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FONTE DELL’OBBLIGAZIONE
L’art.170 fa riferimento alle obbligazione e ai debiti “contratti”, questo termine ci deve far chiedere se il limite del
fondo patrimoniale riguardi solo le obbligazioni di fonte contrattuale oppure si debba estendere anche alle
obbligazioni di fonte extracontrattuale (ex 2043 c.c obbligazione derivante da fatto illecito). Il fatto che il codice parli
di “contratti”dovrebbe far pensare solo alle obbligazioni sorte sulla base di un contratto, in realtà non è così perché
con interpretazione di carattere estensivo si estende alle obbligazioni di carattere extracontrattuale!
Esempio il danno cagionato dal minore sotto la custodia del genitore oppure ai danni derivanti dal crollo di un
edificio di proprietà dei coniugi.
Però è chiaro che sorge un’altra questione perché bisogna valutare anche il profilo soggettivo dei creditori delle
obbligazioni extracontrattuali. L’art.170 distingue 3 categorie di creditori di:
1. debito contratto per bisogni familiari.
2. Debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari senza che il creditore ne abbia conoscenza, cioè si fa
riferimento all’ipotesi in cui il creditore contraendo non si renda conto che quello è un credito estraneo ai
bisogni familiari.
3. Debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari e dei quali il creditore era consapevole di tale
estraneità.
A chi spetta provare questo profilo soggettivo? Diventa una questione di carattere processuale secondo l’art. 2697
c.p.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”. Ossia l’onere della prova incombe su chi afferma
qualcosa e non su chi la nega, quindi spetterà ai coniugi che vogliono dimostrare che quei beni non sono
sottoponibili ad esecuzione giudiziale dimostrare che il creditore era a conoscenza del fatto che quelle obbligazioni
erano sorte per bisogni estranei e pertanto non può accampare pretese.
Cosa succede se uno solo dei coniugi compie un atto di straordinaria amministrazione anche per i bisogni familiari? (
compra una casa al mare ma non ha i soldi e il debito dovrebbe essere saldato tramite il fondo patrimoniale) in 19
questo caso anche se c’è un’esigenza familiare il coniuge estraneo si potrà opporre e potrà vietare l’aggressione del
fondo patrimoniale perché la disciplina art.168 ultimo comma richiama che l’amministrazione della comunione
legale in particolare l’art.180 c.c che richiede che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di
entrambi i coniugi. Quindi l’atto non potrà rendere aggredibile i beni del fondo patrimoniale pur sussistendo il
requisito dei “bisogni familiari” perchè è stato compiuto da un unico coniuge.
Quando io creditore contraggo con il coniuge e ho la possibilità di capire che non si tratta di un’obbligazione
familiare quei beni del fondo non potranno essere aggrediti.
Quando invece l’obbligazione è di tipo extracontrattuale il creditore non può relegare la sua pretesa ad elementi di
carattere soggettivo perché non c’è l’affidamento, non si può tutelare lo stato soggettivo di chi non può decidere se
l’obbligazione sorge o meno (il creditore non si può tirare indietro!) quindi l’unico requisito nelle obbligazioni di
carattere extracontrattuale per potersi rivalere sul fondo è l’esistenza di un bisogno familiare.
Cassazione 11230/2003 in tema di fondo patrimoniale” il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può
essere realizzato in via esecutiva sui beni contenuti nel fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione (ex
contratto o ex delitto) e quindi ammette che l’obbligazione di fonte extracontrattuale possa avvalersi sul fondo
patrimoniale, bensì nella relazione esistente tra essi il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, con la
conseguenza che deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.” Questo è un apporto
giurisprudenziale decisivo perché fino a questa sentenza si discuteva molto della possibilità o meno per i creditori di
obbligazione extracontrattuale di avvalersi sul fondo.
Parlando di esecuzione sui beni del fondo una particolare attenzione va all’ipotesi in cui siano uno solo dei coniugi a
conferire un bene nel fondo patrimoniale (un coniuge che mette un bene proprio a disposizione di entrambi). In
questo caso la dottrina discute perché c’è chi ritiene :
che in questo caso a favore del coniuge non titolare del fondo ci sia solamente un vincolo di carattere reale
(non ben definito).
altri dicono che si tratta di un usufrutto legale.
altri un diritto reale atipico ( perché il dogma dell’impossibilità di costituire diritti reali esiste per le parti ma
non per il legislatore quindi ai contraenti è vietato costituire un vincolo di carattere reale nuovo, mentre per
il legislatore è possibile.
Il problema che ci poniamo è : può essere anche questo diritto oggetto di esecuzione forzata, quindi può essere
espropriato anch’esso? (monetizzato attraverso la vendita all’asta) o è preferibile di no, viste le sue peculiarità e per
il fatto che è molto vicino come struttura all’usufrutto legale.
Ci si deve chiedere sempre in materia di responsabilità se i coniugi abbiano o meno un beneficium excussionis ( cioè
la possibilità di indicare al creditore quali sono gli altri beni sui quali si può e si deve soddisfare a prevalenza). Mentre
nella comunione legale l’art.190 c.c ammette queste fattispecie anche se dice che i creditori personali possono agire
in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, questa regola non pare estensibile al fondo patrimoniale.
Non si può dire ex art.168 e secondo la disciplina dell’art.189 che i creditori personali dei coniugi possono
soddisfarsi, per il residuo, sui beni del fondo. Perché l’art.168 c.c richiama le norme in materia di comunione legale e
allora si discute se questo rinvio sia limitato alle sole regole sull’amministrazione ( quindi alla possibilità di agire sui
beni del fondo con il consenso di entrambi i coniugi rispettando le regole dell’amministrazione della comunione
legale) oppure si possa estendere anche alle regole sulla responsabilità ( anche alla possibilità del beneficium
excussionis cioè la possibilità dei creditori personali di aggredire i beni del fondo o i creditori del fondo patrimoniale
di aggredire i beni personali). In realtà questa possibilità non pare esistere nel fondo mentre nella comunione
sembra esistente.
Il fondo patrimoniale ha questo scopo fondamentale cioè di mettere da parte alcuni beni a vantaggio di alcuni
creditori ma allo stesso tempo ha la possibilità di impedire ai creditori di un singolo coniuge di aggredire questi beni.
( ipotesi sia dell’imprenditore in crisi ma anche del soggetto che conosca un suo debito tributario di valore
consistente e che sa che si avvicina una cartella Equitalia allora in previsione di questa decide di costituire un fondo
patrimoniale. Cosa che il legislatore consente perché il fondo è opponibile contro le pretese tributarie! Poi il
legislatore ha reagito recentemente attraverso la modificazione del reato di ”sottrazione fraudolenta” facendolo
divenire reato di pericolo piuttosto che di danno, per cui oggi pur non esistendo una cartella esattoriale ne un
procedimento esattoriale in corso, il soggetto che in previsione di poter essere sottoposto ad azione esecutiva da
parte dell’erario costituisca il fondo patrimoniale P 20
può essere sottoposto alle sanzioni penali previste per la sottrazione fraudolenta, perché astrattamente costituisce
uno strumento a tutela dei suoi beni.
Invece quale strumento hanno a disposizione i creditori? Se il fondo patrimoniale consente di reagire anche alle
pretese dei creditori anteriori alla costituzione del fondo stesso, il creditore ha a disposizione l’AZIONE
REVOCATORIA ART.2901 C.C tale possibilità viene definita AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA. Quali sono le
conseguenza di questa azione? Comporta l’inefficacia relativa delle disposizioni, cioè io che costituisco il fondo
patrimoniale e che soccombo all’esercizio dell’azione revocatoria non è che ho compiuto un atto invalido, l’atto resta
efficace ma sarà inefficace( appunto inefficacia relativa) nei confronti di quel creditore o creditori che HANNO
AGITO, quindi come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
Però sorge un problema, bisogna capire se la costituzione del fondo patrimoniale sia o meno UN ATTO DI
DISPOSIZIONE! Perché L’ATTO DI DISPOSIZIONE è un atto che comporta il trasferimento della titolarità di un bene da
un soggetto ad un altro o cmq la costituzione attraverso l’ efficacia traslativa o costitutiva di un diritto reale
(es.usufrutto,uso, enfiteusi) che sottraggono alla pretesa del creditore parte del bene.
Però la costituzione del fondo non ha sempre un effetto di carattere dispositivo! Perché potrebbe capitare che i
coniugi siano titolari entrambi di beni in comunione legale e che decidano di conferire quel bene nel fondo, in realtà
qui non c’è nessun passaggio! I coniugi restano titolari nelle medesime quote! È solo un passaggio di regime da
quello della comunione a quello del fondo, entrambe sono comunioni di tipo germanico cioè senza quota, ( sia la
comunione che la contitolarità dei beni nel fondo non sono pro quota, ma ciascuno è titolare dell’intero pertanto si
definiscono comunioni di tipo GERMANICO). Infatti nell’ambito della comunione legale quando un coniuge dispone
dei beni della comunione senza il consenso dell’altro coniuge, l’atto non è nullo ma è ANNULLABILE su istanza
dell’altro coniuge , il che vuol dire che lui (il coniuge) ha la titolarità dell’intero!
Cosa che invece non avviene nella comunione ordinaria dove se io sono comproprietario insieme ai miei fratelli di
un bene e lo trasferisco, non è che trasferisco tutto il bene, ma solo la mia quota! ( differenza tra comunione legale e
comunione ordinaria). L’atto sarebbe inefficace nella misura in cui trasferisco la quota degli altri soggetti! Allora
proprio per tutelare i creditori la cassazione in data 28/11/1990 n°11449 ci dice che quello che conta non è la
disposizione in senso tecnico ma la destinazione implicante sottrazione alle regole generali della responsabilità
patrimoniale generalizzata e globale dell’art.2740. Di fronte ad un’azione revocatoria da parte di un creditore,
opposta dai coniugi che affermano che non ci sia stato atto di disposizione, perché non c’è stato trasferiment