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Limiti del P di fronte a questa procedura

Con queste leggi il P non può modificare qualunque cosa della Cost. L'art. 139 (l'ultimo) dice espressamente "La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". Esistono dei LIMITI IMPLICITI alla revisione costituzionale. Teoria frutto dell'interpretazione dottrinale e della giurisprudenza costituzionale, la quale ha detto che ci sono cose che non si possono modificare nemmeno con il procedimento aggravato, usando il termine: PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE. La Corte distingue con questi principi dai PRINCIPI FONDAMENTALI (i primi 12 articoli della Cost.). I PS si ricavano anche da un'interpretazione dell'articolo 139. ORDINAMENTO GIURIDICO COMPLETO E RICORSIVO. La forma Repubblicana cos'è ? Art 1 Tutto ciò che è proprio dello S democratico non è modificabile -> Una serie di D, libertà, principi caratteristici di

questo S rispetto ad altre F di S. Ad esempio non si può sopprimere l'articolo 21 sulla manifestazione di pensiero, il 13 della libertà personale inviolabile, il principio di uguaglianza... Teoria dei limiti presupposti ad una F di S che non si può cambiare.

La Corte ha sempre parlato sempre di principi supremi, nella sentenza n. 1146 del 1988 - Disciplina posta dalla legge costituzionale che aveva approvato lo statuto speciale del Trentino Alto Adige.

In alcune regioni lo Statuto è una legge costituzionale e quindi non modificabile dal P nazionale con legge ordinaria, questa è una delle garanzie degli enti locali rispetto allo S apparato, centrale.

Nel caso di specie si tratta dell'INSINDACABILITA' - Un allora consigliere provinciale di Bolzano aveva pubblicamente vilipeso la bandiera italiana in una seduta del consiglio provinciale.

L'insindacabilità dei P nazionali veniva estesa dallo Statuto anche ai consiglieri.

regionali e ai membri dei consigli delle provincie autonome. Questo soggetto viene accusato di aver commesso un reato, ma è consigliere regionale, per il quale lo Statuto prevede l'insindacabilità.

Il giudice che si trova a dover giudicarlo nel processo penale non sa cosa fare, la Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal giudice, che rileva che le norme statutarie possono essere interpretate in un duplice modo: uno estensivo e uno restrittivo, e che sono, a suo avviso, egualmente contrastanti con l'art 3 Cost. In base ad un'interpretazione restrittiva le predette norme garantiscono ai Consiglieri regionali un'immunità per le sole funzioni connesse all'esercizio delle competenze legislative.

Ove si desse un'interpretazione estensiva, sostanzialmente coincidente a quella dell'art. 68 Cost., ci sarebbe comunque l'illegittimità perché la disparità di trattamento sussisterebbe tra i membri del

Consiglio provinciale e i cittadini/comuni. Se un normale cittadino brucia la bandiera rischia di essere condannato per quel reato, un Consigliere Regionale o un parlamentare nazionale no. Il giudice pone alla Corte l'incostituzionalità di queste norme, per entrambe le interpretazioni. La Corte risponde al giudice che non può porle questo quesito, non gli ha spiegato bene ciò che chiede. Giudizio incidentale, sollevato in un processo in cui rileva una disposizione che si sospetta essere incostituzionale, il giudice a quo (da cui parte la questione della legittimità costituzionale) ha l'onere di individuare precisamente il parametro del giudizio di legittimità costituzionale. Nella motivazione la Corte dice che, prima di affrontare il merito della questione (che poi respinge), affronta una eccezione preliminare fatta dallo S (per le leggi il difensore d'ufficio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Avvocatura dello

S). L'avvocatura dello S dice alla Corte che non può giudicare sulla legittimità costituzionale di leggi costituzionali, perché la Cost. è il parametro che cui deve garantire, deve giudicare leggi e atti aventi forza di legge. Quindi la Corte non può decidere sull'illegittimità costituzionale di una fonte costituzionale, perché quello è il parametro in base al quale la Corte decide sull'illegittimità costituzionale delle fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge). Questo secondo la stretta gerarchia delle fonti.

Art 134 Cost. (Le funzioni della Corte) – La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello S e delle Regioni.

In questo caso invece si discute dello Statuto di una Regione che è legge costituzionale. La Corte dice che l'eccezione è infondata perché la Costituzione

La Costituzione italiana contiene alcuni PRINCIPI SUPREMI che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o di rango costituzionale. Tali sono, tanto i principi che la Corte prevede come di revisione costituzionale (quale la forma Repubblicana), quanto i principi che pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Cost. italiana.

La Corte non ne fa un elenco, si riserva caso per caso, laddove le venga sottoposta la questione, di dirlo.

La Corte poi ricorda che già negli anni '70, in diverse sentenze, aveva anticipato questa sua dottrina, riguardo questo caso:

Art 7 Cost. "Lo S e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Patti Lateranensi I loro rapporti sono regolati dai . Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti,

Non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

I P.L. (e le loro modificazioni) sono fonti a copertura costituzionale. In essi vi sono i limiti in cui lo S italiano riconosce l’efficacia, il valore, di atti, procedure nell’ordinamento della Chiesa Cattolica, innanzitutto il matrimonio. Il matrimonio in chiesa ha effetti anche per lo S italiano se il sacerdote rispetta alcune regole (legge degli articoli del cc perché questo fa parte degli accordi per la validità del matrimonio anche per lo S italiano). Il matrimonio si chiama concordatario.

Se si vuole sciogliere il vincolo matrimoniale riconosciuto dallo S, vi sono certe condizioni, per il vincolo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, ve ne sono altre (non ammette un analogo del divorzio ma alcune cause di nullità, ad esempio il matrimonio rato e non consumato, è difficile da provare, perché è la parola di una parte contro quella dell’altra, il deterrente alla menzogna.

Dovrebbe essere il castigo eterno, in quel tipo di processo non c'era la difesa, priva di senso in quest'ottica di verità. La sentenza di nullità del giudice ecclesiastico è valida per l'ordinamento italiano? Negli anni '70 la Corte ha detto che ci sono dei principi supremi che vanno rispettati anche in una fonte di rango costituzionale come i P.L. Quella sentenza di nullità del matrimonio non può essere riconosciuta direttamente perché si violerebbe l'art. 24 Cost. "La difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio". Questo, dice la Corte, è un principio supremo. Successivamente ne ha riconosciuti altri come la laicità dello Stato, il principio di uguaglianza, l'unità e indivisibilità della Repubblica. Dei principi supremi, nemmeno col procedimento dell'art. 138, si possono modificare.

LIMITI ESPLICITI -> Es Forma Repubblicana

LIMITI IMPLICITI (P

SUPREMI) ciò che è costitutivo dello Stato democratico, in particolare i Diritti inviolabili, principio di uguaglianza. Un'altra fonte a copertura costituzionale, oltre ai Principi fondamentali, è l'Ordinamento Internazionale generale (consuetudinario), che entra automaticamente (per via del riconoscimento dell'art. 10) nel nostro ordinamento con questo riconoscimento dinamico - IUS COGENS - Ne è un esempio la regola - I trattati vanno rispettati - Non c'è una costituzione mondiale che lo dica, è una regola consuetudinaria.

Art 10 Cost. "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto internazionale generalmente riconosciute".

Recentemente la Corte costituzionale ha ribadito un limite di Diritto di difesa come Diritto inviolabile, non limitabile nemmeno attraverso l'articolo 10, per una controversia che ha opposto Italia e Germania di fronte alla Corte di

Giustizia dell'Aia.

Il caso: Alcuni cittadini italiani, vittime dell'occupazione nazista in Italia, hanno chiesto a un giudice italiano il risarcimento dei danni contro lo Stato tedesco. La Germania ha visto queste azioni giudiziarie come azioni contrastanti con il Diritto internazionale, che prevede l'immunità degli Stati per le azioni commesse in stato di guerra. I singoli sono punibili ma lo Stato è immune. Questa era una beffa per le vittime italiane, perché i singoli responsabili sono morti, o comunque non matrimonialmente solvibili.

Lo Stato tedesco si rivolge al giudice delle Nazioni Unite che ha competenza per le controversie tra gli Stati delle Nazioni Unite (La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia), la quale dà ragione alla Germania e riconosce l'immunità.

I giudici italiani, non sanno se dare prevalenza al Diritto di difesa come Diritto inviolabile (art. 24 Cost.) oppure rispettare il Diritto internazionale generale accertato dalla Corte di Giustizia.

dell'Aia che entra automaticamente nel nostro ordinamento. I giudici sollevano la questione di costituzionalità della norma di diritto consuetudinario internazionale di fronte alla Corte costituzionale, perché la ritengono contrastante con l'art. 24 Cost. La Corte dice che la questione non è fondata, non c'è contrasto con la Costituzione, perché non è violato il diritto alla difesa, il giudice può decidere. Non ha quindi detto che quella norma è incostituzionale, perché avrebbe creato un conflitto diplomatico, ma riconosce questo diritto come principio supremo che i giudici quindi possono garantire. Sono dei limiti alla modificazione della Cost.  Ciò per la REVISIONE ESPLICITA, FORMALE DELLA COSTITUZIONE o = Cambiamenti espliciti al D scritto della Costituzione. Leggi che si pongono, con disposizioni espresse, sullo stesso piano della Cost. o che ne modificano.
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Publisher
A.A. 2020-2021
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Giurisprudenza Prof..