AMMINISTRATIVO
Occorre far attenzione al bilanciamento costi- benefici. Nasce
in Germani, la corte di giustizia lo ha scelto come principio
guida nel quadro discrezionale e quando la corte lo fa proprio,
questo diventa un principio applicabile a tutti gli stati membri.
Ridiscende sugli stati membri con effetti diversi. Nell’UK, ad
esempio, il principio si applicava se si discuteva su una norma
comunitaria, non su una norma nazionale.
La comparazione ha quindi acquisito una importanza decisiva,
ci consente di capire da dove arrivano certe soluzioni europee
e ci consentono come questi istituti che transitano cambiano,
poiché entrano in un habitat diverso da quello di partenza.
Nella legge 241 del 1990 indica un preciso rinvio al rispetto
die principi comunitari. Ci vincoliamo, almeno come
enunciazione, non solo quando l’Italia opera come
amministrazione europea, ma anche quando opera come
amministrazione nazionale. → un’apertura molto coraggiosa,
ampia, europeista.
Però se vediamo come i giudici interni applicano il principio di
proporzionalità, differiscono rispetto ai tedeschi,
esemplificando il processo in soli due step, accorpando
necessità ed adeguatezza.
Per capire il diritto amministrativo di oggi, più frammentato,
bisogna partire dalle sue origini e dai suoi tratti originali.
Arret Blanco: tribunale francese, 1873. Questo qui è
importante perché è una decisione importante: una bambina
colpita da un convoglio che portava il tabacco statale, guidato
da funzionari dello stato e nelle manovre avevano colpito la
bambina. Il padre avanza azione civile davanti al tribunale
chiamando in causa lo stato. Che cosa viene stabilito dal
prefetto? Il tribunale civile non può essere competente per
questo caso e porta il caso di fronte al tribunale dei conflitti.
Questo evento è segnato come data di nascita del diritto
amm: il tribunale dei conflitti stabilisce che la responsabilità
dello stato per i danni commessi da un funzionario nell’ambito
di un servizio pubblico non può essere disciplinata dal codice
civile, che vale tra i soggetti privati. Questa responsabilità non
è generale, non è assoluta, ma varia a seconda dei bisogni del
servizio pubblico e riflettono la necessità di conciliare i diritti
dello stato con i diritti dei cittadini. → a decidere di questa
controversia non può che essere l’autorità amministrativa
stessa.
L’origine si fa risalire convenzionalmente a questo evento.
L’idea di partenza del diritto amministrativa → la sua
specialità, che si giustifica per la necessità di regolare
soggetti diversi, soggetti pubblici. Questa natura diversa
implica una serie di conseguenze.
(è questa una concezione ormai superata, una lesione grave
non è più materia del giudice amministrativo).
Il diritto amministrativo nasce come diritto che si contrappone
al diritto privato. → l’amministrazione usa atti unilaterali, non
ha bisogno per produrre conseguenze in capo al cittadino di
trovare un accordo di volontà. strumento principale sono i
PROVVEDIMENTI, espressione della sua sovra volontà. il diritto
civile è il modno della bilateralità, il diritto amministrativo –
almeno inizialmente- è esattamente l’opposto, afferma la sua
sfera giuridica a prescindere dalla volontà del privato.
L’imperatività → produrre effetti giuridici anche senza il
consenso dell’altra parte, e produce questo effetto anche se
illegittimo. Qual è però l’ancoraggio →
- Principio di legalità → il potere è dato, qualcuno gliel’ha
dato
- Interesse pubblico è il motivo che giustifica questo potere.
Un altro profilo che si unisce è che una delle garanzie rispetto
all’esistenza di questi poteri è che questi poteri siano
esercitati in maniere Procedimentalizzato. L’amministrazione
non può agire in maniera estemporanea. L’amministrazione
costruisce le sue decisioni necessariamente attraversano
passaggi che deve approdare poi ad una decisione giusta. Il
privato non ha vincolo simile. Non è costretto nel seguire una
determinata istruttoria.
C’è un limite fondamentale al quale abbiamo accennato, il
principio di legalità.
Il principio di legalità è la garanzia che sta a monte del potere.
L’amministrazione ha potere solo nella misura in cui le viene
dato. Diverso dal limite della liceità del privato. Il limite della
legittimità comporta che l’amministrazione ha solo i poteri
che le sono dati. Differenza abissale con il mondo privatistico.
Sono sì poteri esorbitanti, però limitati fortemente.
Corollari importanti:
- Numero chiuso di provvedimenti e di poteri. Un numero
chiuso di possibilità. Vincolo di tipicità. Ad ogni
provvedimento corrisponde un certo effetto. Non ci si può
allontanare da questi binari.
- Conseguenza ultima- quanto meno nel nostro sistema a
questa specialità di regole segue la specialità del giudice.
Nel 1865 abbiamo voluto il giudice unico, poi ci siamo
ricreduti. Ma il dibattito è ancora bollente. Però dal 1899 il
nostro legislatore ha deciso che sia cosa buona e giusta
differire le due funzione e i due poteri.
Il giudice amministrativo è il giudice degli interessi
o legittimi (creatura solo italiana). L’interesse legittimo
noi lo impieghiamo per indicare quando il potere si
scontra con la libertà. è bisogna quindi cominciare ad
assumere un’ottica nuova, per la quale i rapporti
amministrativi non sono solo bilaterali
amministrazione- cittadino, bensì trilaterali e
plurilaterali es. → cittadino che vince il concorso,
amministrazione, soggetti che hanno perso il
concorso.)
La nostra tutela passa attraverso l’impugnazione dell’atto al
fine di ottenerne l’annullamento. Carattere sempre presente
in tutti gli ordinamenti a prescindere dalla specialità del
giudice. Ma la tutela è sempre impugnatoria.
Questo per dire che la scelta del giudice speciale non cambia
il tipo di tutela che il giudice può conferire nei confronti
dell’amministrazione. Si passa sempre dalla tutela
impugnatoria.
i tratti originali del diritto amministrativo, la presenza di poteri
esorbitanti andava tutta nella direzione di sottolineare il
carattere totalitario del diritto amministrativo, in maniera di
assicurare la prevalenza del diritto amm., del generale, del
pubblico sul privato.
Nel tempo però le cose si sono modificate, in una direzione di
attenuazione, mitigazione. Abbiamo detto che c’è una
contrapposizione secca, all’inizio. Come se l’amministrazione
non avesse bisogno del diritto privato. Questo è cambiato
tantissimo. Se osserviamo oggi il diritto amministrativo oggi è
molto influenzato dal diritto privato: negozi, forme di
intervento, strumenti (società pubbliche). Il diritto privato è
entrato nell’amministrazione –organizzazione e anche
nell’ammministrazione-attvità. Non utilizza più il solo atto
unilaterale, il provvedimento, ma anche l’accordo,
tipicamente bilaterale e consensuale.
- Soggetti privati sono entrati nell’amministrazione →
privatizzazione dei servizi pubblici (ad esempio
nell’attività di certificazione). Ma questi poteri possono
essere esternalizzati.
Nel momento in cui frazioni del diritto pubblico vengono
concesse a privati, allora l’attività viene in parte attratta sotto
l’ala pubblicistica. Sabino Cassese dice che il pubblico e il
privato non seguono più una linea di demarcazione netta.
- Un altro dato che si è attenuato fortemente è quello della
unilateralità.
18/09/2017
20 ottobre sarà qui a Trento il presidente del consiglio di
Stato, Paino →
21 settembre, tema: dove ci ha portato il capitalismo
finanziario. “Promesse mancate”
La settimana scorsa abbiamo cominciato a discutere dei tratti
originali del diritto ammnistrativo e come sia cambiato.
Nasce con dei tratti autoritari il diritto del potere per
raggiungere i suoi obiettivi. È il diritto della specialità, si basa
su logiche diverse rispetto al diritto comune, l’idea che
l’amministrazione sia u soggetto diverso e la sua diversità è
assistita da regole speciale ed esorbitanti che gli assicurano la
sua prevalenza.
Da qui l’unilateralità degli atti, la specialità degli atti, la
specialità dei limiti e se vogliamo anche la natura più stretta
dei limiti che si impongono al potere. L’amministrazione è
sottoposta ad un limite più stringente che è quello della
legittimità. Stiamo parlando di come il diritto amministrativo
si presenta nei primi decenni del 20esimo secolo.
Un grande momento di svolta è rappresentato dalla
costituzione. Le due guerre e il periodo fascista fano riflettere
sui limiti da porre all’esecutivo.
Inizia così un cammino del diritto amministrativo che vede
una crescente ma costante attenuazione di questi elementi di
superiorità.
Abbiamo visto che muta il rapporto con il soggetto privato. I
privati cessano di essere solo i destinatari dell’azione
amministrativa e iniziano ad essere titolari di garanzie. È un
cammino lento. All’inizio, per esempio si prevedeva che solo
quando il privato era colpito da una sanzione, solo allora
scattasse il diritto di difesa.
poi dopo qualunque altro atto ablatorio o aggressivo del diritto
amministrativo fa scattare un diritto di difesa.
Altre garanzie: la motivazione del provvedimento.
Ergo, il privato non è più un soggetto passivo.
Da un lato il privato diventa più centrale, allo stesso tempo
l’amministrazione comincia ad usare strumenti consensuali,
bilaterali o comunque privatistici. → mezzi che fanno parte del
diritto civile, che vengono utilizzati anche dai soggetti di
diritto comune.
Il pubblico che fa entrare una parte del privato. Però nello
stesso tempo, e questo è un avanzamento del diritto pubblico,
quando si comincia a dare ai privati compiti pubblici
(pensiamo ad una concessione di un bene o servizio pubblico),
questi privati vengono in parte attratti nella sfera di
applicazione dl diritto pubblico. Se un concessionario,
attraverso la concessione, viene posto nella condizione di
sfruttare un bene pubblico o gestire un servizio pubblico, una
parte della sua attività vinee sottoposta ad un regime
pubblicistico. Tutti i suoi atti per esempio devono essere
pubblici.
Un altro elemento di sviluppo: civilizzazione del processo
amministrativo.
Uno dei tratti originali del diritto amministrativo è quello di
avere un giudice speciale, è vero che questo significa avere
una tutela anche speciale. Le regole che riguardano il
processo sono regole speciali.
Esempio_: come ci si difende? Impugnazione per dimostrare
che l’atto è illegittimo. In origine il processo era diverso →
bastava portare in processo tutti gli atti, la prova
documentale. Il processo amministrativo si basava
principalmente sulla prova documentale, chiarimenti e
verificazioni, finalizzati a dimostrare che il procedimento di
creazione dell’atto non contenesse errori.
La tutela cautelare si limitava alla mera sospensione dell’atto.
→ questi tratti originali sono cambiati. Per difendersi
dall’amministrazione oramai ci sono tante azioni diverse,
anche di condanna. Adesso posso accertare non solo che
l’atto sia illegittimo → ma posso chiedere all’amministrazione
di emanare l’atto legittimo di cui ho bisogno → AZIONE DI
ADEMPIMENTO. → “avrei dovuto emanare quell’atto che il
cittadino a ragione voleva”. Questo cambiamento che
avvenuto in cento anni di storia ha condotto all’esigenza di
cambiare il processo amministrativo. Compiendo un processo
di civilizzazione del processo amministrativo. Ha poteri
decisori più ampi. Lo strumentario a disposizione del cittadino
è molto aumentato.
Il percorso si allontana dai tratti originari. Si attenuano i tratti
speciali. Questo cambiamento caratterizza tutti gli stati
europei. Si è sviluppata la parte delle garanzie
dell’amministrativo.
Altra grande mutazione del diritto ammnistrativo: i suoi
rapporti con il mercato e con l’economia.
Lo stato gestiva servizi molto importanti, dava agli enti
pubblici il regime di monopolio.
Le ferrovie dello stato: oggi è una società per azioni. Prima era
un ente pubblico.
Le ferrovie dello stato il cui pacchetto azionario è tutto
detenuto dal ministero dell’economia e della finanza. Questo è
quindi un fenomeno di privatizzazione formale e non
sostanziale: abbiamo una spa, un soggetto regolato dal codice
civile, però è posseduto dal ministero, dallo stato. Non è un
operatore privato tout court, è lo stato che utilizza una forma
privativa, prima in regime di monopolio, adesso i regimi di
concorrenza.
Il ruolo di imprenditore diretto dello stato è stato soppiantato
dal ruolo di regolatore.
Fenomeno accelerato sotto la spinta dell’UE.
FINE PREMESSE
Tabella di marcia:
- Cosa fanno le amministrazioni, poteri e funzioni
- Come lo fanno
- Profili organizzativi
Definizione di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Come facciamo a dire che un soggetto è una pubblica
amministrazione?
In realtà è difficile trovare die criteri identificati certi per
indicare una pubblica amministrazione. Le cose si complicano:
una scuola è una pubblica amministrazione?
Ci sono dei criteri dati dal legislatore.
Per esempio
- Art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 → definizione
esemplificativa,
- paradossalmente un criterio che viene seguito dal
legislatore è quello di rinviare all’elenco annuale istato
delle p.a.
- la nozione di p.a. che deriva dal diritto UE.
Art. 45 TFUE
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei
lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti
stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver
occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Questa disposizione richiede di essere interpretata. È
o possibile che qualunque impiego della pubblica
amministrazione sia sottratto alla libera circolazione di
lavoratori? La CGUE ha risposto. Come impiego presso
la p.a. cosa si intende? Con quale estensione?
Restringere la portata di questa limitazione aveva
come effetto riconoscere la più ampia circolazione
possibile. → C-149/79 dicendo che gli stati membri
possono riservare ai propri cittadini solo quei posti che
comportano l’esercizio dell’autorità pubblica e la
responsabilità della salvaguardia dell’interesse
generale dello stato – es. sicurezza interna o esterna.
Quindi c’è un’idea di p.a. che non rientra in quella definizione
del T.u. italiano, ma solo con riguardo ad una norma e una
disciplina che voglio che sia applicata.
Ma sempre la stessa UE presenta una definizione di
o p.a. molto più ampia funzionale all’applicazione del
diritto degli appalti.
Quando l’UE legifera deve pensare che la nozione di p.a. non
coincide, non è uguale nei paesi membri. Si deve preoccupare
id dare delle nozioni che possano conciliarsi con le vare
nozioni dei paesi membri. Deve gestire una complessità è una
complessità organizzativa.
La direttiva del 2014 cerca di proporre una sua definizione che
contiene tutte le classiche di p.a. e poi altre che sono in una
zona grigia che l’ordinamento comunitario deve tuttavia
preoccuparsi di contenere.
L’UE vuole che anche i soggetti che sono apparentemente
privati ma che utilizzano risorse pubbliche, seguano queste
regole di pubblici appalti. E quindi ha dovuto pensare ad una
nozione di p.a. più ampia rispetto a quella impiegata nella
libera circolazione dei lavoratori. → gli appalti pubblici
rappresentano una grande fetta del PIL.
→ l’idea è: i soldi pubblici devono essere un’opportunità per
tutti. Dove ci sono soldi pubblici, l’UE vuole che ci sia un certo
modo di assegnare il contratto.
Conclusione: organismo istituito per soddisfare esigenze di
interesse generale avente carattere non industriale o
commerciale. Ha personalità giuridica. Ha un’attività
finanziata in modo maggioritario allo stato, da enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure
gestione soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo stato e dagli
enti pubblici territoriali.
→
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Lezioni, Diritto Amministrativo
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Diritto amministrativo- lezioni
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Lezioni, Diritto Amministrativo
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Diritto processuale amministrativo - lezioni