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FONTE DELL’OBBLIGAZIONE

L’art.170 fa riferimento alle obbligazione e ai debiti “contratti”, questo termine ci deve far chiedere se il limite del

fondo patrimoniale riguardi solo le obbligazioni di fonte contrattuale oppure si debba estendere anche alle

obbligazioni di fonte extracontrattuale (ex 2043 c.c obbligazione derivante da fatto illecito). Il fatto che il codice parli

di “contratti”dovrebbe far pensare solo alle obbligazioni sorte sulla base di un contratto, in realtà non è così perché

con interpretazione di carattere estensivo si estende alle obbligazioni di carattere extracontrattuale!

Esempio il danno cagionato dal minore sotto la custodia del genitore oppure ai danni derivanti dal crollo di un

edificio di proprietà dei coniugi.

Però è chiaro che sorge un’altra questione perché bisogna valutare anche il profilo soggettivo dei creditori delle

obbligazioni extracontrattuali. L’art.170 distingue 3 categorie di creditori di:

1. debito contratto per bisogni familiari.

2. Debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari senza che il creditore ne abbia conoscenza, cioè si fa

riferimento all’ipotesi in cui il creditore contraendo non si renda conto che quello è un credito estraneo ai

bisogni familiari.

3. Debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari e dei quali il creditore era consapevole di tale

estraneità.

A chi spetta provare questo profilo soggettivo? Diventa una questione di carattere processuale secondo l’art. 2697

c.p.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”. Ossia l’onere della prova incombe su chi afferma

qualcosa e non su chi la nega, quindi spetterà ai coniugi che vogliono dimostrare che quei beni non sono

sottoponibili ad esecuzione giudiziale dimostrare che il creditore era a conoscenza del fatto che quelle obbligazioni

erano sorte per bisogni estranei e pertanto non può accampare pretese.

Cosa succede se uno solo dei coniugi compie un atto di straordinaria amministrazione anche per i bisogni familiari? (

compra una casa al mare ma non ha i soldi e il debito dovrebbe essere saldato tramite il fondo patrimoniale) in 19

questo caso anche se c’è un’esigenza familiare il coniuge estraneo si potrà opporre e potrà vietare l’aggressione del

fondo patrimoniale perché la disciplina art.168 ultimo comma richiama che l’amministrazione della comunione

legale in particolare l’art.180 c.c che richiede che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di

entrambi i coniugi. Quindi l’atto non potrà rendere aggredibile i beni del fondo patrimoniale pur sussistendo il

requisito dei “bisogni familiari” perchè è stato compiuto da un unico coniuge.

Quando io creditore contraggo con il coniuge e ho la possibilità di capire che non si tratta di un’obbligazione

familiare quei beni del fondo non potranno essere aggrediti.

Quando invece l’obbligazione è di tipo extracontrattuale il creditore non può relegare la sua pretesa ad elementi di

carattere soggettivo perché non c’è l’affidamento, non si può tutelare lo stato soggettivo di chi non può decidere se

l’obbligazione sorge o meno (il creditore non si può tirare indietro!) quindi l’unico requisito nelle obbligazioni di

carattere extracontrattuale per potersi rivalere sul fondo è l’esistenza di un bisogno familiare.

Cassazione 11230/2003 in tema di fondo patrimoniale” il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può

essere realizzato in via esecutiva sui beni contenuti nel fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione (ex

contratto o ex delitto) e quindi ammette che l’obbligazione di fonte extracontrattuale possa avvalersi sul fondo

patrimoniale, bensì nella relazione esistente tra essi il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, con la

conseguenza che deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.” Questo è un apporto

giurisprudenziale decisivo perché fino a questa sentenza si discuteva molto della possibilità o meno per i creditori di

obbligazione extracontrattuale di avvalersi sul fondo.

Parlando di esecuzione sui beni del fondo una particolare attenzione va all’ipotesi in cui siano uno solo dei coniugi a

conferire un bene nel fondo patrimoniale (un coniuge che mette un bene proprio a disposizione di entrambi). In

questo caso la dottrina discute perché c’è chi ritiene :

 che in questo caso a favore del coniuge non titolare del fondo ci sia solamente un vincolo di carattere reale

(non ben definito).

 altri dicono che si tratta di un usufrutto legale.

 altri un diritto reale atipico ( perché il dogma dell’impossibilità di costituire diritti reali esiste per le parti ma

non per il legislatore quindi ai contraenti è vietato costituire un vincolo di carattere reale nuovo, mentre per

il legislatore è possibile.

Il problema che ci poniamo è : può essere anche questo diritto oggetto di esecuzione forzata, quindi può essere

espropriato anch’esso? (monetizzato attraverso la vendita all’asta) o è preferibile di no, viste le sue peculiarità e per

il fatto che è molto vicino come struttura all’usufrutto legale.

Ci si deve chiedere sempre in materia di responsabilità se i coniugi abbiano o meno un beneficium excussionis ( cioè

la possibilità di indicare al creditore quali sono gli altri beni sui quali si può e si deve soddisfare a prevalenza). Mentre

nella comunione legale l’art.190 c.c ammette queste fattispecie anche se dice che i creditori personali possono agire

in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, questa regola non pare estensibile al fondo patrimoniale.

Non si può dire ex art.168 e secondo la disciplina dell’art.189 che i creditori personali dei coniugi possono

soddisfarsi, per il residuo, sui beni del fondo. Perché l’art.168 c.c richiama le norme in materia di comunione legale e

allora si discute se questo rinvio sia limitato alle sole regole sull’amministrazione ( quindi alla possibilità di agire sui

beni del fondo con il consenso di entrambi i coniugi rispettando le regole dell’amministrazione della comunione

legale) oppure si possa estendere anche alle regole sulla responsabilità ( anche alla possibilità del beneficium

excussionis cioè la possibilità dei creditori personali di aggredire i beni del fondo o i creditori del fondo patrimoniale

di aggredire i beni personali). In realtà questa possibilità non pare esistere nel fondo mentre nella comunione

sembra esistente.

Il fondo patrimoniale ha questo scopo fondamentale cioè di mettere da parte alcuni beni a vantaggio di alcuni

creditori ma allo stesso tempo ha la possibilità di impedire ai creditori di un singolo coniuge di aggredire questi beni.

( ipotesi sia dell’imprenditore in crisi ma anche del soggetto che conosca un suo debito tributario di valore

consistente e che sa che si avvicina una cartella Equitalia allora in previsione di questa decide di costituire un fondo

patrimoniale. Cosa che il legislatore consente perché il fondo è opponibile contro le pretese tributarie! Poi il

legislatore ha reagito recentemente attraverso la modificazione del reato di ”sottrazione fraudolenta” facendolo

divenire reato di pericolo piuttosto che di danno, per cui oggi pur non esistendo una cartella esattoriale ne un

procedimento esattoriale in corso, il soggetto che in previsione di poter essere sottoposto ad azione esecutiva da

parte dell’erario costituisca il fondo patrimoniale P 20

può essere sottoposto alle sanzioni penali previste per la sottrazione fraudolenta, perché astrattamente costituisce

uno strumento a tutela dei suoi beni.

Invece quale strumento hanno a disposizione i creditori? Se il fondo patrimoniale consente di reagire anche alle

pretese dei creditori anteriori alla costituzione del fondo stesso, il creditore ha a disposizione l’AZIONE

REVOCATORIA ART.2901 C.C tale possibilità viene definita AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA. Quali sono le

conseguenza di questa azione? Comporta l’inefficacia relativa delle disposizioni, cioè io che costituisco il fondo

patrimoniale e che soccombo all’esercizio dell’azione revocatoria non è che ho compiuto un atto invalido, l’atto resta

efficace ma sarà inefficace( appunto inefficacia relativa) nei confronti di quel creditore o creditori che HANNO

AGITO, quindi come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Però sorge un problema, bisogna capire se la costituzione del fondo patrimoniale sia o meno UN ATTO DI

DISPOSIZIONE! Perché L’ATTO DI DISPOSIZIONE è un atto che comporta il trasferimento della titolarità di un bene da

un soggetto ad un altro o cmq la costituzione attraverso l’ efficacia traslativa o costitutiva di un diritto reale

(es.usufrutto,uso, enfiteusi) che sottraggono alla pretesa del creditore parte del bene.

Però la costituzione del fondo non ha sempre un effetto di carattere dispositivo! Perché potrebbe capitare che i

coniugi siano titolari entrambi di beni in comunione legale e che decidano di conferire quel bene nel fondo, in realtà

qui non c’è nessun passaggio! I coniugi restano titolari nelle medesime quote! È solo un passaggio di regime da

quello della comunione a quello del fondo, entrambe sono comunioni di tipo germanico cioè senza quota, ( sia la

comunione che la contitolarità dei beni nel fondo non sono pro quota, ma ciascuno è titolare dell’intero pertanto si

definiscono comunioni di tipo GERMANICO). Infatti nell’ambito della comunione legale quando un coniuge dispone

dei beni della comunione senza il consenso dell’altro coniuge, l’atto non è nullo ma è ANNULLABILE su istanza

dell’altro coniuge , il che vuol dire che lui (il coniuge) ha la titolarità dell’intero!

Cosa che invece non avviene nella comunione ordinaria dove se io sono comproprietario insieme ai miei fratelli di

un bene e lo trasferisco, non è che trasferisco tutto il bene, ma solo la mia quota! ( differenza tra comunione legale e

comunione ordinaria). L’atto sarebbe inefficace nella misura in cui trasferisco la quota degli altri soggetti! Allora

proprio per tutelare i creditori la cassazione in data 28/11/1990 n°11449 ci dice che quello che conta non è la

disposizione in senso tecnico ma la destinazione implicante sottrazione alle regole generali della responsabilità

patrimoniale generalizzata e globale dell’art.2740. Di fronte ad un’azione revocatoria da parte di un creditore,

opposta dai coniugi che affermano che non ci sia stato atto di disposizione, perché non c’è stato trasferiment

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Publisher
A.A. 2014-2015
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unam92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Chianale Angelo.