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Diritto Canonico

IL DIRITTO CANONICO. o

Occorre fare una distinzione tra: diritto canonico e diritto ecclesiastico. Il 1 è

il diritto proprio della chiesa cattolica (di rito latino o di tradizione occidentale);

o

il 2 è il diritto dello Stato nei confronti delle chiese o del fenomeno religioso. Il

termine “diritto canonico” deriva dal greco kànon che significa regola, in

quanto anticamente i primi Concili adottavano delibere in forma di canoni 

che sono brevi esposizioni normative disposte in una serie ordinata. Si

avvertì presto l’esigenza di condurre ad unità le tante fonti canoniche che si

erano succedute nel tempo e così prese forma un sistema di norme che

regolavano l’azione dei consociati appartenenti alla chiesa (cioè i fedeli) e

che formavano un vero e proprio ordinamento. Il diritto canonico che è giunto

fino a noi era diverso: dal diritto romano, dai diritti barbarici e dallo ius civile

insieme al quale formò il diritto comune. Invece i canoni orientali non si

integrarono mai tra loro e non diedero mai vita ad un sistema normativo

unitario né per le chiese cristiane ortodosse, né per quelle che si mantennero

o rientrarono nella piena comunione con la chiesa romana. Ciò risulta

evidente se si riflette che la raccolta normativa in atto, vigente per le chiese

cristiane ortodosse, prese il nome di “Codice dei canoni delle chiese orientali”

del 1990, al contrario di quel che avvenne per la chiesa cattolica di rito latino,

le cui raccolte normative ufficiali (cioè quelle del 1917 e 1983) confluirono nel

“Codice di Diritto Canonico”.

Ordinamento  insieme di norme giuridiche costanti e comuni che

 distinguono l’ordinamento stesso da altri sistemi normativi e che sono

supportate da strutture e processi organizzativi che mirano a renderle

efficaci.

L’ENIGMA DEL DIRITTO.

Il diritto canonico possiede caratteristiche di: continuità, stabilità e certezza.

Questo suo aspetto ordinamentale, che dà l’idea di una totalità assoluta,

chiusa e statica, sollevò nei confronti della chiesa cattolica il problema del

“limite intrinseco”, cioè il problema che il diritto non è riconducibile alla morale

di ciascun uomo (vale a dire che non è possibile far coincidere in modo pieno

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e assoluto il diritto in senso oggettivo con quello in senso soggettivo). Tale

limite è rappresentato dal fatto che il diritto pretende di essere un ottimo

sistema di comunicazione umana. Esso infatti è composto da un insieme di

norme e usa il linguaggio in senso prescrittivo per orientare l’agire umano e

per indurre ogni uomo a tenere determinati comportamenti anziché altri.

Pertanto il diritto deve stabilire ciò che è giusto o dovuto a qualcuno; tuttavia

esso non sempre riesce ad imporsi sulla coscienza del singolo, il quale

spesso non vi si conforma, mettendone in crisi l’essenza profonda e

rendendo vano lo scopo tipico della norma giuridica che è quello di

individuare e tradurre in concreto la relazione più appropriata di un uomo nei

confronti degli altri uomini. L’esigenza di superare questo limite emerse

sempre di più fino a diventare un vero e proprio enigma per il diritto canonico,

dal momento che la rigida applicazione della legge poteva dar luogo ad una

somma ingiustizia, nonostante l’apparente legalità. Ciò appare ancora più

contraddittorio per un’esperienza di chiesa che si fonda sulla rivelazione di un

Dio secondo cui “Non è l’uomo fatto per il sabato, ma è il sabato fatto per

l’uomo” e in questo caso il termine sabato rappresenta la legge. Sulla base di

questo insegnamento evangelico, alcuni affermarono che: più la chiesa

cattolica produceva diritto, più si allontanava dal suo fine principale, al quale,

invece, si mantennero fedeli le chiese cristiane.

SOHM E IL DIRITTO SACRAMENTALE.

Sulla scia di questi giudizi e di un’interpretazione riduttiva degli insegnamenti

del Concilio Vaticano II, anche una parte della dottrina interna alla chiesa

cattolica assunse un atteggiamento antigiuridico, criticando il diritto canonico.

Molti argomenti adottati a sostegno di tali critiche vennero modificati da un

o o

giurista protestante di nome Rudolph Von Sohm (che visse tra il 19 e il 20

secolo), secondo il quale il diritto canonico aveva subìto, nel tempo,

l’influenza del diritto romano [che è il diritto “profano”(non religioso) per

eccellenza]. Sohm affermò che le caratteristiche ordinamentali presentate dal

diritto canonico, lo avevano allontanato dalle esperienze di fede proprie delle

comunità cristiane primitive. In altre parole, la chiesa cattolica si era

allontanata dal suo fine principale, pertanto il suo ordinamento, come affermò

il filosofo Benedetto Croce, poteva essere considerato come “L’antico Impero

Romano sopravvissuto e convertito in spirituale e teocratico”, cioè come un

terreno con a capo un’autorità religiosa che aveva assunto le sembianze di

un monarca. Invece secondo Sohm le comunità cristiane primitive che

vissero in modo autentico la fede ad esse rivelata, non ebbero una base

istituzionale-giuridica in senso stretto; esse infatti erano tenute insieme

attraverso il sacramento dell’eucaristia (comunione) e grazie alla

partecipazione personale dei singoli al carisma dell’apostolo (o “inviato da

Cristo”) per riunirle e governarle. Dunque se queste comunità usarono un

diritto, esso era di certo un diritto sacramentale e carismatico. A questo

proposito occorre sottolineare che il Concilio Vaticano II sostenne che anche

in origine la chiesa non si formò per iniziativa spontanea dei singoli, ma come

una risposta ben precisa dell’apostolo e dei suoi seguaci alla chiamata di Dio,

per compiere la missione da Lui assegnata. Ricordiamo il principale

documento approvato dal Concilio Vaticano II: la Costituzione Dogmatica

Lumen Gentium, la quale al num.8 stabiliva che “La chiesa era stata creata e

organizzata come società”; ciò non significa che essa si uniformò ai modelli

organizzativi tipici delle società profane, ma che si basò sull’analogia con il

mistero dell’Incarnazione, secondo il quale il Figlio di Dio è Dio Egli stesso ed

è venuto al mondo facendosi uomo per compiere la missione affidatagli dal

Padre, ossia salvare l’umanità, recuperando l’originaria immagine divina.

Anche tale missione era: adempimento di un mandato e obbedienza ad un

comando. La chiesa, che è sacramento derivato da Cristo, doveva

rispecchiare il mandato del suo Fondatore, adattandosi al precetto di amare

come Cristo ci ha amati. Dunque alla base dell’ordinamento canonico vi era il

precetto fondamentale della carità cristiana, la quale si realizzava attraverso

la partecipazione dell’uomo ad una missione.

IL DIRITTO E LA CHIESA.

La chiesa fu fondata per permettere all’uomo di essere partecipe dell’amore

di Dio; e se alla sua base vi era il comandamento della carità, allora il diritto si

immedesimava con la creazione della chiesa e con essa formava un tutt’uno.

Nell’ordinamento canonico la carità non annullava la norma, ma al contrario

la presupponeva e la rendeva coerente con le esigenze dell’uomo che ne era

il destinatario. Pertanto possiamo dire che la chiesa si fonda su un

ordinamento in cui la giustizia si perfeziona con la carità; e se questo è vero,

risulta perfettamente conforme alla sua missione quanto affermò Giovanni

Paolo II, cioè che “Il diritto c’è già e non può non esserci sin dalle origini della

chiesa, perché è insito nella vita stessa di essa”. Dunque il diritto canonico è

un diritto originale, che non deriva dal diritto secolare profano (cioè dal diritto

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romano); ciò non significa che il diritto canonico non sia un ordinamento,

purché tale termine venga inteso come un modo per assicurare stabilità e

continuità alle norme e alla vita della chiesa. D’altra parte l’ordinamento

canonico non è riconducibile a qualsiasi altro ordinamento, perché la sua

base, rappresentata dal diritto divino rivelato, caratterizza il contrasto

esistente tra: autorità della legge e libertà dell’uomo, e tale contrasto è più

marcato nel diritto canonico, rispetto alle altre realtà giuridiche.

LA CONFORMITÀ INNOVATRICE E L’EQUITÀ CANONICA.

Per far fronte all’enigma del diritto, che come sappiamo prese vita nel

potenziale distacco tra: autorità della legge e libertà dell’uomo, l’ordinamento

canonico riassumeva la propria logica in una regola che tendeva a superare

costantemente se stessa attraverso il dialogo. Ciò significa che il paradosso

(la stranezza) del diritto canonico era quello di essere un ordinamento la cui

tipicità consisteva nell’essere il più possibile atipico, e cioè nel cercare di far

o o

coincidere il typos con il kairòs (il 1 rappresentava la stabilità; il 2

rappresentava il nuovo). Il diritto canonico si differenziava da ogni altro

sistema giuridico perché le ragioni prime poste a fondamento della chiesa

mettevano continuamente in discussione le singole disposizioni normative.

Tutte le volte in cui la rigida applicazione della legge non dava vita ad una

somma giustizia, ma ad una somma ingiustizia, ecco che il diritto canonico

rinnovava la propria realtà normativa attraverso una particolare “conformità

innovatrice” o una “continuità nella discontinuità”. Ciò era possibile grazie alle

caratteristiche di elasticità, flessibilità e adattabilità che sono tipiche del diritto

canonico e che assicuravano una continuità nel corso di un perenne rinnovo.

Questo spirito anti-formalista (tipico del diritto canonico) impedì che,

nonostante le codificazioni, l’ordinamento si secolarizzasse e si strutturasse

con richieste di esclusività e chiusura. Al contrario, fin dall’epoca classica, i

canonisti elaborarono il concetto di Equità Canonica, alla quale si ricorreva

non come un rimedio per sfuggire alla severità della legge, né limitatamente

ai casi in cui essa era espressamente richiamata dal diritto scritto, bensì

quando una norma giuridica risultava, nella sua concreta applicazione,

irrispettosa e lesiva delle esigenze di salvezza spirituale del destinatario.

Dunque per porre un rimedio a questa sopravvenuta irragionevolezza della

norma bisognava trovare una nuova regola attraverso un criterio di giudizio

offerto dall’equità canonica, cioè dal senso di giustizia che reggeva il sistema

giuridico della chiesa. L’equità canonica era innanzitutto fonte del diritto, ma

era una fonte non scritta, una fonte-fatto o extra ordinem, ossia non regolata

da prescrizioni espresse come le fonti ordinarie cioè le fonti-atto (quindi leggi,

regolamenti, decreti ecc.). Più esattamente nel diritto canonico l’equità

canonica era “la regola delle regole”, “la norma produttrice di norme” in virtù

della quale l’ordinamento canonico superava continuamente se stesso e

realizzava il precetto dell’amore, rivelato attraverso l’equità perché in essa

giustizia e carità coincidevano. Il diritto canonico si mostra Ordo Amoris

(quindi come ordine di amore  così come affermava Sant’Agostino), la carità

diventa regola e il diritto diventa espressione della carità. L’originalità del

diritto canonico si può cogliere nel passaggio: dalla giustizia della carità  alla

carità della giustizia. Questo significa che in un ordinamento che ha come

regola fondamentale il precetto dell’amore e della carità, la norma giuridica

non viene osservata per rispetto formale alla sovranità della legge o per

sottomissione al principio di autorità, ma la sua obbedienza presuppone

l’adesione della persona al precetto stesso. Per cui vi è una coincidenza tra

comportamento esterno e atteggiamento interiore, difficilmente riscontrabile

in qualsiasi altro ordinamento giuridico. Quindi chi obbedisce al precetto della

carità riconosce le ragioni che giustificano il proprio comportamento, e cioè

l’amore di Dio e del prossimo.

DIRITTO DIVINO E TEORIE SULLA SUA VIGENZA. TEORIA DELLA

CANONIZZAZIONE.

Come abbiamo detto il diritto canonico è caratterizzato da un apparente

paradosso [che è quello di essere un ordinamento la cui tipicità consiste

nell’essere il più possibile atipico, e cioè nel cercare di far coincidere il typos

con il kairòs]. Per tanto tempo gli interpreti hanno discusso e hanno cercato di

dare una spiegazione a quella combinazione di elementi contrapposti che

caratterizzano il diritto canonico come: unità e pluralità - stabilità e

rinnovamento - elemento divino e realtà umana, e hanno fatto ricorso al diritto

divino (che è la base dell’ordinamento canonico ed è connesso ad esso). Il

problema che si poneva era quello di capire come il diritto divino potesse

diventare vincolante nell’esperienza della chiesa. A riguardo vediamo che

negli anni precedenti la celebrazione del Concilio Vaticano II, la “Scuola

Canonistica Italiana Laica” cercò di risolvere questo problema, elaborando

una serie di teorie, la più importante delle quali era quella della

“Canonizzazione”, che si può considerare una teoria normativa del diritto. Per

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canonizzazione si intende la traduzione in canoni di norme provenienti

dall’esterno. Ad esempio, il diritto canonico canonizza, cioè fa’ proprie, le

norme di diritto civile che disciplinano la materia dei contratti, rendendole

vincolanti nei confronti dei fedeli quando si tratta di applicarle ai beni

patrimoniali appartenenti alla chiesa. Secondo i sostenitori di questa teoria, le

norme provenienti da Dio (cioè quelle di diritto divino) erano esterne al diritto

canonico in quanto estranee al diritto che si era formato sulla Terra e nella

storia, ma venendo canonizzate dall’autorità ecclesiastica competente

diventavano interne al diritto canonico stesso. Appare evidente l’influenza

delle teorie normative, secondo le quali il diritto è un insieme di norme

giuridiche emanate da un’autorità in grado di farle osservare, anche

ricorrendo ad una sanzione. Lo scopo dei sostenitori di tale teoria era quello

di tutelare l’unità formale dell’ordinamento e, allo stesso tempo, di spiegare la

forza obbligante del diritto divino nella coscienza e nella vita di relazione.

Quindi si ebbe una trasformazione del comandamento religioso in una vera

propria prescrizione giuridica, la cui inosservanza dava luogo non solo ad un

peccato ma anche ad un illecito punibile con una sanzione. In questo modo si

assegnava al diritto divino (prima che venisse trasformato in canoni) una

forza morale e la sua introduzione nell’ordinamento canonico dipendeva: da

un obbligo di coscienza e da un atto dell’autorità ecclesiastica competente.

CRITICHE ALLA TEORIA DELLA CANONIZZAZIONE.

La teoria della canonizzazione non fu immune da critiche; infatti se da un lato

essa tutelava l’unità formale dell’ordinamento, dall’altro trascurava la

dimensione sostanziale del diritto canonico. Dunque se tutto il diritto venisse

ricondotto a regole formali e se solo l’autorità ecclesiastica fosse legittimata a

porre le norme e a stabilire e applicare le relative sanzioni, non ci sarebbero

norme giuridiche per controllare questa autorità (ecclesiastica), la quale

risulterebbe sciolta da ogni vincolo ordinamentale. In realtà, come sappiamo,

il diritto canonico è Ordo Amoris, cioè espressione dell’amore divino che è la

regola fondamentale, e un ordinamento che si fonda su questa regola

fondamentale e che deriva dal precetto di carità, non può fondarsi sul

principio di autorità, così come l’obbligatorietà della regola non può essere

giustificata solo in base alla presenza di una sanzione. Dunque se la regola

della carità è giuridica, la sua vigenza e la sua obbligatorietà non possono

essere ricondotte ad alcuna canonizzazione o ad alcun atto imperativo

dell’autorità ecclesiastica. Quindi così come il vincolo giuridico non è

assicurato dalla sanzione per chi non l’osserva ma dalla sua forza obbligante,

allo stesso modo l’autorità ecclesiastica non è assolutamente sciolta da ogni

vincolo ma è anch’essa sottoposta ad un insieme di regole alle quali deve

sottostare.

LA TEORIA DELL’ISTITUZIONE.

Per superare le critiche mosse nei confronti della teoria della canonizzazione,

venne elaborata la teoria dell’istituzione che sistemava e integrava la teoria

precedente. Anch’essa sosteneva che le norme di condotta di diritto divino

fossero esterne rispetto al diritto canonico storico-umano e che avessero un

contenuto negativo e non vincolante (ad esempio: non uccidere, non rubare),

e affinché questi precetti diventassero vere e proprie norme dell’ordinamento,

quindi giuridicamente vincolanti, era necessario che venissero tradotti in

canoni, cioè recepiti in atti deliberativi dell’autorità ecclesiastica, intesi a

precisarne il contenuto e il campo di applicazione. E’ evidente che la

precedente teoria della canonizzazione veniva ribadita, sebbene

limitatamente alle norme di condotta (o comportamento) che regolavano il

comportamento dei consociati nella loro vita di relazione. Nella teoria

dell’istituzione v

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Tigano Marta.
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