, che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, piace un bene immobile del patrimonio ereditario, come fa ad averlo? C'è un trasferimento di proprietà, servirebbe una compravendita, dove l'erede è sia venditore, perché l'immobile è nel patrimonio ereditario, sia acquirente: i soldi escono dal suo patrimonio personale e entreranno nel patrimonio ereditario e l’immobile uscirà dal patrimonio ereditario ed entrerà nel suo patrimonio personale. Ma serve o no un contratto di vendita, traslativo? Di solito questo si fa tra due soggetti, qui invece ne abbiamo solo uno. Non si sa, si aspetta una sentenza di cassazione.
  • Qualcuno ha detto che un’altra eccezione può essere la srl in cui il patrimonio dei soci è separato da quello della società. Ma qui ci sono due soggetti: la società e i soci. Sarebbe meglio una SRL unipersonale che in Italia si può fare dal 1993. Tizio è unico socio e allora in questo caso un pezzo del patrimonio di questo socio si stacca e va a finire lì dentro. Però siamo sempre di fronte a due soggetti giuridici.
  • Patrimoni destinati ad uno specifico affare (vale per le SPA)= art.2447 bis che consente alla società di creare un patrimonio destinato ad uno specifico affare. La società non può destinare più del 10% del patrimonio netto ad un singolo affare. È un patrimonio destinato cioè staccato da quello generale. Cade il principio generale di unicità del patrimonio. Il problema che ci poniamo riguarda i creditori:
    • Creditori che nascono per l'attività specifica, separata, per il singolo affare non possono aggredire il patrimonio generale della società.
    • I creditori del patrimonio generale della società rimangono creditori del patrimonio generale e non possono aggredire i beni che sono dentro al patrimonio destinato alla singola attività.

Come viene costituito questo patrimonio destinato? Con quali modalità? È una delibera della società che deve ricevere pubblicità, deve essere resa nota ai terzi in due modi:

  • Iscrizione al registro di impresa che è la regola base di pubblicità commerciale
  • Trascrizione nei registri immobiliari se nel patrimonio destinato sono compresi beni immobili. Il c.c. infatti dice che la separazione non vale se non è stata fatta la trascrizione. Quindi la trascrizione immobiliare è un onere affinché ci sia questa separazione di patrimoni. Anche nel beneficio di inventario ci sono questi modi di pubblicità. L'accettazione di eredità che ha ad oggetto beni immobili deve essere trascritta nei registri immobiliari.

Fondo patrimoniale art.167 e seguenti. Si fa per proteggersi dai creditori. Si può fare con:

  • Beni immobili,
  • Mobili registrati
  • Titoli resi nominativi.

I coniugi destinano questi beni per far fronte ai bisogni della famiglia. C’è una destinazione specifica da parte dei coniugi per proteggersi dai creditori. Perché? Art. 170 = esecuzione sui beni del fondo: “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. L'esecuzione sui beni non può essere fatta per crediti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia. Se il creditore conosceva che il suo credito non riguarda i bisogni della famiglia allora non può agire. L’onere probatorio è a carico dei coniugi che devono dimostrare che il creditore sapeva che il suo credito non era per i bisogni della famiglia. Non può toccare il fondo il creditore che è estraneo al fondo patrimoniale. L’atto costitutivo di fondo patrimoniale può essere impugnato con azione revocatoria? Si, come se fosse un atto a titolo gratuito. La revocatoria per atti a titolo oneroso richiederebbe che entri qualcosa in tasca a chi ha alienato. Qui sicuramente non entra un bel nulla e quindi si applicano le regole della revocatoria egli atti a titolo gratuito. Il creditore per scopi estranei alla famiglia quindi poterebbe agire con la revocatoria contro la costituzione del fondo. La revocatoria si deve fare entro 5 anni.

Art.2740 comma 2: le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge > fino adesso abbiamo visto le ipotesi previste dalla legge: l’eredità con beneficio di inventario, la srl uni personale, il 2447 bis, il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione:

Art.2645 ter = vincolo di destinazione. È la terza regola della pubblicità immobiliare. Dice: “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione..." . Questa frase sugli interessi meritevoli di tutela l'abbiamo già incontrata nel 1322= contratto atipico: “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Cosa vuol dire esattamente questa frase? Interesse meritevole di tutela vuol dire lecito, qualunque contratto che non sia illecito. Causa lecita vuol dire ogni causa che non sia illecita. La clausola del 1322 non ha una valenza precettiva specifica per cui mi distingue dei contratti atipici meritevoli di tutela da dei contratti atipici non meritevoli di tutela. Basta che ci sia la liceità del contratto e l’interesse delle parti a stipularlo > qualunque contratto lecito allora rientra nel 1322. Il 1322 è il nocciolo dell'articolo 2645 ter perché la stessa clausola di interessi meritevoli di tutela la trovo nel 1322 dove vuol dire leciti, finalità lecite. Questo fa pensare che il 2645 ter consenta il vincolo purché lecito > è un'interpretazione molto ampia, basta che non ci sia illiceità; ma è un'interpretazione non ancora sicura. Lo deve dire la Cassazione ma ci vorranno molti anni. Sempre l’art. 2645 ter dice che "i beni conferiti possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per quello scopo" = i creditori del soggetto proprietario possono agire esecutivamente su questi beni solo se il credito è collegato alla destinazione data. È una barriera contro le azioni esecutive dei creditori del proprietario simile a quella del fondo patrimoniale.

Es. c'è un imprenditore che ha una casa in città, una al mare e una in montagna. E questo imprenditore non vuole che i suoi beni finiscano un giorno nelle mani dei suoi creditori. Allora sfogliando il c.c. trova questa norma. Perché giocarsi tutto il patrimonio per i debiti contratti durante l’esercizio dell’attività di impresa? Se l’imprenditore inizia un'attività, si rivolge alle banche che vogliono delle garanzie e quindi di sicuro tutti questi beni saranno aggredibili dalla banca perché è un creditore volontario; si troverà però anche con creditori involontari o con danni arrecati a terzi ecc... sono tutti casi di responsabilità extracontrattuale e anche con una serie di creditori volontari deboli (perché le banche sono creditori volontari forti,) ad esempio fornitori e dipendenti che l’imprenditore non ha pagato > questi possono aggredire i suoi beni e allora l'imprenditore può fare un vincolo di destinazione per 90 anni e così tutti i creditori, a parte le banche che avranno delle garanzie specifiche, come i fornitori e i dipendenti non potranno aggredire quei beni. Funziona così? Chi lo sa. Dipende dall’interpretazione di quello che abbiamo detto qui sopra. Il 1322 è una definizione un po’ evanescente senza contenuto precettivo, specifico quindi basta che sia lecito e il contratto va bene e se quella definizione la spostiamo nel 2645 ter, il vincolo può essere utilizzato per proteggere i beni.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unam92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Chianale Angelo.
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