I significati del diritto canonico
Significato storico-giuridico
Il diritto canonico ha un significato storico-giuridico importante in quanto ha contributo a sviluppare i principi sui quali si fondano i diritti secondari.
Significato storico-politico
Il diritto canonico possiede un significato storico-politico, perché la storia dell'Europa fino all'illuminismo è stata segnata dalla relazione tra potere temporale e potere spirituale. L'illuminismo segna la fine di un percorso che pone il problema di ridefinire i principi religiosi sui quali si fonda l'Europa.
Significato socio-giuridico
Il significato più attuale è di tipo socio-giuridico. Studiare il diritto canonico come un diritto religioso e necessariamente riconoscerlo come uno dei diritti religiosi esistenti, è particolarmente importante non solo in Italia ma anche nell'ordinamento. Riconoscerlo come diritto religioso significa riconoscere che i cittadini non sono solo quelli dello Stato in esame, ma appartenenti ad altre comunità (es. protestante).
Ciò genera in dottrina la questione della doppia appartenenza:
- Allo Stato (cittadino leale nei confronti dello Stato)
- Alla fede religiosa (cittadino leale nei confronti della Fede religiosa)
Guardando il conflitto in prospettiva secolarizzata, laica, tale conflitto non ha alcun significato in quanto il cittadino deve essere fedele alla religione vigente nel paese in cui vive. Considerando la nozione di laicità, essa trova fondamento nell'ordinamento giuridico, tuttavia, non è espressamente sancita dalla Costituzione. È stata la Corte Costituzionale con la sentenza n.203 dell'89 ad affermare che il principio di laicità si desume dal complesso delle norme della Costituzione, che non deve essere intesa come strumento contro la libertà religiosa, bensì uno strumento che promuove la libertà di religione in regime di pluralismo, confessionale e culturale.
Il diritto canonico come diritto religioso condiziona la vita dei cittadini dello Stato dal momento in cui essi sono fedeli, condizione che può portarli in conflitto con i principi dello Stato stesso. Ad esempio, l'aborto. A tal punto, la questione è quella di dover o meno riconoscere un determinato diritto. Al medico è consentito di non praticare un intervento che possa andare contro le norme circa la sua fede, ma ciò entra in conflitto con le norme concernenti l'ordinamento giuridico.
Tematica ancora più significativa è quella del fine vita: non esiste alcun tipo di obiezione di coscienza circa il personale sanitario.
Rapporto tra potere politico e potere spirituale
Fino all'illuminismo l'Europa è segnata da tensioni tra questi rapporti. Tali tensioni riemergono quando si tende a far coincidere la fede religiosa con quella secolare (Paesi arabi, Sud America, Nigeria).
Il diritto canonico porta ad una conoscenza strutturata di un diritto religioso che per sua natura non è un diritto statale, ma con il diritto statale, si confronta necessariamente, all'interno del concetto di doppia appartenenza.
Rilevanza del diritto canonico
Art.9 n.121/1985, legge con la quale si è data esecuzione alla revisione del concordato del 1929, anno in cui vengono firmati i Patti Lateranensi, che pongono fine alla rottura alla precedente spaccatura tra Stato e Chiesa. Nel 1984 Stato e Chiesa ridefiniscono i loro rapporti. L'art. 9 si occupa dell'insegnamento della religione all'interno delle istituzioni scolastiche. Al secondo comma si presenta il presupposto sul quale si fonda l'assicurazione dello Stato di insegnare la religione cattolica. Tale presupposto è stato presente all'interno dell'Assemblea Costituente, affermando il principio secondo il quale vigeva l'apertura ad altre confessioni religiose. L.186/2003 ha introdotto il concorso per gli insegnanti di religione, approvata in modo trasversale dai partiti politici.
Il principio fondato nell'art.9 della L. in esame sussiste all'interno della Corte di Strasburgo nel 2011, più precisamente la prima pronuncia dalla Grand Chambre nel 2009, circa la presenza del crocifisso all'interno delle aule scolastiche, proposto mediante ricorso dall'Italia. La prima sentenza della seconda sezione (2009) seconda nel 2011.
Accadeva che una cittadina italiana di origini finlandesi chiede al consiglio d'istituto della scuola frequentata da suoi figli, di rimuovere il crocefisso. Secondo tale signora, l'affissione del crocifisso viola i principi di laicità ed imparzialità dello Stato, viola il primo c.dell'art. 3, viola l'art.19 e l'art.9 della convenzione dei diritti europei dell'uomo.
Sulla base di tali motivi, si rivolge all'organo competente (Tar del Veneto), per l'accoglimento della sua richiesta, in quanto l'istituto scolastico l'ha inizialmente rifiutato. Il Tar ravvisa che la presenza del crocifisso viola il principio di imparzialità portando la questione dinnanzi alla CC. Essa decide, con ordinanza n.389/2004, afferma che i regolamenti del '24 e del '28 sono norme prive di forza di legge. Rimette la questione ad altro organo competente, non potendosi pronunciare, trattandosi di regolamenti. Il Tar del Veneto si presenta con la sentenza n.1110/2005.
Affermando che il crocefisso, oltre essere simbolo di una particolare storia, costituisce anche espressione di alcuni principi di laicità della comunità, rappresentando in termini affermativi e confermativi i principi di laicità dello Stato. In tal senso il crocefisso viene spogliato del suo significato originario, quasi rappresentando un torto alla parte del cattolicesimo e laica. Il CS chiarisce che non si deve intendere il crocifisso come oggetto di culto, conferendogli un significato che rappresenta il fondamento dei valori civili, a loro volta rappresentativi della laicità dello Stato.
Lezione n.2 9/03/2017
Il diritto canonico è un diritto religioso particolare, in quanto particolarmente legato alla Chiesa cattolica. Dall'analisi del punto di vista storico-culturale, costituisce oggetto di studio in una norma particolare, che consiste in quell'accordo con cui si è svolta la modifica del concordato stipulato nel 1929. Tali argomentazioni sono state la base della tesi di togliere il crocefisso dalle scuole, percorso giurisprudenziale condotto sino alla pronuncia del 2011 della Grande Chambre di Strasburgo in appello. In tale decisione si dichiara la necessità di rimuoverlo, tuttavia nel 2011 la Grande Chambre ribalta tale decisione.
Il crocefisso riassume in sé tutti i principi ed i valori dell'ordinamento italiano e non più quello della laicità. Secondo la sig. Lautsi, il crocefisso viola quanto disposto dall'art.2 del protocollo addizionale del 1952, invocando anche la norma che disciplina per la libertà di culto. Sulla base di queste due disposizioni, la sig. Lautsi chiede dunque la pronuncia alla Corte di Strasburgo. Nella sua prima pronunzia, la seconda sezione, dichiara che effettivamente viola l'art.2. In prima istanza, nel 2009, accoglie i motivi sollevati dalla Sig. Lautsi. Il Governo italiano promuove ricorso contro la sentenza della Corte di Strasburgo della seconda sezione. Viene ribaltato dunque in tal caso, in riesame, la decisione assunta in appello.
La Grande Chambre sostiene che non essendoci un orientamento univoco negli Stati che aderiscono alla convenzione circa l'affissione di simboli religiosi negli spazi pubblici, sussiste un ampio margine di apprezzamento. Il crocefisso rappresenta un simbolo meramente passivo, ovvero che non ha la forza di interferire con l'esercizio della libertà di religione degli alunni. Ad esempio, l'indossare il velo da parte degli insegnanti costituisce un simbolo attivo, condizionando il credo degli alunni. In tal senso si è pronunciata la Corte Federale, sostenendo che non si può obbligare un'insegnante a non indossare il velo fin tanto che non si prova che effettivamente interferisca con il credo degli studenti.
L'art. 2 è composto da 2 parti:
- Diritto degli alunni ad essere iscritti
- Predisposizione da parte degli stati di costituire un sistema pluralista e neutrale
In Turchia, era previsto l'insegnamento obbligatorio della religione islamica, ed era consentita l'esenzione agli ebrei e ad un'altra confessione religiosa. La questione affrontata dalla corte, era se fosse legittima l'esenzione degli studenti musulmani.
Il diritto canonico come diritto religioso
Conoscere i diritti religiosi significa rispondere ad una serie di interrogativi:
- Cos'è un diritto religioso?
- Cosa li caratterizza?
- Quali rapporti intercorrono tra diritti religiosi e secolari?
- Perché studiare i diritti religiosi?
Il concetto della doppia appartenenza: ciascuno di noi appartiene ad un determinato stato ed a una determinata comunità religiosa, che al pari degli stati, hanno una serie di regole, norme, precetti che vincolano, in maniera minore o con maggior rigore, coloro che ne fanno parte. Le regole religiose del fedele, possono entrare in conflitto con le norme dello Stato in cui il fedele abita. Il fedele si trova dunque a dover “combattere” contro il rispetto dei diritti secolari, come cittadino di un determinato Stato, e contro il rispetto delle regole circa la sua fede religiosa, presumibilmente incompatibili.
Il caso dei testimoni di Geova, è stato, fino alla migrazione dei musulmani, il caso più ricorrente. A seguito di tale migrazione, si sono aggiunte problematiche attinenti. Ad esempio, il caso del ripudio. La questione è: un uomo musulmano, che abbia ripudiato la moglie nel proprio paese, può chiedere in Italia la trascrizione del provvedimento in questione, dunque il divorzio? La Corte d'Appello di Cagliari, ha sostenuto che si potesse riconoscere l'efficacia di un provvedimento svolto in un Tribunale egiziano. La questione può ritenersi legittimamente risolta.
Caso della poligamia: diritto di avere 4 mogli, purché viga la parità di trattamento. La conoscenza dei diritti religiosi costituisce uno strumento di risoluzione di casi concreti come quelli sopra citati.
Cos'è un diritto religioso?
Un diritto religioso è ciò che nasce e si sviluppa all'interno di una comunità religiosa, consistente nell'insieme di regole e precetti, cui fine è insito nell'elemento religioso stesso della comunità.
Cosa li caratterizza?
- La fonte: I diritti religiosi sono dei diritti eterofondanti, ovvero che non trovano fondamento nell'uomo, ma in una realtà esterna all'uomo stesso. Nelle religioni monoteiste, l'eterofondazione coincide con Dio (ebraismo, cristianesimo, islam). Il fatto che la fondazione derivi da Dio, significa che tali diritti sono immutabili; questa immutabilità è relativa, non assoluta. Ciò significa che ad essere immutabili sono i principi, cioè il nucleo dei valori, mentre mutabili sono le applicazioni di tali principi (es. il caso della pena di morte, che è contemplata all'interno della Bibbia, la cui applicazione viene negata, con una serie di condizioni che la rendono inapplicabile. Occorre che il soggetto che sta per commettere un reato che contempli come conseguenza la pena di morte, venga avvisato da due persone, e che tale soggetto manifesti di aver compreso le conseguenze, di fatto, almeno uno dei due giudici della Corte deve essergli favorevole). Solo il cristianesimo ha un sistema tale da dirci chi è legittimato all'interpretazione. Tale interpretazione può venire anche per via legislativa, ma solo nella Chiesa Cattolica. Il vantaggio che passa dall'interpretazione per via legislativa, sta nel vincolo universale. Diverso è il caso dell'ebraismo e dell'islam dove non esiste un sistema istituzionale tale da definire l'autorità legittimata all'interpretazione. C'è un percorso più complesso alla base.
- I destinatari: il criterio è di tipo territoriale, principio imprescindibile. Nel caso dei diritti religiosi, non si può parlare di diritti territoriali, che sono irrilevanti, ma di diritti personali. Per capire come un soggetto appartiene ad una determinata comunità bisogna prendere in considerazione elementi, che variano in base alla comunità.
- Comunità cristiana: Il battesimo segna l'ingresso alla Chiesa Cattolica e dunque soggetti alle norme della Chiesa Cattolica stessa.
- Ebraismo: essere figlio di madre ebrea, si tramanda dunque per discendenza materna. Secondo l'ebraismo più ortodosso, è ebreo il figlio di madre ebrea. secondo interpretazioni più riformiste, è ebreo se è stato cresciuto con l'osservanza di precetti dell'ebraismo.
- L'Islam: figlio di padre islamico, dunque è la linea paterna che determina l'appartenenza alla comunità. Qualora sia islamica la madre ma non il padre, dal punto di vista matrimoniale, non è prevista che la donna musulmana possa sposare un uomo che non lo sia. Tutti questi sistemi, prevedono un'altra forma di accesso, che consiste nella conversione, semplice per l'islam ed il cattolicesimo, e decisamente più complessa nell'ebraismo.
- Contenuti: la caratteristica fondamentale è l'eticità che a differenza dei diritti secolari. I diritti religiosi non fanno distinzione tra diritto, politica, etica e religione, considerandoli dunque una cosa unica. Per i diritti religiosi è irrilevante la legittimità formale. Sono dei diritti giusnaturalisti. Non può accadere che in un diritto religioso, es., l'aborto, possa essere moralmente illecito, ma lecito dal punto di vista giuridico. Un fatto moralmente illecito, non potrà essere giuridicamente ammissibile. Questo ancoraggio al “giusto” dei diritti religiosi, spiega l'obbligatorietà di tali diritti, vincolati dunque a tutto ciò che è giusto.
- Il fine: è normalmente un fine soprannaturale, al di là dell'umano, che tendenzialmente coincide con la salvezza del fedele, espressamente sancito al canone 1752 del codice di diritto canonico. Tale canone ci dice che la salvezza delle anime deve avere un'importanza suprema, che laddove anche le norme astratte non consentono di perseguire tal fine, vengono sostituite da norme che consentono la persecuzione del fine ultimo dei diritti religiosi.
Lezione n.3 15/03/2017
Quali rapporti intercorrono fra diritti religiosi e diritti secolari? Questo è un tema già introdotto mediante la possibilità dell'esistenza, nella stessa posizione geografica, della sottoposizione al diritto dello stato ed a quello religioso. Tale posizione crea un conflitto, in quanto il soggetto si trova a dover decidere se rispettare le regole dello Stato (diritto secolare) o il diritto religioso (diritto religioso, diritto della coscienza). Privilegiare quest'ultimo, significa aprire un conflitto. Questi conflitti sono particolarmente evidenti, a causa di una maggior apporto di flussi migratori, che hanno condizionato il sistema giuridico italiano e non solo. Questi conflitti di duplice cittadinanza, conflitti con i quali si confrontano le società pluriculturali, vengono ovviati con diversi strumenti, i principali sono:
- Prevalenza di un diritto sull'altro: tendenzialmente è quello secolare che prevale su quello religioso. Tuttavia diversamente può avvenire in stati appartenenti al mondo arabo, mediante l'applicazione della Sharia come legge dello Stato, quindi la prevalenza spetta al diritto religioso.
- Il conflitto: viene affidata la gestione del conflitto al diritto penale, adottando dunque una norma penale che sanziona quella determinata pratica (es. poligamia, ripudio, mutilazione dei genitali femminili). L'art.583-bis, sanziona le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, puniti dunque con la reclusione dai 4 ai 12 anni. La ragione per il ricorso a tale disposizione, è perché si parla di pratiche circa il loro dubbio fondamento religioso, che non a caso si svolgono nei paesi d'origine. Con questa norma lo stato italiano intende sanzionare una pratica che ritiene contraria ai principi dell'ordinamento.
- Accordo esplicito: si fonda sulla stipulazione di un accordo tra lo Stato e la comunità religiosa interessata. Sistema previsto dal nostro ordinamento giuridico (Artt. 7 e 8 Cost.) L'obiettivo di tali accordi è quello di negoziare la soluzione dei conflitti o dei possibili conflitti che possono sorgere tra di loro. È il caso dell'intesa tra lo Stato italiano e l'insieme delle comunità ebraiche in tema di alimentazione. L'ebraismo prevede una serie di regole alimentari religiose la cui osservanza è fondamentale per l'ebreo. Le disposizioni dell'intesa dispongono per il comportamento che l'ebreo, in una struttura pubblica, deve avere (ospedale, carcere, scuola). In queste circostanze, l'intesa dispone che sarà la comunità ebraica a somministrare cibo religiosamente legittimo al credente, tutto derogato a spese della comunità stessa. In assenza di una disposizione come questa, l'ebreo si troverebbe in una situazione di oggettiva difficoltà.
- Accordo implicito: sono accordi legati alla prassi amministrativa, ciò significa che nella pratica quotidiana, vengono gestiti conflitti di questo tipo.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti lezioni Diritto canonico
-
Lezioni, Diritto canonico
-
Lezioni, Diritto canonico
-
Diritto canonico - lezioni