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DIRITTO COSTITUZIONALE

15.09.2021

I caratteri fondamentali del fenomeno

giuridico

Il fenomeno giuridico è un fenomeno socialec’è collegamento tra

società e diritto (dove c’è un gruppo di persone, c’è il diritto)

Ex facto oritus iur = dal fatto concreto nasce il diritto

diritto è un prodotto della socialità: Ubis societas ibi ius

il

Diritto: È un insieme di norme, dei comandi rivolti a soggetti che

appartengono ad una comunità

è un insieme di regole che garantiscono la convivenza

pacifica tra individui

Il fenomeno giuridico è legato indissolubilmente ad una

 comunità, ad una collettività

un fenomeno sociale (deve esserci una societas)

è

Questo fenomeno è sintetizzato da un brocardo (citazione

latina = dove c’è una società lì si radica il diritto

1.1 Come nasce il fenomeno giuridico?

Due persone possono dare vita al fenomeno giuridico

Quali sono le regole primarie?

A: cooperazionefine di sopravvivenza (nutrimento, sicurezza

ecc.)

B: gerarchia (non primaria)

Le relazioni tra membri rendono sempre più complessa la società

Es. produzione benisurpluscommercio

Ma tutti nasce per soddisfare le due esigenze primarie: cibo e

sicurezza

Il signore delle mosche (altro esempio di società che si crea da 0)

Fattispecie astratta: sono quei fatti che la regola disciplina

Il diritto prefigura una determinata condotta nel momento in cui si

verificano determinati fatti fattispecie astratta

La fattispecie astratta ci aiuta a risolvere la fattispecie concreta

Fattispecie concreta: quando un tale evento si realizza

L’operatore giuridico deve scegliere gli effetti giuridici che

conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della

fattispecie astrattamente prevista dalla norma

1

DIRITTO COSTITUZIONALE

Es. tizio fuma fattispecie concreta

Io operatore mi chiedo: È un problema fumare in sé? No

Il dove sta fumando invece lo è al chiuso non si può la

ecco

norma che regola quella fattispecie concreta

Sta a me operatore riconnettere la fattispecie concreta rispetto la

fattispecie astratta

1.2 Cosa vuol dire effetti giuridici che discendono da una

regola?

Gli effetti possono essere diversi:

la norma mi può imporre di svolgere o non svolgere una

 determinata attività, queste norme sono definite “posizioni

giuridiche (soggettive) di svantaggio”

Queste possono essere ulteriormente declinate: dovere

- Una posizione giuridica di svantaggio può essere un

Il dovere mi viene imposto perché l’ordinamento vuole

tutelare l’interesse dell’intera comunità

Es. art. 48 della costituzione:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno

raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,

dovere

libero e segreto. Il suo esercizio è civico.

obbligo

- Può essere un

L’ordinamento mi impone un quid con l’interesse di

soddisfare un dovere particolare di un altro soggetto

onere

- Può essere

L’ordinamento mi impone o non qualcosa per un interesse

personale

Es. onere della prova in un processo

È a carico di chi cita in giudizio, fornire le prove (onere della

prova), lo fa per interesse proprio

Giuridicamente significa essere gravati da un obbligo ma

con la finalità di soddisfare un interesse proprio

diritto esigere

Però le regole mi possono conferire un ad da

 comportamento

altri un

posizioni soggettive di vantaggio

Anche loro possono essere ulteriormente scomposte:

Diritti soggettivi

- è quando un singolo ha un interesse che

riceve una tutela diretta da parte dell’ordinamento,

mediante l’imposizione di un obbligo di rispetto di tale

interesse agli altri soggetti

A loro volta possono essere

2

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritti assoluti:

1. quando la regola impone degli obblighi nei

confronti di tutti (una platea indistinta di persone)

Es. io ho una proprietà, il mio interesse a mantenere la

proprietà, implica degli obblighi a tutti (nessuno la può

violare; nessuno non una persona specifica non può e gli

altri sì)

Diritti relativi:

2. la regola impone un obbligo ad una persona

identificata

Es. ho un debito, la regola impone a me, persona

identificata, di pagarlo interesse

3. Un’altra declinazione è quando si parla di

legittimo

Qui la tutela dell’interesse del singolo è una tutela

accordata in via indiretta:

la norma è prodotta per garantire un’esigenza collettiva,

tuttavia il garantire quella norma, garantisce anche un

interesse del singolo

il rispetto di quella regola, garantisce un

richiedere

interesse collettivo, ma al contempo anche il mio

personale quella persona può vantare una posizione

qualificata che viene qualificata come interesse legittimo

Es. le norme che disciplinano i pubblici concorsi mirano a

tutelare un interesse generale, cioè una selezione delle

persone più idonee a quel ruolo, ma il corretto svolgimento

del concorso, tutela anche me come partecipante: anche io

che partecipo al concorso ho un interesse “indiretto” che il

concorso si verifichi in regola nel rispetto delle norme (che

ci sia imparzialità per esempio)

quel caso io sono titolare di un interesse legittimo

in

Art. 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi

per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione

degli errori giudiziari.

1.3 chi sono i destinatari di queste norme?

Questi diritti rappresentano il contenuto precettivo della regola,

quindi qui si traduce la regola di comportamento

3

DIRITTO COSTITUZIONALE

Ma a chi sono destinate?

Persone fisiche

Quando parliamo di cittadini, si parla di persone che vantano un determinato status: la

cittadinanza; però questo non è completo (non è vero che chi è cittadino ha questi diritti e chi

non lo è no)

Quindi i destinatari sono le persone fisiche dotate di capacità

giuridica

Art. 1 Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal

momento della nascita

La capacità di agire =/ da quella giuridica: perché non si ha alla

nascita

Ciascuna persona fisica è dotata di capacità giuridica: qualsiasi

persona è in astratto titolare di posizioni di vantaggio e svantaggio.

Si ha al momento della nascita, ma nella minore età non c’è la

piena capacità di agire.

Ma non solo persone fisicheanche le associazioni

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

quindi

Tra le persone giuridiche si può fare una distinzione:

pubbliche:

- Persone giuridiche lo stato

Private:

- una società commerciale

Ci sono delle associazioni che avvengono in vista di un fine ben

preciso che sono associazioni private ma non riconosciute

Es. art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in

partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la

politica nazionale

I partiti sono associazioni private non riconosciute

es. art. 39

In Italia allo stato attuale i sindacati hanno uno status analogo ai

partiti (associazioni non riconosciute), questo nonostante l’art.39

comma 4 stabilisca che i sindacati registrati hanno personalità

giuridica, ma l’articolo 39 dal comma 2 in poi è un articolo inattuato

(questo per volontà degli stessi sindacati)

Quindi allo stato attuale anche i sindacati sono associazioni non

riconosciute, questo però non vuol dire che non possano essere

destinatari di norme giuridiche (sono sempre centri di imputazione,

di diritti e di obblighi)

1.4 Che cos’è un ordinamento?

È un sistema di regole prodotto da una comunità, che, nel momento

in cui diventa più complessa, si struttura in organi, in apparati che

4

DIRITTO COSTITUZIONALE

si impegna a formulare norme, finalizzate al conseguimento di fini

che la comunità si è data

questo dà vita ad un ordinamento

tutto

I fini non devono essere in contrasto

Ma in questo sistema di regole, a cosa diamo la priorità? Alle regole

o agli apparati?

Prima si pensava che il focus del sistema dovessero essere gli

apparati, perché si diceva che l’organizzazione fosse anteriore alle

norme: prima c’è l’apparato che faceva e applicava le norme

parla di teoria istituzionale

si

Ma a questa teoria si era opposta un’altra teoria, che vedeva come

focus le regole; perché le norme venivano adottate nel rispetto di

determinate forme e modalità che erano previste da altre regole

che avevano una forza giuridica superiore a quelle che si stavano

producendo

normativista, è anche conosciuta come teoria

teoria

dell’ordinamento a gradi

Fino ad arrivare al vertice delle fonti, dove c’è una norma suprema

che non può trovare altra legittimazione sopra essa, quindi, trova

legittimazione in se stessa e viene data per presupposta, questa

Grundnorm

viene chiamata (da Hans Kelsen è un giurista austriaco)

teoria elaborata da Hans Kelsen, legittimazione laicizzata di Dio alla

corona

A questo punto, queste teorie che sembravano contrapporsi, sono

state poste in una posizione dialettica. Santi Romano ha ritenuto

che effettivamente non ci fosse un aut aut, ma che i due elementi

potevano essere tenuti insieme, non ce n’è uno più importante

dell’altro.

Santi Romano tenta di trovare un momento di sintesi dicendo che

l’ordinamento è un insieme di apparati, istituzioni che adottano

delle regole e ne curano osservanza, svicolando quindi il tema del

dibattito e dando importanza ad entrambe.

Es. per capire cosa vuol dure forme e modalità

Se io guardo al sistema italiano, guardo a come vengono adottate le

leggi.

Come si adottano le leggi è stabilito dall’art.72: sono legge tutti

quegli atti approvati con questa procedura, e questo articolo mi

deve dare la procedura giusta kelsiana

teoria

5

DIRITTO COSTITUZIONALE

Se invece seguo l’altra teoria, per me le norme vengono applicate

dal Parlamento, le camere che disciplinano la norma

È vero che chiamo legge quell’atto prodotto dall’art.72, ma è anche

vero che devo pormi la domanda come quell’organo è stato

legittimato per svolgere quel ruolo, quindi vado a vedere art.55 sul

Parlamento

necessarie entrambe le teorie

sono

Prese singolarmente sono parziali, mentre quando si parla di atto

giuridico si guarda ad entrambe le teorie

Santi Romano è importante anche per un’altra questione: il tema

della pluralità degli ordinamenti giuridici:

Santi Romano dice che poiché questo gruppo organizzato, che si dà

le regole con l’ordinamento si dà una pluralità di finalità (da finalità

di salvaguardia a tutta la comunità, fino a finalità più circoscritte,

limitate ad una parte di comunità), quindi S afferma che all’interno

di una comunità ci possono essere più ordinamenti giuridici allo

stesso livello, che però si diversificano sulla base dell’ampiezza

delle finalità ed obiettivi che si prefiggono.

Quindi questi obiettivi da chi sono perseguiti?

Dallo stato era la risposta comune; Santi Romano invece dice che

c’è una pluralità

Quindi la distinzione non è tra ordinamenti e non, ma tra

ordinamenti generali (che regolano la comunità) e ordinamenti

particolari/settoriali (che trovano legittimazione nell’ordinamento

generale, il quale sancisce la rilevanza di quel fine, di quell’obiettivo

perseguito da quell’ordinamento)

Es. Art.52

Ci dice che esiste l’ordinamento delle forze armate, che ha un

obiettivo parziale (la difesa ecc.) e per le forze armate vi è un

insieme di regole prodotto da un insieme di norme efficaci solo per

chi appartiene alle forze armate (è quindi un ordinamento

settoriale). E la legittimazione della loro esistenza la trovano nella

stessa costituzione

Art.33 ultimo comma

Lo stato dà una cornice normativa che deve essere riempita

dall’accademia, università ecc. e anche questo è settoriale, ci si

occupa di alta istruzione e la costituzione demanda loro il compito

di auto regolarsi

Non si parla di tutta la comunità di consociati, ma i professori, gli

studenti e quelli interni all’ambito.

6

DIRITTO COSTITUZIONALE

Quindi una legge che vietasse l’autonomia universitaria sarebbe

incostituzionale; elidere un ordinamento di forze armate è

anticostituzionale

Vi sono anche altri ordinamenti che non trovano una collocazione

costituzionale, ma comunque costituiscono ordinamenti

Es. l’ordinamento sportivo: è un ordinamento settoriale, riguarda lo

svolgimento di determinate attività che rispondono a delle regole

dell’ordinamento sportivo, non generale (certo esso trova un suo

riconoscimento in leggi)

Le religioni in base alla definizione si possono considerare

ordinamenti generali; ma è un ordinamento giuridico? Io al termine

imporsi

giuridicità attribuisco la caratteristica di sulla comunità di

consociati, per cui quelle regole se non vengono rispettate da un

individuo, quell’individuo può essere sanzionato. Ma questa potestà

sanzionatoria, me la dà solo chi esercita una potestà di imperio

confessioni religiose sono ordinamenti generali, ma non

le

giuridici

Per cui il fatto che devo andare a messa è un precetto, una regola,

se voglio guadagnarmi il paradiso, se però una domenica non vado

a messa, non succede che finisco in prigione; invece, se non pago le

tassesanzione

Ci sono due articoli che regolano il rapporto tra ordinamento … e

stato e tra ….

Chiedi ultimo pezzo sulle religioni

Le religioni in base alla definizione si possono considerare

ordinamenti generali; ma è un ordinamento giuridico? Io al termine

imporsi

giuridicità attribuisco la caratteristica di sulla comunità di

consociati, per cui quelle regole se non vengono rispettate da un

individuo, quell’individuo può essere sanzionato. Ma questa potestà

sanzionatoria, me la dà solo chi esercita una potestà di imperio

confessioni religiose sono ordinamenti generali, ma non

le

giuridici

Per cui il fatto che devo andare a messa è un precetto, una regola,

se voglio guadagnarmi il paradiso, se però una domenica non vado

a messa, non succede che finisco in prigione; invece, se non pago le

tassesanzione

Ci sono due articoli che regolano il rapporto tra ordinamento

religioso e stato

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti

alla legge (primo comma) 7

DIRITTO COSTITUZIONALE

Lo Stato si disinteressa degli ordinamenti religiosi, es. i preti sono

solo uomini nonostante l’art. 3

The wall of separation tra il mondo religioso e mondano

Detto ciò, i singoli fedeli non possono fare attività contrarie alla

costituzione, tu puoi anche essere antidemocratico ma non puoi

giustificarti con la tua religione per fare un colpo di Stato

Poi ci sono norme sociali per determinati gruppi religiosi, cose

minime per proteggere il pluralismo di religioni.

Domande: ordinamenti sia generali che giuridici?

1. L’ordinamento internazionale è sia giuridico che generale, ed è

composto da più stati;

2. gli ordinamenti sovranazionali (come quello dell’Unione

Europea)

art.10 ci dice che l’ordinamento italiano si conforma ad una serie di

regole prodotte al di fuori di quello italiano e che si trovano

nell’ordinamento internazionale (si parla di consuetudini riserva)

art.87 comma 8

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere

(ottavo comma) (compiti Pres. Rep.)

Fonti pattizie

ci dà la chiave di lettura tra ordinamento giuridico italiano e le fonti

del diritto internazionale non più consuetudinarie, ma pattizie

(trattati, accordi ecc.)

L’art. 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati

internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o

regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri

alle finanze o modificazioni di leggi.

Ordinamento sovranazionale euro unitario. L’Italia consente

limitazioni di sovranità reciproche al fine della pace e della giustizia

(art.11)

Art.11 che si può guardare anche attraverso art.117

Rapporti fra ordinamento statale e regionale:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (primo

comma)

In titolo quinto seconda parte della costituzione Rapporti tra

ordinamento statale e territoriale, molto attuale

8

DIRITTO COSTITUZIONALE

Quindi il problema degli ordinamenti è capire il sistema di relazione

tra essi. Gli ordinamenti hanno inevitabilmente delle sovrapposizioni

che generano dei contrasti, dei dissidi conflitti di competenza

Diventa difficile capire qual è la regola da applicare.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ggiulia02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.
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