Il diritto del lavoro: definizione, evoluzione storica e tendenze attuali
1. Ambito e definizione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro ha origini relativamente recenti (ultimi decenni dell'800), che risalgono all'avvento dell'industrializzazione e al conseguente impiego di masse di lavoratori nelle fabbriche. Le relative regole sono dunque nate a tutela della parte debole del rapporto di lavoro e, più precisamente, a tutela del lavoratore dipendente. È questo il motivo per il quale quando si parla di diritto del lavoro si fa riferimento a quel complesso di regole riguardanti il lavoro dipendente e, innanzitutto, il lavoro dipendente subordinato nell'industria. Per converso, il diritto del lavoro non riguarda il lavoro autonomo.
Col tempo, però, è accaduto che anche alcune figure di lavoratori autonomi, ritenute deboli e meritevoli di protezione (come gli agenti di commercio), abbiano beneficiato dell'applicazione mirata di alcune norme lavoristiche, o comunque a contenuto protettivo. In sostanza, l'ambito soggettivo del diritto del lavoro, pur rimanendo concentrato sul lavoro subordinato, ha comunque teso ad allargarsi, attraendo alcune categorie di lavoratori non subordinati.
Tradizionalmente, dall'ambito della disciplina era escluso anche il lavoro alle dipendenze delle P.A. e ciò perché si riteneva che alla natura pubblicistica del datore di lavoro ed alla funzione del pubblico dipendente dovesse corrispondere una diversa fonte normativa del rapporto di lavoro nonché una diversa competenza giurisdizionale, devoluta al TAR, ossia allo stesso giudice chiamato a giudicare gli atti della P.A. Ma, con il d.lgs. 29/1993, e con altri che sono seguiti, il dogma pubblicistico è stato superato, e si è realizzata la contrattualizzazione (o privatizzazione) del lavoro pubblico. Oggi le norme attuative del processo di privatizzazione del pubblico impiego sono contenute nel d.lgs. 165/2001, tuttora interessato da innumerevoli modifiche ed integrazioni.
All'interno dei confini, pur nobili, il diritto del lavoro si ripartisce tradizionalmente fra un diritto del lavoro in senso stretto (il diritto del rapporto individuale di lavoro subordinato) e il diritto sindacale (il diritto dei rapporti collettivi, che regola i sindacati, il contratto collettivo, lo sciopero, le rappresentanze dei lavoratori in azienda).
Risale ad epoca più recente un ulteriore ampliamento dell'ambito della materia, acquisendo una crescente importanza, in seno ad essa, la normativa del mercato del lavoro, ossia di quello spazio ove si incontrano, o dovrebbero incontrarsi (in un mercato ben funzionante), domanda e offerta di lavoro. Siffatto allargamento dipende dalla maggiore attenzione riservata ai meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro, anche e soprattutto in vista di una più efficace protezione dei cittadini disoccupati, nonché di coloro che neppure tentano di inserirsi nel mercato del lavoro.
2. Le premesse storiche del diritto del lavoro: la Rivoluzione industriale
I principi di libertà affermati dalla Rivoluzione francese favorirono tra l'altro la libertà e l'iniziativa imprenditoriale, la libera contrattazione e, con esse, lo sviluppo, progressivo e rapido, della rivoluzione industriale. Il diritto del lavoro ha preso avvio dagli sconvolgimenti economici prodotti dalla Rivoluzione Industriale. Quest'ultima fu promossa dalla Borghesia, la quale aveva vitale bisogno di libertà (libertà economica), per potersi affrancare dalle maglie ormai logore dell'Economia Feudale. Libertà significava liberazione dai "lacci e laccioli" delle vecchie corporazioni, ma anche astensione dello Stato da regolamentazioni dirigistiche dell'attività economica.
Ma dalle trasformazioni economiche scaturirono anche grandi sconvolgimenti sociali; infatti, la produzione industriale, pur avvalendosi dei progressi tecnologici, era comunque imprescindibile dall'impiego di una mano d'opera più o meno qualificata. Le prospettive e le aspirazioni collegate all'impiego nell'industria provocarono un massiccio esodo dalle campagne e la formazione di una nuova classe sociale, la cosiddetta classe operaia, contrapposta alla classe dirigente imprenditoriale, che solo attraverso specifiche leggi avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione della sua posizione contrattuale debole.
3. La nascita del sindacalismo
La nuova classe dirigente, cioè la parte datoriale del rapporto di lavoro composta da imprenditori e capitalisti, non vedeva di buon occhio la formazione di organizzazioni capaci di tutelare interessi contrapposti ai propri e, quindi, di diminuire la loro posizione predominante nella disciplina del contratto individuale di lavoro. Tale posizione forte era determinata da una serie di fattori concorrenti quali:
- L'assenza di una legislazione protettiva della parte contraente debole;
- Un'offerta di lavoro di gran lunga superiore alla domanda;
- L'assenza di associazioni di categoria capaci di creare compattezza, e con essa, forza nella parte contrattuale debole;
- Il basso livello culturale della classe lavoratrice dipendente.
Sul nascere, pertanto, il sindacalismo incontrò forti opposizioni, anche negli ambienti politici, che in Francia si manifestarono addirittura con la repressione penale. Il fenomeno, tuttavia, attesa la sua rilevanza sociale, non poteva lasciare indifferente il legislatore né poteva restare estraneo all'ambiente politico, infatti: in Inghilterra il sindacalismo diede vita ad un partito politico, il Labour Party (partito dei lavoratori, attuali laburisti), mentre in altri paesi, come l'Italia, le massime organizzazioni sindacali avevano connotazioni ed orientamenti politici ben evidenti.
Il sindacalismo nasceva, comunque, con due principali finalità di tutela della classe lavoratrice dipendente: quella della contrattazione collettiva e quella dell'organizzazione di forme di assistenza a favore di lavoratori bisognosi. L'associazionismo sindacale andò formandosi in vari modi: talvolta con riferimento alla particolare professionalità o mestiere e talaltra con riferimento al settore di lavoro.
Il punto di forza del sindacato - il sistema, cioè, attraverso il quale il sindacato poteva contrastare il potere della classe dirigente - era solo lo sciopero, ossia l'astensione dal lavoro, causando in tal modo gravi danni economici all'imprenditore. Inizialmente lo sciopero era penalmente perseguito e, in Italia, solo col codice Zanardelli del 1889 tale forma di protesta dei lavoratori venne resa tollerabile e, tuttavia, senza lasciare lo scioperante indenne da responsabilità civile per il danno causato con la sua astensione dal lavoro.
4. Il background politico del diritto del lavoro
Quella che veniva in tutta evidenza con la nascita del sindacalismo era la cosiddetta "questione sociale", che aveva, quale elemento fondamentale, il diritto al lavoro. Con essa il diritto al lavoro andava ad aggiungersi ai principali diritti di libertà e di proprietà sanciti dalla Rivoluzione francese. Il diritto al lavoro era il diritto di soddisfare i bisogni e le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, producendo con il lavoro il reddito a tal fine necessario.
Sul piano ideologico, pertanto, diverse furono le direzioni e la relativa influenza sullo sviluppo sociale. Da un lato, infatti, si andavano affermando le teorie marxiste, che pur interessandosi dei diritti del lavoratore volevano, sostanzialmente, una riforma dello stato rifondato sulle ceneri della borghesia e della proprietà industriale; dall'altro, invece, prendevano piede altre teorie che intravedevano soluzioni più moderate di adattamento e di progressiva riforma della società, senza alcun bisogno di un traumatico abbattimento di un modello statuale per sostituirlo con un altro.
Si assisteva, in pratica, nei paesi europei, alla nascita del socialismo nelle sue varie espressioni ed articolazioni, anche allontanandosi dal pensiero marxista il cui vero obiettivo era la riforma dello stato e non l'affermazione dei diritti del lavoratore.
5. Il diritto del lavoro delle origini
Il riconoscimento legale del sindacalismo e delle sue azioni non era sufficiente a risolvere la situazione del lavoratore dipendente che in sede contrattuale restava assoggettato alla posizione forte del datore di lavoro. Quel che era necessario, in pratica, era il riequilibrio delle posizioni contrattuali tra lavoratore e datore di lavoro e ciò sarebbe stato possibile soltanto intervenendo con norme imperative ed inderogabili in materia di contratto individuale di lavoro, imponendo determinati obblighi al datore di lavoro e, al tempo stesso, precludendo al lavoratore la stipula di contratti individuali per esso peggiorativi rispetto alle nuove norme. In tal modo, ossia con atti normativi specifici, il diritto del lavoro andava a formarsi con carattere di specialità rispetto al diritto privato (essendo quest'ultimo governato dal carattere dispositivo, ossia dalla facoltà delle parti di derogarvi concordemente), regolando con proprie norme, inderogabili, quel particolare rapporto contrattuale che è il rapporto di lavoro.
6. Il ventennio fascista
Con l'avvento del fascismo si ebbe un radicale cambiamento istituzionale nei confronti del sindacato, la cui sopravvivenza era subordinata alla sua compatibilità col regime corporativo. Non di meno in tale periodo vi furono numerose innovazioni legislative che sostanzialmente realizzavano gli obiettivi sindacali. Sul fronte sindacale, in particolare, la Confìndustria, rappresentante la parte datoriale, riconosceva alle organizzazioni sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, così eliminando di fatto i preesistenti sindacati rossi (socialisti e comunisti) e bianchi (moderati e cattolici) ed ottenendo, altresì, l'eliminazione delle "commissioni sindacali interne", ossia delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il governo, dal canto suo, si riservò la facoltà di legittimare un solo sindacato - cosa che fece - a condizione che questo fosse rappresentativo di almeno il 10% dei lavoratori della categoria interessata e purché "compatibile" col regime corporativo, ossia col comune intento di realizzare gli obiettivi di governo. In tal modo veniva messo fuori gioco il primo grande sindacato costituitosi nel 1906 su impulso del partito socialista: la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro).
La legittimazione di un unico sindacato di gradimento del governo portò, non di meno, all'affermazione della contrattazione collettiva quale fonte normativa del rapporto di lavoro dipendente, non derogabile se non a favore del lavoratore. Le innovazioni normative del ventennio fascista videro l'abolizione dello sciopero e, con esso, della serrata, il miglioramento delle norme a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e delle lavoratrici madri nonché in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di assistenza previdenza (con l'istituzione dell'INPS). La legislazione del ventennio fascista culminò col codice civile del 1942 nel quale fece la comparsa la definizione di "lavoro subordinato", che andò a sostituire la preesistente ed ormai inadeguate definizione di "locazione d'opera" di cui al primo codice del 1865. Il grande merito della disciplina del contratto di lavoro, contenuta nel codice, fu altresì quello di applicarsi indifferentemente, per la prima volta, a tutte le categorie di lavoratori subordinati. Si realizzò, in tal modo, una "storica" unificazione normativa del regime giuridico del lavoro subordinato.
7. Il diritto del lavoro repubblicano: dalla Costituzione allo statuto dei lavoratori
Dopo la seconda guerra mondiale, una volta abolite le strutture sindacali corporative, si ricostituì il movimento sindacale riunitosi nella CGIL, unico grande sindacato preesistente. Tale unità, però, durò poco ed alla spaccatura politica, tra forze socialiste e comuniste e forze moderate e cattoliche, fece eco la spaccatura sindacale e dalla CGIL, di ispirazione social-comunista, si staccarono la CISL, di ispirazione cattolica, e la UIL, di ispirazione repubblicano-socialista. Sul piano normativo un nuovo impulso allo sviluppo di un diritto del lavoro venne dalla Costituzione che, pur esaltando i diritti del lavoratore, non era di per sé sufficiente a disciplinare la materia, per cui tale compito tornava nelle mani del legislatore.
Le prime innovazioni si ebbero negli anni '50 del secolo scorso, ma fu negli anni '60 che, con la partecipazione dei socialisti al governo, si ebbero significative riforme a tutela dei lavoratori dipendenti. Tra queste si ricordano:
- La legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione nell'impiego di mano d'opera, finalizzata a contrastare il fenomeno del caporalato;
- La legge n. 230 del 1962, limitativa delle assunzioni a tempo determinato e perciò introduttiva del principio della stabilità del rapporto di lavoro;
- La legge n. 604 del 1966, limitativa della facoltà di licenziamento.
Gli anni 70 hanno visto una sempre maggiore partecipazione sindacale, anche a livello aziendale con la ricostituzione delle commissioni interne, risentendo favorevolmente di fenomeni di forte contestazione politica e sociale. Ed è in tale clima di contestazione, caratterizzata dalla nascita di forze extraparlamentari di sinistra e da episodi di estremismo violento, che vide la luce la legge 20 maggio 1970, n. 300, nota come Statuto dei diritti dei lavoratori (di seguito più semplicemente Statuto), portatrice di significative riforme a tutela del sindacato e dei lavoratori, introduttiva, tra l'altro, del procedimento giudiziario speciale di cui all'art. 28 sulla repressione della condotta antisindacale.
Alla legge n. 300 del 1970 fecero seguito altri importanti provvedimenti legislativi tra i quali vanno ricordati:
- La legge n. 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici madri;
- La legge n. 533 del 1973, sul procedimento processuale speciale in materia di controversie di lavoro;
- La legge n. 903 del 1977, sull'uguaglianza nel lavoro tra l'uomo e la donna.
Altre particolari riforme riguardarono la protezione dei salari attraverso l'istituto cosiddetto della scala mobile (ossia della contingenza per il settore privato, e integrativa speciale, dell'indennità per il settore pubblico), consistente nell'automatico adeguamento dei salari al crescere dell'inflazione. Tale istituto, caratterizzante l'autonoma dei salari rispetto all'andamento dell'economia del paese, sarebbe stato poi abolito a partire dal 1992.
8. Il diritto del lavoro della crisi: gli anni '80
Negli anni '70 s'era affermata l'indipendenza dei salari rispetto all'andamento dell'economia del paese e la classe lavoratrice godeva dei relativi benefici, ossia della dinamica salariale ottenuta in sede contrattuale ma a tutto discapito di un'economia che avrebbe retto a tale situazione finché stabile. Tale stato di grazia non era destinato a durare. Infatti la crisi petrolifera, conseguente al conflitto tra arabi ed israeliani del 1973, ebbe forti ripercussioni sull'economia di tutti i paesi industrializzati, i quali si trovarono obbligati a forti cambiamenti caratterizzati da interventi statali a favore dell'occupazione ma con una pesante contropartita, e cioè con la nascita di una sorta di neocorporativismo, o contraffazione trilaterale, consistente nella partecipazione del governo alla politica del lavoro, con una sua forte ingerenza nelle scelte che fino ad allora erano il frutto di relazioni sindacali indifferenti rispetto alla politica economica di governo.
Le relative soluzioni, mirate a sostenere l'economia del paese, cominciarono a colpire gli aspetti più garantisti del rapporto di lavoro dipendente, frutto di conquiste sindacali che, però, consentivano eccessi non tollerabili in una fase congiunturale, ed il sindacato dovette rassegnarsi a fare qualche passo indietro.
Si pensi alla materia delle retribuzioni e in particolare alla scala mobile; quest'ultima era un sistema di adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita, di tal che le retribuzioni restavano in parte protette dalle ripercussioni economiche dei momenti congiunturali. Tale sistema è stato abolito nel 1992 al termine di un periodo sperimentale di modifica iniziato nel 1986. Tali soluzioni, frattanto, furono possibili solo con una cosciente partecipazione del sindacato che in tal modo andò ad assumere un ruolo più politico che sindacale e per ciò stesso non esente da conflitti interni e spaccature con la più intransigente CGIL, faticosamente ricostruite, che rispecchiavano le diverse posizioni delle forze politiche.
9. La crisi del diritto del lavoro: gli anni '90
Alla crisi economica degli anni '80, che mise in crisi il diritto del lavoro in termini di contenimento delle istanze sindacali, fece seguito la crisi dello stesso diritto del lavoro, negli anni '90, che mise in discussione la sua stessa ragion d'essere. Alcuni aspetti della globalizzazione ed i cambiamenti della politica interna e della politica estera tesisi necessari nella prospettiva di entrare in Europa, hanno posto in secondo piano il protezionismo che il diritto del lavoro intende garantire a favore del lavoratore dipendente.
Le inversioni di tendenza imposte dall'apertura ai mercati internazionali, dall'ingresso in Europa, dall'invasione di prodotti di importazione realizzati a costi inferiori grazie all'impiego di mano d'opera priva della stessa protezione di cui gode il lavoratore nazionale, si sono concluse...
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