DIRITTO COSTITUZIONALE
15.09.2021
I caratteri fondamentali del fenomeno
giuridico
Il fenomeno giuridico è un fenomeno socialec’è collegamento tra
società e diritto (dove c’è un gruppo di persone, c’è il diritto)
Ex facto oritus iur = dal fatto concreto nasce il diritto
diritto è un prodotto della socialità: Ubis societas ibi ius
il
Diritto: È un insieme di norme, dei comandi rivolti a soggetti che
appartengono ad una comunità
è un insieme di regole che garantiscono la convivenza
pacifica tra individui
Il fenomeno giuridico è legato indissolubilmente ad una
comunità, ad una collettività
un fenomeno sociale (deve esserci una societas)
è
Questo fenomeno è sintetizzato da un brocardo (citazione
latina = dove c’è una società lì si radica il diritto
1.1 Come nasce il fenomeno giuridico?
Due persone possono dare vita al fenomeno giuridico
Quali sono le regole primarie?
A: cooperazionefine di sopravvivenza (nutrimento, sicurezza
ecc.)
B: gerarchia (non primaria)
Le relazioni tra membri rendono sempre più complessa la società
Es. produzione benisurpluscommercio
Ma tutti nasce per soddisfare le due esigenze primarie: cibo e
sicurezza
Il signore delle mosche (altro esempio di società che si crea da 0)
Fattispecie astratta: sono quei fatti che la regola disciplina
Il diritto prefigura una determinata condotta nel momento in cui si
verificano determinati fatti fattispecie astratta
La fattispecie astratta ci aiuta a risolvere la fattispecie concreta
Fattispecie concreta: quando un tale evento si realizza
L’operatore giuridico deve scegliere gli effetti giuridici che
conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della
fattispecie astrattamente prevista dalla norma
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Es. tizio fuma fattispecie concreta
Io operatore mi chiedo: È un problema fumare in sé? No
Il dove sta fumando invece lo è al chiuso non si può la
ecco
norma che regola quella fattispecie concreta
Sta a me operatore riconnettere la fattispecie concreta rispetto la
fattispecie astratta
1.2 Cosa vuol dire effetti giuridici che discendono da una
regola?
Gli effetti possono essere diversi:
la norma mi può imporre di svolgere o non svolgere una
determinata attività, queste norme sono definite “posizioni
giuridiche (soggettive) di svantaggio”
Queste possono essere ulteriormente declinate: dovere
- Una posizione giuridica di svantaggio può essere un
Il dovere mi viene imposto perché l’ordinamento vuole
tutelare l’interesse dell’intera comunità
Es. art. 48 della costituzione:
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,
dovere
libero e segreto. Il suo esercizio è civico.
obbligo
- Può essere un
L’ordinamento mi impone un quid con l’interesse di
soddisfare un dovere particolare di un altro soggetto
onere
- Può essere
L’ordinamento mi impone o non qualcosa per un interesse
personale
Es. onere della prova in un processo
È a carico di chi cita in giudizio, fornire le prove (onere della
prova), lo fa per interesse proprio
Giuridicamente significa essere gravati da un obbligo ma
con la finalità di soddisfare un interesse proprio
diritto esigere
Però le regole mi possono conferire un ad da
comportamento
altri un
posizioni soggettive di vantaggio
Anche loro possono essere ulteriormente scomposte:
Diritti soggettivi
- è quando un singolo ha un interesse che
riceve una tutela diretta da parte dell’ordinamento,
mediante l’imposizione di un obbligo di rispetto di tale
interesse agli altri soggetti
A loro volta possono essere
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Diritti assoluti:
1. quando la regola impone degli obblighi nei
confronti di tutti (una platea indistinta di persone)
Es. io ho una proprietà, il mio interesse a mantenere la
proprietà, implica degli obblighi a tutti (nessuno la può
violare; nessuno non una persona specifica non può e gli
altri sì)
Diritti relativi:
2. la regola impone un obbligo ad una persona
identificata
Es. ho un debito, la regola impone a me, persona
identificata, di pagarlo interesse
3. Un’altra declinazione è quando si parla di
legittimo
Qui la tutela dell’interesse del singolo è una tutela
accordata in via indiretta:
la norma è prodotta per garantire un’esigenza collettiva,
tuttavia il garantire quella norma, garantisce anche un
interesse del singolo
il rispetto di quella regola, garantisce un
richiedere
interesse collettivo, ma al contempo anche il mio
personale quella persona può vantare una posizione
qualificata che viene qualificata come interesse legittimo
Es. le norme che disciplinano i pubblici concorsi mirano a
tutelare un interesse generale, cioè una selezione delle
persone più idonee a quel ruolo, ma il corretto svolgimento
del concorso, tutela anche me come partecipante: anche io
che partecipo al concorso ho un interesse “indiretto” che il
concorso si verifichi in regola nel rispetto delle norme (che
ci sia imparzialità per esempio)
quel caso io sono titolare di un interesse legittimo
in
Art. 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
1.3 chi sono i destinatari di queste norme?
Questi diritti rappresentano il contenuto precettivo della regola,
quindi qui si traduce la regola di comportamento
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Ma a chi sono destinate?
Persone fisiche
Quando parliamo di cittadini, si parla di persone che vantano un determinato status: la
cittadinanza; però questo non è completo (non è vero che chi è cittadino ha questi diritti e chi
non lo è no)
Quindi i destinatari sono le persone fisiche dotate di capacità
giuridica
Art. 1 Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal
momento della nascita
La capacità di agire =/ da quella giuridica: perché non si ha alla
nascita
Ciascuna persona fisica è dotata di capacità giuridica: qualsiasi
persona è in astratto titolare di posizioni di vantaggio e svantaggio.
Si ha al momento della nascita, ma nella minore età non c’è la
piena capacità di agire.
Ma non solo persone fisicheanche le associazioni
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
quindi
Tra le persone giuridiche si può fare una distinzione:
pubbliche:
- Persone giuridiche lo stato
Private:
- una società commerciale
Ci sono delle associazioni che avvengono in vista di un fine ben
preciso che sono associazioni private ma non riconosciute
Es. art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale
I partiti sono associazioni private non riconosciute
es. art. 39
In Italia allo stato attuale i sindacati hanno uno status analogo ai
partiti (associazioni non riconosciute), questo nonostante l’art.39
comma 4 stabilisca che i sindacati registrati hanno personalità
giuridica, ma l’articolo 39 dal comma 2 in poi è un articolo inattuato
(questo per volontà degli stessi sindacati)
Quindi allo stato attuale anche i sindacati sono associazioni non
riconosciute, questo però non vuol dire che non possano essere
destinatari di norme giuridiche (sono sempre centri di imputazione,
di diritti e di obblighi)
1.4 Che cos’è un ordinamento?
È un sistema di regole prodotto da una comunità, che, nel momento
in cui diventa più complessa, si struttura in organi, in apparati che
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DIRITTO COSTITUZIONALE
si impegna a formulare norme, finalizzate al conseguimento di fini
che la comunità si è data
questo dà vita ad un ordinamento
tutto
I fini non devono essere in contrasto
Ma in questo sistema di regole, a cosa diamo la priorità? Alle regole
o agli apparati?
Prima si pensava che il focus del sistema dovessero essere gli
apparati, perché si diceva che l’organizzazione fosse anteriore alle
norme: prima c’è l’apparato che faceva e applicava le norme
parla di teoria istituzionale
si
Ma a questa teoria si era opposta un’altra teoria, che vedeva come
focus le regole; perché le norme venivano adottate nel rispetto di
determinate forme e modalità che erano previste da altre regole
che avevano una forza giuridica superiore a quelle che si stavano
producendo
normativista, è anche conosciuta come teoria
teoria
dell’ordinamento a gradi
Fino ad arrivare al vertice delle fonti, dove c’è una norma suprema
che non può trovare altra legittimazione sopra essa, quindi, trova
legittimazione in se stessa e viene data per presupposta, questa
Grundnorm
viene chiamata (da Hans Kelsen è un giurista austriaco)
teoria elaborata da Hans Kelsen, legittimazione laicizzata di Dio alla
corona
A questo punto, queste teorie che sembravano contrapporsi, sono
state poste in una posizione dialettica. Santi Romano ha ritenuto
che effettivamente non ci fosse un aut aut, ma che i due elementi
potevano essere tenuti insieme, non ce n’è uno più importante
dell’altro.
Santi Romano tenta di trovare un momento di sintesi dicendo che
l’ordinamento è un insieme di apparati, istituzioni che adottano
delle regole e ne curano osservanza, svicolando quindi il tema del
dibattito e dando importanza ad entrambe.
Es. per capire cosa vuol dure forme e modalità
Se io guardo al sistema italiano, guardo a come vengono adottate le
leggi.
Come si adottano le leggi è stabilito dall’art.72: sono legge tutti
quegli atti approvati con questa procedura, e questo articolo mi
deve dare la procedura giusta kelsiana
teoria
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DIRITTO COSTITUZIONALE
Se invece seguo l’altra teoria, per me le norme vengono applicate
dal Parlamento, le camere che disciplinano la norma
È vero che chiamo legge quell’atto prodotto dall’art.72, ma è anche
vero che devo pormi la domanda come quell’organo è stato
legittimato per svolgere quel ruolo, quindi vado a vedere art.55 sul
Parlamento
necessarie entrambe le teorie
sono
Prese singolarmente sono parziali, mentre quando si parla di atto
giuridico si guarda ad entrambe le teorie
Santi Romano è importante anche per un’altra questione: il tema
della pluralità degli ordinamenti giuridici:
Santi Romano dice che poiché questo gruppo organizzato, che si dà
le regole con l’ordinamento si dà una pluralità di finalità (da finalità
di salvaguardia a tutta la comunità, fino a finalità più circoscritte,
limitate ad una parte di comunità), quindi S afferma che all’interno
di una comunità ci possono essere più ordinamenti giuridici allo
stesso livello, che però si diversificano sulla base dell’ampiezza
delle finalità ed obiettivi che si prefiggono.
Quindi questi obiettivi da chi sono perseguiti?
Dallo stato era la risposta comune; Santi Romano invece dice che
c’è una pluralità
Quindi la distinzione non è tra ordinamenti e non, ma tra
ordinamenti generali (che regolano la comunità) e ordinamenti
particolari/settoriali (che trovano legittimazione nell’ordinamento
generale, il quale sancisce la rilevanza di quel fine, di quell’obiettivo
perseguito da quell’ordinamento)
Es. Art.52
Ci dice che esiste l’ordinamento delle forze armate, che ha un
obiettivo parziale (la difesa ecc.) e per le forze armate vi è un
insieme di regole prodotto da un insieme di norme efficaci solo per
chi appartiene alle forze armate (è quindi un ordinamento
settoriale). E la legittimazione della loro esistenza la trovano nella
stessa costituzione
Art.33 ultimo comma
Lo stato dà una cornice normativa che deve essere riempita
dall’accademia, università ecc. e anche questo è settoriale, ci si
occupa di alta istruzione e la costituzione demanda loro il compito
di auto regolarsi
Non si parla di tutta la comunità di consociati, ma i professori, gli
studenti e quelli interni all’ambito.
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DIRITTO COSTITUZIONALE
Quindi una legge che vietasse l’autonomia universitaria sarebbe
incostituzionale; elidere un ordinamento di forze armate è
anticostituzionale
Vi sono anche altri ordinamenti che non trovano una collocazione
costituzionale, ma comunque costituiscono ordinamenti
Es. l’ordinamento sportivo: è un ordinamento settoriale, riguarda lo
svolgimento di determinate attività che rispondono a delle regole
dell’ordinamento sportivo, non generale (certo esso trova un suo
riconoscimento in leggi)
Le religioni in base alla definizione si possono considerare
ordinamenti generali; ma è un ordinamento giuridico? Io al termine
imporsi
giuridicità attribuisco la caratteristica di sulla comunità di
consociati, per cui quelle regole se non vengono rispettate da un
individuo, quell’individuo può essere sanzionato. Ma questa potestà
sanzionatoria, me la dà solo chi esercita una potestà di imperio
confessioni religiose sono ordinamenti generali, ma non
le
giuridici
Per cui il fatto che devo andare a messa è un precetto, una regola,
se voglio guadagnarmi il paradiso, se però una domenica non vado
a messa, non succede che finisco in prigione; invece, se non pago le
tassesanzione
Ci sono due articoli che regolano il rapporto tra ordinamento … e
stato e tra ….
Chiedi ultimo pezzo sulle religioni
Le religioni in base alla definizione si possono considerare
ordinamenti generali; ma è un ordinamento giuridico? Io al termine
imporsi
giuridicità attribuisco la caratteristica di sulla comunità di
consociati, per cui quelle regole se non vengono rispettate da un
individuo, quell’individuo può essere sanzionato. Ma questa potestà
sanzionatoria, me la dà solo chi esercita una potestà di imperio
confessioni religiose sono ordinamenti generali, ma non
le
giuridici
Per cui il fatto che devo andare a messa è un precetto, una regola,
se voglio guadagnarmi il paradiso, se però una domenica non vado
a messa, non succede che finisco in prigione; invece, se non pago le
tassesanzione
Ci sono due articoli che regolano il rapporto tra ordinamento
religioso e stato
Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge (primo comma) 7
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Lo Stato si disinteressa degli ordinamenti religiosi, es. i preti sono
solo uomini nonostante l’art. 3
The wall of separation tra il mondo religioso e mondano
Detto ciò, i singoli fedeli non possono fare attività contrarie alla
costituzione, tu puoi anche essere antidemocratico ma non puoi
giustificarti con la tua religione per fare un colpo di Stato
Poi ci sono norme sociali per determinati gruppi religiosi, cose
minime per proteggere il pluralismo di religioni.
Domande: ordinamenti sia generali che giuridici?
1. L’ordinamento internazionale è sia giuridico che generale, ed è
composto da più stati;
2. gli ordinamenti sovranazionali (come quello dell’Unione
Europea)
art.10 ci dice che l’ordinamento italiano si conforma ad una serie di
regole prodotte al di fuori di quello italiano e che si trovano
nell’ordinamento internazionale (si parla di consuetudini riserva)
art.87 comma 8
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere
(ottavo comma) (compiti Pres. Rep.)
Fonti pattizie
ci dà la chiave di lettura tra ordinamento giuridico italiano e le fonti
del diritto internazionale non più consuetudinarie, ma pattizie
(trattati, accordi ecc.)
L’art. 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.
Ordinamento sovranazionale euro unitario. L’Italia consente
limitazioni di sovranità reciproche al fine della pace e della giustizia
(art.11)
Art.11 che si può guardare anche attraverso art.117
Rapporti fra ordinamento statale e regionale:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (primo
comma)
In titolo quinto seconda parte della costituzione Rapporti tra
ordinamento statale e territoriale, molto attuale
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DIRITTO COSTITUZIONALE
Quindi il problema degli ordinamenti è capire il sistema di relazione
tra essi. Gli ordinamenti hanno inevitabilmente delle sovrapposizioni
che generano dei contrasti, dei dissidi conflitti di competenza
Diventa difficile capire qual è la regola da applicare.
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