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Testimonianza
di fronte al P.M. - FALSE INFORMAZIONI AL P.M.
di fronte alla polizia giudiziaria - Manca una figura di reato specifica
Tuttavia queste ipotesi non cadono nel campo del penalmente irrilevante, non essendo escluso che possano concorrere (in presenza degli altri elementi previsti) ad integrare il favoreggiamento personale ex art 378 c.p.
"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni."
Il secondo comma del 384 però limita espressamente ai casi di falsa testimonianza e false informazioni al P.M. (oggi anche al procuratore della Corte penale internazionale, al difensore, nonché falsa perizia o interpretazione)
Nemmeno trova riferimento nel 378, per cui la non punibilità che dichiara non può estendersi al caso in cui le dichiarazioni siano rese alla polizia giudiziaria. Tale diversità di disciplina trova comunque le seguenti contestazioni:
- l'identità di condotte materiali
- l'omogeneità del bene protetto. Non necessariamente identico consiste comunque nella funzionalità di ciascuna fase ai propri scopi;
Esigenze investigative (all'inizio del procedimento)
Ricerca della verità (alla fine del processo)
Gli art 378 e 371 bis (favoreggiamento personale e false informazioni al P.M.) da un lato e l'art 372 (falsa testimonianza) presidiano a FASI DISTINTE DEL PROCESSO.
- l'identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al P.M. (art. 500 e 512 c.p.p.)
- gravità dei fatti di reato, che risulta dalla cornice sanzionatoria prevista per l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria