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Capitolo Secondo: Stato e Costituzione

All'osservazione empirica il fenomeno Stato si presenta come un gruppo sociale indipendente a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende a sua volta da alcuna autorità, si afferma al tempo stesso nell'ambito spaziale-temporale del gruppo, come superiore ad ogni altro possibile potere, indipendenza e preminenza del potere statale e indipendenza del gruppo complessivo si implicano a vicenda e implicano altresì che l'ordine normativo del gruppo sia originario, vale a dire incondizionato, autolegittimantesi e virtualmente illimitato. Queste attestazioni si rispecchiano nella definizione dello Stato come ente territoriale sovrano; dove con il riferimento alla nozione di sovranità si ha riguardo di solito così all'indipendenza della comunità ordinata a Stato, come all'originarietà del suo ordinamento normativo, come infine all'indipendenza.

verso l'esterno, e alla supremazia verso l'interno, dell'autorità che ne costituisce il centro unitario di potere. Di qui la tradizionale configurazione dei cosiddetti elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità: L'elemento popolo non altro significa che l'esserci collettività. L'essere collettività ordinantesi e ordinata accomuna il fenomeno statale ad ogni altro della vita associata. Lo Stato è invece sicuramente l'unico tipo di ordinamento a un tempo territoriale e sovrano. La descrizione e le definizioni dello Stato fin qui accennate hanno specifico riguardo allo Stato modernamente inteso, corrispondendo ad una fase storica della quale si può convenzionalmente assumere come punto di partenza la pace di Westfalia (1648): poiché questa ebbe a segnare la cessazione anche dei iure, di ogni superstite vincolo di subordinazione delle grandi monarchie nazionali rispettoall'Impero e alla Chiesa di Roma e perciò la divisione del mondo civile in una pluralità di Stati, tra loro giuridicamente pari e reciprocamente indipendenti. I gruppi politici sono a fini generali, nel senso di virtualmente illimitati, insuscettibili di una rigida predeterminazione: essi perciò non cambiano natura con il cambiare dei fini. Gli ordinamenti politici sono detti anche generali, essendo in grado di determinare un ordine totale (e al limite totalitario) della convivenza, regolando le più svariate espressioni della vita individuale e associata, sino ad avvolgere integralmente dalla nascita alla morte coloro che ne fanno parte. Analisi del fenomeno statale: - Il popolo: è gruppo politico nel senso di gruppo a fini generali. Ma con ciò stesso si viene a richiamare la nozione di sovranità, perché senza pienezza di autodeterminazione, non sarebbe concretamente possibile la libera scelta dei fini da perseguire. E si affaccia.anche il riferimento al territorio perché secondo autorevoli dottrine politiche sarebbero tutti gli enti territoriali proprio perché ed in quanto territoriali. Soltanto la comune, stabile e generale sottoposizione ad un potere effettivo e indipendente costituisce una qualsiasi collettività umana in popolo propriamente detto: non bastando il manifestarsi di interessi comuni, né la presenza di fattori unificanti poiché tutte queste circostanze possono ricorrere senza che ci sia l'unità statale o possono trascenderne l'ambito. Il popolo non si confonde con la popolazione, insieme di coloro che si trovano ad essere comunque, anche se occasionalmente e temporaneamente sottoposti all'autorità territoriale. E neppure si confonde con la popolazione fissa, che è comprensiva di tutti coloro che abbiano nel territorio dello Stato la loro residenza abituale, compresi gli apolidi (ossia coloro che non hanno alcuna cittadinanza) e gli

stranieri (cittadini di altri Stati), in quanto stabilmente residenti entro lo Stato che si considera. Giuridicamente sono membri del popolo coloro soltanto che sono sottoposti in modo permanente, necessario e generale ad un potere tendenzialmente illimitato ed esclusivo.

La sovranità: (indipendenza del gruppo-Stato; originarietà del suo ordinamento normativo; preminenza rispetto ad ogni altra autorità). Intesa come originarietà, sovranità significa che ogni sistema di diritto statale si legittima da sé trovando in sé medesimo la propria giustificazione e il proprio fondamento: in contrapposto agli ordinamenti derivati che presuppongono sopra di sé un ordinamento superiore. Un ordinamento giuridico originario non solamente ha le sue proprie fonti normative, ma di esse interamente e liberamente dispone. La produzione del diritto interno è affidata incondizionatamente a quanto stabiliscono le norme sulle fonti.

Dell'ordinamento stesso (l'ordinamento statale è esclusivo). La supremazia e l'indipendenza del potere statale significano esclusione dalla sfera personale-parziale del gruppo di ogni estraneo potere che pretenda di contrapporsi al primo. Ma allora un solo ordinamento può essere considerato sovrano. Va comunque respinto il dilemma della sovranità di un unico ordinamento statale o di quello internazionale perché al riguardo soccorre il canone della relatività dei valori giuridici. La sovranità dello Stato si configura all'esterno come libertà: ma libertà regolata, garantita e anche limitata, dalle norme internazionali. L'ordinamento statale rimane comunque impenetrabile dall'ordinamento internazionale non meno che da qualsiasi altro esterno ordinamento. I moderni ordinamenti statali non ignorano l'esistenza dell'ordinamento internazionale né degli ordinamenti degli altri Stati.

epredispongono congegni diversi attraverso i quali norme appartenenti aordinamenti originari esterni assumono una qualche rilevanza all'internodell'ordinamento statale. Conviene distinguere le due ipotesi: I, delcosiddetto adattamento dell'ordinamento interno all'ordinamentointernazionale e II, del cosiddetto rinvio dell'ordinamento interno aordinamenti di altri Stati per la regolamentazione di situazioni e rapportiche presentino qualche elemento di collegamento tra il nostroordinamento e quello richiamato.

Adattamento: tutte le volte in cui norme internazionali esigonoI. determinate modificazioni del diritto interno statale, a queste dovràaddivenirsi nelle forme previste dallo stesso ordinamento interno. Edè ciò che comunemente accade con le leggi di esecuzione dei trattatiinternazionali. Più spesso poi all'esecuzione del trattato si provvedeattraverso il cosiddetto ordine di esecuzione, che è un attolegislativo

abbreviato ed ellittico contenente un’unica disposizione6con cui: piena ed intera esecuzione è data al trattato. Qui abbiamoun atto legislativo che pone una disposizione in bianco il cuicontenuto si riempie in relazione alle clausole del trattatointernazionale. L’ordine di esecuzione opera quindi un rinvio fisso aparticolari norme internazionali puntualmente indicate. Vi è poil’adattamento automatico al diritto internazionale (art. 10Costituzione). Non all’intero diritto internazionale ma soltanto allenorme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ossia allenorme che hanno origine da consuetudini o consistono in principifondamentali impliciti nella stessa esistenza e struttura dellacomunità internazionale. Stando alla tesi Quadri l’adattamento siestenderebbe anche al diritto internazionale pattizio vale a dire allenorme poste da trattati perché tra le norme internazionaligeneralmente riconosciute rientra senza

distinguere tra territorio fisico e territorio politico. Mentre il territorio fisico può essere temporaneamente occupato da eserciti nemici senza compromettere la continuità dello Stato, il territorio politico è essenziale per l'esistenza dello Stato. Gli Stati nomadi, pur non avendo un territorio fisso, possono essere considerati Stati se hanno una struttura politica organizzata e una popolazione stabile. III. Popolazione: uno Stato è costituito da una popolazione permanente che vive all'interno del suo territorio. La popolazione può essere composta da cittadini e non cittadini, ma è necessario che ci sia una certa stabilità e continuità nella presenza di persone all'interno dello Stato. IV. Governo: uno Stato deve avere un governo che esercita l'autorità e il controllo sul territorio e sulla popolazione. Il governo può essere di diversi tipi, come una monarchia, una repubblica o una dittatura, ma deve essere in grado di prendere decisioni e far rispettare le leggi all'interno dello Stato. V. Capacità di entrare in relazioni con altri Stati: uno Stato deve essere in grado di stabilire relazioni diplomatiche e commerciali con altri Stati. Questo implica la capacità di stipulare trattati, di inviare e ricevere ambasciatori e di partecipare a organizzazioni internazionali. VI. Riconoscimento da parte degli altri Stati: infine, uno Stato deve essere riconosciuto dagli altri Stati come un soggetto di diritto internazionale. Il riconoscimento può essere esplicito, attraverso la firma di trattati o l'invio di ambasciatori, o implicito, attraverso l'interazione e la cooperazione con gli altri Stati. In conclusione, per essere considerato uno Stato secondo il diritto internazionale, un'entità deve possedere i seguenti elementi: territorio, popolazione, governo, capacità di entrare in relazioni con altri Stati e riconoscimento da parte degli altri Stati.dai suoi membri. La sede fissa, se presente, rappresenta il luogo fisico in cui lo Stato-governo ha la sua base operativa e amministrativa. È il centro da cui vengono emanate le leggi, si prendono le decisioni politiche e si esercita il potere di governo. Il territorio, invece, è l'area geografica su cui lo Stato-governo esercita la sua autorità e sovranità. È il luogo in cui si applicano le leggi dello Stato, si garantiscono i diritti dei cittadini e si svolgono le attività economiche, sociali e culturali. Il territorio rappresenta la dimensione spaziale del gruppo statale e ne costituisce una parte essenziale. In sintesi, la sede fissa rappresenta il luogo fisico in cui si trova il centro operativo dello Stato-governo, mentre il territorio è l'area geografica su cui lo Stato esercita la sua autorità e sovranità. Entrambi sono elementi fondamentali per l'ordinamento e il potere statale.significati a seconda del contesto in cui viene utilizzata. In generale, si riferisce a un insieme di regole e principi che stabiliscono l'organizzazione e il funzionamento di un'entità politica, come uno Stato o un'organizzazione governativa. Nel contesto dello Stato moderno, la costituzione è il documento fondamentale che definisce i diritti e i doveri dei cittadini, le strutture di governo e i poteri delle istituzioni. Essa stabilisce i limiti del potere politico e garantisce i diritti fondamentali dei cittadini. La costituzione può essere scritta o non scritta. Una costituzione scritta è un documento formale, solitamente adottato attraverso un processo legislativo o costituente, che stabilisce le regole fondamentali dello Stato. Una costituzione non scritta, invece, si basa su una serie di tradizioni, consuetudini e decisioni giuridiche che nel tempo hanno acquisito valore costituzionale. La costituzione può anche prevedere un sistema di divisione dei poteri, in cui il potere politico è suddiviso tra diversi organi, come il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Questo sistema di controllo reciproco tra i poteri è noto come sistema di checks and balances. In conclusione, la costituzione è un elemento fondamentale dello Stato moderno, che stabilisce le regole e i principi su cui si basa l'organizzazione politica di una nazione. Essa garantisce i diritti dei cittadini e limita il potere dei governanti, contribuendo a creare un sistema di governo democratico e stabile.

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A.A. 2011-2012
13 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof D'Atena Antonio.