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Diritto canonico – Appunti lezioni

Interesse attuale per il diritto canonico

Ragioni che possono spiegare un interesse del tutto attuale per il diritto canonico. Dal punto di vista della professoressa sono possibili due risposte alla domanda "il diritto canonico perché?"

  • Giurista in senso proprio. (Notai di diritto patrimoniale canonico, Giudici di Corte d’Appello per la delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, Magistrati per obiezione di coscienza, Avvocati ecclesiastici per nullità matrimoniale)
  • Battezzati nella Chiesa cattolica.

Il diritto canonico è un modo di avvicinarsi a un diritto non comune rispetto a quelli previsti nei corsi di giurisprudenza, dà infatti la possibilità di conoscere un diritto religioso (della Chiesa cattolica), che è per sua natura non statale.

Esempi di applicazione del diritto canonico

  • Insegnamento religione cattolica. Art. 9, L. n. 121/1985

    La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Ci dice che lo stato ne promuove l'insegnamento, non come insegnamento dogmatico. Si tratta di un riconoscimento sostanziale, lo stato deve assicurarsi che l'insegnamento venga impartito. Tale impegno è stato introdotto in Costituzione con L. n. 186/2003, con sistema che permette agli insegnanti di religione di essere insegnanti di ruolo. L'insegnante deve avere il nulla osta del vescovo diocesano competente. Se non viene rinnovata l'autorizzazione, tale insegnante, compatibilmente con la sua preparazione, potrebbe essere eventualmente destinato all'insegnamento di altre materie (problema1); l'impegno dello stato inoltre si traduce nel pagamento degli insegnanti di religione, che non sono soggetti al blocco dello scatto, essendo soggetti ad altri contratti (problema2).

  • Presenza crocefisso in aule e tribunali. Si tratta della causa Lanzi vs. Italia. Una donna atea di origine finlandese richiede di togliere il crocefisso dalla scuola perché lei è atea e quindi pregiudica il suo diritto di educare il figlio secondo le sue idee.
    • CEDU: Sent. 3 novembre 2009 Seconda sezione / Sent. 18 marzo 2011 - Grande Chambre.

    Non sempre vi sono due pronunce su una determinata materia. A fronte di una pronuncia che accoglieva le istanze della signora Lanzi, l'Italia ottiene il riesame presso la Grande Chambre, quest'ultima contraria alla prima. La Corte nella Seconda Sezione ritiene che la presenza del crocefisso nelle aule italiane violi i seguenti articoli: art. 2 del Protocollo Addizionale del 1952 e l'art. 9 della convenzione.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione: Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione:

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
  2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

La Grande Chambre afferma quanto segue: "L'esposizione del crocifisso a scuola non viola il diritto dei genitori di educare ed istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche (art. 2, Protocollo addizionale del 1952)"

Il governo dello stato italiano ha sostenuto che il crocefisso non è un simbolo religioso ma culturale, che rientra nel patrimonio culturale italiano, rendendo così il crocifisso un simbolo passivo (un simbolo attivo ha come obbiettivo fare proselitismo – un simbolo passivo non fa opera di convincimento che potrebbe contrastare con la libertà di coscienza delle persone).

Gli stati contraenti godono di un margine di apprezzamento (la corte non impone a tutti gli aderenti le stesse discipline in quanto derivanti da diverse origini culturali), idoneo ad adattare le sentenze alla specificità delle diverse realtà. Non essendovi un'opinione diffusa europea sul punto, la Corte conclude ritenendo che la presenza del crocefisso valore di indottrinamento, non avente valore attivo ma passivo. Al momento non esistono elementi sufficienti ad attestare il condizionamento sulle persone dalla presenza del crocefisso. Non è comparabile la sua influenza alla partecipazione a una lezione o altri insegnamenti.

Elezione papale

1. Legittimazione passiva

Qualunque battezzato, anche laico, di sesso maschile (purché dotato dell’uso della ragione) che non rifiuti o metta in dubbio le verità di fede (eretico) e non sia separato dalla Chiesa cattolica (scismatico). Il papa deve essere scelto tra i cardinali, questa non è una regola perché sulla base dell’ordinamento canonico può essere qualunque battezzato laico maschio dotato di ragione, non eretico, non scismatico. Ciò si trova all’interno di una quaestio di Graziano. Prima metà 12 secolo, all’interno della compilazione l’eresia e lo scisma per il diritto canonico sono 2 diritti per le quali sono comminate due sanzioni.

Can. 349. I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice (…)

Universi Dominici Gregis: il diritto di eleggere il Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80 anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i 120. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

Corpus iuris canonici: Gregorio 16’. All’interno ci sono molte decretali (le decretali sono nome di leggi della chiesa) e sono:

  • Il decreto di Graziano all’interno del quale è inserita la previsione relativa alla legittimazione passiva e risale al 1234.
  • Liber extra (di Gregorio IX). Si divide in 5 parti: giudice, giudizio, clero, matrimonio e delitto.
  • Liber sextus (Bonifacio VIII del 1298).
  • Clerentine (1317 raccolgono le decretali di Clemente V)

Due Collezioni private di un giurista francese Chaqui(??) una del 1500 che raccoglie decretali di Giovanni XXII, l’altra del 1503 che raccoglie decretali di vari papi da Urbano IV a Sisto IV.

Il papa, se non ancora vescovo, una volta eletto deve ricevere il sacramento dell’ordine nel vescovado e nella chiesa cattolica questo è concesso solo agli uomini. Nella storia, il pontificato di Leone ottavo del 963 ha attuato tutte le previsioni del canone 6 ( ) e cioè chi può diventare papa.

Can. 378. 1. Per l'idoneità di un candidato all'episcopato, si richiede che:

  • Sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione;
  • Goda di buona reputazione;
  • Abbia almeno trentacinque anni di età;
  • Sia presbitero almeno da cinque anni;
  • Abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline.

2. Il giudizio definitivo sull'idoneità del candidato spetta alla Sede Apostolica.

Quindi ai sensi del Can. 378 i requisiti sono:

  • 35 anni di età
  • Prete da almeno 5 anni
  • Formazione teologica che se non è certificata dal conseguimento di una laurea dottorale presso un università pontificia, deve essere comunque desumibile dalle capacità che gli si riconoscono comunemente
  • Deve avere la fede salda
  • Deve avere saggezza, prudenza, virtù umane
  • Condotta morale ortodossa

Tenuto conto della quaestio di Graziano, al candidato papa non ancora vescovo, bisogna vedere quanto queste caratteristiche siano compatibili con il suo stato.

2. Legittimazione attiva

Can. 349. I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

La universi dominici gregis aggiunge dettagli rispetto al canone ai cardinali di santa romana chiesa. Sono elettori i cardinali che non abbiano ancora compiuto gli 80 anni prima dell’inizio della sede vacante. Non possono essere più di 120 (attualmente sono 117, ma al conclave ne partecipano solo 115 a causa di due rinunce: una per motivi di salute, una per rinuncia all’ufficio di cardinale). Quando Benedetto Sedicesimo si è ritirato, e si è proceduto al conto dei cardinali, due non sono considerati degni [Dolan(NY), Mahoney(Boston), Obrian(Scozia)]. Non partecipano all’elezione del pontefice.

È possibile rifiutare l’accesso al Conclave (sessione delle elezioni) dei Cardinali? Universi dominici gregis, dice che nessun cardinale può essere escluso dalla legittimazione attiva o passiva per nessuna ragione o pretesto. Unica possibilità per sottrarsi è che il cardinale sia in condizioni di malattia riconosciuta da giuramento dei medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori. Sopraggiunta impossibilità: si allontana e se le elezioni son ancora in corso quando sta meglio, potrà rientrare nel conclave. Regola introdotta da Clemente V alle elezione del pontefice partecipano anche i cardinali colpiti da scomunica, sospensione ed interdetto (queste sono tre sanzioni canoniche). Soprattutto la scomunica viene comminata nel caso di eresia, apostasia e scisma. In sostanza è la pena prevista x i delitti più gravi nell’ordinamento canonico (delicta graviora): delitti contro la fede. Possono partecipare anche gli scomunicati, perché il papa deve essere espressione di tutta la Chiesa (è una norma con funzione preventiva rispetto al rischio che possa verificarsi storicamente. Fa riferimento al periodo in cui vi erano 2 papi).

3. Procedura conclave

(Conclave dal latino cum clave). I cardinali venivano letteralmente rinchiusi nella cappella Sistina e in zone limitrofe alla stessa in modo da evitare interferenze con fattori esterni. La procedura prevista per il conclave prevede:

  • Inizio: 15/20 gg. dalla sede vacante con facoltà per il collegio di anticipare se tutti i cardinali sono presenti o di posticipare comunque entro i 20 gg.
  • Isolamento (obbligo di segreto, pena scomunica, sancito con apposito giuramento)
  • Presidenza: Cardinale Decano

L’elezione avviene per scrutinio a maggioranza di almeno 2/3 computata sulla base degli elettori presenti e votanti. Sono previsti 4 scrutini al giorno per i primi 3 giorni (2 al mattino, 2 al pomeriggio). Pausa di riflessione e preghiera 7 scrutini per 3 volte intervallati da pause. I Cardinali dopo questa serie infruttuosa potevano scegliere a maggioranza di ricorrere al ballottaggio fra i due candidati più eletti. In caso di ballottaggio vinceva, chi conseguiva la maggioranza la maggioranza dei voti.

Benedetto XVI, De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11 giugno 2007) ha stabilito che: dopo la serie infruttuosa di 7 x3 scrutini hanno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. In queste votazioni i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva non basta la maggioranza semplice ma occorre quella dei 2/3 degli elettori presenti e votanti.

Quando ha inizio il conclave??? Non prima di 15 gg dall’inizio della sede vacante e non oltre 20 gg dalla stessa data. Il 25 febbraio Benedetto XVI ha modificato questa regola che ha aggiunto la previsione che se i cardinali elettori fossero tutti presenti in Roma, il termine di 15 gg poteva essere ridotto. In questo periodo di 15 gg i cardinali hanno modo di parlarsi e di confrontarsi sul raggiungimento di eventuali maggioranze. CUM CLAVE: isolamento. Prima della universi dominici gregis, era un isolamento fisico, dopo è un isolamento che si garantisce attraverso l’istituto del segreto (i cardinali risiedono nella Residenza Santa Marta). Obbligo per tutti i cardinali di prestare giuramento sul Vangelo con una formula nella quale si dice espressamente che la violazione del giuramento sarà sanzionata con la scomunica riservata alla sede apostolica cioè al papa.

Chi presiede il conclave??? È presieduto dal Cardinale Decano: oggi Angelo Sodano dal 2005 (che è il vecchio segretario di Stato). Il cardinale decano viene eletto tra i cardinali vescovi che sono in tutto 6 e sono i cardinali che il pontefice pone a capo delle 6 diocesi (suburbicane?). Tale elezione deve comunque essere approvata dal pontefice. Oltre ai cardinali vescovi, ci sono poi i cardinali presbiteri e diaconi. Oggi le differenze sono venute meno.

Elezione:

  1. Per Scrutinio
  2. Maggioranza di almeno 2/3 degli elettori presenti è votanti (le parole sottolineate sono previste da Benedetto XVI)
  3. 3 giorni, 4 scrutini al giorno (2 mattina 2 pomeriggio): se questa tornata di scrutini non ha dato buon esito, dopo una giornata di pausa sono previste 3 tornate di 7 scrutini ciascuna intervallate da pause.

Se anche dopo questi 33/34 scrutini non si va da nessuna parte?

Dal 2007 Benedetto XVI: dopo la serie infruttuosa di tutti questi scrutini, hanno voce passiva solo i due nomi che nel precedente scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voto, ma questi due non hanno legittimazione attiva, cioè non partecipano al voto. Anche in caso di ballottaggio, la maggioranza qualificata è data dai 2/3 degli elettori presenti e votanti.

L'esistenza del diritto canonico dà la possibilità di conoscere da vicino un diritto religioso. I diritti religiosi interferiscono con la vita delle persone, spesso determinando conflitti di coscienza che le società pluraliste sono chiamate a rispondere. Gli interrogativi prevalenti per la conoscenza dei diritti religiosi sono di seguito riportati. Le risposte sono di natura teorica (regole generali del sistema), che possono essere sempre rispondenti alla realtà; ciò non inficia la portata del modello teorico di riferimento.

1. Cos'è un diritto religioso?

Diritto religioso è un diritto che nasce e si sviluppa all’interno di una comunità religiosa (i diritti religiosi incidono non sul territorio ma sulle persone in forza di una caratteristica che gli attribuisce la qualifica di fedeli). Diritto che trova nell'elemento religioso l'origine, l'oggetto e il fine del proprio intervento.

2. Cosa caratterizza i diritti religiosi?

Fonte. Ciò che caratterizza i diritti religiosi è la loro eterofondazione. Mentre normalmente i diritti secolari trovano il loro fondamento nell'opera dell'uomo, i diritti religiosi trovano il loro fondamento in una realtà esterna all'uomo stesso. La fonte del diritto sacro non è l'uomo ma una realtà esterna. Tale realtà esterna nelle religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo, islam) coincide con Dio e si traduce nella rivelazione (la rivelazione dell'Ebraismo inizia con Abramo e i profeti – nel cristianesimo si fonda su Abramo e continua con Gesù – nell'Islam la rivelazione è fatta a Maometto mentre Cristo è un profeta).

Il fatto che la fonte del diritto sia Dio attribuisce alle regole proprie di questi orientamenti religiosi il carattere della immutabilità (relativa, non assoluta). Ad essere immutabile è solo il nucleo dei valori cristallizzati presenti nei testi rivelati. Saranno invece mutabili le regole che presiedono all'applicazione di questi principi.

Esempi:

  • I canonisti medievali consideravano il prestito con interesse un peccato e quindi lo vietavano. Oggi si faticano a trovare banche in cui questa pratica non sia utilizzata. Il diritto canonico chiede che il tasso non sia eccessivo.
  • Per le banche islamiche è vietato e ci sono banche apposite in cui le particolari condizioni rendono possibile il prestito.
  • La Bibbia ammette la pena di morte, che è strumento ripudiato dalla collettività. I rabbini hanno trovato delle condizioni tali per rendere applicabile la pena di morte che la rendono inapplicabile (condizioni: L'autore del delitto deve essere avvisato da almeno due persone prima di commettere il reato delle conseguenze giuridiche. Il soggetto che si accinge a delinquere deve dire di essere consapevole.).

La poligamia era inizialmente prevista, oggi non è più accettata.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flyinadream di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.
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