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Capitolo Secondo: Stato e Costituzione

All'osservazione empirica il fenomeno Stato si presenta come un gruppo sociale indipendente a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende a sua volta da alcuna autorità, si afferma al tempo stesso nell'ambito spaziale-temporale del gruppo, come superiore ad ogni altro possibile potere, indipendenza e preminenza del potere statale e indipendenza del gruppo complessivo si implicano a vicenda e implicano altresì che l'ordine normativo del gruppo sia originario, vale a dire incondizionato, autolegittimantesi e virtualmente illimitato. Queste attestazioni si rispecchiano nella definizione dello Stato come ente territoriale sovrano; dove con il riferimento alla nozione di sovranità si ha riguardo di solito così all'indipendenza della comunità ordinata a Stato, come all'originarietà del suo ordinamento normativo, come infine all'indipendenza.

verso l'esterno, e alla supremazia verso l'interno, dell'autorità che ne costituisce il centro unitario di potere. Di qui la tradizionale configurazione dei cosiddetti elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità: L'elemento popolo non significa altro che l'esistenza di una collettività. L'essere collettività ordinantesi e ordinata accomuna il fenomeno statale ad ogni altro della vita associata. Lo Stato è invece sicuramente l'unico tipo di ordinamento a un tempo territoriale e sovrano. La descrizione e le definizioni dello Stato fin qui accennate hanno specifico riguardo allo Stato modernamente inteso, corrispondendo ad una fase storica della quale si può convenzionalmente assumere come punto di partenza la pace di Westfalia (1648): poiché questa ebbe a segnare la cessazione anche dei iure, di ogni superstite vincolo di subordinazione delle grandi monarchie nazionali rispettoall'Impero e alla Chiesa di Roma e perciò la divisione del mondo civile in una pluralità di Stati, tra loro giuridicamente pari e reciprocamente indipendenti. I gruppi politici sono a fini generali, nel senso di virtualmente illimitati, insuscettibili di una rigida predeterminazione: essi perciò non cambiano natura con il cambiare dei fini. Gli ordinamenti politici sono detti anche generali essendo in grado di determinare un ordine totale (e al limite totalitario) della convivenza, regolando le più svariate espressioni della vita individuale e associata, sino ad avvolgere integralmente dalla nascita alla morte, coloro che ne fanno parte. Analisi del fenomeno statale: Il popolo: è gruppo politico nel senso di gruppo a fini generali. Ma con ciò stesso si viene a richiamare la nozione di sovranità, perché senza pienezza di autodeterminazione, non sarebbe concretamente possibile la libera scelta dei fini da perseguire. E si affaccia anche.

Il riferimento al territorio perché secondo autorevoli dottrine politiche sarebbero tutti gli enti territoriali proprio perché ed in quanto territoriali. Soltanto la comune, stabile e generale sottoposizione ad un potere effettivo e indipendente costituisce una qualsiasi collettività umana in popolo propriamente detto: non bastando il manifestarsi di interessi comuni, né la presenza di fattori unificanti poiché tutte queste circostanze possono ricorrere senza che ci sia l'unità statale o possono trascenderne l'ambito.

Il popolo non si confonde con la popolazione, insieme di coloro che si trovano ad essere comunque, anche se occasionalmente e temporaneamente sottoposti all'autorità territoriale. E neppure si confonde con la popolazione fissa, che è comprensiva di tutti coloro che abbiano nel territorio dello Stato la loro residenza abituale, compresi gli apolidi (ossia coloro che non hanno alcuna cittadinanza) e gli

stranieri (cittadini di altri Stati), in quanto stabilmente residenti entro lo Stato che si considera. Giuridicamente sono membri del popolo coloro soltanto che sono sottoposti in modo permanente, necessario e generale ad un potere tendenzialmente illimitato ed esclusivo.

La sovranità: (indipendenza del gruppo-Stato; originarietà del suo ordinamento normativo; preminenza rispetto ad ogni altra autorità).

Intesa come originarietà, sovranità significa che ogni sistema di diritto statale si legittima da sé trovando in sé medesimo la propria giustificazione e il proprio fondamento: in contrapposto agli ordinamenti derivati che presuppongono sopra di sé un ordinamento superiore. Un ordinamento giuridico originario non solamente ha le sue proprie fonti normative, ma di esse interamente e liberamente dispone. La produzione del diritto interno è affidata incondizionatamente a quanto stabiliscono le norme sulle fonti dell'ordinamento.

stesso (l'ordinamento statale è esclusivo). La supremazia e l'indipendenza del potere statale significano esclusione dalla sfera personale-parziale del gruppo di ogni estraneo potere che pretenda di contrapporsi al primo. Ma allora un solo ordinamento può essere considerato sovrano. Va comunque respinto il dilemma della sovranità di un unico ordinamento statale o di quello internazionale perché al riguardo soccorre il canone della relatività dei valori giuridici. La sovranità dello Stato si configura all'esterno come libertà: ma libertà regolata, garantita e anche limitata, dalle norme internazionali. L'ordinamento statale rimane comunque impenetrabile dall'ordinamento internazionale non meno che da qualsiasi altro esterno ordinamento. I moderni ordinamenti statali non ignorano l'esistenza dell'ordinamento internazionale né degli ordinamenti degli altri Stati e predispongono congegni diversi

Attraverso i quali norme appartenenti a ordinamenti originari esterni assumono una qualche rilevanza all'interno dell'ordinamento statale. Conviene distinguere le due ipotesi: I, del cosiddetto adattamento dell'ordinamento interno all'ordinamento internazionale e II, del cosiddetto rinvio dell'ordinamento interno a ordinamenti di altri Stati per la regolamentazione di situazioni e rapporti che presentino qualche elemento di collegamento tra il nostro ordinamento e quello richiamato.

Adattamento: tutte le volte in cui norme internazionali esigono I. determinate modificazioni del diritto interno statale, a queste dovrà addivenirsi nelle forme previste dallo stesso ordinamento interno. È ciò che comunemente accade con le leggi di esecuzione dei trattati internazionali. Più spesso poi all'esecuzione del trattato si provvede attraverso il cosiddetto ordine di esecuzione, che è un atto legislativo abbreviato ed ellittico contenente

un’unica disposizione con cui: piena ed intera esecuzione è data al trattato. Qui abbiamoun atto legislativo che pone una disposizione in bianco il cuicontenuto si riempie in relazione alle clausole del trattatointernazionale. L’ordine di esecuzione opera quindi un rinvio fisso aparticolari norme internazionali puntualmente indicate. Vi è poil’adattamento automatico al diritto internazionale (art. 10Costituzione). Non all’intero diritto internazionale ma soltanto allenorme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ossia allenorme che hanno origine da consuetudini o consistono in principifondamentali impliciti nella stessa esistenza e struttura dellacomunità internazionale. Stando alla tesi Quadri l’adattamento siestenderebbe anche al diritto internazionale pattizio vale a dire allenorme poste da trattati perché tra le norme internazionaligeneralmente riconosciute rientra senza dubbio quella che riconoscei trattati

come fonti di norme internazionali e ne sanciscel'obbligatorietà (pacta sunt servanda). II. Rinvio: vi rientra il diritto internazionale privato: quelle disposizioni espresse negli articoli da 17 a 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, nelle quali si demanda la disciplina di certi rapporti al diritto di Stati esteri. Il territorio: si è talora contestata l'essenzialità del territorio ad aversi Stato, sia con riferimento alle ipotesi di sopravvivenza di uno Stato pur essendone il territorio integralmente occupato da eserciti nemici, sia con riferimento alle figure di Stati nomadi offerteci dalla storia e dall'etnografia giuridica. Il primo esempio non è probante perché la perdita temporanea del territorio non incide sulla continuità dello Stato, a condizione che questo riesca a riespandervi l'efficacia del proprio ordinamento. Con riferimento al secondo esempio occorre distinguere tra sede fissa, che può

mancare e territorio, che invece non può mancare come dimensione spaziale del gruppo. Un luogo dal quale A) il gruppo possa respingere ogni estranea ingerenza, sul quale possa incondizionatamente esercitare il potere di governo di cui è dotato; del quale anche B) possa liberamente disporre utilizzandolo per soddisfare le proprie esigenze di conservazione, sopravvivenza e sviluppo. Il territorio è dunque coessenziale all'ordinamento statale sotto due aspetti: come oggetto di utilizzazione (spazio vitale) e come sfera, ambito o limite dell'ordinamento e del potere statale. Essenziale è la funzione cui adempie il territorio di circoscrivere la sfera di efficacia dell'ordinamento statale e perciò anche della sovranità dello Stato.

Con l'avvento dello Stato moderno si afferma lo Stato-governo come organizzazione formalmente differenziata dalla restante organizzazione della comunità e sovrastante ad ogni autorità particolare.

In questa esistente. Mentre prima l'organizzazione governante era soltanto l'organizzazione del monarca, con lo Stato moderno la situazione si capovolge: qui è invece il monarca ad essere compreso e assorbito nell'organizzazione autoritaria, diventandone uno degli elementi essenziali. Ma l'avvento dello Stato moderno non significa solo il subentrare di un'organizzazione giuridica astratta alla persona fisica del principe. Non c'è soltanto una nuova forma di governo, ma sorge proprio un nuovo tipo di Stato. Giacché in realtà il senso profondo della trasformazione consiste nel subentrare della sovranità della nazione o del popolo alla sovranità personale del monarca: l'organizzazione governante assumendo carattere rappresentativo del popolo. Lo Stato moderno implica il postulato del superamento del dualismo rex e regnum ossia sovrano e popolo. La parola costituzione ha diversi signific

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A.A. 2012-2013
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof D'Atena Antonio.