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COSTITUZIONALE.Sentenza 11/05/2017 ordinanza n. 667, giudizio sollevato dalTar Toscana.
La mancanza di un termine per il terzo nell'esercizio di potere di sollecitazione non tutela l'interesse del privato testatario della scia, perché la sua sarebbe un vantaggio che non potrebbe mai consolidarsi.
C'è la possibilità di regolarizzare una scia.
- L'amministrazione prima di negare un'istanza deve sempre dare obbligatoriamente la possibilità di regolarizzare
- Co 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. (comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
- Co 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni
Art. 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5. (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria
1. Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento.
2. Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (lettera così modificata dall'art. 4 della legge n. 15 del 2005)
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) (introdotto dall'art. 1,
comma 41, legge n. 190 del 2012)
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Responsabile del procedimento una FUNZIONE ESTERNA: è funzionale ad evitare lo 'scarica barile'. L'idea di fondo è quella di individuare fin dall'inizio chi deve dare spiegazione. Questa individuazione risponde a interessi di efficienza. Se non ci fosse una figura, una persona fisica incaricata di seguire il procedimento, non attribuiremmo mai delle responsabilità.
Una FUNZIONE INTERNA: la ratio di fondo è che il privato ha una persona fisica a cui chiedere spiegazioni.
Come fa la legge da una struttura complessa quale quella degli enti ad individuare una sola persona fisica?
Art. 5. (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Una cosa molto semplice individuare un soggetto.→1.Colui che organizza l’istruttoria: colui che mette insieme tutti i fatti necessari per organizzare l’istruttoria. Ha una certa autonomia nell’attività dell’organizzazione istruttoria.
In conformità all'articolo 1 è necessaria un'istruttoria completa ma allo stesso tempo non dedicarsi ad istruttorie lunghe ed inutili.
Non sempre il responsabile del procedimento decide può benissimo non essere la stessa persona che ha la competenza giuridica per adottare l'atto.
Il responsabile del procedimento cura le relazioni con i privati, colui che consente la partecipazione.
Il responsabile indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14.
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La partecipazione
Novità maggiore della legge. Il capo sulla partecipazione costituisce una scelta molto
avanzata che il nostro ordinamento ha compiuto. E anche guardando alle esperienze straniere, non sono molte le realtà a riconoscere la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.
Qual è la funzione della partecipazione?
- Innanzitutto il diritto di difesa. * molti sistemi riconoscono la partecipazione come diritto di difesa contro quei procedimenti che porterebbero ad un provvedimento aggressivo. Non molti sistemi prevedono la partecipazione per la concessione di atti ampliativi. Perché alla base c'è un diverso modo di intendere la relazione amministrazione-cittadino non c'è un'esigenza difensiva perché non mi spetta nulla di diritto. se noi guardiamo ad esempio al diritto statunitense, la corte suprema ha sempre detto che la partecipazione è ammessa solo quando il provvedimento colpisca una property, life etc. solo allora scatta il due process. Invece il nostro sistema ammette una partecipazione del cittadino in
è garantita. Quando è stata introdotta, la pubblica amministrazione non era per nulla abituata alla partecipazione. All’inizio infatti si è avuta una moltitudine di ricorsi.
- Chi partecipa?
Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)
- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di
ione sono i soggetti che sono destinatari degli effetti del provvedimento. Questi soggetti devono essere informati in modo tempestivo e completo sulle decisioni prese dall'amministrazione. La seconda categoria di soggetti che devono essere informati sono coloro che devono intervenire per legge. Questi soggetti potrebbero essere chiamati a svolgere determinate azioni o fornire informazioni in relazione al procedimento in corso. Infine, la terza categoria di soggetti è quella più difficile da individuare, poiché potrebbe riguardare chi potrebbe subire un pregiudizio a causa del provvedimento. Questi soggetti potrebbero non essere direttamente coinvolti nel procedimento, ma potrebbero essere interessati dagli effetti del provvedimento e quindi devono essere informati. È importante sottolineare che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima di effettuare le comunicazioni di cui sopra.