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Estratto del documento

(E’ UNA DECRETALE, O MEGLIO IL CONTENUTO DI UNA DECRETALE) AD ISTANZA DEL

RICHIEDENTE. I vecchi canonisti aggiungevano anche che chiunque può fare delle norme

giuridiche (può fare delle leggi!) possono concedere i rescritti!

Ma se possono concedere rescritti, quelli che possono fare leggi, l’albero di questo frutto non è

ammin ma è un albero normativo! Ma il canone 59 ci dice che è atto ammin!

Tutta la dottrina precedente a codice dell’83 aveva definito rescritto come atto normativo-

legislativo. Con un bel trattato di D’avac sul rescritto si seguiva il filone di atto legislativo. Ma il

codice parla di ATTO AMMINISTRATIVO.

In base a canone 60 chiunque può chiedere rescritto, tranne che vi sia norma che lo vieti! Il

canone 61 ci dice che il rescritto può essere ottenuto anche a favore di un terzo (e non a favore di

richiedente), anche se questo lo ignori! O addirittura non lo voglia! Anche senza suo consenso.

Quali sono gli elementi costitutivi del rescritto, la forma? La forma consta di tre parti.

- La richiesta

- La motivazione

- La concessione del provvedimento

Alla forma del rescritto o meglio, a questa forma del rescritto. Cos’è quindi? E’ un atto ammin

singolare o un atto di normazione ma rescritto non ha vita autonoma perché contiene privilegio,

grazia o dispensa. Il rescritto è LA FORMA CHE RIVESTONO QUESTI ATTI AMMIN CHE

VENGONO CONCESSI CON QUESTO RESCRITTO, MA POSSONO ESSERE CONCESSI IN

ALTRE FORME.

Come tutte le cose, anche gli atti giuridici, il rescritto può essere viziato. Allora il rescritto è viziato

sostanzialmente per due motivi:

- Per orrezione: esposizione di un motivo non vero da parte del richiedente, a colui che

concede il rescritto. E’ esposizione del falso. Questo attiene al contenuto del rescritto,

perché il presupposto è sbagliato e ha tratto in inganno il concedente.

- Per surrezione: mancanza di un qualcosa nella forma del rescritto. Di qualche elemento

magari non fondamentale nell’esposizione del fatto. Oppure se il rescritto non è stato

emesso con forma canonica (manca la data). A questo punto per la conservazione degli atti

ammin, per economia giuridica, l’atto è valido ugualmente.

Se però rescritto nonostante la presenza di questi vizi viene emesso dal Pontefice con la clausola

mp. Esso è valido ugualmente: perché?! Perché il Pontefice ha preso probabilmente occasione da

quanto esposto per stabilire una norma di carattere generale, senza la volontà “specifica del

richiedente”. E’ un atto di legislazione da parte del Pontefice.

La spiegazione logica di questo fatto non è perché Pontefice può fare quello che vuole, ma perché

ha preso occasione da esposizione, seppur falsa, per fare una norma di carattere generale.

Se si applica a rescritto affetto da orrezione o surrezione, si applica clausola mp, vuol dire che

Pontefice ha letto ma qui viene emessa norma di carattere generale. Quindi viene emessa norma

generale. Ci sono tante possibilità di emissione di norme anche con forme “non canoniche”.

Il canone 64 dice che se un rescritto non è concesso da un dicastero della curia romana (non la

chiama congregazione), non può essere concesso da un altro della stessa curia. A meno che il

Pontefice non lo conceda lui. Perché vi è questa norma?! Perché il Pontefice può fare qualunque

cosa, ma il fatto è che la Curia romana assiste il Pontefice nel governo universale. E’ una

spiegazione giuridica e non pratica!

Quello che abbiamo detto per il Pontefice e dicasteri, vale anche per il Vescovo, ovviamente.

Perché non posso andare da un Vescovo e poi da un altro a chiedere lo stesso rescritto, se la

prima volta mi è stato negato. A meno che io non abbia esposto i motivi per cui mi è stato negato.

Stessa cosa vale per il VICARIO GENERALE. E’ un ufficio che è immediatamente seguente a

quello del Vescovo. Ed è dotato di una propria autonomia. Per cui mentre i vicari particolari

cessano immediatamente alla morte o pensionamento del Vescovo, il vicario generale non cessa.

Anche Vescovo ha la sua curia. Vi è ad esempio il VICARIO GIUDIZIALE, PRESIDENTE DEL

TRIBUNALE ECCLESIASTICO VESCOVILE (quando cessa dall’ufficio il Vescovo, cessa anche

lui).

Il canone 73 è particolare. E’ proprio la contraddizione specifica della natura amministrativa del

rescritto, cioè del canone 59. Perché?! “Nessun rescritto è revocato da una legge contraria tranne

che la legge stessa lo disponga espressamente”. Quindi è evidente che la natura giuridica del

rescritto è normativa, legislativa.

Anzi direi che è superiore. Nella successione delle leggi infatti la legge posteriore revoca

l’anteriore, mentre qui vi è caso particolare del canone 73.

Quindi è la prova che il rescritto è un atto di imperio del legislatore e non è un atto amministrativo

singolare.

Quindi tutta l’attività amministrativa della Chiesa si è espressa, in tempi anteriore a 1983, con

rescritto.

FINE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO.

Entriamo nell’argomento della PERSONA NELL’ORDINAMENTO CANONICO.

Cos’è la persona? E’ un soggetto di diritto! Quindi distinguiamo fra persone fisiche e giuridiche.

Cos’è la personalità? E’ la capacità giuridica, che il soggetto ha.

Cos’è la capacità d’agire?! La capacità di porre in essere atti con effetto giuridico. La misura della

capacità d’agire.

Solo una ventina di canoni, si occupano della persona in quanto tale. Però il secondo libro era “de

personis”.

Cosa significava dare importanza a ciò nel 1917?!

Il codex è figlio di una precisa “corrente giuridica”, che corrisponde anche a corrente filosofica. Che

è quella del positivismo giuridico. Il codex del 1917 indicava con concetto di persona un soggetto

di diritto sostanziale oppure un soggetto di diritto formale?! Formale!

Non un individuo così come per esempio è nella summa teologiae di San Tommaso. Perché nel

1917 si aveva visione formale?

Perché in quanto figlio del positivismo tende a qualificare la realtà per comprendere la realtà in

termini scientifici. Per ridurre la realtà in unità! Sistematica! Quindi il positivismo giuridico è quanto

di più opposto ci sia al naturalismo.

E’ una versione aggiornato del nominalismo filosofico, non è la realtà oggettiva che viene presa in

considerazione. quindi il concetto di persona è un concetto che serve al legislatore canonico per

ridurre tutta la realtà alla volontà del legislatore stesso.

Il motivo sistematico comprende la realtà dal punto di vista astratto per capire le regole.

Allora capiamo che il codex del 1917 al canone 86 diceva che l’uomo diventa persona con il

battesimo. Cosa che viene ripetuta da attuale canone 96 del codice attuale.

Ma quale è stato procedimento logico del 17 e del 83? Si è voluto negare la soggettività dell’uomo

e la personalità giuridica dell’uomo e attribuirla solo a colui che ha determinate caratteristiche.

Quindi si nega la “socialità dell’uomo”, con riconoscimento a personalità oggettiva, attribuendo a

determinato individuo.

Ma capiamo che la dottrina moderna pone dei problemi: pur sostenendo che diritto naturale fa

parte di oggetto di altre scienze, non si può ignorare la realtà. Ci sono stati tentativi di superare

questa dicotomia. Allora alcuni autori o dicono che (gismondi) l’uomo è soggetto di diritto canonico

anche se non battezzato oppure altri hanno posizione di mezzo e attribuiscono all’uomo la qualifica

di persona indipendentemente al battesimo e attribuendo al battesimo la qualifica di membro della

Chiesa. Questi sono tentativi della scuola giuridica dogmatica e laica del diritto canonico.

Perché la scuola esegetica non si è occupata di questo argomento? Per motivo di carattere di

categoria mentale. Perché nel codice del 17, dopo una ventina di canoni in cui si parla di persona,

al canone 107 si parla della distinzione fra “chierici, laici e religiosi”. Facendo presente che questa

è distinzione di PERSONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO CANONICO. C’è da aggiungere che

codice del 17 aveva introdotto altro concetto: il concetto di FEDELE. Nell’indice infatti adottava

termine di “Cristus fidelis”. L’indice non è una norma, ma una fonte che può indicare qualcosa.

Perché il codice del 1917 parlava di questo concetto di fedele solo nell’indice?! Dobbiamo

interrogarci su ciò, visto che il concetto è conosciuto da sempre. Ma perché non era utilizzato? E’

un concetto che deriva più da teologia. Quindi è concetto “scarsamente giuridico”. Per motivi

culturali il codex del 17 mette “da parte” questo concetto.

Però il codice del 17 tratta, nel secondo libro, “de personis”. Ma tratta delle persone solo per poco.

Al canone 107 si costruisce una visione della Chiesa secondo il concetto di “status”. Cioè secondo

la posizione che la persona ricopre nella società. Sono posizioni sostanziali queste!

Quindi implicitamente il codex del 17 sembra quasi ripudiare il concetto formalistico di persona

utilizzato nei primi canoni. Dicendo che uomo è persona con battesimo. Vi è distinzione

sostanziale.

E’ una distinzione che si basa su posizione dell’individuo nella società: il concetto di “status” è

formale, di per sé.

Quindi rappresenta, questo concetto, e ci dà una visione della Chiesa come società di tre ordini.

Quindi pur non potendo fare a meno di considerare la posizione di diritto sostanziale dell’individuo

nella Chiesa, questa sua posizione viene ad essere, in certo senso, compressa da un concetto

formale come quello di status. Ma il concetto di status è una categoria giuridica che non può

fotografare la Chiesa nella sua interezza. Nella sua reale consistenza. E’ stato attribuito a questo

concetto e tuttora viene attribuito a questo concetto una visione di società di “ineguali”, da chi ha

idea superficiale della Chiesa. La società di “ineguali” aveva assunto grande consistenza con la

riforma Gregoriana, che accentua questa visione. Mentre prima la Chiesa era organizzata su base

orizzontale, dalla riforma di fatto c’è una visione verticistica della Chiesa stessa. L’impostazione

formale ha culmine nel codice del 17 ma viene superata dal Concilio Vaticano II, nella Costituzione

dogmatica (chiamata cos&

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A.A. 2013-2014
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SolidSnake86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Maceratini Ruggero.