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STATO E COSTITUZIONE

1. Lo Stato in generale

Descrizione e definizioni

Modernamente lo Stato si presenta come un gruppo sociale indipendente, a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno a un centro di potere suo proprio indipendente e superiore a ogni altro possibile potere. Poiché indipendenza e preminenza del potere statale e indipendenza del gruppo complessivo si implicano a vicenda, ciò fa sì che l'ordine normativo del gruppo sia originario, incondizionato, autolegittimantesi e virtualmente illimitato.

Lo Stato, in tutte le definizioni che se ne danno, viene sempre definito "ente territoriale sovrano" dove la sovranità riguarda sia l'indipendenza della sua comunità, sia l'originarietà del suo ord. normativo, sia l'indipendenza verso l'esterno e la supremazia verso l'interno della sua autorità che ne costituisce il centro unitario di potere.

Quindi i ed. elementi costitutivi dello Stato sono: popolo,

territorio e sovranità L'elemento "popolo" significa solo l'esserci collettività ed è quindi il presupposto primo e imprescindibile. La dottrina in genere individua il PROPRIUM dello Stato nei requisiti concorrenti della territorialità e della sovranità perché lo Stato è sicuramente l'unico tipo di ord. nello stesso tempo territoriale e sovrano. Anche lo Stato, quindi, si esprime nella correlazione tra l'aspetto intersoggettivo (il popolo) e il corrispondente aspetto normativo (diritto oggettivo). Per Kelsen, invece, lo Stato si risolve tutto e senza residui nell'aspetto normativo cioè in un sistema di norme, in quanto esso è da lui considerato come un ord. del comportamento umano e cioè come un sistema di norme coercitive: lo Stato di Kelsen non ha un proprio dir. ma è il dir. (concezione rigorosamente formale, unilaterale ed antistorica). Kelsen non per questo nega che siano

necessari per lo Stato anche un popolo, un potere sovrano ed un territorio ma questi elementi vengono da lui espressi in termini meramente normativistici. In realtà a Kelsen si obietta che se anche lo Stato non sarebbe pensabile senza il suo dir., esso tuttavia non si risolve ed esaurisce in un sistema di norme. Nell'uso corrente la parola Stato può avere accezioni diverse: quando è usata in senso largo essa allude al gruppo complessivo (Stato-comunità o Stato-ord.) mentre quando è usata in senso stretto allude ad un elemento in esso incluso e costituito dall'organizzazione governante (Stato-apparato o Stato-persona). Anche in queste accezioni non vengono meno gli elementi della sovranità, del popolo e del territorio, solo che essi sono considerati esterni allo Stato. Interrogativi storici. Stato e gruppi "politici" - Finora si è parlato dello Stato "modernamente inteso", che è ben diverso dal ed. Stato.

moderno10nato dopo le rivoluzioni del XVII e XVIII sec. Lo Stato "modernamente inteso" si fa risalire alla pace di Westfalia, 1648, poiché essa segnò la divisione del mondo civile in una pluralità di Stati tra loro giuridicamente pari e reciprocamente indipendenti- Anche la parola Stato è recente, usata per la prima volta da Machiavelli. Già dalla fine del XIII sec. cominciarono a riscontrarsi, in alcuni regni europei, i caratteri di veri ord. statali che però differiscono dallo Stato dei nostri giorni per la presenza del carattere mediato dell'unità politica, conseguenza dell'articolarsi della comunità in una molteplice varietà di gruppi e poteri minori (Stato pluralistico). In questo stesso periodo, poi, ma in altre parti d'Europa, gruppi minori sorgevano e si sviluppavano più piccole e diverse formazioni politiche (come i comuni-italiani) entro un'area che tuttavia era, almeno formalmente,

dominata dall'Impero e dal Papato anche se a taliformazioni era riconosciuta la sovranità effettiva perché quella dell'Impero e del Papato era solo un'astrazione (soprattutto dopo Carlo Magno)

Alla fine il problema è se possono designarsi col nome di Stati anche gli ord. che hanno preceduto nel tempo il pieno affermarsi del fenomeno moderno o se riservare tale nome al fenomeno statale pienamente sviluppatesi nell'era moderna (in senso restrittvo) il quale si farientrare allora in un genere più ampio, comprensivo anche dei gruppi prestatali

Si definiranno allora gruppi o ord. "politici" quelli che rientrano in questo genere più ampio (e che non sono statali ma prestatali), i quali sono a fini generali ossia virtualmente illimitati, non predeterminati, non mutevoli con il variare dei fini e in grado di determinare un ordine totale della convivenza (ecco perché gli ord. politici sono detti anche generali)

invece gruppi o ord. particolari quelli organizzati in vista di determinati eparticolari fini, che ne costituiscono la ragion d'essere, qualificandoli e differenziandoli tra diloro (sono quindi quelli statali) Analisi del fenomeno statale: A) il popolo- Non si può parlare in modo distinto di ognuno degli elementi essenziali dello Stato perché essi interferiscono tra loro II popolo è certamente il gruppo politico inteso come gruppo a fini generali: con ciò stesso vengono a richiamarsi gli altri 2 elementi costitutivi dello Stato e cioè sovranità (perché la scelta dei fini dev'essere libera) e territorio (è però inesatto considerare politici tutti gli enti territoriali solo in quanto territoriali perché non tutti sono sovrani e quindi conseguentemente non tutti sono veri enti politici) Certo è che anche se non c'è sempre necessaria corrispondenza tra territorialità e politicità di un gruppo,spesso gli enti territoriali "autonomi" somigliano al popolo di uno Stato e inoltre si ha veramente popolo ogni volta ci sia una fisica coesistenza spaziale del gruppo. È da precisare comunque alla fine che gli enti territoriali minori non sono veri gruppi politici anche se spesso si parla di "autonomia politica" loro spettante: infatti la qualificazione di "politica" non ha il significato proprio che, richiamando quello di "sovranità", la metterebbe in contraddizione con il termine "autonomia", ma allude solo alla libertà di apprezzamento delle scelte effettuate da tali enti (scelte però rientranti sempre in quelle loro permesse dagli enti superiori). Comunque l'influenza del fattore territoriale sull'esserci popolo, gruppo sociale, sembra essere nata inizialmente dal vincolo di sangue: i gruppi politici erano infatti quelli parentali o tribali (quindi necessariamente territoriali). Segue A): concettosociologico e concetto giuridico di "popolo" Affinché una qualsiasi collettività umana sia considerata "popolo" in senso proprio occorre solo la comune, stabile e generale sottoposizione ad un potere effettivo ed indipendente (perché gli altri fattori unificanti possono esserci come mancare): è quindi l'affermarsi di questo centro di potere sovrano il massimo ed imprescindibile fattore determinante del popolo, il quale a sua volta promuove il sorgere di interessi comuni (altro fattore necessario ma non sufficiente). Il popolo non va però confuso con: - La popolazione, insieme di persone che si trovano ad essere comunque, anche se occasionalmente e temporaneamente, sottoposte all'autorità territoriale di uno Stato. - La popolazione fissa, comprensiva di tutti coloro che hanno nel territorio dello Stato la loro residenza abituale. Sono quindi giuridicamente membri del popolo solo coloro che sono sottoposti in modo permanente,

Necessario e generale ad un potere tendenzialmente illimitato ed esclusivo. Finora è stata analizzata la costruzione teoretica del popolo, ma passando al concetto dogmatico, occorre vedere come ogni singolo ord. statale determina, secondo il suo proprio dir., quali soggetti formino il popolo dello Stato.

Nel fare ciò i vari sistemi possono assumere criteri diversi, anche contrastanti (in questo caso determinandosi conflitti di cittadinanza, casi di doppia cittadinanza o di apolitia). Dipende poi sempre dal dir. positivo di ogni singolo Stato se il popolo sia anche differenziato, al suo interno, in gruppi diversi che assumono posizioni giuridiche diverse verso lo Stato stesso (alcuni sudditi o cittadini in senso largo, altri cittadini in senso stretto).

In pratica sarebbe impensabile uno Stato senza popolo ma non uno Stato senza "cittadinanza" se intesa in senso stretto come STATUS differenziato conferente particolari diritti e doveri politici. Poiché in genere i criteri

Adottati dai moderni ord. statali per determinare l'appartenenza ad essi guardano ai fattori storicamente originali dell'aggregazione politica e nello stesso tempo tendono ad adeguarsi sempre meglio alle esigenze della realtà sociale, può dirsi che la contrapposizione schematica tra i sistemi informati al criterio dello IUS SANGUINIS e quelli informati al criterio dello IUS SOLI non è poi così netta.

B) La sovranità

Tale concetto ha diversi connotati a seconda di quale tra le tre accezioni che presenta si analizzi:

  • Intesa come originarietà dell'ord. normativo, significa che ogni sistema di dir. statale si legittima da sé, ha le sue proprie fonti normative e di esse dispone interamente e liberamente ed è quindi un ord. esclusivo (a differenza degli ord. "derivati", in cui rientrano molte figure)
  • Intesa come supremazia (verso l'esterno) ed indipendenza (verso l'interno) del potere

statalesignifica esclusione dalla sfera spaziale-personale del gruppo di ogni estraneo potere che voglia contrapporsi al primo (lo Stato complessivamente inteso come gruppo territoriale politicamente organizzato si qualifica come indipendente ed autosuffìciente)

Esso è inoltre inteso come indipendenza della comunità ordinata Stato

Kelsen ha obiettato che, se sovranità vuoi dire assoluta indipendenza ed esclusività dell'ord. sovrano, essa dovrà riferirsi a un solo ord.: da qui il dilemma tra il primato dell'ord. internazionale o quello del dir. statale ma di un solo Stato (Kelsen, come i giuristi più democratici, sceglie la soluzione internazionalistica)

Tale dilemma viene respinto in sé dal principio della relatività dei valori giuridici, del quale il principio di esclusività costituisce applicazione agli ord. sovrani: gli Stati sono soggetti alle norme internazionali così come i sudditi di uno Stato

ti si parla di sottomissione o sudditanza, mentre per gli Stati si parla di sovranità.
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Publisher
A.A. 2011-2012
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof D'Atena Antonio.