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TERRITORIO E FORME ASSOCIATIVE
Il territorio è elemento costitutivo del comune, considerato ente a fini generali; la reg, con propria
legge, sentite le popolazioni interessate, istituisce nuovi comuni e può modificare le loro
circoscrizioni e la loro denominazione (art 133 cost). “Non possono essere istituiti nuovi comuni
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, cm conseguenza, che
altri comuni scendano sotto tale limite”.
Le reg hanno il potere di procedere alla fusione di comuni. La legge regionale che istituisce nuovi
comuni deve stabilire che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento.
Lo statuto comunale (e nn la legge regionale) può a sua volta contemplare l’istituzione di municipi.
Si tratta cmq di istituto che nn ha avuto fino ad ora applicazione, anche x lo scarsissimo impiego
dell’istituto della fusione che ne costituisce il presupposto.
La legge contempla poi le unioni di comuni, enti locali costituiti da 2 o + comuni allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza: nn vi sono dunque limiti
legati alla dimensione dei comuni o alla loro appartenenza alla medesima provincia. Una
particolare forma di unione è costituita dalla comunità montana.
Tra le varie forme di integrazione tra i comuni, la legge privilegia cmq la fusione e l’unione: occorre
prevedere una “maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e unione, rispetto alle altre
forme di gestione sovracomunale”.
Forme associative:
• Accordi di programma: x la definizione e l’attuazione di opere e di interventi.
• Convenzioni: al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
• Uffici comuni: ai quali affidare l’es delle funzioni pubbliche.
• Delega: ad un solo ente dell’es delle funzioni.
• Consorzi.
• Es associato di funzioni e servizi.
• Unioni di comuni.
L’ordinamento consente x i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
l’articolazione del territorio comunale in circoscrizioni, cioè “organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
comune”. L’articolazione in circoscrizioni è invece obbligatoria x i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto
può prevedere particolari e + accentuate forme di decentramento e di autonomia.
Altre articolazioni territoriali sono: frazioni, quartieri e borgate.
CITTA’ METROPOLITANE E COMUNITA’ MONTANE
Art 114 cost: le città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla cost, alla stessa stregua delle regioni, delle province e dei comuni. La città
metropolitana è poi ricompresa tra gli enti locali. Le si potrà quindi attribuire notevoli funzioni amm
ai sensi dell’art 118 cost.
La l 131/2003 indica, tra i criteri e i principi direttivi, quello di adeguare i procedimenti di istituzione
della città metropolitana al disposto dell’art 114 della cost.
Il TU prevede la figura dell’area metropolitana. La reg procede alla delimitazione territoriale
dell’area metropolitana.
L’amm si articola in 2 livelli: città metropolitana e comuni.
La legge parifica la città metropolitana alla provincia: “la città metropolitana acquisisce le funzioni
della provincia”. La parificazione è, però, soltanto tendenziale, in quanto la città esercita
ovviamente funzioni ulteriori rispetto alla provincia, ossia le funzioni conferite dalla regione.
La comunità montana è un ente locale ad appartenenza obbligatoria costituito con provvedimento
del pres della giunta reg tra comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a
province diverse x la valorizzazione delle zone montane x l’es di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l’es associato di funzioni comunali. L’individuazione degli ambiti o delle zone
omogenee x la costituzione di tale ente locale è riservata alla regione. Compete alle comunità
montane l’es associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione, nonché l’es
di ogni altra funzione ad esse delegate dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
Le norme sulle comunità montane si estendono alle comunità isolane o di arcipelago.
CAP V
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E LORO VICENDE
Una delle funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico è quella di risolvere conflitti di interessi
intersoggettivi. Gli interessi sono aspirazioni dei sogg verso i beni ritenuti idonei a soddisfare
bisogni.
Prima definizione di situazione giuridica soggettiva: è la concreta situazione di cui è titolare un
sogg con riferimento al bene che costituisce oggetto dell’interesse. Le situazioni sono molte: diritto
soggettivo, interesse legittimo, potere, obbligo e dovere. Il loro riconoscimento viene effettuato
dalle norme dell’ordinamento stesso.
Nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti, potrebbero esserci situazioni giuridiche
riconosciute e protette da uno di essi e non da quello generale: è il caso delle situazioni la cui
tutela è assicurata all’interno dell’ordinamento sportivo attraverso la giustizia sportiva, senza poss
x i titolari di adire il giudice dell’ordinamento generale.
Le qualità giuridiche sono i modi di essere giuridicamente definiti di una persona, di una cosa, di
un rapp giuridico, di cui l’ordinamento giuridico faccia altrettanti presupposti x l’applicabilità di
disposizioni generali o particolari alla persona, alla cosa, al rapp.
Le situazioni giuridiche sono quindi i concreti modi di essere giuridici di un sogg in ordine a
interessi protetti dall’ordinamento.
Gli status: sono le qualità attinenti alla persona che globalmente derivano dalla sua appartenenza
necessaria o volontaria ad un gruppo e rappresentano il presupposto x l’applicazione al sogg di
una serie di norme, le quali vengono così a costituire nei confronti di tutti i sogg che posseggono lo
status una situazione giuridica uniforme e omogenea.
Soltanto in presenza della capacità giuridica vengono conferite dall’ordinamento le situazioni
giuridiche. La capacità giuridica può essere relativa anche soltanto a talune situazioni giuridiche:
l’amm, infatti, ha una capacità giuridica meno estesa rispetto a quella delle persone fisiche, nn
comprendendo ad es la idoneità ad essere titolari di situazioni strettamente collegate alla natura
propria dell’individuo.
L’ente pubblico ha la capacità giuridica e, quindi, può impiegare gli strumenti del diritto privato
salvo diversa disposizione di legge.
La capacità d’agire, invece, consiste nella idoneità a gestire le vicende delle situazioni giuridiche
di cui il sogg è titolare e si acquista con il compimento del 18esimo anno d’età.
Si discute se essa possa essere riferita direttamente all’ente, ovvero sia esclusiva della persona
fisica preposta all’organo che fa agire l’ente. Se si ritiene che l’ente, in virtù della
immedesimazione organica, abbia capacità d’agire (si giovi cioè di quella dell’organo), allora esso
risponde direttamente x gli illeciti compiuti dai propri dipendenti. Viceversa, se si ritiene che la
capacità d’agire sia soltanto delle persone fisiche preposte agli organi, allora la responsabilità
dell’ente x gli illeciti da queste commesse è indiretta.
La capacità d’agire differisce dalla legittimazione ad agire, che si riferisce a situazioni specifiche
e concrete, effettivamente sussistenti, e a singoli rapporti. È, in sostanza, la specificazione in
direzioni determinate della capacità d’agire.
POTERE, DIRITTO SOGGETTIVO, DOVERE E OBBLIGO
Per quanto riguarda l’amm pubblica, titolari di poteri, diritti, obblighi e doveri possono essere solo
enti pubblici.
Molto importante è il potere, potenzialità astratta di tenere un certo comportamento ed
espressione della capacità del sogg, e perciò da esso inseparabile: di qui l’imposs di un
trasferimento del potere da un titolare ad un altro. La poss astratta di tenere un certo
comportamento produttivo di effetti giuridici si concretizza mediante atti giuridici, i + importanti dei
quali sono i provvedimenti, che presentano i caratteri di tipicità dei relativi poteri.
Le vicende giuridiche sono rappresentate dalla costituzione, estinzione o modificazione di
situazioni giuridiche.
Il potere è attribuito dall’ordinamento generale a seguito di un giudizio di prevalenza dell’interesse
affidato alla cura dell’amm nei confronti degli interessi dei privati.
Al contrario, quando la legge attribuisce al titolare la possibilità di realizzare il proprio interesse
indipendentemente dalla soddisfazione dell’interesse pubblico curato dall’amm, si profila la
situazione giuridica di vantaggio costituita dal diritto soggettivo. Esso è tutelato in via assoluta, in
quanto è garantita al suo titolare la soddisfazione piena e nn mediata dell’interesse protetto dalla
norma. L’interesse risulta sottratto alla disponibilità di qualunque altro sogg diverso dal titolare, nel
senso che la sua soddisfazione nn dipende dall’es di un potere altrui.
Potere e diritto sono inconciliabili: ove esiste un potere nn esiste un diritto e viceversa.
Gli interessi considerati prevalenti si qualificano pubblici perché affidati dalla legge alla cura di
sogg pubblici e costituiscono la ragione della attribuzione del potere. Poiché il potere amm
comporta una incisione della sfera dei privati, esso deve essere tipico e cioè predeterminato dalla
legge in ossequio al principio di legalità che esprime la garanzia delle situazioni dei privati stessi.
Le norme che, attribuendo poteri, riconoscono interessi pubblici vincenti su quelli privati, sono
norme di relazione, caratterizzate cioè dal fatto di risolvere conflitti intersoggettivi di interessi.
Dovere = vincolo giuridico a tenere un dato comportamento positivo (fare) o negativo (non fare):
anche l’amm è sogg ai doveri propri di tutti i sogg dell’ordinamento. Essa deve osservare, in
particolare, il dovere di correttezza e buona fede, nonché quello di rispettare i diritti altrui.
Se la necessità di tenere un comportamento è correlata al diritto altrui, allora si ha l’obbligo (=
vincolo del comportamento del sogg in vista di uno specifico interesse di chi è il titolare della
situazione