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Illegittimità costituzionale dell'art. 384.2 c.p.

Esclusione della punibilità per informazioni false o reticenti

Il tema riguarda l'illegittimità costituzionale dell'art. 384.2 del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Sentenza additiva

Una sentenza additiva dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede ciò che è costituzionalmente necessario. La Corte aggiunge una norma omessa dal legislatore. Si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso con ordinanze emesse:

  • Il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;
  • Il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Poiché le ordinanze di rinvio investono la medesima disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi sono stati riuniti per essere decisi con unica sentenza.

Questione di legittimità costituzionale

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale una questione di legittimità costituzionale dell'art. 384.2 c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nel procedimento a quo è imputata di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca convivente di fatto con altro imputato.

Osservazioni del giudice rimettente

Il giudice rimettente osserva che:

  • Il presupposto dell'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 384.2 c.p. si trova nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e testimoniale;
  • L'art. 199 c.p.p. prevede tale facoltà di astensione dalla testimonianza anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza;
  • La stessa facoltà di astenersi è riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (ex art. 351 c.p.p.), giacché le dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500 e 512 c.p.p., lo stesso valore nel processo di quelle rese al P.M.

Rilevato che sussiste una stessa facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie sedi e dinanzi a diversi soggetti del processo, risulta priva di ragionevole giustificazione e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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