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CONTESTAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il c/c bancario può essere intestato a una o più persone:

• INTESTAZIONE DISGIUNTA : ciascuno dei titolari del conto può autonomamente impartire un ordine. È la più

diffusa nella pratica perché rende più veloce e semplice la gestione del c/c.

I contitolari possono disporre integralmente della provvista e solo uno può chiedere lo scioglimento del rapporto

per estinguere il c/c. Come ciascuno di loro può rispondere dell’intero, anche uno solo può rispondere di un debito

obbligazioni solidali (sia attiva che passiva)

• INTESTAZIONE CONGIUNTA : è previsto nel testo contrattuale. I cointestatari possono impartire ordini su tutto il

c/c (saldo) solo congiuntamente . Queste persone sono solidalmente debitori o creditori del saldo; si presume che

gli importi versati sul c/c spettino in parti uguali a ciascuno degli intestatari  è uguale alla condivisione di un bene

indivisa; quindi i contitolari del conto sono debitori in solido. Nell’impartire ordini alla banca i 2 correntisti

devono essere d’accordo.

La banca può inviare gli estratti conto ad uno solo dei cointestatari, ma questa clausola è vessatoria. Perché uno o più

cointestatari potrebbero non venire a conoscenza delle comunicazioni della banca per omissione dell’altro intestatario

(quando riceve la comunicazione). Quindi i cointestatari possono in qualsiasi momento ricevere documenti dalla banca.

La contestazione vuole affermare che la titolarità delle somme sul conto appartengono a più soggetti e che questi ne

possono disporre. La presunzione è che le somme spettino in parti uguali. Può essere utilizzata dai clienti purché

davvero rispettino la situazione del solido, ma a volte lo si fa solo per una gestione più agevole (ad es. persona anziana

che cointesta con il figlio per gestire il conto, ma i soldi sul conto sono solo quelli che vengono dalla pensione = ½

anziana, ½ figlio. Le somme si indicano pro quota)

Si può dare rappresentanza e gestione a un soggetto terzo , delegando un terzo ad operare sul conto, quindi

attribuendogli una procura che gli darà il potere di ordinare operazioni sul conto. Questa situazione si dice “avere la

firma in banca” p.e. Signor Rossi firma per la Signora Bianchi  su questo conto potranno operare tanto il titolare quanto

il soggetto delegato.

Con la rappresentanza do un mandato ad agire su un conto che è revocabile (diversa dalla contestazione che NON è

revocabile). Ci sono delle situazioni in cui la rappresentanza bancaria è rappresentata dalla rappresentanza legale: per i

minori, per gli incapaci (curatore), per il fallimento della società (curatore della società fallita).

FINE DEL RAPPORTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 15

Il c/c bancario di norma è sottolineato a tempo indeterminato , quindi le parti possono recedere liberamente (senza

causa/motivo) con un semplice preavviso  questo recesso unilaterale è la principale causa di scioglimento del contratto.

Art. 1855 specifica che il recedente deve dare all’altra parte un preavviso richiesto dagli usi , di almeno 15 giorni

(normalmente il tempo di preavviso è indicato nel testo contrattuale). A volte i termini di preavviso erano minori (1-2

giorni) o il cliente rinunciava al diritto di preavviso.

Il recesso del cliente non ha grandi conseguenze, mentre quello della banca sì, quindi è stata considerata illegittima la

previsione di un termine irrisorio di preavviso o la rinuncia al termine di preavviso del recesso (per la banca).

Art. 120 bis TUB: ha introdotto una deroga al 1855 per il cliente che prevede che il cliente possa recedere:

• AD NUTUM, ossia senza motivo

• Senza preavviso

• Senza oneri

• Senza costi

Un’altra causa di scioglimento del rapporto è il fallimento della società intestataria del conto.

Effetti dello scioglimento

Si determina la chiusura del conto, la banca non deve più svolgere servizio di cassa; si estinguono tutti i servizi collegati

al conto (assegni, bancomat, carta di credito).

Può verificarsi il problema della sorte degli incarichi conferiti prima dello scioglimento del rapporto, MA NON ancora

eseguiti. P.e. tramite di assegni bancari  prima che l’assegno venga incassato, viene chiuso il conto. Le norme bancarie

uniformi differiscono se recesso:

• Recesso della banca  le norme prevedono che la banca non è tenuta ad eseguire gli incarichi del correntista dopo

che il recesso sia diventato efficace e non deve pagare gli assegni in data successiva alla data di recesso efficace.

(atto di recesso è unilateralmente recettizio acquista efficacia quando la controparte ne ha conoscenza)

• Recesso del cliente  la banca non deve più provvedere a nessun ordine di pagamento dalla data di richiesta del

recesso. La banca manda una comunicazione al cliente chiedendo se ci sono ancora assegni da pagare e se vuole

che la banca li paghi. Può chiudere il conto lasciando la provvista per pagare gli assegni.

La chiusura del conto determina il saldo definitivo del cliente: a debito o a credito. Se è a credito esso è subito esigibile

dal correntista (non ci sono problemi). Se è a debito si possono creare situazioni complesse:

• Alcuni dicono che finché il debito non viene saldato il conto corrente rimane in piedi;

• Per altri il c/c cessa nonostante il debito e rimane come debito a carico del debito.

Se il c/c è legato ad altri tipi di contratti la situazione è più difficile: l’esigibilità del saldo a debito dipende anche dai

termini di pagamento previsti dai contratti o dai contenziosi previsti dai contratti. Es. contratto di c/c risolto, ma il saldo

del mutuo non scadrà e dovrà essere gestito con altre soluzioni.

CONTRATTO di DEPOSITO

Attraverso la quale viene creata la provvista di un c/c per cui si appoggia a un c/c.

Provvista: la prima di 2 operazioni

• Finanziamento (mutuo)

• Deposito

È un contratto tipico il cui esercizio è riservato alle banche. Art. 1834 cc: contratto in forza del quale il cliente versa una

somma di denaro alla banca, la quale ne acquista la proprietà e si obbliga a restituirla al depositante nella stessa specie

monetaria (€-€) entro il termine pattuito ovvero, se c’è il recesso anticipato, entro un termine di preavviso stabilito dalle

parti o dagli usi.

È il deposito fungibile o regolare per eccellenza: il denaro (bene fungibile), passa in proprietà alla banca (depositario)

che dovrà restituire la stessa somma equivalente alla scadenza. La banca persegue una delle sue funzioni fondamentali:

raccolta del risparmio (fondi) dal pubblico per fare credito. La BANCA è DEBITRICE nei confronti del cliente per

importi uguali a quelli ricevuti, oltre agli interessi pattuiti.

Il deposito non è un’operazione isolata, ma considerata complessivamente, perché la banca non ha la necessità di tenere

tot importi depistati, ma una riserva che deve fronteggiare le normali statistiche riserve di rimborso (attraverso gli indici

di liquidità bancaria).

Il cliente può avere più funzioni dal deposito: detenere il denaro con più sicurezza in banca, gestire il capitale in

maniera ordinata.

Il contratto di deposito è articolato: alcuni lo identificano come una particolare forma di mutuo perché il cliente

consegna alla banca una somma che diventa di proprietà della banca, come il mutuo (art. 1813 cc), ma il deposito è a

tempo indeterminato (il mutuo no). 16

Altri usano l’art. 1782 cc: deposito di beni fungibili irregolare. Se il deposito ha ad oggetto una somma di denaro con

facoltà del destinatario di servirsene, il depositario ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante cose della

stessa specie.

Prevale l’opinione per cui il deposito è un contratto tipico con sua natura e regole, ma ciò non esclude che si possano

applicare norme proprie di altri contratti (p.e. deposito irregolare).

Caratteristiche del deposito

Localizzazione del rapporto (art. 1834 c. 2 cc) per cui, salvo patto contrario, i versamenti e prelievi devono avvenire

presso la sede della banca dove il deposito è stato costituito; il cliente non può pretendere che la banca accetti

versamenti o prelievi in sedi, filiali o succursali diverse. È un principio antieconomico per la clientela  è stato superato

dai cd servizi accessori. Es. servizio bancomat, servizi bancari gestiti online o a distanza.

La banca non deve custodire in senso stretto, ma deve organizzarsi in modo da poter restituire le somme quando il

cliente lo richieda. È un obbligo di sana e prudente gestione, di organizzazione professionale, non di custodia materiale.

Sono 2 tipi a seconda del termine di durata:

• LIBERI

: se non è previsto un termine di durata del contratto; hanno un tasso di interesse basso perché si

accompagnano al c/c di corrispondenza, non sapendo per quanto tempo il cliente tiene i soldi sul conto

• VINCOLATI (o a termine): che hanno funzione sulla finalità di investimento. Il cliente si impegna a lasciare la

somma sul conto per una determinata quantità di tempo. Gli indici di interesse sono maggiori perché la banca

sa esattamente per quanto tempo il cliente terrà i soldi. Il ritiro parziale o totale della somma non potrà essere

effettuato prima della scadenza convenuta.

La finalità è di investimento e di risparmio. Si può avere una clausola che consente al cliente di poter

anticipare la scadenza del contratto modificando il tasso pattuito o con previsioni di penali per il recesso

anticipato.

Lezione 10 GIOVEDÌ 29/1 PAG 15

 continua deposito bancario

Art. 1834 cc definizione: le obbligazioni che sorgono sono:

1. Per il depositante di dare la somma

2. Per la banca di restituire la somma nel termine pattuito

Una teoria dottrinale fa rientrare il deposito sotto il mutuo per un parallelismo: ma è una teoria criticata perché il

contratto di deposito non ha un termine (diverso dal mutuo).

Un’altra teoria pone l’accento sull’obbligazione di custodia che sorge in capo alla banca: fa rientrare il deposito nel

deposito irregolare (art. 1782 cc) ma si è criticata perché il dovere di custodia è un effetto legale nel deposito, mentre

nel deposito irregolare è una mera pattuizioni tra le parti e quindi derogabile

Un’ultima teoria lo pone nei contratti misti: che sono atipici, perché hanno caratteristiche di diverse contratti, hanno più

cause. Anche questa teoria è stata criticata perché i contratti misti sono atipici o innominati per cui non c’è una

disciplina nel codice civile.

 la definizione migliore è che &egr

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Publisher
A.A. 2013-2014
32 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CFGran di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Callegari Mia.