Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
BCE
• Vertice del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali).
• Formata da due organi: consiglio direttivo (con funzione assembleare) e Comitato esecutivo
(con funzione esecutiva).
• Ha la funzione di definire la politica monetaria in completa autonomia rispetto agli Stati
membri.
• Ha due obiettivi: uno primario, ossia il contenimento dell’inflazione, e uno da perseguire
solo nel caso in cui il primo sia al sicuro, ossia il supporto alla crescita.
Atti normativi comunitari
(Art. 288 TFUE)
Rispetto ai “normali” atti internazionali hanno due novità: sono immediatamente vincolanti anche
sui privati cittadini (a causa della cessione di sovranità) e godono del primato del diritto
comunitario, un privilegio diversamente inteso dalla Corta di Giustizia (sent. 6/64: il diritto UE è il
vertice di un unico ordinamento – una concezione monistica) e dagli Stati membri (sent. 170/84
C.C. italiana: si tratta di ordinamenti divisi da una rigida separazione di competenze).
Esistono due tipi di fonti: non vincolanti (soft law), come le raccomandazioni e i pareri – che hanno
potere d’indirizzo – e vincolanti (hard law); a loro volta suddivisi in atti con destinatari specifici
(decisioni, che per l’assenza del carattere della generalità sono considerabili come più simili ad atti
amministrativi) e con destinatari generali (direttive e regolamenti).
La direttiva è un atto che produce obblighi verso gli Stati membri, vincolandoli al raggiungimento
di un risultato. Ha la struttura della legge di principio – indica quindi una direzione e un tempo per
raggiungerla – il che lascia comunque un margine di discrezionalità agli Stati membri e preclude la
possibilità di una soluzione completamente uniforme in tutto il territorio europeo. Ovviamente, se
l’ambito dell’atto è di competenza delle Regioni sta a queste ultime legiferare, anche se è lo Stato a
rispondere dell’eventuale inadempienza – il che gli riconosce la prerogativa ad attuare atti
sostitutivi (art. 120 Cost. italiana). Tuttavia esistono sempre più spesso casi di direttive self
executing, ossia che riducono la possibilità di azione statale assumendo una forma sempre più
simile a quella del regolamento.
Il regolamento è un atto normativo adottato prevalentemente da Parlamento e Consiglio (per
quanto anche la BCE ne potrebbe emanare) che vincola direttamente tutti i soggetti
dell’ordinamento senza bisogno dell’intermediazione statuale – il che a causa della forma in cui è
scritto, ossia come atto direttamente vincolante.
Le antinomie tra diritto comunitario e diritto interno possono essere di diverso tipo:
• Legge – regolamento.
Materia non attribuita: lo Stato si rivolge alla Corte di Giustizia per far annullare il
o regolamento.
Materia attribuita: la legge interna viene disapplicata.
o
• Legge – direttiva.
Materia non attribuita: vedi sopra.
o Materia attribuita: il primato dell’ordinamento comunitario viene garantito attraverso
o l’annullamento da parte della Corte Costituzionale, in quanto la legge interna risulta
incostituzionale (per via mediata) in relazione agli artt. 11 e 117.1.
• Costituzione – regolamento/direttiva.
Controlimiti (artt. 1–>12, 139, diritti inviolabili).
o Materie cedute: si disapplicano le norme costituzionali (es. art. 41.3, parzialmente
o abrogato perché non si possono concedere aiuti di Stato alle imprese). Se in contrasto
con i limiti (sent. 170/84) si dichiara l’incostituzionalità della legge di attribuzione
del trattato nella sola parte in cui dà attuazione al regolamento contrastante.
8 novembre 2013
Principi del Mercato Comune Europeo
1) Libera circolazione di merci, lavoratori, capitali, servizi.
La libera circolazione delle merci viene garantita mediante diversi passi:
• Unione doganale
• Politica commerciale comune
• Divieto di contingentamenti (ossia restrizioni al passaggio di merci in relazione alla
quantità)
• Divieto di misure equivalenti
• Istituzione di parametri europei di caratteristiche e qualità dei prodotti.
• “mutuo riconoscimento”: ogni paese è tenuto a riconoscere la legittima circolazione di merci
che siano state legalmente prodotte o importante in qualsiasi paese UE.
Per i lavoratori, la libera circolazione implica una parità di trattamento (stessi benefici sociali,
retribuzione, ecc.) nonché la possibilità di accedere a cariche pubbliche in qualsiasi paese
dell’Unione, escluse quelle più strettamente collegate alla sovranità statale (es. esercito).
La libera circolazione dei capitali ha permesso lo sviluppo dei mercati creditizio e assicurativo,
nonché del mercato dell’intermediazione mobiliare.
La libera circolazione dei servizi ha portato alla liberalizzazione dei servizi pubblici, pur con il
mantenimento dei compagnie tenute svolgere oneri di servizio pubblico in cambio di adeguate
compensazioni. Si è generato quindi un sistema in cui le reti di distribuzioni sono detenute da un
monopolista (binari, tralicci) mentre la distribuzione avviene in un regime di concorrenza.
2) Disciplina della concorrenza
In questa materia il Mercato Comune ispira i suoi principi alla scuola ordoliberale di Friburgo, i
cui massimi esponenti furono […]. Secondo tale scuola la concorrenza non è un frutto spontaneo
dell’autoregolamentazione del mercato e ha quindi bisogno di un ordinamento garantito dalla
pubblica autorità, al riparo sia dalle influenze dei privati sia da quelle di indirizzi politici di breve
respiro. Necessita, quindi, di una tutela di rango costituzionale. Una garanzia che subentra anche per
un secondo motivo: la concorrenza tutela quei valori di libertà e uguaglianza che sono fondamentali
per il costituzionalismo, mettendoli al riparo dai poteri economici – serve infatti a impedire che i
rapporti del mercato si trasformino in rapporti del tipo potere/soggezione.
L’obiettivo si persegue attraverso tre divieti, inclusi nei trattati e tutelati dai parametri antitrust:
• Divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 101 TFUE, ex art. 81 TCE); che possono
essere di due tipi: verticali quando avvengono a diversi livelli della filiera, orizzontali
quando si strutturano allo stesso livello della catena produttiva.
• Divieto di abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE, ex art. 82 TCE); un es. sono i
prezzi predatori, ossia un abbassamento dei prezzi al fine di eliminare dal mercato
potenziali competitor.
• Divieto di concentrazioni pregiudizievoli della concorrenza (regolamento 139/04 (?) ).
3) Limitazione degli aiuti di Stato alle imprese
All’art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE) si trova una specificazione della disciplina della concorrenza
che sottolinea quanto al pari delle imprese lo Stato non possa attuare manovre lesive della stessa.
Sono proibiti infatti gli interventi selettivi nelle seguenti forme: agevolazioni fiscali, contributi
(anche partecipazioni di enti pubblici), semplificazione (ossia riduzione degli oneri burocratici).
Ovviamente non è preclusa la via dell’incentivazione non selettiva – anzi. Inoltre, gli aiuti de
minimus non sono sanzionabili in quanto non lesivi, mentre sono possibili quelli fatti coerentemente
al “criterio dell’investitore privato”, che permette allo Stato la partecipazione in logica di profitto.
Accanto alla disciplina generale vi sono una serie di deroghe (ad es. in caso di sconvolgimento
economico) – come quando si immise liquidità nelle banche al fine di salvare il sistema creditizio
dalla crisi.
CAP. V: Corpo elettorale
Il popolo è un’entità volutamente indefinita nella Costituzione, intesa quindi come pluralità di
soggetti detenenti la sovranità, che ha come prerogativa l’esercizio di tutte le libertà.
Incompatibile con quest’ottica di fondo è la legge 91/92 (legge […]), l’attuale legge sulla
cittadinanza, che invece lega il concetto di popolo a un istituto di cittadinanza determinato dal
criterio dello ius sanguinis, il vincolo di sangue – con l’utilità di legare all’Italia i figli degli
emigrati; una logica coerente con l’epoca ma non più adatta in funzione dell’invertirsi dei flussi
migratori che hanno portato il Belpaese ad essere destinazione di immigrazione. Un criterio,
oltretutto, in contrasto anche con i più sacrosanti principi liberali, primo tra tutti il no taxation
without representation.
Si definiscono quindi:
• Popolo: insieme di tutti i cittadini (l. 91/92) – anche se in talune regioni si sono attuati
strumenti di partecipazione politica degli stranieri.
• Corpo elettorale: insieme dei cittadini che godono dei diritti di partecipazione politica.
• Nazione: insieme di elementi etnici, linguistici, culturali e sociali che costituiscono il
patrimonio di una certa civiltà – implica una visione comunitaristica di Stato; in realtà le
nazioni sono ormai sparse per più Stati.
• Popolazione: insieme di uomini che in un dato momento storico risiedono in un certo
territorio.
12 novembre 2013
La cittadinanza è lo status che determina l’appartenenza al popolo ed al quale la Costituzione
riconosce una seria di diritti e doveri – anche se, esclusi i diritti di partecipazione politice e la libera
circolazione (art. 16), questi sono riconosciuti a tutti i soggetti dell’ordinamento.
Secondo la l. 91/92, attuata dal dPR. 572/93, la cittadinanza si assegna mediante diversi criteri:
• Ius sanguinis: il figlio anche adottivo di almeno un genitore italiano è italiano.
• Ius soli: conferisce la cittadinanza ai nati sul territorio italiano, solo in casi eccezionali
(genitori ignoti o apolidi, o il cui paese d’origine non trasmetta la cittadinanza ai nati al di
fuori del territorio nazionale).
• Juris communicatio: la cittadinanza viene acquisita a seguito di matrimonio o adozione, col
vincolo di residenza.
• Residenza: 4 anni per i cittadini comunitari, 10 per gli extra-comunitari.
L’esercizio della sovranità popolare è però sempre mediato, anche nei casi dei c.d. “esercizi diretti”.
Art. 48 – diritto di voto
• Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età.
• A questa limitazione (comma 1) se ne aggiunge un’altra, per incapacità civile o condanne
definitive, contenuta al comma 4.
• Caratteristiche del voto:
Personale (non derogabile).
o Eguale (esclusione di voti plurimi o multipli).
o Libero e segreto (due caratteristiche interconnesse, alla cui garanzia si provvede
o mediante precisi accorgimenti).
• Il voto è un dovere civico (c