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IL DIRITTO DIVINO POSITIVO (RIVELATO):
Coincide con la rivelazione, con le scritture, elemento che caratterizza le diverse comunità
religiose. Il Diritto divino è dunque quell’insieme di norme prodotte dalla rivelazione Divina
(antico testamento per gli ebrei, nuovo testamento per i cristiani e il Corano per i
musulmani).
Tali diritti sono caratterizzati da un’immutabilità relativa: immutabili sono i principi, mutabile
è la loro applicazione, ciò significa che attraverso il processo di interpretazione si possono
applicare le norme della rivelazione, tenendo conto del contesto in cui si vive.
L’interpretazione avviene secondo modalità differenti,(a seconda che si tratta di diritto
ebraico, canonico, islamico) perchè solo il diritto canonico ci consente di individuare
l’autorità chiamata a svolgere l’interpretazione e la modalità attraverso la quale avviene:
nel diritto canonico è riservata al legislatore ed ai vescovi, con la funzione di magistero,
mediante l’interpretazione del testo sacro.trattandosi di un insegnamento che non ha
valore do norma giuridica, ma che comunque si propone ai fedeli come via da seguire.
Nel diritto ebraico e in quello islamico l’interpretazione viene posta in essere da singole
autorità; essa non ha efficacia erga omnes, ma acquisiscono forza in base al consenso
spontaneo.
1.primato pontificio
2. la collegialità episcopale.
Tali esempi si riferiscono all’individuazione di quei soggetti che esercitano funzioni di
governo all’interno della Chiesa. Hanno il potere di legiferare con validità universale,
valgono dunque per tutti i fedeli ovunque si trovino.
PRIMATO PONTIFICIO:
condizione del pontefice che gode di giurisdizione universale su ciascun membro della
Chiesa.
La fonte di tale primato si riscontra all’interno della rivelazione.
A partire dalla rivelazione si avvia un processo di interpretazione non facile: non tutti sono
stati d’accordo su quale primato dovesse avere il pontefice: doveva trattarsi
semplicemente di un primati di onore e dottrinale o anche di giurisdizione? Due versanti:
A. rapporti di governo fra la Chiesa di Occidente e quella di Oriente 14
B. Rapporti fra la Chiesa e lo Stato (potere spirituale/potere temporale)
Con la Chiesa d’Oriente, sussistono diversi problemi: la distinzione tra i due imperi
catalizza anche l’interpretazione della norma rivelata. Nella Chiesa d’Oriente non du
scontato riconoscere la giurisdizione pontificia( a differenza di quanto accade all’interno
dell’impero d’Occidente).
La successione è un’istituto regolata dal diritto romano, introdotta dal Pontefice Leone I.
Papa Gelasio sostiene che la Chiesa deve essere considerata come un’autorità autonoma
ed indipendente non soggetta al potere dello Stato, vedendo dunque una distinzione tra il
potere temporale e il potere spirituale.
All’interno del processo interpretativo, un momento centrale è costituito dall’incoronazione
di Carlo Magno, dando così origine al Sacro Impero, segnando conseguentemente una
rottura tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente.
--> il pontefice che si è concentrato per dare un primato alla figura pontificia è Gregorio
VII, nel suo Dictatus Papae (1075)
Contro la Chiesa teorizzata da Gregorio, si scatena Lutero, disponendo il contrario circa
l’autorità istituzionale del pontefice, contraria a quanto contenuto all’interno del Vangelo.
Tuttavia, la riforma di Lutero è riuscita a subentrare all’interno della Chiesa (opinata
all’interno del Concilio di Trento)
Con i patti lateranensi si può mettere la parola fine ad una fase di squilibrio sussistente tra
il potere temporale e quello spirituale.
--> Pio IX
- scomunica cil risorgimento e chi vi aveva preso parte
- NON EXPEDIT : non è opportuno che gli italiani partecipino alla vita politica del nuovo
stato.
--> Patti Lateranensi , siglati da Mussolini e il Pontefice Gasparri per ridefinire i rapporti tra
Stato e Chiesa, i quali decidono che il Papa debba continuare a godere dei palazzi
Vaticani, non più intensi come edificio concesso in godimento al Pontefice, bensì lo Stato
del Papa. La scelta di costituire uno Stato, si riconosce alla Chiesa Cattolica una
soggettività internazionale (questo spiega perchè la Chiesa abbia degli osservatori alle
Nazioni Unite, o dei propri ambasciatori presso altri paesi, o chiamare ambasciatori di altri
paesi chiamati per operare all’interno della Città del Vaticano).
All’interno della Chiesa matura un percorso riflessivo nel quale si deduce che l’elemento
da valorizzare non è più quello temporale ma deve essere quello spirituale.
l’interpretazione viene definitivamente sancita all’interno del Canone 33, nel quale:
-Si conferma quanto contenuto nel diritto divino rivelato, cioè che Pietro è il primo degli
apostoli, e dunque l’erede di Gesù.
-primato di giurisdizione di governo che si esercita sulla sfera spirituale
-sviluppo di una propria identità
COLLEGIALITA’ EPISCOPALE:
Il collegio episcopale è l’insieme dei Vescovi di tutto il mondo: assieme al pontefice, il
collegio ha giurisdizione con efficacia universale.
Il collegio non è espressione del primato di giurisdizione, ma di sinodalità, a sottolineare la
dimensione collettiva del collegio episcopale stesso
Esso ha avuto nella storia,fasi altalenanti: ci sono stati dei momenti storici in cui i concili
ecumenici ( riunioni del collegio), hanno avuto particolare importanza: i primi 5 sono i 15
concili fondanti, nei quali si sono affrontati quesiti che riguardavo l’identità della Chiesa,
rispetto ai quali l’insieme di tutti i Vescovi si sono pronunziati.
es:
1. CONCILIO DI NICEA (325): respinge l’arenesimo l’Ultimo è quello del Vaticano II, tenuto
negli anni ’60. Il concilio I è stato interrotto a causa della Breccia di Porta Pia,
impedendogli di continuare. Tuttavia ci sono stati fasi in cui il collegio non ha avuto
particolare importanza.
Nel processo di definizione dei poteri del collegio, interviene anche ciò che concerne con i
rapporti del primato pontificio. Il punto era capire quali margini di potere spettassero al
Pontefice ed al Collegio episcopale: con il Dictatus Papae, il primato pontificio doveva
essere superiore rispetto a quello spettante al Collegio.
Secondo Gregorio il Papa ha qualsiasi potere sui Vescovi, senza l’intervento del Collegio
episcopale.
Il collegio ha avuto dei momenti in cui si è riappropriata della sua autorevolezza, in
particolar modo nel periodo della cattività avignonese (conflitto tra Papa e Re di Francia).
Can. 336: definisce quelli che sono i poteri del Collegio episcopale.
OBIEZIONE DI COSCIENZA:
Si può parlare di obiezione di coscienza sotto due prospettive:
1.descrittiva: forma di condotta esistente individuale condivisa/condivisibile, non violenta,
apolitica, nei confronti di una norma giuridica che viene ritenuta ingiusta sulla base
dell’incompatibilità tra quello che viene contemplato dalla norma e la sfera morale del
soggetto.
2.diritto positivo: si configura come un particolare oggetto di diritto soggettivo, nonchè
diritto fondamentale, dove risulta essere necessario capire in che termini si possa parlare
di diritto soggettivo dell’obiezione di coscienza.
una prima distinzione è quella fra :
-OBIEZIONE SECUNDUM LEGEM (quando esiste una condizione normativa specifica
all’interno di una fonte che prevede un’esenzione a fronte du un obbligo giuridico)e
-OBIEZIONE DI COSCIENZA CONTRA LEGEM( non è coperta da un’obiezione negata).
L’obiezione di coscienze è sempre contra legem in quanto la legge non annulla mai
un’obbligo tra ciò che impone la legge e la coscienza dell’individuo.
L’obiezione di coscienza si configura come un diritto positivo fondamentale, da intendere
strumentalmente rispetto alla libertà di coscienza,in quanto è la pre condizione per tutte
altre forme di libertà. Si distinguono tra due sfere della libertà:
-liberty on:
-liberti off: facoltà di comportarci in maniera coerente rispetto a quanto un soggetto ritiene
meritevole di essere osservato. La strumentalità dell’obiezione di coscienza rispetto alla
libertà positiva.
(Cosa non può fare uno Stato laico:
non può stabilire obblighi o divieti che coinvolgono la coscienza di un soggetto tanto da
essere ritenuta intollerabile. )
1. OBIEZIONE DI COSCIENZA NEGATIVA: da una parte si ha un obbligo (facere)
giuridico positivo e perfetto (sanzionato), perchè se il soggetto non adempie a quella
previsione di legge verrà sanzionato, d’altra parte si ha un dovere morale negativo 16
(astenersi dal porre in essere)---> contrasto tra due prescrizioni di senso contrario
(antinomie)---> laddove vi sia un’imposizione erga omnes dell’obbligo giuridico si ha la
lesione di un diritto fondamentale che in tal caso è il diritto della libertà di coscienza del
soggetto. Quando si ha una prevalenza della coscienza del soggetto si ha una lesione
di altri diritti fondamentali nella sfera dell’individuo. Ammettendo un’obiezione di
coscienza rispetto ad un certo obbligo, in certa misura si va a ledere quel diritto
soggettivo per il quale quell’obbligo è stato fissato. Dunque il legislatore sarà costretto a
valutare i costi oggettivi, soggettivi e se sono sopportabili e tollerabili ammette
l’obiezione di coscienza.
2. OBIEZIONE DI COSCIENZA POSITIVA: Si ha un obbligo giuridico negativo (non fare,
sanzionato) ed un obbligo morale positivo.
- Dichiarazione anticipata di trattamento
Si possono distinguere due tipi di limiti:
-oggettivi:
a.legati ai principi fondamentali dell’ordinamento: all’interno di ogni ordinamento
costituzionale esistono dei principi e criteri non negoziabili (alcuni principi della
costituzione italiana definiti come inderogabili es, concetto di solidarietà alla repubblica,
principio di uguaglianza), in termini generici esistono dei principi che fissano quei principi
non negoziabili.
b.legati a motivi pragmatici: il legislatore deve fare un “pronostico” circa il numero degli
obiettori.
C.legati ad un nesso di causalità: si prevede che siano coperte quelle condotte colpite
dall’obiezione di coscienza (es. interruzione della gravidanza).
-soggettivi: riguarda il concetto circa l’idea che ci siano soggetti che in base alla funzione
che svolgono vedano compromessa o meno la possibilità di obiettare (es. giudice, pubblici
ufficiali).
Differenza tra obiezione di coscienza e libertà