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Diritto canonico

Il diritto coinvolge le manifestazioni sociali più grandi e la persona fisica. Esso generalmente pone l’uomo in situazioni di giustizia davanti alla società. Il diritto canonico costringe ad usare tecniche più raffinate. Essa ha una coesione interna: si basa sulla volontà del soggetto che intende far parte di questo ordinamento. Il battesimo forzato infatti è nullo. Solo il diritto internazionale ha portata generale simile però il diritto canonico ha una maggiore riflessione in sé, riguarda il singolo ed è molto più antico.

Il diritto romano poteva competere ma non esiste più, anche se continua ad influenzare gli istituti giuridici. È un sistema giuridico che ha come autore la Chiesa, autorità confessionale e religiosa: non è una parte specifica del diritto ma è un sistema intero. Non è estraneo al diritto nazionale ma dopo l’unità d’Italia si ha una involuzione; furono infatti soppresse le cattedre di teologia (nelle università statali) perché la Chiesa non vuole teologi laici e la stessa istituzione era in una fase involutiva. Questo diritto, utilizzato nell’ambito del diritto ecclesiastico, serviva per regolare numerosi rapporti giuridici: come il duplice regime matrimoniale, le donazioni alla Chiesa.

Patti lateranensi del 1929

Le cattedre risorgono con i Patti Lateranensi del 1929, con Vincenzo Del Giudice a Milano. C’è la necessità, sentita da parte dei canonisti, di spiegare il perché di questo studio dato che è stato sempre studiato nell’ambito della storia del diritto italiano e nelle università pontificie. Nel 1917 vi è il primo codex iuris canonici che è diverso dal corpus iuris canonici. La congregazione degli studi con una circolare (istructio) del 18 dice che il codice deve essere studiato secondo l’esegesi stessa del codice; osservato in modo religioso e proponeva per lo studio il codice stesso come manuale. Ciò corrisponde ad una regressione rispetto allo studio scientifico della materia in quanto i codici quando nascono sono già vecchi.

Il decreto di Graziano era già stato usato come manuale ma era una raccolta di principi giuridici e c’era già al suo interno la critica al testo: nasce la scuola dei decretisti. È una cattedra sorta in Austria, quando il Veneto era ancora lì. La fonte del diritto ecclesiastico è lo Stato; e il diritto canonico che viene usato qui è un tipo adattato alle esigenze della fonte che lo ha stabilito. Quindi non è un diritto canonico originario, manca di positività originaria. E non esistono sistemi positivi se non provengono da una sola fonte.

Studi sul diritto canonico

Gli anni ’30 sono fecondi perché ci si è chiesti cosa studiare del diritto canonico oggettivo, al di fuori del diritto ecclesiastico e della storia con degli articoli usciti ne Il diritto ecclesiastico. Iemolo scrive L’insegnamento del diritto ecclesiastico e canonico nel 1937: deve comprendere sia il diritto statale che della Chiesa ma era già sorta la cattedra di diritto canonico. Quindi vi erano corsi monografici o di esegesi. Del Giudice pubblica nel 1936 un articolo per lo studio del diritto canonico nelle università statali italiane. Negli studi in onore di Francesco Scaduto, è il primo ad affermare l’autonomia del diritto ecclesiastico e dice che si deve studiarlo come il diritto romano, in modo istituzionale impartito dopo i problemi perché presuppone la conoscenza degli istituti. Si parla del suo carattere universale rispetto al carattere particolare del diritto ecclesiastico.

C’è contraddizione fra Chiesa e diritto? Se c’è, vuol dire che il diritto canonico non è necessario. Il diritto:

  • Regola del comportamento umano secondo giustizia
  • Mezzo per risolvere i conflitti intersoggettivi
  • Strumento di potere per consolidare l’ordine per ottenere il bene comune
  • Riconoscimento della dignità, libertà umana
  • Mezzo per superare anarchia e tirannide

Fin qui non c’è nessuna contraddizione fra Chiesa e diritto. Ma queste sono funzioni strumentali diverse dall’essenza del diritto. Queste funzioni strumentali possono portare ad azioni antigiuridiche (come gli strumenti per migliorare la razza).

Caratteristiche del fenomeno giuridico

Vi sono due caratteristiche quindi:

  • Il fenomeno giuridico è orientato alla vita sociale dell’uomo fondata su esigenze di giustizia che ineriscono alla natura umana
  • Il diritto riflette una situazione di giustizia, un ordine sociale

Il diritto non c’è quando ci sono vincoli solo morali, dove non c’è dimensione di giustizia. Se il diritto ordina la realtà, le sue caratteristiche seguono la realtà sociale che ordina! Del Giudice definisce il diritto canonico come insieme di norme giuridiche imposte e fatte valere dagli organi della Chiesa cattolica secondo cui la Chiesa è organizzata, opera e dalla quale è regolata l’attività dei fedeli in relazione ai fini propri di questa società. D’Avac parlava di un sistema di norme giuridiche per disciplinare l’organizzazione esterna, sociale della Chiesa e dei suoi fedeli in relazione ai fini della stessa.

Epitome iuris canonici: Vermesch e Kreusen religiosi, definiscono come complesso di leggi, che provengono dall’autorità ecclesiastica secondo cui sono ordinate le azioni dei battezzati affinché vengano dirette ai fini della stessa. In manuali più risalenti viene definito come complesso di canoni secondo cui viene retta la comunità ecclesiastica. Hanno in comune il fatto che pongono l’accento sull’elemento sociale ed organizzativo della chiesa che dà giuridicità all’ordinamento canonico. È quindi un concetto di norma emanata da una autorità legittima che regola l’attività umana.

Parlando di sistema o insieme di norme è un modo di intendere il diritto tipico della scuola dogmatica (positivistica), introita la realtà nel diritto a partire da categorie ristrette fino a raggiungere una unità specifica, è un sistema quindi diviso di norme che discendono da un’unica fonte. E si differenzia per questa definizione dalla scuola esegetica. Per questa è un complesso di norme: essa è più risalente, non vede il diritto in senso unitario perché non ne sente il bisogno dato che analizzando le norme prende principi anche da altre discipline; è più interessata alla norma concreta; che cos’è la legge? Loro prendono la soluzione di Tommaso, cioè “dove può limitare il campo della sua azione interpretativa”. Non limita il diritto ma ha interesse a crearne uno nuovo mentre i dogmatici fanno fatica a vederlo!

Sistema e insieme di norme

Entrambe, con queste posizioni, presentano delle falle perché se il diritto canonico è un insieme di norme giuridiche non posso dire che le singole norme sono il totale del canonico; difetto opposto (per i dogmatici) quindi queste definizioni sono carenti ed incoerenti. Deve avere le caratteristiche proprie che derivano dall’essere giuridico. Gli esegeti cercano un’opinio anche negli altri ordinamenti, perché serve come strumento per conoscere la realtà giuridica. Per la dogmatica c’è un insieme di norme da cui si ricavano interazioni fra esse: essa trova infatti il concetto unificante, concetto di ordinamento giuridico. Partendo dalle norme si arriva all’ordinamento giuridico.

Le definizioni di sistema ed insieme (dogmatica) e complesso (esegetica) presentano delle lacune, non corrispondono al nostro sentire impregnato di positivismo. Sono superate da una terza scuola giuridica, quella di Pedro Lombardia e Javier Hervada. La scuola di Navarra concepisce l’ordinamento canonico come la struttura giuridica della Chiesa. Il diritto canonico è composto da elementi costitutivi, norme per l’individuo ma non solo norme, anche da un sistema di rapporti giuridici ossia da un insieme di legami che uniscono gli individui fra loro e li pongono in relazione in determinate situazioni (status) nell’ambito del corpo sociale della Chiesa e in ordine ai fini sociali della stessa. Questo insieme organizza la gerarchia e valuta il comportamento dei fedeli nell’ambito di questo corpo sociale.

Concetto di ordinamento canonico

Studiando dal punto di vista del diritto il concetto di ordinamento canonico è il concetto giuridico della Chiesa stessa, della sua struttura. Si può anche studiarlo con le altre scienze, tutte sono collegate. La teologia ed il Magistero insegnano che la Chiesa non è solo quella che sperimentiamo, c’è anche una Chiesa invisibile (ecclesia caritatis). Implica quindi l’esistenza di una Chiesa nella dimensione sociale quindi anche una potestà legislativa nella Chiesa stessa che ha un contenuto più profondo rispetto alle altre potestà legislative perché ha una base teologica.

La comunità ecclesiastica o Ecclesia è il corpo mistico di Cristo; prosecuzione della sua attività. Il capo della Chiesa è Cristo; questa realtà si manifesta nella storia quando opera come uomo. La ecclesia iuris è incarnata e assume forme ed elementi propri di un ordine visibile. La giuridicità del diritto canonico deriva dalla volontà del fondatore di usare mezzi umani. Riposa quindi su un elemento immutabile cioè la volontà di Cristo. La forza di coesione che lega i singoli appartenenti a questa società non si esaurisce nel diritto perché sennò sarebbe un aspetto parziale. Il fenomeno associativo è spontaneo come quello di qualunque altra società. L’ultima ragione del suo essere è, secondo il principio di solidarietà dei suoi membri, e viene dato dalla creazione della Chiesa stessa. Società giuridicamente costituita. La realtà giuridica quindi si appoggia, come al solito, su una realtà mistica in un modo ancora più pregnante di quanto lo Stato si appoggia sulla volontà dell’uomo.

Posizione del civis è una che si basa sulla natura sociale dell’uomo, quella del fedele anche ma il fondatore è anche divino. La Chiesa, senza il diritto non può esistere, ma d’altronde il diritto non è tutto perché la Chiesa è una realtà misterica, mancherebbe di completezza. Il romano pontefice.In comune con tutti ha il battesimo ma rappresenta anche il “capo” del corpo mistico visibile della Chiesa e della Ecclesia iuris. Il concilio ecumenico non esiste senza il Papa. È in una situazione di naturale e soprannaturale. È un vescovo; quello di Roma e implica essere il Papa; è una situazione giuridica dal punto di vista umano e divino. Effetti sia giuridici che metagiuridici.

Lezione 12 Marzo

La scuola giuridica di Navarra è un perfezionamento di quella italiana. L’esigenza del diritto anche per il soprannaturale (per la Chiesa invisibile) quindi anche in chiave atemporale per la volontà del fondatore; ha voluto lui usare i mezzi umani incarnandosi. Ma il diritto non esaurisce la Chiesa. Ma è necessario per la Chiesa della caritas. Perché la legge fondativa è la caritas. La volontà divina è la caritas. La creazione dell’uomo è un atto gradito. Rende necessario un certo tipo di diritto, quello divino: che è strumento costituzionale della Chiesa. È un tipo di costituzione materiale, come i principi costituzionali per lo Stato.

C’è una giuridicità del diritto divino e rapporto tra la realtà giuridiche e soprannaturali ex nomina del pontefice. La Chiesa visibile è il corpo mistico di Cristo. La posizione giuridica del fidelis è più ancorata alla sua realtà sociale rispetto al cives, necessità più cogente rispetto a quella della realtà politica. Il fatto religioso non è la ricerca del divino da parte dell’uomo si è diversi infatti dalle religioni orientali. È l’azione di Dio nella storia dell’umanità; c’è una legge dinamica la caritas. Trasforma l’esistente in qualcosa di sempre migliore. Stabilisce un doppio legame (re-ligo) tra Dio e uomo. La presenza di Cristo, dell’ecclesia caritatis e il fatto che l’ecclesia iuris è più di un concetto giuridico, è il completamento di questa realtà misterica. Quindi legame più forte dei cives con realtà naturale e maggiore compenetrazione del diritto nella Chiesa. Struttura ordinatrice della Chiesa in quanto società.

Ubi ius ibi societas, ma anche il contrario: il risultato non cambia. Però vi sono delle lacune:

  • È una teoria che tiene conto del diritto pubblico, costituzionalistica è soltanto una parte del diritto; non si è ancora in grado di definire cos’è il diritto; non è una scienza ma un ausilio “boni et aequi”.
  • Si riduce il diritto come organizzazione, prodotto che organizza una società ma non è il solo compito del diritto; deve servire infatti non solo alla società ma anche al singolo

Il diritto canonico deve trascendere questa esigenza non in quanto canonico ma in quanto diritto, deve riguardare l’uomo perché ha bisogno di essere trattato secondo diritto (giustizia) perché è dotato di libertà (questo però vale per ogni diritto) e va limitata. La libertà consiste anche nello sbagliare e nella libertà di errore. C’è bisogno del diritto a prescindere dall’errore, ma solo per il fatto che si può sbagliare! Libertà che deriva da un ente esterno, atto di caritas, poiché l’uomo è stato creato. È indisponibile a tutti, anche a sé stesso quindi! Non si è liberi sotto questo aspetto perché non ci siamo autocreati ma Dio ci ha dato la libertà di sbagliare per atto d’amore, perché così si può dar conto a Dio e ci si autoperfeziona: sbagliando, insomma, si impara. Si può anche non sbagliare, ma se vi è libertà di sbagliare serve il diritto.

Il fondamento della libertà è la creazione. Il diritto divino è basato sul diritto naturale, deriva da Dio secondo i positivisti deriva dalla ragione (Jean Bodin) ma non si può realizzare sempre, non sarebbe stato neanche necessario il sacrificio di Cristo. L’effettività di un concetto non dipende dalla sua capacità di realizzazione sennò viene meno la sua necessità, sarebbe nichilista. Non sono solo concetti religiosi ma anche del diritto tout court. Effetto negativo di non trarre conseguenze pratiche che il diritto naturale non fa parte del diritto canonico: teoria di Locastro. Il diritto canonico ricomprende tutte le esigenze dell’uomo. Teoria contraria è la formalistica, riduttiva perché non distingue canonico (società religiosa) da ecclesiastico (società politica). La distinzione fra le due teorie è la fonte del diritto: non esiste onnicomprensiva del diritto canonico, vanno integrate fra loro la teoria formale (fonte del diritto) e la teoria strutturale (Lo Castro).

Giuridicità del diritto canonico

È stata negata nel corso dei secoli: si è contrapposta la Chiesa al diritto e si identificava la comunità politica come la sola fonte del diritto.

  1. Concezione spiritualistica perché parte dalla constatazione che coloro che fanno parte della Chiesa abusano dei loro poteri: spezza l’unione fra Chiesa visibile ed invisibile. Questo fin dai primi secoli poi è una concezione abbracciata soprattutto da Lutero, in cui si raggiunge l’apice dell’antigiuridismo. La riforma luterana è tenuta assieme solo con vincoli ultrasensibili. Il protestantesimo deve però organizzare l’azione della Chiesa visibile nella storia; si rivolge alla società; il principe organizza la struttura sociale della Chiesa, ma quella vera è quella invisibile. Il diritto che riguarda la religione torna nella competenza del diritto pubblico sovrano che diceva che è interesse della res pubblica ciò che riguarda la res sacra. Rudolf Sohn nel 1892 “l’essenza del diritto canonico è in contraddizione con l’essenza della Chiesa stessa”. La Chiesa è divina, spirituale mentre il diritto è umano, esteriore e materiale.

Vi sono due modi per intendere la giuridicità: la scuola dell’esegesi e Santi Romano. La teoria di Carneluti: la civitas dei non ha bisogno del diritto (spiritualistica) quando ne ha bisogno diventa Stato (positivista). La norma serve per regolamentare le attività dei soggetti. La norma canonica è in realtà diretta verso un soggetto che non può essere giuridico (Dio) : manca di intersoggettività. Il fine è religioso o trascende il diritto? È metagiuridico. Errore però: generalizzare un fatto che si verifica qualche volta! Regola invece la posizione umana anche nei confronti di Dio perché il fine della Chiesa è quello della salus animarum.

Pio Fedele: tutta la vita sacramentale suppone una relazione dei credenti fra loro e tra loro e Dio. La Chiesa in quanto società potrebbe incontrare nell’attività del singolo in relazione agli altri soggetti. Ci sono due ordini di norme: quelle per i rapporti intersoggettivi, norme giuridiche e quelle per rapporti con Dio, precetti morali. Ecco perché vi sono due tribunali: il foro esterno e quello interno. Ogni reato è peccato ma non ogni peccato è reato. Canone 130. Nel concilio vaticano II 1969 pontificia commissione iudex canonicus in una rivista “communicationes” la struttura esterna della Chiesa manifesta visibilmente la struttura interna. Stichler dice che non vi è Chiesa dell’Amore o del diritto, ma vi è la Chiesa dell’Amore e del diritto. Capograssi nel 1948 dice che la realtà spirituale e la realtà sociale sono congiunte (nella distinzione) e distinte.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SolidSnake86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Maceratini Ruggero.
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