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DIRITTO PUBBLICO - LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Capitolo 2
I principi possono essere posti dalla legislazione.
Le leggi, sono la fonte più diffusa di principi giuridici.
PRINCIPIO DI LEGALITà
L’attività amministrativa deve trovare una base nella legge, non esiste un fondamento costituzionale espresso e
compiuto di questo principio.
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge”.
Il principio di legalità si pone come argine a protezione del cittadino nei confronti dell’attività autoritativa della pubblica
amministrazione.
La pubblica amministrazione deve rispettare non solo le leggi, ma anche i principi di diritto.
PRINCIPIO DI IMPARZIALITà
I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Fondamentalmente, l’imparzialità vale come divieto di discriminazioni, di favoritismi: essa confina con l’eguaglianza.
PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO
Il buon andamento sta accanto all’imparzialità nell’art.97. Può trovare applicazione sia nell’attività pubblicistica e
autoritativa della pubblica amministrazione, quanto all’attività consensuale o contrattuale.
Vi sono state applicazioni legislative del buon andamento. Si possono ricordare: i criteri di economicità ed efficacia
dell’attività amministrativa, il divieto di aggravare il procedimento amministrativo, l’obbligo di provvedere entro un termine
stabilito.
Legge 241 – 1990 – Principi generali dell’attività amministrativa – Legge sulla trasparenza amministrativa.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITà
Affinché la decisione amministrativa sia proporzionata devono sussistere essenzialmente 3 profili: l’adeguatezza della
decisione medesima al fine che si intende realizzare; il fatto che la misura non ecceda quel che è necessario per
raggiungere il fine prefisso e che non esistano misure meno restrittive nei confronti degli amministrati.
PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE
Il principio è che l’amministrato possa esprimere la propria “voce” prima della decisone amministrativa.
In Italia, il principio della partecipazione soffre di un limite grave: la legge n.241/1990 esclude l’applicabilità delle garanzie
partecipatorie da essa previste ai procedimenti con contenuti ed effetti generali per i quali valgono le relative norme
speciali.
L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Fra le misure adottate da autorità pubbliche quelle tradizionalmente soggette a obbligo di motivazione sono i
provvedimenti giurisdizionali. La nostra Costituzione lo prevede all’art.111. Progressivamente l’obbligo di motivazione si
è esteso anche ai provvedimenti amministrativi.
La legge generale sul procedimento amministrativo ha incluso tra i “principi” la motivazione del provvedimento.
La motivazione deve ricomprendere “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”
La legge n.241/1990 non prevede l’obbligo di motivazione per i provvedimenti con contenuti ed effetti generali.
La mancanza di motivazione, o la motivazione insufficiente o irragionevole, producono un vizio ascrivibile alla violazione
di legge, che si può tradurre in invalidità del provvedimento finale.
IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato introdotto solo in fasi recenti del diritto amministrativo.
L’Italia lo ha riconosciuto con la legge n.241/1990.
Sotto il profilo oggettivo, il diritto di accesso, per giurisprudenza ormai consolidata, si applica tanto alle attività autoritative
delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti sopra menzionati, quanto alle autorità di tipo non autoritativo.
PRINCIPIO DI BUONA FEDE
La buona fede è un concetto della tradizione giuridica privatistica. La ritroviamo nel Codice Civile a proposito dell’attività
contrattuale e precontrattuale.
PRINCIPIO DI CORRETTEZZA
“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. Vale, dunque, per le parti di un
rapporto obbligatorio. 1