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SPA
Coop
Sapa,Srl,
E per le società di persone e l’imprenditore individuale quali norme si applicano?
Una delle norme più importanti in merito, e che è stata col tempo un po’ accantonata, è
l’art.2217,c.2. Siamo nelle norme relative alla tenuta dei libri e scritture contabili degli imprenditori
commerciali non piccoli. Questo articolo in particolare si occupa dell’inventario e del suo
contenuto.
Art.2217,c.2
[…]
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e
verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i
bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
[…]
È un articolo che vale per gli imprenditori commerciali non piccoli risalente al 1942 che è rimasto
invariato nonostante la riforma dei bilanci del 1991 ed è quindi scoordinato rispetto alle norme
attuali. Occorre quindi fare uno sforzo interpretativo e leggerlo utilizzando la terminologia attuale.
In questo modo il termine bilancio viene interpretato come stato patrimoniale e il conto dei profitti
e delle perdite come il conto economico.
Tornando all’area di applicazione, riguarda l’imprenditore commerciale non piccolo ma si applica
anche a quelle che non sono Spa, società di capitali e cooperative per le quali vale la normativa
delle Spa. Ha quindi una portata residuale venendo applicato alle società di persone e
all’imprenditore commerciale non piccolo.
Quest’articolo afferma che:
- i soggetti cui si riferisce devono redarre il bilancio
- il bilancio non contiene la nota integrativa
- il conto economico deve evidenziare utili o perdite secondo i principi generali di evidenza e
verità (qui si possono evidentemente applicare le nuove regole di chiarezza, verità e
correttezza).
Viene poi aggiunto che per i criteri di valutazione si fa riferimento alla disciplina delle Spa. Su
questo punto è bene fare due osservazioni:
1- “per i criteri di valutazione..”, l’articolo non fa quindi riferimento ai contenuti dei documenti
del bilancio ma solo alla valutazione di questi. Ma siccome i criteri di valutazione sono
legati alle voci di bilancio è impensabile che siano strutturati diversamente.
2- Il richiamo alla disciplina delle Spa non deve essere fatto in toto, ma nei limiti della
compatibilità.
Quindi per società di persone e imprenditore commerciale non piccolo abbiamo un rinvio nei limiti
della compatibilità alla disciplina delle Spa.
Imprend. individuale commerc. ----> SPA Sapa,Srl,Coop
Società di persone
È un limite molto difficile da applicare in concreto. In alcuni casi è evidente (es.azioni proprie) ma
in altri no.
La conclusione di fondo è che la disciplina del bilancio delle Spa è un punto di riferimento di tutta
la normativa in merito.
Per l’imprenditore individuale la disciplina si limita a questo articolo, per le società di persone
invece il discorso è più complesso perché esistono norme più specifiche con cui è necessario
coordinare l’art.2217.
Vediamole iniziando la trattazione da quelle concernenti la società semplice.
Nell’ambio di quest’ultima troviamo una norma complessa, l’art.2261, intitolato “controllo dei
soci”(ritorna il discorso della disciplina parallela controllo-bilancio).
Art.2261
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dagli amministratori, notizia dello svolgimento degli
affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu
costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al
termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
La norma mette a dura prova l’interprete che si trova di fronte all’uso (se consideriamo anche
l’art.2262) della stessa parola, rendiconto, per tre volte. Non è solo un errore di sintassi del
legislatore ma ha probabilmente significati diversi.
La norma afferma che in una società semplice, se esistono soci non amministratori essi hanno due
fondamentali diritti: informazione e consultazione.
Il diritto di informazione ha per oggetto le notizie riguardanti lo svolgimento degli affari sociali,
quindi sia generico sull’andamento societario, sia specifico sui singoli affari.
Il diritto di consultazione ha per oggetto i documenti concernenti la gestione della società.
Questi diritti hanno dei limiti? Esistono documenti o informazioni riservate? No, possono essere
chieste informazioni di qualsiasi tipo e di consultare qualsiasi documento. Vige però un principio di
buona fede che consta nel non intralciare la vita della società e nel mantenere la riservatezza delle
informazioni ottenute.
È però opportuno fare una considerazione su di un possibile limite: quando i documenti e le
informazioni riguardano la gestione, il limite potrebbe essere proprio la nozione di gestione. Quindi
sarebbe da escludere dalle informazioni dovute ai soci non amministratori il processo produttivo
inteso come tecniche produttive.
È una norma posta a tutela del socio e inderogabile. I soci non amministratori hanno quindi questi
poteri amplissimi.
Il legislatore aggiunge un altro diritto di contenuto difficile da individuare (si fa riferimento ad un
caso di scuola). I soci hanno diritto, in caso di durata inferiore all’anno della società, ad ottenere il
rendiconto che in questo caso rappresenta forse solo un documento informativo.
Passando al secondo comma, per interpretare cosa il legislatore intenda per rendiconto in questa
seconda parte della norma è necessario analizzare anche l’articolo successivo.
Art.2262
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Abbiamo un primo rendiconto, nell’art.2261 c.2, che sembrerebbe spettare ai soci non
amministratori ed un secondo rendiconto, nell’art.2262, che deve essere approvato e da cui risulta
l’utile o perdita.
Qui la dottrina si divide. La tesi maggioritaria sostiene che in entrambi i casi, il termine rendiconto
sia da intendere come bilancio d’esercizio.
La tesi di minoranza invece porta ad un’altra soluzione:
Il rendiconto dell’art.2262 da cui risulta utile o perdita non può che essere il bilancio d’esercizio.
Quindi la norma dice che la società semplice deve redarre il bilancio che deve essere approvato, e
che il socio ha il diritto alla percezione dell’utile (questo è l’aspetto caratterizzante delle società di
persone rispetto alle società di capitale). L’utile va quindi distribuito, a meno che i soci non vi
rinuncino o che vi sia clausola diversa nel patto sociale.
L’art 2261 dice che i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione. Allora, visto
l’art.2262, se il secondo comma del 2261 intende sempre il bilancio d’esercizio questo risulta
inutile perché comporterebbe una ripetizione. Inoltre il secondo comma fa riferimento solo ai soci
non amministratori, il che è strano.
Sembra allora poter avere un altro significato, cioè quello di relazione sulla gestione. Ciò ha senso
perché se tutti i soci sono amministratori la relazione è inutile, ma in presenza di soci non
amministratori è necessario che venga redatta.
La conclusione logica cui sembrano arrivare questi due articoli è che i soci non amministratori
abbiano diritto di:
1- informazione
2- consultazione
3- ottenere la relazione sulla gestione.
Detto ciò, in ogni caso la società semplice deve redarre il bilancio, che verrà approvato e da cui
risulterà l’utile.
Rimane il problema di definire contenuto, struttura e criteri di valutazione: il bilancio verrà
comunque strutturato in SP e C/E e dovrà rispettare i principi generali di chiarezza, verità e
correttezza.
Ma quali voci e criteri di valutazione vanno utilizzati? Il legislatore non si esprime. Perché?
Torniamo all’art.2217,c.2. questo è un articolo che vale per imprenditori commerciali e allora non è
direttamente applicabile. Però, in via indiretta, possiamo presumere che valga anche per la società
semplice con limiti di compatibilità.
Riguardo la procedura di redazione e approvazione il legislatore non ne individua i soggetti.
Sicuramente il bilancio verrà redatto dagli amministratori congiuntamente ma sarebbe opportuno
che il contratto sociale fosse esplicito al punto da risolvere tali questioni.
Tutto questo discorso inerente la società semplice vale anche per la società in nome collettivo.
Discorso diverso merita la società in accomandita semplice in quanto nel terzo comma
dell’art.2320 si fa espressamente riferimento al bilancio d’esercizio e, pur mantenendo la
terminologia antiquata dell’art.2217, a stato patrimoniale e conto economico:
art.2320,c.3
[..]
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di
controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
(È interessante ricordare che, come alcune norme della disciplina delle Srl siano state riprese nella
disciplina delle società di persone, le norme in merito ai soci non amministratori della società
semplice sono state riprese per le Srl)
07/10/14
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Tema dell’esclusione dei soci
È sicuramente una decisione che va presa a maggioranza (escluso il socio in oggetto). Il dubbio sta
nello stabilire se è necessario consultare tutti i soci o se è sufficiente raggiungere la maggioranza.
Secondo Oreste andrebbero consultati tutti i soci. Nelle Srl dopo la riforma questa è la prassi e
sembrerebbe opportuno farlo anche nelle società di persone. Prima della riforma era sufficiente
consultare e ottenere il voto dalla maggioranza dei soci.
Il tribunale di Milano (fonte: Sole24Ore del 02/10/14) si è espresso in una sentenza in via contraria
a quanto appena detto. Ha infatti affermato che risulta sufficiente consultare i soci fino a che non si
raggiunge la maggioranza, rimanendo così ancorato alla vecchia disciplina. Non è quindi necessaria
la collegialità e la consultazione di tutti i soci.
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