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Estratto del documento

STABUN SIMUL CADENT

ii. Alcune Regioni italiane hanno provato a prevedere una forma di governo presidenziale con alcuni piccoli

aspetti di diversità rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. 3 casi

1. Regione Marche: che ha previsto questo. Nel caso in cui il Presidente della Regione lasci il suo

incarico per un motivo non politico, ossia:

a. Perché muore

b. Impedimento permanente

Subentra il Vice Presidente e non cadono gli altri organi della Regione, ma si arriva al termine del

mandato

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali queste previsioni: dicendo che contrastavano

con art. 122, c. 5 e 126, c.3

Art. 122, c.5: Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente, è

eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della

Giunta.

Questa disposizione era violata perché: il far subentrare il Vice Presidente faceva venir meno i

poteri riconosciuti al Presidente eletto.

Art. 126, c.3: L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

eletto a suffragio universale e diretto nonché, la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o

le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del

Consiglio. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni della maggioranza …

2. Riguarda lo Statuto della Calabria:

a. il Presidente della Regione venisse eletto in abbinamento a un Vice Presidente. Es. è il

modello statunitense.

b. Entrambi Presidente e Vice Presdidente entrassero in carica non solo a seguito

dell’elezione popolare ma anche a seguito di una sorta di designazione successiva da parte

del Consiglio regionale.

c. In più lo Statuto della Calabria prevedeva che in tutti i casi in cui il Presidente cessasse

anticipatamente dalle sue funzioni, in tutti i casi diversi dal voto di sfiducia, non cadesse

il Consiglio ma subentrasse il Vice Presidente.

Governo impugna lo Statuto dicendo che viola art. 122, c.5 e 126, c.3 Cost.

La Calabria si difende davanti alla Corte cost. dicendo che quella prevista nel suo Statuto

non è una forma di Governo presidenziale come quella voluta dalla Cost. ma è una forma

di Governo parlamentare. Come prova il fatto che ci voglia la designazione del Consiglio

40

regionale per far entrare in carica il Presidente della Giunta. Per questo prevede che il

Consiglio non cada in tutti quei casi in cui cade il Presidente. Cosa dice la Corte?

Dichiara che la delibera statutaria calabra viola art. 122, c.5 e 126, c.6 della Cost. e

ribadisce che alla regola del SIMUL STABUNT E SIMUL CADENT (necessità del

legame indissolubile dei 3 organi) si può derogare solo se si sceglie una forma di Governo

che non preveda l’elezione diretta del Presidente della Giunta.

Si è scelta l’elezione diretta del Presidente a suffragio universale perché si voleva dare

anche alla figura apicale a livello regionale una maggior democraticità; e si voleva

assicurare una maggior stabilità politica.

3. Regione Abruzzo: introduce 2 varianti alla forma di Governo delineata dalla Costituzione

a. Possibilità che il Consiglio regionale voti la sfiducia ai singoli assessori. Con conseguente

obbligo degli assessori di dimettersi

b. Dopo l’elezione del Presidente della Giunta regionale è previsto che il Consiglio

regionale ne approvi il programma. Il Consiglio regionale lo deve approvare: se questa

approvazione del programma del Presidente non avviene il Presidente NON entra in

carica (si dimette)

Governo impugna entrambi questi aspetti:

i. Per la possibilità della sfiducia degli assessori: viene dichiarata incostituzionale

per violazione art. 122, c. 5 perché riserva al Presidente eletto direttamente dai

cittadini la nomina e la revoca degli assessori. La sfiducia ai singoli assessori è

tipica delle forme di governo parlamentari

ii. La necessaria approvazione del programma da parte del Consiglio regionale

viene dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 126. Perché introduce

una sorta di sfiducia che non è prevista in questa forma di Governo presidenziale

delineata dalla Costituzione, e che dovrebbe rispettare le regole previste per il

voto di sfiducia.

Lettura sistematica di queste 2 sentenze:

a) Art. 122, c. 5 e 126. C. 3: se la Regione decide di prevedere l’elezione diretta del Presidente della Giunta è di fatto tenuta

a riprodurre fedelmente le disposizioni della Costituzione. Unico aspetto relativo alla forma di Governo su cui la Corte

cost. ha invece dimostrato la più ampia disponibilità a derogare da parte delle Regioni è: allocazione della potestà

regolamentare; la scelta di quale organo della Regione produce i regolamenti. (Anche se anche sotto questo aspetto il

Governo aveva impugnato gli Statuti ma la Corte cost. li ha difesi)

2) Secondo filone ha fatto seguito alle misure statali di risposta alla crisi finanziaria che hanno inciso sugli Statuti regionali:

pronunce degli ultimi 3 anni.

Estratto sentenza 198 messo sul sito.

Lo Stato di recente è intervenuto con alcuni atti normativi statali per cercare di ridurre le spese a tutti i livelli. Interessa

quanto previsto dal d.l. 138/2011 che ha inciso ed è intervenuto sull’autonomia statutaria delle Regioni in questo modo:

“Con il fine di perseguire il coordinamento della finanza pubblica (che è una materia concorrente: Stato disciplina i principi

generali, e la Regione le norme di dettaglio) ha disposto con art. 138 la riduzione del numero dei Consiglieri e degli

Assessori regionali per tutte le Regioni e una serie di regole sul loro trattamento economico”

La determinazione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali doveva avvenire in base al numero di abitanti di

quella Regione. Fino al 2011 chi lo decideva? Lo Statuto regionale, in quanto si trattava di una scelta che ineriva alla materia

forma di governo. Cosa fanno le Regioni?

Lo impugnano davanti alla Corte Cost. per violazione di molti parametri costituzionali. Ossia:

Art. 121, 122, 123 sulla forma di governo: la determinazione del numero di consiglieri e di assessori rientra nella materia

“forma di governo” quindi è competenza che spetta agli Statuti.

La Corte cost. distingue tra Regioni ordinarie e Regioni speciali (punto 4 della Sentenza, pag. 2)

Per quanto riguarda le Regioni speciali e le Province autonome il d.l. è incostituzionale: problema di gerarchia tra le fonti del

diritto. Il d.l. è una fonte primaria. Il numero dei consiglieri e degli assessori speciali è contenuto nello Statuto speciale che è come

fonte una legge costituzionale. Quindi non entra nemmeno nel merito e lo dichiara incostituzionale per questo motivo

Per quanto invece riguarda le Regioni ordinarie la Corte respinge la questione di costituzionalità perché NON è fondata. (punto 5

e 6 della Sentenza, pag. 2 e 3). Per 2 motivi.

1) La finalità della disposizione statale (del d.l.) è coordinare la finanza pubblica, e lo Stato persegue questa finalità

limitandosi a porre le norme di principio  quindi non invade in alcun modo la competenza della Regione. Si limita a dare

il limite massimo degli assessori e dei consiglieri e dei loro stipendi.

2) La materia in oggetto è sì la forma di governo e quindi spetta agli Statuti, però gli Statuti devono essere in armonia

con la Costituzione, e devono quindi rispettare tutte le disposizioni della Costituzione. In particolare la Corte fa

riferimento agli art. 48 e 51 della Costituzione. 41

a. Art. 48: diritto di voto. Il voto di tutti i cittadini italiani è uguale, se io ho 2 Regioni, entrambe con 1 milione di

abitanti: ma una a 40 consiglieri regionali e l’altra ne ha 80.

In quale delle 2 Regioni il voto del cittadino singolo varrà di più? Nella Regione che ha 80 Consiglieri (più

persone che ci rappresentano, anche le minoranze). Stesso discorso per gli assessori, che però sono nominati dal

Presidente della Giunta.

Obiezione: i nuovi Statuti sono stati adottati tra 1999 e 2005. Nel 2004 è stata fatta la legge quadro per

l’elezione dei Presidenti regionali. Non è mai stata fatta presente questa necessità della pari rappresentanza dei

cittadini negli organi rappresentativi delle singole Regioni.

Questa disposizione mira ad ottenere una diminuzione della spesa pubblica. Il d.l. 138/2011 introduce dei tagli,

che vanno ad incidere sulla forma di governo delle Regioni (quasi tutte hanno dovuto ridurre il numero dei

Consiglieri e degli Assessori). La Corte ha detto che questo d.l. era illegittimo solo per le Regioni speciali (per

via delle fonti), ma NON per le Regioni ordinarie (perché si fa riferimento a questa pari rappresentatività dei

cittadini negli organi regionali)

b. Art. 51: accesso agli uffici pubblici e alla cariche elettive

Sentenza del 2014 che ha ad oggetto sempre la Regione Calabria. La Calabria aveva 50 consiglieri nel suo originario Statuto e un

numero di assessori che poteva andare da 8 a 10.

Secondo il d.l. 138/2011 e i parametri che fissa: la Calabria doveva avere 30 Consiglieri e 6 assessori (che sono un 1/5 dei

Consiglieri).

La Calabria modifica il suo Statuto ma prevede 40 Consiglieri e 8 assessori. Il Governo impugna la delibera statutaria di modifica

dello Statuto calabro: cosa dice la Corte cost. che dà ragione al Governo.

Lo Statuto calabrese è inadeguato, e la Corte riprende tutti i ragionamenti fatti sulla pari rappresentatività. Il 23 novembre ci

saranno le elezioni regionali in Calabria in seguito alle dimissioni anticipate del Presidente uscente e si andrà a votare per 30

Consiglieri. Il Piemonte ne aveva 60 e a partire da maggio ne abbiamo 50.

Lezione n.12 del 3 novembre 2014

RIPARTO di COMPETENZE LEGISLATIVE

Parliamo del riparto di competenze legislative dal pdv di tutti i principi che traiamo dalla Costituzione e che ci consentono di

capire come effettivamente avviene questo riparto.

Non tutti i limiti sono scritti nel 117, in questo ci sono alcuni limiti, il più importante è quello delle materie perché ci sono gli

elenchi (possiamo verificare qual è il limite del riparto rispetto alle materie), molti principi vanno rintracciati o nella Costituzione

o in altre norme fuori dalla Costituzione (per esempio: preleggi, principi generali dell'ordinamento) e una parte consistente di

limiti li troviamo nella giurisprudenza costituzionale.

Oggi ci concentriamo sui limiti al riparto di competenze legislative che troviamo o nella Costituzione o nei principi generali

dell'ordinamento giuridico.

Cosa troviamo nel 117? Anzitutto nel 117, se vediamo la sua struttura, nel primo comma si detta la spettanza del potere legislativo

allo Stato o alle Regioni, già però nel primo comma ci troviamo tre limiti diversi che sono: il limite costituzionale, che è il

rispetto della Costituz

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Publisher
A.A. 2014-2015
57 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CFGran di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale delle fonti normative e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Poggi Anna Maria.