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Il ruolo delle minoranze nella modifica della Costituzione

La Costituzione non è un fatto di maggioranza, si consente che anche la minoranza possa avere uno strumento di verifica della corrispondenza tra la volontà del Parlamento e quella dei cittadini. Questo referendum funziona diversamente; la Costituzione non dice quanti cittadini debbano anche partecipare al voto, non si parla di un quorum di validità del referendum, un'estrema minoranza può bloccare la modifica della Costituzione. Questo referendum non si può svolgere se il Parlamento, nella seconda votazione, invece di esprimersi a maggioranza assoluta si esprime con la maggioranza qualificata dei 2/3 (che si presume copra anche lo spazio delle minoranze in modo consistente, una ampia aderenza tra la volontà del Parlamento e quella della società civile rispetto al cambiamento della Costituzione). Si può modificare l'articolo 138? No perché questa procedura è a tutela dei principi supremi dell'ordinamento, se si potesse fare tali principi sarebbero a rischio. Teoricamente.sì ma non è mai stato fatto per la paura delle conseguenze di ciò.- Il timore di creare dei precedenti, delle rotture del testo o della cultura costituzionale.In realtà le forze politiche non l'hanno avuto molto. Gli organi costituzionali, nella loro prassi, costruiscono parti della Costituzione.Nello Stato democratico le istituzioni rappresentative hanno la meglio, il sovrano scompare, c'è un'idea più forte di limite.L'art 138 ne è un esempio, perché il problema di limitare l'arbitrio è più forte che nella Costituzione liberale, la volontà della maggioranza potrebbe anche essere terribile, serve per limitare, perché la democrazia vive di presupposti che da sola non potrebbe garantire. Si pone il problema della sopravvivenza dello Stato dello Stato democratico.Infatti negli Stati Uniti, dove c'era una Cost. liberale, si è capito ben presto che la Costituzione doveva essere

garantita da dei limiti. Le modifiche della nostra Costituzione, passate attraverso l'art 138 (con una sola eccezione; Il Titolo V della Costituzione- Il rapporto tra Stato e Regioni - Autonomie territoriali) sono state sempre modifiche su punti particolari. Ad esempio l'immunità dei parlamentari. Nel testo originario era prevista l'autorizzazione delle camere anche per poter sottoporre a procedimento penale, cosa che venne modificata all'inizio degli anni '90. Ad esempio la diversa durata di Camera e Senato, quindi composizioni diverse. Art 111 Cost. per costituzionalizzare in modo espresso alcuni principi (già elaborati dalla Corte costituzionale) come il giusto processo. Una sola maggioranza, seppur nei limiti dell'art 138, può riuscire a modificare una parte importante della Costituzione. Quando cambia la > cosa succede ? Se essa non ha condiviso quel cambiamento ? Può rimanere lettera morta o entrare in conflitto con altre

Disposizioni e politiche. Ogni cambiamento della Cost. ha bisogno di un implemento sul piano politico, amministrativo, legislativo. Ci si chiede quindi se si possa cambiare la Costituzione a maggioranza anche se l'art. 138 lo consente. Di cambiamento diffuso della Costituzione si parla da tempo, anche per introdurre quei cambiamenti che gli stessi costituenti avevano immaginato (ordine del giorno Perassi) per razionalizzare o cambiare la F di G. Per non rischiare l'approvazione da parte di una sola forza politica, dagli anni '80, avevano provato ad inaugurare un nuovo metodo di riforma costituzionale più condiviso: IL METODO DELLE COMMISSIONI BICAMERALI. Ce ne sono state 3 ma nessuna di esse ha portato ad una riforma della Costituzione, in quanto il P non fa proprie le loro.

  1. BOZZI - 1983/1985
  2. DE MITAGLIOTTI - 1993/1994 - Nasce quando entra in crisi la prima Repubblica = Inizia una nuova stagione per le istituzioni repubblicane

DALEMA – 1997 = Porta alla rottura di un patto politico e alla modifica del 2001 del Titolo V (già abbozzato in quella commissione bicamerale).

Perché le Commissioni Bicamerali ?

Tra le funzioni del P in seduta comune c’è quella di formare, in proporzione alle forze politiche presenti, delle COMMISSIONI. Fare delle riforme in questa sede è un tentativo di ottenere una > condivisione, più forte, in una sede più piccola dove sia facilitata la discussione e il compromesso.

Quando i parlamentari delle singole forze politiche, dei singoli gruppi, si esprimono in P, quindi pubblicamente, sono poco inclini ai compromessi, perché devono giustificare la loro condotta a chi li ha eletti. Devono essere radicali, certi, immediati.

Nell’assemblea le posizioni sono molto più radicate.

Nelle Commissioni il dibattito è più tenue, non sono esposte al giudizio banale dell’elettore medio.

Il loro lavoro è molto importante.

possono fare valutazioni su dati materiali, ascoltare degli esperti, dibattito informato, non ideologico. Elaborano un testo di una riforma ampia della Costituzione.

Quando il Parlamento decide di fare delle riforme costituzionali con le Commissioni lo decide con una LEGGE COSTITUZIONALE. Con essa istituisce la Commissione Bicamerale incaricata di redigere il testo. Per questa specifica questione, non si tratta di una modifica dell'articolo 138 perché si dice che segue il 138 ma la procedura di quella legge costituzionale, di pari rango. È una deroga che prevede comunque il passaggio in Parlamento con una procedura analoga al 138.

Questo Parlamento aveva immaginato con una legge costituzionale la modifica della Costituzione. Una modifica della procedura, che il referendum sospensivo non fosse facoltativo ma obbligatorio. Chi sosteneva ciò lo reputava una garanzia in più, chi lo avversava lo riteneva una distorsione dello strumento che da garanzia delle minoranze diventava legittimazione della maggioranza.

Tutto il

sulle riforme costituzionali riguarda il <138>. precostituire un documento tecnico su cui con una è una relazione che avrebbe dovutoprocedura particolare, il

avrebbe dovuto pronunciarsi.Questa commissione era formata da poco più di 30 esperti tra giuristi di varia astrazione edintellettuali noti, ha prodotto un documento cui vennero allegati approfondimenti. È unriassunto di tutte le proposte di modifica dell’età repubblicana.Molte delle idee maturate nelle commissioni bicamerali sono qui. I temi sono adesempio abbassare il numero di parlamentari, rivedere il bicameralismo perfetto, dare aduna delle 2 Camere una funzione di rappresentanza degli interessi territoriali, eliminare leprovincie, l’importanza della legge elettorale.Il <138> non è mai stato cambiato formalmente, sono state fatte delle proposte maiportate a termine.Visto come solo canale di modifica può essere un limite alla riforma, anchenecessaria, apassare attraverso la >.

FONTI A COPERTURA COSTITUZIONALI:

Non Costituzione ma cui essa riconosce una forza superiore a quella delle leggi ordinarie, con una capacità di influenzare l'operato del legislatore e di resistere alle nuove norme del legislatore (meccanismo del P.L. – D Internazionale Generale – Statuti delle Regioni a Statuto Speciale).

FONTI ATIPICHE:

Non si classificano con criteri specifici, sulla loro configurazione non ci sono molte certezze. Alcune sono state definite così dalla Corte Costituzionale, che poi, in forza di alcune modifiche espresse come quella del 2001, le ha tolte dalla categoria (anche se non l'ha detto espressamente) e le ha portate tra i VINCOLI DELL'UE e INTERNAZIONI – CEDU.

DI

Fonti prossime alla Cost., che possono fungere rispetto alle fonti primarie da LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. Il tema, introdotto dalla riforma del 2001 all'art 117 dice che, sia lo S che le Regioni, devono agire nel

rispetto della Cost. nonché dei vincoli dell'ordinamento comunitario. Se la potestà legislativa che dà luogo alle fonti primarie deve rispettare questi vincoli, essi possono essere parametri interposti (tra la Cost. e le leggi - La Cost. li richiama per il rispetto di alcuni punti) di legittimità costituzionale. Se ad es il legislatore non rispetta la CEDU viola la Cost. all'art 117. DIRITTO INTERNAZIONALE: Una sua tipologia entra nel nostro ordinamento automaticamente con una copertura costituzionale all'art 10 - La Costituzione si conforma al D internazionale consuetudinario (che nasce dal comportamento degli S, che ripetono costantemente certi comportamenti nella convinzione che siano obbligatori, formano così delle CONSUETUDINI). Diverso è il D INTERNAZIONALE DEI TRATTATI che entra nel nostro ordinamento attraverso la RATIFICA del trattato e l'ORDINE DI ESECUZIONE, attraverso una legge che, si solito congiuntamente, ordina.

alla ratifica e ordina alla sua esecuzione. Quel trattato entra nel nostro ordinamento come FONTE PRIMARIA, nella forma della LEGGE. L'art 117 dice che le leggi dello S e delle R non possono contrastare con il D internazionale. Il D internazionale pattizio può fungere come parametro di costituzionalità. Tuttavia non è scontato che una legge del P successiva a quella con cui aveva autorizzato alla ratifica e dato l'ordine di esecuzione, non contrasti. La CoCo si interroga sugli obblighi costituzionali che possono fungere da parametro interposto di costituzionalità. Tutti i trattati o solo alcuni possono essere un giudizio di costituzionalità sulle leggi successive? L'esigenza che lo S, al suo interno, rispetti quanto si è impegnato a fare all'esterno è logica, oltre che giuridica, come quella per cui quanto stabilito all'esterno abbia un valore superiore. Il D pattizio deve essere riconosciuto all'esterno e deve avere,

Almeno dal punto di vista passivo, un valore superiore al valore interno. L'art 117 risponde a questo principio di dare rilevanza a quanto deciso all'esterno evitare che l'interno ponga regole e dicontrastanti che diano poi luogo a una responsabilità nella comunità internazionale.

TEORIE DELL' ORDINAMENTO

Mauro Barberis

Prof. - Università di Trieste - GIURIDICO

25 - 03

Ordinamento giurista come veicolo. Il è il guidatore che sa manovrare il veicolo, modificarlo ed è esterno ad esso.

Capacità di tenere insieme il dato storico (manifestazione storica dei fenomeni giuridici e politici) e quello di teoria generale (come questi fenomeni si costituiscono e quali problemi comportano).

Ordinamento come sinonimo di D in senso oggettivo (insieme di norme e istituzioni) - DIRITTI SOGGETTIVI (posizioni giuridiche favore)

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Piciocchi Cinzia.