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Procedimento Disciplinare un Dipendente o Dirigente, che per la posizione che occupa sia a
conoscenza dell'Infrazione, si rifiuta di Collaborare o da False Informazioni e la finisce
anche la Reticenza infatti sono puniti con la medesima Sanzione con Sospensione fino a 15
giorni. Si stabilisce così un Obbligo alla Collaborazione contro le Condotte Illecite.
Dette queste particolarità ora noi possiamo compiere alcune operazioni volte ad individuare i Profili
e Requisiti Sostanziali (cioè gli Obblighi che violati possono dar luogo a Sanzioni) e Procedimentali
(cioè l'Iter attraverso cui si arriva alla Sanzione Disciplinare) riguardo la Disciplina del Potere
Disciplinare.
8.1. Le Tipologie di Sanzioni. Il Licenziamento Disciplinare
Partendo dai Profili Sostanziali abbiamo già detto che anche in Diritto Pubblico è valido l'articolo
2106 del Codice Civile. Ora possiamo dire quindi che oltre al profilo normativo della possibilità di
sanzionare si sia "preso" dall'ambito pubblico anche il profilo della Proporzionalità tra Infrazione e
Sanzione.
Detto questo in Ambito Privato è lasciata alla piena autonomia contrattuale la individuazione delle
Sanzioni. In realtà l'articolo 7 comma 4 dello Statuto dei lavoratori prevede solo alcune Sanzioni
quali Multe e Sospensione (Sanzioni Disciplinari Conservative) e prevede poi la possibilità di
aggiungere altre Sanzioni che siano però sempre Conservative e cioè che non facciano Estinguere il
Rapporto di Lavoro. Il Licenziamento è possibile solo se è previsto nelle forme riconducibili alla
Legge 604/88 e cioè Giusta Causa (una Causa talmente grave da non consentire il proseguimento
del Rapporto neppure per il periodo del Preavviso), Giustificato Motivo Soggettivo (cioè un
Notevole Inadempimento degli Obblighi Contrattuali, in questo caso c'è il periodo del Preavviso) o
Giustificato Motivo Oggettivo (cioè per Esigenze per Organizzazione Aziendale). Fino alla Legge
Fornero, in realtà, di Licenziamento per Motivi Disciplinari, in realtà, non si faceva mai mansione
in legge anche se era invalso l'uso pratico di collocare la Giusta Causa e il Giustificato Motivo
Soggettivo entro questa categoria. Dopo la Legge Fornero la nomenclatura è risultata legale ed oggi
la Giusta Causa e il Giustificato Motivo Soggettivo sono due Tipologie di Licenziamento
Disciplinare dove il primo viene comitato nei casi più gravi mentre il secondo nei casi meno gravi.
In Ambito Pubblico la situazione non è tanto diversa. Ciò che cambia è che come detto oggi la
Legge lascia molto meno spazio alla Contrattazione Collettiva di prevedere le forme di Sanzioni
Disciplinari e dei casi. Un'altra, e profonda diversità, è proprio riguardo il Licenziamento
Disciplinare. Il Licenziamento Disciplinare, in Ambito Privato, resta a Discrezionalità del Datore di
Lavoro che potrebbe decidere di non commutarlo pure quando ricorrerebbero tutti i massimi. In
Ambito Pubblico non è così. L' articolo 55-quater impone dei casi in cui il Licenziamento
Disciplinare è Obbligatorio (oltre a quelli prevedibili attraverso la Contrattazione Collettiva che
devono comunque essere riconducibili alla Giusta Causa e al Giustificato Motivo Soggettivo) e non
solo ne prevede anche espressamente la Tipologia (cioè se è per Giusta Causa o Giustificato Motivo
Soggettivo). C'è Licenziamento Disciplinare per Giusta Causa (e quindi Senza il Preavviso) nei
casi in cui:
A) Il Dipendente Compie Falsa Attestazione di Presenza.
• D) Il Dipendente Produce Falsa Attestazione.
• E) Il Dipendente Reitera una Condotta Grave.
• F) Il Dipendente è Soggetto a una Condanna Penale Definitiva.
•
C'è invece Licenziamento Disciplinare per Giustificato Motivo Soggettivo (e quindi con il
Preavviso) quando:
B) Il Dipendente Compie Assenze Ingiustificate per Giorni Superiori a Sette in un arco di 10
• anni.
C) Il Dipendente Rifiuta in Modo Ingiustificato il Trasferimento.
•
Interessante è da costatare che il D.Lgs. n. 165/01 non si limita ad imporre fattispecie di
responsabilità disciplinari ma anche di natura penalistica. L'articolo 55-quinquies prevede che nel
caso di Falsa Attestazione oltre al Licenziamento Disciplinare di cui all'articolo 55-quarter lettera A)
ci sia anche la Reclusione da 1 a 5 anni e una multa da 400 a 1600 euro. Tale Sanzione è estesa
anche al Medico e a chi concorre al Delitto. Il Medico, inoltre, è radiato dall'Albo e se Lavora in
Struttura Sanitaria Pubblica o Convenzionata è Licenziato per Giusta Causa o Decade dalla
Convenzione. Ciò accade anche se Attesta Dati non Direttamente Constatati o Oggettivamente
Documentati o se attestano, nel medesimo modo, una assenza del Dipendete Pubblico.
Per concludere sulla questione delle Tipologie di Sanzioni c'è da segnalare una questione particolare
in merito alla Recidiva. Si potrebbe pensare, leggendo l'articolo 55-quater lettera B) del D.Lgs. n.
165/01, che esso sia in contrasto con l'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori il quale prevede la
possibilità di tener conto di Sanzioni Applicate per la Recidiva solo se inferte nei due anni
precedenti. Sembrerebbe quindi che ci sia un conflitto tra le norme. In Realtà l'articolo 55-quarter
lettera B) del D.Lgs. n. 165/01 tiene conto non di Comportamenti Disciplinari già Sanzionati e
quindi delle Decisioni Disciplinari (come nel caso dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori) ma
tiene conto delle Infrazioni, ancora non Sanzionate, presenti in quell'arco e le punisce tutte insieme.
Per Schematizzare:
Sanzioni Disciplinari Art. 7 dello Statuto dei Non comportano l’estinzione
Lavoratori del rapporto di lavoro.
Conservative (Multe e
Sospensioni) Nei casi in cui:
Licenziamento Obbligatorio Art. 55-quater D.Lgs. B) Il Dipendente Compie Assenze
per Giustificato Motivo 165/2001 Ingiustificate per Giorni Superiori a
Soggettivo (Con Preavviso) Sette in un arco di 10 anni.
C) Il Dipendente Rifiuta in Modo
Ingiustificato il Trasferimento.
Nei casi in cui:
Licenziamento Obbligatorio Art. 55-quater D.Lgs. A) Il Dipendente Compie Falsa
per Giusta Causa (Senza 165/2001 Attestazione di Presenza.
Preavviso) D) Il Dipendente Produce Falsa
Attestazione.
E) Il Dipendente Reitera una
Condotta Grave.
F) Il Dipendente è Soggetto a una
Condanna Penale Definitiva.
8.2. Il Procedimento Disciplinare
Bisogna ora guardare i Profili e i Requisiti Procedimentali.
Entrambe gli Ambiti (Lavoro Privato e Lavoro Pubblico) si basano in sostanza sull'articolo 7 dello
Statuto dei Lavoratori ma tale articolo trova una più ampia chiarificazione in Ambito Pubblico ad
opera della Legge di quanto invece sia fatto in Ambito Privato dai Contratti Collettivi.
Come in Ambito Privato anche in Ambito Pubblico le Regole Procedimentali sono molto simili e si
basano in Sostanza su quanto Avviene in Ambito Penalistico. Anche qui vige il principio Nullum
Crimen, Nullam Poene, Sine Legem e come il Giudice Penale non può incriminare un Reo se tale
Reato non è Previsto nel Codice Penale o nelle Leggi Speciali pubblicate in Gazzetta Ufficiale, così
il Datore di Lavoro o il Dirigente della Pubblica Amministrazione non possono Sanzionare un
proprio Dipendente senza che questa Sanzione sia prevista, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto dei
Lavoratori, da un Codice Disciplinare che preveda i Comportamenti Sanzionati e le Relative
Sanzioni. Come in Diritto Penale anche qui c'è bisogno della Conoscenza da parte del Lavoratore e
quindi la Pubblicità del Codice Disciplinare che per Legge (sempre per l'articolo 7 dello Statuto dei
Lavoratori) deve essere Affisso in Luogo Accessibile a Tutti (Forma Tassativa di Pubblicità) e che
quindi sia Oggettivamente Accessibile ai Lavoratori. Va detto che per il Settore Pubblico è previsto
ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del D.Lgs. n. 165/01, dopo la Modifica della Riforma Brunetta,
alla Affissione equivale la Pubblicazione nel Sito Istituzionale della Pubblica Amministrazione.
Ad impartire la Sanzione, a differenza che in Ambito Privato, può essere anche un Ufficio Preposto.
La legge prevede che se la Sanzione va comminata ad un Dirigente o ad un Non Dirigente ma la
sanzione sia grave essa vada decisa non dal Singolo Dirigente ma da questo Ufficio Preposto. Resta
tuttavia, nonostante possa sembrare che ci sia una situazione di Imparzialità, una situazione non di
Terzietà in sostanza perché l'Ufficio fa sempre parte dell'Amministrazione e anzi la Logna Manus
stessa della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda il Procedimento Disciplinare (che ha Inizio dalla Segnalazione mentre la data
della Fine è legata alla Conoscenza dell'Informazione) vero e proprio anche nel Settore Pubblico
esso passa attraverso Tre Fasi:
1. ACCUSA: Il Dirigente o l'Ufficio Preposto della Pubblica Amministrazione contesta al
Lavoratore il Comportamento che gli si imputa. La Contestazione deve Indicare (Descrivere)
il comportamento che si ritiene tenuto dal Lavoratore e che si ritiene Sanzionabile. La
Contestazione ha la duplice finalità di permettere all'Accusato di potersi difendere ma anche
quella di individuare il Comportamento anche per l'eventuale verifica successiva del Giudice
in caso di impugnazione giudiziaria del Lavoratore alla Decisione del Dirigente o
dell'Ufficio Preposto della Pubblica Amministrazione.
2. DIFESA: Tra la Contestazione e la Decisione finale devono trascorrere cinque giorni in cui
il Lavoratore ha diritto di difendersi (Diritto non Obbligo !!!).
3. DECISIONE: Trascorsi i cinque giorni di Pausa di Riflessione il Dirigente o l'Ufficio
Preposto della Pubblica Amministrazione può impartire la Sanzione Individuata
comunicandola al Lavoratore.
Se nel frattempo interviene un Trasferimento la Sanzione avrà effetto nella Nuova Sede e i Termini
Iniziano dal Trasferimento. Anche in caso di Dimissioni da parte del Dipendente il Procedimento
Continua (si poteva immaginare che il Dipendente si Dimettesse per evitare il Licenziamento per
Giusta Causa che fa perdere il Preavviso che ha una certa rilevanza in Ambito Pubblico). Il
Lavoratore ricevuta la Sanzione ha la possibilità di impugnare al Giudice contestando la Decisione e
si avvia così una Fase Giudiziaria.
In Ambito Privato la Fase Giudiziaria è però sostituibile, almeno in prima fase, con i meccanismi di
Conciliazione (che hanno il pregio di essere meno costosi per il Lavoratore e soprattutto sospende
la Sanzione fino a decisione del Collegio di Conciliazione). Questa Conciliazione avviene davanti
alla Direzione Territoriale del Lavoro (oppure un'altra formula prevista del Contratto Collettiva).
Viene Costituito in questa sede un