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IL DIRITTO DIVINO POSITIVO (RIVELATO):

Coincide con la rivelazione, con le scritture, elemento che caratterizza le diverse comunità

religiose. Il Diritto divino è dunque quell’insieme di norme prodotte dalla rivelazione Divina

(antico testamento per gli ebrei, nuovo testamento per i cristiani e il Corano per i

musulmani).

Tali diritti sono caratterizzati da un’immutabilità relativa: immutabili sono i principi, mutabile

è la loro applicazione, ciò significa che attraverso il processo di interpretazione si possono

applicare le norme della rivelazione, tenendo conto del contesto in cui si vive.

L’interpretazione avviene secondo modalità differenti,(a seconda che si tratta di diritto

ebraico, canonico, islamico) perchè solo il diritto canonico ci consente di individuare

l’autorità chiamata a svolgere l’interpretazione e la modalità attraverso la quale avviene:

nel diritto canonico è riservata al legislatore ed ai vescovi, con la funzione di magistero,

mediante l’interpretazione del testo sacro.trattandosi di un insegnamento che non ha

valore do norma giuridica, ma che comunque si propone ai fedeli come via da seguire.

Nel diritto ebraico e in quello islamico l’interpretazione viene posta in essere da singole

autorità; essa non ha efficacia erga omnes, ma acquisiscono forza in base al consenso

spontaneo.

1.primato pontificio

2. la collegialità episcopale.

Tali esempi si riferiscono all’individuazione di quei soggetti che esercitano funzioni di

governo all’interno della Chiesa. Hanno il potere di legiferare con validità universale,

valgono dunque per tutti i fedeli ovunque si trovino.

PRIMATO PONTIFICIO:

condizione del pontefice che gode di giurisdizione universale su ciascun membro della

Chiesa.

La fonte di tale primato si riscontra all’interno della rivelazione.

A partire dalla rivelazione si avvia un processo di interpretazione non facile: non tutti sono

stati d’accordo su quale primato dovesse avere il pontefice: doveva trattarsi

semplicemente di un primati di onore e dottrinale o anche di giurisdizione? Due versanti:

A. rapporti di governo fra la Chiesa di Occidente e quella di Oriente 14

B. Rapporti fra la Chiesa e lo Stato (potere spirituale/potere temporale)

Con la Chiesa d’Oriente, sussistono diversi problemi: la distinzione tra i due imperi

catalizza anche l’interpretazione della norma rivelata. Nella Chiesa d’Oriente non du

scontato riconoscere la giurisdizione pontificia( a differenza di quanto accade all’interno

dell’impero d’Occidente).

La successione è un’istituto regolata dal diritto romano, introdotta dal Pontefice Leone I.

Papa Gelasio sostiene che la Chiesa deve essere considerata come un’autorità autonoma

ed indipendente non soggetta al potere dello Stato, vedendo dunque una distinzione tra il

potere temporale e il potere spirituale.

All’interno del processo interpretativo, un momento centrale è costituito dall’incoronazione

di Carlo Magno, dando così origine al Sacro Impero, segnando conseguentemente una

rottura tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente.

--> il pontefice che si è concentrato per dare un primato alla figura pontificia è Gregorio

VII, nel suo Dictatus Papae (1075)

Contro la Chiesa teorizzata da Gregorio, si scatena Lutero, disponendo il contrario circa

l’autorità istituzionale del pontefice, contraria a quanto contenuto all’interno del Vangelo.

Tuttavia, la riforma di Lutero è riuscita a subentrare all’interno della Chiesa (opinata

all’interno del Concilio di Trento)

Con i patti lateranensi si può mettere la parola fine ad una fase di squilibrio sussistente tra

il potere temporale e quello spirituale.

--> Pio IX

- scomunica cil risorgimento e chi vi aveva preso parte

- NON EXPEDIT : non è opportuno che gli italiani partecipino alla vita politica del nuovo

stato.

--> Patti Lateranensi , siglati da Mussolini e il Pontefice Gasparri per ridefinire i rapporti tra

Stato e Chiesa, i quali decidono che il Papa debba continuare a godere dei palazzi

Vaticani, non più intensi come edificio concesso in godimento al Pontefice, bensì lo Stato

del Papa. La scelta di costituire uno Stato, si riconosce alla Chiesa Cattolica una

soggettività internazionale (questo spiega perchè la Chiesa abbia degli osservatori alle

Nazioni Unite, o dei propri ambasciatori presso altri paesi, o chiamare ambasciatori di altri

paesi chiamati per operare all’interno della Città del Vaticano).

All’interno della Chiesa matura un percorso riflessivo nel quale si deduce che l’elemento

da valorizzare non è più quello temporale ma deve essere quello spirituale.

l’interpretazione viene definitivamente sancita all’interno del Canone 33, nel quale:

-Si conferma quanto contenuto nel diritto divino rivelato, cioè che Pietro è il primo degli

apostoli, e dunque l’erede di Gesù.

-primato di giurisdizione di governo che si esercita sulla sfera spirituale

-sviluppo di una propria identità

COLLEGIALITA’ EPISCOPALE:

Il collegio episcopale è l’insieme dei Vescovi di tutto il mondo: assieme al pontefice, il

collegio ha giurisdizione con efficacia universale.

Il collegio non è espressione del primato di giurisdizione, ma di sinodalità, a sottolineare la

dimensione collettiva del collegio episcopale stesso

Esso ha avuto nella storia,fasi altalenanti: ci sono stati dei momenti storici in cui i concili

ecumenici ( riunioni del collegio), hanno avuto particolare importanza: i primi 5 sono i 15

concili fondanti, nei quali si sono affrontati quesiti che riguardavo l’identità della Chiesa,

rispetto ai quali l’insieme di tutti i Vescovi si sono pronunziati.

es:

1. CONCILIO DI NICEA (325): respinge l’arenesimo l’Ultimo è quello del Vaticano II, tenuto

negli anni ’60. Il concilio I è stato interrotto a causa della Breccia di Porta Pia,

impedendogli di continuare. Tuttavia ci sono stati fasi in cui il collegio non ha avuto

particolare importanza.

Nel processo di definizione dei poteri del collegio, interviene anche ciò che concerne con i

rapporti del primato pontificio. Il punto era capire quali margini di potere spettassero al

Pontefice ed al Collegio episcopale: con il Dictatus Papae, il primato pontificio doveva

essere superiore rispetto a quello spettante al Collegio.

Secondo Gregorio il Papa ha qualsiasi potere sui Vescovi, senza l’intervento del Collegio

episcopale.

Il collegio ha avuto dei momenti in cui si è riappropriata della sua autorevolezza, in

particolar modo nel periodo della cattività avignonese (conflitto tra Papa e Re di Francia).

Can. 336: definisce quelli che sono i poteri del Collegio episcopale.

OBIEZIONE DI COSCIENZA:

Si può parlare di obiezione di coscienza sotto due prospettive:

1.descrittiva: forma di condotta esistente individuale condivisa/condivisibile, non violenta,

apolitica, nei confronti di una norma giuridica che viene ritenuta ingiusta sulla base

dell’incompatibilità tra quello che viene contemplato dalla norma e la sfera morale del

soggetto.

2.diritto positivo: si configura come un particolare oggetto di diritto soggettivo, nonchè

diritto fondamentale, dove risulta essere necessario capire in che termini si possa parlare

di diritto soggettivo dell’obiezione di coscienza.

una prima distinzione è quella fra :

-OBIEZIONE SECUNDUM LEGEM (quando esiste una condizione normativa specifica

all’interno di una fonte che prevede un’esenzione a fronte du un obbligo giuridico)e

-OBIEZIONE DI COSCIENZA CONTRA LEGEM( non è coperta da un’obiezione negata).

L’obiezione di coscienze è sempre contra legem in quanto la legge non annulla mai

un’obbligo tra ciò che impone la legge e la coscienza dell’individuo.

L’obiezione di coscienza si configura come un diritto positivo fondamentale, da intendere

strumentalmente rispetto alla libertà di coscienza,in quanto è la pre condizione per tutte

altre forme di libertà. Si distinguono tra due sfere della libertà:

-liberty on:

-liberti off: facoltà di comportarci in maniera coerente rispetto a quanto un soggetto ritiene

meritevole di essere osservato. La strumentalità dell’obiezione di coscienza rispetto alla

libertà positiva.

(Cosa non può fare uno Stato laico:

non può stabilire obblighi o divieti che coinvolgono la coscienza di un soggetto tanto da

essere ritenuta intollerabile. )

1. OBIEZIONE DI COSCIENZA NEGATIVA: da una parte si ha un obbligo (facere)

giuridico positivo e perfetto (sanzionato), perchè se il soggetto non adempie a quella

previsione di legge verrà sanzionato, d’altra parte si ha un dovere morale negativo 16

(astenersi dal porre in essere)---> contrasto tra due prescrizioni di senso contrario

(antinomie)---> laddove vi sia un’imposizione erga omnes dell’obbligo giuridico si ha la

lesione di un diritto fondamentale che in tal caso è il diritto della libertà di coscienza del

soggetto. Quando si ha una prevalenza della coscienza del soggetto si ha una lesione

di altri diritti fondamentali nella sfera dell’individuo. Ammettendo un’obiezione di

coscienza rispetto ad un certo obbligo, in certa misura si va a ledere quel diritto

soggettivo per il quale quell’obbligo è stato fissato. Dunque il legislatore sarà costretto a

valutare i costi oggettivi, soggettivi e se sono sopportabili e tollerabili ammette

l’obiezione di coscienza.

2. OBIEZIONE DI COSCIENZA POSITIVA: Si ha un obbligo giuridico negativo (non fare,

sanzionato) ed un obbligo morale positivo.

- Dichiarazione anticipata di trattamento

Si possono distinguere due tipi di limiti:

-oggettivi:

a.legati ai principi fondamentali dell’ordinamento: all’interno di ogni ordinamento

costituzionale esistono dei principi e criteri non negoziabili (alcuni principi della

costituzione italiana definiti come inderogabili es, concetto di solidarietà alla repubblica,

principio di uguaglianza), in termini generici esistono dei principi che fissano quei principi

non negoziabili.

b.legati a motivi pragmatici: il legislatore deve fare un “pronostico” circa il numero degli

obiettori.

C.legati ad un nesso di causalità: si prevede che siano coperte quelle condotte colpite

dall’obiezione di coscienza (es. interruzione della gravidanza).

-soggettivi: riguarda il concetto circa l’idea che ci siano soggetti che in base alla funzione

che svolgono vedano compromessa o meno la possibilità di obiettare (es. giudice, pubblici

ufficiali).

Differenza tra obiezione di coscienza e libertà

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanespe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.