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ISTITUTI PER IL COORDINAMENTO DI INTERESSI PUBBLICI
Sono istituti atti a predeterminare il contenuto del provvedimento nella fase istruttoria. Sono di vari tipi:
a. Partecipazione spontanea delle PA nel procedimento
b. Conferenza di servizi istruttoria (art. 14): la PA la convoca quando ritiene necessario un esame contestuale di interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
c. Nulla osta: la PA procedente deve ottenere il consenso di un'altra autorità. Il nulla osta è nascosto nel provvedimento finale, ma la concessione o il diniego possono essere impugnati dal terzo danneggiato.
d. Concerti e intese: la legge affida ad un'autorità il potere, ma quando questa intende emanare un provvedimento amministrativo esercizio del potere, questa deve obbligatoriamente accordarsi sul contenuto con un'altra autorità. Il concerto prevede l'accordo tra ministeri statali mentre l'intesa è usata tra stato e regioni.
e. Con titolarità del
potere pura: il potere è esercitato in modo congiunto da più autorità, dando vita ad un atto complesso. È CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, nulla osta o assensi da altre PA e non li ottiene entro 30 gg. dalla richiesta, oppure quando è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate e la PA procedente necessiti di uno di tali atti. L'amministrazione che si presenta alla conferenza di servizi decisoria con persona non abilitata a esprimere la volontà o non si presenti affatto si suppone consenziente alle idee dell'amministrazione procedente. Terminata la conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente emana il provvedimento amministrativo che sostituisce qualsiasi accettazione, nulla osta… ACCORDI TRA PA (art. 15) le PA hanno facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento incollaborazione di attività d'interesse comune. L'oggetto dell'accordo ha regime necessario di diritto pubblico ed è precluso il recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (sono differenze rispetto agli accordi conclusi con i privati).
La fase costitutiva e la fase integrativa dell'efficacia:
FASE COSTITUTIVA - emanazione del provvedimento vero e proprio, attraverso cui è assunta la decisione della PA (o viene formalizzata).
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO:
- Soggetto: amministrazione che compie l'atto
- Potere: indicazione del potere esercitato (si indicano norme di legge che prevedano e consentano l'esercizio)
- Dispositivo: contenuto effettivo del provvedimento
- Forma: deve essere scritta e sottoscritta per rendere evidente che l'atto è stato effettivamente voluto dal competente organo.
CASI DI ASSENZA DEL PROVVEDIMENTO - si tratta di casi riguardanti provvedimenti autorizzatori.
opermissivi con l'avvio del procedimento su istanza di parte. Sono:
- Sostituzione del provvedimento permissivo con procedimento di verifica (art. 19): il privato può sostituire i provvedimenti non discrezionali con una dichiarazione di inizio attività inviata alla PA competente. Decorsi 30 gg. dalla dichiarazione del privato, questo può iniziare l'attività dandone comunicazione alla PA. A questo punto la PA avvia un procedimento volto a verificare se l'attività del privato è regolare. In caso di irregolarità entro 30 gg. la PA, con provvedimento, blocca la prosecuzione dei lavori e impone la rimozione degli effetti.
- Silenzio-inadempimento: l'amministrazione competente, di fronte alla domanda di provvedimento autorizzativo o permissivo, non si esprime né favorevolmente né sfavorevolmente.
- Silenzio-assenso (art. 20): il silenzio dell'amministrazione equivale ad un provvedimento di accoglimento.
Silenzio-rigetto: il silenzio dell'amministrazione equivale ad un provvedimento di rigetto dell'istanza.
FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA
Il provvedimento amministrativo è perfetto, ma non è detto che sia efficace. La PA può aver previsto un termine iniziale o una condizione sospensiva. Altre volte la legge prevede che l'efficacia si abbia con successivi atti:
- Atti finalizzati alla conoscenza del provvedimento: i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione (provvedimento recettizio). Non si applica, però, a provvedimenti cautelari e a provvedimenti sanzionatori.
- Atti di controllo: l'efficacia del provvedimento è subordinata ad un controllo di legittimità sullo stesso (corte dei conti su alcuni provvedimenti dello stato e atti di controllo nei rapporti stato-regioni e per altri enti pubblici). L'efficacia dell'atto
Il procedimento si è concluso in modo favorevole, quando l'interessato è riuscito comunque a partecipare.
Mancata partecipazione al procedimento: per ottenere l'annullabilità il ricorrente deve dimostrare in giudizio che la mancata partecipazione ha comportato un'interpretazione di diritto erronea da parte della PA.
NULLITÀ (art. 21-septies) - il provvedimento è inficiato da vizi gravi ed evidenti. Il provvedimento nullo non produce effetti giuridici. Chiunque è abilitato a disconoscerne gli effetti e l'azione di nullità è imprescrittibile. La giurisdizione è del GIUDICE ORDINARIO, in quanto il provvedimento nullo non è in grado di degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo.
a. Il provvedimento manca di uno degli elementi essenziali (soggetto, potere, dispositivo, forma);
b. Incompetenza assoluta: la legge non ha conferito quel determinato potere a quell'ente e a nessuno dei suoi organi;
Il provvedimento è stato adottato in violazione del giudicato: il provvedimento è stato emanato inottemperanza ad una sentenza giudiziale. L'azione di nullità è imprescrittibile ma può essere richiesta dalle sole parti cui il giudicato si riferisce e la giurisdizione è del giudice amministrativo. Altri casi espressamente indicati dalla legge: un esempio è il provvedimento emanato da organo scaduto. In rari casi il provvedimento nullo può produrre, tramite CONVERSIONE, gli effetti di un atto diverso.ANNULLABILITÀ(21-octies) il provvedimento è inficiato da vizi che non comportano nullità o semplice irregolarità. Il provvedimento produce effetti giuridici finché non interviene una dichiarazione di annullabilità del giudice o della stessa PA. La possibilità di chiedere rimedio è dei soli portatori di interessi legittimi e l'azione di annullabilità ha termine diDecadenza di 60 gg. dall'emanazione del provvedimento, dopodiché diventa inoppugnabile. I vizi di annullabilità sono:
- Incompetenza relativa: l'amministrazione che ha adottato l'atto è dotata di attribuzione di quel potere, ma l'organo dell'ente che l'ha emanato l'atto non è dotato di competenza all'emanazione di quell'atto.
- Violazione di legge: si intende la violazione di qualunque norma, indipendentemente dal rango, rilevante ai fini dell'annullabilità.
- Eccesso di potere: si esplica nello sviamento di potere. Il provvedimento è di per sé legittimo, ma è stato adottato per fini diversi da quelli previsti dalla legge (es. bibliotecario licenziato). Vi sono, poi, delle figure sintomatiche:
- Violazione dell'onere di motivazione: la motivazione è assente, insufficiente, contraddittoria. L'obbligo di motivazione non vige per gli atti normativi e per gli atti
Secondo accordi internazionali, riconoscere sul proprio territorio l'efficacia di provvedimenti amministrativi di altri stati.
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO NEL TEMPO: il provvedimento amministrativo ha efficacia retroattiva, salvo che la legge disponga diversamente. Il provvedimento può essere soggetto a termine, trascorso il quale il destinatario non può più compiere l'attività oggetto del provvedimento. I provvedimenti di efficacia durevole permettono al destinatario di esercitare attività ripetibili nel tempo.
ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO: il provvedimento efficace richiede attuazione affinché possa soddisfare l'interesse pubblico per il quale è stato emanato. L'obbligo di attuazione può essere:
- In capo al privato: è il caso tipico degli ordini. Se il privato non esegue ci sono rimedi previsti dalla legge come il rimedio giudiziale (la PA si rivolge al giudice civile per ottenere
L'esecuzione dei propriatti), sanzioni amministrative o penali e l'esecuzione c